Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
L'ordinanza del giudice del dibattimento che, sull'erroneo presupposto che il giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale sia stato illegittimamente introdotto, dichiari la nullità del decreto che dispone detto giudizio e ordini la restituzione degli atti al G.i.p., è atto abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2008, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 153
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 27421/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IP, nato il [...];
avverso Ordinanza Tribunale di Grosseto, in data 17/05/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta, in data 24/10/07 del PG della Cassazione che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 17/05/07 nel corso dell'udienza dibattimentale relativa al giudizio di 1^ grado pendente nei confronti di AR IP, imputato del reato di cui agli artt. 54 e 1161 C.d.N., dichiarava la nullità del decreto di citazione, derivante dal fatto che la citazione a giudizio era stata richiesta dal difensore al di là dei poteri conferiti allo stesso con la procura speciale;
indi disponeva la restituzione degli atti al Gip per il prosieguo. AR IP proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p.. In particolare il ricorrente esponeva che il difensore di fiducia dell'imputato era legittimato - sia in virtù della norma generale di cui all'art. 461 c.p.p., comma 1, sia in virtù della procura speciale conferitagli dall'interessato - a proporre opposizione al decreto penale di condanna con conseguente richiesta di giudizio immediato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta del 24/10/07, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Gip del Tribunale di Grosseto, con provvedimento in data 18/05/05, emetteva decreto penale di condanna (n. 5/628) nei confronti di AR IP, imputato del reato di cui agli artt. 54 e 1161 C.d.N. e condannato alla pena di E 100,00 di ammenda.
AR IP, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva opposizione chiedendo l'emissione del decreto del giudizio immediato, ex art. 461 c.p.p., commi 1 e 3. Nel conseguente giudizio immediato, il Tribunale di Grosseto, nell'udienza del 17/05/07 - ritenendo che il difensore dell'imputato avesse chiesto il giudizio immediato al di là dei poteri conferitigli con la procura speciale - dichiarava la nullità del decreto che disponeva il giudizio immediato ordinando la restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso. AR IP proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va affermato che la decisione del Tribunale di Grosseto è palesemente errata in diritto.
In primo luogo va ribadito ed affermato che in tema di decreto penale il difensore di fiducia dell'imputato è soggetto legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 1, senza alcuna necessità di specifico mandato (Giurisprudenza consolidata e costante: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1366 del 07/02/94, rv 196495; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 7071 del 16/09/94, rv 199003; Cass. Sez. 5^, Ord. n. 8463 del 04/03/05, rv 230885; Cass. Sez. 4^ Sent. del 29/11/2000, rv 219414. In secondo luogo si osserva che il mandato specifico conferito dal AR al difensore di fiducia, avv. Mensi Michele - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito - non circoscriveva il potere del difensore alla sola possibilità di richiesta del rito speciale, ma attribuiva a detto difensore anche la facoltà - ove lo ritenesse opportuno ai fini dell'esercizio della difesa - di chiedere, in alternativa al giudizio immediato, il rito abbreviato o l'applicazione pena;
il tutto nell'ambito della previsione legislativa di cui all'art. 461 c.p.p., comma 3. Consegue, pertanto, che sia la richiesta di giudizio immediato avanzata dal difensore del MA in sede di opposizione, sia il successivo decreto di giudizio immediato emesso dal Gip del Tribunale di Grosseto, erano atti legittimi conformi ai parametri normativi di cui al citato art. 461 c.p.p., commi 1 e 3. L'ordinanza del Tribunale di Grosseto, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato con conseguente restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Grosseto, costituisce, pertanto, atto abnorme perché esplicatosi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando così la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo principio consolidato in giurisprudenza: Cass. Sez. Unite Sent. n. 17 del 12/02/98, rv 209603;
Cass. Sez. Unite n. 26 del 26/01/2000, rv 215094; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3010 dell'08/08/96, rv 206058; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 1361 del 12/05/09, rv 205568. Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Grosseto in data 17/05/07, con rinvio a detto Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, il 05 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008