Articolo 65 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 64Articolo 66
Versione
6 maggio 1952
Art. 65.
(Modo di ormeggiarsi)


Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonche' alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.
Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.
In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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