Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al P.M., giacché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 cod. proc. pen.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 46761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46761 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1710
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 018395/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SAVONA;
nei confronti di:
1) GIANATTI RITA, N. IL 28/07/1964;
avverso ORDINANZA del 07/03/2007 TRIB. SEZ. DIST. di ALBENGA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 7 marzo 2007 il Tribunale di Savona dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato emesso in data 26 agosto 2006, disponendo la restituzione degli atti al P.M.. In motivazione osservava il giudicante che il giudizio immediato può essere chiesto quando ricorra un presupposto probatorio tale da consentire di evitare l'udienza preliminare;
che il termine entro il quale il P.M. deve concludere le indagini attiene all'esercizio dell'azione penale e ha carattere tassativo, di guisa che la sua violazione genera una nullità a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p.; che nella fattispecie la notizia di reato era stata iscritta per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. il 27 settembre 2001, mentre gli elementi di prova posti a fondamento della richiesta di giudizio immediato erano stati acquisiti tra il gennaio e il novembre del 2002, e quindi oltre il termine di cui all'art. 454 c.p.p.; che, restituiti gli atti dal GUP al P.M., a seguito del rilievo di un vizio di notifica, questi aveva provveduto ad una nuova iscrizione del procedimento in data 16 dicembre 2005; che, trattandosi del medesimo reato e procedendosi nei confronti del medesimo soggetto, l'operata reiscrizione doveva considerarsi irrilevante ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 454 c.p.p.; che dalla sua inosservanza derivava l'inemendabile vizio del decreto di giudizio immediato.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Savona, chiedendone l'annullamento per abnormità.
Lamenta segnatamente il ricorrente che erroneamente il provvedimento impugnato ha disposto la regressione del procedimento alla fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, senza tener conto del fatto che il termine ex art. 454 c.p.p. non è quello entro il quale il P.M. deve concludere le indagini, ma il termine entro cui la prova deve manifestarsi con evidenza e che la reiscrizione del procedimento in data 16 dicembre 2005, disposta a seguito di provvedimento del GUP di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, per accertato vizio negli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., aveva ricostituito tutti i termini processuali.
Rileva quindi che, alla luce della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. n. 3927 del 2004 e n. 24617 del 2001), il provvedimento deve ritenersi abnorme, in quanto comportante una inammissibile regressione del procedimento alla fase anteriore all'esercizio dell'azione penale.
2.1 Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha in più occasioni affermato - salvo qualche sporadica pronuncia di segno contrario (Cass. n. 8878 del 2003) - che, una volta disposto il giudizio immediato, ne' il g.i.p., ne' il giudice del dibattimento possono incidere sul relativo decreto, stante l'assoluta eccentricità di un controllo sulle sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione ulteriore rispetto a quello, tipico, previsto dall'art. 455 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 6, 19 ottobre 2000, Khalibi;
Cass. Sez. 1, 14 luglio 2000, Kallerig;
Cass. Sez. 5, 21 gennaio 1998, Cusani;
e 19 febbraio 1992, Fresta;
Cass. 14 aprile 2004, n. 23927). A tale orientamento il collegio ritiene di doversi uniformare: non è superfluo in proposito ricordare che il riconoscimento della possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del g.i.p. - che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. - o dello stesso g.i.p. di ritornare sulle proprie determinazioni sarebbero in contrasto con quelle "esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali" che caratterizzano il rito (confr. Corte cost. ord. n. 371 del 2002). Ne deriva che il provvedimento impugnato, determinando una indebita regressione del procedimento, è abnorme, e come tale deve essere annullato, a prescindere dalla fondatezza o meno della rilevata inosservanza del termine previsto per la rituale richiesta di giudizio immediato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007