Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva ravvisato il delitto di estorsione in relazione a condotta consistita nell'incendio di una stalla, e nell'uccisione degli animali che vi erano custoditi, posta in essere dal "dominus" della società comproprietaria del terreno su cui insisteva tale struttura, al fine di indurre l'altro comproprietario, che aveva l'esclusiva disponibilità di tale porzione del fondo, a stipulare un contratto di vendita della sua quota in esecuzione di un precedente preliminare, così determinando detto soggetto ad abbandonare completamente l'immobile).
Commentari • 6
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 17785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17785 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 520
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 1789/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP LO NO N. IL 30/08/1943;
avverso l'ordinanza n. 1516/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 28/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLOper la reiezione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. ON EL AN tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo, decidendo quale giudice del riesame, esclusa la gravità indiziaria quanto alle imputazioni mosse sub A, F, I, ha dato conferma alla ordinanza di custodia cautelare emessa in danno del ricorrente dal GIP del Tribunale della stessa città, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi B (estorsione aggravata ex art. 7 legge 203/91 in danno di AT AN e contestata in concorso con il genero ON NE, la moglie IT RA e la figlia ON IF), C (l'incendio aggravato reso materialmente dal ON NE su mandato del suocero finalizzato alla estorsione di cui al capo B e aggravato sempre L. n. 203 del 1991, ex art. 7), E (il concorso nella detenzione e nel porto illegali di arma da fuoco, sempre in funzione dei due reati sopra precisati).
2. In fatto, la vicenda ruota intorno alla disponibilità di un tratto di terreno di proprietà del AT in quota parte pari al 50% dell'intero e della società La Fattoria srl per la restante quota. Su tale terreno insiste una stalla, fino all'epoca dei fatti pacificamente nella disponibilità assoluta del AT ed utilizzata da parenti dello stesso. È pure pacifico che, pur se i soci della La Fattoria srl sono i coindagati ON NE e IF, il dominus sostanziale della stessa è il ON EL AN, ristretto in carcere e condannato, in due diverse occasioni, perché partecipe di associazione ex art. 416 bis c.p.. Non sono controversi, con il gravame che occupa, la riferibilità, quale mandante, al ricorrente dell'incendio relativo alla stalla allocata all'interno del terreno sopra indicato;
ne', ancora l'uccisione dei cavalli e di un suino che ivi si trovavano. Atti, questi, immediatamente correlati alla possibilità di ottenere il possesso assoluto del terreno sopra indicato con i manufatti esistenti sullo stesso deprivandone di tanto il AT.
3. Nel gravame si rivendica, piuttosto, una diversa qualificazione delle condotte, da riportare, alla luce della documentazione allegata, all'ambito della violenza privata, della ragion fattasi o al più della estorsione solo tentata. E si evidenza al fine che la quota parte del terreno di proprietà della persona offesa, era stata oggetto di più preliminari di vendita contratti dagli originari soci della La Fattoria srl sicché doveva ritenersi errata l'affermazione del Tribunale in forza alla quale non poteva configurarsi la ragion fattasi per la alterità del diritto rispetto alla posizione sostanziale rivestita dagli indagati;
in ogni caso, l'azione era supportata dal diritto dei comproprietari a godere della comunione, reagendo al possesso esclusivo esercitato sul cespite dall'altro comproprietario.
Mancherebbe, inoltre, la prova della acquisita disponibilità materiale dell'intero terreno in capo agli indagati, contraddetta proprio dal materiale indiziario richiamato a supporto della decisione contrastata. E, sempre se compatibile il fatto accertato con l'imputazione mossa (che riguardava il trasferimento della quota nella titolarità del TA, non il potere di fatto sull'intero cespite acquisito dagli indagati), tanto portava alla estorsione tentata, non consumata.
4. Il ricorso è infondato.
5. Va subito sgombrato il campo dai dubbi prospettati in ordine alla possibile qualificazione delle condotte in contestazione al capo B in termini di mera violenza privata o di tentata estorsione.
5.1 Come puntualizzato in termini ineccepibili dal Tribunale, la condotta violenta e la minaccia implicita sottese all'incendio di cui al capo C ed alle uccisioni degli animali dettagliate nel capo B erano finalizzate ad acquisire un profitto ingiusto, la disponibilità integrale del cespite in disamina, in comproprietà tra il TA e la società sopra indicata (e per essa, per quanto non pare contestato dalla stessa difesa, non solo ai due soci ON IF e NE, ma anche al ON EL NT: cfr fl 3 del ricorso, 2^ cpv.).
5.2. La presenza di siffatta finalizzazione patrimoniale, dunque, rende palesemente evanescente l'idea della violenza ex art. 610 c.p.;
ed il profitto, nel caso, risulta certamente acquisito, seppur di fatto, senza che occorresse al fine alcun trasferimento formale del diritto, essendo emerso dalle intercettazioni puntualmente richiamate dal Tribunale come il TA ed i suoi parenti - che utilizzavano in precedenza la stalla - avevano di fatto abbandonato il terreno e smesso di allocare ivi gli animali di loro pertinenza. Il tutto in esito ai fatti di violenza puntualmente rappresentati nel provvedimento impugnato, pacificamente resi dal NE su mandato del suocero.
Poco importa, infine, che alla data del 3 giugno 2013, come segnalato dalla difesa, alla luce del dato intercettato, ancora non risultavano collocati strumenti idonei ad impedire al TA una nuova espansione della sua contitolarità formale: il dato è infatti travolto dalla emergenza in fatto della comprovata sostanziale perdita di immediata disponibilità del bene, in precedenza puntualmente esercitata.
5.3. Nè, ancora, coglie nel segno la paventata distonia tra il fatto accertato (la deprivazione di fatto della disponibilità del bene) ed il tenore della contestazione (in forza alla quale l'estorsione mirava al trasferimento delle quote di proprietà del TA) giacché la evidente elasticità della imputazione cautelare, a motivo della sua provvisorietà e della sensibilità della contestazione alle dinamiche di accertamento del fatto, in continua evoluzione in coerenza alla fase di riferimento, rende sostanzialmente inconferente la discrasia lamentata.
6. Non merita consenso neppure la rivendicata configurazione del fatto in termini di ragion fattasi ex art. 393 c.p.. 6.1. In parte qua il Collegio mostra di distanziarsi dall'interpretazione offerta dal Tribunale quanto ai profili di differenziazione tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Distinzione che, nel provvedimento impugnato, peraltro in linea con un orientamento espresso in più occasioni da questa stessa Corte (da ultimo cfr Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Conte, Rv. 260474, con i diversi precedenti conformi ivi richiamati) non appare correlata alla materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le ipotesi, ma troverebbe riferimento, piuttosto, nell'elemento intenzionale: quale che sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, solo l'azione che miri all'attuazione di una pretesa non suscettibile di tutela davanti all'autorità giudiziaria meriterebbe una tipizzazione in termini di estorsione.
6.2. A tale lettura interpretativa se ne contrappone altra, maggiormente condivisibile, in ragione della quale se è vero che l'elemento intenzionale costituisce in linea di principio la linea di demarcazione delle due ipotesi delittuose, ciò malgrado la gravità della violenza e la intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia non costituiscono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ex art. 393 c.p.. Poiché, infatti, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Quando la minaccia, dunque, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. Con la conseguenza che in determinate circostanze e situazioni anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva" (cfr. in termini Sez. 1, Sentenza n. 32795 del 02/07/2014 Rv. 261291;
Sez. 5, 3 maggio 2013, n. 19230, Palazzotto, Rv. 256249; Sez. 5, 20 luglio 2010, n. 28539, Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, 23 novembre 2010, n. 41365, Straface Rv. 248736; Sez. 2, 26 settembre 2007, n. 35610, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, 5 aprile 2007, n. 14440, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, 10 dicembre 2004, n. 47972, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, 4 marzo 2003, n. 10336, Preziosi, Rv. 228156).
Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa per cui "si rimane indubbiamente nell'ambito dell'estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima" (così Sez. 6, 7 settembre 2010, n. 32721, Hamidovic, Rv. 248169). Nel caso, il mero raffronto tra la posta in gioco sostanzialmente addotta a sostegno dell'azione (configurandola in termini civilistici, una pretesa obbligatoria ex art. 2932 c.c.) ed il portato della violenza e della minaccia funzionalizzati alla realizzazione della pretesa stessa (l'efficacia intimidatoria della uccisione degli animali nonché dell'incendio della stalla), spostano il peso della vicenda certamente all'interno di ambiti maggiormente confacenti all'estorsione.
Ci si dovesse attestare, dunque, su questa scelta interpretativa, l'intero asserto difensivo perderebbe in radice di consistenza.
6.3. Ma anche ragionando in linea con l'orientamento qui avversato, a ben vedere non si perviene ad una conclusione diversa.
6.3.1. Giova osservare al fine che, sulla base degli atti allegati, erroneamente interpretati dal Tribunale secondo quanto emarginato in ricorso:
- i preliminari allegati sono stati stipulati nel 1989, non dagli attuali soci della La Fattoria srl ma dagli originari soci della stessa ( in particolare il secondo preliminare ebbe evidentemente a sostituire il primo per collocazione temporale, coincidenza parziale dei promittenti acquirenti e identità di beni promessi in vendita);
- quest'ultimo atto, stipulato dai germani ON NT e GR (senza la previsione della clausola per se o per persona da nominare) ebbe a precedere la stessa costituzione della La Fattoria srl, intervenuta pochi mesi dopo su iniziativa dei suddetti, oggi rimpiazzati, all'interno della citata compagine sociale, dai coniugi ON NE ed IF;
- occorreva, dunque, un formale conferimento della relativa posizione negoziale nella società e di tanto manca agli atti la prova si che, dal punto di vista documentale, come evidenziato dal Tribunale, la pretesa ancorata al citato preliminare risulta comunque riferibile a soggetti diversi dagli odierni indagati (anche a volerli tutti ricondurre sotto l'ombrello unitario della società la Fattoria srl che ne accomuna formalmente e sostanzialmente gli interessi), in linea con quanto osservato dal Tribunale.
6.3.2. In ogni caso, a voler piegare il dato formale alle emergenze sostanziali tradite dalla realtà fattuale che occupa, mancano concreti elementi per poter affermare che l'azione violenta posta in essere dal ON NE, di concerto con la moglie IF e su istigazione del suocero, nel caso era sostanzialmente funzionale alla pretesa obbligatoria legata al preliminare citato. Nulla, infatti, all'infuori della documentata sussistenza di siffatti preliminari, lascia propendere per tale ricostruzione;
e tale lacuna assume ancor più rilievo considerando il lungo tempo trascorso dalla data di stipula del contratto in questione e l'assenza, in siffatto lasso di tempo, di iniziative, anche stragiudiziali, che possano dare attuale concretezza alla pretesa cristallizzata nella scrittura privata allegata.
6.4. Nè, infine, vale riferirsi alla titolarità della comproprietà per giustificare una sostanziale rivendica funzionale alla esigenza di limitare l'espansione del diritto del TA sui beni comuni. Prescindendo dalla inconciliabilità logica dei due assunti (una cosa è affermare che l'iniziativa illecita costituiva un mezzo di pressione finalizzato alla stipula del definitivo, altra è sostenere che costituiva pretesa volta a delimitare l'uso della cosa comune in capo al contitolare), resta da dire che l'azione posta in essere è palesemente distonica rispetto a siffatta impostazione, perché pacificamente volta non a limitare bensì radicalmente a privare il comproprietario del suo diritto.
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015