Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 670
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040776/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NN N. IL 27/02/1963;
avverso ORDINANZA del 10/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò GI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 10 ottobre 2008, depositata il 14 ottobre 2008, il Tribunale del Riesame di Cagliari, confermava l'ordinanza 12 settembre 2008, del GIP del Tribunale di Cagliari che aveva disposto nei confronti di UR GI (e di altri otto indagati) la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e 1 bis, art. 74, art. 80, comma 2.
Il Tribunale argomentava rilevando che, nell'ambito della operazione denominata "Vesuvio 2006", era emersa l'esistenza di un sodalizio criminoso operante tra la Sardegna, in ispecie nel sassarese con collegamenti, in punto di fonti di approvvigionamento della droga, in Campania, e più precisamente in Ercolano, ove tale D'AN, in concorso con la moglie AR, spediva tramite corrieri (OL LE, AN GI e CC NC) la droga sull'isola.
1.1. - I gravi indizi di colpevolezza venivano indicati dal Tribunale: nel sequestro della droga al OL;
nelle propalazioni dello stesso che indicava tra i fornitori UR GI per averglielo riferito il D'AN (che riconosceva altresì in sede di ricognizione fotografica); nelle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva che il giorno dell'arresto del OL, il D'AN si era prodigato per avvertire UR, segno questo dell'intraneità di quest'ultimo.
1.2. - Quando alle esigenze cautelari venivano individuate nel pericolo della reiterazione del reato in considerazione della gravità dei fatti addebitati, ma anche della capacità criminale del soggetto.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, UR GI, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato lamentando:
a) difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., n. 3 in relazione ai gravi indizi di colpevolezza sul concorso nei reati contestati da sub D1) a sub D8) della rubrica. Veniva rilevato come il propalante OL avesse riferito solo quello che aveva a lui detto il D'AN. Inoltre il Tribunale aveva omesso di argomentare in relazione a quanto emerso dalle intercettazioni secondo cui fornitore del D'AN era un soggetto di Torre del Greco, fatto questo che contrastava con l'aver ritenuto fornitore del D'AN l'UR abitante a S. GI a Teduccio.
b) mancanza della motivazione e conseguente erronea applicazione della legge penale nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione alla contestata associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti;
gli eventuali contatti tra il ricorrente e il D'AN non comprovavano l'esistenza di una partecipazione a un'associazione criminosa, che sarebbe stata anzi esclusa proprio dal tenore della intercettazione 11 luglio 2007 allorquando il D'AN propone a UR di mettersi in società.
c) (in subordine) veniva eccepita la nullità dell'impugnata ordinanza in tema di esigenze cautelari e alla conferma della custodia in carcere. L'argomentazione sul punto del Tribunale è meramente assertoria.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di gravame (carenza del grave quadro indiziario posto che le dichiarazioni sono de relato) è manifestamente infondato.
3.1. - Il giudice di merito ha messo in chiara evidenza che gli indizi a carico dell'UR non sono solamente gravi ma anche molteplici posto che le affermazioni del OL, ritrovato in possesso di una cospicua quantità di droga e dunque personaggio allo stesso istante confermato nel suo ruolo di corriere della droga del D'AN (dalla Campania verso la Sardegna), e anche soggetto pesantemente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti tanta da essere a conoscenza delle intime dinamiche interne, sono state riscontrate dai contatti con l'UR e soprattutto dal fatto che, appresso l'arresto del OL, il D'AN si sia fattivamente prodigato per avvertire il ricorrente perché potesse comportarsi di conseguenza.
3.2. - Le ulteriori censure mosse dal ricorrente (dalle intercettazioni sarebbe risultato che fornitore del D'AN era un soggetto di Torre del Greco non compatibile con il ricorrente che abitava altrove) tendono a imporre una rilettura degli elementi di prova già ampiamente scrutinati dal giudice di merito. In particolare il Tribunale ha evidenziato come fosse chiaramente emerso dalle svolte indagini che il D'AN non si avvalesse per lo smercio in Sardegna di un'unica fonte di approvvigionamento potendo infatti contare su più fornitori. La circostanza dunque che risultasse che l'UR non fosse il solo a fornire la droga al D'AN è, allo stesso istante, pacifica e irrilevante non avendo la valenza di alterare il compendio di prova e di rendere illogica o contraddittoria sul punto la motivazione del Tribunale. 3.3. - Privo di fondamento è altresì la seconda doglianza (carenza di gravi indizi di colpevolezza in punto di partecipazione alla associazione). Secondo l'orientamento di questo Collegio (Sez. 4, 29 novembre 2005, n. 4481, Lo Nigro) l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può trovare in concreto varie articolazioni, ma tre sono gli elementi fondamentali perché si possa ritenere sussistente il vincolo associativo, e cioè: a) esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione di un impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.
3.3.1. - Se questi sono i presupposti, distinguendosi così l'associazione a delinquere dal concorso in singole violazioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, citato art. 73, comma 1, non vi è dubbio che la motivazione dell'ordinanza impugnata non sia in alcun modo censurabile, essendo stato posto in evidenza dal giudice di merito, almeno un elemento indicativo (sub c) della sussistenza della partecipazione alla struttura associativa da parte del ricorrente, quale desumibile dalla preoccupazione del D'AN di avvertire UR dell'arresto di OL;
tale circostanza ha posto per vero in stretto collegamento il primo con il secondo ben al di là di un mero rapporto tra compratore-fornitore. La necessità dell'avviso risiedeva infatti proprio nel fatto che l'Autorità giudiziaria, attraverso l'eventuale collaborazione dell'arrestato, che conosceva personalmente l'UR e sapeva, per averglielo detto il D'AN che era un suo fornitore abituale, avrebbe potuto agevolmente risalire, così come del resto è poi accaduto, direttamente alla fonte di approvvigionamento. Il fatto che il corriere conoscesse personalmente la fonte di prelievo dello stupefacente dimostrava, secondo il giudice di merito, la sussistenza di una fattiva partecipazione da intraneo del ricorrente e una conoscenza dell'organizzazione che non si arrestava al solo contatto rappresentato dal D'AN.
3.3.2. - Con argomentazione logica e non contraddittoria il giudice di gravame ha altresì sminuito la valenza della "battuta" del D'AN (e riportata dal difensore in ricorso), fatta durante la conversazione telefonica (intercettata) con l'UR, di voler formare con il medesimo "una società", atteso che la stessa non è affatto indicativa dell'estraneità del ricorrente, come vorrebbe accreditare la difesa, quanto piuttosto del desiderio di stringere ancor più, con quello, i rapporti già esistenti di cointeressenza commerciale in vista di un eventuale allargamento del mercato anche sul territorio di Napoli.
3.4. - Da rigettare è infine anche l'ultimo motivo di gravame (carenza motivazionale in merito alle esigenze cautelari e alla adeguatezza e proporzionalità della misura). Il Tribunale, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha valorizzato la gravità del fatto evidenziata dai quantitativi cospicui gestiti nel traffico e dai precedenti penali del ricorrente che non consentono nella fattispecie l'adozione di misure alternative gradate e di natura prescrittiva.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009