Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2004, n. 23927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23927 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1839
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032621/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) DI IO AR N. IL 08/02/1974;
avverso ORDINANZA del 17/02/2003 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma;
OSSERVA
Coll'ordinanza dibattimentale di cui in epigrafe, il tribunale, ritenendo che il giudizio immediato nei confronti del Di IO fosse stato disposto al di fuori della previsione normativa, concernente l'evidenza della prova, rimetteva gli atti al P.M., per l'ordinario esercizio dell'azione penale.
Avverso tale pronuncia ricorreva per SS il P.M., denunciandone l'abnormità; il giudice del dibattimento non era legittimato a ritenere che il giudizio immediato fosse stato irritualmente stabilito, potendo semmai dichiarare la nullità di un atto del procedimento, per vizi tassativamente riconducibili a previsioni normative;
anche se, nella fattispecie, non era ravvisarle alcuna di tali ipotesi. Il procedimento era dunque illegalmente regredito ad altra fase, a seguito di decisione indubbiamente non riconducibile ad alcuna giuridica giustificazione. Il difensore del Di IO ha presentato memoria difensiva, deducendo anzitutto la nullità della notifica del ricorso proposto dal P.M., in quanto parzialmente illeggibile;
e chiedendone poi l'inammissibilità, stante la ritualità della decisione assunta dal tribunale.
In relazione alla questione preliminare sollevata dal difensore del Di IO, osserva la Corte che la nullità (così come l'omissione totale: cfr. Sez. 5^, 16.12.1998, Dell'Utri) della notificazione dell'impugnazione del P.M. alle altre parti, non ne comporta la inammissibilità, ma imporrebbe al giudice del gravame l'obbligo di restituire gli atti alla segreteria del p.m. impugnante, per la relativa regolarizzazione;
obbligo che troverebbe la sua razionale giustificazione nella impossibilità di prendere validamente atto dell'impugnazione e di apprestare avverso la stessa adeguati mezzi di difesa. Situazione che, peraltro, non si è verificata nel caso in esame, non avendo la dedotta parziale illeggibilità dell'atto impugnativo impedito al Di IO di esporre a questa Corte tutte le sue ragioni. Ciò premesso, va detto che il ricorso è fondato, dovendosi qualificare come abnorme la decisione impugnata, la quale determina una indebita regressione del procedimento e non può essere altrimenti censurata che col ricorso per SS (cfr. Sez. 3^, 30.9.2002, Luciani). E va aggiunto che si tratta di una decisione sicuramente errata sul piano giuridico, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato, che neppure il g.i.p., il quale abbia disposto il giudizio immediato, può revocare la propria pronuncia, incorrendo altrimenti nell'abnormità del "decisum" (cfr. Sez. 6^, 19.10.2000, Khalibi), e, dall'altro lato, che il giudice di merito non ha alcun potere di sindacare la disposizione del giudizio immediato da parte del g.i.p. (cfr. Sez. 1^, 14.7.2000, Kallerig;
Sez. 5^, 21.1.1998, Cusani;
id., 19.2.1992, Fresta). La giurisprudenza ora citata - che ha talora giustificato il principio affermato, richiamando la minore estensione del diritto di difesa per l'imputato nell'udienza preliminare, cui lo farebbe regredire una decisione come quella oggi esaminata, e quindi una sua carenza di interesse al rito ordinario - è anche posteriore alla novella legislativa introdotta colla legge n. 479/1999 (cui si richiama, per sostenere l'infondatezza del ricorso, la memoria difensiva prodotta dal Di IO) e quindi riafferma la validità del principio stesso anche alla luce della riforma dell'udienza preliminare;
dovendosi pur sempre tener presente che le carenze probatorie trovano poi la loro soluzione nel disposto dell'art. 530 c.p.p., senza la necessità di ricorrere a previe coazioni sul rito.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al tribunale di Roma per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Roma per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004