Articolo 13 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 novembre 1974
Art. 13.
Il testo dell' articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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