Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 14.
(Computo e decorrenza dei termini)
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
(Computo e decorrenza dei termini)
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Commentari • 76
- 1. Termine per proporre querela non è processuale (Cass. 23281/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2020 · 258.8496
[…] Del tutto analogamente è da rilevare che le modalità di computo del termine in questione sono regolate dall'art. 14 c.p. che fa riferimento al calendario comune. […] Se invero sia l'art. 14 c.p. che l'art. 172 c.p.p. contengono il riferimento al "calendario comune", è vero anche che la disciplina dell'art. 14 non contempla tutte le indicazioni dettate per il computo dei termini processuali, essendo in essa presente solo l'esplicito riferimento alla regola del "dies a quo non computatur". […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 48308Provvedimento: […] Nella giurisprudenza di legittimità sussisteva in passato un orientamento secondo cui il giorno di inizio della custodia non andasse calcolato, in quanto ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 cod. proc. pen. si applica la regola generale dell'art. 14 cod. pen., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. […]Leggi di più...
- custodia cautelare·
- giudizio immediato·
- principio del favor rei·
- computo termini a mesi·
- art. 14 cod. pen.·
- perdita efficacia misura cautelare·
- decorrenza termini·
- art. 303 cod. proc. pen.