Articolo 716 del Codice penale
Articolo 583 quaterArticolo 583 quater
Versione
1 luglio 1931
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17 maggio 1978
Art. 716.

(Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ((...)) di minori)
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ((...)) ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Entrata in vigore il 17 maggio 1978
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