Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2012, n. 11733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11733 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 266
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 24538/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AB NK, nato a [...] il [...];
2. LA ES, nato a [...] il [...];
3. IB IC, nato a ENi Mellal (Marocco) a [...] il [...];
4. DE GI IN, nata a [...] il [...];
5. EL JI, nato a [...] il [...];
6. AM LI, nato a [...] il [...];
7. AO HA EN KD, nato a [...] il [...];
8. IE AU, nato a [...] il [...];
9. LO LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/11/2010 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione nei confronti di AB IK e rigetto nel resto;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione nei confronti di AO HA EN KD;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione nei confronti di LA ES, con dichiarazione di inammissibilità nel resto;
e che i restanti ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito, per AO HA EN KD e LA ES, il difensore, avv. Capasso M., che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza del GI dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, AB IK, LA ES, IB IC, DE GI IN, EL JI, AM LI, AO HA EN KD, IE AU e LO LA erano stati dichiarati responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene ritenute di giustizia.
In particolare, i predetti erano stati riconosciuti colpevoli in primo grado dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e LA ES anche del reato di cui all'art. 648 cod. pen.. In appello, AB IK, AM LI, LA ES, IB IC, AO HA EN KD, erano stati assolti da alcune delle imputazioni riguardanti reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e LA ES anche dai reati di cui ai capi 2 (art. 74 cit.) e 136 (art. 648 cod. pen.), IB IC anche dal reato di cui al capo 1 (art. 74 cit.), nonché IE AU dal reato di cui al capo 1 (art. 74 cit.).
Esponevano i Giudici dell'appello che la vicenda oggetto del giudizio riguardava lo svolgimento in forma organizzata da parte di alcuni degli imputati di una attività illecita costituita da una molteplicità di episodi di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di hashish, in un arco temporale tra il febbraio 2005 e l'aprile 2006.
Gli elementi di prova erano costituiti da attività sia di osservazione diretta, svolta dal personale di polizia giudiziaria, che di perquisizione e sequestro, che aveva portato anche al rinvenimento di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, dalle dichiarazioni di persone coinvolte nella vicenda come semplici acquirenti ovvero come soggetti partecipi del traffico illecito, nonché da operazioni di intercettazione telefonica. Tutte le risultanze delle predette attività erano state riscontrate dalle dichiarazioni rese da DA OU, che nell'ammettere le proprie responsabilità, aveva fornito un significativo apporto collaborativo all'intera vicenda.
2. Le indagini avevano portato ad accertare numerosissimi episodi di spaccio ed ad individuare due diverse associazioni a delinquere dedite all'importazione, acquisto, detenzione e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Un primo gruppo (capo 2) risultava composto da AM LI, in qualità di capo e promotore, nonché da AS DE GI, DE GI IN, OU HA EN KD, LA LO e GI NO. Di questi ultimi, i primi tre avevano il compito di custodire la droga e si interessavano degli approvvigionamenti, mente gli altri due erano i rifornitori ai quali si rivolgevano gli addetti all'approvvigionamento. Ad altro gruppo organizzato (capo 1) appartenevano AB IK, quale capo e promotore, EL LÌ ed altri, ciascuno con il compito di approvvigionamento, occultamento, trasporto e smistamento presso i singoli rivenditori della sostanza stupefacente. Detta associazione era ritenuta in collegamento con quella capeggiata da DÌ AL, nel senso che questi era il rifornitore abituale di sostanza stupefacente di AB IK. Nell'ambito di tale organizzazione era stato coinvolto, ma non come solidale, anche AU IE, responsabile dell'acquisto di consistenti quantitativi di stupefacente dall'AB, con cadenza quasi giornaliera.
In conclusione, chi si occupava dell'approvvigionamento effettivo dello stupefacente per conto dei due diversi gruppi era AM LI, il quale aveva la sua sede operativa e la sua zona di spaccio nel napoletano, mentre AB IK si occupava dello spaccio nell'area del salernitano. I reati fine si riferivano prevalentemente ad accordi relativi al traffico di panetti di hashish da 250 grammi ciascuno, venduti singolarmente o in più pezzi, ma anche a cessioni di pochi grammi a singoli consumatori. Erano poi contestate operazioni ben più rilevanti, in particolar modo riconducibili a DÌ AL, LA ES e UD IK, concernenti il traffico di quantitativi da un chilo a dieci-venti chili, fino all'episodio contestato a LA AS ed AM AL nel quale si fa riferimento ad un quantitativo verosimilmente non inferiore a 100 Kg.
3. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione con più atti gli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. UD IK;
- la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, agli artt. 526-530 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la sua responsabilità in ordine al reato associativi in assenza dei presupposti necessari. Risulterebbe trascurata in sentenza la circostanza della mancata suddivisione dei proventi tra i consociati, posto che il ricorrente inviava i soldi dello spaccio alla madre. Mancherebbero inoltre reali e significativi elementi per attribuire al ricorrente il ruolo apicale nell'organizzazione.
- la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), e e), in relazione agli artt. 649 e 581 cod. proc. pen. e art. 81 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul vincolo della continuazione tra la condotta coperta da precedente giudicato (capo 86) e quelle oggetto del presente procedimento.
- la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis, artt. 65 e 133 cod. pen.. Il ricorrente lamenta la riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche non pari ad un terzo, motivata in modo generico ("tenuto conto della gravità dei fatti"), non adeguato alle emergente processuali (l'atteggiamento collaborativo del ricorrente) e comunque contraddittorio, visto che per il reato più grave è stata applicata la pena minima edittale. LA ES;
- vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. Il ricorrente evidenzia che la sostanza stupefacente relativa alle condotte a lui attribuite non è mai stata reperita, non potendo pertanto di essa essere verificata la qualità e la quantità effettive.
- vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di precedente giudicato. La Corte avrebbe ritenuto in modo illogico che l'analogia dei singoli reati, l'identità della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i singoli episodi e l'unitarietà del contesto in cui i reati sono commessi non costituiscano, specie se unitariamente considerati, sufficienti indizi della programmazione e della deliberazione unitaria richiesta per l'applicazione della continuazione. Tali elementi dovevano al contrario far ritenere che nella mente del reo vi fosse sin dall'inizio l'intenzione di un illecito arricchimento ovvero di speculare in materia di stupefacenti.
- vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle attenuanti generiche. La Corte non avrebbe dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti, considerati i non gravi precedenti penali riportati dall'imputato e la modesta entità dei fatti. DE tutto carente sarebbe la motivazione quanto alla determinazione di una pena, senz'altro sproporzionata, senza analizzare gli elementi ex art. 133 cod. pen.. Chtatbi IC;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato sub capo 36), posto che dall'unica fonte di prova costituita da una telefonata intercettata tra il ricorrente ed il coimputato UD risulterebbe soltanto la mera proposta di acquisto (ovvero di portargli 50 grammi), insufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, mentre difetterebbe la prova che l'UD,
restio ad accettare la proposta di acquisto del ricorrente, abbia effettivamente consegnato la droga richiesta;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della circostanza speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, essendo incorsa la Corte di appello in errore quanto alla quantità di stupefacente relativa all'episodio sub capo 37) (125 grammi, anziché 250 grammi come ritenuto in sentenza). IN DE GI e DÌ AL, con atto congiunto;
- violazione di legge, in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74, comma 7, avendo la Corte motivato il diniego sull'inidoneità della condotta collaborativa degli imputati alla reale sottrazione di rilevanti risorse e suscettibili di essere utilizzate mediante la perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali, mentre non avrebbe ritenuto rilevante le loro propalazioni utili per ricostruire l'organigramma del sodalizio, accertare i mezzi utilizzati o il linguaggio criptico adoperato tra i solidali e di raccogliere prove schiaccianti per l'arresto e la successiva condanna di complici, come anche di assicurare alla giustizia lo stesso propalante, considerato al vertice dell'organizzazione.
- violazione di legge, in relazione alla mancata concessione dell'indulto L. n. 241 del 2006, avendo la Corte fatto leva su una mera presunzione per determinare la permanenza del reato associativo. EL JI.
Non ha presentato i motivi di ricorso.
AO HA EN KD;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati in via definitiva dalla Corte di appello di Napoli, aventi ad oggetto episodi di spaccio accertati il 3 settembre 2006, consumati presso l'abitazione dell'imputato in Castel Volturno, e quelli oggetto del presente procedimento, relativi a reati fine che vanno dal 25 dicembre 2005 al marzo 2006, oltre al reato associativo. Il ricorrente evidenzia che sia il Gip del Tribunale di Salerno in sede cautelare che il G.u.p. del Tribunale di Salerno in prime cure concordavano con la tesi difensiva dell'esistenza del vincolo della continuazione tra i suddetti fatti. La esistenza della continuazione si desumerebbe pacificamente dall'interrogatorio dell'AM LI che ha rivelato le modalità di spaccio poste in essere dall'imputato, del tutto identiche a quelle accertate nel processo giudicato dalla Corte di appello di Napoli.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che i dati ostativi presi in considerazione dai Giudici dell'appello risulterebbero privi di consistenza. Il lasso temporale tra le condotte è di appena 5 mesi e la differenza tra le sostanze stupefacenti risulterebbe contrastare con la eliminazione da parte del legislatore di una loro distinzione ai fini del trattamento giuridico.
IE AU;
- vizio di motivazione la violazione di legge, in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, trattandosi di motivazione apparente, in quanto la stessa si sostanzierebbe da un lato nella mera elencazione di elementi ritenuti apoditticamente indicativi della destinazione a terzi della droga (la rilevante quantità, la frequenza quasi quotidiana e la diversa qualità degli acquisti), e dall'altro nel rinvio alla motivazione di primo grado, senza aver valutato gli argomenti in essa esposti. Tra l'altro, nella motivazione sono richiamati quegli stessi elementi che erano stati ritenuti idonei a comprovare la partecipazione del IE alla associazione criminale dalla quale è stato poi assolto. Ciò imponeva un onere di compiuta nuova motivazione sul perché quegli stessi elementi potessero supportare non entrambi, ma soltanto uno dei capi di imputazione. Il ricorrente evidenzia altresì che quegli stessi elementi richiamati dalla Corte di appello sono stati apoditticamente indicati, come ad es. la quantità movimentata dagli imputati pari a 1,600 Kg., posto che il riferimento di tale ammontare al peso e non al prezzo non è univoca e se riferita a tale ultimo parametro, e considerato anche l'arco temporale di quasi tre mesi, renderebbe il fatto compatibile con l'uso personale della droga o comunque di lieve entità.
- violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, e art. 75, in relazione alle argomentazioni sopra enucleate, che avrebbero dovuto far configurare le ipotesi di uso personale o di lieve entità.
LA LO;
- violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione alla ritenuta partecipazione della ricorrente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, basata su mere supposizioni, tratte dal materiale intercettativo, prive di riscontri oggettivi, anche in relazione al ruolo di stabile fornitrice e ai dato temporale. Non vi sarebbe invero prova che avesse avuto contatti sempre con lo stesso soggetto ne' che la stessa condividesse gli interessi dell'associazione criminale, considerato anche che le operazioni di compravendita sono poche e limitate ad un arco temporale molto limitato (dal 17 dicembre 2005 al 30 gennaio 2006). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di UD EK deve ritenersi in parte fondato.
1.1. Non può essere accolto, perché infondato, il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestato al capo 1).
Va ribadito che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (tra le tante, Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Il Grande, Rv. 245282). A tal fine possono venire in rilevo facta concludenza, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex plurimis, Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Girasole, Rv. 237002). La Corte di appello ha invero ritenuta provata l'esistenza del gruppo criminale riferito ad AB IK, sulla base degli accertati rapporti stabili intrattenuti con AM AL e AI AI, presso i quali aveva effettuato in via principale molteplici e consistenti acquisti di sostanza stupefacente. Era emerso altresì un consolidato legame tra l'AB IK e i suoi collaboratori, tra i quali EL JI, DA OU e KR HÀ, che lo avevano coadiuvato, accompagnandolo più volte a Napoli dove effettuava i rifornimenti -di circa 4/5 chilogrammi di hashish per volta pagandoli 1.200,00 Euro al chilo - nel quartiere della Duchesca presso esercizi commerciali gestiti da AM AL. Costoro, pur acquistando una parte dello stupefacente di cui AB si approvvigionava, destinandolo alle proprie personali reti di spaccio, coadiuvavano in modo stabile l'AB, accompagnandolo nei viaggi e provvedendo al trasporto dello stupefacente attraverso la particolare modalità (cinturoni costituiti dai panetti di hashish indossati dagli imputati e sostenuti da nastro adesivo). Le conversazioni telefoniche intercettate avevano poi evidenziato, a dimostrazione del carattere stabile e permanente del legame associativo, che anche dopo l'arresto dell'AB, i suoi collaboratori avevano continuato a rivolgersi ad AM AL per rifornirsi dello stupefacente, che poi spacciavano nella Piana del Sele. Emblematico della esistenza di legami largamente consolidati finalizzati alla gestione organizzata del mercato dell'hashish era, secondo i Giudici dell'appello, l'episodio di cui al capo 37), nel quale l'UD aveva svolto le necessarie attività di coordinamento, fornendo ai complici le disposizioni utili per condurre in porto le operazioni di traffico di hashish in contestazione.
Ulteriore elemento dimostrativo della esistenza di uno stabile vincolo di solidarietà tra gli imputati finalizzato alla commercializzazione della sostanza stupefacente ed al conseguimento dei relativi vantaggi economici era tratto dalla Corte di appello dalla lettera scritta dall'AB IK e trasmessa all'esterno del carcere, nella quale erano state fornite indicazioni per la prosecuzione delle attività dopo il suo arresto, individuando in particolare in EL JI, DA OU e KR HÀ i suoi più stretti collaboratori.
La Corte di merito ha altresì fornito risposta al rilievo difensivo circa l'irrilevanza della mancata suddivisione di utili tra i consociati, ovvero che la coesistenza di interessi diversi e contrapposti non escludeva il legame associativo derivante dalla gestione da parte degli imputati di proprie reti di spaccio, in quanto pienamente compatibile con la configurabilità del reato contestato.
È principio che questa Corte ha più volte affermato e che va qui ribadito che il vincolo associativo de reato di cui all'art. 74 cit. può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti e anche tra soggetti che agiscono eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (tra le tante, Sez. 6, n. 37116 del 28/09/2007, Giuliano, Rv. 237292). Sul punto, la Corte salernitana ha evidenziato che, nel caso in esame, l'utilità derivata agli associati era costituita non tanto da una immediata e diretta suddivisione di utili, ma dai vantaggi che ciascuno degli aderenti otteneva alimentando la propria rete di spaccio.
Quanto alla denunciata mancanza di basi logistiche alle quali ancorare l'operato dell'organizzazione, la Corte di appello ha rilevato che, se era emersa una diffusa attività nel territorio della Piana del Sete, lo stesso imputato aveva indicato in una ex fabbrica nel comune di Eboli il principale punto di riferimento e di spaccio. Detto luogo era stato teatro di un episodio di illecita cessione effettuata da soggetti appartenenti ai sodalizio ed in esso era stato osservato in altra occasione l'arrivo dell'UD, alla presenza di un organizzato controllo degli accessi ad opera di cittadini extracomunitari. Inoltre, le foto aeree avevano fatto emergere l'utilizzo di una abitazione collocata nelle vicinanze di detta fabbrica come deposito dello stupefacente. Nella stessa fabbrica avevano poi dimorato alcuni dei sodali.
La Corte distrettuale ha fornito altresì adeguata e corretta risposta al rilievo difensivo che aveva escluso la configurabilità del reato associativo per la mancanza di una struttura organizzativa e della reciproca conoscenza degli associati.
Nella particolare associazione dedita al traffico di stupefacenti, non è infatti richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011).
Nè è elemento decisivo può essere ritenuto la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Su tale punto, la Corte di merito ha tra l'altro evidenziato che era emerso che tutti i solidali conoscevano l'AB e molti tra gli imputati avevano con lui e tra di loro relazioni stabili finalizzate al traffico. Priva di pregio è altresì la doglianza circa la mancata suddivisione dei ruoli tra gli associati. La Corte salernitana ha stabilito che era emersa la funzione di promozione svolta in primo luogo da AB, principale artefice del traffico di hashish attribuibile al gruppo, che aveva operato nella piana del Sele, che, oltre a procurarsi consistenti quantitativi, sempre nell'ordine di diversi chili di hashish recandosi a Napoli o a Caserta presso i suoi fornitori, coadiuvato da altri coimputati, provvedeva direttamente alla distribuzione ad una rete di stabili acquirenti, a loro volta spacciatori. Nella stessa associazione AM AL e Al UK AI svolgevano il ruolo di stabili fornitori dei quantitativi di hashish, contribuendo in modo particolarmente rilevante alla costituzione e al mantenimento dell'associazione.
Le critiche sul punto appaiono pertanto infondate, posto che questa Suprema Corte si è già espressa nel senso che il vincolo associativo del reato in esame può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e coloro che la distribuiscono sul mercato, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (tra le tante, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251013).
1.2. Infondato e ai limiti dell'inammissibilità è il terzo motivo di ricorso di AB, relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha dato adeguata e logica giustificazione alla scelta di non operare la diminuzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis, cod. pen. La Corte di merito ha ritenuto che il comportamento processuale sostanzialmente corretto, ammissivo di una parte significativa delle contestazioni, e l'esigenza di adeguamento della pena al caso concreto giustificassero la concessione delle attenuanti generiche, nella misura inferiore a quella massima, in considerazione della rilevanza dei fatti accertati.
La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. L'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. risponde poi alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, e quindi anche della gravità del fatto. Ne consegue che è infondata la tesi secondo cui, una volta ritenuta applicabile un'attenuante, questa dovrebbe incidere sempre, ai fini della determinazione della pena, nel "massimo grado", mentre la valutazione del fatto-reato dovrebbe incidere, sotto il profilo della ritenuta gravità, solo sulla determinazione della pena base (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Olia, Rv. 238851).
1.3. Fondato è invece il secondo motivo di annullamento. Risulta infatti che l'imputato aveva richiesto con l'atto di appello, relativamente al capo 86) della rubrica, la pronuncia di non luogo a procedere per precedente giudicato, nonché, all'esito di essa, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tale delitto e le condotte oggetto del presente procedimento.
La Corte di appello, pur dando atto di tale richiesta in sentenza (pag. 94), ha poi omesso di pronunciarsi sul punto, una volta dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato contestato al capo n. 86) per la esistenza di un precedente giudicato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Salerno del 24 febbraio 2006, confermata dalla Corte di appello in data 5 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2008, ed i reati giudicati nella presente vicenda processuale.
2. Anche il ricorso di IN DE GI è in parte fondato. Palesemente infondata è la censura contenuta nel primo motivo, relativa al diniego dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato le caratteristiche della collaborazione rilevanti ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante.
In relazione all'ipotesi prevista dall'art. 73 cit., comma 7, si è stabilito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione le ammissioni o i comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o relativi a circostanze di marginale rilevanza, o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212759; Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011 Dal Pozzo, Rv. 249999). Così come non è stato ritenuto sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, laddove la collaborazione prestata non porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolella, Rv. 247376). In altri termini, la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve cioè risolversi in un "contributo pieno", per quanto a conoscenza del collaborante - che deve fare perciò tutto quanto in suo potere - , e decisamente rilevante in riferimento ai fini dell'interruzione dell'attività delittuosa o della sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (Sez. 4, n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv. 242311).
Per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, cit. è poi altresì necessario, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, l'assicurazione delle prove del reato ovvero è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive" (Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, dep. 07/06/2007, Autunno, Rv. 236762).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che la collaborazione prestata dall'imputata aveva da un lato aggiunto solamente elementi di specificazione rispetto a circostanze già conosciute ed acquisite alle indagini;
e dall'altro non aveva consentito di individuare e sottrarre all'organizzazione risorse, rilevanti o decisive, per lo svolgimento dell'attività illecita oggetto d'accertamento.
In particolare, quanto al riconoscimento del proprio coinvolgimento, la DE GI, pur avendo ammesso di avere contribuito ad una serie di operazioni concernenti il traffico di hashish oggetto del giudizio, aveva poi cercato di ridimensionare il proprio ruolo affermando, a volte contro ogni evidenza, di non essere stata pienamente consapevole dell'effettivo significato e del rilievo delle conversazioni a lei attribuibili o di avere svolto una attività di tramite solamente perché richiestale dall'AM, del quale, peraltro, affermava di ignorare le innumerevoli attività di spaccio svolte.
La sua collaborazione si era poi limitata all'indicazione di un complice (lo NO), che di per sè non poteva rilevare, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per la concessione della suddetta attenuante.
2.1. Fondato è invece il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell'indulto sull'intera pena inflitta, dovuto alla ritenuta cessazione della permanenza del reato associativo oltre la data prevista dalla L. n. 241 del 2006. In tema di reato permanente, questa Corte ha più volte chiarito che la regola secondo cui, nel caso di contestazione in forma cosiddetta "aperta" (senza l'indicazione cioè della data di cessazione della condotta), non occorre in dibattimento contestazione suppletiva della condotta illecita che risulti proseguita dopo l'iniziale accertamento, potendo essa ritenersi compresa fino alla data della pronunzia di primo grado nella originaria imputazione, ha valore esclusivamente processuale e non certamente sostanziale, di inversione dell'onere della prova: "quasi che debba essere l'imputato, sol perché accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado" (per tutte, Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707). Si è pertanto ribadito che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico, occorre verificare in concreto, in presenza di una contestazione cosiddetta aperta, la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento.
La sentenza impugnata, pur adeguandosi a tali canoni, è pervenuta, con motivazione viziata, alla conclusione che la condotta accertata si era protratta oltre la data prevista per la concessione dell'indulto (2 maggio 2006). Invero, pur dando atto che i fatti accertati si estendevano fino al febbraio 2006, la Corte di merito ha ritenuto che il contenuto delle conversazioni aveva denotato una consuetudine di rapporti finalizzati al traffico di hashish tale da far ritenere "altamente verosimile" che il coinvolgimento dell'imputata fosse andato "ben al di là del periodo monitorato". Orbene, la decisione del giudice di merito ha valorizzato come prova della permanenza una mera congettura, ovvero un'intuizione meramente ipotetica non fondata su concrete circostanze indizianti certe. Il ragionamento della Corte di appello trova poi nella stessa sentenza un'evidente contraddizione allorché per un episodio analogo di traffico (detenzione di un pane di hashish) contestato al coimputato AO HA EN KD - che proprio con la DE GI e la sorella di quest'ultima aveva gestito da Castel Volturno la intermediazione nello smercio di stupefacenti, attraverso frenetici contatti telefonici - viene utilizzato il dato temporale (trattandosi di fatto avvenuto qualche mese più tardi) per ritenerlo ad di fuori della sequela dell'attività criminale riferibile al gruppo. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti dell'imputata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'indulto. L'annullamento va disposto senza rinvio, potendo il beneficio essere applicato anche in sede esecutiva.
3. Fondato è il ricorso di AO HA EN KD. Il ricorrente risulta essere stato condannato per aver fatto parte dell'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2), facente capo a AM AL, nonché per molteplici episodi di acquisto, detenzione a fine di spaccio, offerta in vendita e cessione di hashish.
La Corte di appello ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra suddetti reati e quello giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21 dicembre 2007, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2010, in considerazione della mancata dimostrazione che tutti gli episodi criminosi fossero il frutto di una originaria ideazione e determinazione volitiva. Nella specie, l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 81 cpv., art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, commesso in Castelvolturno il 3 settembre 2006, per aver detenuto a scopo di spaccio, in concorso con la moglie AS DE GI e con AN LU, un pane di hashish del peso lordo di un chilo e della cocaina. In particolare, risulta dalla sentenza allegata che l'imputato era stato sottoposto ad un servizio di osservazione da parte della p.g. presso la sua abitazione, che portava ad evidenziare un via vai di persone venire in contatto con questi per acquistare stupefacente. L'imputato era stato visto in uno di questi scambi attingere da un borsone nascosto in un muretto esterno, che era risultato contenere un pane di hashish e 5 grammi di cocaina. Nell'abitazione, la p.g. trovava la moglie e il AN - che aveva nell'occasione dichiarato di essere un assuntore di cocaina - e sequestrava in camera da letto 5 ovuli di cocaina. Secondo la sentenza impugnata, la suddetta condotta non solo risultava commessa a distanza di tempo dai reati del presente processo (l'ultimo dei quali risalente al 10 marzo 2006), ma non aveva alcun legame con il sodalizio criminoso, per essere stata realizzata dallo UI con altro soggetto non coinvolto nella presente vicenda e riguardando anche sostanze stupefacenti diverse (cocaina) da quelle trattate dall'associazione cui apparteneva l'imputato.
A tal riguardo va rammentato che è insegnamento costante di questa Suprema Corte che la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Si è pertanto escluso che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (tra le tante, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052). Orbene, la Corte di merito ha escluso l'unicità del disegno criminoso, valorizzando circostanze che, se pur in astratto rilevanti e significative (iato temporale e differenti modalità di svolgimento delle condotte), appaiono in concreto prive di una logica consistenza.
Lo iato temporale fra i due gruppi di episodi in contestazione era invero soltanto di pochi mesi, quindi di per sè non utilizzabile come elemento di valutazione con validità assoluta. Sotto altro verso, i Giudici dell'appello hanno fondato il proprio convincimento sulle differenti modalità attuative degli episodi criminosi, travisando tuttavia i dati probatori risultanti dalla sentenza passata in giudicato.
La presenza di LU AN, giudicato separatamente, e il rinvenimento della cocaina, invero, lungi dal costituire elementi rivelatori di una discontinuità tra la detenzione dell'hashish sequestrato nel borsone rispetto alle attività illecite fino ad allora attuate dai coniugi DE GI-UI nell'ambito del sodalizio criminale capeggiato dall'AM, appaiono giustificarsi in quadro di piccolo spaccio di cocaina (cfr. pag. 278 della sentenza di primo grado), complementare al più significativo traffico di quantitativi importanti di hashish attuato da costoro presso la propria abitazione. Era proprio da tale abitazione, come emerge dal presente processo, che i coniugi DE GI-UI gestivano l'attività di intermediari nello smercio dell'hashish e nella quale avveniva il ritiro dello stupefacente da parte dei solidali. Va, quindi, ritenuta fondata la censura mossa sul punto dal ricorrente, apparendo su tale versante illogiche ed inadeguate le argomentazioni della sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio limitatamente all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, che tenga conto dei principi fissati con la presente decisione.
4. In parte fondato è il ricorso di ENchellab ES. Non può essere accolto il primo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. La Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento il dato ponderale, di sicura rilevante entità, delle quantità acquistate, desunto dal contenuto delle conversazioni intercettate nelle quali si richiedeva la fornitura, di volta in volta, di sessanta o anche cento panetti di droga.
Costituisce ormai dato pacifico in giurisprudenza, che la circostanza attenuante speciale del "fatto di lieve entità" può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penate della condotta, desumibile, sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze della azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante la eventuale presenza degli altri (cfr. ex multis, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). Partendo da queste premesse, non può che ritenersi corretto e non manifestamente illogico il ragionamento del giudice di merito che ha escluso la concedibilità dell'attenuante de qua con riferimento all'oggetto materiale del reato (e, in particolare, alla quantità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). La circostanza dedotta dal ricorrente che alle conversazioni intercettate non sia seguita alcuna operazione che ha portato al rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacenti (cosiddetta "droga parlata") non ha rilevanza dirimente, in quanto la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie, come nella specie dal complesso delle intercettazioni telefoniche (tra le tante, Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto provati i molteplici acquisti di rilevanti quantità di droga dal chiaro ed univoco tenore delle conversazioni intercettate non solo in ordine all'oggetto, ma anche alla quantità della droga trattata. 4.1. È da ritenersi del tutto infondato il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
È principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che questo Collegio condivide che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le tante, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte di merito ha motivato, in modo logico ed adeguato, il mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ha evidenziato a tal fine che ne' la personalità dell'imputato - come risultante dai suoi gravi e specifici precedenti penali - ne' l'entità dei fatti obbiettivamente gravi sia per il loro numero, sia per la quantità di sostanza oggetto di spaccio, sia per i dannosi riflessi sociali della condotta, deponevano per una considerazione di favore per l'imputato. Ha altresì sottolineato che il comportamento processuale assolutamente non collaborativo dal medesimo tenuto e la particolare inclinazione al delitto da lui manifestata, escludevano in radice la ravvisabilità di generiche circostanze attenuanti. Quanto alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.
Nella specie, il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e all'allarmante gravità del fatto, nonostante la natura della sostanza, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. 4.2. Va accolto invece il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati oggetto di precedente giudicato.
Va premesso che la Corte di appello, nel ritenere fondata l'eccezione di precedente giudicato in relazione a molteplici capi di imputazione, in quanto oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9 dicembre 2009, divenuta definitiva il 3 giugno 2010, non ha tuttavia ravvisato le condizioni per applicare a dette condotte l'istituto della continuazione con i fatti oggetto del presente procedimento.
Orbene, il GI dell'appello non ha tenuto conto che questi stessi fatti erano già stati ritenuti in prime cure avvinti dal vincolo della continuazione.
Pertanto, la Corte di appello, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non poteva riformare il punto relativo alla ritenuta continuazione, emettendo una pronuncia più sfavorevole all'impugnante.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, affinché il GI del rinvio proceda a nuovo giudizio limitatamente riconoscimento della continuazione, adeguandosi ai principi ora enunciati.
5. Inammissibili sono invece i ricorsi presentati dai restanti imputati.
5.1. Manifestamente infondato è il ricorso di DÌ AL. Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, devono essere richiamati i principi già enunciati in ordine alla coimputata DE GI, stante la identità della censura.
Pertanto, non possono ritenersi dirimenti ne' il mero contributo dell'AM nell'individuazione di uno solo degli anelli terminali dell'associazione (essendo stati taciuti altri elementi, dei quali era stata accertata la conoscenza da parte del collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi), ne' i chiarimenti e le specificazioni in ordine a circostanze già largamente acquisite alle indagini (i componenti dei due gruppi associativi, in particolare quello dell'AB, erano noti da tempo, come non lasciavano spazio ad equivoci di sorta le espressioni utilizzate nelle conversazioni tra i componenti del gruppo di Castel Volturno). La stessa Corte di merito ha altresì evidenziato che l'AM, pur avendo ammesso il proprio ruolo di collegamento tra i due gruppi associativi individuati, aveva insistito nel negare il proprio coinvolgimento in qualunque contesto organizzato limitandosi ad affermare di essere stato un acquirente a sua volta fornitore di hashish, ma di avere operato autonomamente. L'imputato aveva cercato anche di ridimensionare il ruolo della propria convivente IN DE GI, affermandone, contro ogni evidenza, l'estraneità al traffico individuato e sostenendo che si era limitata a modeste attività di supporto.
La collaborazione non si è pertanto manifestata attraverso un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini indicati dalle norme invocate.
Inammissibile è anche la doglianza relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego dell'indulto, posto che il ricorrente si riferisce ad un passaggio della sentenza che riguarda la coimputata DE GI. Il motivo è da ritenersi pertanto generico.
5.2. Affetto dalla medesima inammissibilità è il ricorso di IB IC.
In ordine alla prima censura (configurabilità del reato contestato sub 36), deve constatarsi che il ricorrente, ravvisando nei fatti una "mera proposta di acquisto", non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, sottoponendo alla Corte di legittimità un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. La Corte di merito ha infatti accertato che alla proposta di acquisto da parte di IB della sostanza stupefacente aveva fatto seguito l'accettazione da parte dell'AB, il quale aveva dimostrato di avere la disponibilità della sostanza stupefacente richiesta, differendo solo alla serata dello stesso giorno la consegna, in quanto al momento si trovava lontano.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la cessione e l'acquisto di sostanza stupefacente si realizza allorché sulla consegna sia formato il consenso tra le parti, non occorrendo, per la consumazione di tali ipotesi, che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente (la traditio), e cioè che siano realizzate anche le distinta ipotesi della consegna e della detenzione (tra le tante, Sez. 1, n. 29670 del 25/03/2010, Buffardeci, Rv. 248606). Manifestamente infondato è poi il motivo con cui si denuncia il travisamento della prova, relativamente al quantitativo di droga posto alla base della pronuncia di diniego della attenuante D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 73, comma 5.
La Corte di merito ha invero affermato che i quantitativi della sostanza, che in una occasione risultavano pari a 250 grammi di hashish ancora non tagliato, superavano un ragionevole limite, tale da configurare pericolo di accumulo della sostanza e erano quindi sintomatici di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
Orbene, la circostanza che il panetto da 250 grammi sia stato acquistato dall'imputato con altra persona non comporta - come vuoi sostenere il ricorrente - la imputabilità all'imputato della sola metà del suddetto quantitativo, avendo la Corte di merito accertato che si trattava di acquisto commesso da parte dei due acquirenti "in concorso tra loro" e non in modo autonomo.
5.3. Inammissibile è altresì il ricorso di LA LO. Le critiche mosse alla sentenza impugnata non si confrontano con l'apparato argomentativo attraverso il quale i Giudici dell'appello sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i fatti alla stessa addebitati, risultando pertanto del tutto generiche.
La Corte di merito ha infatti fornito adeguata e logica risposta alle doglianze avanzate dalla ricorrente alla sentenza di primo grado, che sono in questa sede pedissequamente reiterate.
Quanto alla prova di partecipazione al reato associativo, la Corte di appello ha infatti evidenziato che il ruolo di stabile fornitrice di droga svolta dalla donna in favore dell'AM trovava riscontro non solo nelle intercettazioni telefoniche (come nuovamente ora sostiene la ricorrente), ma anche nelle convergenti dichiarazioni rese dall'AM e da IN DE GI.
Dalle conversazioni intercettate era in particolare emerso una frequenza di contatti tra i coniugi LO-NO e AS DE GI, relativi alla fornitura costante ed abituale di varie partite di hashish, variabili per peso e qualità. Tale rapporto era risalente nel tempo, come dimostravano alcune intercettazioni del settembre 2005, nelle quali i conversanti avevano fatto riferimento all'imputata ("LA") come persona a loro ben nota che doveva portare dello stupefacente, contattando subito dopo l'utenza telefonica in uso alla LO. Anche su tale questione, la ricorrente si limitata a reiterare le censure versate nei motivi di appello circa l'inizio della condotta associativa. La Corte di appello ha altresì posto in evidenza che AM e DE GI IN hanno riferito in termini concordanti che i coniugi NO-LO erano i fornitori stabili, cui l'AM si rivolgeva abitualmente per rifornirsi dello stupefacente.
La Corte di merito ha poi dato adeguata risposta alla deduzione difensiva con cui si sosteneva la mancanza di prove in ordine alla coscienza e volontà dell'imputata di aderire ad una associazione finalizzata allo spaccio degli stupefacenti, anche in considerazione del fatto che i coniugi NO-LO avevano contatti sempre e solo con lo stesso soggetto (doglianza anch'essa reiterata in questa sede nei medesimi termini). I Giudici di appello hanno stabilito che era stata acclarata una sequenza di forniture di droga, eseguite dalla LO a richiesta dell'AM, per il tramite di AS DE GI ed il marito AO, nel quadro di una preventiva intesa criminosa avente per oggetto il piazzamento, tramite la distribuzione ad altri rivenditori, spacciatori al minuto e consumatori, nella città di Napoli. In tal senso deponevano la frequenza, la regolarità, la esclusività e le stesse modalità di fornitura che caratterizzavano le forniture in favore dell'AM. L'immanente coscienza e volontà della imputata di far parte a pieno titolo del sodalizio e di contribuire in modo significativo al suo illecito sviluppo era proprio dimostrata, ad avviso dei Giudici di appello, dalla pluralità degli episodi -che andavano ben oltre quelli contestati nei singoli capi di imputazione - dalla continuità ed assiduità dei contatti, spesso frenetici, dai consistenti quantitativi di sostanza stupefacente smerciati, e soprattutto dal ruolo di stabili fornitori ricoperto dai coniugi NO- LO, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, in uno all'importanza dell'attività di raccordo tra i fornitori ed il distributore/spacciatore dello stupefacente.
La Corte di appello ha fornito risposta corretta (sul punto si veda quanto già detto al p. 1) ed adeguata alla doglianza dell'imputata (in questa sede acriticamente reiterata), circa la rilevanza dell'esistenza di interessi contrapposti all'interno del gruppo associativo, affermando che il vincolo non viene meno per il solo fatto che t partecipi del sodalizio si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come nella specie, NO-LO, quali fornitori all'ingrosso, e l'AM, compratore dedito alla distribuzione), allorquando i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.
Appaiono del tutto prive di concretezza e quindi inammissibili le restanti doglianze, con le quali si denuncia in modo del tutto generico ed indifferenziato la "mancanza di prova certa" delle singole condotte contestate.
5.4. Manifestamente infondato è anche il ricorso di AU IE.
In materia di stupefacenti, la prova della destinazione della droga allo spaccio può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico, che può essere adeguatamente fondato, come ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216667), anche sul dato ponderale, soprattutto quando non si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale.
Nel caso di specie il giudice di merito è pervenuto a ritenere, con una motivazione tutt'altro che apparente o apodittica, che la detenzione per uso personale di un quantitativo rilevante, considerato l'arco temporale, non trovasse plausibile giustificazione.
I Giudici di merito hanno evidenziato infatti una serie di elementi convergenti nella dimostrazione che la droga acquistata dal IE in concorso con il fratello AR era destinata allo spaccio, quali il numero e la frequenza degli acquisti di droga effettuati (18 acquisti AU IE e 16 il fratello AR) a cadenza giornaliera di 50 grammi di hashish in un periodo circoscritto (dal 30 giugno al 20 settembre 2005) e la quantità di stupefacente acquistata (complessivamente Kg. 1,600 circa) e la differente qualità, trattandosi all'evidenza di emergenze incompatibili con un uso personale.
Si tratta di valutazione di merito conforme ai suddetti principi di diritto e fondata su significative emergenze probatorie che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. Quanto alla doglianza con cui si denuncia la illogica utilizzazione degli stessi elementi probatori ritenuti dallo stesso GI inidonei per l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, non può che constatarsene la manifesta infondatezza, trattandosi di valutazioni del tutto diverse e nella specie non logicamente connesse.
DE tutto generico è l'ultimo motivo di ricorso, relativo ai diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Basti qui evidenziare che Corte di merito ha fatto buon governo dei principi in materia, già enunciati al 4, al quale si rinvia, ritenendo ostativa la quantità della droga acquistata in un tempo relativamente breve.
5.5. Inammissibile deve ritenersi infine il ricorso di EL JI, perché privo dell'enunciazione dei motivi (art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1).
6. Conseguentemente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IN DE GI senza rinvio limitatamente al diniego dell'indulto; nei confronti di AO HA EN KD, AB IK e LA ES limitatamente alla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, con rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti ricorrenti. Devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi di IB IC, EL JI, AM AL, IE AU e LO LA, con la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma alla cassa delle ammende che, tenuto conto dei motivi, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DE GI IN limitatamente al diniego dell'indulto; annulla la sentenza impugnata nei confronti di AO HA EN KD, AB IK e LA ES limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di IB IC, EL JI, AM AL, IE AU e LO LA che condanna ai pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012