Articolo 453 del Codice della navigazione
Articolo 452Articolo 454
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21 aprile 1942
Art. 453.
(Recesso del caricatore prima della partenza).

Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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