Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 2
È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M., per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 cod. proc. pen., giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza.
È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24617 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 2670
3. Dott. DE NARDO SE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 015985/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CATANZAROnei confronti di:
1) DE NA IM N. IL 27/10/1962
2) RA FR N. IL 01/02/1942
3) EL TO N. IL 05/09/1950
4) IM AL N. IL 06/09/1939
5) AZ SO N. IL 16/11/1950
6) GI AN N. IL 19/05/1952
7) IE SE N. IL 11/12/1973
8) RZ AL N. IL 12/01/1986
9) EG UC N. IL 22/08/1971
10) TO AN N. IL 01/02/1972
11) RI IV N. IL 06/01/1973
12) SS FR N. IL 17/09/1968
13) CI PA N. IL 29/06/1958
14) DE NA TO N. IL 08/06/1959
15) LA TT N. IL 20/04/1956
16) PA UI N. IL 11/1211961
17) TO FI N. IL 17/01/1960
18) RR MA N. IL 02/08/1961
19) FE AN N. IL 16/06/1964
20) LO TO N. IL 12/10/1962
21) NO TO N. IL 14/01/1963
22) EL MI N. IL 11/03/1951
23) AU ET N. IL 27/09/1959
24) CI RI N. IL 01/01/1931
avverso ORDINANZA del 25/03/2000 TRIBUNALE di CATANZARO - sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe - lette le conclusioni del P.G. G. Turone che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, OSSERVA
1. Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Catanzaro dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal Gip di quel tribunale in data 5/8/1999 poiché la richiesta del P.M. era stata trasmessa oltre il termine di 90 gg. previsto dall'art. 454 c.p.p., ed ordinava la restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie. Rilevava, inoltre, il tribunale che il P.M. in precedenza aveva già esercitato l'azione penale nelle forme ordinarie nei confronti degli stessi imputati con richiesta del decreto di rinvio a giudizio all'esito dell'udienza preliminare, richiesta accolta dal Gup, cui era seguita sentenza di incompetenza per materia della Corte di Assise di Catanzaro con conseguente restituzione degli atti al P.M.
Ne derivava, anche sotto tale profilo, la preclusione della possibilità per il P.M. di richiedere il giudizio immediato per l'irretrattabilità dell'azione penale già esercitata nelle forme ordinarie.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il P.M. deducendo l'abnormità del provvedimento del tribunale tenuto conto della non perentorietà del termine previsto dall'art. 454 c.p.p. e della inconferenza del richiamo al principio della irretrattabilità dell'azione penale con riferimento alle diverse forme e modalità del suo esercizio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
3. Deve premettersi che è abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità del suo contenuto si ponga al di fuori dell'ordinamento processuale ma anche quello che, sotto il profilo funzionale determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo secondo gli schemi normativi processuali.
4. Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, i cui motivi appaiono fondati alla stregua dello stesso dato normativo oltre che della giurisprudenza e dei principi seguiti da questa Corte.
5. Invero, il termine di 90 gg. che fissa il limite entro il quale il P.M. trasmette la richiesta di giudizio immediato alla Cancelleria del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 454, comma 1, c.p.p., non è previsto a pena di decadenza e, quindi, ha carattere tassativo soltanto con riguardo al completamento delle indagini i cui risultati non potrebbero essere utilizzati se acquisiti oltre tale termine.
L'art. 173, comma 1, c.p.p. prevede, infatti, che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
6. D'altra parte alcuna violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale può ravvisarsi nel caso di specie, come correttamente osservato dal P.M. ricorrente. Infatti l'irretrattabilità dell'azione penale che costituisce logica conseguenza del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (art. 112 della Costituzione) non preclude all'organo dell'accusa di operare scelte processuali demandategli dalla legge per tale esercizio in modo che esso sia attuato nelle forme e con le modalità ritenute più opportune e funzionali allo scopo nelle diverse circostanze e situazioni. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Catanzaro per il prosieguo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catanzaro per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001