Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di annullamento del decreto di giudizio immediato adottato dal giudice del dibattimento sul presupposto della ritenuta carenza del requisito dell'evidenza della prova. Tale valutazione, infatti, è riservata in via esclusiva dall'ordinamento al giudice per le indagini preliminari e l'eventuale mancanza dell'evidenza della prova non può comportare la regressione del procedimento ad una fase processuale precedente non integrando alcuna nullità. (Nella specie il giudice del dibattimento aveva annullato il decreto, ritenendo inutilizzabili gli esiti degli atti d'indagine compiuti oltre il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, che erano stati invece valutati ai fini dell'apprezzamento dell'evidenza della prova dal giudice per le indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 39597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39597 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 27/06/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1055
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 007191/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SAVONA;
nei confronti di:
ER GI, N. IL 13/08/1947;
avverso ORDINANZA del 30/11/2005 TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mura Antonino, che ha concluso per annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 30.11.05 dal predetto tribunale nel corso del dibattimento a carico di ER ER, con il quale era stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato ed erano stati restituiti gli atti al PM in quanto alcuni atti determinanti l'evidenza della prova erano stati acquisiti dal PM dopo la scadenza del termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
termine cha ha un carattere tassativo per le indagini relative all'evidenza della prova.
Secondo il Procuratore ricorrente, invece, il provvedimento sarebbe abnorme, non essendo riconducibile ad alcuno degli schemi processuali previsti dal sistema e determinando un'anomala regressione del procedimento ad un fase anteriore all'esercizio dell'azione penale in quanto la valutazione dell'evidenza della prova non spetta al giudice del dibattimento, ancorato al sindacato sulle nullità di cui all'art. 456 c.p.p., bensì al GIP. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso.
La questione posta dal ricorso del Procuratore Generale riguarda la competenza del giudice del dibattimento circa la valutazione dell'evidenza della prova e della ritualità della richiesta di giudizio immediato.
Secondo la difesa dell'imputato-tesi che il tribunale ha accolto - la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., comma 1 in tema di compimento di atti di indagine dai quali il PM ha tratto l'evidenza della prova comporterebbe una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) perché in questo modo, attraverso l'assunzione di alcuni atti sui quali la pubblica accusa ha fondato la sua richiesta, è stato precluso all'imputato l'intervento della difesa che gli sarebbe invece stata assicurata se si fosse garantita la celebrazione dell'udienza preliminare. Premesso che il tribunale indica gli atti compiuti fuori termine;
che detto termine ha carattere tassativo e che i medesimi atti sono stati indicati dal PM come rilevanti ai fini dell'evidenza della prova mentre il Procuratore ricorrente contesta che sussista tale ipotesi, senza meglio spiegare le ragioni di tale contestazione, si tratta in ogni caso di stabilire se ex art. 455 c.p.p. spetti esclusivamente al GIP la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per il giudizio immediato o se il giudice del dibattimento abbia la competenza di valutare anche questa fase sotto il profilo della sussistenza di nullità di carattere generale.
In base all'interpretazione che la giurisprudenza di questa corte ha dato alla norma in oggetto spetta al GIP la valutazione dei presupposti formali del giudizio richiesto in assenza di contraddittorio tra le parti. (Cass. Pen. Sez. 2^, 12 maggio 1990, Nucci).
L'evidenza della prova idonea all'accoglimento della richiesta di giudizio immediato è quella che per la sua sufficienza rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare (Cass. Pen. sez. 1^ 26 maggio 1993, n. 5355, Ceraso). Essa ha il significato di escludere che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare (Cass. Pen. sez. 5^, 31 gennaio 1998, n. 1245, Cusani). Inoltre la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che il decreto che dispone il giudizio immediato chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini della condanna dell'imputato, per cui la sua previsione non comporta una sostanziale lesione del diritto della difesa.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'ammissione del giudizio immediato sia insindacabile da parte del giudice del dibattimento in quanto la mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente (Cass. Pen. Sez. 5^ 31 gennaio 1998, n. 1245 Cusani;
sez. 1^ 14.4.04 n. 23927). L'aver ricondotto il ritenuto errore di valutazione sulla base degli atti di indagine compiuti entro i novanta giorni ad una violazione dei diritti della difesa per la conseguente mancanza della celebrazione dell'udienza preliminare contrasta con quanto ritenuto dalla stessa corte costituzionale che ha escluso la violazione di tale diritto nel caso in cui il sistema non preveda questo passaggio processuale.
Altre sono le violazioni che potrebbero essere ricondotte nell'alveo delle nullità tipiche che discendono dal mancato rispetto delle norme processuali previste dall'art. 456 c.p.p. o dall'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta del decreto, in quanto in questo caso non si tratta di una valutazione dei presupposti del rito, ma di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato sanzionata a sensi dell'art.178 c.p.p. (cass. pen. sez. 1^ 14.7.00, n. 9553).
Escluso che la valutazione dell'evidenza della prova rientri nei termini innanzi indicati, essa rimane di esclusiva competenza del Gip e non soggetta ad ulteriori valutazioni da parte del giudice del dibattimento, per cui si deve ritenere che il provvedimento impugnato non corrisponda al sistema processuale e determini una regressione ad una fase precedente all'esercizio dell'azione penale che lo connota di abnormità. Per tale ragione esso va annullato senza rinvio e di conseguenza gli atti vanno trasmessi al giudice del dibattimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007