Articolo 14 del Codice penale
Articolo 13Articolo 15
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1 luglio 1931
Art. 14.

(Computo e decorrenza dei termini)

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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