Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 66.
(Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta).
La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresi' diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
63.
Se e' provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
(Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta).
La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresi' diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
63.
Se e' provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Commentari • +500
- 1. Convocazione assembleare da condomini: forme tassative?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2023 · 144.98235
[…] La vicenda Due condomini impugnavano davanti al Tribunale la delibera di nomina dell'amministratore dall'assemblea del condominio, convocata su iniziativa di alcuni condomini (a norma dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 1). […] Le riflessioni conclusive Come prevede l'articolo 66 disp. att. c.c., l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 c.c., può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 1252Provvedimento: […] Pt_1 e Parte_2 hanno impugnato la validità della delibera assembleare del 6.06.2021, comunicata in data 21.06.2021, eccependone l'illegittimità per omessa convocazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 66 disp. att. c.c.; nel merito, hanno contestato la validità del contenuto della delibera in relazione al criterio di riparto delle spese addebitate, non avendo la parte convenuta tenuto conto della rinuncia, da parte degli attori, alla quota dei 4/6 dell'immobile caduta in successione per effetto del decesso paterno. […] Conclusivamente le doglianze dell'attore sono fondate e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1137 c.c. e 66 co. […]Leggi di più...
- compiuta giacenza·
- annullamento delibera assembleare·
- tardività avviso di convocazione·
- termine inderogabile·
- recettività atto·
- art. 1137 c.c.·
- spese di lite·
- prova di ricezione·
- art. 66 disp. att. c.c.