Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1041
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 33638/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RI SK, nato in [...] il [...];
2. DI LG, nato in [...] il [...];
3. SA ES, nato in [...] il [...];
4. SA AN, nato in [...] il [...];
5. NT SE, nato in [...] il [...];
6. AL SE, nato a [...] il [...];
7. SA JA, nato in [...] il [...];
8. RU VE, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/09/2012 della Corte di Appello di Firenze;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'eliminazione della pena accessoria per FA VE e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti:
avv. Antonino Denaro per AL SE;
avv. Masetti Maria Cristina per EM SK e, quale sostituto processuale dell'avv. Mercuri Barbara, per IL SE e FA VE;
difensori, tutti, che - nel riportarsi ai motivi delle rispettive impugnazioni- hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. A conclusione di giudizio svoltosi con rito abbreviato il G.U.P. del Tribunale di Firenze con sentenza del 14.12.2009 ha riconosciuto sette degli otto imputati generalizzati in epigrafe responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti afferenti a due distinte aggregazioni criminose, ancorché collegate per rapporti di subfornitura di droga, e dei reati (reati fine delle due associazioni) di illecita importazione in Italia per scopi commerciali di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Sono stati per tanto ritenuti colpevoli:
EM SK, detto O", dei reati di cui ai capi A) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4, ricoprendo il EM il ruolo di capo e organizzatore del sodalizio delinquenziale) e B) (art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazioni di: 5,100 chili di cocaina dall'Olanda il 10.2.2008; di 9,000 chili di cocaina dall'Olanda il 18.4.2004; di 4,369 chili di cocaina dalla Spagna il 26.7.2008; di cessione di 1,157 chili di cocaina il 15.3.2008);
DI LG del reato di cui al capo F) (art. 73 L.S.: illecite cessioni di cocaina, in un caso per un chilo nell'aprile/giugno 2008), assolto dal reato associativo ex art. 74 L.S. (capo A1) afferente alla parallela associazione diretta da AK JA (separatamente giudicato);
AK ES del reato di cui al capo A1) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico diretto dal cugino AK JA);
AK AN dei reati di cui ai capi A1) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: partecipe dell'associazione diretta dal fratello AK JA) e C) (art. 110 c.p., art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso nell'importazione di un rilevante quantitativo di cocaina trasportato dal corriere FA VE dall'Olanda/Germania il 14.5.2008);
IL SE dei reati di cui ai capi A1) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico diretta da AK JA) ed E) (artt. 110 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazione di 13,000 chili di cocaina trasportati dalla Spagna dal corriere DE ER il 14.12.2008);
AL SE dei reati di cui ai capi A1) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico diretta da AK JA), B1) (art. 110 c.p., art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazione di 22,000 chili di cocaina trasportati dalla Spagna dal corriere IS IA il 7.12.2006), ed E) (art. 110, art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazione di 13,000 chili di cocaina trasportati dalla Spagna dal corriere DE ER il 14.12.2008);
FA VE del reato di cui al capo C) (artt. 110 c.p., 73 L.S., 4 L. 146/06: concorso nell'importazione di un rilevante quantitativo di cocaina trasportato dall'Olanda/Germania il 14.5.2008); assolto dal reato associativo ex art. 74 L.S. (capo A1) afferente all'associazione diretta da AK JA.
2. A conclusione di separato giudizio ordinario il Tribunale di Firenze con sentenza in data 12.1.2011 ha riconosciuto AK JA colpevole dei reati di cui ai capi A1) (artt. 74 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: promotore e capo di associazione dedita al narcotraffico), C) (art. 110 c.p., art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso nell'importazione di una rilevante quantità
di cocaina trasportata dal corriere FA VE dall'Olanda il 14.5.2008); D) (art. 110 c.p., artt. 73 e 80 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso nell'importazione dall'estero di 27,000 chili di cocaina l'11.6.2008), E) (artt. 110 e 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazione di 13,000 chili di cocaina trasportati dalla Spagna dal corriere DE ER il 14.12.2008) e B1) (art. 110 c.p., art. 73 L.S., L. n. 146 del 2006, art. 4: concorso in importazione di 22,000 chili di cocaina trasportati dalla Spagna dal corriere IS IA il 7.12.2006). Unificati tutti i reati ascrittigli, il AK è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
3. Le due decisioni di primo grado hanno in sostanza, al di là delle differenti forme del giudizio, apprezzato le medesime fonti di prova, atteso che nel giudizio ordinario a carico di AK JA e del coimputato AH AN (mandato assolto) l'istruttoria è stata assai circoscritta, avendo le parti concordato sulla utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e rinunciato all'esame dei testimoni delle rispettive liste. Per altro anche a AK JA è stata riconosciuta la diminuente ex art. 442 c.p.p., avendo il Tribunale riconosciuto tempestiva la sua richiesta di giudizio abbreviato ritenuta tardiva dal g.u.p.. 3.1. Le due decisioni sono pervenute all'affermazione di responsabilità degli otto imputati nei termini appena sintetizzati, ritenendo dimostrata la sussistenza di due diversi ma reciprocamente permeabili contesti associativi criminosi dediti a plurime importazioni di cocaina da mettere in commercio nell'area di Firenze e località limitrofe e facenti capo la prima al cittadino albanese EM SK coadiuvato da più connazionali e la seconda, più articolata e dotata di più ampi appoggi logistici e maggiori disponibilità finanziarie, facente capo all'altro cittadino albanese AK JA supportato da connazionali e dai cittadini italiani IL e AL, che hanno posto a disposizione del sodalizio (per esserne i proprietari ovvero intestandosi i relativi contratti di locazione) appartamenti dati in uso ai consociati e altre unità immobiliari (in particolare un garage) utilizzati per la custodia e lo "stoccaggio" dello stupefacente, una volta effettuatone il prelievo (all'interno del citato garage) dai veicoli nei quali era stato occultato per essere trasferita dall'estero in Italia. Aggregazioni criminali particolarmente agguerrite, come si evince dalle consistenti quantità di cocaina importate in Italia nel breve arco di tempo di meno di due anni, la cui sussistenza è venuta in luce attraverso la progressiva estensione delle indagini promosse dalla polizia giudiziaria (Guardia di Finanza di Firenze) a seguito degli arresti in flagranza di reato di IS IA, sorpreso a Calenzano il 7.12.2006 con oltre 22 chili di cocaina abilmente occultati sull'autoveicolo con cui rientrava in Italia dall'Olanda, e di DO DA, sorpreso in Veneto (Agordo) nell'aprile 2008 al rientro dall'estero con più di 9 chili di cocaina nascosti nell'autovettura in suo uso. Indagini sviluppatesi con plurimi servizi di intercettazione fonica (su utenze mobili o ambientali), con la verifica dei tabulati telefonici relativi alle registrate conversazioni degli indagati, con i controlli diretti svolti dalla p.g. e collaterali alle conversazioni intercettate, con i complementari servizi di osservazione e pedinamento della stessa p.g., con più sequestri di cocaina operati in concomitanza con i dati conoscitivi raccolti mediante i servizi di ascolto dei dialoghi di numerosi imputati. Indagini che hanno offerto, quindi, ai giudici di primo grado un imponente compendio probatorio e valutativo tale da non lasciare dubbi, secondo entrambe le menzionate decisioni di primo grado, sulla sussistenza dei due complementari aggregati criminosi di narcotrafficanti configurati dal paradigma accusatorio e sui ruoli apicali in essi rispettivamente svolti dagli imputati EM SK e AK JA.
3.2. Compendio probatorio autosufficiente (come puntualizza la sentenza del g.u.p. fiorentino), ma vieppiù implementato dalle pur rilevanti indicazioni collaborative fornite dagli arrestati IS e DO, che -ammessi i rispettivi addebiti- hanno ricostruito i rapporti assunti nel tempo con i connazionali imputati e con altre persone nella gestione del traffico di stupefacenti e nell'importazione di cocaina in Italia (chiamate in reità e in correità). Alle propalazioni di IS e DO hanno fatto seguito, in corso di indagini e nelle successive fasi processuali (udienza preliminare e giudizio di primo grado) le dichiarazioni confessorie di tutti gli attuali imputati, fatta eccezione di AK AN. I prevenuti, con poche varianti, hanno ammesso -in relazione ai rispettivi ruoli materiali (acquirenti e gestori delle importazioni, corrieri, rivenditori, fornitori di supporti logistici, ecc.)- i fatti criminosi di acquisto, importazione e vendita di cocaina a ciascuno ascritti, contestando soltanto l'effettiva sussistenza delle organizzate aggregazioni criminose ex art. 74 L.S. di cui sono stati considerati costitutori o partecipi. I giudici di primo grado hanno tenuto conto di tali collaborativi contegni processuali, riconoscendo ai prevenuti, nonostante l'indubbia gravità delle loro condotte criminose, le circostanze attenuanti generiche con esclusione del solo citato AK AN (resosi latitante nel corso delle indagini preliminari), attribuendo altresì all'imputato DI anche l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Gli otto prevenuti hanno proposto appello avverso le due sentenze di primo grado, censurandole soprattutto con riguardo alla responsabilità ex art. 74 L.S. (quando dichiarata) e agli elementi circostanziali dei fatti reato (con particolare riferimento alla ritenuta -per l'associazione facente capo a AK JA e per taluni reati ex art. 73 L.S.- aggravante della transnazionalità) nonché, in via generale, con riguardo ai trattamenti punitivi considerati troppo afflittivi.
4. Riuniti i due separati procedimenti, la Corte di Appello di Firenze con l'indicata sentenza del 25.9.2012, ha confermato in punto di responsabilità le prime due sentenze, di cui ha condiviso l'analisi ricostruttiva e valutativa dei fatti reato. Di tal che, sotto questo aspetto, le tre conformi decisioni di merito si proiettano come espressione di un unitario compendio probatorio e valutativo.
4.1. La Corte di Appello ha, quindi, specificamente affrontato i due temi della sussistenza delle due configurate associazioni criminose dedite al narcotraffico e delle partecipazioni dei singoli imputati cui sono ascritti i reati associativi e, quindi, quello dei trattamenti sanzionatori applicati agli appellanti, che ha ritenuto di mitigare in modo più o meno sensibile rispetto alle sentenze di primo grado.
Quanto al primo tema, i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi dei due sodalizi criminosi facenti capo al EM e a AK JA, avuto riguardo ai coefficienti organizzativi e di continuità operativa (fatti palesi dalle captazioni foniche e dagli accertamenti di p.g. culminati in più sequestri di stupefacenti e con l'arresto di diversi soggetti, ivi compresi molti degli odierni imputati) e alle disponibilità finanziarie impiegate per la realizzazione degli accertati molteplici e cospicui traffici di cocaina, agevolati dai contatti esteri (in Albania, Germania e Olanda) vantati sia dal EM che dal AK. Contesto associativo confermato anche per l'aggregazione guidata dal EM, a nulla rilevando l'avvenuta assoluzione (Tribunale di Firenze sentenza 12.1.2011) del coimputato ex art. 74 L.S. AH AN (in guisa che, secondo la difesa, sarebbe venuto meno il numero minimo di tre associati, la compagine rimanendo circoscritta al solo EM e a AN SH). In vero il sodalizio, come evidenziato dalla sentenza del g.u.p. di Firenze del 14.12.2009, è stato caratterizzato sul piano operativo dalla sicura partecipazione di diversi altri complici, in Italia e all'estero, sebbene non potuti identificare.
In relazione ai connessi reati di cui all'art. 73 L.S. la sentenza di secondo grado ha confermato, come detto, i giudizi di responsabilità espressi nei confronti dei singoli imputati, avuto riguardo alle menzionate intercettazioni foniche, ai sequestri di cocaina e al riscontro che i dati probatori hanno ricevuto dalle dichiarazioni confessorie dei vari imputati appellanti.
4.2. Quanto al profilo sanzionatorio, i giudici del gravame hanno escluso la configurabilità per il reato associativo di cui al capi Al), ascritto a AK JA (e ai sodali), della contestata aggravante della transnazionalità (L. n. 146 del 2006, art. 4), già esclusa in primo grado dal g.u.p. per l'associazione diretta dal EM (capo A) e per quella diretta dallo stesso AK JA, per il quale era stata invece ritenuta sussistente dalla separata decisione del Tribunale del 2.1.2011. L'aggravante in parola è stata esclusa anche per il reato di importazione di 22 chili di cocaina di cui al capo B1), ascritto a AK JA e al AL, siccome commesso nel dicembre 2006 in epoca precedente l'operatività del sodalizio criminoso guidato dal JA (fatto risalire dalla contestata accusa alla primavera del 2008).
In conseguenza la decisione della Corte di Appello ha ridotto le pene inflitte in primo grado agli otto imputati nei termini seguenti:
EM SK, colpevole del reato associativo di cui al capo Al) e dei fatti di importazione di cocaina ex art. 73 L.S. sub B) (con l'aggravante per questi fatti di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4): pena complessiva, in ritenuta continuazione con gli omologhi fatto reato ex art. 73 L.S. giudicati con sentenza irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Firenze del 20.4.2010 (relativa all'episodio integrato dall'arresto in flagranza dell'imputato il 3.10.2008): otto anni di reclusione ed euro 80.000 di multa;
AK JA, colpevole del reato associativo di cui al capo A1) e dei fatti di importazione di cocaina ex art. 73 L.S. (esclusa per il capo B1 l'aggravante della transnazionalità), pena, con le già concesse attenuanti generiche: nove anni, sei mesi e venti giorni di reclusione;
DI LG, colpevole dei fatti ex art. 73 L.S. di cui al capo F), pena complessiva, in continuazione con l'omologo episodio di illecita importazione di oltre 22 chili di cocaina (arrestato in flagranza di reato del 7.12.2006) giudicato con sentenza irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Firenze del 26.3.2010: sei anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 66.000 di multa;
AK ES, colpevole del reato associativo di cui al capo Al) e del reato di cu alla D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, (inosservanza del provvedimento giudiziario di espulsione dallo Stato) contestatogli in udienza in primo grado, pena complessiva, con le già riconosciute attenuanti generiche: quattro anni e otto mesi di reclusione;
AK AN, colpevole del reato associativo di cui al capo A1) e della vicenda di importazione di cocaina trasportato a Firenze dal coimputato FA di cui al capo C) (con l'aggravante, per questo fatto reato, L. n. 146 del 2006, ex art. 4), pena, concessegli le attenuanti generiche (negategli in primo grado): sei anni di reclusione ed Euro 60.000 di multa (reato più grave quello sub C);
IL SE, colpevole del reato associativo sub A1) e del reato di cui all'art. 73 L.S. di cui al capo E) relativo all'importazione di 13 chili di cocaina dalla Spagna del 14.12.2008 (con l'aggravante, per questo fatto reato, L. n. 146 del 2006, ex art. 4), pena, con le già riconosciute attenuanti generiche: quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 18.000 di multa;
AL SE, colpevole del reato associativo di cui al capo A1) e dei reati ex art. 73 di cui ai capi Bl) ed E), (con l'aggravante, per questo secondo fatto reato, L. n. 146 del 2006, ex art. 4), pena, con le già riconosciute attenuanti generiche: sei anni di reclusione ed Euro 60.000 di multa;
FA VE, colpevole del reato di cui all'art. 73 L.S. contestato con il capo C), pena con le già concesse attenuanti generiche ed esclusa nei suoi confronti l'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4, pena: due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 12.000 di multa.
5. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dagli otto imputati che hanno dedotto vizi di legittimità per violazione di legge ed insufficienza e illogicità della motivazione sotto più profili. Censure riassunte come di seguito.
5.1. Ricorso di EM SK (capi A e B).
È dedotta l'erronea applicazione dell'art. 74 L.S. di cui al capo A) per avere la Corte di Appello incongruamente ritenuto sussistente una associazione per delinquere operante traffici di cocaina dall'estero verso l'Italia guidata e coordinata dall'imputato. Ad analoghe conclusione è pervenuta la sentenza di primo grado. Le due decisioni, alterando le concrete risultante processuali, hanno ritenuto sussistente un sodalizio criminoso organizzato e non invece un quadro di riferimento non travalicante il mero concorso di persone nell'attività continuata di spaccio di stupefacenti tra il EM e il coimputato AN SH, avvalsisi dell'occasionale contributo di altre persone come fornitori della droga ovvero come corrieri impiegati per il suo trasporto in Italia.
La Corte di Appello ha superato tali già dedotti rilievi adducendo, anche con il richiamare la sentenza di primo grado, la partecipazione al sodalizio criminoso di altre persone, non soltanto non identificate, ma delle quali i giudici di merito non hanno saputo descrivere gli specifici apporti offerti al sodalizio. Di qui, allora, la palese discrasia scaturente dalla sentenza di primo grado che ha assolto dal reato associativo l'originario coimputato AH AN, così che l'associazione è rimasta implausibilmente formata soltanto dal EM e dal coimputato AN SH.
5.2. Ricorso di DI LG (capo F).
Si duole soltanto della eccessiva afflittività del trattamento punitivo. La Corte ha ridotto, è vero, la misura della pena inflittagli in primo grado. Ma ciò ha fatto unicamente in ragione della ritenuta continuazione con altro reato già giudicato con sentenza definitiva. Non si è tenuto conto della assoluta marginalità del ruolo svolto dal prevenuto e sotto questo aspetto la sentenza di secondo grado ha ignorato gli argomenti esposti nell'atto di appello, con si invocava -tra l'altro- il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 5.3. Ricorso di AK ES (capo A1).
Erronea applicazione dell'art. 74 L.S. e difetto di motivazione. Con palese contraddittorietà della motivazione la Corte territoriale lo ha riconosciuto partecipe della associazione criminosa facente capo al cugino AK JA, benché sia stato mandato assolto dal concorso nei due reati fine contestatigli.
Non dando risposta agli interrogativi e ai temi posti con l'appello, i giudici del gravame non hanno esaminato con la dovuta attenzione la peculiare posizione del prevenuto, non chiarendo i concreti elementi sintomatici della sua adesione associativa e ignorando che il "finanziamento" erogato al JA (sulla cui base i giudici di merito lo hanno qualificato come socio-finanziatore del sodalizio criminoso) è avvenuto in epoca precedente la stessa attività operativa del sodalizio delinquenziale, sicché nessun reale apporto alla associazione è riferibile al ricorrente, al di là della semplice sua consapevolezza che il cugino JA fosse dedito all'attività di spaccio di stupefacenti.
5.4. Ricorso di AK AN (capi Al, C).
Incongruamente la Corte fiorentina lo ha reputato partecipe del sodalizio facente capo al fratello JA, alimentando tale assunto con la partecipazione del prevenuto al reato di cui all'art. 73 L.S. (capo C) afferente alla importazione di 22 chili di cocaina. Episodio in cui il ricorrente si è limitato a fungere da semplice intermediario con il corriere FA VE. Nondimeno la sentenza di appello ha trascurato gli interrogatori resi da numerosi coimputati (che in sostanza escludono un inserimento dell'imputato nella compagine associativa criminosa) e le numerose conversazioni intercettate (che pure valgono ad accreditare l'estraneità del prevenuto alla associazione ex art. 74 L.S.).
5.5. Ricorso di SE IL (capi A1, E).
Erronea applicazione dell'art. 74 L.S. e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha valutato il IL partecipe della aggregazione criminosa guidata da AK JA, non esaminando compiutamente i rilievi espressi con l'appello. L'adesione criminosa del prevenuto è stata incentrata, pur contestandosi allo stesso un solo episodio criminoso ex art. 73 L.S. (l'ultimo della serie di reati attribuiti al sodalizio criminoso, culminato nell'arresto in flagranza degli autori), sull'ausilio offerto dal prevenuto con il fornire le "basi logistiche" all'associazione (appartamenti, garage). A tacere del fatto che, se tale ausilio logistico c'è stato, esso è avvenuto per il tramite del cognato coimputato AL, il ricorrente non si è intestato alcuna abitazione o locale utilizzato dai componenti del sodalizio criminoso. Egli è titolare di un appartamento preso in locazione dai AK e di una motocicletta Yamaha, beni entrambi venuti in disponibilità di AK JA per le sue quotidiane esigenze di vita. Sicché l'aiuto, a tutto concedere, è stato prestato al singolo e non già all'associazione criminosa.
Erronea applicazione della aggravante della transnazionalità per il reato ex art. 73 L.S. di cui al capo E).
La sentenza di appello ha applicato l'aggravante anche la ricorrente, facendo applicazione di un non accettabile criterio puramente oggettivo di imputazione delle aggravanti e non di quello soggettivo. La sentenza impugnata non chiarisce le ragioni per cui il IL, partecipando all'importazione di droga dall'estero, abbia agito con la consapevolezza di dare il suo contributo ad "un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminose in più di uno Stato". Deduzione di cui la Corte di Appello si è giovata per escludere l'aggravante in capo al coimputato FA VE, partecipe come il IL di un solo episodio ex art. 73 L.S.
5.6. Ricorso di AL SE (capi A1, B1, E).
Erronea qualificazione del reato di cui al capo B1) della rubrica. Il coimputato AK JA è il committente dell'acquisto a Rotterdam di 22 chili di cocaina, la cui consegna era prevista a Firenze in un box auto messo a disposizione -previo accordo con il AK- dal Melena. Senonché il possesso della sostanza stupefacente in capo al AL e al AK non si è mai realizzato, il corriere IS IA essendo stato arrestato dalla p.g. a Calenzano prima di giungere presso il box destinato alla consegna e allo stoccaggio della cocaina. Il reato ascritto all'imputato doveva essere, quindi, qualificato a titolo di mero tentativo.
La motivazione della sentenza di appello è palesemente illogica in punto di pena che è stata determinata in misura più elevata rispetto a quella inflitta (quanto alla pena base del reato sub E, reputato più grave) al coimputato IL, benché tra le posizioni dei due imputati non si registrino sostanziali differenze di ruoli e condotte.
5.7. Ricorso di AK JA (capi A1, C, D).
Erronea applicazione dell'ari:. 74, commi 1-2, L.S. e carenza di motivazione.
Pur dandosi per dimostrata l'effettiva esistenza dell'aggregazione criminosa avente base logistica a Sesto Fiorentino e ruotante attorno alla persona del ricorrente, illogica e sommaria si profila la motivazione con cui le due decisioni di merito hanno creduto di dover attribuire a AK JA la veste di capo del sodalizio. Veste che è genericamente ricondotta al fatto che l'imputato curava di assicurare ai corrieri e agli spacciatori i mezzi di trasporto e di locomozione per le loro attività. Ma si tratta di assunto non avvalorato dalle emergenze processuali.
Non giustificata va ritenuta,poi, la mancata concessione al ricorrente della attenuante speciale della collaborazione ex art. 74, comma 7 L.S., nonostante costui abbia fornito agli inquirenti un apprezzabile contributo conoscitivo rivelatosi determinante per l'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere sub A1).
5.8. Ricorso di FA VE (capo C).
Mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La sentenza di appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado al prevenuto, fissandola in misura inferiore ai tre anni di reclusione (due anni e otto mesi di reclusione). Per l'effetto avrebbe dovuto essere eliminata l'anzidetta pena accessoria a norma dell'art. 29 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad eccezione del ricorso di FA VE, che è assistito da fondamento, i ricorsi degli altri sette imputati non possono trovare accoglimento per l'infondatezza dei prospettati motivi di censura, che talora -per genericità o parziale indeducibilità delle doglianze- lambiscono l'inammissibilità.
2. Il ricorso dell'imputato FA VE, limitato alla sola conferma della pena accessoria interdittiva, è fondato, poiché la Corte di Appello ha mantenuto ferma l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (per la durata di cinque anni), pur avendo ridotto la pena detentiva principale al di sotto della soglia dei tre anni prevista dall'art. 29 c.p., comma 1. In vero ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea quinquennale dai pubblici uffici regolata dall'art. 29 c.p., comma 1 la pena principale su cui parametrare tale sanzione accessoria deve essere considerata tenendo conto della diminuzione della pena stessa in conseguenza dell'eventuale diminuente per il giudizio abbreviato e del riconoscimento di circostanze attenuanti. Vale a dire in relazione alla pena principale finale in concreto inflitta (ex plurimis: Sez. U, n. 8411 del 27.5.1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1^, n. 12894 del 6.3.2009, De Vittorio, Rv. 243045; Sez. 1^, n. 18149 del 4.4.2014, Di Benedetto, Rv. 259749). Nè, d'altro canto, nel caso di specie potrebbe trovare applicazione l'art. 37 c.p., la cui latitudine funzionale è circoscritta alle pene accessorie temporanee la cui durata non sia "espressamente determinata" dal legislatore, che - invece - l'ha in modo specifico prevista (appunto con il citato art. 29 c.p.) per la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
(cfr., ex pluribus: Sez. 5^, n. 2925/ 14 del 3.12.2013, Monteleone, Rv. 257940).
Il FA quindi non poteva essere interdetto temporaneamente dai pubblici uffici. A tal fine può direttamente provvedere questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), eliminando la suddetta sanzione accessoria.
3. Le censure formulate da EM SK non hanno pregio. Le stesse, riproducendo le medesime doglianze formulate con l'appello e pur adeguatamente vagliate dai giudici del gravame, non infirmano la completezza e logicità dell'analisi delle emergenze processuali, alla cui stregua la sentenza di secondo grado, cui si coniuga in unitario contesto probatorio e valutativo la decisione del g.u.p. del Tribunale di Firenze, ha valutato dimostrata la sussistenza di un'aggregazione criminosa ruotante, sia pure con efficacia operativa più limitata del sodalizio diretto da AK JA, attorno alla persona del EM. Conclusione diffusamente avvalorata dalle molteplici captazioni foniche coinvolgenti segnatamente la persona del ricorrente ed evidenzianti il suo indubitabile ruolo apicale nel dirigere i contegni criminosi dei correi, dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di più coimputati, ivi comprese (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) quelle del corriere DO DA. L'avvenuta assoluzione del coimputato AH AN non può far velo alla giuridica sussistenza del sodalizio criminoso ex art. 74 L.S., che ha agito avvalendosi della collaborazione associativa di più persone ed emissari (oltre agli attuali imputati EM e SH), a nulla rilevando che costoro non siano stati compiutamente identificati nel corso delle indagini. Collaborazione che, conforme del resto alla formale accusa contestata al capo A) della rubrica, trova ampia esposizione nelle due conformi decisioni di merito e in particolare nella sentenza di primo grado.
4. L'impugnazione di DI LG si prospetta ai limiti dell'ammissibilità (quanto a possibilità di deduzione nell'odierna sede di legittimità).
Il trattamento punitivo riservato al DI, che la Corte territoriale ha sensibilmente ridotto rispetto alla statuizione di primo grado, riconoscendo la continuazione con il più grave reato connesso al suo arresto in flagranza di reato (per l'importazione di ben 27 chili di cocaina), non è scalfito -sotto il profilo della idoneità valutativa dei parametri dettati dall'art. 133 c.p.- dalle sommarie critiche sollevate dall'imputato con l'attuale ricorso.
5. Ineccepibili si mostrano le deduzioni formulate dalla sentenza impugnata nel confermare la responsabilità di AK ES in ordine alla sua conclamata e consapevole adesione alla associazione criminosa ex art. 74 L.S. guidata dal cugino AK JA. L'assunto del ricorrente che si duole del mancato apprezzamento dei motivi di gravame non ha serie valenze, atteso che i giudici di secondo grado hanno preso in esame tutti i rilievi critici espressi con l'atto di appello contro la decisione di primo grado, considerandoli non idonei a modificare il giudizio di colpevolezza enunciato dal g.u.p. del Tribunale di Firenze. L'asserita causale di prestito della consistente somma di denaro (100.000 Euro) erogata dal ricorrente al cugino JA, che lo renderebbe estraneo ai traffici di droga di quest'ultimo, è con logici argomenti reputata pretestuosa dalla Corte territoriale, avuto riguardo alle complessive emergenze processuali e allo stesso assiduo "interessarsi" dell'imputato (posto in luce dalle intercettazioni) ai contatti del cugino con altri connazionali in vista dell'acquisto di partite di cocaina da importare in Italia. Di qui la coerente attribuzione al ricorrente del ruolo di partecipe del sodalizio criminoso ex art. 74 L.S. in posizione di "finanziatore".
6. Le deduzioni critiche enunciate da AK AN. depurate dalla proposta rilettura di segno fattuale delle fonti di prova estranea al presente giudizio di legittimità, non hanno pregio. La sentenza di secondo grado ha adeguatamente motivato, in aderenza agli esiti delle indagini preliminari (tutti utilizzabili, essendosi proceduto con rito abbreviato), l'inserimento dell'imputato nell'aggregazione criminale condotta dal fratello JA. Diversamente da quel che si adduce nel ricorso la stessa non è stata desunta dalla sola partecipazione dell'imputato, con ruolo (per altro di piena collaborazione esecutiva) di intermediario con il corriere FA, nel reato di importazione di cocaina di cui al capo C) della rubrica. Proprio dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, evocate nello stesso ricorso, la Corte di Appello ha tratto conferma (per gli stretti legami esistenti tra il AN e il fratello, protrattisi per lungo periodo) della adesione associativa dell'imputato, la cui più o meno stabile permanenza in Albania durante gli sviluppi delle indagini (all'origine del suo temporaneo stato di latitanza) suffraga la disponibilità di personali diretti contatti con emissari albanesi attivi anche in Olanda e imperniati in tutta evidenza sulla gestione di ripetuti traffici di droga facenti riferimento agli episodi di importazione programmati dal sodalizio di AK JA.
7. Palese è l'infondatezza della censura di IL SE afferente al suo riconosciuto ruolo di partecipe del sodalizio criminoso di cui al capo Al) della rubrica. Come si evince dalla congiunta lettura delle due decisioni di merito, costituisce dato pacifico delle acquisizioni processuali che l'imputato e il coimputato cognato AL SE hanno offerto stabili e plurimi supporti di natura logistica e "locomotoria" a AK JA e ai suoi connazionali, avendo piena contezza delle finalità illecite di tali supporti (forniti in vista di lucrativi interessi personali) nell'ambito dei traffici di stupefacenti attuati dal gruppo dei cittadini albanesi.
Premesso che l'oggettivita del reato associativo dedito al narcotraffico prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, di tal che anche il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione che ha progettato l'episodio (ex plurimis: Sez. 1^, n. 43850 del 3.7.2013, Durand, Rv. 257800), è facile osservare che il ruolo di partecipe nel reato di cui all'art. 74 L.S. del IL è stato idoneamente valutato dalla Corte di Appello. Già la sentenza di primo grado ha descritto in dettaglio l'attività dell'imputato atta a collocarlo stabilmente nell'assetto organizzativo e funzionale del sodalizio dedito al traffico internazionale di stupefacenti, evidenziando gli stretti legami intessuti dall'imputato con i membri della famiglia AK (messi in risalto ancora un volta dalle captazioni foniche) in funzione dei traffici di stupefacente. La sentenza di appello, nel richiamare la concludenza dei dati probatori enumerati dalla sentenza del g.u.p., ha correttamente rilevato la speculare inconsistenza dei rilievi critici dell'appello del IL in punto di sua volontaria adesione ai traffici internazionali di droga efficacemente favoriti dal suo ausilio locale e logistico.
Tali ultime notazioni consentono di valutare infondata l'ulteriore censura del ricorso del IL per la mancata esclusione, quanto al reato fine ex art. 73 L.S. (capo E), dell'aggravante della transnazionalità. Censura che riproduce quella già espressa con l'appello avverso la decisione di primo grado.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto punito con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (Sez. U, n. 18374 del 31.1.2013, Adami, Rv. 255038). Con la conseguenza che la stessa, senza alcuna elusione del criterio di imputazione soggettiva evocato dal ricorso, è senz'altro applicabile al concorrente nel reato che abbia agito, come nel caso del IL (ben conscio delle importazioni di droga occultate in autovetture provenienti dall'estero e destinate ad essere "stoccate" nel garage da lui e dal cognato AL posto a disposizione di AK JA e dei coimputati albanesi), con la certezza della propria collaborativa adesione ad un fatto reato predicabile come transnazionale (cfr.: Sez. 5^, n. 1843/12 del 10.11.2011, Mazzieri, Rv. 253481; Sez. 5^, n. 28515 del 21.5.2014, Ciampani, Rv. 260924).
8. Manifesta è l'infondatezza del rilievo di AL SE, secondo cui il reato di importazione di cocaina contestatogli con il capo B1) della rubrica dovrebbe qualificarsi come tentato a causa dell'avvenuto arresto del corriere prima della materiale consegna della droga nella disponibilità sua e del coimputato AK JA.
In vero in rapporto al principio di territorialità della legge penale il legislatore italiano ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono siano ivi avvenute in tutto o in parte ovvero se si sia ivi verificato l'evento (art. 6 c.p.). Con l'ovvio effetto che, al suddetto fine, è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione. Ciò che è senza dubbio alcuno accaduto nel caso della importazione di cocaina eseguita dal corriere IS IA (cfr.: Sez. 6^, n. 40287 del 28.10.2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6^, n. 16115 del 24.4. 2012, Rv. 252507). Nessun dubbio è, dunque, consentito sulla piena consumazione del reato di concorso in importazione di droga ascritto al ricorrente con il capo Bl) della rubrica e programmato ed "organizzato" dal AL e dai coimputati a Firenze (v. Sez. 6^, n. 3882/12 del 4.11.2011, Annunziata, Rv. 251526). Non fondati si mostrano gli ulteriori rilievi critici del ricorrente in ordine alla illogicità o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione della pena inflittagli, sia per la sua eccessività, sia per la palese distonia rispetto alla inferiore pena applicata al coimputato IL nella medesima posizione processuale. Le prospettazioni del ricorrente non hanno pregio, sol che si consideri che la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la pena (riducendo quella determinata in primo grado) e che le posizioni del AL e del IL non sono pienamente assimilabili, atteso che il AL è stato condannato -oltre che per l'associazione criminosa (al pari del IL)- per concorso in due ulteriori reati di importazione di droga (capi B1 e E), laddove il IL è stato condannato per un solo reato fine ex art. 73 LS. (capo E).
9. Le doglianze enunciate con il ricorso di AK JA non sono fondate.
Per un verso la sentenza di appello ha congruamente motivato il confermato ruolo direttivo attribuito all'imputato in seno all'aggregazione destinata al narcotraffico di cui al capo Al) della rubrica. Motivazione resa agevole, d'altro canto, dalla semplice analisi dei molteplici elementi probatori accreditanti le funzioni di promotore del sodalizio e di attento coordinatore delle attività dei consociati riferibili alla persona del ricorrente e fatte palesi dalla sua gestione del sodalizio criminale e dalle funzioni decisionali ed organizzative in esso ricoperte (cfr.: Sez. 4^, n. 45018 del 23.10.2008, Cela, Rv. 242032; Sez. 1^, n. 12812 del 25.2.2011, Scopelliti, Rv. 249853). Per altro verso adeguata e non censurabile in questa sede è la motivazione con cui la sentenza di appello ha argomentato l'omesso riconoscimento al ricorrente dell'attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 74, comma 7 L.S. sulla base della rilevata marginalità del contribuito conoscitivo offerto dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato (sentenza, p. 30: "quanto dall'appellante riferito appariva in realtà già sostanzialmente acquisito dalle copiose intercettazioni e già i legami tra i vari soggetti erano stati monitorati e la struttura associativa sostanzialmente sgominata").
È erroneo o improprio supporre che l'attenuante in esame presupponga necessariamente l'esaurirsi del reato di cui all'art. 74 L.S. (oltre all'ovvia cessata partecipazione adesiva del potenziale collaborante), che anzi -essendosi in presenza di un tipico reato permanente- tanto più efficace diviene la collaborazione dell'imputato, quanto più essa intervenga in coevità temporale con lo svolgersi attuale del reato plurisoggettivo, la cui operatività dovrebbe essere in tutto o in parte scardinata grazie all'apporto conoscitivo dell'imputato collaborante. Di tal che pertinente è la regola di giudizio per l'applicazione della attenuante desunta dalla maggiore o minore "tempestività" del contributo collaborativo dell'imputato fatta propria dalla sentenza impugnata. Contributo che, come statuisce l'art. 74, comma 7, L.S., deve essere utilmente diretto non tanto (o non solo) ad interrompere uno specifico e individuato traffico di droga, ma appunto la stessa attività dell'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti. In modo, cioè, da impedire che il reato associativo si protragga e sia portato ad ulteriori conseguenze (cfr. ex multis: Sez. 1^, n. 28596 del 25.5.2006, Puggioni, Rv. 234920; Sez. 1^, n. 36069 del 14.7.2009, Anastasio, Rv. 244745; Sez. 3^, n. 37372 del 18.4.2012, Toselli, Rv. 253571).
Ora nel caso di specie la sentenza di appello, nel riconoscere che AK JA -oltre ad ammettere le sue personali responsabilità per i singoli fatti reato ascrittigli ex art. 73 L.S.- ha descritto un contesto criminale organizzato già diffusamente enucleato dagli organi inquirenti, ha escluso con coerente e logica valutazione delle emergenze processuali la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7 L.S. invocata dal ricorrente, sottolineando la tardività del suo contributo collaborativo in relazione all'assetto organizzativo criminoso ex art. 74 L.S. di cui ha fatto parte (per altro escludendo in modo contraddittorio e poco plausì bile, come precisano entrambe le decisioni di merito, di esserne stato il "capo").
Al rigetto delle impugnazioni degli imputati diversi da FA VE segue per legge la loro condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, nei confronti di FA VE, la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria, che elimina.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015