Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.
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- 3. Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739https://www.iusinitinere.it/
Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
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La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40609 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
40609 /08 Sentenza n. 2082 Registro generale n. 16535/2008
Udienza C.C. 1.10.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Nicola MILO presidente Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Massimo DOGLIOTTI 66
Vincenzo ROTUNDO 66
Giovanni 66CONTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
AV LE, n. a Sannicandro Garganico il 20.2.1969
avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Bari, emessa in data 18.3.2008
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale F M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Ritenuto in fatto
1. LE AV, ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza datata 18 marzo 2008, con cui il giudice per le indagini preliminari distrettuale di Bari gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per sei reati di cui agli artt. 73 dpr
309/90, taluni con l'aggravante di cui all'art. 80, (capi 1, 3, 6, 11 e 20 della rubrica, tutti contestati con riferimento a giorni diversi del giugno
2. Il difensore deduce, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, per essersi il giudice limitato ad una mera trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, senza valutazione degli elementi di prova raccolti. Più specificamente, con riferimento alla contestazione sub 1), osserva che dalla conversazione trascritta “non è dato comprendere quali siano i passi dei colloqui su cui si possa fondare il presunto acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente"; per i capi 3, 6 e 11 rileva che "non sono state neppure riportate le conversazioni ritenute indizianti dal p.m.", ossia la conversazione 245, 246, 291, 293, e 391; infine, per il capo 20, "viene riportata la conversazione n. 513, ma non si comprende quale sia la portata indiziante di una tale conversazione, né il Gip al riguardo ha indicato la valenza della conversazione a sostegno dell'accusa".
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e va accolta la richiesta del Procuratore generale.
L'art. 292 cod. proc. pen. -in attuazione dell'obbligo costituzionale previsto per tutti i provvedimenti giurisdizionale (art. 111, co. 6, Cost.) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13, co. 1, Cost.)- prescrive, quale contenuto essenziale dell'ordinanza del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza".
Per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo non è assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto e, in particolare, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, apoditticamente definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili”, "non abbisognevoli d'interpretazione" e analoghe espressioni.
La riproduzione della documentazione acquisita in sede d'indagini preliminari, trasfusa nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza la valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati, costituisce motivazione apparente, che elude lo scopo principale della motivazione, che è quello di fornire, alle parti ed al giudice dell'impugnazione, una sintesi logica e
2 valutativa degli elementi probatori posti alla base dell'apprezzamento di gravità del quadro indiziario (v. Cass. n. 30257/2002 ced 222750; n. 15733/2003 ced 225440; n.35823/2007, ced 237841; n.13129/08).
Nell'ordinanza impugnata -dopo una trentina di pagine in cui sono trascritti i capi di contestazione relativi a LE AV, già latitante, e ad altri 29 indagati- si osserva che dal monitoraggio delle utenze telefoniche in uso al ricercato AV e a sua NI fu
"possibile accertare anche l'esistenza di una florida attività di spaccio di stupefacenti praticata da molti degli odierni indagati sia autonomamente sia a volte in concorso con lo stesso AV, soprattutto in occasione dell'immissione sul mercato sannicandrese di un considerevole quantitativo di droga acquistato direttamente dal latitante" (pp. 32-33).
Nel paragrafo relativo alle acquisizioni documentali, a proposito del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, si rileva che "dalla loro valutazione complessiva (...) scaturisce un quadro accusatorio assolutamente univoco ed affidabile in relazione alla loro chiara e manifesta riferibilità al traffico di stupefacenti ed all'attività volta a favorire la latitanza di AV LE".
Nel paragrafo intitolato "il traffico di stupefacenti e l'acquisto di un cospicui quantitativo di droga", si annota che “le numerose conversazioni intercorse tra molti degli odierni indagati, tra i quali AV LE
[...] permisero alla P.G. di accertare l'esistenza di un gruppo di persone stabilmente dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel territorio di Sannicandro, evidenziando numerose e inconfutabili condotte criminose riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. (...) Le conversazioni consentirono, inoltre, di stabilire disponibilità immediata in ogni ora del giorno di quantità non esigue di sostanze stupefacenti, già confezionate, da parte dei partecipi del delitto in esame, che si prodigavano per soddisfare la quotidiana necessità del AV LE di assumere sostanze stupefacenti e la successiva cessione di una partita di droga" (pp. 36-37). Segue (pp. 37- 63) la trascrizione di conversazioni che fanno "riferimento ai contatti telefonici intercorsi tra AV LE ed altre persone, ritenute utili per dimostrare l'acquisto e la successiva cessione di una partita di droga".
Nell'introduzione delle "Singole condotte riguardanti la cessione di sostanze stupefacenti (p. 63) si annota che "molti degli indagati, al fine si soddisfare le continue richieste di droga effettuate dal AV, si resero responsabili di numerose cessioni di stupefacenti, cedute nei luoghi dove di volta in volta si nascondeva. Le condotte, desunte dalle
3 conversazioni intercettate sull'utenza telefonica del ricercato, sono chiare e scevre da interpretazioni”. Segue (pp. 63-81) la trascrizione di "alcuni tratti delle conversazioni di interesse ritenute utili per dimostrare le responsabilità di costoro per la cessione di droga al AV".
Rileva il Collegio che, al là delle apodittiche affermazioni variamente aggettivate sulla valenza indiziante delle conversazioni intercettate, manca ogni concreto riferimento a elementi e circostanze di fatto desunte dalle conversazioni intercettate che consenta di cogliere il motivo per cui il giudice ritiene indiziante una certa conversazione. E in mancanza di tali elementi, non assume alcun rilievo il riscontro individuato in dichiarazioni accusatorie rese di un collaboratore (pag.
188).
Né la ricerca del valore indiziante delle conversazioni può essere compiuta in sede di legittimità, tramite lettura delle trascrizioni delle conversazioni, che equivarrebbe all'audizione delle bobine di registrazione, giacché la Corte di cassazione, soprattutto quando le parti si avvalgono del ricorso diretto ex art. 311 c.p.p., si troverebbe inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli elementi di fatto, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di esclusiva competenza del giudice di merito.
A prescindere, pertanto, dall'ulteriore vizio di motivazione dedotto dal ricorrente (incomprensibilità della valenza indiziante di talune conversazioni, pur indicate come particolarmente significative), va ribadito, com'è stato già ben affermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13129/2008), che "la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, che per avventura sia superfluamente riprodotto nel documento impugnato".
Ciò che conta per la verifica in cassazione non è la qualità o la quantità delle aggettivazioni utilizzate per qualificare gli elementi che si assumono come indizianti (nella specie il contenuto delle conversazioni telefoniche). E' l'argomentazione critica del giudice di merito, “fondata sulle fonti indiziarie, contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva".
4. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al n/h Tribunale di Bari, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-ter disp. att. c.p.p.
Roma, 1 ottobre 2008
Il consigliere est. F. Ippolito et Il presidente N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
معهد
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