Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 454, comma primo, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta.
Commentari • 2
- 1. Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiestaAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con un'ordinanza tutt'altro che scontata, la Cassazione ha fornito un'interpretazione innovativa dei presupposti temporali che regolano la richiesta di giudizio immediato. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva presentato istanza di accesso al rito speciale, abbondantemente oltre i termini previsti dal codice, basandola - fra l'altro - su atti investigativi (consulenze medico-legali e intercettazioni) depositati soltanto il giorno precedente. La difesa dell'imputato eccepiva l'illegittimità di siffatto modus agendi: secondo la giurisprudenza, infatti, i limiti temporali, fissati per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, sarebbero perentori almeno in …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 45079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45079 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 887
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - N. 16966/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.M.G. N. IL (omesso) ;
2) A.M.G. N. IL (omesso) ;
3) F.L. N. IL (omesso) ;
4) A.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 27/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da F. e A. ed il rigetto dei ricorsi proposti da A.M.G. ed A.M.G. ;
uditi i difensori avv.ti Di Giorgio M., Granoto P. Nicola, Scrofani Cancellieri Daniela, Ottorino Agati in sostituzione dell'avv. Citrella i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il (omesso) , di primo mattino, personale della P.S. di Vittoria, avvisato da una denuncia telefonica di spari percepiti lungo una via cittadina, intervenuto sul posto, rinveniva all'interno di un'autovettura il corpo senza vita di un uomo, poi identificato in I.G. . La vittima, come in seguito accertato dalla perizia necroscopica, era stato raggiunto da due colpi di fucile esplosi l'uno frontalmente, l'altro di fianco. Poco dopo i CC. rinvenivano non molto lontano, nella campagna di Vittoria, un'autovettura Fiat Uno, rubata pochi giorni prima, data alla fiamme ed in essa un fucile da caccia cal. 12, ormai carbonizzato, privo della parte in legno, senza matricola e con la canna segata. Le indagini si indirizzavano verso il suocero ed il cognato della vittima, dappoiché accertati forti contrasti tra l'I. ed i familiari della moglie, ma le stesse non portavano a significativi risultati investigativi, di guisa che, il 10 febbraio 1993, il GIP di Ragusa decretava l'archiviazione del relativo procedimento. Circa dieci anni dopo i riferiti accadimenti A.A. prima ed il padre di questi, A.G. , nell'ambito di una scelta di collaborazione con la giustizia, si accusavano del fatto di sangue, consumato, a loro dire, con la fattiva collaborazione di tale F.L. , su mandato di A.M.G. e di A.M.G.
, rispettivamente suocero e cognato della vittima.
1.2 A carico dei due A.M. , di A.G. e F.L.
si procedeva, pertanto, per il reato di omicidio premeditato in concorso, ulteriormente aggravato dalla partecipazione al delitto dell'allora minorenne A.A. (a carico del quale si agiva per questo separatamente).
1.3 Nel corso del dibattimento A.G. dichiarava:
- di aver conosciuto qualche mese prima del delitto i due A.M. in occasione dell'acquisto di un'autovettura presso l'autosalone da costoro gestito;
- che, dopo i primi pagamenti, non era stato in grado di saldare le rate mensili concordate;
- che A.M.G. gli aveva chiesto, in costanza di tale inadempimento, se fosse in grado di sparare alle gambe di una persona dietro il compenso di L. quattro milioni;
- che aveva egli assentito al fine di onorare il debito come innanzi assunto;
- che tempo dopo lo stesso A.M.G. gli aveva chiesto di dare fuoco ad una Renault 5, incarico espletato insieme a F.L. , fratello della sua amante, dopo aver rubato tale autovettura;
- che dopo tale episodio A.M.G. gli aveva fatto conoscere il padre il quale, presente il figlio, gli aveva proposto l'omicidio del genero, accusato di maltrattamenti contro la moglie ed il figlioletto, dietro compenso di L. 10.000.000;
- che aveva ricevuto più anticipi su tale pattuizione, fino all'esecuzione del progetto omicidiario, consumato insieme al F. , il quale aveva procurato, altresì, il fucile automatico a canne mozze acquistandolo da tale A. "XXXXXXX", e con il coinvolgimento del figlio minorenne A. , che aveva fatto da palo, segnalando l'arrivo della vittima alla guida della sua autovettura, mentre esso dichiarante, insieme al F. , si era appostato presso il luogo dell'agguato, e precisamente ove la vittima lavorava, con un'autovettura Fiat Uno che avevano in precedenza rubato ed occultato, insieme all'arma del delitto, in una masseria di A.M.G. ;
che, eseguito il delitto, aveva mandato il figlio A. a ritirare il saldo del mandato omicidiario;
che A.M.G. aveva onorato il debito, avendo cura però di indossare al momento della conta e della consegna guanti di gomma da chirurgo;
che in seguito aveva chiesto ed ottenuto ulteriori pagamenti, ancorché per somme modeste;
che aveva dato al F. , per il suo apporto nella esecuzione del piano omicidiario del quale, secondo il dichiarante, era stato lo stesso sempre pienamente informato in ogni dettaglio, ivi compresa l'identità dei mandanti, la somma di L. 2.500.000;
che aveva informato A.M.G. con anticipo del giorno scelto per l'esecuzione dell'omicidio, come richiestogli dal medesimo al fine di consentire al figlio G. di allontanarsi da (omesso) recandosi a XXXXXX.
1.4 Sempre nel corso del dibattimento A.A. riferiva che:
- nel giugno 1992, ancora minorenne, era stato arrestato per uno scippo e che in tale occasione era stato rimesso in libertà per la disponibilità di A.M.G. ad assumerlo;
- aveva lavorato quindi circa un anno come bracciante agricolo alle dipendenze del predetto;
- aveva partecipato all'azione delittuosa nella consapevolezza di concorrere ad una aggressione, ma senza conoscere nel dettaglio di cosa si trattasse, avendogli il padre raccontato ogni aspetto della vicenda soltanto successivamente;
- non ricordava di aver ricevuto da A.M.G. il saldo del mandato omicidiario, ne' la circostanza della consegna di esso con i guanti da chirurgo.
1.5 F.G. , da parte sua invece, dichiarava nel corso del processo che:
- non era vero affatto che avesse egli acquistato l'arma del delitto;
- l'A.G. gli aveva riferito di un'azione volta a spaventare una persona con spari in aria oppure alle gomme dell'autovettura;
- aveva partecipato all'azione delittuosa di cui descriveva i particolari esecutivi;
- era stato l'A. a sparare contro la vittima;
- aveva notato, mentre si recavano sul luogo del delitto, di essere seguiti da persone sconosciute a bordo di una Fiat Uno bianca;
- aveva dato fuoco all'autovettura usata per il delitto dopo averla portata in campagna e di aver ricevuto per la sua collaborazione ai fatti di causa la somma di L.
1.200.000 consegnatagli dalla moglie dell'A. .
1.6 Sulla base di una attenta valutazione critica di tali acquisizioni dibattimentali la Corte di Assise di Siracusa, con sentenza del 22 febbraio 2008, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, con giudizio di equivalenza per gli A.M. e per il F. e con giudizio di prevalenza per l'A. , condannava A.M.G. e G.
alla pena di anni ventiquattro di reclusione ciascuno, il F. alla pena di anni ventuno di reclusione e l'A. alla pena di anni quindici di reclusione, oltre pene accessorie come per legge e la condanna al risarcimento del danno, in solido, in favore della parte civile costituita.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello tutti gli imputati.
2.1 A.G. deduceva in tale fase:
a) preliminarmente la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato sul rilievo che la "prova evidente" della sua colpevolezza di cui agli artt. 453 e 454 c.p.p. era stata acquisita ben oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro;
b) la insufficienza della chiamata in correità posta a fondamento della condanna perché assenti i requisiti tassativamente richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3;
c) la omessa motivazione in ordine a quanto a tal fine illustrato con memoria difensiva depositata all'udienza del 15.2.2008 e sulle numerose contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dai due collaboranti, omessa motivazione integrante nullità di ordine generale inficiante la sentenza impugnata;
d) la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie di A.G. , la loro tardività e non spontaneità, avendo questi iniziato la sua collaborazione con la giustizia nel novembre del 2004, e cioè un anno dopo l'inizio della collaborazione del figlio A. , del quale non poteva ignorare le accuse a suo carico;
e) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di A.A. , tali non potendosi ritenere le dichiarazioni del padre;
f) la omessa considerazione del contrasto tra il racconto di A.G. e quello del F. ;
g) la eccessiva severità della pena inflitta e la erronea attribuzione a suo carico dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, per la partecipazione del minore al delitto.
2.2 A.M.G. , da parte sua, lamentava, dopo la preliminare eccezione processuale relativa alla nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato: le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni dei due collaboranti;
l'intrinseca inattendibilità del chiamante in correità; la mancata considerazione del dato che il F. nulla sapesse dell'esistenza di mandanti;
che in costanza dell'omicidio non si era egli allontanato da (omesso), giacché un viaggio a (omesso) era avvenuto per comprovate esigenze familiari molto prima dell'omicidio stesso;
che gli appunti rinvenuti presso l'I. , lungi dal provare un astio giustificativo di un fatto tanto grave come l'omicidio, erano finalizzati ad una imminente azione giudiziaria di natura civilistica;
che il F. aveva parlato di persone rimaste ignote ma presenti sulla scena dei fatti di causa e che ciò avrebbe dovuto indurre a perseguire e comunque a considerare piste diverse da quelle percorse dagli inquirenti;
che illegittima si appalesava la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4.
2.3 F.L. deduceva invece a sua difesa che il ruolo svolto nella vicenda era stato semplicemente quello dell'autista; che ignorava egli la volontà omicida dell'A. , il quale gli aveva fatto credere che avrebbero consumato un'azione semplicemente intimidatoria;
che A.A. mai aveva riferito in dibattimento che egli, F. , era a conoscenza del piano omicidiario del padre e su queste premesse argomentative chiedeva, pertanto, che la fattispecie a suo carico venisse inquadrata nell'ambito dell'aberratio delicti o, quanto meno, in quella del concorso anomalo.
2.4 A.G. , infine, lamentava la incomprensibilità del calcolo eseguito per determinare la pena infertagli e chiedeva, comunque, che si pervenisse al suo minimo edittale anche attraverso la massima applicazione della diminuzione susseguente al riconoscimento in suo favore, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
2.5 All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Assise di Appello di Catania escludeva a carico degli A.M.
l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, dichiarava prevalenti in favore di A.M.G. e del F. le già
riconosciute attenuanti generiche e per l'effetto, in parziale riforma di quella di prime cure, con sentenza del 26 novembre 2009, determinava in anni ventuno di reclusione la pena a carico di A.M.G. , in anni diciassette la pena a carico di A.M.G. , in anni sedici la pena a carico di F.L. ed in anni quattordici la pena a carico di A.G. . A sostegno della decisione la Corte distrettuale sosteneva: a) l'infondatezza della eccezione processuale relativa alla ritualità del giudizio immediato (questa già ribadita con ordinanza dibattimentale del 16 aprile 2009) e della conseguente eccezione di costituzionalità, sul rilievo: che i termini decadenziali nel vigente processo penale sono stabiliti espressamente dalla legge (art. 173 c.p.p.) e che nessuna disposizione codicistica sanziona in tali termini quello di novanta giorni di cui all'art. 454 c.p.p.; che per le nullità vige nel nostro sistema il principio di tassatività e che l'art. 429 c.p.p., comma 2, disciplina i casi di nullità del decreto che dispone il giudizio, non contemplando quello evocato dalla difesa;
che nel caso di specie, comunque, "la prova evidente", da intendersi come quella che per la sua sufficienza rende superflua l'udienza preliminare, risulta acquisita nei termini di giorni novanta, perché l'iscrizione dei nominativi degli indagati nel registro apposito ebbe luogo nell'aprile 2005, in seguito alla trasmissione alla Procura della Repubblica di Ragusa delle dichiarazioni rese dai collaboranti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nonché della trasmissione alla medesima Procura dell'interrogatorio reso da A.A. al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni il 26 ed il 27 maggio 2005; che l'interrogatorio degli imputati era avvenuto oltre il termine dei novanta giorni, ma prima della richiesta di giudizio immediato;
che sul punto sia il giudice delle leggi quanto quello di legittimità hanno sottolineato che l'unico controllo rimesso al giudice del dibattimento è quello relativo all'effettuazione dell'interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 543 c.p.p., comma 1 e 375, comma 3; che nel caso di specie gli imputati sono stati interrogati dopo la notifica dell'ordinanza di custodia in carcere con la contestazione dei gravi indizi a loro carico ivi compresa la cd. "prova evidente" necessaria per la legittima richiesta del giudizio immediato;
che l'annullamento dell'ordinanza custodiale da parte del Tribunale del riesame fu dovuta a motivazioni formali, in seguito peraltro risultate erronee (tardività delle dichiarazioni rese da uno dei due collaboranti). b) l'infondatezza della ulteriore eccezione difensiva relativa alla omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 15.2.2008, sul rilievo che la motivazione del primo giudice, pur non richiamandola esplicitamente, aveva comunque affrontato ogni questione con essa proposta;
che, comunque, anche a ritenere omessa in parte o totalmente la valutazione espressa di tale memoria, sussisterebbe una ipotesi di motivazione insufficiente e comunque suscettibile di integrazione da parte del giudice di secondo grado;
che la memoria in parola propone questioni di merito che sarebbero state valutate dalla Corte territoriale nel prosieguo della motivazione. c) l'attendibilità piena delle dichiarazioni rese dai collaboranti, sul rilievo che esse appaiono pienamente concordi nella indicazione dei fatti centrali costitutivi della condotta omicidiaria e divergenti solo su aspetti marginali, divergenze peraltro comprensibili, atteso il lungo tempo trascorso dalle vicende narrate;
che il racconto dell'omicidio collima, altresì, con quello reso dal concorrente F. , comprovando la partecipazione ad esso di tutti gli esecutori materiali;
che le dichiarazioni di A.G. sono caratterizzate, nonostante le censure difensive dei coimputati A.M. , da spontaneità, dappoiché non incidente su tale caratterizzazione la consapevolezza che il figlio lo stesse accusando;
che senza la sua confessione, le sole accuse del figlio non avrebbero costituito prova decisiva a carico di A.G. ; A. padre e figlio non si sono mai incontrati dopo l'inizio della collaborazione e comunque si accusano di un delitto gravissimo che, senza le loro confessioni, sarebbe rimasto impunito;
che il racconto degli esecutori materiali è riscontrato adeguatamente;
che gli A. non avevano interesse alcuno ad accusare i due A.M. , anzi avevano interesse ad accusare altri, come, ad esempio, taluno legato alla criminalità organizzata, fatto questo che avrebbe fatto scattare la disciplina di favore di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8; i racconti resi dai due A. , quanto a movente e mandanti dell'omicidio, si integrano logicamente e questo fa giustizia delle censure difensive volte ad accreditare, viceversa, l'assenza nella fattispecie di autonomi riscontri esterni alle rispettive dichiarazioni;
il riscontro sui mandanti, a parte l'attendibilità intrinseca del dichiarante A.G. , va altresì individuato nella precisione delle motivazioni omicidiarie riferite dal padre al figlio, posto che soltanto gli A.M. potevano avergliene parlato;
che il racconto di A.A. sulle circostanze direttamente percepite si appalesa pienamente attendibile per la precisione del racconto ed i particolari riferiti circa i suoi incontri con gli A.M. in occasione delle sue richieste di denaro, le quali altra giustificazione non possono avere se non nel delitto per cui è causa, come provato dalla frase pronunciato dai coimputati "digli a tuo papa che il nostro dovere lo abbiamo fatto";
il delitto fu certamente su commissione, come provato dalla somma versata al F. e non v'è alternativa alla commissione proveniente dal suocero e dal cognato della vittima, non essendovi altri moventi apprezzabili riconducibili all'assassinio dell'I. ; la tesi alternativa affacciata dalle difese ed allacciata alle ignote persone notate nel corso dell'azione delittuosa dal coimputato F. non ha agganci seriamente valutabili.
d) Quanto, in particolare, alla posizione di A.M.G. , la cui difesa aveva principalmente affermato che ogni riscontro alle accuse mossegli da A.G. desunto dalle dichiarazioni del figlio mai lo vedevano coinvolto nella fase della ideazione, commissione ed esecuzione dell'omicidio, ma, tutt'al più, in momenti di molto successivi ad esso, con ciò provandosi, pertanto, che avrebbe egli saputo dopo di quanto accaduto, ma non certo che egli vi abbia preso parte, in qualche modo, osserva in contrario la Corte di merito che:
- A.G. ha affermato nel corso del dibattimento di aver ricevuto l'incarico di uccidere sia dal padre che dal figlio;
- A.A. ha raccontato di aver ricevuto dal padre l'autorizzazione a rivolgersi ad entrambi gli A.M. per richiedere somme di denaro;
- la frase rivolta dai coimputati A.M. ad A. dopo l'ennesima richiesta di denaro "digli a tuo papa che il nostro dovere lo abbiamo fatto" avrebbe un significato ben più ampio di quello difensivamente accreditato, evidenziando infatti il coinvolgimento di G. nei fatti di causa ancorché in posizione subordinata rispetto al padre e la condotta di G. ricondurrebbe logicamente al narrato di A.G. ;
- indiretta conferma dell'assunto va tratta dal comportamento processuale di A.M.G. , il quale ha negato, mentendo, sia qualunque contatto con A.A. , il quale ha invece descritto l'ufficio di G. e le sue fattezze, oltre ad averlo riconosciuto nel corso del dibattimento, sia di essere a conoscenza degli screzi tra il padre e la vittima, screzi noti a tutti e che avevano coinvolto direttamente G. ;
- il movente dell'omicidio era comune a padre e figlio e le chiamate in correità di A.G. e di A.A. convergono in una ricostruzione logica e coerente dell'intera vicenda. e) Con riferimento al gravame interposto dal F. , rilevava la Corte territoriale che il ruolo dell'appellante risultava concordemente e con precisione descritto dai due A. ; che le sue dichiarazioni ben riscontravano le dichiarazioni dei due collaboranti;
che l'ignoranza del deducente in ordine alla reale dinamica del piano omicidiario non appariva logica e credibile;
che il F. aveva infatti preso posto sull'auto rubata utilizzata per l'agguato ove v'erano un fucile a canne mozze ed una tanica di benzina (poi utilizzata per bruciare detta automobile), che A.A. aveva riferito una serie di episodi accaduti presso l'abitazione del F. , ove abitava l'amante del padre, sorella dell'appellante, episodi dai quali emerge che A.G. , in quel contesto, aveva a più riprese parlato della spedizione in programmazione, anche se mai aveva egli esplicitamente parlato di un omicidio su commissione;
che non v'è ragione di ritenere mendacio il racconto dell'A. ;
che particolarmente significativa si appalesa la circostanza che l'imputato accettò una ricompensa per la sua partecipazione all'azione delittuosa, confermativa, questa, della consapevolezza di aver partecipato ad un delitto su commissione. f) Quanto, infine, alle doglianze di A.G. , riferite esclusivamente al trattamento sanzionatorio, la Corte riteneva equo accoglierle con riferimento agli effetti della concessione delle circostanze attenuanti valutate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, tenuto conto dell'apporto dato dall'imputato alla ricostruzione degli accadimenti e nell'ambito di una equilibrata determinazione delle sanzioni inflitte a tutti gli imputati.
3. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
3.1 La difesa di A.M.G. illustra quattro motivi di impugnazione, col primo dei quali denuncia violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, con riferimento agli artt 453 e segg. c.p.p., artt. 429, 597, 173, 185 e 178 c.p.p., comma 1,
lett. c).
Denuncia in particolare sul punto la difesa ricorrente la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato, dappoiché non acquisita alcuna prova evidente, da parte del P.M., nel termine perentorio di novanta giorni dalla iscrizione del nome dell'imputato nel registro degli indagati, termine il cui inutile decorso non da luogo ad una ipotesi di decadenza ex art. 173 c.p.p., bensì ad una ipotesi di nullità connessa alla inammissibilità del giudizio non preceduto dalla fase delle indagini preliminari.
Lamenta ancora sul punto la difesa ricorrente che risultava omessa ogni considerazione motiva da parte del giudice a quo in ordine alle argomentazioni come innanzi ribadite, essendosi limitata la Corte di seconde cure a confutare, peraltro molto insistendo sull'argomento della non intervenuta decadenza, le argomentazioni illustrate dalla difesa del coimputato A.M.G. . Rileva ancora al riguardo la stessa difesa l'incongruenza dell'utile utilizzo del rito contestato in riferimento a fatti accaduti nel 1992, a dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie di collaboranti di giustizia intervenute oltre dieci anni dopo e con iscrizione nel registro delle notizie di reato avvenuta il 2.4.2005, richiesta del giudizio immediato in data 22.6.2006, interrogatorio degli imputati A. in data 5.12.2005, cioè otto mesi dopo la loro iscrizione nel registro anzidetto.
Denuncia, altresì, la difesa impugnante, sempre ai fini di evidenziare la violazione dei principi regolatori del giudizio immediato, che la notizia di reato in danno dell'A.M.G. era avvenuta a distanza di oltre un anno dalle dichiarazioni indizianti dei collaboratori, risalenti infatti al 2004, che palesemente illogica è l'affermazione del giudice a quo, secondo la quale il termine di 90 giorni per l'acquisizione della "prova evidente" sarebbe stato rispettato e che altrettanto palesemente erronea sarebbe la tesi ivi sostenuta in ordine alla non configurabilità di una ipotesi di nullità di ordine generale nella fattispecie denunciata. Rimarca a detto proposito il deducente, che la mancata previsione della sanzione di nullità nella disposizione, di carattere speciale, portata dall'art. 429 c.p.p., a tal fine richiamato nella sentenza impugnata, non esclude affatto l'applicabilità al caso concreto della disciplina generale in materia di nullità processuali e, nella fattispecie, delle regole di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) "influendo "quanto eccepito" sul diritto di difesa dell'imputato di accedere e partecipare all'udienza preliminare", argomento quest'ultimo rimasto senza risposta da parte del giudice dell'appello.
Sempre a dimostrazione dell'insussistenza nel caso in esame di una prova evidente utile per il legittimo esercizio dell'azione penale nelle forme del giudizio immediato, rammentava la difesa ricorrente che il GIP, a suo tempo investito della richiesta di misura cautelare a carico degli indagati, l'aveva rigettata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, con contestuale, quanto irritale, indicazione al P.M. istante di ben tredici punti di approfondimento investigativo. Denuncia infine l'impugnante, richiamando massime della Corte Costituzionale riferite all'interrogatorio formale e pronunce di questa Corte di legittimità, la erroneità della tesi illustrata in sentenza secondo cui non sarebbe consentito al giudice del dibattimento alcun sindacato sulla valutazione fatta dal GIP circa l'evidenza della prova.
3.1.2 In linea subordinata, se non accolte le illustrate tesi principali, propone la difesa ricorrente questione di costituzionalità dell'art. 453 c.p.p., nella parte in cui consente la richiesta di giudizio immediato nei confronti di persona interrogata anche fuori dei termini di cui all'art. 454 c.p.p., comma 1, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost..
3.2 Col secondo motivo di doglianza denuncia la difesa ricorrente, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) l'inosservanza degli artt. 121, 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 185 c.p.p., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che la Corte di primo grado ha del tutto ignorato nella sua motivazione sia la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, sia le ragioni illustrate dalla difesa con la memoria depositata il 15 febbraio 2008, documentazione fotografica e memoria volte a dimostrare che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti A. erano viziate in punto di credibilità intrinseca ed estrinseca.
Ad avviso della difesa istante tale omissione motivazionale non poteva essere integrata dai giudici di seconde cure, dappoiché comunque privata la difesa, su quanto dedotto, di una doppia delibazione di merito e leso il diritto difensivo della parte interessata, di guisa che, nella fattispecie, ricorrerebbe una ipotesi di nullità generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) della sentenza di prime cure, che il giudice dell'appello doveva rilevare e che non ha, erroneamente ed illegittimamente, rilevato, con ciò viziando la pronuncia di secondo grado che deve ritenersi travolta dalla rilevata nullità della sentenza di prime cure.
3.3 Col terzo motivo censura la difesa ricorrente la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 187, 192, 526, 530, 533 c.p.p., artt. 24, 27 e 111 Cost. e art. 6, comma 2 della CEDU. A sostegno dell'assunto si assume in particolare che:
- la condanna del ricorrente si fonda "solo ed esclusivamente" sulle dichiarazioni accusatorie del collaborante A.G. ,
dichiarazioni rimaste prive di riscontri esterni individualizzanti e spesso contrastanti con le oggettive risultanze dibattimentali;
- riscontri esterni individualizzanti non possono essere tratti dalle dichiarazioni dell'altro collaborante, A.A. e da quelle del coimputato F.L. , dappoiché riferibili queste alla sola fase dell'esecuzione materiale dell'omicidio, mentre con riferimento alla precedente fase della committenza e di quelle successive al delitto, dette dichiarazioni difettano di propria autonomia, risolvendosi in quanto loro riferito da A.G. ;
- non solo;
le dichiarazioni accusatorie di A.G. , anche con riguardo al loro nucleo centrale, non si riscontrano ne' con quelle del figlio A. , ne' con quelle del coimputato F. ;
- la Corte di secondo grado non avrebbe tenuto conto della circostanza che la collaborazione di A.G. non si appalesa per nulla spontanea, dappoiché intervenuta successivamente a quella del figlio e finalizzata a lucrare gli sconti di pena, puntualmente acquisiti, a parte la considerazione che non v'è certezza che padre e figlio non abbiano avuto occasione di incontrarsi e che il tempo trascorso, insieme ai rapporti conflittuali tra i due, coopererebbero nel rendere intrinsecamente non credibili le loro dichiarazioni;
con particolare riferimento al mandato omicidiario, a carico dell'imputato v'è soltanto la dichiarazione accusatoria di A.G. , rinvenendo quelle del figlio e del coimputato esclusivamente dai suoi racconti e data, pertanto, l'assenza di riscontri autonomi rispetto all'accusa del collaborante, questa subisce una presunzione relativa di inattendibilità, presunzione non superata nel processo;
grave sotto tale aspetto reputa essere la difesa istante che la Corte di secondo grado abbia richiamato nella sua motivazione ed utilizzato a tal fine le dichiarazioni rese dall'A.A. nel corso dell'interrogatorio reso davanti al P.M., pur riconoscendo che le medesime non sono state poi confermate nel corso del dibattimento;
del pari inadeguato nella sua funzione di riscontro si appalesa il dato valorizzato dal giudice di merito circa la conoscenza da parte di A.G. di screzi seri tra i coimputati A.M. e la vittima I. , essendo indifferente tale conoscenza e la considerazione che sia stato l'imputato a riferirne all'esecutore materiale dell'omicidio;
non è credibile l'A.G. nelle sue dichiarazioni accusatorie perché lo stesso nutriva motivi di forte astio nei confronti degli A.M. , che avevano mandato in protesto alcune delle cambiali dal medesimo firmate per pagare l'autovettura alfa 33 acquistata dai predetti, dato questo ignorato dai giudici di merito, al pari della circostanza che, in assenza di prove, è stato sostenuto che le dazioni di denaro, peraltro non provate, erano collegate alla vicenda omicidiaria e non già, ammesso che ci siano state, al rapporto di lavoro intercorso in precedenza tra A.A. ed A.M. padre, ovvero a vere e proprie pretese estorsive da parte di un soggetto, A.G. , di forte caratura criminale;
anche la frase, molto valorizzata in senso accusatorio dai giudici di merito, "digli a tuo padre che il nostro dovere lo abbiamo fatto" va collegata, in assenza di prove del contrario, al rapporto di lavoro dipendente tra A. ed A.M. padre;
sulla non credibilità e non spontaneità delle dichiarazioni accusatorie dell'A.G. non hanno adeguatamente valutato le Corti di merito la circostanza che questi ha iniziato a collaborare un anno dopo il figlio, e, quindi, nella consapevolezza delle accuse che questi gli aveva rivolto e con l'intento di lucrare certi vantaggi processuali;
i giudici territoriali hanno omesso di considerare la personalità di A.G. , per il difensore ricorrente vero "professionista della menzogna", come dimostrato dai suoi numerosi precedenti penali, dalla natura di tali precedenti, dalla sua condotta familiare caratterizzata da tradimenti coniugali vissuti senza ritegno ed al cospetto fin'anche del figlioletto minorenne, dal coinvolgimento di un ingenuo F. , al quale si era prospettata ben altra azione delittuosa rispetto all'omicidio poi perpetrato, tutti elementi che avrebbero dovuto indurre a grande cautela nella considerazione dell'affidabilità complessiva del denunciante, del quale, viceversa, le Corte di merito giustifica sempre le contraddizioni, quasi il collaborante si giovasse di una sorte di pregiudizio di veridicità palesemente contraddetto dalla sua personalità e dalle sue condotte di vita e criminali;
contrasta con la credibilità e l'attendibilità della collaborazione il lungo tempo trascorso dai fatti e la circostanza che le dichiarazioni collaborative non sempre appaiono coerenti, costanti ed uniformi;
il giudice a quo ha ignorato le numerose e rilevanti contraddizioni nelle quali è caduto l'A.G. nel corso del processo, tutte puntualmente riportate nell'atto di impugnazione da pag. 55 a pag. 62;
l'A. , inoltre, fa dichiarazioni non caratterizzate da credibilità estrinseca, giacché non esistono nel processo riscontri esterni capaci di collegare gli imputati A.M. al fatto di reato così come loro contestato e cioè nelle vesti di mandanti dell'omicidio;
riscontri esterni non possono essere considerati gli appunti scritti rinvenuti nel portafogli della vittima e quelli sequestrati nel comodino di A.M.G. , documenti, quelli ora richiamati, comprovanti contrasti di natura legale, preordinati a tutele civilistiche e nulla più;
se così non fosse stato, se non fossero stati cioè probatoriamente innocui, l'imputato non li avrebbe certo conservati;
del pari riscontri esterni non possono essere considerati, la vendita dell'autovettura all'A. , il rapporto di lavoro di A. presso l'azienda agricola di A.M. , l'incendio della Renault 5, dimostratosi una autentica menzogna del collaborante A.G. , la casa di S. messa a disposizione dell'assassino; l'utilizzo dei guanti da chirurgo per maneggiare il saldo della commissione omicidiaria, negata da A.A. , le testimonianze dei fratelli della vittima, dati, quelli ora elencati, privi della necessaria specificità e comprovanti circostanze generiche ovvero del tutto escluse dalle risultanze dibattimentali;
- l'incendio della Renault 5, già si è detto, è stato escluso dalle informative dei VV.FF., della Polizia e dei CC, informative, quelle dei VV.FF. e dei CC, ignorate dai giudicanti, che hanno argomentato di riscontro non provato, all'uopo utilizzando soltanto le informative di P.S, e non di riscontro palesemente contraddetto;
- il viaggio a (omesso) di A.M.G. si colloca temporalmente, come provato documentalmente, dieci giorni prima del delitto e, pertanto, in epoca non compatibile con le circostanze raccontate dall'A.G. ;
- i guanti da chirurgo sono esclusi da A. che di essi nulla ricorda;
- le dichiarazioni rese dal coimputato F.L. , estremamente significative rispetto ad una pista di indagine alternativa, non sono state valutate per nulla, sia in questa prospettiva, sia sotto il profilo delle ripetute, plurime e rilevatissime contraddizioni (puntualmente indicate nel ricorso a pag. 72 e 73) con il racconto reso dai due collaboranti;
- punto nodale del processo è comunque che il mandato ad uccidere l'I. , affermato da A.G. , chiamante in correità, è
rimasto del tutto privo di apprezzabili e legittimi riscontri;
- anche sul movente si appalesa evidente la forzatura motivazionale dei giudici di merito;
- degli appunti già si è detto, essi sono inidonei a provare un astio giustificativo di un assassinio e comprovano nulla più che una raccolta di appunti in preparazione di controversie civili;
- sul punto vanno richiamate le testimonianze dei familiari della vittima, che viene descritta come persona presuntuosa, spavalda e per nulla tranquilla.
3.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 69, 62 bis, 132, 133 c.p. e 597 c.p.p., sul rilievo che la pena inflitta, ancorché inferiore a quella comminata in prime cure, risulta determinata in violazione del principio processuale che vieta, in assenza di gravame interposto dal P.M. sul punto, la reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato. La Corte di secondo grado infatti, ad avviso del difensore, nell'accogliere il gravame limitatamente all'aggravante inizialmente contestata a mente dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, che ha infatti ritenuto insussistente nel caso di specie, avrebbe dovuto, per l'effetto, modificare altresì il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con le aggravanti espresso in prime cure, dappoiché, appunto, venuta meno una di quelle contestate e di esse aggravanti iniziali essendo residuata soltanto quella relativa alla premeditazione.
Il mantenimento del giudizio di equivalenza in secondo grado, pertanto, attesa la modifica dei termini nei quali venne espresso dai giudici di primo grado, si risolverebbe, per la difesa impugnante, in un trattamento sanzionatorio peggiorativo, ancorché in parte qua, di quello fissato dalla sentenza della Corte di Assise.
4. Nell'interesse di A.M.G. risultano invece illustrati cinque motivi di ricorso.
4.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, a mente dell'art. 606 c.p.p., lett. c) la violazione degli artt. 453, 454, 455 c.p.p., per difetto dell'acquisizione della prova evidente entro il termine tassativamente prescritto di giorni 90 dalla iscrizione del nome degli indagati nell'apposito registro e per aver comunque presentato la richiesta oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge. Trattasi, come di tutta evidenza, della medesima eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso proposto da A.M.G. ed innanzi sintetizzato, motivo rispetto al quale la difesa di A.M.G. ripercorre, con analogo scrupolo ed approfondimento di analisi giuridica, un argomentare sostanzialmente sovrapponibile con identità di conclusioni giuridiche, date dalla richiesta di dichiarare la nullità del decreto di citazione per giudizio immediato e con essa la nullità degli atti processuali successivi ad esso decreto conseguenti. Pare utile comunque riportare la scansione temporale posta dalla difesa in discorso a sostegno della doglianza in esame:
- il 2 aprile 2005 è avvenuta l'iscrizione del nome degli odierni imputati nel registro degli indagati;
- il 12 settembre 2005, ben oltre il termine di 90 giorni di cui alla disciplina relativa al giudizio immediato, il GIP del Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico degli indagati per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza;
- nel febbraio del 2006 il P.M., effettuati 13 ulteriori accertamenti, ha formulato una nuova richiesta di misura cautelare;
- l'8 febbraio 2006 è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare;
- il 13 febbraio 2006 sono stati interrogati gli imputati;
- il 22 giugno è stata formulata la richiesta di giudizio immediato. La difesa ricorrente inoltre, sempre secondo moduli argomentativi percorsi dal precedente ricorrente, ha rimarcato, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche processuali del giudizio immediato, la illegittimità dell'interrogatorio dell'imputato reso ad anni di distanza dai fatti e comunque molti mesi dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati, insistendo infine, ancorché con istanze processuali di natura subordinata, per la eventuale remissione alle sezioni unite della cassazione della questione giuridica data dalla tassatività o meno del termine di giorni 90 per l'acquisizione della "prova evidente" di cui all'art. 454 c.p.p. e per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità data dalla insindacabilità, se in tal guisa interpretato, dell'operato del GIP, nella ipotesi in cui ammetta il giudizio immediato a distanza di tempo dai fatti e dalla iscrizione nel registro degli indagati.
4.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3, sul rilievo che, erroneamente ed illegittimamente, i giudici di merito avrebbero considerato valido riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante A.G. , quelle rese dal collaborante A.A. , il quale si sarebbe, viceversa, limitato a riportare, sempre e soltanto, le accuse riferitegli dal padre.
Col medesimo motivo, inoltre, la difesa istante censura di inattendibilità le dichiarazioni di A.G. ed il travisamento di quelle rese da A.A. .
Anche questo secondo motivo ripropone, ancorché in termini di autonoma originalità, censure, rilievi ed argomenti innanzi sintetizzati nel riportare le ragioni di impugnazione illustrate nell'interesse di A.M.G. con il terzo motivo di ricorso.
Giova peraltro rimarcare, in relazione alla difesa in esame, che cura particolare del difensore è stata quella di evidenziare che, in ogni caso, le dichiarazioni di A.A. mai coinvolgono nel fatto omicidiario e nel presunto mandato ad uccidere la figura di A.M.G. , al quale si può tutt'al più imputare, percorrendo le dichiarazioni rese da A.A. , di aver appreso successivamente degli accadimenti di causa nella loro compiutezza, dappoiché semplicemente coinvolto, dal collaborante, in un'unica occasione in cui vi fu una modestissima dazione di denaro, la quale, di per sè, attesa la sua assoluta neutralità rispetto alla contestazione mossa, non può logicamente collegare, pur ammettendo che essa risulti adeguatamente provata, al mandato omicidiario, comunque negato, che si assume dato da G. e che potrebbe essere riferito, come ipotesi, al padre G. all'insaputa del figlio.
Anche in ordine al movente del delitto individuato dai giudicanti osserva la difesa ricorrente che i dati portati a sostegno del forte contrasto con l'I. , come ad esempio i famosi pizzini, peraltro del tutto inidonei al riguardo, non coinvolgono comunque il cognato di costui, ma solo, al più, il padre.
4.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla deposizione resa dal collaborante A.A. in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nell'omicidio.
Deduce sul punto parte istante:
- A.A. non ha mai detto di essersi recato "dagli" A.M.
a chiedere loro denaro;
- le dichiarazioni dibattimentali, testualmente riportate da pag. 42 a pag. 53 del ricorso, smentiscono, per il difensore, l'assunto dei giudicanti, dappoiché A. parla soprattutto del padre di G. , parla quasi sempre al singolare quando riferisce a chi intendeva rivolgersi ovvero a chi si rivolgeva direttamente per le richieste di denaro, dice di essersi rivolto a G. solo perché non trovava il padre, di essersi recato a chiedere denaro circa quindici volte, di averne ricevuto in tre occasioni e che soltanto una volta, in assenza del padre, fu G. a dargli una modestissima somma di denaro;
- tutto ciò appare sostegno probatorio minimo e dichiarazione processuale inconsistente per sostenere riscontrata l'accusa a G. di essere, con il padre, mandante dell'omicidio per cui è causa;
- sul punto e sulle argomentazioni della difesa, sulle logiche alternative da questa prospettate nulla ha motivato la Corte di secondo grado;
- anche la frase "digli a tuo papa che il nostro dovere lo abbiamo fatto" in realtà il dichiarante, opportunamente interrogato sul punto in dibattimento, non la ricorda con precisione e soprattutto non è certo che sia stata pronunciata alla presenza di G. e del padre.
4.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa impugnante violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del collaborante A.G. (art. 192 c.p.p., commi 2 e 3). Sul punto la diligente difesa ricorrente:
- enumera dapprima, a conforto dell'assunto, una serie di contraddizioni nelle quali sarebbe incorso il collaborante anzidetto nei suoi racconti;
- rileva poi che il collaborante ha confessato un omicidio già denunciato un anno prima dal figlio, di guisa che non può dirsi che abbia egli parlato di un omicidio per il quale non era stato neppure sospettato e per il quale, anche in costanza delle rivelazioni filiali, egli non avrebbe subito condanna dappoiché insufficiente quella chiamata in correità;
- evidenzia infine, con argomentazioni analoghe a quelle articolate nell'interesse del ricorrente A.M.G. : a) le contraddizioni nel racconto dell'A.G. su come ebbe a conoscere A.M.G. , b) la comprovata falsità
dell'episodio dell'incendio della Renault 5, c) le contraddizioni tra il racconto dell'A. e di F.L. , d) la sconfessione da parte di A.A. delle dichiarazioni paterne in ordine ai guanti di gomma calzati da A.M.G. al momento del preteso saldo della commissione omicida, e) la significatività dell'affermazione fatta da A.G. di non aver mai mandato il figlio a chiedere denaro agli A.M. e tanto meno a G..A.M. ed il contrasto di tale affermazione con il racconto del figlio, che invece di questo parla diffusamente, f) la comprovata falsità delle dichiarazioni di A.G. in ordine a quanto avrebbe egli riferito alla sua amante, falsità evidenziata dalle dichiarazioni del figlio A. .
4.5 Col quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge anche processuale e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, con riferimento particolare alla mancata motivazione in ordine alle dichiarazioni di I.E. e F.L. .
Argomenta sul punto parte istante che immotivatamente avrebbe la Corte di secondo grado ignorato oggettive risultanze processuali, dalle quali era viceversa possibile inferire la oggettiva consistenza di ipotesi alternative a quella ritenuta fondata e ciò tenendo conto: a) delle dichiarazioni testimoniali del padre della vittima, espressione di un timore rivolto verso il clan mafioso dominante all'epoca nel territorio di (omesso), b) delle dichiarazioni testimoniali del fratello della vittima, comprovanti la sua indole spavalda ed aggressiva, c) il chiaro interesse alla vicenda dimostrato dall'amante di A.G. , desumibile dalle affermazioni dibattimentali sul punto di A.A. , d) gli avvistamenti sospetti di F.L. in costanza dell'azione omicidiaria e la reazione verbale stizzita e violenta di A.G. allorché il coimputato gliene parlò chiedendo chiarimenti.
5. Nell'interesse di F.L. sono stati articolati tre motivi di impugnazione.
5.1 Col primo motivo di ricorso denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 192 c.p.p., sul rilievo che la Corte di secondo grado avrebbe ritenuto sussistenti legittimi riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati A. e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso F. ; che dette ultime dichiarazioni non sono sufficienti a tal fine soprattutto tenendo conto della grave inimicizia tra chiamante ed imputato;
che rimane sfornito di prova, per quanto detto, la volontà di concorrere nell'omicidio di esso Favetta.
5.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa impugnante violazione degli artt. 40,43, 110 e 116 c.p., sul rilievo che nel caso di specie può al più evocarsi la costruzione giuridica del concorso anomalo;
che la partecipazione ad una attività preparatoria ed il percepimento successivo di una somma di denaro non sono direttamente probanti della volontà di partecipare ad una spedizione omicida;
che le circostanze dette non provano la relativa volontà di concorrere nella condotta omicidiaria.
5.3 Col terzo motivo di ricorso lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione;
a) in relazione alla mancata valutazione, ai fini dell'attendibilità della dichiarazioni accusatorie di A.G. , del grave contrasto esistente tra questi e l'accusato, contrasto provato nel processo con le dichiarazioni di A.A. (pag. 51 della relativa deposizione) nonché, b) con riferimento alla mancata motivazione in ordine alla invocata ipotizzabilità nella fattispecie del concorso anomalo e circa la volontà dell'imputato ricorrente volta a concorrere nell'azione omicida.
6. Nell'interesse di A.G. , infine, illustra il difensore di fiducia un unico motivo di impugnazione, con il quale lamenta la violazione degli artt. 118, 132, 133 c.p., e art. 62 c.p., n. 6, in particolare osservando che, in considerazione del ruolo decisivo ricoperto dal ricorrente nel fare piena luce sulla vicenda per cui è causa, della collaborazione prestata agli inquirenti, della sua scemata pericolosità sociale, aveva egli diritto all'applicazione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 7. Le riportate doglianze non possono essere condivise, salvo quanto si dirà in ordine al quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di A.M.G. .
7.1 Occorre preliminarmente delibare la eccezione processuale concordemente sollevata dalle difese di A.M.G. ed
A.M.G. .
Orbene, per comune insegnamento teorico il giudizio immediato è stato disciplinato nel nostro codice nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui comune funzione è quella di un più rapido svolgimento del processo, nel caso di specie ottenuto attraverso l'eliminazione dell'udienza preliminare.
Trattasi di semplificazione importante ma, al tempo stesso, non priva di rilievo per i diritti difensivi, posto che esclude essa il controllo dell'indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giudizio, controllo integrante ormai diritto procedimentale consolidato e riconosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali più progrediti e democraticamente evoluti, coerente con lo scopo di limitare il ricorso al dibattimento, il cui utilizzo processuale, nell'interesse della collettività, si giustifica soltanto se strettamente necessario, anche nella prospettiva di evitare al cittadino coinvolto in indagini processuali la sofferenza determinata dalla sua ineludibile pubblicità.
In tale equilibrio di fattori positivi e negativi il procedimento per giudizio immediato si caratterizza, in caso di prova evidente a carico dell'indagato, per il controllo giurisdizionale del GIP operato soltanto sulla base degli scritti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, cui consegue la eventuale decisione di rinviare o meno a giudizio inaudita altera parte.
7.1.2 Chiarite pertanto le caratteristiche teoriche dell'istituto e le sue funzioni processuali, è possibile la deduzione giuridica. Come innanzi sintetizzato, lamentano i predetti ricorrenti la violazione del termine entro cui, per espresso disposto normativo, deve essere tassativamente acquisita la prova evidente a carico dell'indagato giustificativa del salto processuale della fase relativa alle indagini preliminari, nonché la tardi vita dell'interrogatorio richiesto, a pena di nullità, dall'ordinamento per la legittima citazione dell'imputato per il giudizio immediato (art. 454 c.p.p., per il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro, art. 453 c.p.p., comma 1, per la necessità dell'interrogatorio dell'indagato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova). Le tesi difensive appaiono infondate sia nei loro presupposti di fatto, quanto in quelli di stretta interpretazione giuridica. Ed invero, quanto al primo profilo, la tempestività dell'acquisizione probatoria caratterizzata dal requisito della sua evidenza rappresentativa va rilevata, nella fattispecie, con riferimento alla data del 2 aprile 2005, epoca in cui è avvenuta l'iscrizione del nome degli indagati nel relativo registro curato dal P.M..
Detta iscrizione, come posto in evidenza dal giudice a quo, è stata conseguenza dell'invio alla Procura della Repubblica di Ragusa, territorialmente competente per le indagini e per l'azione penale conseguente, delle dichiarazioni rese dai collaboranti A.A. ed A.G. alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, dichiarazioni alle quali il P.M. prima ed il GIP dopo hanno riconosciuto valenza di "prova evidente" unitamente all'interrogatorio reso da A.A. al P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Catania, interrogatorio eseguito il 26 ed il 27 maggio 2005.
Pienamente rispettato risulta pertanto il termine, certamente tassativo, di cui all'art. 454 c.p.p., per l'acquisizione della prova evidente, da detta norma richiesto come requisito per l'utile e legittimo ricorso al dibattimento attraverso le forme speciali del giudizio immediato, ne' può essere posto in discussione la valutazione del GIP in ordine alla ricorrenza di tale requisito, come costantemente affermato dalla lezione interpretativa di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3^, 15.11.2007, n. 179, Di Donato, rv. 238603).
Oppongono i difensori, sul punto, sia la valutazione del GIP in sede di procedimento cautelare ed il rigetto della richiesta per l'applicazione della misura cautelare personale a carico degli indagati, rigetto palesemente in contraddizione, secondo opinamento difensivo, con la sussistenza di prove evidenti di colpevolezza, sia la circostanza oggettiva che le dichiarazioni dei collaboranti risalgono al 2003 ed al 2004 per fatti consumati nel 1992, ma gli argomenti difensivi, seppur suggestivi, non possono essere condivisi. Ed invero, per un verso, non vi fu alcun rigetto ma sola una sospensione della decisione al fine di assicurare l'acquisizione di precise attività di indagine e, per altro verso, altro è la valutazione giuridica richiesta al GIP investito del giudizio cautelare, altro è quella del giudice investito della richiesta di rinvio per giudizio immediato, trattandosi di delibazioni del tutto diverse quanto a contenuti, finalità procedimentali e principi regolatori. Quanto invece all'epoca risalente dei fatti e delle dichiarazioni rifluite poi nel fascicolo del P.M. quale "prova evidente" ai fini degli artt. 454 e segg. c.p.p., osserva la Corte che la tempestività della loro acquisizione deve essere registrata al momento in cui il P.M. competente a promuovere l'azione penale conosce la prova ed è in grado di rilevarne l'evidenza e non certo al momento in cui la prova si è formata attraverso l'opera di altri operatori, quando i due momenti temporalmente non coincidono.
7.1.3 Conclusivamente: il termine di novanta giorni che il p.m. non può superare per richiedere, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il giudizio immediato, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato. Perciò il p.m. può legittimamente avanzare la richiesta anche oltre il novantesimo giorno dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati, a patto che abbia terminato entro tale termine le indagini, che la prova risulti evidente e che l'indagato sia stato posto in grado di conoscere la contestazione e di difendersi attraverso l'interrogatorio (Cass. pen., Sez. 3^, 26/09/1995, n. 273) con la precisazione che nel giudizio abbreviato l'interrogatorio effettuato dal GIP in sede di convalida dell'arresto ovvero in seguito all'adozione di una misura cautelare personale, nella fattispecie avvenuto il 13 febbraio 2006, deve ritenersi equipollente al previo interrogatorio prescritto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 (Cass., Sez. I, 14 ottobre 2005, n. 41443, rv. 232545) e che irrilevante è il tempo del suo espletamento rispetto al termine dei 90 giorni di cui innanzi, riconoscendo l'ordinamento, come unico requisito temporale a pena di nullità del giudizio immediato, che esso sia tenuto prima della richiesta del rito speciale, nella fattispecie maturata il 22 giugno 2006.
Ha osservato infatti questa Corte che la rilevata equipollenza è data dal fatto che l'interrogatorio in parola coinvolge necessariamente aspetti della prova del reato contestato, di guisa che pienamente tutelati appaiono i diritti difensivi anche in riferimento all'interlocuzione in ordine all'adozione del rito speciale.
7.1.4 Manifestamente infondate si appalesa, infine, le eccezioni di costituzionalità proposte da entrambi i predetti ricorrenti. Quanto a quella denunciata dalla difesa di A.M.G. ne va dichiarata senza incertezza la genericità dappoiché per nulla illustrati i profili giuridici dell'eccezione e con riferimento a quella illustrata dalla difesa di A.M.G. , vanno invece richiamate le reiterate pronunce del giudice delle leggi che sotto ogni profilo ha delibato la coerenza costituzionale della disciplina codicistica dettata per rito in esame, in particolare, per quanto qui rileva, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui "non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare". In tale occasione ha rilevato la Corte che con ordinanza n. 371 del 2002, successiva alle ordinanze di rimessione, essa aveva dichiarato manifestamente infondata una questione simile, sollevata in relazione ai medesimi parametri costituzionali, nella quale ebbe in particolare a rilevare che il presupposto del previo interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1, e all'art. 375 c.p.p., comma 3, secondo periodo - cui è condizionata la valida instaurazione del giudizio immediato e la cui ritualità, formale e sostanziale, è sindacabile dal giudice del dibattimento - assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, con la conseguenza che "sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato" non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione dei parametri evocati. Inoltre -con specifico riferimento all'art. 111 Cost. - "il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo (Corte cost. (Ord.), 16/04/2003, n. 127 ed in precedenza anche 16.5.2002, n. 203).
7.2 Manifestamente infondato appare, altresì, la doglianza affidata dalla difesa di A.M.G. al secondo motivo di ricorso.
Ed invero correttamente ha osservato il giudice a quo che alle argomentazioni illustrate con la memoria difensiva depositata dal difensore nell'interesse del suo cliente, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 15 febbraio 2008, ha sostanzialmente dato riscontro la motivazione di prime cure e che anche ad ammettere che vi sia stato sul punto una più o meno rilevante omissione motivazionale, legittimamente il giudice dell'appello può integrarne le argomentazioni più compiutamente. È costante l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo il quale il giudice dell'appello può annullare il provvedimento impugnato nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p.; al di fuori di queste ipotesi tassative, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di prime cure, mediante la correzione, l'integrazione e, persino, l'integrale redazione della motivazione (Cass., Sez. 4^ 17.01.2008, n. 13916; Sez. 3^, 21.5.2008, n. 26533;
Sez. 6^, 8.1.2003, n. 3435).
7.3 Infondate vanno infine giudicate le doglianza relative alla motivazione ed alle violazioni di legge in ordine alla legittimità, attendibilità, valenza probatoria delle chiamate in correità e congruità dei relativi riscontri, poste dai giudici di merito a fondamento delle impugnate condanne, (motivo secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso proposto da A.M.G. e terzo del ricorso proposto da A.M.G. ). Osserva la Corte che l'articolatissimo quadro di censure attentamente elencate dai difensori si caratterizzano essenzialmente per l'evidente profilo di merito, dappoiché caratterizzato il proposto percorso logico da ripetuti, insistiti ed insistenti giudizi valutativi del compendio probatorio diversi, distinti ed alternativi rispetto a quelli espressi, del tutto logicamente (come da sintesi innanzi riportata) dai giudici territoriali. Tali sono l'interpretazione della frase "digli a tuo padre che il nostro dovere lo abbiamo fatto", le ragioni giustificative delle richieste di denaro da parte del minore, l'incidenza della tempistica delle collaborazioni dei due A. sulla attendibilità delle dichiarazioni di A.G. , la valutazione in ordine alle pretese piste alternative connesse alle dichiarazioni, oggettivamente povere, del F. , la valutazione del movente rispetto ad altri possibili, la valutazione delle testimonianze dei familiari della vittima, la valutazione degli appunti scritti ("pizzini") ritrovati presso la vittima e presso il suocero, la stessa interpretazione delle dichiarazioni rese da A.A. nel corso del processo.
Quanto, viceversa, ai profili di legittimità della duplice chiamata in correità eseguita dagli A. in danno degli A.M. ,
ritiene la Corte che abbiano i giudici territoriali correttamente applicato le regole giuridiche in materia, dando nel contempo di essa (applicazione) logica e coerente motivazione. Sono noti i principi fissati da questo giudice di legittimità in ordine all'art. 192 c.p.p., comma 3: ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma terzo, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti "esterni". Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (Cass., Sez. 2^, 21/12/2004, n. 2350). Orbene, nel caso in esame occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni accusatorie rese per primo da A.A. , minore all'epoca dei fatti, la cui spontaneità ed attendibilità risulta quasi scontata nella convincente motivazione espressa dai giudici di merito. Il CH si autoaccusa di un delitto che al momento delle dichiarazioni era relegato negli archivi dei casi irrisolti, destinato a rimanervi per sempre;
narra diffusamente di condotte direttamente consumate e direttamente percepite, non cade in contraddizioni rilevanti quando racconta la sua partecipazione e l'apporto dato nell'attentato omicida.
Gli stessi difensori indirizzano le loro critiche assai più verso il padre di A. che verso questi.
Orbene, hanno ragionato in prime e seconde cure, considerando che il delitto vi fu e qualcuno lo racconta ad anni di distanza in piena coerenza con gli accertamenti che all'epoca vennero eseguiti sulla scena del delitto.
A.A. racconta poi la fase successiva all'attentato omicida, le richieste di denaro, i racconti del padre, il ruolo del F. .
Questi ultimi due confermano la loro partecipazione al delitto ed A.G. ne illumina gli antefatti e le motivazioni.
Sul punto invocano i difensori il rispetto delle regole e lamentano l'assenza di riscontri, perché quanto riferisce il figlio è solo e soltanto quanto appreso dal padre.
Ciò è vero, ma soltanto in parte, il riscontro reciproco delle collaborazioni, possibile e legittimo (Cass., Sez. 6^, 20.1.2008, n. 20663) si rafforza in virtù di un riscontro esterno personalizzante ed in considerazione di un riscontro logico francamente robusto. Il primo è dato dalla circostanza che nella immediatezza della collaborazione A. dette conto del movente del delitto, l'unico peraltro idoneo a dare una ragionevole dimensione criminale all'accaduto, e cioè che tra la vittima e la famiglia della moglie vi erano forti contrasti a cagione delle violenze familiari inflitte dall'I. alla moglie ed al figlioletto.
Opportunamente argomentano i giudici a quibus che il movente, poi riconosciuto dai giudicanti, il padre di A. soltanto dai diretti interessati avrebbe potuto apprenderlo, trattandosi di fatti di intimità familiare, di questioni non certo di dominio pubblico, che l'A. non poteva conoscere per scienza privata attesa altresì la distanza socio-economica tra il suo nucleo familiare e quello dei committenti.
Il riscontro logico, apprezzabile comunque attesa la sua robustezza, sta invece nella mancanza di una ragione plausibile dell'omicidio riferibile agli esecutori materiali dell'assassinio. È certo che fu l'A. (padre) a sparare e ad organizzare l'attentato; il processo e neppure la difesa ne hanno indicato una ragione alternativa, propria, direttamente coinvolgente l'assassino, il cui racconto, assertivo di una causale dell'azione comunque logica e coerente con altre risultanze processuali (i foltissimi contrasti familiari, i contrasti di interesse e l'imminente separazione coniugale) da all'intera vicenda un senso, certo di natura criminale, ma non sfugge neppure il crimine alla necessaria regia della ragione. Superato tale punto, certamente decisivo e dirimente, plurimi sono i riscontri reciproci tra le due chiamate in correità, puntualmente valorizzati dalla Corte di merito, quanto intelligentemente censurati dai solerti difensori.
È appena il caso quindi, atteso lo stadio ai quali il ragionamento è sin qui pervenuto, di valutare nella giusta luce le dichiarazioni non riscontrate e probabilmente false di A.G. (ci si riferisce all'incendio non documentato anzi escluso dalle forze dell'ordine della Renault o ai guanti da chirurgo che, per A.G. , A.M.G. usò per contare il prezzo del mandato omicidiario e che il figlio A. , al quale il denaro si afferma essere stato consegnato, nega decisamente di aver mai visto o notato) ovvero le altre incongruenze evidenziate dal processo, ivi comprendendo contraddizioni tra i due collaboranti. Si tratta di circostanze non decisive ai fini della ricostruzione della vicenda nei suoi dati salienti, ai quali non si può ragionevolmente riconoscere l'idoneità a compromettere ciò che, di ben diverso peso ed importanza, è stato invece raccontato e rispetto a cui si ha la certezza della verità, non senza richiamare sul punto l'insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno (Cass., Sez. 6^, 20/04/2005, n. 6221). Non sfugge certo alla Corte la peculiarità della posizione di A.M.G. e la specificità della sua difesa rispetto anche a quella articolata dal padre, ma se si conclude, come innanzi si è motivatamente concluso, che i collaboranti hanno raccontato veridicamente le vicende essenziali caratterizzanti l'omicidio per cui è causa, rimane egli irrimediabilmente avviluppato dal compendio probatorio acquisito nel processo.
7.4 È fondato, viceversa, e va pertanto accolto il quarto motivo di impugnazione illustrato dalla difesa di A.-.M.G. .
Come correttamente posto in evidenza nel ricorso, il giudice di seconde cure ha riformato la sentenza appellata espungendo dalla contestazione l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4 sul giusto rilievo che la commissione del delitto non coinvolgeva il figlio minore dell'A.G. e che fu quest'ultimo,
autonomamente, a coinvolgere il figlio nell'impresa criminale. In prime cure, peraltro, il giudice ebbe a valutare con giudizio di equivalenza le concesse attenuanti generiche, da una parte, e la doppia aggravante contestata della premeditazione e del coinvolgimento del minore, dall'altra, mentre in sede di appello, in assenza di gravame sul punto del P.M., la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione volta a far dichiarare illegittima la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, ma ha mantenuto il medesimo giudizio di equivalenza, nonostante i termini dell'equivalenza siano radicalmente mutati perché venuta meno una delle aggravanti giudicate equivalenti.
Tanto confligge con quanto stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 4, il quale stabilisce, come è noto, che in ipotesi l'appello dell'imputato venga accolto in relazione a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Secondo argomentare della giurisprudenza, così come della stessa dottrina, la funzione della norma è quella di rendere effettivo nel giudizio di appello il divieto della reformatio in peius, divieto che nella fattispecie concreta la Corte territoriale ha certamente violato (Cass., Sez. 5^, 28.7.1998, n. 9250, Floris). In conclusione sul punto giova affermare il seguente principio di diritto: "in forza dell'art. 597 c.p.p., comma 4, secondo cui, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, la pena complessiva irrogata è così
corrispondentemente diminuita, il giudice d'appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di 1^ grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con l'esigenza di evitare una "reformatio in peius" del precedente giudizio di comparazione: "reformatio in peius" certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante".
L'accoglimento sul punto del motivo di ricorso proposto da A.M.G. , ai sensi dell'art. 587 c.p.p., comma 1, giova altresì al coimputato A.M.G. , attesa la identità di posizioni processuali sul punto.
7.5 Manifestamente infondato si appalesa la doglianza proposta nell'interesse di F.L. .
Osserva infatti la Corte che la difesa ricorrente ha fedelmente replicato le ragioni di censura sottoposte al giudice di secondo grado e da questi confutate con argomenti giuridicamente corretti e logicamente coerenti rimasti, nel ricorso di legittimità in esame, del tutto privi di apprezzabili repliche. Il ricorso del F. va pertanto dichiarato inammissibile.
7.6 Del pari manifestamente infondato va giudicato il ricorso depositato nell'interesse di A.G. , il quale, come già innanzi ricordato, si duole della mancata concessione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 6. Trattasi di doglianza mai sottoposta alla Corte territoriale, di guisa che la stessa, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 3, va dichiarata inammissibile.
P.T.M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.M.G. ed A.M.G. limitatamente al giudizio di equivalenza e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.
Rigetta nel resto i suddetti ricorsi.
Dichiara inammissibili i ricorsi di F.L. ed A.G. ,
che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento delle somme di Euro 1000,00 a favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010