Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2017, n. 40749
CASS
Sentenza 12 luglio 2017

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Massime1

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può trovare applicazione anche quando la collaborazione sia prestata successivamente alla pronuncia di condanna in primo grado.

Commentario1

  • 1Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3). (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015. (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2017, n. 40749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40749
Data del deposito : 12 luglio 2017

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