Sentenza 7 luglio 2014
Massime • 1
L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione essendo irrilevante la mancanza di ulteriori attività intimidatorie o minacciose successive alla presentazione della denuncia).
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- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Il delitto tentato si caratterizza per l'idoneità degli atti univocamente diretti alla commissione del reato e la verifica di questo ineludibile elemento di tipicità non può essere sostituita dall'intenzione del soggetto agente aliunde ricostruita, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva. La direzione non equivoca degli atti, infatti, non indica un parametro probatorio, ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. L'accertamento della idoneità degli atti, da compiersi secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2014, n. 44148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44148 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/07/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1886
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 10113/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO OR N. IL 26/03/1972;
avverso la sentenza n. 1917/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.10.2013, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione di primo grado che aveva condannato LM OR alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione e Euro 1000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata anche dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 56 c.p., comma 3, mancanza, e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto i fatti cronologici dimostrano la volontà dell'imputato di desistere dalla condotta criminosa. Infatti dal 19.10.2011 al 27.1.2012 non vi sono stati ulteriori contatti con la parte offesa dal reato. Il lasso temporale di tre mesi è tale da dimostrare che il LM aveva abbandonato ogni interesse per tale fatto e l'avvenuto arresto non può essere considerato l'evento che ne impedisce la prosecuzione;
2) erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in quanto far riferimento genericamente (da persona peraltro non identificata) al clan Santapaola non integra l'aggravante in questione;
3) violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il procedimento è nato a [...] presentata il 27.10.2011, nella qualità di responsabile della sicurezza della società "Roberto Abate spa" che aveva inaugurato nell'ultima decade di settembre un supermercato, da tale TA Luca. All'atto della denuncia, il TA dichiarava che durante i lavori di ristrutturazione del negozio si erano verificati vari furti e danneggiamenti, e che da ultimo, il 19.10.2011, era stato contattato da un gruppo di sei persone che gli avevano detto che "per evitare i problemi che sono nei negozi catanesi del gruppo Abate bisogna uscire un po' di soldi", e che questa era "un'ambasciata" da Palermo e che stava parlando la famiglia più importante di Catania, Santapaola". Il LM, riconosciuto, come la persona che aveva sostenuto quasi tutta la discussione e avanzato quindi la richiesta estorsiva, nel corso di individuazione fotografica in data 10.11.2011, veniva quindi sottoposto a fermo il 27.1.2012. Quanto alla configurabilità del tentativo, va ribadito il principio di diritto, secondo cui "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (da ultimo, tra le tante, Sez. 1^, n. 27918/2010 Rv. 248305). Orbene, i giudici di merito si sono espressi sulla reale adeguatezza causale del comportamento tenuto dall'indagato, considerate le circostanze esistenti al momento della condotta e il contesto in cui la stessa veniva a realizzarsi, mentre il ricorrente valorizza essenzialmente la circostanza postuma che nessun atto di intimidazione e costrizione era stato posto in essere nei successivi tre mesi dalla denuncia, così operando un giudizio ex post sull'idoneità della condotta, aggiungasi, in ogni caso, che la desistenza volontaria presuppone - al pari del recesso attivo - la costanza della possibilità di consumazione del delitto. Pertanto, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i requisiti, l'ipotesi del delitto tentato (Sez. 1^, sent. n. 9015/2009, Rv. 242877). Nella fattispecie, la condotta dell'imputato prima del 27.10.2011 presentava già tutti i requisiti per la configurabilità degli elementi costitutivi del delitto tentato, e ciò che rileva per configurare la desistenza volontaria in questi casi è che - in termini di sostanziale continuità temporale - l'autore inverta con modalità inequivoche la situazione, di cui ha ancora la piena disponibilità, il pieno dominio, sicché quella situazione già concretizzatasi e penalmente rilevante non sia, per sè, inevitabilmente suscettibile di muovere autonomamente verso la piena consumazione del delitto (cfr. Sez. 6^, Sent. n. 40678/2011 Rv. 251058).
La sentenza impugnata, nel ravvisare gli estremi del tentativo, ha fatto buon governo dei principi ora ricordati, in quanto, essendovi stato un tentativo di estorsione, non avrebbero potuto ritenere la desistenza per il mero decorso del tempo senza ulteriori iniziative violente o minacciose. Risulta infatti che, a distanza di pochi giorni dall'ultimo episodio contestato, il TA aveva denunziato i fatti alle forze dell'ordine, e pertanto era già cessato il "permanente dominio" da parte dell'indagato dell'azione in atto, cosa che costituisce il presupposto necessario perché rilevi la desistenza stessa.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Correttamente e con motivazione logica e adeguata la Corte ha rilevato che la metodica coercitiva dell'altrui volontà posta in essere dall'imputato è intrisa dal ricorso al metodo mafioso, in quanto attualizzata dai preventivi atti di violenza (furti, danneggiamenti, tentativo di forzatura della cassaforte), ai quali erano seguite l'offerta di protezione e le minacce, e le minacce corroborate dal riferimento alla famiglia mafiosa, alla quale l'imputato appartiene, come accertato nella sentenza definitiva di condanna del 29.6.2006 della Corte d'appello di Catania.
3. Per quanto attiene, infine, il terzo motivo di doglianza, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass. Sez. 1^, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere il LM meritevole del beneficio non ravvisandosi elementi di segno positivo ed essendo l'imputato persona inserita in un sodalizio criminoso di rilevante spessore. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di LM OR va respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014