Articolo 137 del Codice penale
Articolo 135Articolo 135
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1 luglio 1931
Art. 137.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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