Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
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Sommario: 1. Istanza di sospensione e audizione dell'altro contraente. - 2. Natura cautelare e precaria della sospensione. - 3. Scioglimento, modalità di audizione del contraente e sommarie informazioni. 1. Istanza di sospensione e audizione dell'altro contraente Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 e la successiva legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 hanno apportato significative modifiche all'art. 169-bis legge fallim., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 allo scopo di disciplinare la sorte dei contratti pendenti al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo. Di particolare rilievo, in ragione dei risvolti di immediata applicazione ed operatività, si presenta …
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Gestisci un'impresa di noleggio di macchinari edili e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l'INPS, le banche o i fornitori? È una situazione che purtroppo coinvolge sempre più operatori del settore. Il comparto edilizio, dopo anni di oscillazioni tra crisi e riprese temporanee, ha lasciato molte aziende esposte a debiti derivanti da ritardi nei pagamenti, investimenti pesanti e aumento dei costi operativi. Quando iniziano ad arrivare cartelle esattoriali, solleciti o pignoramenti, la situazione può rapidamente degenerare. La buona notizia è che esistono strumenti legali concreti per bloccare la riscossione, rateizzare o cancellare i debiti, tutelando l'impresa …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727Provvedimento: 27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RO nato a [...] il [...] 2. ER AN nato a [...] il [...] 3. GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella; udito il Pubblico …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2021, n. 2061Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 3763-2018 proposto da: UNICREDIT LEASING S.P.A. (già LOCAT S.P.A. e così derivata dalla incorporazione di UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A. in LOCAT S.P.A.) e per essa DOBANK S.P.A. (denominazione assunta da UniCredit Credit Management BanK S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Civile Sent. Sez. U Num. 2061 Anno 2021 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 28/01/2021 DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO FILESI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA DITTA CASONI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Curatore Fallimentare pro …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/11/2018, n. 51063Provvedimento: 5 1063-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. 21 Francesco Maria S. Bonito UP 27/09/2018 R.G.N. 46299/2017Giovanni LE AN ZE IO BO LU MA AN NI ET De IC LU LI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MU CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente LU LI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Degli organi e delle tabelle
- Art. 1. (((Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga) )) (( 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle Regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 .
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio.
12. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno eseguiti. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano. - Art. 1-bis. (((Attribuzioni del Ministro della sanita')
1 Il Ministro della sanita' nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.))