Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24617
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M., per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 cod. proc. pen., giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza.

È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Commentari3

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    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2024

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    Dal 1 gennaio 2021 la legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un rimborso, almeno parziale, delle spese legali sostenute dagli imputati definitivamente assolti in giudizio con formula pienamente liberatoria. Il relativo decreto attuativo è stato emanato in data 20 dicembre 2021, e pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 del 20 gennaio 2022, con una serie di requisiti (stringenti) per il riconoscimento del relativo diritto. Successivamente, il ministero ha pubblicato delle FAQ ulteriormente (e probabilmente: illegittimamente) restrittive. 1. Il rimborso Secondo il testo dell'emendamento approvato, con l'approvazione della Legge di Bilancio viene istituito un Fondo, nello stato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24617
Data del deposito : 10 aprile 2001

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