Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1998, n. 1245
CASS
Sentenza 21 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime11

In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 cod. civ., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio.

Il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. richiede, oltre che il dolo specifico di inganno e di ingiusto profitto, anche il dolo di danno per la società. (Nell'occasione la Corte, con riferimento al caso di costituzione di una riserva occulta per il finanziamento illecito di partiti politici, ha precisato che l'amministratore il quale decida di perseguire gli scopi sociali mediante l'illecito finanziamento di partiti politici accetta il rischio del danno che può derivare dall'affidamento del risultato economico dell'impresa a fattori incontrollabili; e che l'accettazione di questo rischio è sufficiente a integrare gli estremi del dolo).

In tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che al giudice delle indagini preliminari è tuttavia consentito dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione del rito comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti)

L'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide ne' sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, ne' limita i diritti della difesa; e che l'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, lettera c, e 180 c.p.p.)

In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contradditorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.

La connessione "occasionale" di cui all'art. 12, lettera c), cod. proc. pen. deve consistere in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano narrativo; della prova, della ricostruzione o della valutazione del fatto. (Nell'affermare detto principio la Corte, pronunciandosi in tema di competenza determinata dalla connessione, ha precisato che il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, della fattispecie, ed ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della competenza il collegamento esistente tra i reati attribuiti a due soggetti imputati in procedimenti diversi, pur avendo esso avuto una limitata valenza ai soli fini della valutazione dei fatti).

Poiché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione, l'intervenuta archiviazione non può precludere l'integrazione nel dibattimento a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la nullità della sentenza ex art. 178, lett. b, cod. proc. pen., per l'improcedibilità dell'azione penale in ordine ad un reato contestatogli nel dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., deducendo che per il medesimo fatto era intervenuto decreto di archiviazione prima dell'esercizio dell'azione penale e che mancava la necessaria autorizzazione del giudice per le indagini preliminari).

Il delitto di falso in bilancio non può essere scriminato dall'inesigibilità dagli amministratori della società di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita o di illecito finanziamento già commesso, e ciò sia in quanto l'art. 61 n. 2 cod. pen. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro (rendendo così palese l'eccezionalità dell'art. 384 cod. pen., che esime da pena alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, se commessi per salvare sè o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio alla libertà o all'onore), sia perché l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione delle società, sicché sarebbe irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi.

La creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che ne' il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società ne' la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell'appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto. (Fattispecie in tema di finanziamenti illeciti a partiti politici; nell'occasione la Corte ha precisato che l'appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l'illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore).

Nessuna violazione del principio del contradditorio e nessuna lesione dei diritti della difesa si configura nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'istruzione dibattimentale in mancanza del deposito, da parte del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate in un procedimento separato nei confronti dei presunti concorrenti nel reato ascritto all'imputato, quando tali atti non siano stati utilizzati nel dibattimento, neppure per le contestazioni; per assicurare la garanzia del contradditorio, infatti, è necessario che sia comune a tutte le parti la conoscenza degli atti sui quali deve formarsi il convincimento del giudice, mentre non rilevano le pregresse conoscenze diversamente acquisite da ciascuna di esse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava la nullità delle escussioni dibattimentali derivante dal mancato accesso della difesa al fascicolo di un'indagine parallela relativa ai presunti correi dell'imputato, da cui sarebbe derivata una disparità di condizione in cui le parti si sono trovate al momento dell'assunzione della prova orale).

La falsità punibile nel reato di cui all'art. 2621 cod. civ. può essere commessa non solo mediante esposizione non veridica ma anche mediante occultamento di fatti rilevanti, sicché l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il delitto "de quo" la formazione di una riserva occulta di circa centocinquantadue miliardi di lire, specificando che la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione rendeva comunque falso il bilancio, perché, quand'anche si fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società).

Commentari2

  • 1Reato di appropriazione indebita: guida pratica
    https://www.studiocataldi.it/

    Art. 646 c.p. Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo La pena Appropriazione indebita aggravata Prescrizione Procedibilità del reato Appropriazione indebita e restituzione denaro Consumazione del reato Appropriazione indebita e furto: le differenze Giurisprudenza L'art. 646 c.p. Il reato di appropriazione indebita è previsto e punito dall'art. 646 del codice penale che recita: "Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto è commesso su …

     Leggi di più…

  • 2Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1998, n. 1245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1245
Data del deposito : 21 gennaio 1998

Testo completo