Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta "post-pay", per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).
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- 2. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2015, n. 16277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16277 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/03/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 388
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 44194/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IR ID N. IL 18/12/1978;
avverso la sentenza n. 493/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.3.2014 la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato NA RO DE avverso la sentenza emessa il 27.9.2012 dal Tribunale di Marsala, ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di truffa (capo a) e simulazione di reato (capo b) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. In relazione al capo b) violazione dell'art. 367 c.p. e mancanza o insufficienza della motivazione sul relativo punto di gravame che deduceva la mancanza nella specie di una denuncia di un reato o di qualunque fatto che potesse dare avvio ad una indagine, essendosi limitato l'imputato a riferire alla P.G. che lo escuteva in data 28.8.2008, di aver perduto la carta post-pay e di averne denunciato lo smarrimento nel mese di aprile.
2.2. In relazione al capo a) violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. e mancanza o insufficienza della motivazione sulla esistenza della prova del fatto contestato e della colpevolezza dell'imputato. In particolare, detta prova sarebbe stata solo presuntivamente desunta senza che fosse positivamente provato che l'account "ferox-2003.hotmail.com" fosse riconducibile all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2. È costante orientamento di legittimità che il termine "denunzia" usato all'art. 367 c.p., va inteso in senso non tecnico, comprendendo ogni informazione data dall'agente, spontaneamente o a richiesta dell'autorità in occasione di eventuali discolpe, avente per oggetto un fatto immaginario che contiene gli elementi di reato (Sez. 6^, n. 229 del 03/02/1970, Vargiu, Rv. 114561); ancora, la simulazione di reato (come la calunnia formale) può bene commettersi anche in difetto di una propria iniziativa autonoma e di un atto preprocessuale ad hoc (art. 7 c.p.p.) inserendo la falsa attestazione nel corso di un interrogatorio giudiziale o stragiudiziale. (Sez. 2^, n. 1585 del 27/11/1970, Zanchetta, Rv. 118521). La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 c.p., può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni (Sez. 6^, n. 48440 del 11/12/2012 Rv. 254123 Monforte) e non è configurabile solo se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia (Sez. 6, n. 4983 del 03/12/2009, Nuzzolese, Rv. 246077).
3. Nella specie, pertanto, si è correttamente posta nell'alveo di legittimità ricordato la sentenza impugnata che - rispondendo alla analoga doglianza in appello - ha riconosciuto l'oggettività del reato nella condotta del ricorrente che, sentito dalla P.G., ha falsamente dichiarato di aver smarrito la carta post-pay della quale aveva successivamente denunciato lo smarrimento, così simulando tracce del reato di furto ed indebito utilizzo della carta medesima.
4. Quanto al secondo motivo, esso è aspecifico rispetto alla individuazione dell'imputato, quale venditore, in ragione dell'accreditamento della somma sulla sua carta postale non risultando rilevante la intestazione dell'"account" che può essere acceso con nome diverso da quello del titolare.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015