Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 cod. proc. pen. - per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. - nella parte in cui non riconosce la sindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendosi ritenere non rilevante un'eventuale erronea valutazione espressa sul punto dal giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'istaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive.
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche l'avvenuto invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un'arma e dei proiettili, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso).
Commentari • 4
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La struttura del reato di estorsioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2020
Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2017, n. 33712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33712 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
33 712-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1571/17 GI Diotallevi -Presidente - Marco Maria Alma Relatore - UP - 08/06/2017 Stefano Filippini R.G.N. 48509/2016 Alberto Pazzi Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. EL GI, nato a [...] il [...] 2. AO TI, nato a [...] il [...] 3. AL CL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dell'imputato EL, avv. Alessandra Caricato e avv. EP Scafuro, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AO, avv. Stefano Trinco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AL, avv. Giovanna Mazza in sostituzione dell'avv. Renato Cravero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO گار 1. Con sentenza in data 18 dicembre 2015 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 13 marzo 2014, appellata da GI EL, TI AO e CL AL, ha: - dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli appellanti in relazione al reato loro ascritto al capo D della rubrica delle imputazioni (contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 1° c. n. 1, 61 n. 2, 697 e 699 c.p.) perché estinto per intervenuta prescrizione;
- rideterminato le pene a carico degli imputati in termini ritenuti di giustizia;
- confermato nel resto la penale responsabilità degli imputati in relazione agli altri reati in contestazione agli stessi. I reati per i quali risulta intervenuta la condanna degli imputati sono i seguenti: a) Delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv. 110, 112 1° c. n. 1, 629 in relazione all'art. 628 3° comma c.p. perché in concorso e in unione tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere mediante minaccia LE ER LE, socio della MCR S.p.A. e suo amministratore delegato, a versare loro somme di denaro. In particolare il LE, il ON e il IA, su mandato dei primi tre, il 6 ottobre 2009 poggiavano sulla cassetta della posta della MCR sita nello stabile di Desio, via Volta 94, sede della predetta società, uno scatolo sul quale era scritto come destinatario "dottor LE" e contenente una pistola CSI ONT CA USA mod. 77/B cal. 9/19 matr. 0100080. Successivamente facevano pervenire il giorno 8 ottobre 2009 al LE, nella stessa località di Desio, altra busta contenente due proiettili cal. 38 special ed un biglietto manoscritto sul quale era annotato: "Egregio OR: pregasi di mettere lei e il suo socio le cose apposto sia zona mare che zona montagna non ci saranno più avvertimenti. Pensi al bene delle vostre famiglie. Grazie. Certi della sua collaborazione a non rivederci". Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e con l'uso di armi. Desio, ottobre 2009. b) Delitto di cui agli artt. 110, 112 1° c. n. 1, 61 n. 2 c.p., 2 e 7 L. 895/67 e succ. mod. per avere, al fine di commettere il delitto sub a) e in numero superiore a cinque, in concorso tra loro, detenuto la pistola di cui al capo che precede, arma comune da sparo. Desio, acc. ottobre 2009. c) Delitto di cui agli artt. 110, 112 1° c. n. 1, 61 n. 2 c.p., 4 e 7 L. 895/67 e succ. mod. perché, al fine di commettere il delitto sub a) ed in numero superiore 2 گاتار a cinque, in concorso tra loro, portavano in luogo pubblico la pistola di cui al capo a), arma comune da sparo. Desio, acc. ottobre 2009. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. (per EL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 453, commi 1 e 1-bis, 454 e 455 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen. Evidenzia la difesa del ricorrente che nel corso dell'udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Monza del 17 luglio 2011 aveva eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato chiedendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente, rilevando che al momento in cui era stata avanzata la richiesta di giudizio immediato (29 marzo 2011) e quindi anche alla data di emissione del relativo decreto (31 marzo 2011) il EL non era più sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere cessata in data 7 marzo 2011. Lo stesso Pubblico Ministero, rilevando che la richiesta di giudizio immediato era stata formulata ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., aveva sollecitato lo stralcio delle posizioni per le quali non sussistevano i presupposti della richiesta a suo tempo avanzata. Ciononostante le richieste venivano respinte e, riproposta l'eccezione in sede di appello, la stessa veniva respinta non ritenendosi sussistere una violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. con una motivazione che nel ricorso viene indicata non conferente in relazione a quanto dedotto. Il ricorrente evidenzia come la Suprema Corte, pur senza affrontare in modo specifico la doglianza de qua, ha affermato principi di diritto validi anche nel caso in esame essendo di tutta evidenza che la particolare finalità della tipologia di rito immediato adottata, caratterizzata da concentrazione e rapidità, può essere giustificata unicamente dalla stato di custodia cautelare nel quale si trova l'imputato. Pur in coerenza con il principio secondo il quale non esiste una norma che impone di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito, in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato che si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza о la rappresentanza dell'imputato, ovverosia in violazioni che attengono all'esercizio del diritto di difesa personale e tecnica per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3 x precisando altresì che il giudice del dibattimento ha il potere di sindacare se tale lesione si è, in concreto, prodotta, perché il diverso iter procedimentale seguito ha effettivamente privato l'imputato di qualche garanzia o facoltà che non può essergli restituita e la lesione non può ritenersi sanata. Nel caso in esame l'imputato sarebbe stato privato della possibilità di ottenere la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e di eventualmente richiedere un successivo interrogatorio, situazione non equiparabile alla mera contestazione verbale degli elementi secondo i quali emergerebbe l'evidenza della prova il che avrebbe comportato un pregiudizio per pieno esercizio del diritto di difesa. A ciò si aggiunge l'ulteriore osservazione che porterebbe a configurare una nullità ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen. sotto il profilo dell'esercizio dell'azione penale che, di fatto, sarebbe avvenuta mediante un atto difforme dal suo modello legale, situazione anche questa sulla quale i giudici del dibattimento avrebbero dovuto puntare la loro attenzione rilevando l'esistente nullità assoluta del provvedimento. 2.2. (per EL) Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di derubricazione del reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. contestato all'imputato al capo A della rubrica delle imputazioni in quello di cui all'art. 393 cod. pen. Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto che i Giudici dell'appello avrebbero totalmente omesso di motivare al riguardo, dedicando alla questione sollevata con i motivi di gravame un mero passaggio incidentale, richiamandosi al riguardo al contenuto della motivazione sul punto adottata dal Tribunale. Così operando, la Corte di appello avrebbe sostanzialmente ignorato il nucleo centrale delle argomentazioni difensive legate alla necessità di una approfondita valutazione dell'atteggiamento psicologico che avrebbe caratterizzato l'azione, avendo l'imputato agito nella convinzione di esercitare una pretesa che l'imputato, pur infondatamente, riteneva legittima. 2.3. (per EL) Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. contestato all'imputato al capo A della rubrica delle imputazioni. Secondo il ricorrente vi sarebbe nella sentenza impugnata una discrepanza tra la condotta ascritta all'odierno ricorrente così come delineata nel capo di imputazione e quanto affermato in sentenza con riguardo alla connotazione da attribuire all'ingiusto profitto perseguito dagli imputati. Infatti, mentre nel capo di imputazione si contesta agli imputati di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona 4 گار offesa LE a versare loro somme di denaro, in un passaggio della sentenza si indica che il profitto dell'azione estorsiva ben avrebbe potuto consistere in qualsivoglia vantaggio, non solo di tipo economico, e da qualsiasi comportamento del LE che avrebbe potuto favorire le sorti di GR e del EL. Un secondo profilo di doglianza riguarda, poi, la valutazione cronologica degli eventi che la Corte di appello avrebbe messo in sequenza logica partendo dal dato ritenuto pacifico che l'azione minatoria avrebbe seguito di pochi giorni la richiesta di ME a GR di saldare il debito. In realtà la raccomandata di messa in mora da parte di ME indirizzata a GR risulta inviata il 5 ottobre 2009 e dunque sarebbe stata ricevuta da EL il 6 ottobre 2009, ovvero il giorno stesso del biglietto minatorio indirizzato al LE. Non sarebbe quindi stato possibile per gli imputati intrattenere conversazioni telefoniche fin dal luglio 2009 e partecipare ad incontri nel successivo mese di settembre volti ad orchestrare un'azione intimidatoria in relazione ad una lettera raccomandata che non era ancora stata ricevuta. Ancora, la Corte di appello avrebbe ignorato il fatto sottolineato dalla difesa che alle ore 9.02 del 7 ottobre 2009, ovvero l'orario di invio dell'e-mail da LE a EL, il LE non aveva ancora ricevuto il pacco recapitato dagli esecutori materiali dell'atto intimidatorio compiuto i suoi danni e, in quel momento, non aveva ancora subito alcuna minaccia il che porterebbe ad escludere il collegamento logico che il Tribunale ha operato in sentenza tra la minaccia ricevuta e il descritto comportamento attivo tenuto da LE a beneficio di EL. 2.4. (per EL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 1. 895/67 e succ. modif. Rileva il ricorrente che l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso morale, nei reati relativi alla detenzione ed al porto dell'arma di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni sarebbe priva di qualsiasi fondamento giuridico. In particolare la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare due aspetti segnalati dalla difesa in sede di gravame: a) la necessità che l'arma si trovasse nella materiale disponibilità di tutti i concorrenti, non essendo sufficiente che alcuni di essi avessero la consapevolezza della detenzione da parte di altri;
5 N b) la necessità che i concorrenti avessero partecipato consapevolmente all'attività del detentore materiale dell'arma agevolando la condotta del predetto o direttamente cooperando con la stessa. 2.5. (per EL) Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente. Secondo la difesa non sarebbe stato corretto non riconoscere al EL le circostanze attenuanti generiche sostenendo che l'imputato non ha posto in essere alcun comportamento riparativo nei confronti della vittima. La Corte di appello avrebbe trascurato il fatto che il LE ha assunto nel corso del procedimento un atteggiamento di totale ambiguità e, non presentando le conclusioni come parte civile in ordine costituita, ha di fatto rinunciato a qualsiasi pretesa risarcitoria. Sarebbero, poi, illogiche le argomentazioni della Corte di appello volte a giustificare il diverso trattamento sanzionatorio riservato agli imputati EL e AO. 2.6. (per AO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 415-bis e 178 cod. proc. pen. con riguardo alla eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio immediato. Sulla premessa che al momento della richiesta e della successiva emissione del decreto di giudizio immediato il solo AO si trovava ancora in stato di custodia cautelare mentre EL e AL già si trovavano in libertà, rileva anche in questo caso la difesa del ricorrente che dall'omissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. può dipendere una lesione della facoltà di intervento riconducibile al paradigma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con la conseguenza che il Giudice del dibattimento ha il potere di sindacare se tale lesione si è effettivamente prodotta privando l'imputato di qualche garanzia difensiva. Nel caso di specie il regresso del procedimento avrebbe dovuto essere disposto nei confronti di tutti gli imputati a mente dell'art. 453 cod. proc. pen. che vieta la separazione delle posizioni processuali qualora la stessa risulti indispensabile per la trattazione del processo. 2.7. (per AO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza del fatto di tentata estorsione aggravata di cui al capo A della rubrica delle imputazioni. Anche la difesa del AO lamenta la circostanza che la Corte di appello non avrebbe al riguardo tenuto conto delle doglianze difensive avanzate con l'atto di gravame. 6 کار In particolare non sarebbe stato adeguatamente sondato il problema del concorso morale dell'imputato nell'ottica del rafforzamento del disegno criminoso da altri concepito. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai Giudici di merito, il ruolo del AO sarebbe consistito nell'aver presentato al EL dapprima il AL e, poi, il duo ON-LE e nell'aver convinto il EL a ricorrere a costoro per portare minacce estorsive ai danni del LE. La Corte di appello però avrebbe innanzitutto inammissibilmente tratto elementi di prova dalla sentenza (divenuta irrevocabile) emessa in data 29 settembre 2011 all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli ex coimputati ON, LE e IA utilizzando l'art. 238-bis cod. proc. pen. come una sorta di scorciatoia per evitare di formarsi una propria opinione sulla base del compendio probatorio dibattimentale sostanzialmente formatosi su elementi probatori diversi. In realtà il contenuto della sentenza acquisita agli atti avrebbe dovuto portare ad una valutazione delle prove secondo le regole di cui agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. -non sarebbe stato fatto: Ciò secondo la difesa a) con riguardo all'esistenza di un incontro tra i coimputati in data 27 settembre 2009; b) con riguardo al fatto che il AO fosse perfettamente a conoscenza dell'azione intimidatoria ai danni del LE, prova che sarebbe stata ricavata sulla base di una conversazione avvenuta quasi due settimane dopo l'esecuzione dell'azione stessa oltretutto non emergendo dalle conversazioni e dagli SMS riportati in atti che il AO abbia in qualche modo istigato o rafforzato il proposito criminoso dei coimputati peraltro sviluppato in azioni caratterizzate da improvvisazione carente da "istruzioni" da parte dei supposti mandanti. sempre secondo la difesa del ricorrente -la lettura integraleIn realtà delle telefonate anche con riguardo alla "retribuzione" di coloro che ebbero materialmente ad agire porterebbe a rilevare una quadro della situazione ben diverso da quello ritenuto dai Giudici di merito. Non corretta, poi, sarebbe stata la lettura delle telefonate circa il ruolo del AO il quale secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe sollecitato un radicale "cambio di strategia" nei confronti del LE così rafforzando il proposito criminoso del EL. In realtà la difesa del ricorrente alle pagine da 16 a 20 del ricorso opera una ricostruzione diversa della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le parti rispetto a quella ritenuta dai Giudici del merito che, asserisce, avrebbero deciso in maniera illogica non dando peso ad elementi che, invece, erano di assoluta rilevanza. 7 گار La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe caratterizzata da una serie di affermazioni apodittiche atteso che: a) non sarebbe vero che ON ha dichiarato di avere agito su commissione di EL dato che il primo ha affermato di avere autonomamente deciso di minacciare il LE e di avere ideato il testo del messaggio recapitato;
b) non sarebbe vero che LE ha ammesso di avere individuato fin da subito il EL come l'unico possibile mandante dell'azione estorsiva, avendo invece il LE dichiarato di non avere sospettato di alcuno ma di avere solo fatto delle mere supposizioni così come confermato anche nella deposizione di GN EL;
c) i testi hanno reso versioni radicalmente diverse con riguardo ad una storia relativa a della carta filigranata che avrebbe dovuto essere consegnata da tale IC in luogo della restituzione di una somma di denaro investita dal EL, vicenda nella quale il AO non ha avuto alcun ruolo, d) non è corretto affermare che vi sarebbe stata una vaghezza e genericità di AO in ordine ad una vicenda legata ad un capannone di Egna ed al ruolo di tale TT avendo la difesa compiutamente documentato la vicenda;
e) sono rimaste totalmente indimostrate le affermazioni relative al fatto che il AO sarebbe stato solito accompagnarsi a persone discutibili per portare a termine i propri affari più o meno leciti nonché che il AL avrebbe svolto già da tempo per EL attività di recupero crediti “sui generis". In conclusione, secondo il ricorrente vi sarebbe incompatibilità dell'operazione ipotizzata dall'accusa con il quadro probatorio che risulta dalle telefonate e dai documenti prodotti dalla difesa ed anche la dimostrazione del conferimento del mandato da parte di EL non si trasferirebbe automaticamente su AO non essendo provato che egli sapeva della cosa ed era d'accordo con il EL anche perché, tra l'altro: a) l'interesse economico alla soluzione del problema era comunque del EL;
b) l'ipotizzato compenso a carico dei malviventi era a carico del EL;
c) AO aveva escluso la possibilità di ricorrere a sistemi violenti parlando di una pistola "di cioccolata"; d) AO non ha partecipato alla riunione del 2 ottobre 2009 documentata dalla polizia giudiziaria. Infine, non potrebbe essere ascritto al AO il fatto di non avere impedito che il EL conferisse l'incarico nei confronti di chi ebbe ad agire o non lo abbia convinto a revocarlo prima che costoro agissero. 8 گار 2.8. (per AO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per mancata derubricazione della condotta nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo la difesa avrebbero innanzitutto errato i Giudici del merito allorquando hanno ritenuto che non sussistesse un diritto azionabile in sede giudiziaria di GR nei confronti di MCR in quanto in realtà l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di fare piena luce su tali aspetti. In secondo luogo non si tiene conto del fatto che ciò che conta per la distinzione tra i reato di cui agli artt. 629 e 393 cod. pen. è l'elemento intenzionale che sorregge l'azione essendo sufficiente per la configurabilità del secondo reato che l'agente ritenga la fondatezza della propria pretesa. A ciò si aggiunge la circostanza, asseritamente tralasciata dai Giudici di merito, che non ci si trova in presenza di una minaccia costrittiva nella condotta posta in essere da ON, IA e LE nei confronti del EL alla luce della vaghezza del contenuto del messaggio minatorio obiettivamente indecifrabile e non decifrato dal LE come emerso anche dai successivi colloqui intrattenuti da quest'ultimo con il EL. 2.9. (per AO) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza della partecipazione del AO ai reati di cui ai capi B, C e D della rubrica delle imputazioni. Rileva al riguardo la difesa che non vi sarebbe alcuna prova che AO fosse a conoscenza delle modalità dell'atto intimidatorio posto in essere nei confronti del EL non avendo egli partecipato alla riunione del 2 ottobre 2009 e tantomeno che egli abbia fornito un apporto causale alle attività di detenzione e porto dell'arma e dei proiettili. 2.10. (per AO) Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alle circostanze del reato. Quanto al primo profilo vi sarebbe una carenza di motivazione sul perché i Giudici si sarebbero discostati dal minimo edittale. Quanto alle circostanze del reato il ricorrente evidenzia che, dovendosi escludere una conoscenza in capo al AO dell'intenzione di impiegare armi nella commissione dell'atto intimidatorio ed anche la conoscenza della partecipazione di altre due persone oltre a EP ON nell'azione, non potrebbero configurarsi a carico dell'imputato le circostanze aggravanti di cui all'art. 112, comma 1 e 629, comma 2, cod. pen. e, per contro, poteva riconoscersi allo stesso AO la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 0 Inoltre non sarebbe stato corretto, alla luce del diverso ruolo rivestito dai soggetti, applicare a AO ed a EL un identico aumento di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi B e C mentre al AL per il reato sub. C è stato applicato un aumento di soli tre mesi di reclusione. 2.11. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 453, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e 178, lett. c), cod. proc. pen. e conseguente eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, Cost. in relazione all'art. 453 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è basato sostanzialmente sulle medesime argomentazioni già svolte nel ricorso del EL atteso che anche il AL all'epoca in cui fu emesso il decreto di giudizio immediato non era più detenuto. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che nel caso di specie difettava l'evidenza della prova e che in ogni caso i tempi ristretti legati alle decisioni da assumere decorrenti dalla notifica del decreto di giudizio immediato in relazione alla complessità del procedimento avrebbero comportato una violazione del diritto di difesa che bene avrebbe potuto essere esercitato qualora si fosse proceduto con le modalità ordinarie. La ritenuta impossibilità di sindacare la scelta del Giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato comporterebbe una violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione. 2.12. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Indica il ricorrente una serie di elementi nei quali la Corte di appello sarebbe incorsa in travisamento dei fatti non adeguatamente rispondendo alle doglianze difensive. Non sarebbero, innanzitutto, corrette le affermazioni della Corte di appello secondo la quale il AL avrebbe seguito direttamente l'organizzazione dell'azione e sarebbe stato sempre presente agli incontri, ciò in quanto egli partecipò unicamente ad uno solo degli incontri monitorati che avvenne il 2 ottobre del 2009. Il AL, secondo la costruzione accusatoria, dovrebbe rispondere a titolo di concorso nell'iniziativa estemporanea grossolanamente eseguita ed immediatamente interrotta del ON quale di intermediario tra il gruppo dei torinesi da un lato e AO e EL dall'altro. Tuttavia, secondo il ricorrente, una corretta lettura delle risultanze procedimentali rivelerebbe un evidente approssimazione di tale affermazione motiva ciò perché in realtà i contatti tra il 10 EL ed il gruppo dei torinesi avvennero per autonome ragioni rispetto alle quali il AL era del tutto estraneo. Non emergerebbe poi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, che il AL avrebbe svolto attività di recupero crediti per conto del EL. In ordine a tali circostanze, dedotte con motivi di appello, i giudici territoriali non avrebbero adeguatamente motivato. Alle pagine da 8 a 11 del ricorso, poi, il ricorrente indica una serie di elementi, ivi compresi gli stralci di alcune conversazioni intercettate, che porterebbero a rendere illogica la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e che consentirebbero di escludere il ruolo attribuito al AL nella vicenda in esame. 2.13. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 56, comma 3, cod. pen. Si duole parte ricorrente del fatto che non sarebbe stata riconosciuta nel caso in esame l'invocata desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il AL sarebbe comparso nella scena dell'azione soltanto fino alla telefonata del 18 ottobre 2009. Avrebbe pertanto errato la Corte di appello allorquando nega tale circostanza senza peraltro indicare sulla base di quali intercettazioni la predetta affermazione difensiva risulta smentita. In ogni caso il tentativo minatorio fu estemporaneamente posto in essere dal ON in quanto il più esposto in relazione ad un'autonoma vicenda legata alla consegna di carta filigranata e non fu portato ad ulteriori conseguenze in ragione del comportamento del EL. 2.14. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 393 cod. pen. Come già nei ricorsi formulati nell'interesse degli imputati EL e AO anche nel ricorso formulato nell'interesse del AL la difesa si duole della mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen. rilevando che ci si trovava in presenza di una pretesa economica giuridicamente azionabile (e che il ON riteneva già azionata). A ciò aggiunge che non si sarebbe tenuto conto dell'elemento psicologico che ha sorretto l'azione e che rappresenta il punto di discrimine tra le due fattispecie delittuose sopra indicate. Infine, rileva che anche sotto il profilo oggettivo non ci si troverebbe in presenza di una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine perseguito il 11 che non consentirebbe di ricondurre la condotta nell'alveo di cui all'art. 629 cod. pen. 2.15. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi B, C e D della rubrica delle imputazioni. Rileva al riguardo il ricorrente che l'uso dell'arma e delle munizioni fu, per espressa ammissione del ON, una iniziativa autonoma di questi con la conseguenza che non può ipotizzarsi un concorso né morale né materiale del AL nella consumazione di tali reati. 2.16. (per AL) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole innanzitutto il ricorrente dell'eccessività della pena irrogata nonostante il fatto che il AL non ha partecipato alla fase esecutiva dell'azione delittuosa e non ne è stato neppure il mandante. Del tutto priva di motivazione sarebbe, poi, rimasta l'applicazione della contestata recidiva reiterata ed anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha portato alla condanna alla pena più severa l'imputato che in realtà ha mantenuto la posizione più defilata.
3. Deve solo aggiungersi che con memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte Suprema in data 23 maggio 2017 la difesa dell'imputato EL ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni con riguardo ai motivi di ricorso sopra riassunti relativi alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato ed alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen.
4. Per tutte le ragioni sopra indicate i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare doveroso prendere le mosse dalla questione di natura processuale sollevata da tutti i ricorrenti (sup. par. 2.1, 2.6 e 2.11) relativa alla emissione del decreto di giudizio immediato c.d. "custodiale". 12 گار Come sopra nel dettaglio esposto, i ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 453, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. c) - e nel caso del ricorso EL anche lett. b) - cod. proc. pen. La difesa dell'imputato AL aggiunge, inoltre, che nel caso di specie non sarebbe neppure stata sussistente l'evidenza della prova e che, qualora si ritenesse che la valutazione dell'emissione del decreto di giudizio immediato non sia sindacabile dal Giudice del dibattimento, ciò comporterebbe un vulnus costituzionale in relazione all'art. 24, comma 2, cod. proc. pen. Deve, ancora, essere precisato che al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato lo status libertatis degli imputati era differente in quanto mentre il EL ed il AL non erano più sottoposti a custodia cautelare, lo era invece il AO il quale, per l'effetto, lamenta che l'eccepita nullità riguarderebbe anche la sua posizione in quanto la stessa non poteva essere separata alla luce dell'indispensabile collegamento con quella dei coimputati. Ciò premesso e passando ad esaminare la questione di diritto prospettata, va ricordato che l'art. 453 cod. proc. pen. (nella parte qui di interesse) così testualmente dispone: "1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile. 1 bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. L'art. 456 cod. proc. pen. al comma 1, a sua volta, così testualmente statuisce: "Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni di cui all'art. 429, commi 1 e 2". 13 -come visto richiamato dalla Infine, l'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. disposizione appena citata - stabilisce che: "Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) [l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge] ed f) [l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia]". Il Tribunale, nel corso dell'udienza del 15 luglio 2011, nel respingere l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dalla parti interessate aveva argomentato la propria ordinanza affermando: che sarebbe spettato semmai al giudice emittente respingere la richiesta di giudizio immediato qualora uno degli imputati non si fosse trovato in una delle condizioni "cautelari" di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.; - che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, doveva ritenersi preclusa qualsiasi applicazione della sanzione processuale della nullità in relazione ad ipotesi non ricomprese tra quelle di cui all'art. 429 cod. proc. pen., ciò anche in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale;
e -che comunque non si era determinata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che le eccezioni proponibili all'udienza preliminare erano rimaste immutate e che, quanto ai riti premiali, le relative richieste potevano essere proposte nei termini di legge. Lo stesso Tribunale a pag. 5 della sentenza di primo grado ha, poi, ribadito le valutazioni già in precedenza espresse ricordando che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato esclusivamente in quanto essi si risolvano in violazione di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza о la rappresentanza dell'imputato, ovverossia in violazioni che attengono all'esercizio del diritto di difesa personale e tecnica, per le quali nullità discende direttamente dalla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quali, ad esempio, l'omesso interrogatorio dell'accusato o dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., con le garanzie difensive ad essi connesse, o la mancata previa contestazione delle prove d'accusa, violazioni peraltro e come detto non ritenute ravvisabili dallo stesso Tribunale. La Corte di appello, a sua volta, nella sentenza impugnata nel respingere l'eccezione de qua ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 42979/2014 secondo la quale la decisione con la 14 quale il giudice per le indagini preliminari disponga il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato in assenza di un'espressa previsione di legge (in tale senso cfr. anche Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027) e ciò perché «...attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi Youssef, Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, Rv. 249563; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici;
Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di Brio;
Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena;
Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig;
Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta). La stessa Corte di appello ha, infine, anche richiamato il principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e il loro limite di rilevabilità da parte della Corte stessa (art. 604 cod. proc. pen.) affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, la violazione dei termini stabiliti dalla legge per la richiesta del decreto di giudizio immediato da parte del P.M. e la conseguente emissione di decreto di giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari non determina una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del decreto che dispone il giudizio immediato, del quale può essere eccepita la nullità nei casi indicati dall'art. 429 cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 456 cod. proc. pen. Rileva l'odierno Collegio che le doglianze difensive riproposte anche in questa sede sono prive di fondamento. A dir del vero tutte le doglianze sollevate dalle difese sul punto che hanno poi innescato le decisioni dei Giudici di merito appaiono completamente fuori fuoco e frutto di un palese equivoco nel quale sembra essere caduto anche il Pubblico Ministero del dibattimento di primo grado nella parte in cui avrebbe chiesto lo stralcio delle posizioni degli imputati non detenuti: si dà, infatti, per scontata una situazione che assolutamente non risulta provata e cioè che ci si trovi in presenza di un decreto di giudizio immediato c.d. "custodiale" emesso ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il giudizio su di una questione di natura processuale non può basarsi su mere ipotesi o supposizioni ma deve essere rigorosamente legato al contenuto degli atti. Al riguardo è sufficiente leggere la richiesta di giudizio immediato formulata dal Pubblico Ministero in data 29 marzo 2011 ed il conseguente decreto emesso dal G.i.p. in data 31 marzo 2011 per rendersi agevolmente conto del fatto che ci 15 лу si trova in presenza di un decreto di giudizio immediato c.d. "ordinario": il Giudice non ha effettuato alcun richiamo al contenuto di cui al comma 1-bis dell'art. 453 cod. proc. pen. od al termine indicato nel comma stesso, ha dato atto che gli imputati EL e AL erano stati restituiti in piena libertà (richiamando anche le ordinanze riguardanti il loro status libertatis ed in tal modo evidenziando di non essere certo incorso in errore sul punto) e, infine, ha menzionato espressamente i requisiti indicati dal solo comma 1 dello stesso art. 453 ("la prova appare evidente", "gli imputati sono stati interrogati sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova"). Dedurre come vorrebbero i ricorrenti che ci si trovi in presenza di un decreto di giudizio immediato "custodiale" solo perché alcuni degli imputati erano ancora detenuti è frutto, come detto, di una mera supposizione del tutto sprovvista di supporto documentale. Ecco che allora il decreto sul quale si sono incentrate le doglianze difensive presentava i requisiti contenutistico-valutativi richiesti dalla legge: del resto il nucleo attorno al quale ruota il giudizio immediato è quello dell'evidenza della prova (come detto valutata positivamente, quanto insindacabilmente, dal G.i.p.) al quale si aggiunge l'intervenuto interrogatorio sui fatti (situazione questa verificatasi e neppure contestata dai ricorrenti). L'unico vizio che semmai poteva ravvisarsi nell'iter procedurale de qua era quello del mancato rispetto (da parte del P.M.) del termine di 90 giorni di cui all'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per l'inoltro della richiesta, vizio che ben poteva essere rilevato dal G.i.p. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, cit.) ma, come hanno condivisibilmente chiarito le stesse Sezioni Unite, non comportante alcuna nullità. Il Supremo Collegio, infatti, nella sentenza da ultimo menzionata ha ricordato che deve escludersi che la violazione del termine per la richiesta di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al dibattimento. L'ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal pubblico ministero legittimato non incide né sul suo potere d'iniziativa, né sul suo diritto di partecipazione al procedimento. Non si può neppure sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sé invalido l'esercizio dell'azione penale, perché il riferimento all'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. serve appunto a qualificare l'invalidità dell'atto, sul presupposto che non sia 16 sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.). Inoltre sempre il Supremo Collegio ha ribadito come la tardiva instaurazione del giudizio immediato non è, d'altronde, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione delle norme concernente l'intervento dell'imputato. In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, infatti, la disposizione che definisce le modalità d'intervento della persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce l'obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della contestazione dell'addebito con invito a comparire ritualmente notificato. A ciò si aggiunge la ribadita osservazione che il termine stabilito per l'instaurazione del rito ha natura ordinatoria mancando un'espressa comminatoria normativa ed essendo tassativa la previsione contenuta nell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione. Altrettanto pacifico è poi il fatto già evidenziato in epoca remota da questa Corte di legittimità che «L'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento» (Nell'occasione la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita;
che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa;
Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027, cit.) il che rende manifestamente infondata la doglianza sollevata dalla difesa dell'imputato AL sul punto di difetto di evidenza della prova, doglianza peraltro smentita in fatto dall'intervenuta condanna dell'imputato e, prima ancora, dall'avviamento del trattamento cautelare nei confronti dello stesso che, pur non rivestendo un carattere risolutivo, rappresenta pur sempre un importante tassello nella valutazione da parte del Giudice dell'evidenza probatoria soprattutto in situazioni come quelle in esame nelle quali non risulta che i provvedimenti cautelari siano stati revocati per effetto del venir meno della gravità indiziaria (con conseguente pacifica inapplicabilità - peraltro relativa al solo caso di cui all'art. 453, comma 1-bis e non certo a quella di cui al comma precedente del disposto dell'art. 455, - comma 1-bis, cod. proc. pen.). Del resto giova ricordarlo il fondamento attorno al quale ruota l'opzione 1 - Immediato. procedimentale del giudizio abbreviato è quella di garantire la speditezza di un procedimento verso la fase dibattimentale - luogo naturale ove il contraddittorio 17 può essere esercitato nella sua massima estensione anche nel momento centrale della raccolta della prova e ciò in relazione a procedimenti nei quali la - situazione di evidenza della prova, in presenza di imputati pur sempre già interrogati in relazione ai fatti per i quali si procede e quindi già posti in grado di conoscere le contestazioni elevate nei loro confronti e di esplicitare le loro difese, finisce in qualche modo per rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare il cui esito verso l'emissione del decreto che dispone il giudizio sarebbe ragionevolmente scontato. Il tutto comunque sottoposto al controllo di un Giudice, libero di valutare gli elementi sottoposti alla sua attenzione e, quindi, di accogliere o respingere la richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 455, comma 1, cod. proc. pen. Quanto detto chiude la questione di diritto posta dalle difese degli odierni ricorrenti che presenta chiari elementi di infondatezza e che, pertanto, impone il rigetto delle doglianze dalle stesse esposte. Poiché peraltro i ricorrenti hanno sollecitato questa Corte ad esprimersi anche sulla problematica legata all'eventuale nullità del decreto di giudizio immediato c.d. "custodiale" in assenza di uno specifico orientamento della Corte per solo di legittimità sul punto, ritiene l'odierno Collegio di doversi esprimere dovere di completezza anche sul punto, osservando che anche qualora ci si fosse trovati in presenza di un decreto di giudizio immediato espressamente emesso sulla base del disposto del comma 1-bis dell'art. 453 cod. proc. pen., la soluzione alla quale sarebbe pervenuto l'odierno Collegio non sarebbe stata differente. Pacifico è, innanzitutto, il fatto che nel sistema processuale non v'è una specifica previsione di nullità anche in ordine all'emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. nei confronti di un imputato che non si trovi in stato di custodia cautelare: il problema nel caso in esame avrebbe comunque riguardato gli imputati EL e AL ma di certo non il AO. Inoltre, deve essere ricordato che principi analoghi a quelli sopra evidenziati relativi al giudizio immediato "ordinario" sono stati affermati in materia di giudizio immediato "custodiale" con riferimento al quale si è osservato che, in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dai primi tre commi dell'art. 453 cod. proc. pen., il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla presentazione della richiesta di giudizio immediato (Sez. 6, n. 47348 del 18 01/12/2009, Morello, Rv. 245490; Sez. 6, n. 41038 del 20/10/2009, Amato, Rv. 244858). Si è, poi, già sopra fatto cenno che le Sezioni Unite hanno anche ricordato che con riguardo al controllo della corretta instaurazione del giudizio immediato, la giurisprudenza prevalente rileva che la valutazione circa la sussistenza dell'evidenza della prova, presupposto del rito rispetto al quale i termini per lo svolgimento delle indagini e il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (ovvero la previa contestazione dell'accusa) sono strumentali, è riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. Di conseguenza l'ammissione del giudizio immediato ("custodiale" o "ordinario" che sia) è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento.
Considerato che
occorrerebbe riservare alla conclusione dell'istruzione dibattimentale la verifica della sussistenza dell'evidenza della prova da parte del giudice del dibattimento cui è ignota la gran parte degli atti delle indagini preliminari, sarebbe irrazionale una norma che, per consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa, prevedesse la possibilità di un regresso del processo ad una fase, come quella dell'udienza preliminare, in cui ha minore estensione il suo diritto di provare e argomentare le proprie discolpe. Da quanto detto ne consegue un primo punto fermo del sistema: né l'eventuale mancanza dell'evidenza della prova, né il mancato rispetto dei termini per l'instaurazione del rito possono, quindi, comportare la regressione del procedimento ad una fase processuale precedente, non integrando tali situazioni alcuna nullità (in tal senso anche Sez. 1, n. 45079 del 26/10/2010, Arangio Mazza, Rv. 249006; Sez. 3, n. 12141 del 05/02/2008, Maretti, Rv. 239334; Sez. 3, n. 179 del 15/11/2007, Di Donato, Rv. 238603; Sez. 4, n. 46761 del 25/10/2007, Gianatti, Rv. 238506; Sez. 3, n. 41579 del 04/10/2007, Cerami, Rv. 237954). Ciò naturalmente non toglie che dal tenore letterale dell'art. 455 cod. proc. pen. e dalla sua lettura logico-sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. si evince che il ruolo del giudice per le indagini preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti in sede di udienza preliminare. Del resto, come ricordato dalla Sezioni Unite Squicciarino lo spettro di valutazione affidato al giudice per le indagini preliminari non attiene a profili di ammissibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. Tale 19 лу giudizio, pur non svolgendosi nelle forme del contraddittorio camerale (art. 127 cod. proc. pen), non evocabile in relazione alle forme introduttive di questo tipo di rito in ragione delle sue peculiari connotazioni e della sua ratio giustificativa (Corte cost., ordd. nn. 203 del 2002, 371 del 2002, 127 del 2003, 52 del 2004), non può prescindere dal compiuto esame degli argomenti offerti dalla difesa che, in sede d'interrogatorio o mediante memorie presentate ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., nel contestare la fondatezza dell'accusa, abbia motivatamente censurato la sussistenza degli elementi per l'eventuale instaurazione del rito. Da ciò ne consegue che la carenza di taluno dei presupposti indicati dagli artt. 453, commi 1 e 1-bis, e 454 cod. proc. pen. impone al G.i.p. il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero cui gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio dell'azione penale. Tuttavia un conto è l'ampio potere valutativo demandato al Giudice per le indagini preliminari circa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato con conseguente potere di rigetto della richiesta e restituzione degli atti al P.M. e ben altra cosa è la possibilità per il Giudice del dibattimento di sindacare tale valutazione anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti errata per difetto dei suoi presupposti, ciò perché come già evidenziato il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso ordinario che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale. Per queste ragioni le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile il minoritario orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile una qualche forma di sindacato del giudice del dibattimento sul decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari, talora ritenendo non abnorme l'ordinanza del giudice dibattimento che ne dichiari la nullità per insussistenza dei presupposti del rito (Sez. 6, n. 8878 del 31/01/2003, Perri, cit.). Ora, rileva l'odierno Collegio, i principi fin qui enunciati relativi ad un asserito error in procedendo nell'emissione del decreto di giudizio immediato (in non contestata assenza di requisiti contenutistico-formali del decreto stesso che non hanno certo privato gli imputati di esercitare quei diritti ivi compreso - l'accesso ai riti alternativi che a loro competevano anche nell'udienza preliminare) sono perfettamente applicabili ad entrambi i tipi di giudizio immediato. 20 عمل Del resto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che persino il caso in cui sia stato disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche per un reato in relazione al quale non è stata applicata la misura custodiale, non integra, un caso di nullità ai sensi dell'art. 179/1 cod. proc. pen., in quanto non attiene ad alcuna delle ipotesi in tale norma contemplate. Non ignora la Corte che l'impostazione giurisprudenziale sopra evidenziata ha trovato anche voci critiche nella dottrina, anche se assai deboli sembrano essere quelle rivolte sul versante della questione della sanzionabilità successiva del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, risentendo forse di un non sufficiente approfondimento del rapporto fra riti speciali ed udienza preliminare. Tuttavia, in tale prospettiva ermeneutica, la giurisprudenza di legittimità condivisa anche dall'odierno Collegio che nega la sindacabilità e sanzionabilità del decreto di giudizio immediato pare offrire più di un argomento in risposta alle obiezioni espresse dai commentatori. Da un lato, il controllo giudiziale esercitato dal giudice per le indagini preliminari non sembra invero sufficientemente valorizzato da chi lamenta l'assenza di un presidio nei confronti della possibilità che il pubblico ministero indirizzi discrezionalmente il procedimento verso l'uno ○ l'altro sbocco processuale. Sotto altro profilo, pare giocare un ruolo decisivo nella questione la centralità, in un sistema accusatorio, del dibattimento, cosicché la decisione di non annettere conseguenze sanzionatorie ad un eventuale non corretto sacrificio della udienza preliminare si giustifica con la "perdita di interesse" ad una regressione processuale che non risponde, a dibattimento avviato, ad alcuna istanza degna di prevalenza sugli altri beni in gioco. Si tratta allora di capire se il diritto all'udienza preliminare (eventualmente malamente pretermessa) debba prevalere comunque non sembra superfluo ripetere: anche a dibattimento aperto - su tutti gli altri valori costituzionalmente tutelati, a cominciare dall'interesse dello stesso imputato alla celebrazione del giudizio, nella pienezza del contradditorio, e ad una ragionevole durata del processo (non potendosi assegnare evidentemente rilievo alcuno ad una motivazione dell'imputato meramente dilatoria). Sul punto, un ausilio sembra potersi trarre dall'insegnamento del giudice delle leggi. -Costituisce approdo indiscusso nella giurisprudenza della Consulta cfr. Ordinanza n. 203 del 2002 (in G.U. 22 maggio 2002) e Ordinanza n. 127 del 21 2003 (in G.U. 23 aprile 2003) - che il principio sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo. Con Ordinanza n. 323 del 2007 (in G.U. 1 agosto 2007), la Corte Costituzionale ha poi respinto il dubbio di legittimità dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto penale, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare, e correlativamente, dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario, o comunque non ha formulato richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare". In quel frangente, il giudice rimettente aveva valorizzato proprio l'introduzione di rilevanti modifiche di natura, struttura e funzione dell'udienza preliminare ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ne hanno accentuato le connotazioni in senso garantista e la sua coessenzialità al diritto di difesa», così da configurare l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'udienza preliminare», quale articolazione del più generale diritto di difesa dell'imputato; sottolineando altresì che in forza del principio, sancito nell'art. 111, secondo comma, della Carta - secondo il quale il processo deve avvenire, oltre che nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità tra le medesime, assicurata lungo tutto l'arco del procedimento, comprese le fasi iniziali una volta riconosciuto all'accusato il diritto di introdurre nel procedimento ogni elemento idoneo a scongiurare un avventato esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, tale diritto non può essere conculcato. Nel dichiarare manifestamente infondata la questione, la Consulta ricordava: che nel procedimento monitorio il giudice compie una delibazione giurisdizionale di penetrante valutazione, in rito e nel merito, di tutti i presupposti che condizionano l'adottabilità del decreto;
- che, dunque, se l'opposizione vale certamente a garantire il contraddittorio pretermesso nella fase monitoria evitando che si determini la conseguenza - processuale della irrevocabilità del decreto penale essa non è idonea, tuttavia, ad eliminare in toto, per tale atto, il suo valore terminativo di una fase processuale ritualmente conclusasi con una statuizione giurisdizionale;
22 che pertanto è del tutto ragionevole il mancato innesto dell'udienza preliminare nella fase successiva all'opposizione, pena l'indebita perequazione tra il «già giudicato» con il decreto di condanna e colui nei cui confronti sia stata soltanto esercitata l'azione penale;
che proprio l'evidenziata non comparabilità tra le situazioni appena richiamate rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente: sia sotto il profilo della ipotizzata lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità, non potendosi riconoscere all'opponente, per le ragioni evidenziate, un «diritto alla progressione ordinaria del procedimento», con udienza preliminare e senza l'imposizione del giudizio immediato;
sia, infine, sotto il profilo dell'ipotizzata lesione del diritto di difesa, posto che la specialità di instaurazione del giudizio - lungi dall'incidere, in ragione della mancata previsione dell'udienza preliminare, sulla piena fruibilità delle garanzie in capo all'imputato, pienamente espanse nella successiva fase dibattimentale risulta ragionevolmente coerente con la specialità del rito monitorio. Il solco tracciato dalla Corte Costituzionale sembra allora autorizzare il parallelismo tra il giudizio immediato, in cui il mancato innesto della udienza preliminare si giustifica per l'avvenuta delibazione del giudice per le indagini preliminari, e la fase dibattimentale posteriore all'opposizione al decreto penale di condanna, nella quale l'omissione dell'udienza preliminare trova ragione nella già avvenuta delibazione del giudice del monitorio;
sicché poco rilievo parrebbe allora assumere la circostanza che la delibazione del Giudice per le indagini preliminari, al pari di quella effettuata col decreto penale, possa essere non correttamente esercitata, dal momento e nella misura in cui l'instaurazione del giudizio "ordinario" comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive. Di qui la possibile tenuta, sul piano sistematico, della tesi che vuole la non sanzionabilità del decreto di giudizio immediato in punto di valutazione sulla tempestività della richiesta. I principi testé esposti appaiono pienamente estensibili anche al caso che in questa sede ci occupa. Quanto fin qui detto rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale denunciata dalla difesa del ricorrente AL in relazione al rapporto tra la mancata previsione di sindacabilità da parte del giudice del dibattimento dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'art. 24, comma 2, della Costituzione. Resta solo da rilevare la manifesta infondatezza di quanto sostenuto nel ricorso formulato nell'interesse dell'imputato AO in quanto in presenza di un decreto di giudizio immediato "ordinario" non si pone comunque il problema della 23 separazione della posizione di un imputato raggiunto (come gli altri) dall'evidenza della prova. L'eccezione, anche se ci si fosse trovati in presenza di un decreto di giudizio immediato c.d. "custodiale" (il AO era comunque ancora ristretto al momento dell'emissione del contestato decreto), era comunque priva di qualsivoglia fondamento giuridico, sia perché tutti gli incisi di cui all'art. 453 cod. proc. pen. fanno espresso riferimento al grave pregiudizio delle indagini (che nel caso in esame erano concluse), sia perché la valutazione circa l'indispensabilità della trattazione unitaria delle posizioni degli imputati concerne una valutazione di merito di certo non sindacabile in sede di legittimità. -2. Meritevoli di trattazione congiunta seppure con le necessarie precisazioni sono i motivi di ricorso formulati dagli imputati EL, AO e AL e di cui rispettivamente ai superiori par. 2.3, 2.7 e 2.12 in ordine alla ritenuta responsabilità degli stessi per il contestato reato di concorso (con MO AM LE, EP ON e ND IA, già definitivamente condannati) nella tentata estorsione aggravata ai danni di ER LE LE. Va detto subito che sia la sentenza della Corte di appello di Milano che quella "doppia conforme" del Tribunale di Monza, che tra loro si integrano nella formazione di un unico complesso probatorio, risultano caratterizzate da una motivazione ampia e congrua, di certo non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. I Giudici del merito hanno ampiamente ricostruito gli articolati sviluppi fattuali ed il ruolo rivestito negli stessi dagli imputati, affrontando e rispondendo adeguatamente a tutte le principali questioni poste dalle difese. Giova inoltre fin da subito ricordare che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187). 24 Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). Prima di proseguire oltre ed al solo fine di meglio comprendere i fatti sui quali si fonda la decisione impugnata appare doveroso operare una sintetica ricostruzione degli stessi così come operata dai Giudici di merito. Il pomeriggio del 6 ottobre 2009, alle ore 15:32, MO AM VASILE, dopo aver sostato per un po' di tempo davanti al palazzo sito in Desio via Volta 94, ove si trovava la sede della M.C.R. S.p.a. di cui LE TT era socio di maggioranza, era entrato nello stabile e, imbattutosi in un uomo anziano, si era fatto indicare la buca delle lettere. Alle 15:58 aveva fatto ingresso nel palazzo ND IA che aveva inserito all'interno di una cassetta della posta la busta che aveva in mano. Alle 16:11 IA era tornato sul posto con un sacchetto della spesa dal quale aveva estratto un pacchetto che aveva lasciato sopra la buca delle lettere. La mattina del 7 ottobre 2009 AR ZI, segretaria della M.C.R., aveva trovato il pacco poggiato sulla cassetta della posta e ne aveva dato notizia a LE, che si trovava fuori per impegni di lavoro, chiamandolo per telefono. Il giorno successivo AR ZI si era accorta anche della presenza di una busta rimasta dentro la buca e consegnava tutto a LE. L'apertura del pacco e della busta avveniva alla presenza dell'impiegata ZI: all'interno del pacco vi era una pistola calibro 9x19 di fabbricazione cinese, corredata da caricatore;
dentro la busta vi erano due proiettili calibro 38 e un biglietto manoscritto del seguente tenore: "Egregio dottore: pregasi di mettere lei e il suo socio le cose apposto sia zona mare che zona montagna non ci saranno più 25 avvertimenti. Pensi al bene delle vostre famiglie. Grazie. Certi della sua collaborazione a non rivederci". LE aveva sporto quindi denuncia presso la stazione dei carabinieri di Desio. L'arma e i proiettili venivano sequestrati così come il messaggio minatorio. Venivano estrapolate le immagini dal sistema di videosorveglianza posto nell'androne dello stabile. Alla identificazione certa degli autori materiali del fatto si era pervenuti anche attraverso l'esame delle conversazioni telefoniche e ambientali già intercettate in altro procedimento in quanto inquirenti di Trento e Torino stavano già svolgendo indagini in relazione al traffico di sostanze stupefacenti nel quale, tra gli altri, era coinvolto il LE. Successive indagini portavano ad accertare che il diretto beneficiario dell'azione estorsiva era GI EL, principale mandante, imprenditore pesarese che versava in una situazione economico-finanziaria compromessa per ragioni a suo dire riconducibili all'operato dell'ex socio LE, titolare della MCR Investments, la holding proprietaria della MCR SpA, della quale fino a poco tempo prima EL deteneva una parte significativa delle quote sociali. In particolare EL era assillato per un debito € 2.600.000 nei confronti della finanziaria ME (alla quale GR RL, società di EL, aveva ceduto il credito di pari importo che vantava nei confronti della MCR, cessione peraltro effettuata pro solvendo e non pro soluto, e quindi il cedente EL avrebbe risposto delle inadempienze del debitore ceduto MCR). Quanto a AO, all'epoca dei fatti sindaco di Terlago e titolare di una piccola società di consulenza, lo stesso hanno accertato i Giudici aveva interesse ad aiutare EL a sbloccare la sua situazione debitoria attraverso il ricorso a qualunque mezzo, anche illecito, dal momento che confidava in un proprio diretto coinvolgimento nelle attività imprenditoriali di EL nel caso in cui avesse superato la situazione critica in cui si trovava. Infatti EL era socio o amministratore di svariate aziende in Italia e all'estero e ben introdotto negli ambienti che contano. Già in precedenza AO aveva infatti presentato a EL un suo concittadino, CL AL, come ON di origine calabrese e gravato da precedenti penali, il quale già da qualche tempo svolgeva per EL un'attività di recupero crediti sui generis. AL, a sua volta, aveva interesse a rinsaldare il rapporto di collaborazione con AO dal quale confidava di ottenere l'appalto per la gestione del bar "Bunker" di proprietà del Comune di Terlago (appalto poi ottenuto) o comunque facilitazioni per l'avviamento di attività di ristorazione. 26 Avvalendosi dei contatti di AL con ambienti delinquenziali torinesi, AO aveva presentato a EL due pluripregiudicati, ON e LE, che sarebbero stati poi incaricati del compimento dell'atto intimidatorio ai danni di LE assieme a IA. Anche ON sperava di trarre vantaggi economici, in termini di opportunità di lavoro e fonti di guadagno, dalla frequentazione con EL e AO. ON, che aveva pattuito con EL per sé e per i suoi sodali il versamento di € 50.000 come prezzo dell'estorsione che gli era stata commissionata, si era poi mostrato via via possibilista in merito alla dilazione del pagamento di tale compenso ovvero alla sua sostituzione con qualche concreta prospettiva di guadagno per sé e per LE. Tale ricostruzione dei fatti è emersa dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate ampiamente indicate nelle sentenza di merito, oltre che dalle prove dichiarative raccolte in dibattimento. I Giudici di merito hanno, poi, anche osservato come l'episodio del tentativo di estorsione si inserisce in un fitto reticolo di rapporti di natura economica sulla cui consistenza peraltro l'istruttoria dibattimentale ha gettato luce solo in minima parte. Fin qui il nucleo centrale delle vicende così come accertate in sede di giudizio di merito. Ciò doverosamente premesso, va preliminarmente evidenziato come nei motivi qui in esame i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà - quanto inammissibilmente - di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti 27 تار del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dai ricorrenti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua о contraddittoria la motivazione, situazione questa che, come già evidenziato, non ricorre. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della 28 motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Pertanto, il sindacato di legittimità - contrariamente a quanto sembrano tendere i ricorrenti - non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenute nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza 9 شمار 2 29 alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che come nel caso in esame si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione (magari con la semplice aggiunta di qualche frase incidentale di critica) non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 ed in tempi più recenti anche Sez. U, n. 8825/2017). Già quanto evidenziato appare sufficiente per affermare la non fondatezza (ai limiti dell'inammissibilità) dei motivi di ricorso che in questa sede ci occupano. In ogni caso, quanto al ricorso EL, non ritiene la Corte di ravvisare nella sentenza impugnata una discrepanza tra la condotta ascritta al predetto ricorrente così come delineata nel capo di imputazione rispetto a quella ricostruita nelle sentenze di merito. La ricostruzione cronologica e la sequenza degli eventi così come operata dai Giudici di merito non risulta poi di certo sindacabile in questa sede essendo afferente ad elementi di fatto. Anche nel ricorso formulato nell'interesse di AO vengono formulate una serie di doglianze legate a valutazioni di merito che sono pacificamente inammissibili in questa sede. Il ruolo del AO è perfettamente descritto nelle sentenze di merito, la Corte di appello, anche attraverso il richiamo alla sentenza del Tribunale ed alla citazione di conversazioni telefoniche (pag. 11 e segg.) ha evidenziato come il AO non si è solo limitato ad ascoltare le doglianze del EL ma ha rafforzato il proposito criminoso dello stesso. Il AO è stato indicato, anche 30 лу attraverso l'esame dello scambio di messaggi di posta elettronica tra lui ed il EL come soggetto legato da un rapporto "quasi di immedesimazione" con il EL (pag. 14) ed è stato altresì ben delineato (pag. 15 e segg.) il fatto che i discorsi che i due facevano non avevano ad oggetto azioni legali e lecite, anche perché se così fosse stato non vi sarebbe certo stata la necessità di rivolgersi al AL (e di conseguenza agli esecutori materiali dell'azione delittuosa) ma sarebbe stato invece più logico rivolgersi ad un istituto di recupero crediti o ad uno studio legale. Sempre la Corte di appello, adeguatamente rispondendo alle doglianze difensive, ha chiarito il ruolo del AO quale concorrente morale nell'azione estorsiva, avendo lo stesso anche fornito un non trascurabile contributo causale nel momento in cui ha fornito a EL i contatti necessari con le persone che avrebbero potuto utilizzare i "metodi forti" nei confronti di LE per cercare di risolvere la situazione critica in cui si trovava lo stesso EL. In sostanza, la posizione del AO è stata adeguatamente scrutinata alle pagg. 46-51 della sentenza impugnata e, prima ancora, nella sentenza del Tribunale: i Giudici del merito hanno evidenziato una lunga serie di elementi che, con la valutazione discrezionale che agli stessi competeva (e che è insindacabile in questa sede), li hanno portati a ritenere che il AO non è stato un mero connivente del EL ma che ha fornito un contributo non solo morale ma anche materiale al perfezionamento dell'azione delittuosa che la Corte di appello ha così testualmente riassunto: "La Corte ritiene pertanto che siano emersi elementi sufficienti per ritenere che la condotta di AO non possa configurarsi come semplice connivenza. Anzitutto è pacifico e non contestato che fu AO a presentare AL e EL, allo scopo di aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Poiché è altrettanto pacifico che gli esecutori materiali erano stati chiamati da AL ed erano a lui legati è evidente come la condotta di AO avesse dato un contributo causale di un certo rilievo nella commissione del fatto. Sono stati inoltre più volte evidenziati i diversi passaggi delle conversazioni telefoniche dai quali può evincersi che AO avesse rafforzato in EL l'idea di agire non solo giudizialmente ma anche con strumenti di pressione psicologica maggiori". A fronte di un quadro correttamente delineato nelle sentenze di merito, la difesa dell'imputato tende (comprensibilmente) a parcellizzare la valutazione del materiale probatorio, a fornire spiegazioni alternative con riguardo alle conversazioni intercettate e, in un certo senso, a sminuire il contributo che il AO avrebbe fornito alla consumazione dell'azione delittuosa, ma tutto ciò non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, 31 лу come quella impugnata, che come detto appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente. Infatti, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, dep. 22.12.1998, Rv 212054). Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955). Inoltre, deve ricordarsi che non compete certo alla Corte di legittimità procedere ad una diversa lettura ed interpretazione delle conversazioni telefoniche oltretutto da operarsi nell'intero contesto della vicenda in esame e che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (ex ceteris: Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516) situazione questa non ravvisabile nel caso in esame. Resta solo da aggiungere che i Giudici del merito risultano aver fatto corretto uso ex art. 238-bis cod. proc. pen. dalla sentenza (irrevocabile) emessa in data 29 settembre 2011 all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli ex coimputati ON, LE e IA rinvenendo tra l'altro riscontri ai fatti nella stessa accertati anche negli elementi di prova raccolti in sede di istruzione dibattimentale del giudizio di merito. In punto di diritto va solo ricordato che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale può ben manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni 32 ostacolo alla realizzazione di esso) ed anche sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata. Quanto fin qui esposto può bene essere esteso anche al motivo di ricorso al riguardo formulato nell'interesse dell'imputato AL che investe sostanzialmente questioni di puro merito ed elementi marginali che comunque non incidono sul nucleo centrale dei fatti e sull'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il tutto con l'ulteriore osservazione di questo Collegio che non si può ritenere manifestamente illogica la motivazione di una sentenza solo perché contrasta con la tesi difensiva. Per il resto è sufficiente rilevare che nella sentenza si è ampiamente dato atto dei plurimi elementi a carico del ricorrente che in questo momento ci occupa ritenuti probanti del fatto che il AL è stato l'anello di congiunzione tra gli esecutori materiali e i promotori dell'azione estorsiva e che non solo egli ha partecipato ad incontri preparatori dell'azione stessa (o, secondo la versione difensiva, ad almeno uno di essi), ma, a conoscenza dei motivi di contrapposizione tra EL e AO da una parte e LE dall'altra, su richiesta dei primi ha reclutato le persone che potevano compiere il gesto intimidatorio. Quando detto pacificamente implica un concorso non solo morale ma anche materiale del AL nei fatti-reato in contestazione.
3. Meritevoli di trattazione congiunta sono altresì i motivi di ricorso formulati nell'interesse di tutti gli imputati relativi alla mancata derubricazione del reato di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sup. par. 2.2, 2.8 e 2.14). Fermo restando il fatto che gli originari coimputati che hanno definito le loro posizioni con rito abbreviato sono già stati condannati (con sentenza irrevocabile per effetto della decisione di questa Corte Suprema in data 15/11/2013) per il reato di tentata estorsione e non per quello di cui all'art. 393 cod. pen., va detto che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha debitamente spiegato attraverso un legittimo richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale che ha evidenziato di condividere le ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere alla invocata derubricazione del reato contestato agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Alle pagg. 20-22 della sentenza impugnata risultano essere stati adeguatamente ricostruiti in fatto gli elementi che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che "... gli esiti della istruttoria dibattimentale non consentano 33 di affermare che EL, incaricando ON e i suoi sodali del tentativo di estorsione in danno di LE, stesse esercitando un preteso diritto nei confronti di quest'ultimo... Sulla scorta delle emergenze istruttorie pare di poter concludere che né EL personalmente né la GR RL vantassero alcun credito nei confronti della M.C.R. spa di LE ... nel caso di specie manca un diritto giustiziabile davanti all'autorità giudiziaria;
sicché deve radicalmente escludersi già sul piano dell'elemento materiale la configurabilità del meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ...". Gli stessi Giudici del merito hanno, poi, correttamente evidenziato la portata minacciosa del messaggio minatorio rivolto al LE e, d'altro canto, non v'è chi non veda quale sia la portata gravemente intimidatoria di ricevere un biglietto con uniti due proiettili cal. 38 dal seguente contenuto "Egregio OR: pregasi di mettere lei e il suo socio le cose apposto sia zona mare che zona montagna non ci saranno più avvertimenti. Pensi al bene delle vostre famiglie. Grazie. Certi della sua collaborazione a non rivederci" preceduto a sua volta dal rinvenimento sulla cassetta della posta di una scatola contente una pistola. Pacifico, quindi, che ci si trovi in presenza di una minaccia di tipo "costrittivo" e non certo di una mera generica intimidazione. In punto di diritto ritiene l'odierno Collegio che la qualificazione dei fatti operata dai Giudici di merito sia corretta anche se necessitante di qualche ulteriore approfondimento che la Corte di legittimità può ben operare ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen. In relazione alla vexata quaestio dei rapporti tra i reati di cui agli artt. 629 e 393 cod. pen. innanzitutto deve essere ricordato che in tempi recenti questa Corte di legittimità ha chiarito che «I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito che il giudice è - preliminarmente chiamato a verificare deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, Rv. 268764) e ciò già di per sé pone un primo tassello sulla qualificazione come estorsione delle condotte qui in esame. Non è emerso in alcun modo e con certezza nella ricostruzione delle vicende che EL effettivamente vantava un credito giudiziariamente azionabile nei confronti del LE e gli altri rapporti economici intercorsi tra la persona offesa ed i soggetti che contro di esso agirono non sono risultati legati all'azione estorsiva di cui è processo. 34 A ciò si aggiunge che, in ogni caso, «Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva» (Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512) e non pare porsi in dubbio nel caso in esame che il recapitare alla persona offesa una lettera minatoria, un arma e dei proiettili con una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso assuma le caratteristiche indicate. Il richiamato principio costituisce frutto della constatazione che nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la modalità strumentale, violenta o minacciosa, non può trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, in intima contraddizione con l'elemento psicologico della fattispecie condensato nella convinzione dell'esercizio, sia pure solo preteso, di un diritto. Del resto, pare difficilmente contestabile come l'oggettività giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone di cui all'art. 393 cod. pen., anche per la sedes materiae, sia la tutela delle situazioni aventi apparenza di legalità contro le altrui violente manomissioni (v., Sez. 5, n. 7507 del 18/05/1983, Coppola, Rv. 160227). La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve quindi corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e ciò che caratterizza il reato è pertanto la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato: ne consegue che nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., la condotta violenta o minacciosa non è mai fine a sé stessa, ma sia strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e pertanto non può mai consistere in manifestazioni del tutto incompatibili con il ragionevole intento di far valere un diritto. Quando la minaccia, invece, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, e la condotta finisce con l'essere fine a sé stessa, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia (v., Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Pipitone, Rv. 263255; Sez. 2, n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo e altro, Rv. 263298; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014, Donato, Rv. 261291). 35 Un ulteriore elemento a conforto della corretta configurabilità nel caso in esame della fattispecie estorsiva è legato al principio, che l'odierno Collegio non solo condivide ma che intende qui ribadire, secondo il quale «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen.» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360). Quanto detto rende infondati anche i motivi di ricorso qui esaminati.
4. Quanto al motivo di ricorso formulato nell'interesse del solo imputato AL (sup. par. 2.13) relativo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. proc. pen., va detto che lo stesso è manifestamente infondato. L'azione intimidatoria nei confronti della persona offesa dal reato fu principalmente realizzata tra i 6 e l'8 ottobre 2009, il LE denunciò i fatti ai Carabinieri il 7 ottobre e poi integrò la denuncia l'8 ottobre, mentre parte ricorrente nell'invocare la desistenza volontaria rileva che il AL sarebbe comparso nella scena dell'azione soltanto fino alla telefonata del 18 ottobre 2009. Ora, anche a prescindere dalla valutazione della Corte di appello circa il fatto che il AL non sarebbe "uscito di scena" il 18 (o 19 ottobre) 2009, non può non rilevarsi che a tale data il tentativo di estorsione nel quale l'imputato aveva concorso con le attività sopra descritte si era già consumato. In proposito è sufficiente ricordare che «Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata 36 ле da loro formulata la richiesta estorsiva) (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). Si è, poi, anche chiarito che «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo» (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione essendo irrilevante la mancanza di ulteriori attività intimidatorie o minacciose successive alla presentazione della denuncia). (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855).
5. La trattazione congiunta si impone anche in relazione ai motivi di ricorso (v. sup. par. 2.4, 2.9 e 2.15) formulati nell'interesse di tutti gli imputati relativi al ritenuto concorso degli stessi anche nei reati relativi alle armi e munizioni di cui ai capi B, C e D della rubrica delle imputazioni (quanto al reato di cui al capo D relativo alla contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 1° c. n. 1, 61 n. 2,697 e 699 c.p. la Corte di appello ha peraltro già dichiarato non luogo a procedere perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione). Anche detti motivi di ricorso appaiono privi di fondamento. E' innanzitutto pacifico ed incontestato che gli autori materiali della minaccia estorsiva (ON, LE e IA) abbiano detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo e l'abbiano recapitata in un luogo aperto al pubblico. Il Tribunale (pagg. 90 e 91 della sentenza di primo grado) dopo aver dato atto che EL, AO e AL sono stati partecipi dell'accordo criminoso e che quindi hanno concorso moralmente anche nei reati relativi alle armi ha richiamato un assunto giurisprudenziale secondo il quale la disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psicologico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento da parte di ognuno dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione, sicché il concorso nella detenzione e/o nel porto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia a contatto con la cosa (Cass. Sez. I, sent. n. 8329 del 24/07/1992). E' pacifico che in materia la Corte di legittimità ha, in tempi più recenti, cambiato il proprio orientamento affermando che «ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne. 37 (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585; Sez. 2, n. 11126 del 28/05/1991, Riggio, Rv. 188500). Purtuttavia non è questo l'elemento di decisivo rilievo nel caso che in questa sede ci occupa. La Corte di appello, infatti, nel ritenere condivisibili le osservazioni sul punto svolte dal Tribunale, ha aggiunto correttamente centrando il problema - che, per la natura del reato e lo scopo che prefiggevano gli imputati, esiste uno strettissimo rapporto tra il contenuto del biglietto e l'aver recapitato l'arma, elementi che non potevano non essere stati decisi e programmati dei concorrenti morali, che del resto si sono più volte incontrati prima del fatto. Non può pensarsi, cioè, secondo la Corte di appello in una autonomia organizzativa - degli esecutori materiali. Sempre la Corte territoriale, poi, ha anche aggiunto che, da un lato, la detenzione è integrata da una generica disponibilità della cosa e prescinde da un suo utilizzo immediato e, dall'altro, che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un' arma da fuoco è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell' arma stessa da parte di un concorrente nel reato, non essendo richiesto un rapporto diretto con la cosa da parte di ciascun compartecipe: "del resto nel corso delle conversazioni telefoniche EL e AO appaiono piuttosto disinvolti nel riferirsi a "miccia", "barilotto", "pistola" quando parlano della necessità di passare alle maniere forti per risolvere i rapporti con LE. Sul punto deve essere solo aggiunto che proprio dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge la piena contestuale consapevolezza delle programmate azioni intimidatorie nei confronti del LE: nella sentenza si dà infatti atto di una importante conversazione del 6 ottobre 2009, ore 21:32 tra AO e EL, ove il primo commenta l'azione intimidatoria posta in essere da ON, LE e IA ai danni di LE appena poche ore prima: "AO: oggi abbiamo dato fuoco alla miccia, domani mettiamo anche il barilotto di dinamite vicino alla miccia. EL: sì, sì ma infatti l'unica è quella. AO: Uhm, sì. EL: metter ... Mettergli pressione addosso e vedrai che...". il che appare indicativo della correttezza anche sul piano logico delle affermazioni della Corte di appello in punto di co-programmazione da parte degli odierni imputati anche delle modalità di esecuzione dell'azione stessa e, per l'effetto, 38 anche del loro apporto concorsuale nelle contestate violazioni della legge sulle armi.
6. Quanto ai motivi di ricorso che attengono al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche (sup. par. 2.5, 2.10 e 2.16) si osserva quanto segue:
6.1. Quanto al mancato riconoscimento agli imputati EL e AL delle circostanze attenuanti generiche (per contro riconosciute al AO) il Tribunale aveva motivato la propria scelta in relazione all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione e, con specifico riguardo al AL, al fatto che lo stesso è gravato da precedenti specifici ed è già stato dichiarato recidivo reiterato. La Corte di appello ha sostanzialmente confermato tale valutazione rilevando che non si è neppure riscontrato alcun atteggiamento riparativo nei confronti della vittima. Le motivazioni espresse sul punto sono congrue e sono conformi ai principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità secondo la quale «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Il fatto poi che la persona offesa abbia desistito in corso di giudizio dal coltivare l'azione civile per la quale si era costituita è un elemento del tutto irrilevante ai fini della valutazione della condotta e dello status personale degli imputati i quali ben avrebbero potuto cercare di riparare il danno anche in assenza di una formale richiesta della parte civile.
6.2. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha debitamente illustrato lo stesso (pag. 52) anche spiegando le differenze riservate ai vari imputati. 39 علا E' principio consolidato quello secondo il quale «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), vizi che nel caso in esame non ricorrono.
6.3. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ferma restando l'incompatibilità della stessa con la contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. va detto che comunque la Corte di appello ha comunque motivato in relazione alla relativa doglianza proposta dal AO evidenziando le ragioni per le quali non può ritenersi che il contributo del predetto imputato possa ritenersi di minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato.
6.4. Quanto, poi, alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen. già il Tribunale aveva adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza della stessa. Sul punto deve solo essere aggiunto che in tema di concorso di persone nel reato la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. (numero delle persone) non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa. Questa, infatti, ha natura oggettiva e pertanto si comunica a tutti i compartecipi a norma del combinato disposto degli artt. 70 n. 1 e 118 cod. pen. (Sez. 2, n. 5378 del 30/11/1982, dep. 1983, Licciardiello, Rv. 159403). Tale orientamento è stato confermato da questa Corte di legittimità anche dopo l'introduzione del comma 2 dell'art. 59 cod. pen. ad opera della I. 7 febbraio 1990, n. 19 (cfr. Sez. 4, n. 3177 del 27/11/1992, dep. 1993, Santus, Rv. 198436). In ogni caso emerge pacificamente dagli atti che proprio per il ruolo rivestito dal AO nella vicenda in esame lo stesso era a conoscenza del piano criminoso implicante anche il numero dei concorrenti nello stesso (quantomeno di cinque di essi).
6.5. Quanto, infine, alla circostanza aggravante della recidiva contestata al AL la Corte di appello ha congruamente motivato (pag. 53) le ragioni per le quali ha ritenuto di non doverla disapplicare evidenziando il fatto che le condotte poste in essere dal predetto imputato sono indice di una sua 40 persistente e più grave capacità criminale tenuto anche conto dell'evoluzione cronologica dei fatti-reato da lui commessi come si evince dalla lettura del suo certificato penale. Quanto detto impone una valutazione di infondatezza anche dei motivi di ricorso esaminati nel presente paragrafo.
7. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/06/2017. Pescente Il Presidente Il Consigliere estensore GI Diotallevi Marco Maria Alma DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11:1 LUG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli S E T R Z I O A N O 41