Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 17785
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva ravvisato il delitto di estorsione in relazione a condotta consistita nell'incendio di una stalla, e nell'uccisione degli animali che vi erano custoditi, posta in essere dal "dominus" della società comproprietaria del terreno su cui insisteva tale struttura, al fine di indurre l'altro comproprietario, che aveva l'esclusiva disponibilità di tale porzione del fondo, a stipulare un contratto di vendita della sua quota in esecuzione di un precedente preliminare, così determinando detto soggetto ad abbandonare completamente l'immobile).

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  • 1Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
    Avv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione
    Sabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …

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  • 3Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …

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  • 4Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020

    (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …

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  • 5Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 17785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17785
Data del deposito : 25 marzo 2015

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