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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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2 gennaio 2000
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1 gennaio 2023
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Art. 461. Opposizione 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione ((con le forme previste dall'articolo 582)) nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 106
- 1. Opposizione a decreto penale: se la Pec è sbagliata non va dichiarata inammissibilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 266.43506
[…] le ipotesi tassative previste dall'art. 461 c.p.p . la violazione del diritto di difesa, […] il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen . 87 del D.Lgs. 150/22 e D.M. 217/2023. […] si osserva che il D.Lgs. 150/2022 non avrebbe abrogato e/o modificato l'art. 461 cod. proc. pen ., […] Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 461 commi 2 e 4 cod. proc. pen . e il vizio di omessa motivazione. […] Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 461 e 582 cod. proc. pen . […] appare dirimente il dato di cui all'art. 461 comma 1 cod. proc. pen […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 23606Provvedimento: […] comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 461 e 582 cod. proc. pen., per essersi affermato che il difensore può proporre opposizione a decreto penale di condanna solo in forza di un mandato specifico conferitogli dall'imputato dopo l'emissione del decreto opposto, essendo l'articolo 461 cod. proc. pen. stato novellato esclusivamente in relazione alla presentazione dell'atto di opposizione, restando invariato il contenuto dell'atto, sicché sia la nomina fiduciaria che quella d'ufficio non potrebbero che considerarsi intrinsecamente funzionali all'unico atto difensivo possibile, ovvero spiegare opposizione avverso il decreto ricevuto. […]Leggi di più...
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