Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 179
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Sentenza 15 novembre 2007

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Non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, la richiesta di applicazione dell'indulto, presupponendo l'art. 174 cod. pen. (" nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.

Èabnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 179
    Data del deposito : 15 novembre 2007

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