Sentenza 21 gennaio 1998
Massime • 11
In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 cod. civ., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio.
Il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. richiede, oltre che il dolo specifico di inganno e di ingiusto profitto, anche il dolo di danno per la società. (Nell'occasione la Corte, con riferimento al caso di costituzione di una riserva occulta per il finanziamento illecito di partiti politici, ha precisato che l'amministratore il quale decida di perseguire gli scopi sociali mediante l'illecito finanziamento di partiti politici accetta il rischio del danno che può derivare dall'affidamento del risultato economico dell'impresa a fattori incontrollabili; e che l'accettazione di questo rischio è sufficiente a integrare gli estremi del dolo).
In tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che al giudice delle indagini preliminari è tuttavia consentito dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione del rito comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti)
L'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide ne' sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, ne' limita i diritti della difesa; e che l'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, lettera c, e 180 c.p.p.)
In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contradditorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.
La connessione "occasionale" di cui all'art. 12, lettera c), cod. proc. pen. deve consistere in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano narrativo; della prova, della ricostruzione o della valutazione del fatto. (Nell'affermare detto principio la Corte, pronunciandosi in tema di competenza determinata dalla connessione, ha precisato che il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, della fattispecie, ed ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della competenza il collegamento esistente tra i reati attribuiti a due soggetti imputati in procedimenti diversi, pur avendo esso avuto una limitata valenza ai soli fini della valutazione dei fatti).
Poiché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione, l'intervenuta archiviazione non può precludere l'integrazione nel dibattimento a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la nullità della sentenza ex art. 178, lett. b, cod. proc. pen., per l'improcedibilità dell'azione penale in ordine ad un reato contestatogli nel dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., deducendo che per il medesimo fatto era intervenuto decreto di archiviazione prima dell'esercizio dell'azione penale e che mancava la necessaria autorizzazione del giudice per le indagini preliminari).
Il delitto di falso in bilancio non può essere scriminato dall'inesigibilità dagli amministratori della società di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita o di illecito finanziamento già commesso, e ciò sia in quanto l'art. 61 n. 2 cod. pen. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro (rendendo così palese l'eccezionalità dell'art. 384 cod. pen., che esime da pena alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, se commessi per salvare sè o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio alla libertà o all'onore), sia perché l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione delle società, sicché sarebbe irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi.
La creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società ne' la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell'appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto. (Fattispecie in tema di finanziamenti illeciti a partiti politici; nell'occasione la Corte ha precisato che l'appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l'illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore).
Nessuna violazione del principio del contradditorio e nessuna lesione dei diritti della difesa si configura nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'istruzione dibattimentale in mancanza del deposito, da parte del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate in un procedimento separato nei confronti dei presunti concorrenti nel reato ascritto all'imputato, quando tali atti non siano stati utilizzati nel dibattimento, neppure per le contestazioni; per assicurare la garanzia del contradditorio, infatti, è necessario che sia comune a tutte le parti la conoscenza degli atti sui quali deve formarsi il convincimento del giudice, mentre non rilevano le pregresse conoscenze diversamente acquisite da ciascuna di esse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava la nullità delle escussioni dibattimentali derivante dal mancato accesso della difesa al fascicolo di un'indagine parallela relativa ai presunti correi dell'imputato, da cui sarebbe derivata una disparità di condizione in cui le parti si sono trovate al momento dell'assunzione della prova orale).
La falsità punibile nel reato di cui all'art. 2621 cod. civ. può essere commessa non solo mediante esposizione non veridica ma anche mediante occultamento di fatti rilevanti, sicché l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il delitto "de quo" la formazione di una riserva occulta di circa centocinquantadue miliardi di lire, specificando che la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione rendeva comunque falso il bilancio, perché, quand'anche si fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1998, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SE CONSOLI Presidente del 21/1/1998
Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
" SE SICA " N.101
" Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.17164/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI IO, n. a Napoli il 4 agosto 1948
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 16 gennaio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dott. G. Palombarini che ha chiesto l'a.s.m. per i capi 8 e 9 del capo dell'imputazione, rigetto nel resto
Uditi i difensori avv. N. Mazzacura e avv. G. Insolera. Motivi della decisione
1. Il 6 settembre 1993 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, accogliendo una richiesta del pubblico ministero, dispose il giudizio immediato nei confronti di IO NI, consulente finanziario della ON spa, imputato di falso in bilancio e di illecito finanziamento a partiti politici, in concorso con gli amministratori della società OU GA, SE OF e LO AM.
Nel corso del dibattimento di primo grado, peraltro, le imputazioni furono corrette, precisate e integrate, in particolare con la contestazione anche del delitto di appropriazione indebita, in relazione ai fondi extrabilancio della società ON dei quali non era stata accertata l'utilizzazione per l'illecito finanziamento di partiti politici. Sicché, a conclusione del dibattimento, trasformati una parte degli originari addebiti di illecito finanziamento a partiti politici (capo 3) in addebiti di appropriazione indebita (capo 8 sub C), le imputazioni elevate a carico di IO NI risultarono così articolate:
Capo 1 - False Comunicazioni sociali del delitto p. e p. dagli art. 61 n. 2, 81 comma 2, 112 n. 1 c.p., 2621 e 2640 C.c. perché, in concorso con GA OU (presidente della ON), AM LO (consigliere ON) e OF SE (consigliere ON), nonché in concorso con i legali rappresentanti della società MO s.p.a. e delle altre società sotto indicate, fraudolentemente, a partire dal bilancio di esercizio 1990, non indicava nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali della ON s.p.a., della MO s.p.a. e della UP AT s.p.a. dagli anni 1990, 1991 e 1992, e comunque non comunicava ai soci la creazione e l'esistenza di disponibilità extracontabili per l'importo complessivo di lire 153.000.000 (precisato poi in L. 152.120.000). In particolare perché:
A)- OPERAZIONE SVILUPPO LINATE: 60 MILIARDI
La ON stipulava un accordo con la Invedil s.r.l. (gruppo ON) per l'acquisizione da parte di quest'ultima della società UP AT s.p.a. per un prezzo complessivo di 400 miliardi (comprendente beni immobili, e liquidità di Cassa per 60 miliardi);
NI, GA OF e AM facevano stipulare alla UP AT un generico e strumentale contratto (nonostante non esistesse alcun progetto esecutivo) con l'impresa di costruzioni Italvie s.p.a. (Gruppo ON) per la realizzazione del complesso immobiliare Montecity ad un prezzo "chiavi in mano" prefissato di 600 miliardi, consegnando alla Italvie la somma di lire 60 miliardi (proveniente da un finanziamento infruttifero della ON alla UP AT) a titolo di deposito infruttifero a valere come acconto per l'esecuzione del contratto d'appalto qualora ciò possa avvenire entro un termine prefissato, ovvero a titolo di "danno forfettizzato (benché inesistente) qualora non si dovesse pervenire alla stipulazione della convenzione urbanistica entro il termine concordato;
- contestualmente ON DO consegnava NI IO equivalenti titoli di Stato (CCT) per lire 60 miliardi, denaro che, pur essendo di pertinenza della ON, NI, in accordo con GA, AM e OF, non riversava nelle casse ON e sue controllate, non faceva registrare nei libri contabili, non comunicava nelle altre scritture sociali obbligatorie, ne' in alcun modo ai soci, ma occultava parte in Italia, parte all'estero;
B)- OPERAZIONE PLEXUS - EDILCOMP - C.I.E.
(93 miliardi, precisati poi in 92.120.000.000) - MO S p a (controllata integralmente dalla ON s.p.a. acquistava le società immobiliari Plexus s.r.l. ed Edilcomp s.r.l. (facenti capo al gruppo ON) per lire 290 miliardi e stipulava un contratto con la C.I.E. s.r.l. controllata integralmente del gruppo ON) per l'acquisizione di un complesso immobiliare di lire 270 miliardi;
- MO stipulava un generico e strumentale contratto d appalto "chiavi in mano" con la Italvie s.r.l. (gruppo ON) per la costruzione di complessi edilizi sugli immobili ceduti dal gruppo ON alla MO ad un prezzo prefissato e "chiavi in mano", nonostante non vi fossero progetti esecutivi redatti, consegnando peraltro al somma di almeno 150 miliardi (proveniente da finanziamento infruttifero della ON) a titolo di deposito infruttifero;
- contestualmente ON DO restituiva parte del denaro ricevuto dalla MO per le suddette vendite immobiliari, consegnando a NI IO titoli di Stato (CCT) per lire 89.800.000.000 (precisate poi in L. 88.920.000.000) e contante per lire 3.200.000.000 e così complessivamente lire 93 miliardi (precisate poi in L. 92.120.000.000), somma che, pur essendo di pertinenza della MO-ON, NI, in accordo con GA, AM e OF, non riversava nelle casse MO, con conseguente falsità delle indicazioni del valore della partecipazione a MO nel bilancio ON, non faceva registrare nei relativi libri contabili, non comunicava nelle altre scritture sociali obbligatorie, nè in alcun modo ai soci, ma occultava parte in Italia, parte all'estero.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il concorso di persone superiore a quattro, al fine di conseguire il profitto ed assicurarsi l'impunità per i reati di appropriazione indebita di cui appresso, nonché per eseguire il delitto di finanziamento occulto dei partiti politici ed inoltre con l'aggravante dell'aver cagionato alla società ON e sue collegate un danno di rilevante entità. In Milano nei bilanci 1990, 1991 e 1992 della ON e società controllate.
CAPO 2 -ALCUNI ILLECITI FINANZIAMENTI PER LA VICENDA ENIMONT - del delitto p. e P. dagli artt. 81, 110, 112 n.1 C.P., 7 L.
2.5.1974 n.195, 4 L.18.11.1981 n, 659, perché, in concorso con
GA OU (presidente della ON), AM LO (consigliere della ON), OF SE (consigliere della ON) e con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, a conclusione della vicenda NT, erogava quanto meno la somma di lire 27.817.640.000 (precisata poi in L. 22.297.540.000) ai seguenti soggetti politici, senza che il relativo versamento fosse deliberato dall'organo sociale competente e fosse iscritto al bilancio della ON o società controllate:
A) - lire 7.520.100.000 all'on.le NO XI (parlamentare e segretario politico del partito socialista italiano) e all'on.le Vincenzo Balzamo (segretario amministrativo del P.S.I. e parlamentare) che ricevevano il denaro per il tramite di AU AL (segretario particolare dell'on.le XI); detta somma veniva fatta versare da NI nel seguente modo:
- quanto a lire 3.500.000.000 con bonifico effettuato in data 24.4.1991 da LI SE in favore del c.c. n. 41609928 Hambest Corporation, acceso dallo stesso AL presso la B.I.L. di GO;
- quanto a Ecu 1.692.092, pari a L. 2.547.000.000, con bonifico effettuato da NI in data 15.4.1991 dal conto di transito Ecu presso la S.B.S. di Lugano al conto Hambest Corporation n. 41609928 presso la B.I.L. di GO acceso dal AL;
- quanto a Ecu 327.525, pari a L. 491.300.000 con bonifico in data 22.4.1991 effettuato da NI sul predetto conto Hambest 41609928 di AL;
- quanto a Ecu 491.300, pari a L. 981.800.000, con bonifico in data 19.4.1991 effettuato da NI pure sul predetto conto Hambest 41609928 di AL;
B)- L.
5.300.000.000 all'on.le Paolo Cirino Pomicino (parlamentare ed esponente della Democrazia cristiana) che riceveva il denaro per il tramite di UI NI, in più rate tra luglio e settembre 1991, denaro costituito da titoli di Stato (CCT) consegnati da ON DO a NI, per incarico di GA, in relazione a compravendite immobiliari intervenute tra la ON ed il gruppo ON stesso, titoli che l'on.le Pomicino in parte (e per lire 1.500.000.000) consegnava all'on.le MA nel dicembre 1991 e per la restante parte utilizzava per sè e per altri esponenti del suo partito;
C) - L.
3.000.000.000 all'on.le Arnaldo Forlani (parlamentare e segretario politico nazionale della Democrazia cristiana) che le riceveva tramite il senatore EV IS (parlamentare e segretario amministrativo della D.C.) nel gennaio-febbraio 1991;
denaro costituito da titoli di Stato (CCT) consegnati da ON a NI per incarico di GA, in relazione a compravendite immobiliari avvenute tra la ON ed il gruppo ON;
titoli che IS consegnava a sua volta al suo collaboratore OR CO per le esigenze di cassa della D.C. senza iscriverlo nelle forme di legge nei relativi bilanci;
D) - dollari USA 2.212.000, pari al cambio dell'epoca a L. 2.477.440.000, ad esponenti romani della Democrazia cristiana facenti riferimento all'on.le Giulio TT (tra cui l'on.le Sbardella ed il sen. Moschetti, quest'ultimo segretario amministrativo regionale della D.C.); denaro che veniva versato in data 23.1.1991 con bonifico a favore del conto F.F. 292 + acceso presso la Trade Development Bank di Ginevra da fiduciari dei predetti esponenti politici e proveniente dallo I.O.R. presso cui erano stati monetizzati C.C.T. di pari importo di provenienza ON (come sopra precisato) da NI UI, su incarico dello stesso NI e di GA;
E) - L.
4.000.000.000 all'on.le Franco IA FA (parlamentare e capo della segreteria politica dell'on.le Forlani) che le riceveva per il tramite del membro del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'ENI, Alberto RO, parte in contanti (3 miliardi) e parte in CCT -ex ON- (1 miliardo) tra il mese di dicembre 1990 ed il maggio 1991; denaro che su indicazioni di FA veniva da RO in parte (per L. 2.000.000.000, precisate poi in L.1.700.000.000) consegnato al sen. EV IS (segretario amministrativo nazionale della D.C.) e per la restante parte trattenuto dallo stesso RO in vista delle necessità politiche che di volta in volta gli avrebbe dovuto indicare l'on.le FA (nel frattempo deceduto) e da ultimo consegnati all'Autorità giudiziaria.
In Milano ed altrove fra la fine del 1990 ed il 1991.
CAPO 3- ULTERIORI ILLECITI FINANZIAMENTI NELLA VICENDA ENIMONT: capo questo di cui in sentenza verrà fatto rinvio al capo 8/C - del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 C.p., 7 L.
2.5.1975 n.195 e 4 L. 18.11.198,1 n.659, perché in concorso con GA, AM, OF ed altri, erogava la rimanente somma di L. 53.606.594.000, oltre interessi sull'intera provvista per circa 22 miliardi e così complessivamente almeno L. 75.606.594.000 NI trasferiva in banche estere (tra cui 63 miliardi a Montecarlo) a favore di esponenti politici, di cui allo stato non è accertata l'identità, che li ricevevano senza che il relativo contributo fosse deliberato dall'organo sociale competente e fosse iscritto a bilancio della ON e delle società da essa controllate.
In Milano ed all'estero a partire dalla fine del 1990. Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto con il concorso di oltre quattro persone, con abuso di prestazione d'opera. CAPO 4 - GLI ILLECITI FINANZIAMENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 1992.
- del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 C.p. 7 L.
2.5.1974 n. 195 e 4 L. 18.11.1981 n. 659, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso con LO AM (amministratore delegato della ON) e OF SE (presidente della ON) ed altri, tra cui RT e NI, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1992, erogava quanto meno la somma di L.
6.441.000.000 ai seguenti soggetti politici, senza che il relativo versamento fosse deliberato dall'organo sociale e fosse iscritto al bilancio della ON e delle società da essa controllare:
- all'on.le IN XI (parlamentare e segretario politico del partito socialista italiano) che la riceveva, in concorso con l'on.le Vincenzo Balzamo (parlamentare e segretario amministrativo del P.S.I.), per il tramite di AU AL (segretario particolare dell'on.le XI), quanto meno la somma di L. 2.150.000.000;
- all'on.le Arnaldo Forlani (parlamentare e segretario politico della Democrazia cristiana) che riceveva da AM LO, per il tramite del sen. EV IS (parlamentare e segretario amministrativo della D.C.), la somma di L. 1.500.000.000;
- all'on.le Paolo Cirino Pomicino (parlamentare ad esponente della D.C.) che la riceveva per il tramite di UI NI, dirigente ON, la somma di L. 500.000.000;
- all'on.le Claudio Martelli (parlamentare e vicesegretario del P.S.I.) che riceveva da AM LO la somma di L. 500.000.000;
- all'on.le Paolo Pillitteri (parlamentare ed esponente del P.S.I.) che riceveva da AM LO la somma di L. 100.000.000;
-all'on.le Bruno Pellegrino (già parlamentare e candidato per il P.S.I. alle elezioni politiche del 1992) che riceveva da AM LO la somma di L. 100.000.000;
- all'on.le Renato Altissimo (parlamentare e segretario politico del partito liberale italiane) che riceveva da AM LO la somma di L. 200.000.000;
- all'on.le Egidio Sterpa (parlamentare ed esponente del P.L.I.) che riceveva da AM LO la somma di L. 50.000.000;
-all'on.le Giorgio La Malfa (parlamentare e segretario del partito repubblicano italiano) che riceveva da AM LO la somma di L. 300.000.000;
- all'on.le LO IZ (parlamentare e segretario politico del partito socialdemocratico italiano) che riceveva da AM LO la somma di L. 300.000.000;
- all'on.le Gianni De Michelis (parlamentare ed esponente di rilievo del P.S.I.) che riceveva, per;
l tramite della propria segretaria Barbara Ceolin, da EL RT (responsabile relazioni esterne ON) la somma di L. 100.000.000;
- all'on.le Filippo Fiandrotti (già parlamentare ed esponente del P.S.I. candidato non rieletto nelle elezioni del 1992) che riceveva da EL RT la somma di L. 15.000.000;
- all'on.le EL AN (già parlamentare e coordinatore della corrente "sinistra D.C.") che riceveva (per conto dell'on. TO e degli altri parlamentari della predetta corrente facenti riferimento alla rivista "Il Confronto") da EL RT la somma di L. 300.000.000 in contanti e di L. 10.000.000 sotto forma di buoni- benzina e così complessivamente L. 310.000.000;
- all'on.le Michele Viscardi (parlamentare presidente della Commissione Attività produttiva della Camera, esponente della D.C.) che riceveva da EL RT la somma di L. 80.000.000;
- all'on.le Umberto Bossi (parlamentare e segretario politico della Lega Nord) che riceveva, per il tramite di RO EL (segretario amministrativo della Lega Nord), da EL RT la somma di L. 200.000.000;
- all'on.le Amedeo D'Addario (parlamentare ed esponente politico del P.S.I., candidato non rieletto nelle elezioni del 1992) che riceveva da EL RT la somma di L. 10.000.000 sotto forma di buoni- benzina;
- all'on.le Andrea Buffoni (parlamentare ed esponente del P.S.I) che riceveva da EL RT la somma di L.
8.000.000 sotto forma di buoni-benzina;
- all'on.le NT De Pennino (parlamentare ed esponente del partito repubblicano italiano) che riceveva da EL RT la somma di L. 10.000.000 sotto forma di buoni - benzina;
- all'on.le LO Senaldi (parlamentare ed esponente della D.C.) che riceveva da EL RT la somma di L.
8.000.000 sotto forma di buoni-benzina;
In Milano tra gennaio ed aprile 1992.
CAPO 5- ILLECITO FINANZIAMENTO P.C.I. - DEFISCALIZZAZIONE - del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.p., 7 L. 2. 5.19 74 n. 195 e 4 L. 18.11.1981 n. 659, perché, in concorso con OU GA (presidente della ON), in relazione alla vicenda della defiscalizzazione degli oneri sociali conseguenti alla joint-venture NT, erogava quanto meno la somma di L.
1.000.000.000 al partito comunista italiano, senza che il relativo versamento fosse deliberato dall'organo sociale competente e fosse iscritto al bilancio della ON e delle società da essa controllare nonché del partito ricevente.
In Milano e Roma in epoca successiva al 6.11.1989 entro il dicembre dello stesso anno.
CAPO 6- ULTERIORI ILLECITI FINANZIANENTI PER DEFISCALIZZAZIONE - del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.p., 7 L.
2.5.1974 n. 195 e 4 L. 18.11.1981 n. 659, perché, in concorso con OU GA (presidente della ON), in relazione ala vicenda della defiscalizzazione degli oneri sociali conseguenti alla joint - venture NT, eroga in epoca successiva alle date sotto indicate, le ulteriori somme alla Democrazia cristiana ed al patito socialista italiano, senza che il relativo versamento fosse deliberato dall'organo sociale competente e fosse iscritto al bilancio della ON e delle società da essa controllate nonché del partito ricevente:
A) - FATTI DEL 1989
- 24.2.1989 lire 1 miliardo;
- 8.3.1989 lire 1 miliardo;
- 22.3.1989 lire 7 miliardi;
- 18.10.1989 lire 1 miliardo;
3) - FATTI DEL 1990
- 15.6.1990 lire 1 miliardo;
- 21.6.1990 lire 250 milioni;
- 22.6.1990 lire 2 miliardi;
In Milano e Roma.
CAPO 7 - GLI ILLECITI FINANZIAMENTI DEL 1993
- del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 C.p., 7 L.
2.5.1974 n.195 e 4 L.18.11.1981 n.659, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso con GA OU, erogava la somma di lire 1.600.389.000 proveniente da fondi ON a seguito delle compravendite immobiliari con il gruppo ON) ad esponenti romani della Democrazia cristiana facenti riferimento all'on.le Giulio TT, ma di cui allo stato non è accertata l'identità; denaro che veniva versato nell'anno 1993 in due rate (29.1.93 - 11.2.93) con bonifico di NI a favore del conto FF 2927, acceso presso la Trade Development Bank di Ginevra da fiduciari dei predetti esponenti politici, che lo ricevevano senza che il relativo contributo fosse deliberato dall'organo sociale competente e fosse iscritto al bilancio della ON e delle società da essa controllate.
In Milano ed all'estero tra gennaio e febbraio.
CAPO 8 - LE APPROPRIAZIONI INDEBITE NELLA VICENDA ENIMONT - del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 11, 112 n.1, 646 C.p. perché, in concorso con GA OU (presidente della ON), AM LO (consigliere della ON), OF SE (consigliere della ON) ed altri, a conclusione della vicenda NT, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava o comunque concorreva con GA OU ed altri alla appropriazione, la somma di L. 69.575.766.000 (specificata poi in L. 129.822.460.000) di proprietà della ON s.p.a. di cui aveva il possesso.
In particolare perché dapprima organizzava e promuoveva la distrazione dalle casse della ON della somma di L. 153.000.000.000 (precisata poi in L. 152.120.000.000), di cui lire 149.800.000.000 (precisate poi in L.148.990.000.000) i CCT e lire 3.200.000.000 in contanti, in occasione delle compravendite immobiliari intervenute tra il gruppo ON e la ON (secondo le modalità meglio descritte nel capo di imputazione), ricevendo da ON DO la somma sopra indicata, denaro che non veniva riversato nelle casse della ON ma in parte (e precisamente per L. 29.817.640.000, poi precisate in L. 22.297.540.000) utilizzato per finanziare gli esponenti politici meglio precisati nel capo di imputazione n. 2, parte (e precisamente per L.53.606.594.000 oltre interessi e cedole per 22 miliardi) per finanziare esponenti politici di cui allo stato non si conosce l'identità e per la restante parte e cioè L. 69.575.766.000 (il tutto poi quantificato in L. 129.822.460.000) utilizzato per procurare i seguenti ingiusti profitti capo 8 SUB A- (L. 76.405.190.000)
- quanto a L.20.000.000 NI riceveva da SE LI (fiduciario di GA e cassiere dei fondi occulti della ON) in data 14.2.1991 a GO (parte sotto forma di obbligazioni ECU, salvo la. somma di dollari 36.000 che pure riceveva in contanti a GO da LI);
- quanto a dollari 5.038.759,69, pari a L. 6.500.000.000, NI riceveva dal predetto LI in data 24.4.1991 tramite bonifico bancario della banca Indosuez di Lugano alla banca S.B.S. di Chiasso sul conto di transito Ecru, denaro che NI così distribuiva:
a) per dollari USA 1.923.000 faceva accreditare in data 25.4.1991 a favore del conto Ior Carity Found presso il Banco di Lugano di Lugano;
b)per dollari 2.692.819 faceva bonificare sul conto n.971466 presso la B.I.L. di GO acceso a nome di De TO IA SÈ (moglie di NI); e di CR LO (collaboratore del NI);
c) per L. 510.000.000 faceva ritirare in (data 29.4.1991 in contanti presso la S.B.S. di Chiasso da propri collaboratori;
d) per L. 42.303.000 faceva ritirare in data 23.4.1991 in contanti da propri collaboratori presso la S.B.S. di Chiasso;
- quanto a dollari 2.000.000, pari al cambio dell'epoca a L. 2.570.000.000 (derivanti dalla monetizzazione di CCT ex ON di pari importo presso lo IOR), NI faceva trasferire dapprima sul conto di transito Ecru presso la S.B.S. di Chiasso e da qui così distribuiva:
a) per dollari 1.986.000 bonificava in data 15.5.1991 sul conto corrente n.971466 acceso presso la B.I.L. di GO a nome dei sopra indicati CR LO e De TO IA SÈ;
b) per dollari 14.000, pari a L. 17.801.000 NI riscuoteva a Milano in data 23.5.1991;
- quanto ad ECU 1.543.000, pari a circa L. 2.107.025.000, corrispondenti alla differenza della seguente operazione:
ECU 6.275.000, pari al cambio dell'epoca a L. 9.607.025.000 (derivanti dalla monetizzazione presso la IOR di CCT ex ON di pari importo), NI faceva trasferire dapprima sul conto di transito Ecu presso la S.B.S. di Chiasso e da qui così distribuiva:
a) per ECU 6.231.450 bonificava in data 23.5.1991 sul conto corrente n. 971466, acceso presso la B.I.L. di GO a nome dei sopra indicati De TO IA SÈ e CR LO e da qui trasferiva ECU 4.688.000, pari a L. 7.500.000.000, il 278.5.1991 a favore del conto Hambest di AL di cui al capo 2/A;
b) per la residua Gomma di L. 66.348.000 NI riscuoteva a Milano in epoca immediatamente successiva al 23.5.1991;
- quanto a dollari 3.057.000, pari al cambio dell'epoca a L. 4.013.841.000, (derivanti dalla monetizzazione presso lo IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire dallo IOR alla B.I.L. di GO sul conto n.971466 a nome dei sopra indicati CR LO e De TO IA SÈ;
- quanto a L. 20.309.000.000 (derivanti dalla monetizzazione presso lo IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire in data 11.10.1991 alla B.I.L. di GO sul conto 8196/4041/578 con riferimento Teal Investments Limited;
- quanto a dollari 11.000.000, pari a L. 13.640.000.000, (derivanti dalla monetizzazione presso IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire in data 7.11.1991 alla B.I.L. di GO sul conto 8-196/4041/578 con riferimento Teal Investments Limited. - quanto a dollari 2.919.000, pari a L. 3.619.560.000, (derivanti dalla monetizzazione presso lo IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire in data 11.11.1991 alla B.I.L. di GO sul conto 8-196/4041/578 con riferimento Teal Investment Limited;
- quanto ad ECU 2.372.000, pari a L. 3.645.764.000, (derivanti dalla monetizzazione presso lo IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire in data 11.12.1991 alla B.I.L. di GO sul conto n.8-196/4041/578 con riferimento Teal Investments Limited.
capo 8 - SUB B- (L. 23.992.900.000)
- quanto a L. 350.000.000 (derivanti dalla monetizzazione presso lo IOR di CCT ex ON di pari importo) NI faceva trasferire in data 16.4.1991 con il concorso di UI NI, sul conto 726256- Valentino, acceso presso la S.B.S. di Lugano da LI TR, che le riceveva in acconto per la vendita di un immobile al NI;
- quanto a L. 1.000.000.000 (di cui 820.000.000 in CCT ex ON) venivano consegnati a AM LO;
- quanto a L.
2.000.000.000 costituiti da CCT di pari importo di provenienza ex ON, venivano depositate sul conto San Serafino, acceso da AM presso lo IOR di Città del Vaticano;
- quanto a L. 1.000.000.000, costituite da CCT di pari importo di provenienza ex ON, venivano consegnate da NI a OU GA per la successiva consegna all'ing. SE OF;
- quanto a L. 3.000.000.000, costituite da CCT di pari importo di provenienza ex ON, venivano consegnare alla fine dell'anno 1990, su disposizione di GA, a Lefebvre D'Ovidio De Clunieres di Balzorano NT;
- quanto a l. 4.200.000.000, costituite da CCT di pari importo di provenienza ex ON, venivano consegnate a NI UI, che a sua volta così le utilizzava:
a) consegnava CCT per L.
1.300.000.000 ad Alloiata di EA RI per l'acquisto di un immobile a Venezia;
b) consegnava CCT per L. 800.000.000 a AL NT in restituzione di un prestito;
c) consegnava CCT per L.
2.100.000.000 a LI TR per l'acquisto di un complesso immobiliare, L. 750.000.000 ( 1.100.000.000 meno 350.000.000 ex Valentino) venivano consegnate in contanti a NI UI che, a sua volta, le versava a LI TR per il saldo del complesso immobiliare di cui sopra;
- quanto a L. 14.584.900.000 (precisate poi in L. 11.492.900.000), costituite da CCT e cedole di pari importo di provenienza ex ON, venivano monetizzati da NI IO per il tramite di CR LO presso la finanziaria CO (con il concorso di RT PA ed altri) così distribuiti:
a) per L. 1.800.000.000 (precisate poi in L. 2.088.000.000) equivalenti alla monetizzazione di cedole su CCT di provenienza ex ON, diversi dai precedenti, di cui parte (e cioè L. 1.800.000.000) è documentata la consegna da CO a CR LO e parte (e cioè L.288.000.000) è ammessa da NI;
b) per L.
9.404.900.000 equivalenti alla monetizzazione di CCT effettuata presso CO per complessive L. 16.605.000.000 e detratta la somma di L. 7.200.100.000
(N.B. la somma di L.
7.200.100.000 equivale alla parte di denaro in contante di cui è accertato il trasferimento ad esponenti politici nel seguente modo:
- per lire 4.020.100.000 bonificata da NI tramite il conto di transito Ecru-S.B.S. di Chiasso a favore di AL-XI sul conto 41609928 Hambest: cfr. capo 2 let.A;
- per lire 3.000.000.000 consegnate in contanti da VO a RO per conto dell'on.le Malfarti: cfr. capo 2 let.C;
- per lire 180.000.000 quale quota in contanti della somma di un miliardo consegnata a AM da NI: cfr. capo 6 versamenti a AM);
- quanto a L. 200.000.000 equivalenti alla monetizzazione di CCT di pari importo presso la Fideur, consegnate a NI AR. Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto con il concorso di oltre quattro persone, con abuso di prestazione d'opera. In Milano ed all'estero a partire dal 1991
- capo 8 - SUB C- (L. 29.424.370.000)
- quanto a L. 29.424.370.000, consistenti nella rimanente provvista di provenienza ON che NI tratteneva a fine di ingiusto profitto per sè o altri, dopo averla ricevuta su disposizioni e con il concorso di GA OU, OF SE e AM LO. In Milano nel 1991.
CAPO 9 - LE APPROPRIAZIONI INDEBITE DEL 1992.
del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 11, 112 n.2, 646 C.p., perché, in concorso con AM LO (amministratore delegato della ON) e OF SE (presidente della ON), per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava la somma di L.
8.759.000.000 di proprietà della ON s.p.a. di cui aveva il possesso;
in particolare perché dapprima promuoveva ed organizzava unitamente a OF e AM l'emissione da parte della società Simden Ltd. di Dublino delle seguenti fatture per operazioni inesistenti a carico della ME.I.C.- ON International N.V. di Viganello:
- n.51/92 del 7.3.1992 dollari 7.500.000;
n. 53/92 del 9.3.1992 dollari 5.000.000 successivamente riceveva da parte del la ME.I.C. (in persona di IL BI) la somma di 12.000.000 dollari, pari a L. 15.200.000.000, tramite bonifico bancario sul conto Teal 964041, acceso presso la B.I.L. di GO da EA FA e CR LO in nome e per conto dello stesso NI;
somma che NI in parte, e per lire 6.441.000.000, utilizzava per finanziare illecitamente esponenti politici in occasione della campagna elettorale del 1992 (di cui lire 3.550.000.000 versati da AM, lire 741.000.000 versati da RT e lire stesso NI) ed in L.
2.150.000.000 versati dallo stesso NI) ed in parte (e cioè appunto per lire 8.759.000.000) utilizzava per procurare i seguenti ingiusti profitti:
- quanto a L.
1.259.000.000 venivano consegnati a AM LO per il tramite di EL RT;
- quanto a L.
1.000.000.000 venivano consegnati giornalisti di cui NI non ha rivelato i nomi;
- quanto a L.
6.500.000.000 NI tratteneva per sè. Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.
In Milano ed all'estero nel marzo 1992.
Con sentenza resa il 28 aprile 1994 il Tribunale di Milano dichiarò NI colpevole di tutti i reati ascrittigli, ad eccezione di quello di cui al capo 6), in parte perché estinto per amnistia e in parte perché insussistente, e di quello di cui al capo 7), perché depenalizzato dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981 in quanto finanziamento alla politica non erogato da una società ma da una persona fisica, riconducibile alla previsione dell'art. 4 comma 6 della n. 659 del 1981. Condannò, quindi, l'imputato alla pena principale di otto anni di reclusione e di sedici milioni di lire di multa.
Contro la decisione interposero appello sia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, che peraltro si limitò a denunciare l'esiguità della pena inflitta, sia l'imputato, che ne dedusse invece la nullità per molteplici profili e ne chiese, comunque, l'integrale riforma.
Con sentenza resa l'1 dicembre 1995 la Corte d'appello di Milano, dichiarata insussistente l'ipotesi di finanziamento illecito di cui al capo 5) dell'imputazione e ridotta la pena a sei anni di reclusione e trenta milioni di multa, confermò per il resto, e quindi pressoché integralmente, la decisione di primo grado, sebbene sulla base di una valutazione radicalmente diversa dei rapporti tra i delitti contestati.
2. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre per cassazione IO NI, che propone trentaquattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 8 e s. c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione sulla relativa questione, prospettata con l'eccezione di incompetenza per territorio formulata già dinanzi al giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero.
Sostenne allora il ricorrente che la competenza appartenesse per connessione al Tribunale di Brescia, investito ai sensi dell'art. 11 c.p.p. del procedimento penale a carico del magistrato milanese Diego
UR, sottoposto a indagini per avere illecitamente disposto, su richiesta dell'ENI, il "fermo provvisorio" delle azioni dell'NT appartenenti allo stesso ENI e alla ON, affidandone la gestione, con diritto di voto, all'avv. Vincenzo Palladino, notoriamente inviso al presidente di ON, OU GA. Secondo la difesa di IO NI, infatti, fu proprio in conseguenza di quell'illecito provvedimento cautelare, disposto per impedire l'assunzione del controllo di NT da parte di ON, che si determinò l'esigenza di costituire una provvista extrabilancio in questa società, allo scopo di ottenere il favore del sistema politico con illeciti finanziamenti ai partiti. Sicché v'era una stretta connessione tra i reati addebitati a NI e quelli addebitati a UR.
L'eccezione d'incompetenza per territorio fu disattesa prima dal giudice per le indagini preliminari, poi dal tribunale e, infine, dalla corte d'appello, che esclusero la configurabilità della dedotta connessione e, comunque, la rilevabilità dell'eccepita incompetenza. La corte d'appello, in particolare, ribadì che quando UR aveva assunto la qualità di imputato, ritenuta necessaria perché la connessione sia rilevante a norma dell'art. 11 comma 2 c.p.p., il procedimento a carico di NI era già in secondo grado,
sicché, anche per questa ragione, i fatti ai quali la difesa ricollegava la propria eccezione erano divenuti noti o, comunque, significativi solo quando l'incompetenza non era più ne' deducibile nè rilevabile. E chiarì, a conclusione della sua lunga argomentazione, che, comunque, non sussiste connessione: sia perché UR non concorse nei reati addebitati a NI, ne' può dirsi che ne fu causa in senso giuridico la sua condotta criminosa, sia perché i reati addebitati a NI non furono commessi in occasione di quelli addebitati a UR ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il prezzo o l'impunità.
Sostiene ora il ricorrente che la corte milanese ha riconosciuto la sostanziale fondatezza dell'eccezione d'incompetenza, disattesa solo per ragioni formali, peraltro ancorate all'erroneo assunto che i fatti costitutivi della dedotta connessione non fossero noti al momento della decisione del tribunale.
Il motivo è infondato.
In realtà, come risulta dalla sentenza impugnata, i reati addebitati a UR e a NI costituiscono episodi di una stessa vicenda, qual'è quella dell'NT spa, che, pur potendo essere certamente descritta in un unico contesto narrativo, non giustificherebbe tuttavia la configurazione di rapporti di connessione tra tutti i comportamenti criminosi che l'hanno caratterizzata nell'intero corso del suo sviluppo.
Già con il codice abrogato, invero, si riteneva che la "connessione oggettiva richiede un collegamento effettivo e diretto fra due fatti e non già una semplice contiguità temporale o affinità di situazione psicologica genericamente intesa" (Cass., sez. VI, 11 marzo 1969, Pastrello, m. 111625). A maggior ragione con il codice di procedura penale vigente deve escludersi che possa configurarsi un'ipotesi di connessione in ogni caso di collegamento, anche generico e indiretto, tra due reati, sia perché il codice è notoriamente ispirato a un favor separationis, sia perché la connessione è considerata criterio direttamente attributivo di competenza, operante anche quando rimangono distinti i procedimenti instaurati per i reati connessi.
In realtà, se la configurazione della connessione tra i reati commessi da uno stesso soggetto richiede oggi quantomeno un'unitarietà del disegno criminoso idonea alla configurazione della continuazione (art. 12 lettera b c.p.p.), è ragionevole ritenere che anche il rapporto che può far considerare connessi reati addebitati a soggetti diversi e non concorrenti (art. 12 lettera c c.p.p.) debba esprimersi in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano "narrativo", della prova o della ricostruzione o della valutazione del fatto. E la correttezza di questa interpretazione è confermata dall'evidente richiamo di gran parte dell'art. 12 lettera c) c.p.p. alle ipotesi di connessione previste dall'art. 61 n. 2 c.p., vale a dire a collegamenti funzionali o causali tra i reati idonei a definire le fattispecie criminose. Anche il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere, quindi, inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che definiscano le fattispecie quantomeno negli elementi circostanziali, come può avvenire, ad esempio, con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. o con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p.; altrimenti le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 lettera c) c.p.p. diventano tanto disomogenee da non giustificarne un accostamento evidentemente inteso a ricondurle a unicità di ratio normativa.
È vero che l'art. 12 lettera c) c.p.p. riproduce il testo dell'art. 45 n. 2 c.p.p. abrogato, del quale dottrina e giurisprudenza offrivano talora un'interpretazione ben più estensiva. Ma occorre considerare che lo stesso art. 45 c.p.p. abrogato assegnava rilevanza anche alla connessione probatoria, nella disposizione n. 4), e anche alla connessione meramente soggettiva, nella disposizione n. 3), con la conseguenza di giustificare un'interpretazione della cosiddetta "connessione occasionale", di cui alla disposizione n. 2), come comprensiva non solo degli elementi di individuazione della fattispecie criminosa aia anche degli elementi di ricostruzione e di valutazione dei fatti. Esclusa oggi la connessione probatoria dal contesto normativo dell'art. 12 c.p.p. e limitata la rilevanza della connessione soggettiva ai soli casi di continuazione, le conseguenze interpretative per l'ipotesi di "connessione occasionale" non possono non essere quelle indicate: ai fini della "connessione occasionale" dei procedimenti, di cui all'art. 12 lettera c) c.p.p., assumono rilevanza solo quegli elementi di collegamento tra i reati che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, delle fattispecie.
Deve, pertanto, concludersi che nel caso in esame il collegamento tra i reati addebitati al magistrato Diego UR e quelli addebitati a IO NI è certamente rilevante ai fini della ricostruzione e della valutazione dei fatti, come hanno esplicitamente riconosciuto gli stessi giudici del merito, ma non è rilevante ai fini della determinazione della competenza per connessione.
3. Due dei motivi del ricorso deducono violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alla celebrazione del giudizio con il rito immediato, di cui si contesta sussistessero i presupposti. 3.1 - Quanto al presupposto dell'evidenza della prova, la sentenza di primo grado aveva condiviso le critiche mosse dalla difesa all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di ammissione del giudizio immediato, ma aveva ritenuto che tale decisione non fosse al riguardo censurabile dal giudice del dibattimento, disattendendone, così, l'eccezione di nullità.
La corte d'appello, viceversa, ritenne che il tribunale avesse erroneamente inteso il presupposto dell'evidenza della prova, non incompatibile con l'esigenza di un'istruttoria dibattimentale anche complessa. Aggiunse che, comunque, essendo esercitabile solo a istruzione dibattimentale conclusa, il sindacato da parte del giudice del dibattimento sull'evidenza della prova potrebbe giustificare solo l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio a norma dell'art. 507 c.p.p. E concluse che una tale interpretazione della disciplina del giudizio immediato è compatibile con la Costituzione: sia perché il necessario previo interrogatorio dell'accusato permette il contraddittorio sul presupposto probatorio del rito prima della decisione del giudice delle indagini preliminari e garantisce, quindi, il diritto di difesa;
sia perché il pieno e indipendente controllo del giudice del dibattimento sul merito dell'accusa garantisce la legalità e la correttezza del procedimento. Quanto al presupposto del previo interrogatorio, la corte d'appello rilevò come NI fosse stato più volte interrogato sui fatti contestatigli e avesse replicato anche con un proprio memoriale, nel quale chiedeva, tra l'altro, l'immediata celebrazione del dibattimento a suo carico, avendo ammesso la materialità dei fatti;
sicché v'era stato un pieno contraddittorio proprio sull'evidenza della prova, non negata dall'imputato. Nè la corte milanese ritenne plausibile la prospettata questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento con il giudizio direttissimo, che consente al giudice del dibattimento di restituire gli atti al pubblico ministero quando manchino i presupposti del rito, attesa la differenza di struttura e di presupposti tra i due procedimenti. Quanto al presupposto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. per la formulazione della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, il tribunale aveva ritenuto che, essendo stato iscritto NI nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. il 21 luglio 1993, era stata tempestiva la richiesta di giudizio formulata dal pubblico ministero il successivo 27 agosto 1993. La corte d'appello riconobbe innanzitutto che l'iscrizione cui occorre fare riferimento non è quella del nome della persona sottoposta alle indagini, bensì quella della notizia del reato, anche se ne siano ancora ignoti i possibili autori. Escluse peraltro che la violazione dell'art. c.p.p. possa essere ricondotta all'ipotesi di nullità generale prevista dall'art. 178 lettera b) c.p.p., ritenuto riferibile solo alla violazione delle norme che garantiscono il potere d'iniziativa del pubblico ministero, non anche a quelle che lo limitano. Concluse, pertanto, per l'irrilevanza della violazione di tale termine, che è ordinatorio e non perentorio, come rivelato anche dalla sua previsione in una norma (art. 454 c.p.p.) distinta da quella destinata a definire i presupposti del rito (art. 453 c.p.p.) e dalla sua analogia con il termine che l'art. 455 c.p.p. assegna al giudice per le indagini preliminari per la decisione sull'ammissibilità del rito, disattendendo, così, le richieste istruttorie della difesa intese ad accertare che la notizia dei reati addebitati a NI era stata già da tempo iscritta nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. 3.2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 453, 454 e 178 lettere b) e c) c.p.p. e vizio della motivazione, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio immediato.
Quanto al presupposto dell'evidenza della prova, il ricorrente ne ribadisce la palese inesistenza e lamenta che il tribunale e la corte d'appello abbiano ritenuto insindacabile al riguardo la decisione del giudice per le indagini preliminari, dovendo considerarsi inaccettabile la tesi prospettata dai giudici di secondo grado di una sindacabilità ridotta all'esercizio del potere istruttorio officioso del giudice del dibattimento. Secondo il ricorrente, infatti, la violazione del diritto dell'imputato all'udienza preliminare non può rimanere senza una sanzione di nullità.
Quanto al presupposto del previo interrogatorio, il ricorrente rileva di non essere stato mai interrogato, prima dell'ammissione del giudizio immediato, in ordine al reato di falso in bilancio, che pure già allora era il più grave tra quelli addebitatigli. Quanto al presupposto del termine di novanta giorni per la richiesta del giudizio immediato, il ricorrente rileva che erroneamente la corte d'appello ha escluso la riconducibilità all'art. 178 lettera b) c.p.p. della violazione delle norme limitative del potere d'iniziativa del pubblico ministero. Sicché sono irrilevanti le considerazioni dei giudici di secondo grado sulla natura ordinato ria del termine, che non può desumersi ne' dalla sua previsione nell'art. 454 c.p.p. piuttosto che nell'art. 453 c.p.p. ne' da un'inesistente analogia con il termine previsto dall'art. 455 c.p.p. Con il terzo motivo il ricorrente ripropone, in via subordinata la questione di legittimità costituzionale della disciplina d21 giudizio immediato, per il caso in cui dovessero essere ritenute infondate le questioni dedotte con il secondo motivo. Si sostiene, infatti, che la disciplina del giudizio immediato,
nell'interpretazione fornitane dai giudici del merito, contrasterebbe con l'art. 24 Cost., per l'assenza del contraddittorio prima della decisione di ammissione del rito, con gli art. 3 e 101 comma 2 Cost., per la preclusione di un controllo del giudice del dibattimento sulla corretta instaurazione del rito e per disparità di trattamento con il giudizio direttissimo che un tale controllo consente, con l'art. 97 Cost., per la violazione dei principi di correttezza del procedimento.
3.3 - I due motivi di ricorso sono infondati.
In realtà, per una corretta ricostruzione della disciplina del giudizio immediato è fondamentale la definizione del concetto di "evidenza della prova", vale a dire del presupposto probatorio che lo condiziona.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'evidenza della prova deve essere tale da giustificare l'omissione dell'udienza preliminare. Si tratta, quindi, di un concetto di evidenza che non puo essere in alcun modo assimilato a quello dell'art. 389 codice abrogato, ma va ricostruito con riferimento alle funzioni dell'udienza preliminare.
Ciò comporta due conseguenze:
a) innanzitutto che, contrariamente a quanto si è pure sostenuto (Trib. Napoli, 2 febbraio 1990, Vigliotti, Giur.it., 1990, II, p.188), la valutazione di evidenza della prova va effettuata con riferimento a tutti gli atti delle indagini preliminari e, non solo in base alle prove direttamente utilizzabili in dibattimento, che potrebbero anche non essere state affatto acquisite;
b) in secondo luogo che la prova acquisita deve essere tale da consentire di escludere che il contraddittorio tra le parti potrebbe indurre il giudice, dell'udienza a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.
Per quanto attiene a questo secondo aspetto, va precisato che il rapporto tra udienza preliminare e giudizio immediato non è mutato in conseguenza della modifica apportata all'art. 425 dall'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n.105. Già con il testo originario del codice, benché la situazione probatoria che poteva giustificare la sentenza di non luogo a procedere fosse solo quella dell'evidenza della non colpevolezza dell'imputato, tuttavia non si pareva dire che il giudizio immediato fosse giustificato da "ogni situazione probatoria idonea a determinare il rinvio a giudizio". Oggi, perché il giudice dell'udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio, è sufficiente che l'accusa non risulti infondata;
sicché, anche con il testo vigente dell'art. 425, il rinvio a giudizio potrebbe essere determinato da situazioni probatorie incerte, che sicuramente non consentirebbero il giudizio immediato.
Perché questo giudizio risulti ammissibile, quindi, la prova deve risultare univoca e insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare (Cass. sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, Cass. pen., 1992, p.1767). Ma fondandosi la valutazione di ammissibilità sugli atti delle indagini preliminari, l'ammissione del giudizio immediato non esclude che il giudice del dibattimento assuma altri mezzi di prova (Cass., sez. III, 19 marzo 1993, Colangelo, m. 194706). Non è necessario che il giudizio sia definibile allo stato degli (Cass., sez. I, 15 aprile 1993, Ceraso, m. 194219-194220; C. cost., 22 dicembre 1992, n. 482, Cass. 1993, p.793) e, quindi, il presupposto del giudizio immediato è ben distinto da quello del giudizio abbreviato (Cass., sez. VI, 23 marzo 1993, Gargano, m. 194393; C. cost. 22 giugno 1995, n. 276). Così definito il presupposto probatorio del rito, chiarito il ruolo anche degli altri due presupposti che lo condizionano. Il presupposto del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, ovvero della previa contestazione dell'accusa, è infatti, strettamente connesso a quello dell'evidenza probatoria, perché solo quando all'imputato siano state contestate le prove di accusa e gli sia stata offerta la possibilità di esporre la propria linea difensiva, è possibile formulare quel giudizio di evidenza della prova, che, come si è visto, implica una valutazione di superfluità dell'udienza preliminare.
Anche il termine di novanta giorni per promuovere il giudizio immediato è da ritenere che si ricolleghi al presupposto probatorio, in quanto si traduce in una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova nei casi in cui le indagini si protraggano oltre i tre mesi. Per questa ragione il termine decorre già
dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 e non dall'iscrizione, eventualmente successiva, del nome della persona cui il reato è attribuito.
In conclusione, quindi, il vero e unico fondamento del giudizio immediato è l'evidenza della prova, intesa come superfluità dell'udienza preliminare, essendo solo strumentali a un suo corretto accertamento la previsione degli altri due presupposti. Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento.
Sarà certo rilevante l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta, ma non in quanto carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178 lettera c) e 180 c.p.p. Sembra ragionevole escludere, invece, che l'effettiva evidenza della prova e il rispetto del termine previsto dall'art. 454 c.p.p. possano essere discussi dinanzi al giudice del dibattimento.
Quanto al presupposto dell'evidenza della prova, infatti, considerato che occorrerebbe riservare alla conclusione dell'istruzione dibattimentale una tale verifica, altrimenti impossibile per il giudice del dibattimento cui è ignota la gran parte degli atti delle indagini preliminari, sarebbe davvero assurda una norma che, per consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa, prevedesse la possibilità di un regresso del procedimento a una fase, come quella dell'udienza preliminare, in cui ha minore estensione il suo diritto di provare e argomentare le proprie discolpe. Quanto al termine per la richiesta del giudizio immediato, che non può essere considerato perentorio in mancanza di un'espressa previsione di legge (art. 173 c.p.p.), deve innanzitutto escludersi che la sua violazione sia riconducibile alla previsione dell'art. 178 lettera b) c.p.p., che prevede la nullità d'ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento. L'ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal pubblico ministero legittimato, infatti, non incide nè sul suo potere di iniziativa ne' sul suo diritto di partecipazione al procedimento;
e non si può plausibilmente sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sè invalido l'esercizio dell'azione penale, perché il riferimento all'art. 178 lettera b) c.p.p. serve appunto a qualificare d'invalidità l'atto, nel presupposto che non sia sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale.
Deve escludersi, d'altro canto, che la tardiva instaurazione del giudizio immediato sia riconducibile all'art. 178 lettera c) c.p.p., che prevede la nullità d'ordine generale per la violazione delle norme concernenti l'intervento dell'imputato. Nella disciplina del giudizio immediato, infatti, la norma che definisce le modalità d'intervento dell'imputato è quella che impone il previo interrogatorio (art. 453 c.p.p.), non quella che stabilisce il termine per la richiesta del pubblico ministero. Come s'è detto, l'unico effettivo presupposto del giudizio immediato è quello probatorio, al cui accertamento da parte del giudice per le indagini preliminari sono strumentali sia il presupposto del previo interrogatorio, che attiene all'esercizio del diritto di difesa, sia il presupposto del termine per la richiesta del pubblico ministero, che attiene all'esercizio dell'azione penale. Nell'ambito del procedimento per l'ammissione di questo giudizio, quindi, la tardività della richiesta del pubblico ministero non impedisce l'esercizio del diritto di difesa, ma incide solo sull'ammissibilità del rito, la cui valutazione è, però, riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. Nè è la richiesta del pubblico ministero, sia pure tardiva, ma la decisione del giudice per le indagini preliminari, a privare l'imputato dell'udienza preliminare. Sicché, se si dovesse ammettere un sindacato del giudice del dibattimento sul presupposto temporale del giudizio immediato, dovrebbe ammettersi un analogo sindacato anche sul presupposto probatorio del rito, che è invece escluso dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti (Cass., sez. V, 19 febbraio 1992, Fresta, m. 190067).
L'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato e, quindi, anche in sede di legittimità, pertanto, è quello concernente il previo interrogatorio dell'imputato. E non pare possa dubitarsi che tale interrogatorio vi fu e, come risulta sinanche dai brani riportatine nel ricorso di NI, riguardò proprio le omesse contabilizzazioni cui si ricollegò la contestazione del falso in bilancio, tanto che lo stesso imputato dedusse di non aver contestato i fatti materiali addebitatigli.
Questa interpretazione della norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato è palesemente compatibile con la Carta costituzionale.
A) Non viola l'art. 101 comma 2 Cost., perché il giudice per le indagini preliminari, cui è demandata la decisione sull'ammissione del rito, è assolutamente libero di valutarne tutti i presupposti;
come il giudice del dibattimento è assolutamente libero di valutare nel merito l'accusa (Cass., sez. VI, 20 giugno 1991, Pernice, m. 188262, Cass, sez. I, 22 aprile 1994, Foschini, m. 198874). Nè esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito, come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale (C. cost., 22 dicembre 1992, n. 482). Risponderebbe a una logica schiettamente inquisitoria, invero, il riconoscimento al giudice del dibattimento del potere di rivalutare sempre e tutte le decisioni precedenti, senza alcuna distinzione e autonomia tra le fasi del procedimento. B) Non viola l'art. 3 Cost., per una presunta illogica disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio direttissimo. Ciò che caratterizza come speciale il giudizio immediato, invero, è solo il fatto che con questo rito si perviene alla fase dibattimentale senza passare per l'udienza preliminare. Diversamente da quanto accade nel giudizio direttissimo, quindi, nel giudizio immediato non viene a mancare la fase degli atti preliminari al dibattimento;
sicché non v'è alcuna limitazione dei diritti della difesa in questa fase. Inoltre, mentre il giudizio direttissimo si instaura per determinazione autonoma del pubblico ministero, soggetta a un controllo del giudice del dibattimento soltanto successivo all'introduzione del rito, il giudizio immediato richiede, invece, un controllo preventivo del giudice per le indagini preliminari;
e si apre con un suo provvedimento di ammissione del rito. C) Non viola l'art. 24 Cost., perché il presupposto del previo interrogatorio permette un intervento difensivo dell'imputato anche nel procedimento di ammissione del giudizio immediato;
e la decisione sull'ammissione del rito è assunta dal giudice nel contraddittorio, sia pure solo cartolare, delle parti.
D) Non viola l'art. 97 Cost., perché il procedimento risulta disciplinato in conformità a criteri di garanzia e di efficienza.
4. Ancora cinque motivi del ricorso propongono questioni strettamente connesse alla contestata ammissione del giudizio immediato, perché investono la legittimità e l'opportunità della separazione del procedimento a carico di IO NI dal procedimento a carico dei coimputati, contro i quali il pubblico ministero esercitò l'azione penale secondo il rito ordinario.
4.1- Il tribunale, disattendendo specifiche eccezioni di parte, aveva escluso che fosse illegittimo il separato esercizio dell'azione penale con rito immediato a carico del solo NI, anche se aveva riconosciuto l'inopportunità della scelta del Pubblico ministero, perché ne era conseguita l'impossibilità di una determinazione della pena rispondente all'esigenza di valutare comparativamente le condotte di tutti gli imputati concorrenti nei reati contestati. La corte d'appello ribadì innanzitutto la legittimità dell'operato del pubblico ministero;
e rilevò, con motivazione diversa rispetto a quella del tribunale, come fosse "insormontabile", salve le possibili sanzioni disciplinari o penali, la sua scelta di procedere separatamente a carico di NI con il rito immediato, rimanendo "inerte" nei confronti degli altri imputati. Escluse, quindi, che fosse rilevante la questione di legittimità costituzionale degli art. 17, 18, 19 e 453 comma 2 c.p.p., perché queste norme disciplinano la riunione e la separazione dei processi dopo che l'azione penale sia stata già esercitata, ma non hanno alcuna incidenza sul potere del pubblico ministero di scegliere i tempi e le modalità di esercizio dell'azione penale a carico di tutti ovvero di uno o di alcuni soltanto degli accusati: come dimostra anche l'art. 130 disp. att. c.p.p., che impone al pubblico ministero di formare il fascicolo degli atti delle indagini preliminari da portare a conoscenza delle difese, ma solo per la parte relativa ai reati o agli accusati per i quali l'azione penale viene esercitata. Infatti solo escludendo l'esistenza dei presupposti del rito, sostiene la corte d'appello, il giudice per le indagini preliminari può negare l'ammissione del giudizio immediato richiesto per uno soltanto degli accusati concorrenti nel medesimo reato;
come dimostra proprio l'art. 453 comma 2 c.p.p., che prevede la possibilità della separazione esclusivamente per il caso in cui la richiesta di giudizio immediato formulata per una pluralità di accuse o di accusati sia ritenuta dal giudice ammissibile solo per alcuni di essi. E questa interpretazione è manifestamente compatibile con la Carta costituzionale, perché impone l'ostensione di tutti gli atti di indagine relativi ai soggetti o ai fatti per i quali l'azione penale viene esercitata, pur facendo salvo il potere, costituzionalmente garantito, del pubblico ministero di scegliere i tempi e i modi di tale esercizio.
Nè le conseguenze della legittima scelta del pubblico ministero appaiono censurabili, secondo i giudici d'appello, sotto il profilo dell'opportunità. In un sistema ispirato al favor separationis, infatti, le difficoltà denunciate dal tribunale nella determinazione della pena possono essere superate con una valutazione anche solo incidentale di ogni questione rilevante;
come in effetti è avvenuto nel giudizio d'appello, conclusosi anche per questa ragione, secondo la corte milanese, con una riduzione della pena irrogata all'imputato.
Questa duplicazione di attività valutative e istruttorie, d'altro canto, non contrasta con il principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.), che richiede valutazioni complessive, non riferite al singolo processo.
4.2 - Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 110 e 133 c.p., rilevando come la corte d'appello abbia assurdamente affermato che, in ogni caso di concorso eventuale, sia sempre possibile la commisurazione della pena per l'unico correo contro il quale si proceda separatamente, anche quando si tratti del concorso nel reato proprio, che richiede una più specifica valutazione comparativa delle condotte dei soggetti qualificati. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione della corte d'appello, che, dall'astratta affermazione censurata con il motivo precedente, ha tratto la conclusione della corretta commisurabilità della pena anche nel caso concreto, senza, peraltro, esaminarne gli specifici connotati.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta ancora mancanza di motivazione nella determinazione della pena irrogata, rilevando come la corte d'appello abbia in effetti omesso di valutare comparativamente l'apporto di tutti i presunti concorrenti nei reati contestati.
Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d'appello abbiano immotivatamente ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 17, 18, 19, 453 comma 2 e 457 c.p.p., in relazione all'art. 27 comma 3 Cost., dedotta con riferimento all'impossibilità di un'equa determinazione della pena conseguente alla separazione dei giudizi. Con il nono motivo, infine, il ricorrente deduce nullità, in relazione all'art. 178 lettera c) c.p.p., della dichiarazione di insindacabilità della scelta del pubblico ministero di procedere a giudizio immediato separatamente dagli altri coimputati;
e in subordine propone questione di legittimità costituzionale degli art. 453, 455, 457 c.p.p., per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 24 comma
2 Cost. Si sostiene, in particolare, che la corte d'appello ha finito per riconoscere al pubblico ministero un potere di scelta tra unità e pluralità dei procedimenti, sottratto a qualsiasi controllo del giudice e, quindi, incostituzionalmente lesivo dei diritti di difesa dell'imputato.
4.3 - I cinque motivi del ricorso ora riassunti sono tutti infondati. Come ha ben chiarito la corte d'appello, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 comma 2 c.p.p., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale.
Questa norma riconosce al pubblico ministero il potere di agire separatamente anche nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato. Nella fase procedimentale, pertanto, non si pone un problema di riunione o separazione, perché non dovrebbe porsi un problema di unità o pluralità di procedimenti, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari. Può certo accadere che, come nel caso in esame, una stessa notizia di reato riguardi più persone o più reati attribuiti a un'unica persona;
ma, in ogni caso, il pubblico ministero, come prevede appunto l'art. 130 disp. att. c.p.p., può procedere separatamente o cumulativamente senza adottare alcun provvedimento specifico (Cass., sez. V, 9 aprile 1992, Ciarrapico, m. 190618). Tuttavia il potere del pubblico ministero non è incondizionato ne' incontrollabile. Incontra un limite innanzitutto nell'art. 17 c.p.p., perché è da ritenere che solo quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione dei processi il pubblico ministero possa esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, determinando l'instaurarsi di un unico processo. Viceversa il codice di rito, che, come s'è detto, è ispirato a un favor separationis, non prevede limiti alla possibilità di instaurare procedimenti distinti anche per reati o accusati concorrenti (Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, Armanini, m. 199981), pur riconoscendo al giudice il potere di escludere l'ammissibilità di determinati riti speciali ove richiesti separatamente in situazioni in cui egli consideri indispensabile il processo cumulativo.
Si ritiene, infatti, che la separabilità dei processi possa essere valutata di volta in volta, in concreto, quale elemento del presupposto di ammissibilità del rito abbreviato richiesto solo per alcuni degli imputati (Cass, sez. VI, 26 ottobre 1992, Cirillo, M. 193778). E si è affermato che anche il giudizio immediato richiesto dall'imputato, pur non esigendo particolari condizioni, possa essere dichiarato inammissibile quando comporterebbe la separazione di processi per i quali il giudice ritenga indispensabile la riunione (Cass., sez. V, 19 giugno 1995, D'RO, m. 202247, Cass., sez. VI, 22 settembre 1994, Romeo, m. 200057). Si deve, pertanto, affermare che, analogamente, il giudice per le indagini preliminari può dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. Ma, come s'è già chiarito, questa valutazione è riservata esclusivamente al giudice per le indagini preliminari, anche se rimane pur sempre possibile nel dibattimento la riunione di processi che vi siano pervenuti separatamente, alcuni con rito immediato altri con rito ordinario.
Tutt'altro ambito di applicazione ha, invece, l'art. 453 comma 2 c.p.p., che si riferisce al caso in cui il pubblico ministero abbia proposto una richiesta cumulativa di giudizio immediato per una pluralità di accusati o di reati, mentre il giudice per le indagini preliminari ritenga che solo per alcuni di essi sussistono i presupposti del rito. Sicché l'art. 453 comma 2 c.p.p. prevede un'ipotesi esattamente opposta a quella di cui discute il ricorrente quando lamenta che il pubblico ministero abbia illegittimamente instaurato un processo separato in una situazione che avrebbe richiesto il processo cumulativo. Ben a ragione, quindi, la corte d'appello ha ritenuto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente con riferimento agli art. 17, 18, 19, 453 comma 2, 455 e 457 c.p.p., trattandosi di norme non pertinenti al caso in discussione.
D'altro canto, quand'anche riferite all'art. 130 disp. att. c.p.p., che è la norma effettivamente in discussione, le questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente vanno, comunque, dichiarate manifestamente infondate.
Il potere di scelta tra unità e pluralità dei procedimenti riconosciuto al pubblico ministero, infatti, non può in alcun modo pregiudicare la libertà di decisione del giudice sul merito dell'accusa ne' il diritto di difesa dell'imputato. cui gli art. 190, 238 e 495 c.p.p. garantiscono nel dibattimento un pieno diritto alla prova, esercitabile anche con l'acquisizione e la lettura di atti di altri procedimenti. I poteri istruttori e decisori riconosciuti al giudice dagli art. 507 e 2 c.p.p., inoltre, sono idonei a garantire una corretta applicazione dei parametri legali di determinazione della pena, nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 27 comma 2 Cost. Nè la radicale scelta del vigente codice di procedura penale per il favor separationis, di cui l'art. 130 disp. att. è espressione, appare censurabile, nella prospettiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., per la moltiplicazione di attività che comporta. Infatti nella tradizione liberale, di cui è espressione la vigente costituzione, la giurisdizione è un sistema di giustizia legale, le cui decisioni devono essere giustificate in ragione della loro conformità a un sistema di norme e di valori precostituiti, non in ragione della loro adeguatezza al perseguimento di risultati. La logica dell'efficienza, pertanto, non è sempre compatibile con l'esercizio della giurisdizione;
e, di conseguenza, ha limiti di applicabilità sia nell'organizzazione dell'istituzione giudiziaria sia nella disciplina del processo. Deve ritenersi sia del tutto conforme alla Costituzione, allora, il principio di separazione cui è ispirato il codice di procedura penale del 1988, perché, disincentivando i processi cumulativi, tende appunto ad assicurare una valutazione quanto più possibile specifica e approfondita di ciascuna fattispecie e di ciascuna persona sottoposta a procedimento penale, certamente a costo di moltiplicare le attività processuali, ma nella pur sicura prospettiva di una maggiore attendibilità della giurisdizione.
Può certo accadere, come rileva il ricorrente, che le esigenze di un esame comparativo tra posizioni diverse renda indispensabile il processo cumulativo;
ma, come s'è visto, il sistema processuale riconosce al giudice poteri idonei a valutare in piena indipendenza queste esigenze e a correggere eventuali errori di impostazione della pubblica accusa.
Quanto all'uso che i giudici del merito hanno in concreto fatto di questi poteri nel caso in esame, non pare che meriti, in questa sede, le censure prospettate dal ricorrente, perché la corte d'appello tenne esplicitamente conto del ruolo specifico di NI e dei suoi rapporti con i correi, in particolare con GA, per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. Anche il decimo e l'undicesimo motivo del ricorso propongono questioni relative alle conseguenze della separazione del procedimento a carico di NI da quello contro i suoi presunti correi, perché il ricorrente lamenta che l'indagine parallela condotta dal pubblico ministero a carico degli altri accusati determinò una situazione di diseguaglianza tra accusa e difesa nell'acquisizione di conoscenze utili a una proficua conduzione dell'istruzione dibattimentale, pur riconoscendo che nessun atto di cui fosse stata omessa l'ostensione fu usato dal pubblico ministero per le contestazioni nel corso dell'esame di testimoni ovvero di persone imputate o sottoposte a indagini in procedimento connesso. 5.1 - Per questa ragione nel giudizio d'appello IO NI eccepì la nullità delle escussioni dibattimentali di primo grado, per violazione di norme concernenti l'assistenza dell'imputato e segnatamente dell'art. 6 comma 3 lettere b) e d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, chiedendo che, comunque, la corte, in applicazione analogica dell'art. 416 c.p.p., ordinasse al pubblico ministero il deposito di tutti gli atti dell'indagine parallela compiuta, anche al fine di consentire specifiche richieste di rinnovazione parziale del dibattimento.
La corte d'appello, preso atto delle difficoltà lamentate dalla difesa nella conduzione del controesame di testimoni e di persone accusate in altro procedimento, escluse che esse possano avere conseguenze sul piano processuale, perché la parità tra le parti richiesta dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo esige il riconoscimento di eguali poteri di intervento e di argomentazione a tutte le parti, ma certamente non un'irrangiungibile omologazione del livello delle loro personali conoscenze. Del resto, precisò, l'acquisizione della prova orale con il metodo dell'esame incrociato condotto dalle parti si giova delle domande pertinenti da esse formulate, prescindendo dalla fonte e dalla stessa legittimità delle pregresse conoscenze da cui derivano. E aggiunse che la stessa dedotta violazione dell'obbligo di completezza nel deposito degli atti delle indagini, benché non provata, non potrebbe comunque dar luogo a un'invalidità del procedimento, ma solo all'inutilizzabilità degli atti non depositati, rilevando, peraltro, come gli atti del procedimento connesso prodotti dalla difesa in secondo grado fossero risultati del tutto irrilevanti. 5.2 - Con il decimo motivo il ricorrente deduce la nullità di tutte le escussioni dibattimentali svoltesi nella denunciata situazione di disparità di conoscenze tra accusa e difesa. per violazione dell'art. 6 comma 3 lettere b) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione agli art. 178 lettera c) e 185 c.p.p., lamentando la lesione del diritto al contraddittorio che è
derivata dal mancato accesso della difesa al fascicolo dell'accusa. Precisa che, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, le conoscenze acquisite dal pubblico ministero attraverso separati atti di indagine non possono essere equiparate alle conoscenze private delle parti;
e che non è ragionevole trascurare la situazione di inferiorità in cui la difesa è venuta a trovarsi allorché è stata privata del tempo necessario a preparare efficaci repliche da opporre all'accusa. E aggiunge che la dichiarata inutilizzabilità degli atti dell'indagine parallela condotta dal pubblico ministero non ha impedito la disparità di condizione in cui le parti si sono trovate nel momento della formazione della prova, una disparità che ha reso non effettivo il contraddittorio, quale che fosse in concreto il contenuto degli atti non depositati. Con l'undicesimo motivo il ricorrente deduce, d'altro canto, la manifesta illogicità della motivazione esibita dai giudici del merito per disattendere l'esposta eccezione di nullità dell'istruzione dibattimentale di primo grado. In particolare lamenta che la corte d'appello abbia illogicamente rilevato la mancata illustrazione della rilevanza di atti di cui la difesa era stata tenuta all'oscuro.
5.3 - Non sussiste la violazione del contraddittorio denunciata dal ricorrente.
Occorre innanzitutto precisare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche nella sentenza relativa all'affare Lamy citata dal ricorrente, ha sempre censurato soltanto la mancata comunicazione alla difesa degli atti del processo, vale a dire degli atti utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (sentenza 30 settembre 1989, affare Lamy;
sentenza 20 agosto 1991, affare Bandstetter); non risulta che si sia mai occupata del rapporto tra il principio del contraddittorio e l'ambito delle possibili conoscenze extraprocessuali ed esclusive di alcuna delle parti. Qui si discute, invece, della rilevanza processuale della conoscenza da parte del solo pubblico ministero di atti acquisiti in altro procedimento e certamente non prodotti nel procedimento a carico di NI ne' in alcun modo utilizzati in questo procedimento, neppure per le contestazioni nel corso delle escussioni dibattimentali. E il ricorrente si dichiara insoddisfatto della riconosciuta inutilizzabilità degli atti di indagine non depositati dal pubblico ministero, ribadita anche dalla corte d'appello con richiami alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. VI, 4 giugno 1993, Carnazza, m. 196015, Cass., sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni, m. 204434).
Occorre allora rilevare che certamente, dal punto di vista metodologico, l'effettivit del contraddittorio è direttamente proporzionale all'entità delle comuni conoscenze delle parti che si confrontano nell'argomentazione, tanto che taluno evoca in proposito l'idea regolatrice di una comunità illimitata della comunicazione. Tuttavia, come rivela anche la giurisprudenza europea citata, la nostra tradizione giuridica ritiene essenziale, per assicurare la garanzia del contraddittorio, che sia comune a tutte le parti almeno la conoscenza degli atti sui quali si formerà il convincimento del giudice.
A questa logica risponde l'art. 130 disp. att. c.p.p., che, nell'interpretazione giurisprudenziale, sanziona appunto solo con l'inutilizzabilità degli atti, solo con la loro esclusione dall'orizzonte conoscitivo del giudice, la violazione da parte del pubblico ministero dell'obbligo di integrale ostensione dei risultati delle indagini pertinenti all'imputazione formulata ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Ma a questa logica risponde anche la disciplina dell'incidente probatorio, che, pur salvaguardando la garanzia del contraddittorio, consente una limitatissima comunicazione alle altre parti delle conoscenze già acquisite dal pubblico ministero. E a questa logica risponde anche la norma che non impone termini per le produzioni documentali delle parti, consentendo la produzione di documenti anche a conclusione dell'istruzione dibattimentale (C. cost., 6 luglio 1994, n. 284; Cass, sez. II, 22 novembre 1994, Seminara m. 200987; Cass, sez. VI, 13 dicembre 1994, Rollandin, m. 200540). Certo la legge prevede strumenti destinati ad attenuare le conseguenze di questa logica, riconoscendo la possibilità di ottenere termini per aggiornare le difese (art. 477 c.p.p.), di richiedere copia degli atti di altro procedimento (art. 116 c.p.p.), di integrare le escussioni (art. 506 c.p.p.). Ma i limiti che da questa logica derivano al contraddittorio come garanzia giuridica sono ineludibili: rifiutarli significherebbe rinunciare alla stessa possibilità di contenere il processo in tempi e in dimensioni tollerabili.
6. Sei motivi del ricorso censurano la decisione impugnata nella parte relativa alle due imputazioni di appropriazione indebita contestate ai capi 8) e 9).
6.1 - Come s'è detto, le imputazioni di appropriazione indebita non erano state contestate a NI quando fu richiesto e ammesso il giudizio immediato;
gli vennero contestate nel corso del dibattimento di primo grado, quando risultò che solo una parte delle disponibilità finanziarie extrabilancio del gruppo ON era stata utilizzata per finanziare partiti politici.
Dai capi d'imputazione risulta che la pubblica accusa contestò le condotte di appropriazione indebita come consumate ai danni della ON spa e limitatamente ai fondi non impiegati per il finanziamento di partiti politici.
Per le condotte contestate al capo 8) il tribunale non mise in discussione l'appartenenza alla ON del danaro e dei titoli oggetto dell'appropriazione, benché risultasse che una parte dei fondi extrabilancio fosse stata creata con somme formalmente provenienti dalle società UP AT e MO, controllate dalla ON, perché ritenne determinante il fatto che le erogazioni delle società controllate avevano gravato in definitiva sul patrimonio della società controllante, a causa di fittizie anticipazioni su contratti d'appalto o di esagerate valutazioni di partecipazioni immobiliari. Ritenne altresì il tribunale che la contestazione dell'appropriazione indebita fosse stata correttamente limitata alle somme non erogate a partiti politici, perché tale erogazione, comportando necessariamente un'illecita appropriazione, deve qualificarsi come ipotesi delittuosa speciale rispetto a quella di appropriazione indebita punita dall'art. 646 c.p. La corte d'appello dissentì da questa impostazione.
Ritenne innanzitutto che le argomentazioni del tribunale fossero insufficienti a contrastare la tesi difensiva dell'appartenenza personale a GA dei fondi extrabilancio costituiti tra il 1990 e il 1991, le cosiddette provviste LI e ON. Quanto alla provvista LI, precisò che il costo dell'operazione, pur formalmente imputato alle disponibilità estere del gruppo RU, fu in realtà sopportato dalla struttura societaria estera della ON, che, peraltro, ne fu quasi integralmente ristorata per mezzo della successiva provvista ON. Sicché non si può dubitare che il danaro era di pertinenza della ON spa. Infatti, secondo la corte milanese, la provvista ON fu erogata dal gruppo del costruttore romano per compensare la ON dell'attività di mediazione svolta, tramite il falsus procurator NI, al fine di favorire la conclusione della trattativa tra le società rispettivamente controllate dai due gruppi. Fu quindi lecitamente traslativa della proprietà del danaro, l'erogazione del compenso di mediazione in favore della ON spa, che provvide poi a ratificare l'operato di NI, pagandogli un compenso specificamente riferito a tale attività. Ed erroneamente il tribunale ha ritenuto inattendibili le univoche dichiarazioni in tal senso dello stesso ON, attribuendo a indimostrate sopravvalutazioni di immobili l'origine della provvista, pur senza disporre una perizia estimativa. La realtà è che ON trovò conveniente pagare un sovrapprezzo per la conclusione dell'affare e che questo sovrapprezzo era destinato alla ON, nel cui interesse agivano NI e GA. E, comunque, una volta superato, con la revoca delle costituzioni di parti civili, il problema della titolarità del diritto alle restituzioni, ciò che rileva è che il danaro, come si desume dalle attendibili dichiarazioni di ON, era di proprietà delle società del gruppo ON, non certo degli amministratori.
Tuttavia, aggiungono i giudici d'appello, la successiva attività di NI, in concorso con GA e altri, integrò gli estremi dell'appropriazione indebita in danno della ON, perché determinò un'interversione nel titolo del possesso dei fondi, che, detenuti non più nomine alieno ma nomine proprio, furono sottratti alle casse sociali e al controllo dell'intero consiglio di amministrazione della società, mediante arbitrarie trasformazioni e passaggi sui più diversi conti correnti. Nè la possibilità che da taluni dei successivi impieghi del danaro derivasse un vantaggio di fatto per la società esclude la configurabilità
dell'appropriazione, perché le finalità dell'oggetto sociale non possono essere perseguite a ogni costo e con ogni mezzo, anche illecito, sicché non si possono considerare commesse nell'interesse della società azioni illecite, quali l'occulto e illegale finanziamento di partiti politici o di giornalisti. Si sarebbe dovuta, quindi contestare l'appropriazione indebita anche delle somme di danaro destinate all'illecito finanziamento dei partiti politici;
e si sarebbero dovute contestare tante ipotesi di appropriazione, in continuazione, quante furono le rimesse di danaro via via pervenute da LI e da ON, sempre sottratte alle casse sociali. Pertanto, pur non potendo riformare in peius la sentenza del tribunale in mancanza di specifica impugnazione del pubblico ministero al riguardo, i giudici di secondo grado disattesero la tesi difensiva di una riferibilità del finanziamento alle persone che avevano commesso la contestata appropriazione anziché alla società. Per quanto attiene pi specificamente alle condotte di appropriazione indebita contestate al capo 9), la corte d'appello ribadisce, in conformità alla ricostruzione del tribunale, che i reati furono commessi per ottenere fondi da destinare all'accreditamento del nuovo staff dirigenziale della ON presso i partiti politici, in prossimità della campagna elettorale del 1992, e presso la stampa d'opinione. Secondo i giudici d'appello, il danaro, proveniente dai fondi esteri della ON, "fu prelevato brutalmente dalle casse sociali e, con interversione del titolo, immediatamente movimentato, mediante transito su conto" sottratto alla gestione e al controllo degli organi societari;
sicché la consumazione del delitto fu immediata e risale al momento stesso in cui il danaro fu versato in conti estranei alla società.
Correttamente, d'altro canto, conclude la corte milanese, le ipotesi di appropriazione sono state contestate come aggravate a norma dell'art. 61 n. 7 c.p., attesa l'entità delle somme sottratte;
e a norma dell'art. 61 n. 11 c.p., sia in considerazione del rapporto di rappresentanza di fatto instauratosi tra NI e la ON, di cui l'imputato abusò, sia per il suo concorso con gli amministratori della ON, GA, OF e AM, il cui rapporto con la società era idoneo a configurare l'aggravante.
6.2 - Con il dodicesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 646 c.p., 1398, 1399, 1754 c.c. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di appropriazione indebita di cui al capo 8), e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p., per illegittima immutazione del fatto contestato.
Rileva, innanzitutto, come la corte d'appello, per risolvere la questione fondamentale dell'appartenenza delle somme erogate extrabilancio da ON, operi una ricostruzione dei fatti del tutto nuova rispetto a quella prospettata dal tribunale e mai contestata. Sicché sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p. Aggiunge che, comunque, questa inedita ricostruzione dei fatti è palesemente infondata. Infatti il ruolo di mediatrice attribuito alla ON è incompatibile sia con i fatti e con l'effettivo contenuto della deposizione di ON, che non parla mai di una mediazione della ON, sia con le caratteristiche essenziali del contratto di mediazione, che richiede l'imparzialità del mediatore rispetto ai soggetti interessati alla conclusione dell'affare. Mentre è contraddittoria l'affermazione che il consiglio di amministrazione della ON, del tutto ignaro della presunta mediazione "riservata", potesse ratificare l'azione del falsus procurator pagandogli un compenso professionale;
e, comunque, è illogica la tesi di un'interversione del possesso avvenuta prima che la ratifica imputasse alla società la supposta provvigione mediatoria, senza neppure estendersi anche alla gestione occulta che il falsus procurator ne aveva già fatto.
Del resto al fine di accertare la titolarità della provvista, continua il ricorrente, sono del tutto irrilevanti le stesse convinzioni di ON, come riconosce la stessa corte d'appello quando ammette la possibilità che il costruttore sia stato tratto in inganno sull'effettivo destinatario dei fondi. E conclude che proprio l'ipotesi di una tangente pagata personalmente a GA, formulata per assurdo dalla Corte d'appello, sia quella più adeguata alla realtà. Ma una tale infedeltà patrimoniale dell'amministratore della società viene disconosciuta dai giudici del merito perché non è punita nel nostro ordinamento;
e perché, come riconosce lucidamente il giudice d'appello, condurrebbe anche all'esclusione del falso in bilancio e alla non punibilità dell'illecito finanziamento ai partiti.
Quanto alla rimessa LI, è illogica l'argomentazione della corte d'appello allorché imputa a ON la titolarità di questi fondi sol perché la società aveva garantito presso banche estere erogazioni in favore del gruppo RU, per conto del quale il danaro giunse nella disponibilità di GA.
Con il tredicesimo motivo il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, rilevando che, quand'anche volesse condividersi l'imputazione alla ON della titolarità della provvista ON, dovrebbe considerarsi egualmente erronea l'argomentazione con la quale i giudici del merito ricollegano la consumazione dell'appropriazione indebita al fatto stesso della gestione occulta di fondi sociali. È da ritenere, infatti, che non ogni distrazione di beni dai fini istituzionali della società costituisca appropriazione, sicché non commette appropriazione l'amministratore che con l'uso non consentito di risorse sociali persegua finalità riconducibili, comunque, all'interesse della società.
Con il quindicesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 646 c.p., 1398, 1399 c.c. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., con conseguente omessa dichiarazione di improcedibilità in ordine al delitto di cui al capo 8) dell'imputazione. Rileva che la qualifica di falso rappresentante attribuitagli dalla corte d'appello esclude l'esistenza di un previo incarico e, quindi, è incompatibile con la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. il C.P., dalla quale è derivata la procedibilità, in mancanza di querela, per il contestato delitto di appropriazione indebita.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l'aggravante in discussione sussiste solo quando l'agente abbia un "obbligo di facere" in favore di altri, quand'anche derivante da un rapporto di mero fatto;
e il falso rappresentante non ha verso il rappresentato alcun obbligo di operare. D'altro canto, se il falsus procurator NI agiva senza mandato della ON, gli stessi amministratori GA, OF e AM operavano in relazione a un affare che prima della ratifica non era di pertinenza della società e non poteva dar luogo ad abusi in suo danno.
Con il sedicesimo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli art. 61 n. 7 c.p. e 2640 c.c., lamentando che la corte d'appello, in violazione del principio del ne bis in idem, gli abbia applicato l'aggravante del danno di rilevante entità sia in relazione al delitto di appropriazione indebita sia in relazione al delitto di falso in bilancio, nonostante il danno fosse in realtà il medesimo.
Con il diciassettesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 646 e 61 n. 7 e n. 11 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al reato di appropriazione indebita contestato al capo 9). Rileva come i giudici d'appello abbiano implicitamente riconosciuto che la provvista del 1992 fu creata direttamente in favore delle persone incaricate della nuova gestione della ON per conto della famiglia RU;
e non riescano, quindi, a ricostruire plausibilmente l'ipotesi di appropriazione, dal momento che furono gli amministratori delle società estere controllate da ON a erogare consapevolmente il danaro.
Ribadisce le censure relative alla contestata configurabilità delle aggravanti applicate.
Con il diciannovesimo motivo, infine, il ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 178 lettera b) c.p.p., per improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di appropriazione indebita di cui al capo 8), contestato in dibattimento ex art. 517 c.p.p. senza autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, benché per i medesimi fatti fosse intervenuto decreto di archiviazione in data 12 novembre 1993; eccepisce in via subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 414 c.p.p. in relazione agli art. 24 e 77 Cost. e all'art. 2, punto 56 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Premette il ricorrente che, prima dell'instaurazione del giudizio immediato, il pubblico ministero chiese, e ottenne poi, l'archiviazione in ordine al delitto di appropriazione indebita dei fondi extrabilancio provenienti dalla cosiddetta provvista ON, avendo ipotizzato che quei fondi fossero stati interamente destinati all'illecito finanziamento di partiti politici. Successivamente, a istruzione dibattimentale quasi ultimata, essendo risultato che solo una parte dei quei fondi aveva avuto effettivamente la destinazione inizialmente ipotizzata, il pubblico ministero contestò in dibattimento appunto il reato di appropriazione indebita di tutte le somme residue. Quella contestazione integrativa, ad avviso del ricorrente, fu illegittima, perché eluse l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione, che, come riconoscono la dottrina e la giurisprudenza anche costituzionale prevalenti, opera pur quando per l'esercizio dell'azione penale non siano necessarie ulteriori indagini.
Una diversa interpretazione dell'art. 414 c.p.p. contrasterebbe, comunque, con gli art. 24 e 77 Cost., perché la legge delega imponeva di prevedere i "presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti oggetto di provvedimento d'archiviazione". 6.3 - È evidentemente preliminare l'esame della questione procedurale proposta con il diciannovesimo motivo d'impugnazione. Il motivo è infondato, perché deve ritenersi che l'art. 414 c.p.p. precluda l'esercizio ex novo dell'azione penale, anche quando non siano necessarie nuove indagini, ma non precluda affatto l'integrazione, a norma degli art. 516, 517 e 518 c.p.p., dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato.
In realtà l'art. 405 c.p.p., offrendo una definizione legale del concetto di inizio dell'azione penale, esclude che possa esservi ricondotta l'integrazione dell'accusa nell'udienza preliminare (art. 423) o nel dibattimento (art. 516 - 518 c.p.p.). E l'efficacia preclusiva derivante dall'art. 414 c.p.p. si differenzia da quelle derivanti dall'art. 649 e dagli art. 434 e s. c.p.p., appunto perché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione, che, al momento in cui viene pronunciato, non è stata neppure ancora formulata. Sicché il decreto di archiviazione non può precludere l'integrazione dell'oggetto di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita.
D'altro canto, nel caso in esame, contrariamente a quanto pure si è sostenuto, la contestazione dei reati di appropriazione indebita di cui al capo 8), a differenza di quelli di cui al capo 9), fu determinata dall'accertata diversità dei fatti già contestati al capo 3) come illeciti finanziamenti a partiti politici. Invero, come risulta dalla sentenza di primo grado (fl. 9), il pubblico ministero, all'atto della modifica delle imputazioni, indicò il capo 3), già contestato, come assorbito nel capo 8) sub C), di nuova contestazione;
e il tribunale, di conseguenza, non si pronunciò affatto (nè con un'assoluzione ne' con una condanna) sul capo 3), ma solo sul capo 8). Sicché, mentre con il capo 9) si aggiunse, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., la contestazione di un reato ulteriore rispetto a quelli già contestati, con il capo 8), invece, si sostituì, a norma dell'art. 516 c.p.p., una contestazione diversa a quella già contenuta nel decreto di citazione a giudizio al capo 3). Secondo un'indiscussa giurisprudenza, infatti, la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 516 c.p.p. si distingue da quella di "fatto nuovo", di cui agli art. 517 e 518 c.p.p. (Cass., sez. III, 22 febbraio 1996, Santese, m. 205778), e "deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizi" (Cass., sez. I, 27 ottobre 1997, Carelli, m. 208935). Sicché si ritiene, ad esempio, che sia necessaria la previa contestazione a norma dell'art. 516 c.p.p., per poter affermare la colpevolezza in ordine al delitto di emissione di assegno bancario senza provvista di colui che è stato rinviato a giudizio per emissione di assegno bancario senza autorizzazione del trattario (Cass., sez. V, 9 ottobre 1995, Spicciati, m. 202906); come deve ritenersi che, senza la previa modifica della contestazione a norma dell'art. 516 c.p.p., non potrebbe essere dichiarato colpevole di appropriazione indebita di una determinata somma di danaro colui che sia stato rinviato a giudizio per aver destinato quella stessa somma al finanziamento illecito di partiti politici. E sarebbe evidentemente irragionevole un'interpretazione dell'art. 414 c.p.p. che impedisse di modificare l'imputazione, a norma dell'art. 516 c.p.p., quando in dibattimento il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che ha disposto il giudizio;
sarebbe davvero irragionevole attribuire al giudice per le indagini preliminari il potere di stabilire quale debba essere la corretta imputazione in un processo che è già nella fase dibattimentale, in un processo nel quale la competenza a decidere nel merito appartiene ormai al giudice del dibattimento. Nel caso in esame, d'altronde, non solo non fu la modificazione dell'accusa in dibattimento a essere illegittima, ma fu certamente illegittimo, al contrario, proprio il decreto di archiviazione di cui qui si invoca l'efficacia preclusiva, perché quel decreto venne pronunciato (il 12 novembre 1993) quando era stato già disposto (il 6 settembre 1993) il giudizio immediato per il medesimo addebito, sebbene strutturato come illecito finanziamento, anziché come appropriazione indebita, nel presupposto che le due imputazioni fossero alternative. E non potrebbe plausibilmente sostenersi che un decreto di archiviazione possa avere una qualche efficacia rispetto a un'azione penale già esercitata.
Manifestamente infondata è, inoltre, la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dal ricorrente. Non sussiste, invero, alcuna violazione dell'art. 24 Cost., perché la disciplina delle nuove contestazioni, anche in conseguenza di interventi della Corte costituzionale, consente il pieno esercizio dei diritti della difesa. Nè sussiste violazione dell'art. 77 Cost. in relazione all'art. 2, punto 56, della legge n. 81 del 1987, perché, quand'anche volesse ritenersi che le contestazioni suppletive debbano considerarsi ipotesi di esercizio ex novo dell'azione penale, dovrebbe comunque ammettersi che gli art. 516 e s. c.p.p. ne definiscono con precisione limiti e presupposti tali da giustificare una deroga all'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione.
Infondata è anche la questione di nullità ex art. 522 c.p.p. prospettata dal ricorrente, ancora con riferimento al capo 8) dell'imputazione, in relazione all'inedita ricostruzione dei fatti proposta dalla corte d'appello allorché qualificò la provvista ON come una provvigione ottenuta dalla TE per l'attività di mediazione svolta a mezzo del falsus procurator NI.
In realtà, come risulta dalle stesse censure esposte dal ricorrente, la corte d'appello non modificò i fatti oggetto dell'imputazione contestata, che presupponeva appunto l'appartenenza alla ON della provvista ON, ma prospettò un'interpretazione giuridica di quegli stessi fatti, alternativa rispetto all'interpretazione che ne aveva dato il tribunale. La sentenza non fu, quindi, pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, come presuppone invece l'art. 522 C.P.P., impropriamente invocato dal ricorrente. D'altro canto, passando alle altre censure esposte nel dodicesimo motivo d'impugnazione, ciò che davvero rileva in questa sede non sono certo le categorie giuridiche cui i giudici del merito hanno fatto ricorso per attribuire alla ON la proprietà della provvista ON, ma la congruità della ricostruzione dei fatti cui quelle categorie vengono riferite e la sua compatibilità, anche giuridica, con l'affermata appartenenza del danaro alla società. Ciò posto, va rilevato innanzitutto che i giudici d'appello, fondandosi principalmente, ma non solo, sulle dichiarazioni di ON, ritennero che il danaro faceva parte del corrispettivo effettivamente pattuito e versato per le transazioni intercorse tra le parti e che fu consensualmente destinato alla ON, in quanto società controllante le società direttamente interessate all'affare. È in questa conclusione il nucleo essenziale e rilevante dell'accertamento compiuto dai giudici del merito, come esplicitamente afferma la sentenza d'appello allorché chiarisce che, comunque, i fondi furono trasferiti da ON al gruppo ON (a fl. 474).
Questo accertamento, fondato su prove legittimamente acquisite e congruamente giustificato con una motivazione sinanché troppo diffusa, non è censurabile in questa sede. È infatti plausibile, secondo la comune esperienza, che le società controllate da ON abbiano inteso costituire fondi extrabilancio ottenendo la promessa del pagamento occulto di una parte del corrispettivo delle proprie prestazioni. E, come si desume dalle contestazioni sub A) e sub B) del capo 1) d'imputazione, il successivo trasferimento alla ON spa delle somme erogate è economicamente e giuridicamente compatibile con gli artifici contabili utilizzati per ottenere il pagamento "in nero" della provvista realizzata nelle transazioni stipulate dalla MO spa e dalla UP AT spa, perché fu la società controllante a finanziare l'operazione di trasferimento, anche se attraverso negozi indiretti o fiduciari, resi possibili dal fatto che era sostanzialmente unitaria la gestione di tutte le persone giuridiche coinvolte.
Nè può dubitarsi che sia correttamente argomentata l'affermazione dei giudici del Merito circa l'appartenenza alla ON spa sia della cosiddetta provvista LI sia delle somme di cui al capo 9) delle imputazioni, perché in entrambi i casi si trattò ancora una volta di erogazioni rese possibili da anticipazioni fiduciarie di una consociata estera della società italiana.
Del resto, poiché tutte le società coinvolte nelle operazioni di costituzione di fondi extrabilancio appartenevano a un unico gruppo, quand'anche volesse ritenersi che furono le società controllate a sopportarne i costi, sarebbe egualmente giustificata l'imputazione dei fondi in proprietà alla ON, perché nella giurisprudenza civile di questa Corte è indiscussa la legittimità e l'idoneità traslativa delle prestazioni rese anche senza corrispettivo da società controllate in favore della società controllante e nell'interesse complessivo del gruppo (Cass., sez. I, 14 settembre 1976, n. 3150, m. 381925, Cass. civ., sez. I, 29 settembre 1997, n. 9532, m. 508368). Accertato, così, che in entrambe le ipotesi di appropriazione i fondi di cui si discute erano di pertinenza della ON spa, si pone il problema della configurabilità e del momento consumativo dei delitti, perché la natura occulta delle riserve finanziarie impedisce di assegnare significato probatorio al solo fatto che esse siano versate su conti non riconducibili ufficialmente alla società. Infatti non potrebbe essere considerato idoneo atto di interversione del titolo del loro possesso la gestione dei fondi fatta da una parte soltanto del consiglio di amministrazione, se comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, perché mancherebbe della necessaria negazione dei diritti del proprietario (Cass., sez. II, 15 giugno 1986, Pallone, m. 174174). Sicché non è corretta l'argomentazione dei giudici d'appello, che a questi soli fatti ricollegano la configurabilità di una condotta appropriativa.
Tuttavia, se è vero che l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non è sufficiente a integrare di per sè un'appropriazione indebita, è anche vero che il loro occulto gestore deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione. Mentre i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che, per le provviste LI e ON, nessuna delle destinazioni contestate al capo 8) delle imputazioni fosse riconducibile all'interesse della società.
In realtà la corte d'appello ha sostenuto, con riferimento al capo 8) delle imputazioni, che configuri appropriazione la stessa pluralità e incontrollabilità delle destinazioni assegnate alla provvista ON, attraverso transiti, versamenti, trasformazioni le più varie e inspiegabili. Ma, pur dovendo escludersi la correttezza di questa impostazione con riferimento alle somme destinate al finanziamento pubblico dei partiti politici, peraltro escluse dalla contestazione di cui al capo 8) delle imputazioni, le argomentazioni dei giudici di secondo grado rimangono valide e incensurabili rispetto alla parte rimanente dei fondi, per i quali i giudici di primo grado avevano analiticamente accertato la mancanza di una qualsiasi destinazione a fini sociali.
Deve, pertanto, escludersi che abbiano fondamento i motivi di ricorso tendenti a negare la configurabilità dell'appropriazione indebita di cui al capo 8) o la congruità della giustificazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine a questo reato. Correttamente contestate risultano anche le aggravanti addebitate a NI per questa imputazione.
Quanto all'art. 61 n. 11 c.p., invero, esclusa la qualifica di falsus procurator attribuita al ricorrente dalla corte d'appello, risulta correttamente configurato, in fatto, il suo rapporto fiduciario con la ON spa, certamente idoneo alla configurabilità dell'aggravante, come riconosce lo stesso ricorrente. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., non sussiste la dedotta violazione del principio ne bis in idem, perché l'aggravante di cui all'art. 2640 c.c. è autonomamente riferibile alla parte di danno conseguente all'occultamento dell'illecito finanziamento di partiti politici, di per sè ingente. Comunque, sia l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. sia quella prevista dall'art. 2640 c.c. furono elise dalla comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, a seguito di un giudizio che non potrebbe mutare in conseguenza della previa esclusione di una delle due circostanze, se fosse vero che, come sostiene il ricorrente, unico era l'elemento di fatto giustificativo di entrambe. Più complesso discorso occorre per l'appropriazione indebita contestata al capo 9) delle imputazioni, perché i giudici del merito hanno potuto ricostruire pienamente la contabilità della provvista extrabilancio del 1992 e l'imputato NI, che ne fu ancora una volta il gestore occulto per conto degli amministratori della ON, ha restituito al tribunale la somma residua di sei miliardi e cinquecento milioni di lire, detratti gli importi versati a LO AM e quelli erogati a partiti politici e a giornalisti per accreditare lo staff dirigenziale della società succeduto a GA. La corte d'appello ha ritenuto che la gestione di questi fondi debba essere qualificata come distrazione appropriativa, non solo perché il danaro fu versato su conti non ufficiali della società, ma anche perché fu destinato a fini illeciti, quali il finanziamento occulto di partiti politici e di giornalisti, necessariamente estranei all'oggetto sociale appunto in ragione della loro illiceità. E un'analoga impostazione è stata espressa in una recente sentenza di questa Corte che, considerata appunto distrattiva qualsiasi destinazione illecita di fondi sociali extrabilancio, sostiene doversi qualificare come appropriativa, e quindi punibile a norma dell'art. 646 c.p., qualsiasi condotta di distrazione di beni dalle finalità riconducibili all'oggetto sociale (Cass., sez. II, 4 aprile 1997, Bussei, m. 208059). Queste impostazioni non sono condivisibili.
È innanzitutto da escludere che debba essere necessariamente considerata estranea all'oggetto sociale l'elargizione di fondi sociali a terzi senza un corrispettivo. La giurisprudenza civile di questa Corte, infatti, è ormai concordemente orientata nel senso che anche atti formalmente gratuiti possono essere considerati pertinenti all'oggetto di una società avente scopo di lucro. perché il significato economico di ciascun atto va desunto da una valutazione complessiva del contesto di rapporti e di vantaggi anche indiretti e mediati che alla società possono derivarne (Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 1992, n. 1759, m. 475702, Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1996, n. 2001, m. 496284). D'altro canto l'imputabilità alle società e più in generale alle persone giuridiche di comportamenti anche illeciti di soggetti a esse legati da un rapporto organico, purché non dettati da scopi puramente personali, è indiscussa nella giurisprudenza e nella dottrina civili, quale presupposto, tra l'altro, della diretta responsabilità civile dello Stato per i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 28 Cost. (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 1986, n. 7631, m. 449639, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1996, n. 341, m. 495460). Sicché la finalità illecita non esclude di per sè la riconducibilità all'oggetto sociale dell'attività dell'amministratore di una società di capitali (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1981, n. 3719, m. 414356, Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 1984, n. 6300, m. 437922). E poiché è indiscusso che la distrazione richiede la destinazione di un bene a uno scopo diverso da quello precostituito, deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale. Deve ritenersi, infatti, che, per aversi appropriazione, sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. E, contrariamente a quanto si afferma, questa impostazione non è affatto in contrasto con la giurisprudenza che considera appropriativa l'abusiva erogazione di danari a terzi da parte di funzionari bancari, perché quella giurisprudenza richiede che l'erogazione dipenda da una collusione a danno dell'istituto di credito idonea, appunto, a interromperne il rapporto organico con il funzionario (Cass, sez. un., 28 febbraio 1989, Vita, m. 181789). Si deve, pertanto, concludere che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società nè la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio con le erogazioni di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti, integrino gli estremi dell'appropriazione indebita.
Ciò comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto limitatamente all'imputazione di cui al capo 9), nella parte in cui vi risulta contestata come appropriativa appunto anche l'erogazione del finanziamento illecito a giornalisti per un miliardo di lire.
È incensurabile, invece, la decisione relativa al capo 9), nella parte in cui ritiene appropriativa sia l'erogazione di L.
1.259.000.000 in favore di LO AM sia la tardiva restituzione da parte di NI della rimanenza di sei miliardi e cinquecento milioni di lire.
L'annullamento, peraltro, può essere disposto senza rinvio, a norma dell'art. 620 lettera 1) C.P.P., essendo possibile imputare all'insussistente appropriazione una parte, pari a mesi due di reclusione e L.
1.000.000 di multa, della pena di sei mesi di reclusione e di 4.000.000 di multa complessivamente irrogata per l'intero capo 9) dai giudici d'appello.
7. Due motivi del ricorso sono riferiti alle imputazioni di finanziamento illecito di partiti politici.
7 - 1 - Interpretando giuridicamente la definitiva contestazione degli addebiti, il tribunale considerò corretta l'esclusione della configurabilità del delitto di appropriazione indebita in relazione alle somme destinate a illecito finanziamento di partiti politici, ritenendo che una tale destinazione di beni della società ne comporti sempre e necessariamente una distrazione dalle finalità individuate nell'oggetto sociale;
sicché, essendo sovrapponibili le condotte dei due delitti, vi sarebbe un concorso apparente di norme e, per il principio di specialità, risulterebbe applicabile solo la pena prevista dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974. La corte d'appello dissenti da questa impostazione. Ritenne, infatti, che l'appropriazione indebita deve considerarsi già consumata sin dal momento in cui viene attuata un'incontrollata gestione di fondi sociali;
ma, aggiunse, ciò non esclude la configurabilità e il concorso del successivo finanziamento illecito di partiti politici, che rimane punibile a norma dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974, perché l'appropriazione indebita non determina il trasferimento della proprietà dei fondi e, quindi, il finanziamento deve considerarsi pur sempre proveniente dalla società. Quanto al finanziamento illecito di cui al capo 4) delle imputazioni, escluse, altresì, che esso potesse considerarsi depenalizzato in conseguenza della legge n. 515 del 1993, richiamando, tra l'altro, l'uniforme giurisprudenza anche di questa Corte in tal senso.
7.2 - Con il quattordicesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 646 c.p., 7 legge n. 195 del 1974, 4 legge n. 659 del 1981 e 32 legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al capo 2) delle imputazioni. Sostiene il ricorrente che la provvista ON non fu utilizzata per costituire una riserva extrabilancio della ON, bensì per incrementare il patrimonio personale di GA, che la destinò in parte al finanziamento di alcuni partiti politici. Ne consegue che questo finanziamento, provenendo da una persona fisica e non da una società, costituisce illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981 l'ipotesi criminosa già prevista dall'art. 4 comma 6 della legge n. 659 del 1981. Aggiunge che erroneamente la corte d'appello ha ammesso il concorso materiale tra appropriazione indebita e finanziamento illecito di partiti politici, tanto più perché ha ritenuto che le somme già oggetto di appropriazione indebita da parte degli amministratori possano essere considerate oggetto di un finanziamento politico proveniente dalla società. È vero, infatti, che l'appropriazione indebita, come del resto il furto o la rapina, non sono idonei al trasferimento della proprietà, neppure quando riguardino beni fungibilì. Ma è anche vero che in tal caso il permanente vincolo di destinazione non grava sulle singole specie, ma sulla quantità astrattamente considerata di cose fungibili. Sicché non si può sostenere che quelle singole specie di cose fungibili rimangano del proprietario;
altrimenti dovrebbe assurdamente sostenersi che provenga da una società anche il finanziamento politico erogato da un ladro con parte dei danari provento di un furto. La corte d'appello avrebbe dovuto, pertanto, scegliere tra appropriazione indebita e finanziamento illecito non essendo possibile, nel caso in esame, il concorso tra i due reati, pur possibile in astratto quando l'amministratore utilizzi fondi sociali per finanziare un partito politico nell'interesse suo personale e non nell'interesse della società.
Con il diciottesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974, ribadendo che il reato è stato depenalizzato dall'art. 7 della legge n. 515 del 1993, istitutiva di nuove forme di pubblicità di tutti i contributi privati di cui siano beneficiari i singoli candidati durante la campagna elettorale, destinate a sostituire, anche per la sanzione applicabile, le regole di trasparenza dettate in generale dalle leggi precedenti. Sarebbe irrazionale, infatti, e, quindi, costituzionalmente illegittima, un'interpretazione che ammettesse l'applicazione della sanzione penale al candidato che, pur avendo regolarmente pubblicizzato un finanziamento ricevuto a seguito di una valida delibera, fosse chiamato a rispondere del successivo incontrollabile occultamento in bilancio della somma erogatagli. Nè appare plausibile la tesi della corte d'appello, che, per superare le obiezioni della difesa, attribuisce alla legge n. 195 del 1974 lo scopo di tutelare, oltre alla trasparenza dei finanziamenti alla politica, anche il patrimonio e l'organizzazione delle società. Come infondata è l'affermazione dei giudici del merito, secondo i quali non sarebbe sanzionata l'omessa registrazione dei contributi percepiti dal candidato senza il tramite del mandatario elettorale, perché l'art. 7 della legge n. 515 del 1993 sanziona anche tali condotte.
7.3 - Le contrastanti soluzioni offerte dal tribunale e dalla corte d'appello al problema della configurabilità di un concorso tra appropriazione indebita e finanziamento illecito di partiti politici sono entrambe infondate, perché si basano sulla comune premessa che non siano riconducibili all'oggetto sociale, in quanto illeciti, gli occulti finanziamenti erogati da una società privata in favore di un partito politico. Questa premessa, infatti, è erronea, perché, come s'è visto, la finalità illecita dell'erogazione non esclude la sua riferibilità alla società e al suo oggetto. Sicché, come correttamente sostiene anche la difesa, è possibile un concorso formale tra l'appropriazione indebita e l'illecito finanziamento di partiti politici erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore, ma non è vero che l'amministratore commetta anche appropriazione indebita quando eroghi con fondi sociali un finanziamento occulto a un partito nell'interesse della società. Risulta, quindi, corretta l'impostazione dell'accusa, perché trova fondamento in questa ricostruzione la mancata contestazione dell'appropriazione indebita rispetto ai fondi extrabilancio della ON destinati all'illecito finanziamento di partiti politici;
e la provenienza del finanziamento dalla società rende applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974. È infondata, d'altro canto, la tesi di una depenalizzazione delle ipotesi di illecito finanziamento della campagna elettorale, sostenuta dal ricorrente nel diciottesimo motivo in contrasto con una costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. III, 5 luglio 1994, IZ, m. 199511, Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, Armanini, m. 199996, Cass., sez. VI, 16 dicembre 1994, Seri, m. 20950, Cass., sez. III, 24 febbraio 1995, Buffoni, m. 202222, Cass., sez. III, 13 novembre 1995, Saporetti, m. 203203). Occorre, infatti, rilevare, con riferimento alle specifiche argomentazioni del ricorrente, che il delitto previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 si consuma già solo con l'erogazione del contributo occulto o vietato e, quindi, ben prima che sorga lo stesso obbligo di informazione la cui violazione è punita come illecito amministrativo dalla legge n. 515 del 1993. Nè sembra possa sostenersi che una depenalizzazione del delitto previsto dalla legge n. 195 del 1974 derivi dal fatto che la nuova legge punisce come illecito amministrativo la violazione del limite posto all'entità dei finanziamenti privati ai candidati. Rimangono ben distinti, infatti, l'obbligo, sanzionato in via amministrativa, di non corrispondere o ricevere finanziamenti eccedenti quel limite e l'obbligo, sanzionato penalmente, di non corrispondere o ricevere finanziamenti non iscritti nel bilancio delle società che li erogano.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata, essa è manifestamente irrilevante, perché sì riferisce a un caso, la mancata indicazione in bilancio di un finanziamento regolarmente contabilizzato e pubblicizzato, del tutto estraneo alla vicenda in esame.
8. Al primo capo di imputazione è contestato il delitto di false comunicazioni sociali, con riferimento alle operazioni destinate alla costituzione dei fondi extrabilancio della ON derivati dalle provviste LI e ON. Ben tredici motivi del ricorso si riferiscono a questa imputazione.
8.1 - Secondo il tribunale la contestata falsità dei bilanci delle società interessate derivava dal fatto che, al fine di costituire le riserve occulte, vi erano state esposte indicazioni non corrispondenti al vero in ordine all'effettivo valore dei beni oggetto delle transazioni intercorse tra il gruppo ON e il gruppo ON. Sicché una sottovalutazione dei beni ceduti dal gruppo ON e una sopravvalutazione dei beni ceduti dal gruppo ON aveva consentito di versare o restituire "in nero" una parte dei corrispettivi, confluiti poi nella riserva extrabilancio di circa 152 miliardi di lire.
La corte d'appello escluse qualsiasi falsa indicazione circa il valore effettivo dei beni negando così la necessità di una perizia estimativa, ma ritenne che, comunque, erano stati integrati gli estremi del falso in bilancio, perché era stata omessa la contabilizzazione e l'esposizione nel bilancio e in altre comunicazioni sociali sia della ricezione sia delle successive erogazioni della provvigione di mediazione versata alla ON, per un'entità tale da incidere significativamente sulla rappresentazione delle condizioni economiche della società. Aggiunsero, poi, i giudici d'appello che, d'altro canto, le false indicazioni circa le entrate di una società non possono essere certamente elise da altre false indicazioni circa le uscite, tali da pareggiarne gli importi;
e che, comunque, nel caso in esame le omesse indicazioni circa le destinazioni dei fondi extrabilancio finivano per occultare i crediti vantati dalla società per il diritto alla restituzione delle somme illecitamente erogate.
Quanto all'elemento psicologico del delitto, i giudici d'appello ritennero sussistente il necessario intento di frode e di ingiusto profitto, perché le false comunicazioni sociali erano state destinate alla consumazione dei delitti di appropriazione indebita e di illecito finanziamento di partiti politici, aggiungendo che NI e i suoi complici erano stati certamente consapevoli anche di arrecare un danno alla ON, sia in relazione alle somme sottratte alla società sia in relazione ai finanziamenti ai partiti politici, destinati soprattutto a favorire personalmente GA, espostosi nel rastrellamento del capitale flottante di NT e interessato a ottenere un elevato prezzo di rivendita delle azioni da altri in precedenza acquistate per suo conto. Sicché sussistono indiscutibilmente sia l'aggravante contestata a norma dell'art. 2640 c.c., in relazione alla notevole entità del danno consapevolmente arrecato alla società ON, proprietaria effettiva dei fondi extrabilancio;
sia l'aggravante contestata a norma dell'art. 61 n. 2 c.p., per la destinazione dei falsi a procurare profitto e immunità
in relazione alle appropriazioni indebite e agli illeciti finanziamenti di partiti politici.
Secondo la corte d'appello, inoltre, il reato, pur essendo proprio degli amministratori, deve ritenersi correttamente addebitato anche a NI, quale concorrente almeno morale di AM e di OF, dei quali rafforzò e agevolò gli intenti criminosi, con un'azione che, pur essendosi espressa soprattutto nella fase di costituzione della provvista extracontabile, era sin dall'inizio necessariamente e consapevolmente preordinata anche alla falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società nelle successive comunicazioni sociali e, in particolare, nel bilancio, come del resto riconosciuto dallo stesso NI, che dinanzi al giudice per le indagini preliminari ammise la materialità dei fatti contestatigli e in un suo successivo memoriale sottolineò la particolare riservatezza di tutta l'operazione ON, evidentemente destinata a essere taciuta nelle comunicazioni sociali. Sicché può ben dirsi che NI, pur non essendo personalmente autore di alcuna comunicazione sociale, contribuì tuttavia a formare, fraudolentemente, i dati contabili simulati sulla cui base le false comunicazioni furono poi redatte. E il ruolo determinante di NI esclude che possa essergli riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 117 c.p., configurabile, peraltro, solo quando la partecipazione del soggetto qualificato comporti un mutamento del titolo del reato, non quando senza tale partecipazione la condotta non sarebbe penalmente rilevante.
I giudici del merito, infine, esclusero che esista nel nostro ordinamento una scriminante riconducibile al principio "nemo tenetur se detegere", che, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, opera solo sul piano processuale;
sicché è infondata la tesi del ricorrente che nega la punibilità del falso in bilancio in quanto necessaria a evitare la confessione dei delitti di appropriazione indebita e di illecito finanziamento di partiti politici.
8.2 - Con il ventesimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2621 c.c. e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui riconosce la falsità del bilancio ON, pur escludendo la presenza di false indicazioni relative ai valori dei beni oggetto delle transazioni con il gruppo ON. In realtà, sostiene il ricorrente, una volta accertato che furono veridiche le indicazioni dei costi e dei ricavi delle operazioni, non può considerarsi rilevante l'eventuale falsità della causale dell'iscrizione, che non attiene certo alle condizioni economiche della società. E lamenta che la corte milanese cada pi volte in contraddizione circa la natura della provvista ON, ora qualificata provvigione ora "surplus di prezzo", mentre in realtà si trattava di un fondo costituito esclusivamente in favore di GA e nella sua personale e piena disponibilità; sicché altri reati potevano forse essere ipotizzati, ma non certo il falso in bilancio. Con il ventunesimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 2621 c.c. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che, anche a voler considerare di proprietà ON la provvista ON, dovrebbe egualmente escludersi la contestata falsità in bilancio, perché, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, i fondi furono ricevuti ed erogati nell'ambito dello stesso esercizio, sicché la complessiva operazione non incise sulle condizioni economiche della società e l'omessa sua rappresentazione nel bilancio non costituisce reato. Nè è ipotizzabile che la falsità derivi dall'omessa iscrizione del credito di restituzione delle somme erogate, perché gli amministratori non hanno l'obbligo di esigere la restituzione di somme dalla cui erogazione la società abbia tratto un vantaggio ne' potrebbero pretendere la restituzione del prezzo di una corruzione commessa per conto della società; e, quindi, non hanno l'obbligo di iscrivere in bilancio il relativo credito.
Con il ventiduesimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 2621 c.c. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta falsità delle comunicazioni sociali relative all'anno 1990 della ON e della UP AT, rilevando come nel procedimento penale a carico dei supposti correi per i medesimi fatti sia divenuta definitiva sul punto e risulti, quindi, preclusiva in questo procedimento la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha escluso la falsità di tali bilanci.
Con il ventitreesimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di dichiarare estinto per amnistia il delitto di falso nelle comunicazioni sociali relative all'anno 1990, pur trattandosi di reato connesso al reato tributario comunque configurabile nella vicenda relativa alla costituzione dei fondi extrabilancio della ON con la provvista ON.
Con il ventiquattresimo e con il venticinquesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli art. 2621 e 2640 c.c. e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento psicologico del delitto di false comunicazioni sociali e alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, perché dopo aver correttamente ritenuto, in contrasto con il tribunale, la necessità di un dolo anche solo eventuale di danno, la corte d'appello ne ha illogicamente affermato l'esistenza smentendo le conclusioni in fatto del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto la finalità di vantaggio per la società perseguita dall'imputato. È lo stesso bilancio della ON a rivelare, infatti, che la vicenda NT si era conclusa con una rilevante plusvalenza, mentre in altro processo lo stesso NI è imputato di corruzione per avere corrisposto illeciti compensi a pubblici ufficiali al fine di ottenere, appunto, la fissazione di un vantaggioso prezzo di cessione delle azioni NT. Comunque la corte d'appello nulla dice per sostenere la riferibilità personale a NI di un dolo di danno, ma si limita a descrivere il dominio "assoluto e imperscrutato" di GA e giunge a pretendere che gli amministratori infedeli espongano in bilancio i crediti verso di essi vantati dalla società in conseguenza delle appropriazioni indebite. In realtà, anche ammesso che un danno sussista, esso non deriva dalle false comunicazioni sociali, bensì dalle appropriazioni, che comunque comportarono un vantaggio per la società in quanto destinate ad agevolarla. L'entità dei fondi extracontabili occultati, inoltre, sarebbe tale da escluderne un'incidenza sulle condizioni economiche di una società con un patrimonio valutato in migliaia di miliardi di lire. In subordine deve, comunque, escludersi che sussista l'aggravante di cui all'art. 2640 c.c. per quanto attiene al bilancio del 1990, la cui falsità è stata assunta come reato base dalla sentenza d'appello, atteso che solo una minima parte della provvista LI fu gestita nel corso di tale esercizio. Con il ventiseiesimo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 2621 c.c. e, comunque, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza della contestata falsità nel bilancio del 1992, rilevando come ne' l'imputazione di cui al capo 1) ne' la motivazione della sentenza impugnata facciano alcun riferimento specifico alle modalità e alle prove di tale falsità, ma si limitino a richiamare le vicende delle provviste LI e ON, del tutto estranee all'esercizio 1992. Con il ventisettesimo motivo il ricorrente deduce inosservanza o, comunque, erronea applicazione degli art. 110 c.p. e 2621 c.c., lamentando che i giudici del merito, in contrasto con l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 110 c.p., abbiano omesso di identificare una sua condotta concorsuale nel delitto di false comunicazioni addebitato ai soggetti qualificati. Rileva come già il tribunale avesse finito per configurare un concorso solo animo sine actione, con un grado di partecipazione addirittura inferiore a quello proprio della semplice connivenza, che richiede la consapevolezza non la semplice previsione dell'altrui condotta criminosa;
e come nella costruzione dei giudici di primo grado si profilasse una singolare vicenda in cui era il mandatario non qualificato a rafforzare il proposito criminoso del mandante qualificato nella consumazione del successivo reato proprio. Ma il vero punto critico di quell'impostazione era nell'individuazione di un nesso causale tra le condotte di costituzione della riserva occulta e la successiva falsificazione dei bilanci, con la conseguente configurazione di una responsabilità omissiva del ricorrente, ritenuto colpevole di non aver impedito l'evento di falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società, benché gli stessi giudici di primo grado avessero contraddittoriamente riconosciuto la sua estraneità alla redazione dei bilanci e avrebbero dovuto, quindi, escludere che egli avesse la possibilità di impedire la falsità addebitatagli.
La corte d'appello non risolve, secondo il ricorrente, i problemi posti dalle critiche proposte contro la sentenza di primo grado, perché si limita ad affermare che egli previde e volle anche le false comunicazioni sociali conseguenti alle appropriazioni e agli illeciti finanziamenti, ma non identifica ancora la sua condotta concorsuale, che non può certo ravvisarsi nella ribadita esistenza di un accordo sulla riservatezza delle operazioni. Nè i contratti simulati stipulati dal ricorrente con ON possono essere considerati gli strumenti del falso, perché la falsità ideologica consiste nella falsa rappresentazione della realtà in enunciati informativi, mentre il ricorrente partecipò alla configurazione dei fatti non alla loro rappresentazione, non partecipò alla rappresentazione delle apparenze create con la simulazione dei contratti. E infatti colui che emette fatture per importi superiori a quelli effettivamente percepiti contribuisce "al fatto comunicato in modo non veritiero nel bilancio" della società erogatrice del compenso, ma non partecipa alla falsa rappresentazione di quel fatto punita dall'art. 2621 c.c.; la corte d'appello, invece, confonde il fatto oggetto della rappresentazione con la condotta rappresentativa. Con il ventottesimo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione, rilevando come la sentenza impugnata, dopo aver sostenuto che non v'erano state simulazioni sui valori degli immobili oggetto delle transazioni con ON, contraddittoriamente abbia poi affermato che il contributo di NI al delitto previsto dall'art. 2621 c.c. consistè nella predisposizione dei dati simulati falsamente rappresentati in bilancio.
Con il ventinovesimo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto ai due motivi precedenti, violazione degli art. 110 c.p. e 2621 c.c., rilevando che, quand'anche volesse ammettersi la configurabilità di una sua condotta qualificabile come concorso morale, rimarrebbe comunque indimostrato il nesso causale tra tale condotta e quella di falso, vale a dire il contributo di determinazione o di rafforzamento dell'altrui disegno criminoso che ne sarebbe derivato. E in realtà, secondo il ricorrente, i giudici d'appello eludono il tema di questo possibile apporto causale con argomentazioni del tutto inconferenti: ora considerando idonea a tale scopo, in contrasto con la giurisprudenza più recente, la mera adesione morale all'altrui progetto criminoso;
ora omettendo di indicare quale apporto egli avesse dato alla successiva decisione degli amministratori di redigere false comunicazioni sociali;
ora sottovalutando la fondamentale considerazione che gli amministratori avrebbero in ogni caso commesso quelle falsità, mentre nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti è indiscussa l'irrilevanza del contributo di istigazione nei confronti di chi sia già, comunque, determinato a commettere il delitto. Nè considerano i giudici d'appello che, in ogni caso, l'apporto del ricorrente potrebbe riguardare il bilancio del 1990, non certo quello del 1991;
benché egli, avendo collaborato più specificamente con GA, non potè essere partecipe neppure delle falsità del bilancio 1990, redatto quando GA non era più amministratore, per aver dismesso ogni incarico sin dal novembre 1990.
Con il trentesimo e con il trentunesimo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di verificare l'efficienza causale del suo contributo ai delitti di falso in bilancio, in entrambe le prospettive evidenziate dal motivo precedente.
Con il trentaduesimo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 117 c.p. Con il trentatreesimo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione dell'art. 2621 c.c., in relazione al principio "ne tenetur se detegere" e all'art. 24 Cost, nonché mancanza e illogicità della motivazione, lamentando che la corte d'appello abbia incongruamente sostenuto la riferibilità esclusivamente all'ambito processuale del principio suddetto e abbia, pertanto, ritenuto responsabili gli amministratori, e in concorso il ricorrente, per non essersi autodenunciati dei reati di appropriazione indebita e di illecito finanziamento di partiti politici in precedenza commessi. 8.3 - Due degli esposti motivi pongono, almeno implicitamente, questioni procedurali e vanno, quindi, esaminati preliminarmente. Si tratta del ventiduesimo motivo, con il quale si deduce l'efficacia preclusiva della sentenza pronunciata dal tribunale di Milano per i medesimi fatti a carico di altri imputati, e del ventiseiesimo motivo, con il quale si deduce la mancanza di riferimenti dell'imputazione e della motivazione all'ipotizzata falsità del bilancio relativo all'esercizio 1992 della società ON. Entrambi i motivi sono infondati.
Come si rileva da un confronto tra imputazioni e dispositivo, infatti, la sentenza del tribunale di Milano invocata dal ricorrente ha condannato gli imputati AM e OF anche per il delitto di falso nel bilancio relativo all'esercizio 1990 della ON;
sicché non v'è alcun giudicato che escluda tale falsità. E, comunque, come si desume dall'art. 649 c.p.p. ed è indiscusso in dottrina e in giurisprudenza, il giudicato penale preclude l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto a carico della stessa persona, ma non ha alcuna efficacia nel procedimento che, anche per il medesimo fatto, sia aperto a carico di altra persona;
sicché la sentenza prodotta non ha alcuna rilevanza in questa fase del giudizio, nella quale non sono ammissibili censure attinenti al merito della decisione impugnata.
Quanto alla contestazione della falsità nel bilancio relativo all'esercizio 1992, è vero che nel capo 1) delle imputazioni non v'è alcuna specifica indicazione in proposito, ma indicazioni sufficienti si desumono dal capo 9), nel quale risulta contestata la formazione di una riserva extrabilancio ottenuta tramite una consociata straniera della società; e in giurisprudenza è indiscusso che la contestazione dei fatti oggetto di un'imputazione può desumersi anche dalla descrizione offertane nell'imputazione elevata per un reato connesso. Nè sussiste la denunciata mancanza di motivazione, perché, analogamente, la giustificazione della decisione relativa al delitto di false comunicazioni sociali può desumersi dalle argomentazioni esibite a fondamento della decisione relativa al delitto di appropriazione indebita contestato al capo 9) delle imputazioni.
Una questione preliminare pone anche il ventitreesimo motivo del ricorso, con il quale si lamenta che non sia stata applicata l'amnistia di cui all'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23. Occorre premettere che, come precisa lo stesso ricorrente, solo in questo grado del giudizio è stata prodotta la documentazione relativa alla dichiarazione integrativa dei redditi necessaria per l'applicazione dell'invocata amnistia. Sicché è questa Corte che, a norma dell'art. 129 c.p.p., è tenuta a verificare la postulata estinzione del reato.
La tesi difensiva è, peraltro, infondata.
Come si è già detto a proposito delle imputazioni di appropriazione indebita, lo stesso capo 1) delle imputazioni chiarisce che la costituzione della riserva extracontabile in favore della ON fu ottenuta previe sue anticipazioni infruttifere in favore delle società controllate UP AT e MO. Sicché l'operazione non determinò alcuna effettiva plusvalenza per la società controllante riferibile all'esercizio 1990 e, nell'incensurabile ricostruzione prospettatane dai giudici del merito, non fu certo diretta alla finalità di evasione fiscale, necessaria per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 4 della legge n. 516 del 1982, la cui estinzione, nella prospettazione della difesa,
dovrebbe coinvolgere anche il contestato delitto di false comunicazioni sociali.
In realtà, quand'anche volesse ipotizzarsi che una plusvalenza occulta si ebbe nell'esercizio 1990 della società già prima della restituzione delle sue strumentali anticipazioni, non potrebbe egualmente ritenersi che essa fu sufficiente a integrare un reato tributario. Il reato ipotizzabile nel caso in esame, infatti, sarebbe appunto la frode fiscale prevista dall'art. 4 lettera f) della legge n. 516 cit., non di certo la contravvenzione di omessa annotazione di corrispettivi prevista dall'art. 1 comma 2 della stessa legge, perché, come s'è detto a proposito delle imputazioni di appropriazione indebita e in contrasto con quanto la corte d'appello poco plausibilmente ipotizza, il fondo occulto non fu, comunque, costituito con una somma erogata in favore di ON quale corrispettivo della prestazione di beni o di servizi da parte della società. E a integrare la frode fiscale non sarebbe sufficiente la semplice accettazione della possibilità di un evento di evasione come conseguenza dell'azione diretta alla costituzione della riserva extracontabile, perché il dolo specifico richiesto per la punibilità di questo delitto è incompatibile con il dolo eventuale. Sicché, quand'anche vi fosse stata evasione, non sarebbe egualmente configurabile un reato tributario;
e di conseguenza non può l'amnistia applicarsi al delitto di false comunicazioni sociali. Gli altri motivi del ricorso relativi all'imputazione di false comunicazioni sociali pongono innanzitutto in discussione, per molteplici aspetti, la configurabilità dello stesso elemento oggettivo del reato.
Occorre in proposito premettere che l'art. 2621 C.C. punisce, tra l'altro, la falsa rappresentazione delle "condizioni economiche della società" nel bilancio di esercizio o in altre comunicazioni sociali. Come ben rileva la difesa, quella punita dall'art. 2621 c.c. è, quindi, una falsità ideologica;
e perché il reato sia configurabile è necessario un enunciato descrittivo non corrispondente ai fatti che pretende di rappresentare.
Tuttavia il bilancio di esercizio e spesso anche le altre comunicazioni sociali, in particolare quelle che lo accompagnano, sono atti estremamente complessi, perché consistono di una grande quantità e varietà di enunciati descrittivi e valutativi, collegati tra loro in una sorta di articolatissima argomentazione contabile, la cui conclusione offre indicazioni sui risultati dell'esercizio e sulla consistenza complessiva del patrimonio sociale. Ma è evidente che ai soci, ai creditori e al mercato non interessano solo le conclusioni di questa complessa argomentazione, bensì soprattutto i passaggi in cui essa si articola: sia perché solo l'integrale esibizione dello sviluppo argomentativo permette di verificarne l'effettiva attendibilità intrinseca sia perché l'affidabilità di un operatore economico dipende soprattutto dal modo in cui ha raggiunto determinati risultati e dall'effettiva composizione del suo patrimonio. E infatti il codice civile si è andato via via arricchendo di prescrizioni sempre più analitiche sui contenuti del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali che devono accompagnarlo.
È vero, quindi, che la norma incriminatrice punisce solo la falsa rappresentazione delle "condizioni economiche della società", non di qualsiasi fatto connesso alla vita della società. Ma è anche vero che non solo i saldi dei conti assumono un significato descrittivo delle condizioni economiche della società, bensì anche gli elementi dalla cui combinazione essi risultano. Ed è anche vero che la rilevanza ai fini della descrizione di tali condizioni non dipende soltanto dall'importo contabile di una determinata operazione e dalla sua incidenza percentuale sui conti, bensì anche dal significato che quell'operazione può assumere per ricostruire la rete dei rapporti sociali ed economici in cui l'impresa e il suo management si inseriscono. Oggi, infatti, i fattori della ricchezza, intesa come capacità ed efficienza produttiva, sono sempre meno "pesanti" e dipendono in misura sempre crescente dalle conoscenze, dalle attitudini, dai rapporti, dall'affidabilità degli uomini della cui opera l'impresa vive. Insomma le condizioni economiche di un'impresa dipendono significativamente dalla sua identità, che è definita da una quantità di elementi ben più estesa e complessa del semplice saldo dei suoi conti o dell'incidenza che una singola operazione può avere su di essi.
Come espressamente prevede l'art. 2621 c.c., d'altro canto, la falsità può essere commessa non solo mediante un'esposizione non veridica ma anche mediante l'occultamento di fatti rilevanti. Sicché l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società.
Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei giudici d'appello, la falsità addebitata al ricorrente in concorso con gli amministratori della ON spa consistè nella formazione di una riserva occulta di circa centocinquantadue miliardi di lire. Come s'è già detto a proposito dell'imputazione di appropriazione indebita, è incensurabile in questa sede il convincimento argomentatamente espresso dai giudici del merito circa l'appartenenza alla società, e non a GA, di tale riserva occulta. E la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione rende comunque falso il bilancio, perché, quand'anche si fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, come talora sostiene il ricorrente, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società, nel senso già chiarito.
D'altro canto non è contraddittoria la ricostruzione dei giudici d'appello dell'origine del fondo extracontabile, perché è plausibile il pagamento effettivo da parte di ON di un prezzo superiore al valore di mercato dei singoli immobili, connesso all'importanza complessiva dell'affare; come è plausibile la destinazione di tale sovrapprezzo alla società controllante del gruppo con il quale l'affare venne concluso.
Sicché risultano infondati il ventesimo e il ventunesimo motivo del ricorso, oltre che le deduzioni relative all'elemento oggettivo del reato inserite nel venticinquesimo motivo.
Quanto all'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza è incerta sull'esigenza di un dolo, anche eventuale, di danno, mentre non discute l'esigenza di un dolo specifico di inganno e di ingiusto profitto. Tuttavia la corte d'appello ha correttamente ritenuto di aderire all'orientamento interpretativo che richiede anche un dolo di danno, peraltro prevalente in dottrina, e ha sostenuto che NI e i suoi complici, non solo ebbero una finalità di frode e di ingiusto profitto, ma erano stati certamente consapevoli anche di arrecare un danno alla ON, sia in relazione alle somme sottratte alla società sia in relazione ai finanziamenti ai partiti politici, destinati soprattutto a favorire personalmente GA. In realtà non pare possa discutersi la configurabilità di un dolo di danno per la società, non solo per la parte della riserva occulta che fu oggetto di appropriazione indebita ma anche per la parte che fu destinata al finanziamento dei partiti politici e dei giornalisti. Come dimostra la vicenda degli sgravi fiscali, che la ON non riuscì a ottenere nonostante cospicue elargizionì, il finanziamento dei partiti politici, come le elargizioni ai giornalisti, non garantisce sui risultati sperati, perché non si inserisce in un contratto di cui possa pretendersi l'adempimento. Sicché l'amministratore che decide di perseguire gli scopo sociali mediante l'illecito finanziamento di partiti politici accetta il rischio che alla società ne derivi solo un danno;
come accetta il rischio che, dall'occultamento di questi rapporti anomali, derivi un danno sia ai terzi contraenti, che ne possono risultare abusivamente discriminati, sia agli operatori del mercato azionario, che vedono falsati i fattori di calcolo del valore effettivo delle azioni. In definitiva, se la gestione del patrimonio sociale viola le regole del mercato, il suo occultamento nelle comunicazioni sociali accolla alla società e ai terzi il rischio del danno che può derivare dall'affidamento del risultato economico dell'impresa a fattori incontrollabili. E l'accettazione di questo rischio, da parte degli amministratori e per conto della società, è sufficiente a integrare gli estremi del dolo, posto che è certa e indiscussa la finalità di inganno e di ingiusto profitto nella destinazione di una riserva occulta alla consumazione di un reato. Non sono, pertanto, censurabili le valutazioni espresse al riguardo dai giudici del merito. Nè risulta fondata la censura con la quale il ricorrente tende a escludere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 2640 c.c., quantomeno con riferimento all'esercizio 1990 nel quale furono utilizzate sola le prime tranche della provvista LI. Come risulta dalla sentenza di primo grado, infatti, l'operazione descritta al capo 1) sub B), che procurò novantadue dei centocinquantadue miliardi di lire di cui la provvista consisteva, si concluse integralmente nel corso dell'anno 1990; e doveva essere rappresentata nel relativo bilancio di esercizio anche se le erogazioni non erano ancora intervenute.
Anche il ventiquattresimo e il venticinquesimo motivo del ricorso vanno, quindi, disattesi.
Particolarmente diffuse e approfondite sono le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata con riferimento al riconoscimento della sua partecipazione come estraneo nel reato proprio di false comunicazioni sociali, addebitatogli in concorso morale con gli amministratori della ON.
In realtà la corte d'appello riconosce che NI non partecipò alla redazione dei bilanci, ma sostiene che egli partecipò, invece, alla decisione di costituire la riserva occulta, cui necessariamente dovevano seguire false formazione dei dati contabili simulati in base ai comunicazioni sociali, contribuendo, così, alla quali il falso bilancio fu redatto.
A questa costruzione il ricorrente obietta che il concorso morale non può esprimersi solo sul piano psicologico, ma esige una condotta materiale che dia un contributo causale mediante determinazione, rafforzamento o agevolazione del proposito criminoso altrui;
e sostiene di aver contribuito alla formazione dei dati contabili simulati, non alla loro rappresentazione nel bilancio. Le censure non sono fondate.
Come s'è visto, ciò che è oggetto di falsa rappresentazione nel delitto previsto dall'art. 2621 c.c. è la realtà economica della società, non la rappresentazione che possa averne già dato la contabilità aziendale. Certo, quando l'addebito di false comunicazioni sociali si riferisce, come nel caso in esame, alla costituzione di una riserva occulta, accade di regola che la documentazione contabile dell'azienda sia stata già redatta in modo da non permettere la ricostruzione della realtà ecomomica che si vuole nascondere. Ma ciò comporta solo che la falsa contabilità serve di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, non che sia essa stessa l'oggetto della falsa rappresentazione.
Ne consegue che spesso la possibilità di realizzare complessi artifici contabili, idonei a un'efficace dissimulazione della realtà, è condizione indispensabile della successiva condotta di false comunicazioni sociali, perché tende a garantire che la menzogna non verrà smascherata. E non pare possa dubitarsi che chi contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offra un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 C.C., soprattutto quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio. Sicché non sono censurabili le argomentazioni con le quali i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di NI nel falso in bilancio, nel presupposto che proprio la sua notevole capacità tecnica potè rendere attuabile il proposito criminoso degli amministratori, offrendo loro i sofisticati strumenti contabili necessari agli occultamenti realizzati nei tre bilanci oggetto delle contestazioni. Nè v'è contraddizione nelle argomentazioni dei giudici d'appello, perché l'affermazione che la riserva occulta fu creata con parte del corrispettivo effettivamente versato da ON nelle note transazioni è pienamente compatibile con l'ulteriore affermazione che il versamento di una parte di tale corrispettivo fu dissimulato appunto per rendere possibile la costituzione della riserva occulta in favore della ON. Contraddittoria è, invece, la difesa del ricorrente, che nel venticinquesimo motivo imputa all'esercizio 1991 la costituzione della maggior parte della riserva occulta, mentre nel ventinovesimo motivo sostiene di aver potuto contribuire solo alla falsità del bilancio 1990. non a quella relativa al bilancio successivo. In realtà, come si desume dalla ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici del merito, la provvista ON, con la quale fu costituita la prima riserva occulta, venne formata e gestita a cavallo tra il 1990 e il 1991, e interessò entrambi gli esercizi, mentre la seconda riserva occulta fu costituita nel 1992, anch'essa con il determinante contributo di NI.
Risultano così infondati anche i motivi dal ventisettesimo al trentunesimo, relativi al concorso di persone nel reato societario. Consistenza non maggiore hanno i successivi due motivi, con i quali si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 c.p. e dell'esimente desumibile dall'applicazione del principio "nemo tenetur se detegere".
Quanto all'art. 117 c.p., correttamente la corte d'appello, in conformità alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti, ne ha escluso l'applicabilità nel caso in esame. La tesi posta a fondamento del trentaduesimo motivo d'impugnazione è, infatti, isolata in dottrina ed è contraddetta da una giurisprudenza consolidata, secondo la quale è vero che "l'ipotesi prevista dall'art. 117 c.p. è solo quella in cui il fatto commesso dall'estraneo costituirebbe comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dall'autore principale";
ma è anche vero che quando "l'azione del concorrente è di per sè lecita e l'illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente trova applicazione la norma generale di cui all'art. 110 c.p." (Cass., sez. V, 25 novembre 1980, Turrini, m. 147726, Cass., sez. V, 11 maggio 1983, AN, m. 160970, Cass., sez. VI 22 aprile 1989, Morelli, m. 182580). In realtà l'art. 117 c.p. è una norma che, derogando all'art. 110 c.p., prevede una forma di responsabilità oggettiva, perché estende la punibilità secondo il titolo del reato proprio anche all'extraneus che non abbia conoscenza della qualifica dell'intraneus da cui deriva il mutamento del titolo del reato. Per questa ragione limita la responsabilità al solo caso in cui il comportamento dell'extraneus costituisca di per sè reato, e consente al giudice di riconoscergli anche una riduzione della pena. Ma quando l'extraneus sia consapevole della qualità dell'intraneus, egli risponde comunque del reato proprio, anche se la sua condotta non costituirebbe di per sè reato;
e, non essendo applicabile l'art. 117 c.p., non ha diritto riduzione di pena ivi prevista.
Quanto alla possibilità che il falso in bilancio sia discriminato dall'inesigibilità dagli amministratori di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita o di illecito finanziamento già commesso, essa può essere esclusa in base a due argomenti decisivi, uno di carattere generale, l'altro specificamente relativo ai reati societari.
Sul piano generale occorre considerare, infatti, che l'art. 61 n. 2 c.p. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro, rendendo così palese l'eccezionalità dell'art. 384 c.p., che esime da pena alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, se commessi per salvare sè o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio alla libertà o all'onore.
Sul piano proprio dei reati societari occorre rilevare che l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione delle società;
sicché sarebbe davvero irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi (Cass., sez. V 5 dicembre 1995, Bianchini, m. 203960). Sin dal momento dell'appropriazione o comunque dell'illecita gestione, infatti, l'infedele amministratore di una società si trova nella situazione soggettiva che lo vincola alla veridicità nella redazione del bilancio;
sicché egli preordina e programma sin dall'inizio la falsità, della cui necessità è già consapevole.
9. Con il trentaquattresimo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 130 - 133, 61 n. 2, 62 bis, 69 c.p. e 2640 c.c., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di esimenti.
Nei motivi d'appello la difesa aveva sostenuto che dovesse essere valutato come scriminante il clima concussorio instauratosi dopo l'illegittimo "fermo" delle azioni NT, ritenendo che tale clima avesse determinato la consumazione di tutti i reati successivamente commessi da GA e dallo staff della ON.
La corte d'appello escluse che il preteso clima concussorio potesse avere efficacia scriminante, ma ritenne che il gruppo dirigente della ON aveva certamente reagito a un'illecita provocazione dell'ENI quando aveva deciso di procurarsi altrettanto illecitamente i mezzi per il pure illecito finanziamento di partiti politici. Per questa ragione riconobbe le circostanze attenuanti generiche a NI, che con quel gruppo aveva concorso nella consumazione dei reati addebitatigli. Ritennero tuttavia i giudici d'appello che dette attenuanti, sebbene ricollegate a fatti determinanti nello sviluppo della vicenda, potessero essere dichiarate solo equivalenti alle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e 2640 c.c., particolarmente rilevanti nella valutazione globale dei reati;
e, d'altro canto, condivisero anche le censure del pubblico ministero circa l'entità della pena base sulla quale il tribunale aveva operato gli aumenti per la continuazione. Determinarono così la pena base in tre anni e sei mesi di reclusione e in quindici milioni di lire di multa, per il falso in bilancio relativo all'esercizio 1990 ritenuto più grave, e l'aumentarono per la continuazione sino a sei anni di reclusione e a trenta milioni di lire di multa. Nel suddetto motivo del ricorso IO NI lamenta che la corte d'appello abbia illogicamente escluso il valore esimente di quel clima concussorio cui pure attribuisce un peso determinante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, senza mancare, poi, di aumentare contraddittoriamente la pena base, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, sebbene contenendo gli aumenti per la continuazione al di sotto di quelli applicati in primo grado. Aggiunge che non sarebbero configurabili o, comunque, rilevanti ne' l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., in quanto il falso in bilancio fu commesso dopo la formazione della provvista, ne' l'aggravante di cui all'art. 2640 c.c., in ragione dell'avvenuta restituzione di una somma rilevante e dell'intervenuta tacitazione delle parti civili.
Il motivo di ricorso è palesemente infondato, perché la corte d'appello ha correttamente escluso la configurabilità della postulata esimente, non riconducibile ad alcuna di quelle previste dalla legge, pur riconoscendo ai fatti dedotti una particolare rilevanza ai fini della determinazione della pena, giustificata con ampia e analitica motivazione, certamente non censurabile per cassazione.
Quanto alle circostanze aggravanti, la connessione tra i reati è stata legittimamente applicata a un reato consumato per assicurarsi l'impunità di quelli già commessi;
e l'aggravante di cui all'art. 2640 c.c., connessa alla gravità del danno cagionato, non può
essere certamente elisa dalle parziali restituzioni successive alla consumazione e alla scoperta del reato.
10. Con il quarto motivo del ricorso, dedotto in via subordinata rispetto a tutti gli altri, IO NI deduce, ai sensi dell'art. 606 lettera d) c.p.p., la mancata assunzione di prove decisive,
lamentando che la corte d'appello non abbia ammesso ne' una perizia estimativa sul valore dei beni oggetto delle transazioni con ON nè le prove testimoniali intese a dimostrare l'esistenza del clima concussorio, significativo ai fini del riconoscimento dell'invocata esimente o, almeno, della determinazione della pena. Si tratta, però, di motivo di ricorso infondato, perché la corte d'appello ha congruamente enunciato le ragioni della manifesta superfluità delle prove, riconoscendo sia la congruità dei valori assegnati ai beni compravenduti sia l'esistenza del suddetto clima concussorio. È la valutazione e la qualificazione giuridica di questi fatti fornita dalla corte che è diversa da quelle postulate dal ricorrente;
ma su questa valutazione, hanno incensurabilmente ritenuto i giudici del merito, non potrebbe avere alcuna influenza l'acquisizione delle prove dedotte.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di appropriazione indebita di cui al capo 9) delle imputazioni, limitatamente alla somma di L. 1.000.000.000 (un miliardo) consegnata a giornalisti, perché il fatto non sussiste, ed elimina il relativo aumento di pena, che determina in mesi due di reclusione e 1.000.000 (un milione) di multa;
dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 1998