Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2015, n. 16277
CASS
Sentenza 11 marzo 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta "post-pay", per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).

Commentari2

  • 1Simulazione di reatoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2026

  • 2Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancari
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2015, n. 16277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16277
Data del deposito : 11 marzo 2015

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