Articolo 475 del Codice penale
Articolo 449Articolo 478
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 febbraio 1953
Art. 475.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1953
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