Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso.
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32795 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 02/07/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 875
Dott. BONITO FR Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - N. 15747/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO PE N. IL 09/09/1969;
avverso la sentenza n. 1074/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NA EP è stato riconosciuto colpevole, sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello, dei reati a lui contestati: concorso in estorsione aggravata continuata fino al 23 giugno 2010, in danno di TO RO (capo A della rubrica);
concorso nella detenzione e porto illegale di una pistola cal. 9x19 non meglio identificata (capo B della rubrica); concorso nel tentativo di omicidio in danno di TO RO (capo C della rubrica), commesso in Gerocarne il 23 giugno 2010, ed è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro, previa esclusione dell'aggravante della premeditazione e riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate (quella del fatto commesso da più persone riunite, quanto all'estorsione; quella della connessione teleologia, quanto all'imputazione relativa alle armi;
quella del fatto commesso per futili motivi, quanto al tentativo di omicidio), alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione.
1.1 Il principale elemento di prova valorizzato dai giudici di merito per pervenire alla condanna del NA oltre ogni ragionevole dubbio quale concorrente nei reati di cui è processo, è rappresentato, essenzialmente, dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, l'avvocato TO RO, proprietario (unitamente a Massaria Anna) di un terreno agricolo ubicato in Gerocarne, occupato dagli inizi dell'anno 2007 dall'imputato, dal padre di questi, AL e dal fratello FR
(separatamente giudicati dal GIP di Vibo Valentia e condannati con sentenza del 21 giugno 2011), che malgrado l'ottenimento (il 20 giugno 2008) in sede civile, di un provvedimento di reintegra nel possesso del fondo, sino all'epoca dei fatti di cui al capo C, non era ancora riuscito ad ottenere il rilascio del terreno, anche a ragione delle ripetute minacce poste in essere dai NA, in almeno tre occasioni (il 17 gennaio 2008; il 22 aprile 2009; il 23 giugno 2010) anche in presenza della forza pubblica e degli ufficiali giudiziari incaricati dell'esecuzione del predetto provvedimento.
1.2 In particolare, con riferimento alla più grave imputazione di tentato omicidio, all'imputato si contesta il concorso morale nel reato, in base alle dichiarazioni del TO, secondo cui il 23 giugno 2010, giorno fissato per l'esecuzione forzata del provvedimento di reintegra, l'imputato: era presente in loco a bordo della propria vettura (Fiat Fiorino) ed era transitato più volte nel luogo dove la persona offesa, in compagnia dell'ufficiale giudiziario (Cortese), attendeva l'arrivo della forza pubblica;
aveva avuto una breve conversazione con il fratello CO (anche lui presente in loco a bordo della sua auto) poco prima che costui si avvicinasse al TO ed esplodesse dei colpi di pistola al suo indirizzo;
aveva incitato il fratello a finire l'azione delittuosa intrapresa, una volta constatato che la persona offesa era ancora in vita (avendo risposto, essendo regolarmente armato, al fuoco del suo avversario, ferendolo).
1.3 La Corte, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, illustrato il contenuto dei motivi di appello, li ha partitamente esaminati e confutati, sostenendo in estrema sintesi:
- che le dichiarazioni accusatorie del TO, malgrado le ragioni di dissidio con i NA dovevano ritenersi pienamente attendibili, in quanto caratterizzate da coerenza e scevre da qualsiasi enfatizzazione o esagerazione del narrato;
- che le dichiarazioni delle persona offesa, smentivano quelle dell'imputato secondo cui lo stesso sarebbe intervenuto successivamente agli spari, per soccorrere il fratello ferito;
- che le dichiarazioni accusatorie del Lopretaio, non potevano ritenersi in contrasto con quelle rese dall'ufficiale giudiziario (Cortese), dal momento che la teste ha riferito che ai primi colpi di pistola si era allontanata, nascondendosi dietro delle case, senza assistere agli sviluppi dell'azione;
- che le dichiarazioni del teste AC, accidentalmente ferito durante la sparatoria, che ha riferito di aver notato in loco solo NA FR (a bordo della sua vettura) ed il TO in piedi, erano poco attendibili, avendo la consulenza tecnica accertato che il NA era stato attinto da colpi diretti dal basso verso l'alto, dato questo in contrasto con la sommaria ricostruzione della dinamica dei fatti fornita dal AC, fermo restando, per altro, che la persona offesa mai aveva riferito che l'imputato si era avvicinato al luogo dell'agguato, riferendo che la frase d'incitamento era stata pronunciata a distanza;
- che anche le dichiarazioni dei testi AT, NO e RT non minavano la credibilità di quanto riferito dal TO, posto che gli stessi si trovavano distanti dai luoghi della sparatoria quando la stessa si era verificata, sicché era verosimile che costoro non avessero udito l'incitamento rivolto dall'imputato al fratello, avendo assistito solo alla fase conclusiva dell'episodio in cui NA EP era accorso in aiuto del germano a bordo del suo furgone;
- che considerazioni analoghe valevano pure con riferimento alle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa TI e De EO;
- che le attendibili dichiarazioni del TO, del resto, avevano trovato significativo riscontro nelle risultanze di tre diverse consulenze tecniche, quella balistica e quelle medico legali espletate sulla persona del coimputato NA FR e sulla persona offesa;
- che la qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio doveva ritenersi corretta, dovendosi ravvisare tutti gli elementi costituitivi della fattispecie, anche con riferimento a quello soggettivo, nella forma del dolo quanto meno alternativo;
- che sussisteva l'aggravante dei futili motivi, tenuto conto sia delle modeste dimensioni del terreno oggetto della controversia sia anche del rilievo che la stessa doveva ritenersi da tempo conclusa, a seguito dell'adozione del provvedimento di rilascio, sicché la determinazione alla commissione dell'azione delittuosa si poneva indubbiamente quale mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale;
- che la condotta concorsuale posta in essere dall'imputato in relazione al tentativo di omicidio, implicava anche la consapevolezza da parte dello stesso dell'utilizzo dell'arma e conseguentemente una sua responsabilità concorsuale nel porto della stessa;
- che il concorso dell'imputato anche nei fatti estorsivi di cui al capo A emergeva dal complesso delle dichiarazioni della persona offesa, che avevano trovato conferma sul punto anche nelle dichiarazioni dei testi AL e IA;
- che doveva ritenersi corretta la qualificazione giuridica dei fatti, non potendo nella specie configurarsi un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo i NA ben consapevoli dell'inesistenza di un titolo che legittimava la loro pretesa sull'area in contestazione, rispetto alla quale l'imputato non può affatto ritenersi estraneo.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore di fiducia del NA, avvocato Guido Contestabile. Nel ricorso proposto dal difensore si deduce:
2.1 Vizio di motivazione, assente, illogica contraddittoria con riferimento alla declaratoria di penale responsabilità ascritta al NA sub C, risultando omessa o comunque fortemente distonica la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa con specifico riferimento al rigoroso vaglio di attendibilità necessitato dalla esegesi sancita dalla radicata giurisprudenza di questa suprema Corte;
id est omessa valutazione delle doglianze difensive sul punto;
2.2 Violazione di legge - erronea qualificazione del fatto con riferimento all'ipotesi estorsiva ascritta al capo A della rubrica - sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 393 c.p.;
2.3 Illogicità, carenza, manifesta contraddittorietà della motivazione posta a supporto della condanna per l'ipotesi ascritta al capo C, con riferimento alla sussistenza della circostanza gravante di cui ha all'art. 61 c.p., n. 1;
2.4 Illogicità, carenza, manifesta contraddittorietà della motivazione posta a supporto della condanna del NA per il reato di cui al capo B, aggravato dal messo tecnologico - assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un concorso nella detenzione e porto di armi;
2.5 Assenza di motivazione in ordine al vaglio dei parametri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., concernenti calcolo dosimetrico della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di NA EP, è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Il ricorso - nelle sue poliformi articolazioni - non individua, infatti, errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente in fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimità) ovvero ripetitivi di deduzioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio, tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito. La giurisprudenza sul tema è però univoca: "il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:
a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Cass., 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, Casula).
1.2 Nel caso in esame la motivazione del giudice di merito risponde ai detti requisiti. Per contro il ricorso insiste nelle proprie tesi circa l'insufficienza degli elementi di accusa a carico dell'imputato e l'incongrua valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale avuto riguardo, in particolare, alla rilevanza ed attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni della persona TO.
1.3 Tali argomentazioni - a fronte di un articolato percorso motivazionale, che ha evidenziato l'assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni dibattimentali del teste, caratterizzate da coerenza e dall'assenza di qualsiasi enfatizzazione o esagerazione del narrato;
l'esistenza di adeguati riscontri, quanto meno con riferimento alla presenza in loco dell'imputato ed alla circostanza che lo stesso si era effettivamente avvicinato al fratello, poco prima che costui esplodesse dei colpi di pistola all'indirizzo del TO, ferendolo;
che le dichiarazioni della persona offesa non erano in contrasto con le altre dichiarazioni testimoniali, espressamente motivando in merito alle ragioni per cui le stesse, ed in particolare quelle rese dal AC, quelle rese dal AT, dal NO e dal RT escussi in sede d'incidente probatorio e quelle rese dai testi indotti dalla difesa TI e De EO, dovevano ritenersi scarsamente attendibili ed insufficienti a smentire la credibilità della persona offesa - si limitano a riproporre, apoditticamente, la tesi dell'inattendibilità della persona offesa e la dubbia tenuta del complessivo quadro probatorio.
1.4 In particolare, le deduzioni difensive sviluppate sul punto nel ricorso non considerano adeguatamente che in tema di valutazione della prova testimoniale, questa Corte di legittimità (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004 - dep. 02/08/2004, Patella ed altri, Rv. 229755) è univoca nell'affermare che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove sottoposte, come accaduto nel presente giudizio, ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e che nel caso in esame, anche in considerazione della circostanza che la persona offesa si era comunque costituita parte civile, il controllo di attendibilità è stato comunque più rigoroso, avendo i giudici di merito accertato, invero, l'esistenza di significativi riscontri che ne asseveravano la narrazione (deposizione della teste Cortese, ed in riferimento alle precedenti minacce subite, la deposizione del carabiniere AL).
1.5 Nè profili di illegittimità possono fondatamente ravvisarsi relativamente alle regole di giudizio applicate dalla Corte territoriale nella valutazione delle dichiarazioni del TO con riferimento alla ritenuta configurabilità di un concorso del ricorrente nel tentativo di omicidio materialmente posto in essere dal fratello FR, avendo i giudici di appello ritenuto, con plausibile e logica valutazione, "che la presenza sul posto, il breve colloquio precedente l'esplosione dei colpi, la successiva consistita nell'incitare il fratello a finire l'opera con sollecitudine, in uno con il comune sentimento di rancore ed astio provocato dalla controversia giurisdizionale conclusasi con il provvedimento di rilascio che doveva essere eseguito il 23 giugno 2010", costituivano in effetti "solidi elementi idonei a ritenere formata la prova del concorso dell'appellante nella condotta materiale di NA FR".
1.6 Nessun profilo di illegittimità può altresì ravvisarsi nell'impugnata sentenza, con riferimento alla qualificazione della condotta contestata al NA al capo A della rubrica, ampiamente asseverata dalle dichiarazioni del TO riscontrate delle deposizioni dei testi AL e IA, come estorsione aggravata piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ove si consideri che i giudici di appello hanno opportunamente evidenziato come l'esercizio del possesso del fondo oggetto di controversia da parte dei dante causa della persona offesa non sia stato mai contestato dai NA e che nessun titolo gli stessi hanno potuto legittimamente addurre per rivendicare la materiale conduzione del terreno di cui trattasi, avendo il buon diritto del TO sul fondo, del resto, trovato pieno riconoscimento giurisdizionale sin dal 2008 e come solo la forza intimidatorie esercitata dal ricorrente e dai suoi congiunti di inusitata pervicacia sino a spingersi, da ultimo, a sconfinare nell'aggressione armata, abbia impedito il ripristino del possesso in capo alla persona offesa.
Risultando tale apparato motivazionale del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex multis, Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007 - dep. 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457), assolutamente univoca nell'affermare che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sè non ingiusta, che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso, le contrarie deduzioni del ricorrente, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali o l'erronea applicazione della legge penale, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e autoreferenziale.
1.7 Nessun profilo di illegittimità è altresì ravvisabile nella decisione impugnata per avere i giudici di appello, una volta accertato il concorso (morale) del ricorrente nell'azione violenta posta in essere dal fratello FR, confermato la condanna dello stesso anche in relazione all'imputazione concernente l'arma, uniformandosi tale statuizione a principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 7379 del 28/05/1993 - dep. 27/07/1993, Russo ed altri, Rv. 195269), univoca nell'affermare che qualora più persone, una delle quali armata, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso nell'illegale detenzione e nel porto dell'arma, stante la consapevolezza della presenza e dell'utilizzazione della stessa, al fine della riuscita dell'atto dimostrativo, e nel contempo violento, che rivela chiara adesione ai reati concernenti l'arma per l'evidente concorso morale estrinsecatosi nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa posta materialmente in essere da uno solo dei soggetti.
1.8 Anche la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi è stata affermata dai giudici di appello in forza di un percorso motivazionale esente da vizi logici o giuridici ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, la circostanza aggravante dei motivi futili di cui all'art. 61 c.p., n. 1, sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosi lieve,
banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (così, Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009 - dep. 16/07/2009, Albanese e altri, Rv. 244645) e che nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in evidenza, oltre alla "banalità" della contesa all'origine dell'azione violenta, tenuto conto delle ridotte dimensioni del terreno oggetto di controversia (circa 600-700 mq.) come la pretestuosità della contesa rispetto alla gravità e proditorietà dell'azione delittuosa era icasticamente dimostrata dalla circostanza che la questione civile tra le parti era stata, da tempo definita, con provvedimento mai eseguito, che il giorno dell'aggressione avrebbe dovuto trovare esecuzione forzata, sicché risultava evidente come la controversia sul possesso, ormai definita, costituiva un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
1.9 Prive di fondamento devono ritenersi, infine, le ultime censure mosse in ricorso all'impugnata sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio (entità della diminuzione di pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti - determinazione della pena base per il reato di tentato omicidio in misura eccessiva), ove si consideri che il giudice non è tenuto a dar conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., nell'ambito della valutazione della fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, al fine della gradazione della pena, bensì unicamente di quelli, tra essi, cui specificamente si riferisce (in tal senso ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5787 del 16/04/1993, dep. il 09/06/1993, imp. Croci, Rv. 194056) e che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica:
nel caso di specie la necessità di adeguare la pena comminata al caso concreto (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 - dep. 04/08/1998, Urrata S e altri, Rv. 211583).
2. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014