Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reato continuato, se l'aumento che è possibile apportare ex art. 81cod. pen. può raggiungere il triplo della pena base, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2013, n. 51731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51731 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 19/11/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 2566
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 46096/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ST nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/3/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/3/2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 31/1/2011, riduceva, tra l'altro, la pena inflitta a OR ST ad anni tredici e mesi quattro di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; B) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commi 1, 2 e 4 e L. n. 203 del 1991, art. 7.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati ascritti, all'integrazione delle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 416 bis c.p., comma 4 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 all'applicazione del criterio di cui all'art. 63 c.p., comma 4, all'eccessivo aumento per la continuazione ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo dei suoi difensori, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. mancanza totale della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla specifica richiesta di riduzione dell'aumento disposto ex art. 81 cod. pen. nonché violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 132 e 133 cod. pen.. Ci si vuole, al riguardo, riferire all'aumento per la continuazione pari a quattro anni, rispetto al quale è stata omessa la motivazione sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello, pur essendo stato oggetto di specifica doglianza.
2.2. mancanza assoluta di motivazione e contraddittorietà della stessa nonché violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'aumento facoltativo determinato ex art. 63 c.p., n. 4 in anni quattro di reclusione. Evidenzia al riguardo che il giudice di appello, da un lato esprime la condivisione dei motivi di appello, ai quali si riporta per relationem, e da un altro lato determina l'aumento di pena in quattro anni di reclusione omettendo di applicare l'effetto mitigatore di cui all'art. 63 c.p., comma. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento in relazione ad entrambi i motivi proposti che erano stati oggetto di specifica doglianza mossa alla sentenza di primo grado con i motivi di appello e rispetto ai quali la motivazione della sentenza impugnata si rivela totalmente carente. Difatti, quanto al primo motivo, nella sentenza della Corte territoriale non si rinviene alcuna specifica motivazione con riferimento all'aumento della pena per la continuazione, essendone soltanto quantificata la misura, come determinata dal giudice di primo grado, in quattro anni di reclusione. Detta motivazione neppure è contenuta nella decisione di primo grado alla quale pure si fa rinvio nella decisione impugnata.
Deve ritenersi, al riguardo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio (sez. 6 n. 7777 del 29/1/2013, Rv. 255052), che, se l'aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compreso la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, che, nel caso di specie, è stato determinato nella misura di quattro anni di reclusione (sez. 2 n. 23653 del 15/5/2008, Rv. 240612). Ciò in forza della previsione contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 2 secondo cui "... se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione". Di conseguenza deve ritenersi che la mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, specie quando si tratta come nel caso di specie di un aumento significativo, non essendo previsto nell'art. 81 cod. pen. un aumento minimo di pena, ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, Rv. 242867). Ciò a maggior ragione, in quanto nel caso di specie, con specifico motivo di appello, era stata espressamente richiesta la riduzione dell'aumento di pena determinato dal primo giudice per la continuazione.
Le medesime argomentazioni conducono a ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso, laddove, pur sempre nell'esercizio di un potere discrezionale, il giudice di primo e di secondo grado ha ritenuto di dovere aumentare la pena per le ulteriori circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, omettendo di rendere sul punto una qualsiasi giustificazione. Prevedendo la suddetta disposizione, in caso di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, l'applicazione della sola pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà di aumentarla, era imposta anche su questo punto un'adeguata indicazione dei criteri in forza dei quali si era ritenuto di applicare il suddetto ulteriore aumento di pena (sez. 2 n. 5911 del 22/11/2012, Rv. 254527).
4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per il nuovo giudizio, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, sul trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per la continuazione nonché con riguardo all'aumento della pena per le circostanze aggravanti.
Infine, in base a quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'intervenuta irrevocabilità della decisione di merito in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Dichiara irrevocabile il punto relativo alla responsabilità penale.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013