Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2012, n. 11733
CASS
Sentenza 16 febbraio 2012

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Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Commentario1

  • 1L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenza
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022

    Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2012, n. 11733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11733
Data del deposito : 16 febbraio 2012

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