Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può trovare applicazione anche quando la collaborazione sia prestata successivamente alla pronuncia di condanna in primo grado.
Commentario • 1
- 1. Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)https://www.filodiritto.com/
1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3). (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015. (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2017, n. 40749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40749 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
ACR/ASR 40749-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo LIno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/07/2017 - Presidente - Sent. n. sez. FRANCESCO MARIA CIAMPI 1401/2017 PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE PASQUALE GIANNITI N.10236/2017 - Rel. Consigliere - EUGENIA RA FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE NT BR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] CI NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA RA udito il Sostituto Procuratore dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per : l'inammissibilità dei ricorsi di LE NT BR, TA DR, CA ON, CO ON, EO ON, TA PA, NO VA, ZO EG, NO ER, AT PE, ER DR NO ON, ST ALESDR, NT IS, VI CO AM;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sulla interdizione temporanea dai pubblici uffici e rigetto nel resto dei ricorsi di DE EN AR e FU DR;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla configurabilità della continuazione e rigetto nel resto riguardo al ricorso di LE MA;
il rigetto dei ricorsi di GR OE, CI NI E AZ ZI. E' presente l'avvocato SPOTI CARMINE del foro di LECCE in difesa di TA DR, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato SERAFINO LAURA del foro di LECCE in sostituzione SC PA del foro di LECCE in difesa di ST ALESDR, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato VALENTINI GABRIELE del foro di ROMA in difesa di AZ ZI e di NO ON, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato SERAFINO LAURA del foro di Lecce in sostituzione dell'avv. CANNOLETTA PANTAEO del foro di LECCE in difesa di CA ON, che si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in sostituzione dell'avv. MINAFRA RENATA del foro di LECCE in difesa di DI EN AR e di FU DR, che insiste per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato EOPIZZI ANTONELLA del foro di Lecce in sostituzione dell'avv. LUCERI SERGIO del foro di LECCE in difesa di GR OE, che riportandosi integralmente ai motivi ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato CANTELMO PAOLO del foro di Lecce in sostituzione dell'avv. GEMMA GIANNI del foro di LECCE in difesa di NO ER, che si riporta ai motivi. E' presente l'avvocato SERAFINO LAURA del foro di LECCE in sostituzione dell'avv. SAVOIA ON del foro di LECCE in difesa di ER DR, che si riporta ai motivi. 2 E' presente l'avvocato CANTELMO PAOLO del foro di LECCE in difesa di EO ON, che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato SERAFINO LAURA del foro di LECCE in difesa di TA PA e di AT PE, che insiste per l'accoglimento di entrambi i ricorsi e per l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato DEI LAZZARETTI GIANCARLO del foro di LECCE in difesa di LE NT BR, LE MA, FU DR, NO VA, che riportandosi ai motivi dei ricorsi ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di LE MA, EO ON, TA PA, ZO EG, NT IS, che insiste per l'accoglimento di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in sostituzione dell'avv. GERVASI CARLO CARMINE del foro di LECCE in difesa di CO ON e di VI CO AM, che riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. 3 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce il 16 luglio 2014 nei confronti di AL NT NA, AL IM, BU AN, LÒ TO, CI TO, De NZ MA, FU ND, RE LE, EO TO, AC NO, AZ UR, TT OL, OB VA, ZZ GO, RO GE, SA SE, AF AN, NO TO, IL AL, TA ST, TI IM AN, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commessi in Galatina, San Cesario di Lecce, Merine, Soleto, San Cataldo di Lecce, Lecce, Tuturano, Novoli, Cavallino, Sogliano tra il mese di maggio 2009 ed il mese di luglio 2010, con permanenza per i reati associativi.
2. NT NA AL ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'art.73 T.U. Stup. Il ragionamento probatorio è affetto da illogicità e contraddittorietà manifesta con riferimento all'elemento psicologico del reato, posto che si è esclusa la partecipazione al reato associativo sostenendo che l'imputata fosse esclusivamente interessata a mantenere la relazione affettiva con OB VA e non si è esteso tale ragionamento per qualificare la sua condotta nel reato in esame quale connivenza non punibile senza alcun contributo attivo. Con un secondo motivo deduce errata applicazione di legge penale in relazione all'art.73, comma 5, T.U. Stup. perché, in mancanza di dati quantitativi desumibili dagli atti del procedimento, si è negata la sussunzione del fatto nell'ipotesi meno grave sulla base della mera supposizione che si trattasse di un quantitativo importante.
3. IM AL ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup. per essere stata omessa la valutazione in merito alla possibilità che si trattasse di concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti;
la Corte territoriale ha travisato le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato negando l'episodicità e l'autonomia della condotta nella fornitura di stupefacenti. La motivazione è palesemente illogica laddove ha ritenuto provati i rapporti con NO TO sulla scorta della frase «tutto a posto» pronunciata nel corso di una telefonata. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione ed errata applicazione di legge penale con riguardo al ruolo direttivo;
da una telefonata/ 4 intercettata il 30 agosto 2015 (rectius 2009) emergeva l'assenza di potere decisionale in merito alle trattative per la commercializzazione delle sostanze stupefacenti e la sentenza impugnata non ha valutato il contenuto di tale censura. Con un terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'art.81, secondo comma, cod. pen. per avere la Corte negato il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 21 gennaio 2010 e con sentenza del Tribunale di Lecce del 24 aprile 2008 per non essere in atti la copia di tali sentenze.
4. AN BU ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 T.U. Stup. nonché per vizio di motivazione sul medesimo capo. Essendo indispensabile, ai fini della configurabilità della partecipazione al reato, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali apprezzabili quale concreto contributo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione, con l'appello si era evidenziata l'estraneità del BU all'associazione, sottolineando come la sua attività si fosse limitata ad una telefonata ricevuta perché si trovava a casa dello zio IM AL;
la Corte territoriale ha omesso di valutare che il BU avesse reso ampia confessione per i reati di cui all'art.73 T.U. Stup., per cui non vi era motivo per non confessare anche la sua partecipazione associativa. Con un secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto. La sentenza è contraddittoria nella parte in cui, pur rimarcando il determinante contributo offerto da tale imputato affinchè fossero accertate le responsabilità di numerosi componenti del sodalizio criminoso, non ha tenuto conto della personalità dello stesso nel determinare gli aumenti per la continuazione e nel commisurare la pena, ritenendola congrua con formule di stile e qualificando 100 grammi di eroina di cui al capo CG) come grosso quantitativo».
5. TO LÒ ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e per vizio di motivazione sul punto. Pur avendo i giudici di merito ritenuto che il LÒ si finanziasse spacciando in parte l'eroina che acquistava per sé, contraddittoriamente hanno escluso l'ipotesi di cui al comma 5 trascurando quanto indicato dalla difesa a proposito del fatto che nel capo d'imputazione non fosse indicata la quantità di sostanza acquistata e facendo leva con una forzatura 5 sul fatto che l'imputato, in un'occasione, avesse mandato dal fornitore un ragazzo, ritenendo trattarsi di un collaboratore nello svolgimento dell'attività illecita.
6. TO CI ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea interpretazione di norme e carenza di motivazione in relazione all'ipotesi del tentativo e travisamento della prova in merito al reato associativo.
Considerato che
al CI è stato riconosciuto un ruolo marginale nel reato associativo, che sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza il suo apporto, come attestato dalla stessa Corte di Appello, la sentenza è contraddittoria laddove non sono stati riconosciuti i presupposti per applicare la circostanza attenuante dell'art.114 cod. pen. in quanto ritenuta incompatibile con la partecipazione ad associazioni delinquenziali. In ogni caso, la motivazione è carente laddove ha trascurato il suo ruolo di mero assuntore ed acquirente, dunque non partecipe ma mero pusher a conoscenza delle attività del gruppo. Non è congruamente spiegato come la condotta posta in essere da tale imputato sia stata svolta nell'interesse comune anziché per un interesse personale, visto che si trattava di persona dedita al consumo dello stupefacente che ha acquistato quantità modeste e per breve tempo per uso personale e piccolo spaccio. Non emerge in maniera chiara il ruolo del CI nell'associazione, né si è valutato con rigore da quali elementi fosse desumibile il suo legame in termini di affectio societatis. Con un secondo motivo deduce illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle diminuenti di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, T.U. Stup. Il ruolo marginale ed avulso dall'associazione criminosa svolto dal CI avrebbe significato minima offensività penale della sua condotta, mentre la Corte di Appello ha escluso con motivazione illogica e contraddittoria la natura rudimentale della sua attività di spaccio. Con un terzo motivo deduce che, per l'episodio del capo BA), il CI era stato giudicato con sentenza irrevocabile n.1643 del 4/11/2010 ma la Corte territoriale ha omesso di rilevare l'identità del fatto storico violando il divieto di bis in idem.
7. MA Di NZ e ND FU ricorrono per cassazione, con unico atto, censurando la sentenza impugnata per violazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Nell'atto di appello si era contestata la valenza probatoria delle interpretazioni dei dialoghi intercettati operata dalla polizia giudiziaria, ma la replica della Corte di Appello risulta laconica e non pertinente 6 in quanto incentrata sull'utilizzabilità dei cosiddetti brogliacci piuttosto che sull'individuazione dei criteri di valutazione di tale attività interpretativa delle conversazioni. Si era, altresì, evidenziato che le comunicazioni nelle quali era coinvolta la Di NZ trovavano la loro ragione nel fatto che fosse moglie di ND FU, non essendovi a suo carico servizi di osservazione, né sequestri, né arresti in flagranza, né precedenti per fatti analoghi. La Corte territoriale ha assunto ad indizi a carico della Di NZ elementi istruttori concernenti in via esclusiva il coniuge FU, in spregio alla necessità di provare la responsabilità mediante riscontri individualizzanti. Con un secondo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i capi MP,MR,MT; si tratta di tre episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente rispetto ai quali la motivazione ripete quanto riportato nella richiesta di misura cautelare, ignorando i rilievi mossi dalla difesa a proposito del salto logico compiuto nell'interpretazione dei colloqui telefonici posti a sostegno della condanna, della contraddittorietà del ragionamento sotteso alla condanna per il capo MR, dell'assenza di riscontri che rendessero plausibile l'interpretazione dei colloqui fornita dalla Procura. Con un terzo motivo deducono illogicità e carenza della motivazione con riferimento alla riconducibilità degli episodi di spaccio- detenzione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., non potendosi utilizzare lo spessore criminale delle associazioni dalle quali gli imputati si approvvigionavano quale indicatore di particolare allarme sociale dei loro affari illeciti di piccola portata e non potendosi desumere la gravità della condotta della Di NZ dalla gravità del quadro di riferimento del coniuge. Con un quarto motivo deducono violazione dell'art.29 cod. pen. per essere stata inflitta a MA Di NZ una pena accessoria incompatibile con l'entità della pena principale.
8. LE RE ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art.74, comma 7, T.U. Stup.; nel mese di aprile 2015 il ricorrente aveva intrapreso a collaborare con la giustizia e nel luglio 2015 aveva sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione che, a norma dell'art.16 quinquies d.l. 15 gennaio 1991, n.8, è presupposto tecnico necessario per la concessione delle speciali attenuanti previste per i collaboratori di giustizia;
con rinnovazione istruttoria, il 16 ottobre 2015 si era sottoposto ad esame, manifestando profonda resipiscenza e fornendo ampie dichiarazioni auto ed etero-accusatorie. La Corte di Appello, tuttavia, con motivazione illogica e contraddittoria, ha negato l'attenuante di cui all'art. 74, n.7 T.U. Stup. per non avere l'imputato fornito prove decisive del reato associativo già accertato in primo grado, sebbene dalla motivazione della 7 sentenza emerga l'assoluto rilievo delle sue dichiarazioni con riguardo alla responsabilità di molti correi ed un decisivo consolidamento dell'impianto accusatorio a sostegno della reiezione dei relativi atti di appello.
9. TO EO ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 74 T.U. Stup. e per vizio di motivazione con riferimento all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato associativo contestato al capo QV). Dopo aver richiamato i principi ermeneutici indicati dal giudice di legittimità in tema di affectio societatis, di emblematicità della partecipazione a singole condotte di spaccio ai fini dell'inserimento in contesti associativi, della non necessità della reciproca conoscenza tra gli affiliati, del mutuo soccorso ai fini dell'assistenza legale o del sostentamento economico, la Corte territoriale non ha tuttavia fatto buon uso di tali insegnamenti, almeno con riguardo alla posizione del ricorrente. La difesa aveva invocato la sporadicità dei contatti e l'impossibilità di dare univoca chiave di lettura alle conversazioni intercettate per reclamare l'estraneità del EO al contesto associativo e, tuttavia, la sentenza mostra un vistoso vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Si dipinge il EO come gregario dei capi dell'associazione affermando che fosse, altresì, uno dei principali fornitori dell'associazione di cui al capo QZ), laddove i rapporti con quest'ultima associazione dimostrano come non possa parlarsi di inserimento organico in un contesto associativo. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.73 T.U. Stup. e vizio di motivazione con riferimento a singole cessioni a fini di spaccio. Nel presente processo non è stato trovato alcun riscontro rispetto al contenuto criptico delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e la cosiddetta corroboration non può essere integrata dalla riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori. Non si comprende perché le condotte delittuose contestate al EO non siano state inquadrate nella fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup., non potendo costituire elemento ostativo la reiterazione delle condotte di presunta attività di spaccio e non essendo elemento tipico dell'ipotesi lieve l'episodicità della condotta. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen. a seguito dell'esclusione della recidiva nel giudizio di equivalenza con la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. Stup., posto che l'esclusione della recidiva riconosciuta al ricorrente dal giudice di primo grado non ha comportato alcuna riduzione della pena. 10. NO AC ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 74 T.U. Stup. e dell'art.192, comma 3, cod. proc.pen., 8 nonché per motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo mafioso di cui al capo QV). La conferma della condanna si è, infatti, basata sulle risultanze di alcune intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza applicare quel rigore metodologico che deve presidiare l'analisi della cosiddetta convergenza del molteplice» e senza considerare che il coimputato LE RE ha deciso di collaborare successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare, dunque nella piena consapevolezza del materiale indiziario già raccolto dal pubblico ministero. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 1, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo di cui al capo B) (rectius QV) con ruolo direttivo;
in base a quanto affermato da Sez.U n.1149/2008 i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, ma nel caso in esame all'affermazione di principio non è seguita la valorizzazione di elementi probatori che dimostrassero la contestuale partecipazione del singolo imputato ad entrambe le compagini criminose. Manca, inoltre, un valido discorso argomentativo che sorregga l'asserito ruolo direttivo del AC. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e vizio di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio;
si è desunta la responsabilità per taluni episodi senza che le conversazioni intercettate, di carattere criptico, fossero corroborate da alcun elemento, non essendo a tal fine sufficiente la riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori. E' inaccettabile che non si valuti l'incertezza del dato quantitativo, almeno per riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., ovvero la qualità dell'eventuale stupefacente. Con un quarto motivo deduce violazione dell'art.99, comma 5, cod. pen. in relazione alla ritenuta obbligatorietà dell'applicazione dell'aumento sanzionatorio. Occorre verificare la legittimità costituzionale dell'istituto della recidiva obbligatoria, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha sollevato questione con ord.n.37443 del 3 luglio 2014, trattandosi di un automatismo che contrasta con l'art.3 Cost. Con un quinto motivo deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena e per violazione degli artt.62 bis, 132, e 133 cod. pen., 125 e 546 lett.e) cod. proc.pen.; il Collegio ha omesso la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non si comprende come si sia giunti alla pena di venti anni di reclusione. cassazione censurando la sentenza11. UR AZ ricorre per impugnata per violazione degli artt.74 T.U. Stup. e 749 cod.proc.pen. (rectius 649) posto che nel proc. n.10872/11 R.G.N.R. gli era stata contestata, al capo O), la partecipazione ad un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti in stretta simbiosi con capo TO NO nel medesimo periodo indicato nel capo d'imputazione QV del presente processo e che la Corte territoriale ha escluso la medesimezza del fatto attribuendo rilievo alla composizione delle due associazioni, anziché verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione ad un'altra ovvero se si fosse verificata una successione nelle attività criminali tra organizzazioni diverse, e negando l'improcedibilità dell'azione penale per il divieto di bis in idem. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup. per avere i giudici di merito individuato il terzo componente dell'associazione sulla base di contatti durati sette giorni tra TO NO e IM AL e di congetture derivanti da due intercettazioni telefoniche di carattere neutro e non criptico. Dalle intercettazioni telefoniche non è in alcun modo possibile desumere che NO e AL avessero interessi comuni nel settore dello spaccio di stupefacenti. E' manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale, dopo l'arresto del AL, il passaggio di tale TO LÒ al canale di approvvigionamento costituito da NO e AZ fosse indicativo dell'appartenenza di questi ultimi alla medesima organizzazione del primo. Nessuno dei presunti associati indicati nel capo d'imputazione aveva contatti diretti né mediati con NO e AZ, tant'è vero che il collaboratore di giustizia LE RE nulla sa del AZ, se non che si tratta di un grosso spacciatore. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 n.2 cod. proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento al percorso logico seguito per fondare la pronuncia di colpevolezza in relazione a taluni episodi di illecita cessione di sostanza stupefacente;
in particolare, se alcuni argomenti valgono a confutare l'eccezione difensiva di lesione del diritto di difesa per indeterminatezza del fatto, i medesimi argomenti non possono incidere sulla necessità di verificare la prova, diretta o logica, relativa ad ogni specifico fatto contestato, specie con riferimento alla figura del cedente. E' aberrante ritenere che, accertato lo status di spacciatore, ogni contatto telefonico o incontro con qualunque altro pregiudicato costituisca prova di una condotta di spaccio. Così, in relazione al capo ER) la responsabilità del ricorrente è stata affermata presumendo che, data l'assenza del NO, la moglie di quest'ultimo avesse indirizzato l'acquirente al AZ dicendogli di rivolgersi «a quell'altro»>; in relazione ai capi FA) ed FC) la prova è stata desunta dall'impressione di un operante che aveva assistito all'incontro tra NO, AZ ed il cessionario LÒ 10 senza poterne ascoltare il contenuto e dalla «lettura dell'episodio in tutto il suo svolgimento»; per i capi d'imputazione FE) ed FG) la prova è stata desunta da due incontri nel corso dei quali non era emerso alcun elemento indiziante e da due telefonate in cui si fissava un incontro;
per il capo d'imputazione FM) la prova è stata desunta dalla fugacità dell'incontro tra il AZ ed il presunto acquirente;
per il capo d'imputazione FN) la prova è stata desunta da una telefonata nel corso della quale FU ND preannunciava al AZ la visita del IN che gli doveva dire una cosa≫ senza altri dati circa l'effettività dell'incontro; per il capo d'imputazione FP) la prova è stata desunta dall'essere il AZ il fornitore ufficiale del FU senza elementi di riscontro circa l'incontro con l'acquirente; per i capi d'imputazione GP), GR) e GT) la prova è stata desunta dal fatto che gli agenti avessero visto il AZ scendere dalla propria auto durante un violento acquazzone e salire su quella di EO TO passandogli qualcosa furtivamente o da un mero invito del EO a raggiungerlo a casa;
per i capi d'imputazione LI), LL) ed LM) la prova è stata desunta dall'intercettazione di telefonate in cui si concordavano gli incontri, senza riscontro circa l'effettività degli stessi;
per il capo d'imputazione MS) la prova è stata desunta dalle telefonate con le quali l'acquirente Di NZ sollecita il AZ a raggiungerla;
per il capo d'imputazione OB) la prova è stata desunta da incontri tra il AZ, accompagnato dal NO, ed il EO ritenuti probabili dalla polizia giudiziaria, che ha indicato nella relazione di servizio un episodio del 28 dicembre 2009, quando NO era ristretto in carcere;
per il capo d'imputazione OC) la prova è stata desunta dai contatti telefonici tra il AZ ed il EO senza alcun accertamento circa l'effettività degli incontri ed il motivo degli stessi;
per il capo d'imputazione OZ) la prova è stata desunta da due telefonate in cui il AZ prende appuntamento con due persone che lo contattano in tale unica circostanza, dunque difficilmente qualificabili come acquirenti di sostanza stupefacente. 12. OL TT ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto la responsabilità della ricorrente, asseritamente subentrata al coniuge appena arrestato con funzioni operative nell'associazione criminosa, si fonda su un numero decisamente esiguo di intercettazioni telefoniche, prive di riscontro ed inidonee a dimostrare la stabilità dei rapporti con gli altri sodali o la consapevolezza di agire per mantenere i traffici illeciti del gruppo. Le telefonate intercettate non provano che la TT fosse subentrata al marito IM ] AL né che il OB le si rivolgesse con tono deferente, non emergendo con 11 assoluta certezza gli elementi che caratterizzano un'associazione. Nel capo DH) la TT viene ritenuta responsabile di una cessione a SA SE, ma i dati istruttori a disposizione sono suscettibili di interpretazione alternativa, posto che le intercettazioni che si riferiscono a questo episodio dimostrano che l'acquirente era stato indirizzato ad altra persona, nota spacciatrice. In assenza di intercettazioni ambientali, non vi è alcun riferimento al riconoscimento vocale della TT, né si rinviene alcun contatto di quest'ultima con NO a sostegno dell'assunto per cui la ricorrente riferisse al «capo indiscusso ossia a NO TO». La sporadicità degli episodi in cui compare la ricorrente rende privo di corroborazione il dato rilevabile dalle intercettazioni telefoniche. 13. VA OB ricorre per cassazione con due distinti ricorsi, uno dei quali proposto a mezzo difensore, con il quale censura la sentenza impugnata per carenza o illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup. ; in particolare, la doglianza inerente al difetto di prova circa la stabilità del vincolo associativo è stata confutata con il mero richiamo ai 40.000 contatti telefonici intrattenuti dal ricorrente nell'arco di cinque mesi con alcuni coimputati, senza considerare che la maggior parte di tali comunicazioni riguardavano appuntamenti ed incontri che non celavano transazioni illecite;
si era prospettata la qualificazione della condotta del OB in termini di concorso di persone nel reato, dati i rapporti di parentela che lo legavano ai coimputati IM AL e OL TT, ed in tal senso lo stesso aveva reso spontanee dichiarazioni, del tutto ignorate dalla Corte territoriale. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod.proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento ai capi IQ) dell'imputazione, per il quale la prova è stata desunta dall'incontro del OB con una nota tossicodipendente presso un bar solitamente prescelto per scambio di stupefacente, e IU, per il quale vi è totale difetto di motivazione. Con il ricorso proposto personalmente, censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.416 bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc.pen. nonché per vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione dell'imputato con ruolo di vertice al contesto associativo di cui al capo QV). La conferma della condanna si è, infatti, basata sulle risultanze di alcune intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza applicare quel rigore metodologico che deve presidiare l'analisi della cosiddetta «convergenza del molteplice>> e senza considerare che il coimputato LE RE ha deciso di collaborare successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare, dunque nella piena consapevolezza del materiale indiziario già raccolto dal pubblico ministero. Non 12 vi sono riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che appaiono contrastanti con le dinamiche della gerarchia mafiosa laddove si colloca il OB nel gruppo di AL e successivamente quale sodale di NI TO. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 1, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo di cui al capo QV) con ruolo direttivo. Vi è una perfetta sovrapposizione tra le due associazioni ed, in base a quanto affermato da Sez.U n.1149/2008, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, ma nel caso in esame all'affermazione di principio non è seguita la valorizzazione di elementi probatori che dimostrassero la contestuale partecipazione del singolo imputato ad entrambe le compagini criminose. Appare insormontabile il vuoto probatorio a base della ritenuta posizione di vertice nella compagine associativa addebitata al OB e della irrogazione di una così grave sanzione. Con un terzo motivo deduce violazione dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio;
resta un mistero come si siano potute identificare la qualità, la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente oggetto di tali contestazioni;
si è desunta la responsabilità per taluni episodi senza che le conversazioni intercettate, di carattere criptico, fossero corroborate da alcun elemento, non essendo a tal fine sufficiente la riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori. 14. GO ZZ ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 129 cod. proc.pen. riguardo all'art. 74 T.U. Stup. Nell'atto di appello era stata enunciata la debolezza del quadro probatorio a carico del ricorrente, non essendovi prova che gli incontri tra il ZZ e LE RE, a lui legato da amicizia, fossero finalizzati alla cessione di stupefacente dal primo al secondo. La Corte territoriale ha omesso di soffermarsi sulla doglianza relativa alla mancanza di prova circa le modalità con le quali il ZZ si sarebbe approvvigionato di stupefacente. L'unica prova a supporto della responsabilità del ricorrente è costituita dal memoriale e dalle dichiarazioni di LE RE, dai quali nulla emerge a proposito del fatto che il ZZ facesse parte dell'associazione con coscienza e volontà, né risulta quale ruolo rivestisse. La pronuncia è contraddittoria nella parte in cui ritiene credibile il RE per dare riscontro all'ipotesi accusatoria ed, al contempo, gli nega credibilità quando descrive il ZZ come soggetto incapace di delinquere e tossicodipendente. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 99 e 13 133 cod. pen. La ricostruzione del RE circa l'apporto del ZZ avrebbe giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di Appello ha omesso di valutare, per giudicare il reale apporto del ZZ nell'associazione, il memoriale e le dichiarazioni del RE nonostante la decisione di assumerle ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen. Con un terzo motivo deduce violazione degli artt.597, comma 3, cod.proc.pen. ed erronea applicazione degli artt.99 e 133 cod. pen. La decisione della Corte territoriale di lasciare immutata la pena ed il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo escluso la recidiva, è in contrasto con l'art. 133 cod. pen. e comporta violazione del divieto di reformatio in peius in quanto il giudizio di bilanciamento operato dal giudice di primo grado aveva portato all'equivalenza delle circostanze generiche rispetto a due aggravanti dal peso specifico importante, ossia l'art.99, comma 3, cod. pen. e l'art.74, comma 3, T.U. Stup. 15. GE RO ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che integrano le fattispecie contestate. La genericità degli addebiti, non essendo indicati i quantitativi né la tipologia delle sostanze che si assumono spacciate né essendovi riferimenti di tempo e di luogo, ha reso nullo il decreto di citazione a giudizio, rendendo difficile l'esercizio del diritto di difesa. Il primo episodio (capo BE) concerne un'asserita cessione di sostanza non definita nel quantitativo né per il tipo, avvenuta in luogo non definito, in data 15 giugno 2009, da TI IM AN a RO, che a sua volta l'avrebbe ceduta a terzi ignoti;
la prova è costituita da una telefonata in cui si parla di cocomeri. L'episodio di spaccio (capo CD) che, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe verificato il 10 settembre 2009 vede coinvolta la responsabilità del RO in base ad una sua risata captata durante l'intercettazione di una telefonata intercorsa tra TI IM AN e TE ES. Il terzo episodio (capo QO) si sarebbe verificato il 3 agosto 2009 e sarebbe provato da una telefonata tra il TI ed il RO in pari data e da un'altra telefonata, successiva, fatta dal secondo al primo, in cui illogicamente si è attribuito al termine «Pipi» il significato di Polizia. Non è stata raggiunta una sufficiente certezza probatoria a sostegno delle accuse mosse al RO. 16. SE SA ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione. Rispetto alla corposità delle indagini, a carico del ricorrente si 14 rinviene un numero esiguo di intercettazioni telefoniche e non si può dire provata la stabilità dei rapporti con gli altri sodali né la consapevolezza di agire per gli scopi di mantenimento dei traffici illeciti del gruppo. Non è accettabile che il SA sia stato ritenuto sodale particolarmente vicino ad uno dei capi per fatto che si rivolgeva a NO AC con l'appellativo di «zio»> in segno di rispetto, trattandosi di espressione assai diffusa nel gergo informale e priva di significato reverenziale. Le dichiarazioni di LE RE non sono attendibili, posto che indicano il SA come fornitore di cocaina per conto dell'associazione, laddove le indagini hanno portato ad attribuirgli episodi di detenzione o spaccio di hashish (capo DG) o eroina (capi DI, OG e OI); per altro verso, il RE non fa menzione della presenza del SA all'importante episodio di approvvigionamento dal quale i giudici di merito hanno desunto l'integrazione dell'imputato all'interno dell'associazione. DE ricorrente si ha notizia soltanto in quattro episodi, tali da escludere un suo supporto stabile all'associazione. Con riferimento al capo DG), la telefonata intercettata era suscettibile di molte interpretazioni. Con riguardo al capo DI), le intercettazioni di riferimento indicano che HI suggeri all'imputato di rifornirsi da persona di fianco a casa tua», impropriamente individuata dai giudici di merito in TT OL laddove nel medesimo complesso abitativo del SA si trovava FI EN, nota spacciatrice leccese. Con riguardo al capo OG) il contenuto delle intercettazioni non ha significato certo ma si è ritenuto che lo scambio di eroina tra AC e HI fosse intercorso per il tramite del SA, indicato con l'appellativo di «mostro» pur essendo noto che il suo appellativo fosse altro. Con riguardo al capo OI) la prova del reato si è desunta da un'intercettazione tra AC e EO in cui il primo invitava il secondo a prelevare il SA dal mare chiedendogli se «avesse tutto». 17. AN AF ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'art.73 T.U. Stup. La responsabilità del ricorrente per i tre episodi ascrittigli ai capi BM), BN), e BO) è stata affermata riportando il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare ed unicamente sulla base di alcune intercettazioni telefoniche il cui contenuto non costituisce indizio grave ed insuscettibile di diversa interpretazione né ha trovato altro riscontro. Con un secondo motivo deduce vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena perché, pur dando atto del riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U.Stup. e della concessione delle attenuanti generiche nonché del suo ruolo di stretto 15 collaboratore di ID AR, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena in ragione del contesto associativo in cui il AF si è trovato ad operare. 18. TO NO ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt.74 T.U. Stup e 749 cod.proc.pen. (rectius 649 cod. proc.pen.) posto che nel proc. n.10872/11 R.G.N.R. gli era stata contestata, al capo O), la partecipazione ad un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti in stretta simbiosi con il suo braccio destro UR AZ nel medesimo periodo indicato nel capo d'imputazione QV del presente processo e che la Corte territoriale ha escluso la medesimezza del fatto attribuendo rilievo ad una presunta diversità dei reati-fine ed alla composizione delle due associazioni, anziché verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione ad un'altra ovvero se si fosse verificata una successione nelle attività criminali tra organizzazioni diverse e negando l'improcedibilità dell'azione penale per il divieto di bis in idem. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art.74 T.U. Stup. per avere individuato il terzo componente dell'associazione sulla base di contatti durati sette giorni tra TO NO e IM AL e di congetture derivanti da due intercettazioni telefoniche di carattere neutro e non criptico. Dalle intercettazioni telefoniche non è in alcun modo possibile desumere che NO e AL avessero interessi comuni nel settore dello spaccio di stupefacenti. E' manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale, dopo l'arresto del AL, il passaggio di tale TO LÒ al canale di approvvigionamento costituito da NO e AZ fosse indicativo dell'appartenenza di questi ultimi alla medesima organizzazione del primo. Nessuno dei presunti associati indicati nel capo d'imputazione aveva contatti diretti né mediati con NO e AZ, tant'è vero che il collaboratore di giustizia LE RE ha affermato di non avere avuto rapporti diretti con il NO, ma di avere saputo dal AL che si trattava di un grosso spacciatore di eroina. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 1, T.U. Stup. per avere i giudici di merito desunto il ruolo di dirigente ed organizzatore del NO da argomenti sociologici, quali l'appellativo «zio» utilizzato nei suoi confronti dal AL, o dal passato criminale del NO. Con un quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 n.2 cod.proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento al percorso logico seguito per fondare la pronuncia di colpevolezza in relazione a taluni episodi di illecita cessione di sostanza stupefacente;
in particolare, se alcuni argomenti valgono a confutare l'eccezione difensiva di lesione del diritto di difesa per indeterminatezza del fatto, i medesimi argomenti non possono incidere sulla 16 necessità di verificare la prova, diretta o logica, relativa ad ogni specifico fatto contestato, specie con riferimento alla figura del cedente. E' aberrante ritenere che, accertato lo status di spacciatore, ogni contatto telefonico o incontro con qualunque altro pregiudicato costituisca prova di una condotta di spaccio. Così, in relazione al capo DC), la prova è costituita dall'appellativo «zio» con cui il AL si rivolge al NO, senza alcun riscontro circa l'effettività dell'incontro ed attribuendo agli spostamenti del AL, desunti dalle celle agganciate dal cellulare, il valore di indizio di altrettanti incontri con il NO, sebbene nel medesimo quartiere abitasse la madre del AL;
in relazione al capo ER) la responsabilità del ricorrente è stata affermata presumendo che vi sia stato un contratto tra il NO ed il EP nonostante, data l'assenza del NO, la moglie di quest'ultimo avesse indirizzato l'acquirente dicendogli di rivolgersi «a quell'altro», immotivatamente individuato nel AZ;
in relazione al capo FC), la prova è stata desunta dall'impressione di un operante che aveva assistito all'incontro tra NO, AZ ed il cessionario LÒ senza poterne ascoltare il contenuto e dalla «lettura dell'episodio in tutto il suo svolgimento>>; per i capi d'imputazione FE) ed FG) la prova è stata desunta da due incontri nel corso dei quali non era emerso alcun elemento indiziante e da due telefonate in cui si fissava un incontro;
per il capo d'imputazione GN), nella sentenza non vi è traccia di motivazione con riguardo al NO e se ne fa accenno esclusivamente trattando della posizione di TO EO con riferimento ad un incontro tra quest'ultimo con NO e AZ seguito da una telefonata in cui AZ verifica che sia tutto a posto, avendo notato un'auto sospetta;
per il capo d'imputazione LI), la prova è stata desunta dall'intercettazione di telefonate in cui si concordavano gli incontri, senza riscontro circa l'effettività degli stessi;
per il capo d'imputazione OB), la prova è stata desunta da incontri tra il AZ, accompagnato dal NO, ed il EO ritenuti probabili dalla polizia giudiziaria, che ha indicato nella relazione di servizio un episodio del 28 dicembre 2009, quando NO era ristretto in carcere. 19. AL IL ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt.74 e 73 T.U. Stup., 192, comma 2, cod.proc.pen. nonché per vizio di motivazione rimarcando che la prova della responsabilità del ricorrente posa pressoché esclusivamente sui contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate senza alcun riscontro esterno, sebbene il contenuto di tali conversazioni fosse criptico. In totale assenza di servizi di osservazione, pedinamento, sequestri o perquisizioni, non è dato comprendere come si sia arrivati ad individuare la tipologia di sostanza stupefacente che 17 sarebbe stata oggetto delle transazioni e quale congruenza sussista tra l'indicazione delle sostanze nella contestazione del reato associativo ed il richiamo generico a quantitativi indeterminati di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina ed hashish per le imputazioni ai sensi dell'art. 73 T.U. Stup. 20. ST TA ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione con riferimento a singole cessioni a fini di spaccio. Nel presente processo non è stato trovato alcun riscontro rispetto al contenuto criptico delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e la cosiddetta corroboration non può essere integrata dalla riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori. 21. IM AN TI ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.74 T.U. Stup. e 192 cod. proc.pen. in relazione al capo QZ) della rubrica. La difesa aveva evidenziato, per contestare la qualificazione giuridica del fatto, la brevità del periodo in cui avrebbe operato l'associazione capeggiata dal ricorrente, la coesistenza in un territorio di modica estensione di una pluralità di associazioni, i brevissimi rapporti intrattenuti con alcuni consociati e la commissione di reati rientranti nella cornice dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. La Corte di Appello ha replicato ritenendo elemento cardine sufficiente per la prova dell'associazione l'interscambiabilità dei ruoli e la mancata interruzione dell'attività del singolo, in contrasto con i principi enunciati in materia dal giudice di legittimità. Con specifico riguardo al ricorrente, la difesa aveva evidenziato l'insussistenza della stabilità nel tempo della consorteria criminale, la cui attività sarebbe limitata ad un periodo di nove mesi, ma sul punto la sentenza è affetta da totale mancanza di motivazione. La prova della consorteria è stata desunta dalla scelta processuale di altri soggetti, con i quali il TI aveva sparuti contatti, di patteggiare la pena per il reato di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup.; con riguardo agli altri compartecipi, in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, si è ravvisato il vincolo associativo pur con riferimento a rapporti di brevissima durata. Con riguardo, quindi, al ruolo apicale attribuito al ricorrente, esso è stato costruito, acriticamente, sui contatti con gli altri, asseriti, consociati prescindendo da ogni ulteriore analisi in merito alle modalità con cui si sarebbe estrinsecato, non essendo a tal fine sufficiente che si tratti del soggetto dal quale provenivano gli ordini di rifornimento. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.99, 62 bis e 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al sanzionatorio ed altrattamento mancato 18 riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza irrevocabile n.132 del Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Galatina del 2/07/2007. La Corte di Appello ha negato sia l'esclusione della recidiva sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza affrontare l'argomento difensivo della distanza temporale dei precedenti, risalenti al 2001 o al 1993/1994, connessi al risalente status di tossicodipendente del TI, e senza valutare la loro dimensione oggettiva. Il diniego del vincolo della continuazione con la precedente condanna è manifestamente illogico in quanto, pur evidenziando che si tratta di reati della stessa indole, la sentenza ignora il luogo di consumazione del reato e lo stato di tossicodipendenza, la perfetta omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'abitualità nel programma di vita e nega l'adesione al complessivo disegno criminoso di un'attività di spaccio continuativa a colui che ha riconosciuto quale dirigente di un'organizzazione criminale ed ha condannato per 47 episodi di violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. 22. Con memoria depositata il 28 giugno 2017 il difensore di AL IL ha dedotto l'avvenuta allegazione all'atto di appello della sentenza n.1024/2014 con la quale si era richiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato. 23. Con memoria depositata in data 11 luglio 2017 il difensore di IM AN TI ha formulato istanza di rinvio dell'udienza del 12 luglio 2017 per legittimo impedimento. All'udienza del 12 luglio 2017 l'Avv. Laura Serafino ha eccepito, quale sostituto dell'Avv. TO Savoia, l'omesso avviso a tale ultimo difensore della data dell'udienza di discussione. Preliminarmente la Corte, pronunciandosi sull'eccezione proposta dall'avv. Serafino Laura, del Foro di Lecce, quale sostituto dell'avv. Savoia TO del Foro di Lecce, in relazione al mancato avviso di udienza all'avv. Savoia, difensore di AF AN, ha rilevato che quest'ultimo difensore è stato ritualmente e tempestivamente notiziato, mediante fax trasmesso in data 17 maggio 2017 ore 8:48 al n. 0832/751238. La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio proposta dall'avv. Prontera Stefano, rilevandone la genericità e constatando la certificazione di un evento che non costituisce assoluto impedimento a presenziare all'udienza. 19 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo quanto, anche recentemente, affermato dalla Corte di Cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.26620201; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 26963201; Sez.5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). Alla luce di tale principio, sono inammissibili i seguenti motivi di ricorso: a) primo motivo del ricorso di TO CI, che peraltro omette di confrontarsi con quanto indicato a pag.84 della sentenza di appello (erronea interpretazione di norme e carenza di motivazione in relazione all'ipotesi del tentativo e travisamento della prova in merito al reato associativo.
Considerato che
al CI è stato riconosciuto un ruolo marginale nel reato associativo, che sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza il suo apporto, come attestato dalla stessa Corte di Appello, la sentenza è contraddittoria laddove non sono stati riconosciuti i presupposti per applicare la circostanza attenuante dell'art.114 cod. pen. in quanto ritenuta incompatibile con la partecipazione ad associazioni delinquenziali. In ogni caso, la motivazione è carente laddove ha trascurato il suo ruolo di mero assuntore ed acquirente, dunque non partecipe ma mero pusher a conoscenza delle attività del gruppo. Non è congruamente spiegato come la condotta posta in essere da tale imputato sia stata svolta nell'interesse comune anziché per un interesse personale, visto che si trattava di persona dedita al consumo dello stupefacente che ha acquistato quantità modeste e per breve tempo per uso personale e piccolo spaccio. Non emerge in maniera chiara 20 il ruolo del CI nell'associazione, né si è valutato con rigore da quali elementi fosse desumibile il suo legame in termini di affectio societatis); b) terzo motivo del ricorso di TO CI (per l'episodio del capo BA), il CI era stato giudicato con sentenza irrevocabile n.1643 del 4/11/2010 ma la Corte territoriale ha omesso di rilevare l'identità del fatto storico violando il divieto di bis in idem); c) secondo motivo del ricorso di TO EO limitatamente alla sussunzione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. (violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione con riferimento a singole cessioni a fini di spaccio); d) seconda parte del secondo motivo del ricorso di NO AC, laddove deduce vizio di motivazione in merito all'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa;
e) terzo e quarto motivo del ricorso di NO AC (violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e vizio di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio;
si è desunta la responsabilità per taluni episodi senza che le conversazioni intercettate, di carattere criptico, fossero corroborate da alcun elemento, non essendo a tal fine sufficiente la riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori;
violazione dell'art.99, comma 5, cod. pen. in relazione alla ritenuta obbligatorietà dell'applicazione dell'aumento sanzionatorio. Occorre verificare la legittimità costituzionale dell'istituto della recidiva obbligatoria, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha sollevato questione con ord.n.37443 del 3 luglio 2014, trattandosi di un automatismo che contrasta con l'art.3 Cost.); f) secondo motivo del ricorso proposto personalmente da VA OB (violazione dell'art. 74, comma 1, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo di cui al capo QV) con ruolo direttivo. Vi è una perfetta sovrapposizione tra le due associazioni ed, in base a quanto affermato da Sez.U n.1149/2008, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con i delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, ma nel caso in esame all'affermazione di principio non è seguita la valorizzazione di elementi probatori che dimostrassero la contestuale partecipazione del singolo imputato ad entrambe le compagini criminose. Appare insormontabile il vuoto probatorio a base della ritenuta posizione di vertice nella compagine associativa addebitata al OB e della irrogazione di una così grave sanzione); g) secondo motivo del ricorso di GO ZZ, che rientra altresì nel seguente caso di inammissibilità con riguardo all'omessa motivazione circa il diniego di 21 prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 99 e 133 cod. pen. La ricostruzione del RE circa l'apporto del ZZ avrebbe giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di Appello ha omesso di valutare, per giudicare il reale apporto del ZZ nell'associazione, il memoriale e le dichiarazioni del RE nonostante la decisione di assumerle ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen.).
2. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. In altre parole, se il motivo di ricorso si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo genericamente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). I seguenti motivi di ricorso non si conformano ai citati requisiti e risultano, pertanto, inammissibili perché generici: a) primo motivo di ricorso di NT NA AL, che ignora la motivazione presente a pag.73 della sentenza di appello (vizio di motivazione in relazione all'art. 73 T.U. Stup. Il ragionamento probatorio è affetto da illogicità e contraddittorietà manifesta con riferimento all'elemento psicologico del reato, posto che si è esclusa la partecipazione al reato associativo sostenendo che l'imputata fosse esclusivamente interessata a mantenere la relazione affettiva con OB VA e non si è esteso tale ragionamento per qualificare la sua condotta nel reato in esame quale connivenza non punibile senza alcun contributo attivo); b) primo motivo di ricorso di IM AL che ignora la conforme motivazione presente alle pagg.145 della sentenza di primo grado e 74 della sentenza di appello (vizio di motivazione in relazione all'art.74 T.U. Stup. per essere stata omessa la valutazione in merito alla possibilità che si trattasse di concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti;
la Corte territoriale ha travisato le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato 22 negando l'episodicità e l'autonomia della condotta nella fornitura di stupefacenti. La motivazione è palesemente illogica laddove ha ritenuto provati i rapporti con NO TO sulla scorta della frase «tutto a posto» pronunciata nel corso di una telefonata); c) terzo motivo di ricorso di IM AL;
si lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati, ma non risulta indicato l'atto del processo dal quale emerge l'avvenuto deposito delle relative sentenze, neppure allegate al ricorso. E' sufficiente richiamare il condivisibile principio secondo il quale «L'imputato che intende richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva» (Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Recalcati, Rv. 26258301; Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014, Tassone, Rv. 25906901) (vizio di motivazione in relazione all'art.81, secondo comma, cod. pen. per avere la Corte negato il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 21 gennaio 2010 e con sentenza del Tribunale di Lecce del 24 aprile 2008 per non essere in atti la copia di tali sentenze); d) primo motivo di ricorso di AN BU, che ignora la motivazione presente alle pagg.76-77 della sentenza di appello (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 T.U. Stup. nonché per vizio di motivazione sul medesimo capo. Essendo indispensabile, ai fini della configurabilità della partecipazione al reato, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali apprezzabili quale concreto contributo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione, con l'appello si era evidenziata l'estraneità del BU all'associazione, sottolineando come la sua attività si fosse limitata ad una telefonata ricevuta perché si trovava a casa dello zio IM AL;
la Corte territoriale ha omesso di valutare che il BU avesse reso ampia confessione per i reati di cui all'art. 73 T.U. Stup., per cui non vi era motivo per non confessare anche la sua partecipazione associativa); e) secondo motivo del ricorso di TO CI, avendo la Corte territoriale riqualificato i fatti ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, T.U. Stup. (illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle diminuenti di cui agli artt.73, comma 5, e 74, comma 6, T.U. Stup. Il ruolo marginale ed avulso dall'associazione criminosa svolto dal CI avrebbe significato minima 23 offensività penale della sua condotta, mentre la Corte di Appello ha escluso con motivazione illogica e contraddittoria la natura rudimentale della sua attività di spaccio); f) secondo motivo del ricorso di MA Di NZ, che ignora l'ampia motivazione presente alle pagg.85-86 (vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i capi MP,MR,MT; si tratta di tre episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente rispetto ai quali la motivazione ripete quanto riportato nella richiesta di misura cautelare, ignorando i rilievi mossi dalla difesa a proposito del salto logico compiuto nell'interpretazione dei colloqui telefonici posti a sostegno della condanna, della contraddittorietà del ragionamento sotteso alla condanna per il capo MR, dell'assenza di riscontri che rendessero plausibile l'interpretazione dei colloqui fornita dalla Procura); g) secondo motivo del ricorso di TO EO, che ignora la rilevata genericità di analogo motivo di gravame a pag.111 della sentenza di appello (violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione con riferimento a singole cessioni a fini di spaccio. Nel presente processo non è stato trovato alcun riscontro rispetto al contenuto criptico delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e la cosiddetta corroboration non può essere integrata dalla riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori. Non si comprende perché le condotte delittuose contestate al EO non siano state inquadrate nella fattispecie di reato prevista dall'art.73, comma 5, T.U. Stup., non potendo costituire elemento ostativo la reiterazione delle condotte di presunta attività di spaccio e non essendo elemento tipico dell'ipotesi lieve l'episodicità della condotta); h) motivi del ricorso di OL TT, che ignorano l'articolata motivazione offerta su analoghi motivi di gravame alle pagg.139-143 della sentenza di appello (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto la responsabilità della ricorrente, asseritamente subentrata al coniuge appena arrestato con funzioni operative nell'associazione criminosa, si fonda su un numero decisamente esiguo di intercettazioni telefoniche, prive di riscontro ed inidonee a dimostrare la stabilità dei rapporti con gli altri sodali o la consapevolezza di agire per mantenere i traffici illeciti del gruppo. Le telefonate intercettate non provano che la TT fosse subentrata al marito IM AL né che il OB le si rivolgesse con tono deferente, non emergendo con assoluta certezza gli elementi che caratterizzano un'associazione. Nel capo DH) la TT viene ritenuta responsabile di una cessione a SA SE, ma i dati istruttori a disposizione sono suscettibili di interpretazione alternativa, posto che le intercettazioni che si riferiscono a questo episodio dimostrano che l'acquirente era stato indirizzato ad altra persona, nota spacciatrice. In assenza 24 di intercettazioni ambientali, non vi è alcun riferimento al riconoscimento vocale della TT, né si rinviene alcun contatto di quest'ultima con NO a sostegno dell'assunto per cui la ricorrente riferisse al «capo indiscusso ossia a NO TO». La sporadicità degli episodi in cui compare la ricorrente rende privo di corroborazione il dato rilevabile dalle intercettazioni telefoniche); i) secondo motivo del ricorso di VA OB a firma dell'Avv. Giancarlo Dei Lazzaretti, che ignora la motivazione offerta a pag.150 (vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento ai capi IQ) dell'imputazione, per il quale la prova è stata desunta dall'incontro del OB con una nota tossicodipendente presso un bar solitamente prescelto per scambio di stupefacente, e IU, per il quale vi è totale difetto di motivazione); 1) secondo motivo del ricorso di GO ZZ, che ignora la motivazione a pag.117 della sentenza di appello (vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 99 e 133 cod. pen. La ricostruzione del RE circa l'apporto del ZZ avrebbe giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di Appello ha omesso di valutare, per giudicare il reale apporto del ZZ nell'associazione, il memoriale e le dichiarazioni del RE nonostante la decisione di assumerle ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen.); m) ricorso di RO GE, che ignora la motivazione alle pagg.121- 124 della sentenza di appello (vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che integrano le fattispecie contestate. La genericità degli addebiti, non essendo indicati i quantitativi né la tipologia delle sostanze che si assumono spacciate né essendovi riferimenti di tempo e di luogo, ha reso nullo il decreto di citazione a giudizio, rendendo difficile l'esercizio del diritto di difesa. Il primo episodio (capo BE) concerne un'asserita cessione di sostanza non definita nel quantitativo né per il tipo, avvenuta in luogo non definito, in data 15 giugno 2009, da TI IM AN a RO, che a sua volta l'avrebbe ceduta a terzi ignoti;
la prova è costituita da una telefonata in cui si parla di cocomeri. L'episodio di spaccio (capo CD) che, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe verificato il 10 settembre 2009 vede coinvolta la responsabilità del RO in base ad una sua risata captata durante l'intercettazione di una telefonata intercorsa tra TI IM AN e TE ES. Il terzo episodio (capo QO) si sarebbe verificato il 3 agosto 2009 e sarebbe provato da una telefonata tra il TI ed il RO in pari data e da un'altra telefonata, successiva, fatta dal secondo al primo, in cui illogicamente si è attribuito al termine «Pipi» il significato di Polizia. Non è stata raggiunta una sufficiente certezza probatoria a sostegno delle accuse mosse al RO); 25 f n) ricorso di SE SA, che ignora la motivazione alle pagg.151- 153 della sentenza di appello (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Rispetto alla corposità delle indagini, a carico del ricorrente si rinviene un numero esiguo di intercettazioni telefoniche e non si può dire provata la stabilità dei rapporti con gli altri sodali né la consapevolezza di agire per gli scopi di mantenimento dei traffici illeciti del gruppo. Non è accettabile che il SA sia stato ritenuto sodale particolarmente vicino ad uno dei capi per il fatto che si rivolgeva a NO AC con l'appellativo di «zio» in segno di rispetto, trattandosi di espressione assai diffusa nel gergo informale e priva di significato reverenziale. Le dichiarazioni di LE RE non sono attendibili, posto che indicano il SA come fornitore di cocaina per conto dell'associazione, laddove le indagini hanno portato ad attribuirgli episodi di detenzione o spaccio di hashish (capo DG) o eroina (capi DI, OG e OI); per altro verso, il RE non fa menzione della presenza del SA all'importante episodio di approvvigionamento dal quale i giudici di merito hanno desunto l'integrazione dell'imputato all'interno dell'associazione. DE ricorrente si ha notizia soltanto in quattro episodi, tali da escludere un suo supporto stabile all'associazione. Con riferimento al capo DG), la telefonata intercettata era suscettibile di molte interpretazioni. Con riguardo al capo DI), le intercettazioni di riferimento indicano che HI suggerì all'imputato di rifornirsi da persona di fianco a casa tua», impropriamente individuata dai giudici di merito in TT OL laddove nel medesimo complesso abitativo del SA si trovava FI EN, nota spacciatrice leccese. Con riguardo al capo OG) il contenuto delle intercettazioni non ha significato certo ma si è ritenuto che lo scambio di eroina tra AC e HI fosse intercorso per il tramite del SA, indicato con l'appellativo di «mostro» pur essendo noto che il suo appellativo fosse altro. Con riguardo al capo OI) la prova del reato si è desunta da un'intercettazione tra AC e EO in cui il primo invitava il secondo a prelevare il SA dal mare chiedendogli se «avesse tutto»); o) terzo motivo del ricorso di TO NO, che ignora la motivazione alle pagg.67-68, 164-165 della sentenza di appello (vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 1, T.U. Stup. per avere i giudici di merito desunto ruolo di dirigente ed organizzatore del NO da argomenti sociologici, quali l'appellativo zio» utilizzato nei suoi confronti dal AL, o dal passato criminale del NO); p) ricorso di AL IL, che ignora la motivazione alle pagg.166-175 e 71 della sentenza di appello (violazione degli artt. 74 e 73 T.U. Stup., 192, comma 2, cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione rimarcando che la prova della responsabilità del ricorrente posa pressoché esclusivamente sui contenuti 26 delle conversazioni telefoniche intercettate senza alcun riscontro esterno, sebbene il contenuto di tali conversazioni fosse criptico. In totale assenza di servizi di osservazione, pedinamento, sequestri o perquisizioni, non è dato comprendere come si sia arrivati ad individuare la tipologia di sostanza stupefacente che sarebbe stata oggetto delle transazioni e quale congruenza sussista tra l'indicazione delle sostanze nella contestazione del reato associativo ed il richiamo generico a quantitativi indeterminati di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina ed hashish per le imputazioni ai sensi dell'art. 73 T.U. Stup.). L'inammissibilità del ricorso si estende, a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc.pen., ai motivi nuovi;
q) ricorso di ST TA, che ignora la motivazione alle pagg.118-121 della sentenza di appello (violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione con riferimento a singole cessioni a fini di spaccio. Nel presente processo non è stato trovato alcun riscontro rispetto al contenuto criptico delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e la cosiddetta corroboration non può essere integrata dalla riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori).
3. Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep.2017, Bandera, Rv. 26914901). Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 26365101). Alla luce di tali principi, risultano manifestamente infondati i seguenti motivi di ricorso: a) ricorso di TO LÒ, per avere la Corte territoriale individuato numerosi indici di offensività della condotta a prescindere dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e vizio di motivazione sul punto. Pur 27 avendo i giudici di merito ritenuto che il LÒ si finanziasse spacciando in parte l'eroina che acquistava per sé, contraddittoriamente hanno escluso l'ipotesi di cui al comma 5 trascurando quanto indicato dalla difesa a proposito del fatto che nel capo d'imputazione non fosse indicata la quantità di sostanza acquistata e facendo leva con una forzatura sul fatto che l'imputato, in un'occasione, avesse mandato dal fornitore un ragazzo, ritenendo trattarsi di un collaboratore nello svolgimento dell'attività illecita); b) terzo motivo del ricorso di ND FU e MA Di NZ, avendo i giudici di merito attribuito valore ostativo, oltre che ai rapporti con personaggi di spicco di diverse organizzazioni criminali, alle modalità organizzate dell'attività di spaccio (illogicità e carenza della motivazione con riferimento alla riconducibilità degli episodi di spaccio-detenzione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., non potendosi utilizzare lo spessore criminale delle associazioni dalle quali gli imputati si approvvigionavano quale indicatore di particolare allarme sociale dei loro affari illeciti di piccola portata e non potendosi desumere la gravità della condotta della Di NZ dalla gravità del quadro di riferimento del coniuge).
4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la pena in misura prossima al minimo edittale, trova applicazione il principio secondo il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso, anche l'uso delle espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento>> è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez.3, n.11513 del 19/10/1995, Merra, Rv.203011; Sez.5, n.9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv.188590). 28 4.1. Il giudice di merito deve, tuttavia, fornire specifica motivazione con riferimento all'aumento della pena per la continuazione, non essendo sufficiente che ne sia soltanto quantificata la misura. Deve ritenersi, al riguardo, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 7777 del 29/1/2013, Bardeggia, Rv. 255052), condivisa dal Collegio, che, se l'aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell'art.81, secondo comma, cod. pen. può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. (Sez. 2 n.23653 del 15/5/2008, Asseliti, Rv. 240612). Ciò in forza della previsione contenuta nell'art.533, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui "... se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione". Di conseguenza, deve ritenersi che la mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, non essendo previsto nell'art. 81 cod. pen. un aumento minimo di pena, ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, sottragga all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 2, dell'art. n.51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108; Sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, ACocco, Rv. 242867).
4.2. Con riguardo alla esclusione della recidiva, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 25566001), secondo la quale «Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione».
4.3. Alla luce di tali principi, sono manifestamente infondati, dunque inammissibili, i seguenti motivi di ricorso: a) secondo motivo di ricorso di AN BU, avendo la Corte territoriale specificamente motivato, senza incorrere in argomentazioni arbitrarie, le ragioni per le quali sono stati ritenuti congrui l'aumento di quattro mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo CG) e l'aumento di sei mesi di 29 reclusione per la continuazione con il reato giudicato con sentenza n.836 del 4 dicembre 2009 (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto. La sentenza è contraddittoria nella parte in cui, pur rimarcando determinante contributo offerto da tale imputato affinchè fossero accertate le responsabilità di numerosi componenti del sodalizio criminoso, non ha tenuto conto della personalità dello stesso nel determinare gli aumenti per la continuazione e nel commisurare la pena, ritenendola congrua con formule di stile e qualificando 100 grammi di eroina di cui al capo CG) come grosso quantitativo»); b) terzo motivo del ricorso di TO EO, posto che nella sentenza si rinviene congrua motivazione (numero degli episodi di cessione denotanti un attivismo non comune) a proposito dell'assenza di ragioni che consentissero di applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla restante aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. Stup. (violazione dell'art.597, comma 3, cod. proc.pen. a seguito dell'esclusione della recidiva nel giudizio di equivalenza con la circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 3, T.U. Stup., posto che l'esclusione della recidiva riconosciuta al ricorrente dal giudice di primo grado non ha comportato alcuna riduzione della pena); c) quinto motivo del ricorso di NO AC, posto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art.74, comma 3, T.U.Stup. e che la pena è stata determinata nel minimo edittale (nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena e per violazione degli artt. 62 bis, 132, e 133 cod. pen., 125 e 546 lett.e) cod. proc.pen.; il Collegio ha omesso la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non si comprende come si sia giunti alla pena di venti anni di reclusione); d) terzo motivo del ricorso di GO ZZ, ove si sono indicate le ragioni (numero degli episodi di detenzione/cessione e preciso ruolo ricoperto nell'associazione) per le quali si è confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante ex art.74, comma 3, T.U. Stup. (violazione degli artt.597, comma 3, cod.proc.pen. ed erronea applicazione degli artt.99 e 133 cod. pen. La decisione della Corte territoriale di lasciare immutata la pena ed il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo escluso la recidiva, è in contrasto con l'art. 133 cod. pen. e comporta violazione del divieto di reformatio in peius in quanto il giudizio di bilanciamento operato dal giudice di primo grado aveva portato all'equivalenza delle circostanze generiche rispetto a due aggravanti dal peso 030 3 specifico importante, ossia l'art.99, comma 3, cod. pen. e l'art.74, comma 3, T.U. Stup.);
5. Esaminando le vicende oggetto d'imputazione, la Corte di Appello ha confermato il giudizio di primo grado concernente l'esistenza di due associazioni per delinquere ai sensi dell'art. 74 T.U. Stup.: la prima (capo QV), operante in Lecce e provincia e facente capo a NO TO, AZ UR, AL IM, AC NO, con le aggravanti del numero di componenti superiore a dieci e di alcuni partecipi dediti all'uso di stupefacenti e con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione a delinquere di tipo mafioso di appartenenza di alcuni associati;
la seconda (capo QZ), operante in Galatina e zone limitrofe e facente capo a TI IM AN, con l'aggravante di essere composta anche da persone dedite all'uso di stupefacenti. La Corte di Appello ha, inoltre, confermato il giudizio di primo grado con riferimento a numerose condotte di detenzione a fini spaccio di sostanze del tipo eroina, cocaina, marijuana ed hashish, a volte di qualità indeterminata, variamente ascritte a tutti gli imputati.
6. Il quadro istruttorio esaminato dai giudici di merito, che hanno giudicato con rito abbreviato, si è sostanziato nei sunti che la Polizia Giudiziaria ha redatto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate tra il marzo 2009 ed il luglio 2010, nei servizi di osservazione attestanti incontri di brevissima durata tra gli interlocutori, in sequestri di sostanza stupefacente ed in arresti in flagranza di reato. A tale quadro istruttorio si è aggiunto, in grado di appello, l'esame del coimputato RE LE a seguito di istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal difensore sulla base di un memoriale redatto dall'imputato. Tanto premesso, vanno dunque esaminati i motivi di ricorso che superano il vaglio di ammissibilità.
7. Il secondo motivo del ricorso di NT NA AL (errata applicazione di legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. perché, in mancanza di dati quantitativi desumibili dagli atti del procedimento, si è negata la sussunzione del fatto nell'ipotesi meno grave sulla base della mera supposizione che si trattasse di un quantitativo importante) è infondato. Il diniego della sussunzione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. 31 Stup. non è stato, infatti, motivato esclusivamente sulla supposizione che fosse stato ceduto un quantitativo importante di sostanza stupefacente, ma anche sulla base dell'inserimento della condotta ascritta a tale ricorrente nel contesto operativo di un'associazione per delinquere, noto alla AL ancorchè non si sia accertata la sua adesione all'associazione.
8. Il secondo motivo del ricorso di IM AL (vizio di motivazione ed errata applicazione di legge penale con riguardo al ruolo direttivo;
da una telefonata intercettata il 30 agosto 2015 (rectius 2009) emergeva l'assenza di potere decisionale in merito alle trattative per la commercializzazione delle sostanze stupefacenti e la sentenza impugnata non ha valutato il contenuto di tale censura) è infondato. La Corte territoriale ha replicato alla generica censura concernente il ruolo direttivo del ricorrente rimarcando che altri associati ricevevano ordini dal AL, segnatamente OB VA, BU AN, TT OL e HI TO, e che, dopo il suo arresto, il suo ruolo fosse stato assunto dalla moglie TT OL, che esercitava un controllo diretto su OB VA e riceveva somme di denaro da consegnare al coniuge. La sentenza impugnata ha confermato, peraltro in assenza di specifiche allegazioni di segno contrario, quanto già accertato in primo grado circa l'autonomia decisionale di tale imputato rispetto ai suoi collaboratori, delineandone il ruolo sulla base di comportamenti che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto indicativi di una posizione apicale, come organizzare il lavoro altrui, impartire ordini, ricevere dai sodali le informazioni utili alla gestione degli affari (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 26746401; Sez. 3, n. 10040 del 22/05/1987, Saccà, Rv. 17672001). La dedotta carenza di motivazione con specifico riguardo al tenore della conversazione telefonica intercettata in data 30 agosto 2009 trova smentita nell'esplicitazione dei motivi che, secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede, hanno condotto la Corte territoriale a confermare il ruolo direttivo del AL.
9. Il primo motivo del ricorso di ND FU e MA Di NZ (violazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Nell'atto di appello si era contestata la valenza probatoria delle interpretazioni dei dialoghi intercettati operata dalla polizia giudiziaria, ma la replica della Corte di Appello risulta laconica e non pertinente in quanto incentrata sull'utilizzabilità dei cosiddetti brogliacci piuttosto che sull'individuazione dei criteri di valutazione di tale attività interpretativa delle conversazioni. Si era, altresì, evidenziato che le 32 comunicazioni nelle quali era coinvolta la Di NZ trovavano la loro ragione nel fatto che fosse moglie di ND FU, non essendovi a suo carico servizi di osservazione, né sequestri, né arresti in flagranza, né precedenti per fatti analoghi. La Corte territoriale ha assunto ad indizi a carico della Di NZ elementi istruttori concernenti in via esclusiva il coniuge FU, in spregio alla necessità di provare la responsabilità mediante riscontri individualizzanti) è infondato.
9.1. In merito al valore probatorio di quanto riportato dalla Polizia Giudiziaria con riguardo al contenuto dei dialoghi intercettati si osserva quanto segue. Come è noto, l'art. 268, comma 4, cod. proc. pen. prescrive il deposito in segreteria delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, unitamente ai decreti autorizzativi ed ai processi verbali delle relative operazioni di ascolto, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni medesime. Se, però, dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5). Dopo il deposito, che consente ai difensori di esaminare gli atti e ascoltare le conversazioni, si avvia la fase della cosiddetta udienza di stralcio, nel corso della quale il giudice acquisisce le comunicazioni indicate dalle parti, espunge, anche d'ufficio, le comunicazioni di cui sia vietata l'utilizzazione, dispone la trascrizione integrale delle sole comunicazioni acquisite, con le forme e le garanzie della perizia (comma 6). In caso di autorizzazione al ritardo del deposito degli atti concernenti le intercettazioni, la trascrizione non può avere luogo prima che decorra il termine dilatorio accordato dal giudice e che vengano compiuti gli adempimenti prescritti dai commi 6 e seguenti dello stesso art. 268. Solo a questo punto i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico (comma 8). Investito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 cod. proc. pen., il Giudice delle Leggi, con la sentenza n.336 del 23 settembre 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc.pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, 33 utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
9.2. Ciò che interessa in questa sede, tuttavia, sono le questioni inerenti al valore probatorio da attribuire ai sunti delle conversazioni redatti dalla Polizia Giudiziaria e confluiti, in ragione del rito abbreviato, nel giudizio di merito. Nel corso dell'udienza preliminare gli imputati hanno, infatti, avanzato richiesta di giudizio abbreviato ed in questa sede si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia sovrapposto il giudizio che concerne l'utilizzabilità di tali atti al giudizio, richiesto nell'atto di appello, concernente il valore probatorio di tali atti.
9.3. Deve darsi atto che la motivazione non coglie nel segno laddove la Corte di Appello ha sottolineato che nessuno degli imputati avesse formulato richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche, posto che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, onde non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5472 del 28/01/2016, Mancuso, Rv. 26620101; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 24123201).
9.4. Tale precisazione non inficia, tuttavia, la correttezza della motivazione, che ha riconosciuto valenza probatoria alle trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria in quanto legittimamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero ed accettate dagli imputati con la richiesta del giudizio «allo stato degli atti», esaminandole unitamente ad elementi di riscontro ed, in alcuni casi, a dialoghi propriamente trascritti.
9.5. La prima censura del primo motivo dei ricorsi di ND FU e di MA Di NZ non può, pertanto, ritenersi fondata. Oltre a richiamare le considerazioni generali svolte in tema di utilizzabilità dei sunti delle conversazioni intercettate, la Corte territoriale ha, infatti, sottoposto a vaglio critico le risultanze di tali atti e, per ogni capo d'imputazione, ha fornito adeguata lettura del loro contenuto con puntuale riferimento ai fatti ivi riportati. La censura svolta risulta, peraltro, generica in quanto non sostenuta da analitico richiamo ai punti della decisione in cui la valutazione della Polizia Giudiziaria si sarebbe sovrapposta a quella del giudice in base a valutazioni soggettive, fuorvianti o infedeli, sebbene non sia in discussione che i difensori sono stati messi nelle 34 condizioni di procedere all'ascolto delle registrazioni e di ottenere copia di quelle ritenute delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa.
9.6. La seconda censura del primo motivo del ricorso di MA Di NZ, attinente all'assenza di riscontri individualizzanti che sostenessero l'ipotesi accusatoria fondata sui predetti sunti di intercettazioni, non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno fornito un'analitica disamina delle telefonate ascrivibili alla ricorrente. Ad esempio, si richiama un appuntamento fissato tra il FU e DE RC in occasione del quale la Di NZ viene incaricata dal marito di «passare da lì» prima di tornare a casa, dove si svolgerà l'appuntamento: tale incarico viene interpretato, con logica non contrastata da allegazioni di segno contrario, nel senso che la Di NZ dovrà passare a prelevare la droga prima di giungere a casa. In altro passo si sottolinea che la Di NZ telefona il 30 ottobre 2010 (rectius 2009) a AZ e si esprime con questa sola parola «Quando?»>, o che la Di NZ chiama il AZ il 9 marzo 2010 chiedendogli di passare a prenderla «per andare a fare la spesa», rimarcando come non risultassero rapporti amicali tra questi due imputati e che, anzi, fosse emerso che il AZ avesse fornito droga al coniuge della Di NZ. Giova richiamare, in merito alla censura qui in esame, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a mente del quale «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501). In ogni caso, applicando correttamente la regola di valutazione della prova indiziaria, la Corte territoriale ha ritenuto che il contesto in cui tali conversazioni si svolgevano e la dimostrata attività criminale di ND FU, in assenza di dati certi contrastanti con l'interpretazione data dal giudice di primo grado, non rendessero necessari ulteriori riscontri (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 25152701).
9.7. Il quarto motivo di ricorso di MA Di NZ (violazione dell'art.29 cod. pen. per essere stata inflitta una pena accessoria incompatibile con l'entità della pena principale) è fondato, avendo la Corte omesso di eliminare la pena accessoria incompatibile con la pena principale irrogata, secondo quanto si desume dalla stessa motivazione della sentenza impugnata. 10. Il ricorso di LE RE (illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art.74, comma 7, T.U. Stup.; nel mese di aprile 2015 il 35 ricorrente aveva intrapreso a collaborare con la giustizia e nel luglio 2015 aveva sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione che, a norma dell'art.16 quinquies d.l. 15 gennaio 1991, n.8, è presupposto tecnico necessario per la concessione delle speciali attenuanti previste per i collaboratori di giustizia;
con rinnovazione istruttoria, il 16 ottobre 2015 si era sottoposto ad esame, manifestando profonda resipiscenza e fornendo ampie dichiarazioni auto ed etero-accusatorie. La Corte di Appello, tuttavia, con motivazione illogica e contraddittoria, ha negato l'attenuante di cui all'art.74, n.7 T.U. Stup. per non avere l'imputato fornito prove decisive del reato associativo già accertato in primo grado, sebbene dalla motivazione della sentenza emerga l'assoluto rilievo delle sue dichiarazioni con riguardo alla responsabilità di molti correi ed un decisivo consolidamento dell'impianto accusatorio a sostegno della reiezione dei relativi atti di appello) è fondato. 10.1. Occorre ricordare, con riferimento ai presupposti applicativi della circostanza attenuante speciale prevista dall'art.74, comma 7, T.U. Stup., applicabile a favore di «chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti», che essa si fonda, in considerazione della gravità del reato e della necessità di interrompere l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, su un contributo che assicuri le prove del reato oppure su un contributo efficace per il sequestro di «risorse decisive» (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 26787601; Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009, Anastasio, Rv. 24474501). 10.2. La Corte territoriale, sulla premessa generale che le dichiarazioni rese da tale imputato quale collaboratore di giustizia costituissero prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod.proc.pen., si è, in sostanza, riportata al principio per il quale è sufficiente ad escludere tale attenuante il dato che le dichiarazioni riguardino circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 26787601; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 26262401); ha, quindi, escluso l'attenuante per la preesistenza di un quadro probatorio saldo ed autosufficiente, nonostante abbia ritenuto e più volte affermato che le dichiarazioni del RE avessero offerto elementi di riscontro a quanto dichiarato da BU AN e confermato l'adesione di alcuni degli aderenti all'associazione alla quale lo stesso RE apparteneva, corroborando il quadro istruttorio già acquisito in primo grado. 10.3. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica o che postula un assunto interpretativo che non può ritenersi in assoluto corretto;
ovvero che, ai 36 fini dell'applicazione dell'art. 74, co. 7 T.U. Stup., la locuzione «assicurare le prove del reato» abbia il medesimo significato ove la collaborazione intervenga nel corso delle indagini preliminari ovvero qualora sia prestata successivamente alla pronuncia di condanna in primo grado. Si tratta di interpretazione che contrasta con quanto affermato a proposito dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, T.U. Stup. da Sez. 3, n. 16199 del 12/03/2013, Haytari, Rv. 25548401 in motivazione, a mente della quale «la giurisprudenza di questa Corte riconosce l'accesso alla attenuante anche quando la collaborazione sia stata intrapresa nel corso del giudizio o comunque dopo l'esaurimento delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 34402 del 17/05/2007, Comparini, Rv. 23810901). Invero il contributo collaborativo può riguardare anche la fase della formazione della prova, purché sia idoneo ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici». 10.4. Tale assunto va, peraltro, vagliato alla luce della specialità del rito, posto che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato l'assunzione della prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado presuppone un giudizio di necessarietà, ancorchè attenuato rispetto al rigoroso vaglio prescritto dall'art. 603, comma 3, cod. proc.pen. (Sez.1, n.8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 26614501; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 25372901). L'interpretazione della Corte di Cassazione è, infatti, nel senso che, attualmente, soprattutto dopo la riforma contenuta nella legge 16 dicembre 1999, n.479 ed il venir meno della rigidità della natura di rito a prova contratta», nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione probatoria non sia esclusa in modo assoluto, ma sia ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d'ufficio, per le acquisizioni assolutamente indispensabili ai fini del decidere (Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 26615801; Sez.2, n.45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Santostasi, Rv. 25535801). 10.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ammesso la rinnovazione istruttoria dopo aver acquisito il memoriale redatto dal RE, valutandone evidentemente l'indispensabilità ai fini del decidere. Si deve ricordare, in generale, che il mero rafforzamento del quadro probatorio non è ritenuto sufficiente a fondare la sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 26262401); tuttavia, la motivazione offerta dalla Corte territoriale sembra aver attribuito alla collaborazione del RE una diversa portata, nel senso della corroborazione del quadro indiziario acquisito in primo grado. In tal senso, la 37 sentenza non spiega per quale ragione simile rilevanza «endoprocessuale» della collaborazione, pur ammessa nel grado di appello nel rito abbreviato, non possa costituire il presupposto per l'applicazione della circostanza attenuante invocata. La fondatezza del ricorso con riguardo al dedotto vizio di motivazione impone, pertanto, l'annullamento della sentenza nei confronti di LE RE limitatamente al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al giudizio con cui si è negata l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. Stup. Il giudice del rinvio sarà, pertanto, tenuto a formulare nuovo giudizio sul punto attenendosi ai criteri interpretativi sopra enunciati. 11. Il primo motivo del ricorso di TO EO (violazione dell'art.74 T.U. Stup. e per vizio di motivazione con riferimento all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato associativo contestato al capo QV). Dopo aver richiamato i principi ermeneutici indicati dal giudice di legittimità in tema di affectio societatis, di emblematicità della partecipazione a singole condotte di spaccio ai fini dell'inserimento in contesti associativi, della non necessità della reciproca conoscenza tra gli affiliati, del mutuo soccorso ai fini dell'assistenza legale o del sostentamento economico, la Corte territoriale non ha tuttavia fatto buon uso di tali insegnamenti, almeno con riguardo alla posizione del ricorrente. La difesa aveva invocato la sporadicità dei contatti e l'impossibilità di dare univoca chiave di lettura alle conversazioni intercettate per reclamare l'estraneità del EO al contesto associativo e, tuttavia, la sentenza mostra un vistoso vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Si dipinge il EO come gregario dei capi dell'associazione affermando che fosse, altresì, uno dei principali fornitori dell'associazione di cui al capo QZ), laddove i rapporti con quest'ultima associazione dimostrano come non possa parlarsi di inserimento organico in un contesto associativo) è infondato. 11.1. I giudici di appello hanno replicato alle doglianze inerenti alla prova dell'inserimento del EO nell'associazione di cui al capo QV) richiamando l'analitico elenco delle forniture di stupefacente accertate nel corso delle indagini e già esaminate dal giudice di primo grado, ritenendo che l'adesione di tale imputato al sodalizio fosse desumibile dal vincolo durevole che lo accomunava, quale fornitore, agli spacciatori acquirenti. Non è, dunque, fondata la doglianza circa l'omessa motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, tanto più ove si osservi il puntuale richiamo ai costanti contatti tra il EO ed il AZ, nonché l'intercettazione di chiamate con il NO, il cui contenuto era indicativo di una consuetudine di modalità comunicative proprie di relazioni sempre uguali e con i soliti acquirenti. La frequenza di tali contatti è stata ritenuta, con 38 motivazione esente da vizi, emblematica della giornata tipo di un trafficante di stupefacenti. 11.2. In relazione all'argomento difensivo secondo il quale il contatto con altra associazione escluderebbe l'inserimento stabile in un contesto associativo, giova ricordare che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale;
non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 T.U. Stup., che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 T.U. Stup., siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep.2017, Bandera, Rv. 26915001; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 26640501; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 26594501). 12. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di NO AC (violazione dell'art.74 T.U. Stup. e dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., nonché motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo mafioso di cui al capo QV). La conferma della condanna si è, infatti, basata sulle risultanze di alcune intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza applicare quel rigore metodologico che deve presidiare l'analisi della cosiddetta «convergenza del molteplice≫ e senza considerare che il coimputato LE RE ha deciso di collaborare successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare, dunque nella piena consapevolezza del materiale indiziario già raccolto dal pubblico ministero;
violazione dell'art.74, comma 1, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione dell'imputato al contesto associativo di cui al capo B) (rectius QV) con ruolo direttivo;
in base a quanto affermato da Sez.U n.1149/2008 i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, ma nel caso in esame all'affermazione di principio non è seguita la valorizzazione di elementi probatori che dimostrassero la contestuale partecipazione del singolo imputato ad entrambe le compagini criminose. Manca, 39 inoltre, un valido discorso argomentativo che sorregga l'asserito ruolo direttivo del AC) sono infondati. 12.1. I giudici di appello hanno confermato quanto accertato dal tribunale in merito alla posizione apicale del AC all'interno del sodalizio criminoso sulla base del suo interessamento al recupero ed alla ricezione dei proventi della vendita della sostanza stupefacente, manifestati dai toni duri ed ultimativi riscontrabili nelle comunicazioni con i sodali incaricati delle riscossioni. In occasione dell'arresto di VA OB e di NI ME, in possesso di kg.7,288 di hashish e di un involucro contenente gr.28,2 di cocaina già divisa in dosi, sono state intercettate alcune conversazioni telefoniche dalle quali i giudici hanno desunto, senza alcuna approssimazione ma con argomenti analitici, il ruolo organizzativo del AC, appellato «zio» da VA OB e da SE SA in segno di rispetto;
AC, in quella circostanza, aveva immediatamente convocato LE RE per discutere, con altri sodali, di quanto accaduto. 12.2. Il ricorrente ha invocato le regole che la giurisprudenza ha elaborato per attribuire rigore metodologico alla valutazione delle chiamate in correità, ma si tratta di richiamo inconferente nell'ambito di un processo in cui le conversazioni intercettate hanno costituito il fondamento del convincimento dei giudici di merito e sono state corroborate da servizi di osservazione e sequestri di sostanza stupefacente. 13. Il primo motivo del ricorso di UR AZ (violazione degli artt.74 T.U. Stup. e 749 cod.proc.pen. (rectius 649) posto che nel proc. n.10872/11 R.G.N.R. gli era stata contestata, al capo O), la partecipazione ad un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti in stretta simbiosi con il capo TO NO nel medesimo periodo indicato nel capo d'imputazione QV del presente processo e che la Corte territoriale ha escluso la medesimezza del fatto attribuendo rilievo alla composizione delle due associazioni, anziché verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione ad un'altra ovvero se si fosse verificata una successione nelle attività criminali tra organizzazioni diverse, e negando l'improcedibilità dell'azione penale per il divieto di bis in idem) era stato oggetto di analoga censura in grado di appello e su tale doglianza la Corte territoriale ha replicato ritenendo che l'associazione a delinquere contestata nel processo c.d. Operazione Valle Cupa non potesse identificarsi con l'associazione contestata al capo QV nel presente processo sia per la diversità dei reati-fine sia per la diversità degli appartenenti. 40 13.1. Il ricorrente sostiene che, per escludere la violazione del divieto di nuovo giudizio sul medesimo fatto, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione all'altra o se vi fosse stata una successione tra associazioni diverse nelle attività criminali. 13.2. In linea di principio, non sussiste violazione del principio dettato dall'art.649 cod. proc.pen. qualora si accerti che la medesima persona faccia parte, in coincidenza cronologica, di due diverse associazioni (Sez.1, n.44860 del 05/11/2008, Ficara, Rv. 24219701). Quanto, poi, al criterio valutativo da seguire per stabilire se si tratti o meno della medesima associazione, non può tralasciarsi di sottolineare che, secondo l'oramai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico considerato - in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona sul quale si è formato - il giudicato e quello per cui si procede (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.23179901; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 26814701). Principi questi che appaiono sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte EDU, sin dalla sentenza OU c. US (Corte EDU 10/02/2009), per giungere alla più recente sentenza GR ST c. LI (Corte EDU 4/03/2014), per cui il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona. In tal senso, come emerge dalla citata sentenza OU (par. 84) e come ribadito dalla più recente decisione emessa nel caso GR ST c. LI (par. 221), la nozione di condotta si traduce nell'insieme delle circostanze fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini della condanna. 13.3. La sentenza impugnata non ha messo in dubbio questi consolidati principi, ma ha escluso che nel caso di specie sussistesse violazione del divieto di un secondo giudizio sulla base del rilievo che la struttura organizzativa oggetto del primo giudizio aveva una composizione del tutto estranea e fosse composta da persone interne ai vincoli familiari del NO. Come ricordato, l'identità del fatto ai fini della preclusione di un secondo giudizio deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, e la valutazione compiuta dai giudici d'appello risulta conforme a tale criterio di giudizio, posto che la diversità delle persone che compongono l'associazione può ritenersi elemento idoneo a modificare il fatto storico oggetto di giudizio (Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barilari, Rv. 26468401). 41 14. Il secondo motivo del ricorso di UR AZ (vizio di motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup. per avere i giudici di merito individuato il terzo componente dell'associazione sulla base di contatti durati sette giorni tra TO NO e IM AL e di congetture derivanti da due intercettazioni telefoniche di carattere neutro e non criptico. Dalle intercettazioni telefoniche non è in alcun modo possibile desumere che NO e AL avessero interessi comuni nel settore dello spaccio di stupefacenti. E' manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale, dopo l'arresto del AL, il passaggio di tale TO LÒ al canale di approvvigionamento costituito da NO e AZ fosse indicativo dell'appartenenza di questi ultimi alla medesima organizzazione del primo. Nessuno dei presunti associati indicati nel capo d'imputazione aveva contatti diretti né mediati con NO e AZ, tant'è vero che il collaboratore di giustizia LE RE nulla sa del AZ, se non che si tratta di un grosso spacciatore) è infondato. 14.1. L'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova di una compagine associativa per difetto di unitarietà d'intenti tra almeno tre persone contrasta frontalmente con quanto ritenuto provato da entrambi i giudici di merito ed illustrato con argomenti che, in quanto non manifestamente illogici né contraddittori, non sono soggetti a sindacato della Corte di legittimità. In particolare, risulta destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale sarebbe manifestamente illogico sostenere che il passaggio di LÒ al canale di approvvigionamento costituito da NO e AZ dopo l'arresto del suo fornitore AL costituisca prova dell'appartenenza di questi fornitori al medesimo gruppo criminale. Il vizio di manifesta illogicità si sostanzia, infatti, in un'argomentazione il cui contrasto con la logica deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze laddove addirittura inammissibili si rivelano le doglianze tendenti ad ottenere una nuova lettura delle prove. 14.2. La Corte territoriale ha, peraltro, confermato il giudizio di primo grado nell'individuare la posizione apicale di NO TO, del quale il AZ era il braccio destro, unitamente a AL IM e AC NO, per cui la censura si rivela inconferente, laddove tende ad escludere la prova del reato associativo limitandosi a contestare la sussistenza di relazione diretta tra NO e AL (per la prova di tale relazione cfr. pagg.75 e 163) in presenza del quarto sodale AC, oltre che in contrasto con il tenore della decisione impugnata, laddove nega l'assenza di prova in merito ai contatti tra il NO o il 42 AZ e gli altri associati (cfr. pagg.134 e 137 per i rapporti tra AZ e EO e pagg.109 e 165 per rapporti tra NO e EO). La sporadicità dei contatti telefonici del NO è, inoltre, espressamente motivata dai giudici di merito con riguardo all'estrema accortezza del NO nell'uso del telefono (pagg.135 e 164). 14.3. Corretta è, in ogni caso, la configurazione di un vincolo associativo ancorchè non sia stata dimostrata la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, essendo sufficiente che ciascuno abbia la consapevolezza, unitamente ad almeno altre due persone, di partecipare ad un programma comune secondo la struttura legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 25864501; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 25223201; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 17023101) 15. Il terzo motivo del ricorso di UR AZ (vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 n.2 cod.proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento al percorso logico seguito per fondare la pronuncia di colpevolezza in relazione a taluni episodi di illecita cessione di sostanza stupefacente;
in particolare, se alcuni argomenti valgono a confutare l'eccezione difensiva di lesione del diritto di difesa per indeterminatezza del fatto, i medesimi argomenti non possono incidere sulla necessità di verificare la prova, diretta o logica, relativa ad ogni specifico fatto contestato, specie con riferimento alla figura del cedente. E' aberrante ritenere che, accertato lo status di spacciatore, ogni contatto telefonico o incontro con qualunque altro pregiudicato costituisca prova di una condotta di spaccio. Così, in relazione al capo ER) la responsabilità del ricorrente è stata affermata presumendo che, data l'assenza del NO, la moglie di quest'ultimo avesse indirizzato l'acquirente al AZ dicendogli di rivolgersi «a quell'altro»; in relazione ai capi FA) ed FC) la prova è stata desunta dall'impressione di un operante che aveva assistito all'incontro tra NO, AZ ed il cessionario LÒ senza poterne ascoltare il contenuto e dalla lettura dell'episodio in tutto il suo svolgimento»; per i capi d'imputazione FE) ed FG) la prova è stata desunta da due incontri nel corso dei quali non era emerso alcun elemento indiziante e da due telefonate in cui si fissava un incontro;
per il capo d'imputazione FM) la prova è stata desunta dalla fugacità dell'incontro tra il AZ ed il presunto acquirente;
per il capo d'imputazione FN) la prova è stata desunta da una telefonata nel corso della quale FU ND preannunciava al AZ la visita del IN «che gli doveva dire una cosa» senza altri dati circa l'effettività dell'incontro; per il capo d'imputazione FP) la prova è stata desunta dall'essere il AZ il fornitore ufficiale del FU senza elementi di riscontro circa l'incontro con l'acquirente; per i capi d'imputazione GP), GR) e GT) la prova è 43 stata desunta dal fatto che gli agenti avessero visto il AZ scendere dalla propria auto durante un violento acquazzone e salire su quella di EO TO passandogli qualcosa furtivamente o da un mero invito del EO a raggiungerlo a casa;
per i capi d'imputazione LI), LL) ed LM) la prova è stata desunta dall'intercettazione di telefonate in cui si concordavano gli incontri, senza riscontro circa l'effettività degli stessi;
per il capo d'imputazione MS) la prova è stata desunta dalle telefonate con le quali l'acquirente Di NZ sollecita il AZ a raggiungerla;
per il capo d'imputazione OB) la prova è stata desunta da incontri tra il AZ, accompagnato dal NO, ed il EO ritenuti probabili dalla polizia giudiziaria, che ha indicato nella relazione di servizio un episodio del 28 dicembre 2009, quando NO era ristretto in carcere;
per il capo d'imputazione OC) la prova è stata desunta dai contatti telefonici tra il AZ ed il EO senza alcun accertamento circa l'effettività degli incontri ed il motivo degli stessi;
per il capo d'imputazione OZ) la prova è stata desunta da due telefonate in cui il AZ prende appuntamento con due persone che lo contattano in tale unica circostanza, dunque difficilmente qualificabili come acquirenti di sostanza stupefacente) è infondato. 15.1. Va premesso che le censure svolte con riferimento a singole condotte di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tendono a mettere in discussione la logicità della motivazione senza, tuttavia, conformarsi alle regole che disciplinano tale vizio. Come già sottolineato, il vizio di manifesta illogicità si sostanzia, infatti, in un'argomentazione il cui contrasto con la logica deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza. 15.2. Esaminando il motivo di ricorso in questione, invece, si rinvengono sottolineature inerenti alla completezza della prova della cessione, al significato attribuito dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, all'incertezza circa la finalità di conversazioni telefoniche con persone contattate una sola volta;
in sostanza, si tende ad introdurre nel giudizio di legittimità una valutazione di merito al fine di ottenere una diversa valutazione delle prove, più favorevole al ricorrente. 15.3. Oltre a ribadire l'inammissibilità di censure che coinvolgano il merito del giudizio, si può rilevare tanto l'infondatezza dell'argomento secondo il quale la continuativa attività di spaccio non possa costituire prova di una pluralità di condotte connotate da identiche modalità esecutive senza necessità di ulteriore riscontro (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 26304301), quanto l'infondatezza dell'argomento che esclude la prova del reato di spaccio quando all'accordo non sia seguito l'accertamento dell'incontro, avendo il 44 legislatore parificato la messa in vendita della sostanza alla sua effettiva cessione (Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 24529301; Sez. 2, n. 32299 del 22/05/2001, Bua, Rv. 21970601). 15.4. Le doglianze svolte con riferimento ai singoli episodi sembrano, inoltre, ignorare il testo della decisione impugnata e limitarsi a replicare analoga censura svolta avverso la decisione di primo grado. E' sufficiente, in proposito, osservare che nel ricorso si ignora che la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del reato contestato al capo ER) si fondasse anche su precedenti conversazioni tra il NO ed il EP;
ha ritenuto assorbito il reato contestato al capo FA) nel reato di cui al capo FC); ha sottolineato che agli incontri contestati ai capi FE) ed FG) non potesse attribuirsi significato diverso da quello ipotizzato dall'accusa, anche in ragione delle successive richieste di pagamento rivolte dal AZ e dal NO al Basi;
ha riportato il tenore di alcune conversazioni telefoniche tra il AZ ed il EO a riprova delle finalità dei contatti inerenti ai reati contestati ai capi GP), GR) e GT); ha rimarcato che, per l'episodio del 28 dicembre 2009, NO era stato assolto per non aver commesso il fatto;
ha evidenziato, con riguardo al capo OZ), che una delle telefonate era connotata da linguaggio criptico, mentre la seconda era intercorsa con una nota trafficante leccese. 16. Il primo motivo del ricorso di VA OB a firma dell'Avv. Dei Lazzaretti (carenza o illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 T.U. Stup.; in particolare, la doglianza inerente al difetto di prova circa la stabilità del vincolo associativo è stata confutata con il mero richiamo ai 40.000 contatti telefonici intrattenuti dal ricorrente nell'arco di cinque mesi con alcuni coimputati, senza considerare che la maggior parte di tali comunicazioni riguardavano appuntamenti ed incontri che non celavano transazioni illecite;
si era prospettata la qualificazione della condotta del OB in termini di concorso di persone nel reato, dati i rapporti di parentela che lo legavano ai coimputati IM AL e OL TT, ed in tal senso lo stesso aveva reso spontanee dichiarazioni, del tutto ignorate dalla Corte territoriale) ed il primo motivo del ricorso proposto personalmente da VA OB (violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 192, comma 3, cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione dell'imputato con ruolo di vertice al contesto associativo di cui al capo QV). La conferma della condanna si è, infatti, basata sulle risultanze di alcune intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza applicare quel rigore metodologico che deve presidiare l'analisi della cosiddetta «convergenza del molteplice» e senza considerare che il coimputato LE RE ha deciso di collaborare 45 successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare, dunque nella piena consapevolezza del materiale indiziario già raccolto dal pubblico ministero. Non vi sono riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che appaiono contrastanti con le dinamiche della gerarchia mafiosa laddove si colloca il OB nel gruppo di AL e successivamente quale sodale di NI TO) sono infondati. 16.1. L'attiva partecipazione del OB al sodalizio criminale con un ruolo rilevante ancorchè non apicale è stata desunta, oltre che dal consistente numero (40.000) di contatti telefonici, il 90% dei quali finalizzato al traffico di stupefacenti, anche dall'arresto in flagranza avvenuto l'11 gennaio 2010. In tale occasione, il OB era in possesso di kg. 7,5 circa di hashish e di gr. 400 circa di cocaina, oltre che di materiale per il taglio ed il confezionamento. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha espressamente esaminato la tesi difensiva circa la natura familiare dei contratti telefonici del OB con AL e TT, ritenendo che tale tesi fosse contraddetta dal linguaggio criptico utilizzato nel corso delle conversazioni, dalla costernazione del AC per il suo arresto, dalla circostanza che il OB avesse iniziato ad utilizzare l'utenza del AL il giorno immediatamente successivo all'arresto di quest'ultimo mantenendo i contatti con gli interlocutori, dal ruolo di custode della sostanza stupefacente rivestito dal OB. 16.2. Il ricorrente ha, inoltre, invocato le regole che la giurisprudenza ha elaborato per attribuire rigore metodologico alla valutazione delle chiamate in correità, ma si tratta di richiamo inconferente nell'ambito di un processo in cui la responsabilità di tale imputato si è fondata su conversazioni intercettate, corroborate da un arresto in flagranza con sequestro di sostanza stupefacente. 17. Il terzo motivo del ricorso di VA OB (violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio;
resta un mistero come si siano potute identificare la qualità, la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente oggetto di tali contestazioni;
si è desunta la responsabilità per taluni episodi senza che le conversazioni intercettate, di carattere criptico, fossero corroborate da alcun elemento, non essendo a tal fine sufficiente la riferita dedizione al narcotraffico degli interlocutori) è infondato. Giova richiamare, in merito alla censura qui in esame, principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a mente del quale In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, 46 costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501). In ogni caso, applicando correttamente la regola di valutazione della prova indiziaria, la Corte territoriale ha ritenuto che il contesto in cui tali conversazioni si svolgevano e la dimostrata attività criminale con funzione di spicco nell'associazione ascrivibile al OB, in assenza di dati certi contrastanti con l'interpretazione data dal giudice di primo grado, non rendessero necessari ulteriori riscontri (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 25152701) e costituissero elemento ostativo alla sussunzione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità. 18. Il primo motivo del ricorso di GO ZZ (vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 129 cod.proc.pen. riguardo all'art. 74 T.U. Stup. Nell'atto di appello era stata enunciata la debolezza del quadro probatorio a carico del ricorrente, non essendovi prova che gli incontri tra il ZZ e LE RE, a lui legato da amicizia, fossero finalizzati alla cessione di stupefacente dal primo al secondo. La Corte territoriale ha omesso di soffermarsi sulla doglianza relativa alla mancanza di prova circa le modalità con le quali il ZZ si sarebbe approvvigionato di stupefacente. L'unica prova a supporto della responsabilità del ricorrente è costituita dal memoriale e dalle dichiarazioni di LE RE, dai quali nulla emerge a proposito del fatto che il ZZ facesse parte dell'associazione con coscienza e volontà, né risulta quale ruolo rivestisse. La pronuncia è contraddittoria nella parte in cui ritiene credibile il RE per dare riscontro all'ipotesi accusatoria ed, al contempo, gli nega credibilità quando descrive il ZZ come soggetto incapace di delinquere e tossicodipendente) è infondato. 18.1. Nella sentenza impugnata è stato dedicato ampio spazio all'indicazione delle prove dalle quali è stata desunta l'appartenenza del ZZ al sodalizio e, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte ha specificato a pag.115 che i fornitori del ZZ fossero il OB ed il RE. L'inserimento del ZZ nell'attività dell'associazione non ha trovato la sua esclusiva fonte probatoria nelle dichiarazioni di LE RE, che hanno corroborato un quadro indiziario composto di contatti pressochè quotidiani con VA OB e con LE RE finalizzati a concordare rapidi incontri o a comunicare il suo trasferimento dal carcere agli arresti domiciliari ovvero a ricevere disposizioni circa la custodia della sostanza stupefacente. A tali emergenze istruttorie i giudici di merito hanno fanno specifico riferimento, rimarcando altresì che da una perquisizione 47 domiciliare nell'abitazione del ZZ era emerso che, attraverso una scala rudimentale che agevolava lo scavalcamento del muro di cinta, da tale abitazione si raggiungeva un fondo su cui insisteva un rustico in totale abbandono;
il rinvenimento di alcune armi in quel fondo e l'intercettazione di un dialogo tra il ZZ ed il RE, da cui emergeva che il primo avesse smarrito qualcosa che aveva potuto ritrovare solo con la luce del giorno, costituiscono ulteriori indizi ai quali i giudici di merito hanno ancorato la prova della partecipazione del ZZ, in qualità di custode della sostanza stupefacente, al sodalizio criminale. Prova avvalorata dai frequenti incontri con il RE presso l'abitazione del ZZ, seguiti da attività di spaccio a terzi da parte di quest'ultimo. 18.2. La motivazione sommariamente richiamata risulta esente dal vizio lamentato nel ricorso ed in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al giudizio concernente il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche richiamati al par.9.6. 19. Il primo motivo del ricorso proposto da AN AF (vizio di motivazione in relazione all'art. 73 T.U. Stup. La responsabilità del ricorrente per i tre episodi ascrittigli ai capi BM), BN), e BO) è stata affermata riportando il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare ed unicamente sulla base di alcune intercettazioni telefoniche il cui contenuto non costituisce indizio grave ed insuscettibile di diversa interpretazione né ha trovato altro riscontro) è infondato, posto che congrua motivazione è rinvenibile alle pagg.72-77 della sentenza di primo grado, che integrano la conforme decisione di appello nell'interpretare il contenuto di dialoghi intercettati. Nel corso di tali dialoghi il AF prendeva accordi con il fornitore ID AR non illogicamente interpretati, peraltro in assenza di lettura alternativa, in quanto finalizzati a consentire a quest'ultimo la cessione di sostanze stupefacenti. Si richiama, con riferimento a tale motivo di ricorso, il principio interpretativo già riportato al par.
9.6. Il secondo motivo di ricorso (vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena perché, pur dando atto del riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U.Stup. e della concessione delle attenuanti generiche nonché del suo ruolo di stretto collaboratore di ID AR, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena in ragione del contesto associativo in cui il AF si è trovato ad operare) è, invece, fondatamente proposto. Il trattamento sanzionatorio in relazione al reato continuato previsto dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup. è stato determinato partendo dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di 48 multa, ma nella sentenza impugnata la misura superiore al minimo edittale è stata giustificata, in assenza di dati quantitativi e qualitativi della sostanza, facendo riferimento ad un contesto associativo nel quale il AF si sarebbe trovato ad operare sebbene si tratti di imputato non intraneo ad alcun contesto associativo. La Corte territoriale ha, inoltre, richiamato (pag.158) l'associazione contestata al capo RA) sebbene si tratti di reato escluso in grado di appello e nonostante il correo ID AR fosse inquadrato nel contesto associativo di cui al capo QZ). La motivazione risulta, su tale punto, contraddittoria ed impone l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. 20. Il primo motivo del ricorso di TO NO (violazione di legge in relazione agli artt. 74 T.U. Stup e 749 cod.proc.pen. rectius 649 cod.proc.pen. - - posto che nel proc. n.10872/11 R.G.N.R. gli era stata contestata, al capo O), la partecipazione ad un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti in stretta simbiosi con il suo braccio destro UR AZ nel medesimo periodo indicato nel capo d'imputazione QV) del presente processo e che la Corte territoriale ha escluso la medesimezza del fatto attribuendo rilievo ad una presunta diversità dei reati-fine ed alla composizione delle due associazioni, anziché verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione ad un'altra ovvero se si fosse verificata una successione nelle attività criminali tra organizzazioni diverse e negando l'improcedibilità dell'azione penale per il divieto di bis in idem) è stato già oggetto di analoga censura in grado di appello e su tale doglianza la Corte territoriale ha replicato ritenendo che l'associazione a delinquere contestata nel processo c.d. Operazione Valle Cupa non potesse identificarsi con l'associazione contestata al capo QV) nel presente processo sia per la diversità dei reati-fine sia per la diversità degli appartenenti. 20.1. Il ricorrente sostiene che, per escludere la violazione del divieto di nuovo giudizio sul medesimo fatto, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se l'imputato fosse passato da un'associazione all'altra o se vi fosse stata una successione tra associazioni diverse nelle attività criminali. 20.2. In linea di principio, non sussiste violazione del principio dettato dall'art.649 cod. proc.pen. qualora si accerti che la medesima persona faccia parte, in coincidenza cronologica, di due diverse associazioni (Sez.1, n.44860 del 05/11/2008, Ficara, Rv. 24219701). Quanto, poi, al criterio valutativo da seguire per stabilire se si tratti o meno della medesima associazione, non può tralasciarsi di sottolineare che, secondo l'oramai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un -considerato secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico 49 in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.23179901; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 26814701). Principi questi che appaiono sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte EDU, sin dalla sentenza OU c. US (Corte EDU 10/02/2009), per giungere alla più recente sentenza GR ST c. LI (Corte EDU 4/03/2014), per cui il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona. In tal senso, come emerge dalla citata sentenza OU (par. 84) e come ribadito dalla più recente decisione emessa nel caso GR ST c. LI (par. 221), la nozione di condotta si traduce nell'insieme delle circostanze fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini della condanna. 20.3. La sentenza impugnata non ha messo in dubbio questi consolidati principi, ma ha escluso che nel caso di specie sussistesse violazione del divieto di un secondo giudizio sulla base del rilievo che la struttura organizzativa oggetto del primo giudizio aveva una composizione del tutto estranea e fosse composta da persone interne ai vincoli familiari del NO. Come ricordato, l'identità del fatto ai fini della preclusione di un secondo giudizio deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, e la valutazione compiuta dai giudici d'appello risulta conforme a tale criterio di giudizio, posto che la diversità delle persone che compongono l'associazione può ritenersi elemento idoneo a modificare il fatto storico oggetto di giudizio (Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barilari, Rv. 26468401). 21. Il secondo motivo del ricorso di TO NO (vizio di motivazione in relazione all'art.74 T.U. Stup. per avere individuato il terzo componente dell'associazione sulla base di contatti durati sette giorni tra TO NO e IM AL e di congetture derivanti da due intercettazioni telefoniche di carattere neutro e non criptico. Dalle intercettazioni telefoniche non è in alcun modo possibile desumere che NO e AL avessero interessi comuni nel settore dello spaccio di stupefacenti. E' manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale, dopo l'arresto del AL, il passaggio di tale TO LÒ al canale di approvvigionamento costituito da NO e AZ fosse indicativo dell'appartenenza di questi ultimi alla medesima organizzazione del primo. Nessuno dei presunti associati indicati nel capo d'imputazione aveva contatti 50 diretti né mediati con NO e AZ, tant'è vero che il collaboratore di giustizia LE RE ha affermato di non avere avuto rapporti diretti con il NO, ma di avere saputo dal AL che si trattava di un grosso spacciatore di eroina) è infondato. Si richiama, onde evitare ripetizioni, quanto argomentato al par.14. 22. Il quarto motivo del ricorso di TO NO (vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 n.2 cod.proc.pen. e 73 T.U. Stup. con riferimento al percorso logico seguito per fondare la pronuncia di colpevolezza in relazione a taluni episodi di illecita cessione di sostanza stupefacente;
in particolare, se alcuni argomenti valgono a confutare l'eccezione difensiva di lesione del diritto di difesa per indeterminatezza del fatto, i medesimi argomenti non possono incidere sulla necessità di verificare la prova, diretta o logica, relativa ad ogni specifico fatto contestato, specie con riferimento alla figura del cedente. E' aberrante ritenere che, accertato lo status di spacciatore, ogni contatto telefonico o incontro con qualunque altro pregiudicato costituisca prova di una condotta di spaccio. Così, in relazione al capo DC), la prova è costituita dall'appellativo «zio» con cui il AL si rivolge al NO, senza alcun riscontro circa l'effettività dell'incontro ed attribuendo agli spostamenti del AL, desunti dalle celle agganciate dal cellulare, il valore di indizio di altrettanti incontri con il NO, sebbene nel medesimo quartiere abitasse la madre del AL;
in relazione al capo ER) la responsabilità del ricorrente è stata affermata presumendo che vi sia stato un contratto tra il NO ed il EP nonostante, data l'assenza del NO, la moglie di quest'ultimo avesse indirizzato l'acquirente dicendogli di rivolgersi «a quell'altro», immotivatamente individuato nel AZ;
in relazione al capo FC), la prova è stata desunta dall'impressione di un operante che aveva assistito all'incontro tra NO, AZ ed il cessionario LÒ senza poterne ascoltare il contenuto e dalla «lettura dell'episodio in tutto il suo svolgimento>>; per i capi d'imputazione FE) ed FG) la prova è stata desunta da due incontri nel corso dei quali non era emerso alcun elemento indiziante e da due telefonate in cui si fissava un incontro;
per il capo d'imputazione GN), nella sentenza non vi è traccia di motivazione con riguardo al NO e se ne fa accenno esclusivamente trattando della posizione di TO EO con riferimento ad un incontro tra quest'ultimo con NO e AZ seguito da una telefonata in cui AZ verifica che sia tutto a posto, avendo notato un'auto sospetta;
per il capo d'imputazione LI), la prova è stata desunta dall'intercettazione di telefonate in cui si concordavano gli incontri, senza riscontro circa l'effettività degli stessi;
per il capo d'imputazione OB), la prova è stata desunta da incontri tra il AZ, accompagnato dal NO, ed il EO ritenuti probabili dalla polizia giudiziaria, che 51 ha indicato nella relazione di servizio un episodio del 28 dicembre 2009, quando NO era ristretto in carcere) è infondato. Si richiama, onde evitare ripetizioni, quanto argomentato al par.15 in generale e con particolare riguardo agli episodi contestati ai capi ER), FC), FE), FG), OB). 23. Il primo motivo del ricorso di IM AN TI (manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.74 T.U. Stup. e 192 cod.proc.pen. in relazione al capo QZ) della rubrica. La difesa aveva evidenziato, per contestare la qualificazione giuridica del fatto, la brevità del periodo in cui avrebbe operato l'associazione capeggiata dal ricorrente, la coesistenza in un territorio di modica estensione di una pluralità di associazioni, i brevissimi rapporti intrattenuti con alcuni consociati e la commissione di reati rientranti nella cornice dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. La Corte di Appello ha replicato ritenendo elemento cardine sufficiente per la prova dell'associazione l'interscambiabilità dei ruoli e la mancata interruzione dell'attività del singolo, in contrasto con i principi enunciati in materia dal giudice di legittimità. Con specifico riguardo al ricorrente, la difesa aveva evidenziato l'insussistenza della stabilità nel tempo della consorteria criminale, la cui attività sarebbe limitata ad un periodo di nove mesi, ma sul punto la sentenza è affetta da totale mancanza di motivazione. La prova della consorteria è stata desunta dalla scelta processuale di altri soggetti, con i quali il TI aveva sparuti contatti, di patteggiare la pena per il reato di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup.; con riguardo agli altri compartecipi, in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, si è ravvisato il vincolo associativo pur con riferimento a rapporti di brevissima durata. Con riguardo, quindi, al ruolo apicale attribuito al ricorrente, esso è stato costruito, acriticamente, sui contatti con gli altri, asseriti, consociati prescindendo da ogni ulteriore analisi in merito alle modalità con cui si sarebbe estrinsecato, non essendo a tal fine sufficiente che si tratti del soggetto dal quale provenivano gli ordini di rifornimento) è infondato. 23.1. Nell'atto di appello il TI non aveva mosso particolari censure al giudizio di responsabilità espresso dal tribunale per numerosi episodi di rifornimento e cessione di sostanza stupefacenti posti in essere in concorso con TO CI e la Corte di Appello ha richiamato tali episodi per sottolineare la caratteristica dei rapporti intercorrenti tra TI e CI, connotati da un costante controllo esercitato dal primo sull'attività di spaccio del secondo, peraltro analoga ai rapporti intercorrenti tra il TI ed il DE RC, divenuto corriere dopo l'arresto del CI. Alcune intercettazioni avevano introdotto nel 52 giudizio la prova che AL AN, oltre a svolgere attività di spaccio, riversava al TI i proventi di essa. 23.2. Il ricorrente si duole del fatto che le allegazioni difensive in merito alla brevità del periodo in cui avrebbe operato l'associazione capeggiata dal ricorrente, alla coesistenza in un territorio di modica estensione di una pluralità di associazioni, ai brevissimi rapporti intrattenuti con alcuni consociati ed alla commissione di reati rientranti nella cornice dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. siano state del tutto trascurate nel giudizio di appello. Ma le dinamiche operative messe in luce nella sentenza, segnatamente la prosecuzione dell'attività del singolo da parte di altro sodale in caso di arresto e la destinazione dei proventi dello spaccio alla gestione accentrata del TI, nonché le direttive da quest'ultimo impartite, costituiscono solida motivazione implicitamente reiettiva di tali allegazioni. 23.3. Si richiamano, sul punto, le pronunce che hanno attribuito preminente rilievo sintomatico dell'esistenza di un vincolo associativo ai fatti concludenti indicativi della permanenza del vincolo (Sez.5, n.8033 del 15/11/2012, dep.2013, Barbetta, Rv. 25520701; Sez.4, n.25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 23700201; Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep.2001, Coco, Rv. 21873101), alle finalità per le quali sia compiuto anche il singolo reato-fine (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep.2016, Policastri, Rv. 26589001), alla consapevolezza da parte degli associati che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez.2, n.43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 25696901), all'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 25758201; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 24289701); in sostanza, elementi ben distinti da quelli la cui carenza era stata evidenziata dalla difesa e che, coerentemente, la Corte di Appello ha implicitamente ritenuto irrilevanti. 23.4. Il ricorrente trascura, in merito al ruolo direttivo attribuitogli, che nella sentenza si sia fatto riferimento al fatto che egli si fosse qualificato «papà»> nel corso di una telefonata al CI ed al costante controllo da lui esercitato su quest'ultimo, privo di autonomia decisionale, in occasione dei diversi abboccamenti del CI con fornitori, pusher ed acquirenti, oltre che all'attività di organizzazione degli approvvigionamenti, con cadenza quasi giornaliera, nel limitato territorio della città di Galatina. 24. Il secondo motivo del ricorso di IM AN TI (violazione degli artt.99, 62 bis e 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento 53 sanzionatorio ed al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con Sezione Distaccata dila sentenza irrevocabile n.132 del Tribunale di Lecce Galatina del 2/07/2007. La Corte di Appello ha negato sia l'esclusione della recidiva sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza affrontare l'argomento difensivo della distanza temporale dei precedenti, risalenti al 2001 o al 1993/1994, connessi al risalente status di tossicodipendente del TI, e senza valutare la loro dimensione oggettiva. Il diniego del vincolo della continuazione con la precedente condanna è manifestamente illogico in quanto, pur evidenziando che si tratta di reati della stessa indole, la sentenza ignora il luogo di consumazione del reato e lo stato di tossicodipendenza, la perfetta omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'abitualità nel programma di vita e nega l'adesione al complessivo disegno criminoso di un'attività di spaccio continuativa a colui che ha riconosciuto quale dirigente di un'organizzazione criminale ed ha condannato per 47 episodi di violazione dell'art.73, comma 5, T.U. Stup.) è infondato. 24.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di Appello ha esaminato l'argomento difensivo inerente alla vita anteatta specificando che uno dei precedenti, commesso il 23 febbraio 2007, fosse tutt'altro che risalente. Il diniego dell'esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche è stato, peraltro, motivato sottolineando che nel presente processo erano stati accertati circa ottanta reati-fine e che il giudice di primo grado aveva, erroneamente, applicato un aumento per la recidiva inferiore al minimo di legge. 24.2. Il diniego del vincolo della continuazione con la precedente condanna non può considerarsi manifestamente illogico in quanto, pur evidenziando che si tratta di reati della stessa indole, la Corte territoriale ha ritenuto che la distanza di tempo dal primo reato, commesso nel 2007, rendesse necessaria l'ulteriore prova, nel caso concreto mancante ed anzi esclusa dallo stesso interessato, di un'adesione dell'imputato ad un complessivo disegno criminoso avente ad oggetto l'organizzazione di un'attività di spaccio continuativa. La motivazione richiama, peraltro, il criterio interpretativo più volte enunciato dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle 54 varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501; con riferimento alla fase dell'esecuzione, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 26758001; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 24735601; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep.2009, D'Amato, Rv. 24247601). 25. Conclusivamente, i ricorsi di BU AN, LÒ TO, CI TO, TT OL, RO GE, SA SE, IL AL, TA ST sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., che, a titolo di sanzione pecuniaria, viene indicata in quella ritenuta equa di euro duemila. I ricorsi di AL NT NA, AL IM, FU ND, EO TO, AC NO, AZ UR, OB VA, ZZ GO, NO TO, TI IM AN devono essere rigettati;
segue, a norma dell'art.616 cod. proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata nei confronti di Di NZ MA limitatamente alla omessa eliminazione della pena accessoria irrogata in primo grado, nei confronti di RE LE limitatamente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.74, comma 7, T.U. Stup. e nei confronti di AF AN limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce. Con rigetto dei ricorsi di Di NZ MA e di AF AN nel resto e dichiarazione di irrevocabilità della pronuncia ai sensi dell'art.624 cod. proc.pen. in merito all'accertamento di responsabilità nei confronti di Di NZ, RE e AF.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di NZ MA limitatamente all'omessa eliminazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena accessoria che elimina. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE LE, limitatamente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, T.U. Stup. 55 f e nei confronti di AF AN limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame su tali punti. Rigetta i ricorsi di Di NZ MA e AF AN nel resto. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità di Di NZ MA, AF AN e RE LE. Rigetta i ricorsi di AL NT NA, AL IM, FU ND, EO TO, AC NO, AZ UR, OB VA, ZZ GO, NO TO, TI IM AN e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di BU AN, LÒ TO, CI TO, TT OL, RO GE, SA SE, IL AL, TA ST e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria CiampiFrances Eugenia Serrao Maria Depositata in Cancelleria Oggi, -7 SET. 2017 Il Funzionano Giudiziarie Patrizia Corra 56