Articolo 497 del Codice penale
Articolo 460Articolo 421 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 497.

(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati)

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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