Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 2
Non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, la richiesta di applicazione dell'indulto, presupponendo l'art. 174 cod. pen. (" nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.
Èabnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02747
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 028242/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D.D.A. N. IL (OMISSIS);
2) C.D. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 27/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. PISANI Fabio Sost. Proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27/10/2005 la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando quella resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 5/11/2004 a seguito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena - nei confronti di D.D.A. e C.D. -
quanto ai reati di sequestro di persona (capo A della rubrica), violenza sessuale (capo B), lesioni volontarie (capo D), unificati ex art. 81 cpv. c.p., in anni 6 e mesi 8 di reclusione. Confermava la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di estorsione (capo E), non riunito in continuazione con i restanti reati e così, complessivamente, la pena irrogata a ciascuno degli imputati veniva quantificata in anni 9 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Confermava la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili G.A.M. e P.G., liquidati in Euro 40.000
per ciascuna, con provvisionale - sempre cadauna - di Euro 20.000. Emergeva in punto di fatto che l'ipotesi di accusa si basava in primo luogo sul racconto delle parti offese, le quali affermavano di essere state avvicinate dai prevenuti mentre, giunte in Caserta, erano alla ricerca di un albergo. Non avendo trovato una sistemazione alloggiativa presso gli esercizi ubicati nelle immediate vicinanze, si erano di lì a poco imbattute in un veicolo che, ben presto, si era disposto trasversalmente rispetto all'asse viario, così da impedire alle due donne di proseguire. Sentito che le predette erano alla ricerca di una camera ove pernottare, i prevenuti - successivamente identificati negli attuali ricorrenti - si erano offerti loro stessi di accompagnarle in un albergo.
Malgrado il diniego delle due donne, avevano caricato il bagaglio, le avevano spinte all'interno dell'abitacolo della macchina, colpendole con calci e pugni. I due uomini avevano, quindi, condotto le due malcapitate in una isolata località di campagna, ove le avevano ripetutamente violentate. Terminate le violenze, accortisi che la loro macchina era rimasta sprovvista di benzina, si erano fatti consegnare la somma di Euro dieci necessaria per il rifornimento. La certificazione medica versata in atti documentava che, nell'occorso, la P. aveva riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 15, mentre la cognata G.A.M. aveva riportato lesioni guaribili in giorni 7.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 435 c.p.p. perché il Giudice aveva accolto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto di una "prova evidente", che, per contro, appariva incerta e lacunosa. Essa, soprattutto, si fondava sul solo racconto delle parti offese, giacché lo stesso Pubblico Ministero aveva ritenuto di incaricare i Carabinieri del R.I.S. di Roma per la verifica e l'analisi del materiale organico rinvenuto nel corpo delle due giovani, solo dopo la richiesta di giudizio immediato;
2) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5 per il fatto che i ricorrenti avevano formulato la richiesta di giudizio abbreviato, condizionandola ad una integrazione probatoria (nella specie, si trattava di una perizia medico-legale), richiesta disattesa dal G.I.P. sul presupposto della sua non necessarietà in relazione agli atti già acquisiti e comunque della non compatibilità del suo espletamento con le finalità di economia processuale proprie del rito.
Il Tribunale aveva poi ammesso i ricorrenti al giudizio abbreviato non condizionato;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., posto che le dichiarazioni delle due donne non erano state sottoposte ad alcuna verifica di attendibilità, anche per il fatto che l'elemento decisivo ai fini della prova (vale a dire l'analisi affidata al R.I.S.) non aveva avuto ingresso nel procedimento, essendo intervenuta dopo il procedimento di primo grado. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
I difensori presentavano memorie difensive, ribadendo quanto già articolato nei motivi di ricorso. In particolare, per il D.D. A., veniva richiesta l'applicazione dell'indulto. Il gravame - unico per entrambi i ricorrenti - va dichiarato inammissibile, essendo palesemente destituite di fondamento le doglianze che lo sorreggono.
In particolare, manifestamente infondata è la prima censura, con la quale si stigmatizza l'erronea applicazione dell'art. 435 c.p.p., avendo il Giudicante accolto la richiesta del Pubblico Ministero di giudizio immediato, sulla base di una prova "evidente", che, per contro, ad avviso dei ricorrenti, tale non poteva essere ritenuta. A tale riguardo, è costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del Giudice, essendo abnorme - in quanto determinante un'indebita regressione del procedimento - il provvedimento con il quale esso Giudice, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al Pubblico Ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. 1, 14/4/2004 n. 23927, Di Iorio;
Sez. 5, 21/1/1998 n. 1245, Cusani). Nel caso di specie, poi, è assolutamente errato affermare che l'evidenza della prova poggiasse sul solo narrato delle due donne, emergendo dalla lettura del decreto in data 7/6/2004 - che disponeva il giudizio immediato - che esso si fondava su plurime fonti di prova, a prescindere dalle querele sporte dalle parti offese:
precisamente sui verbali di arresto dei prevenuti, sulla informativa di reato, sulle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla teste V.A.A., alla quale le due malcapitate avevano chiesto di chiamare la Polizia, sulla certificazione medica sopra precisata, sui verbali di individuazione dei prevenuti. Con la conseguenza che le successive indagini affidate dal Pubblico Ministero al R.I.S. - e pienamente compatibili con l'attività di indagine che il ridetto organo può espletare anche dopo la pronuncia di primo grado - apparivano un ulteriore elemento di riscontro al racconto delle vittime ed agli elementi fattuali gravemente indizianti, già raccolti a carico del D.D.A. e del C.D., ma non rivestivano certo quella valenza dirimente, come prospettato dalla difesa.
Manifestamente infondata è anche la censura di cui al punto 2) del ricorso.
Invero, il Giudice dell'Udienza Preliminare legittimamente può rigettare la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, qualora ritenga che l'integrazione probatoria non sia finalizzata ad un completamento oggettivo e necessario ai fini della decisione, ma sia diretta a valorizzare unicamente gli elementi favorevoli all'impostazione difensiva dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 6, 8/4/2003 - 12/6/2003, n. 25713). In buona sostanza, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato, condizionata ad integrazione probatoria, al Giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda, al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il Giudice il potere di modificare i termini della condizione opposta dal richiedente ed essendo abnorme il suo provvedimento che accolga solo in parte la richiesta del prevenuto di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto ogni eventuale, diversa decisione incide arbitrariamente sulle strategie difensive. Nella specie, il G.I.P., ritenendo la richiesta di integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione e, comunque, non compatibile con le finalità di speditezza del rito alternativo, ha disatteso l'istanza degli imputati, facendo corretta applicazione del suddetto principio.
Va parimenti ritenuto infondato il terzo motivo di censura, con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., non avendo - a loro avviso - i Giudici del merito sottoposto le dichiarazioni delle denuncianti ad una rigorosa verifica di attendibilità.
L'assunto è infondato, in quanto immediatamente contraddetto dalla semplice lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del narrato della G. e della P. nonché dell'intero compendio probatorio, con una motivazione corretta ed esaustiva e, dunque, incensurabile in questa sede.
Le doglianze concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della vicenda in oggetto non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia globalmente sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, ed il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Va, infine, respinta, in quanto non proponibile in questa sede, ma solo in sede esecutiva, la richiesta di indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, avanzata dal difensore del D.D.. Invero, l'art. 174 c.p. prevede espressamente che, nel caso di concorso di più
reati, l'indulto si applichi una volta sola "dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati". Ovvio, dunque, che la sede preposta alla sua applicazione non possa che essere quella esecutiva.
Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento in solido tra i ricorrenti e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata per ciascuno, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008