Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al g.i.p. al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal P.M. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato per irregolarità dell'interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2013, n. 31728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31728 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 28/03/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 861
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 24828/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
EN NAOUMI YOUSSEF N. IL 01/01/1991;
avverso l'ordinanza n. 298/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 15/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta nel senso dell'annullamento senza rinvio per provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 15 giugno 2011, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, all'esito dell'udienza fissata per la celebrazione del procedimento con rito immediato, ha dichiarato la nullità del decreto di fissazione del giudizio per nullità dell'interrogatorio e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, previa dichiarazione di inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora ancora in atto. La nullità dell'interrogatorio consisterebbe, in particolare, nel fatto che questo era avvenuto in presenza di difensore d'ufficio, pur avendo i familiari dell'imputato provveduto, nella stessa mattina della trasmissione degli atti per la convalida da parte del pubblico ministero, alla nomina di difensore di fiducia al loro congiunto. 2. - Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ritenendone l'abnormità, perché esso avrebbe causato un'indebita regressione del procedimento, attraverso la restituzione degli atti al pubblico ministero. Rileva, in particolare, il ricorrente che l'imputato era stato interrogato dal Gip alla presenza del difensore d'ufficio e che l'omesso avviso al difensore di fiducia è causa di nullità intermedia, da eccepirsi prima che l'atto sia compiuto o immediatamente dopo lo stesso. Nè l'imputato ne' il difensore d'ufficio avevano sollevato la questione nel corso dell'interrogatorio, in sede di convalida dell'arresto, del 10 dicembre 2010, mentre il difensore di fiducia l'aveva eccepita, pur potendolo fare prima, solo il 16 dicembre 2010, dopo la scadenza del termine per un rinnovo eventuale dell'atto da parte del Gip. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente richiamarsi, sul punto, il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui non vi è dubbio che il provvedimento impugnato abbia cagionato un'indebita irreversibile regressione del procedimento, attraverso la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Infatti, quanto allo specifico profilo relativo alla nullità dell'interrogatorio dell'imputato e alla conseguente illegittima instaurazione del giudizio immediato, deve ricordarsi che nel caso in esame, tale interrogatorio, indispensabile per poter avanzare la richiesta di giudizio immediato, coincide con l'interrogatorio di garanzia in sede di convalida;
con la conseguenza che non possono essere fatte valere nel giudizio di merito nullità che si sarebbero dovute far valere in sede di convalida o con i mezzi di impugnazione ad essa correlati.
Deve in ogni caso ribadirsi che, una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poiché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico attribuito dall'art. 455 cod. proc. pen. al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato. Invero il riconoscimento della possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del Gip che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato risulterebbe in contrasto con le esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che caratterizzano il rito (nel senso dell'abnormità del provvedimento con il quale giudice del dibattimento dichiari la nullità, per qualsiasi causa, del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero, v.: ex plurimis, sez. 6, 10 gennaio 2011, n. 6989; sez. 4, 25 ottobre 2007, n. 46761, rv. 238506; sez. 1, 14 aprile 2004, n. 23297, rv. 228995).
4. - Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013