2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta' e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo, ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonche' per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei suoi confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunita', sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.
10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attivita' di prevenzione e recupero. Puo' assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunita' del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone, l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.
14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquiio di cui al comma 6, delle unita' sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10 )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.