Articolo 83 del Codice penale
Articolo 82Articolo 81
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1 luglio 1931
Art. 83.

(Evento diverso da quello voluto dall'agente)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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