Articolo 369 del Codice penale
Articolo 322 ter 1Articolo 323
Versione
1 luglio 1931
Art. 369.

(Autocalunnia)

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se' stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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