Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, la possibilità per l'imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, la prova dell'avvenuta collaborazione non è preclusa dal fatto che in primo grado si sia proceduto con le forme del rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2013, n. 16199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16199 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 12/03/2013
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 695
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 28234/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DO, nato a [...] l'[...];;
avverso la sentenza emessa l'11 maggio 2012 dalla corte d'appello di Brescia;
udita nella pubblica udienza del 12 marzo 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Brescia rideterminò la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa il 15.11.2011 dal Gip del tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato AR DO colpevole di diversi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare, la corte d'appello escluse l'attenuante del fatto lieve e quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per la ragione che non vi era prova che le indicazioni fornite dall'imputato avessero determinato concreti risultati nella repressione del traffico di sostanze stupefacenti e che la scelta del rito abbreviato impediva di compiere accertamenti su tale circostanza.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Vito Cavarretta, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto egli aveva riferito ciò che era a sua conoscenza ed aveva fatto il nome dei due soggetti ai quali forniva la sostanza stupefacente e che a loro volta la spacciavano, con ciò tra l'altro dimostrando di voler elidere ogni rapporto col mondo del commercio della droga. La corte d'appello non ha escluso che le sue dichiarazioni fossero astrattamente idonee a garantire il beneficio ma non ha concesso l'attenuante perché le dichiarazioni erano motivate da intenti utilitaristici e perché l'imputato aveva scelto il rito abbreviato, che non avrebbe consentito di accertare l'esito delle indagini. Lamenta che si tratta di motivazione erronea e manifestamente illogica, perché il rito abbreviato non preclude la possibilità del riconoscimento del beneficio, sia perché nel caso di specie vi era tutto il tempo per svolgere le indagini, la cui mancanza non può risolversi a suo danno, sia perché anche nel rito abbreviato non è precluso al giudice compiere accertamenti sugli esiti delle indagini avviate a seguito delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La corte d'appello non ha escluso l'attenuante invocata per il motivo che le dichiarazioni accusatorie dell'imputato fossero astrattamente non idonee per la concessione del beneficio, bensì per il motivo che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato e che ciò non avrebbe consentito al giudice, specie in appello, di svolgere il necessario accertamento per conoscere l'esito delle indagini cui avevano dato luogo le propalazioni. In particolare, la sentenza ha affermato che "la stessa scelta, da parte di AR, del giudizio abbreviato non ha consentito nel primo grado alcun utile approfondimento al riguardo;
in sostanza non è stato possibile approfondire, ad esempio attraverso l'escussione degli investigatori, se e quali indagini siano state fatte sulla scorta di quelle indicazioni e che risultati ne siano seguiti". A questo proposito la corte d'appello ha richiamato la sentenza della Sez. 6, 6.2.2009, n. 15202, ed il principio ivi affermato che, nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, il giudice non può attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato, perché ciò si porrebbe in contrasto con la volontà dell'imputato espressa con la richiesta del giudizio allo stato degli atti nonché in contrasto con il principio di speditezza processuale che caratterizza questo tipo di procedimento.
L'assunto sostenuto dalla sentenza impugnata è erroneo e si fonda su una parziale considerazione della giurisprudenza di legittimità, ponendosi altresì in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, perché finirebbe per disincentivare o la scelta di chiedere il rito alternativo ovvero la scelta di adoperarsi per portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa, scelte invece entrambe favorite dal legislatore.
Ed in realtà, la giurisprudenza di questa Corte, evidentemente non intesa correttamente dalla corte d'appello, ha appunto cercato di armonizzare il sistema e di conciliare, per quanto possibile, entrambe le scelte. La corte d'appello ha citato solo la massima che afferma il principio che ®Lo svolgimento con il rito abbreviato del giudizio per l'imputazione di traffico illecito di sostanze stupefacenti impedisce di attendere l'esito delle indagini scaturite dalla collaborazione dell'imputato per stabilire l'entità del contributo e, quindi, la sussistenza delle speciali circostanze attenuanti" (Sez. 6, 6.2.2009, n. 15202, Hakim, m. 243516). Questa massima, però, esprime soltanto l'esatto principio che, qualora sia stato scelto il rito abbreviato, il procedimento non può essere sospeso o rinviato per un tempo incerto in attesa delle indagini sorte per effetto della collaborazione dell'imputato. Ma nel caso di specie non si poneva la questione di sospendere o rinviare il processo, bensì la diversa questione della possibilità per il giudice, nel rito abbreviato, di disporre accertamenti per conoscere l'esito delle indagini fino ad allora compiute. L'imputato aveva infatti chiesto non di sospendere il processo ma di disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine compiere tale accertamento mediante l'escussione di alcuno degli investigatori. Ora, la giurisprudenza di questa Corte (non considerata dalla sentenza impugnata) ha pacificamente ammesso tale possibilità, affermando il principio che "La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7" (Sez. 3, 22.9.2011, n. 1858/12, De Cesare, m. 251798); e che
"In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato" (Sez. 3, 29.1.2008, n. 11100, G., m. 239081). Ora - come bene evidenziato da Sez. 3, n. 1858/12, De Cesare, cit. - compete al giudice di merito la valutazione della portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini, residuando a carico del dichiarante solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione. Non è perciò condivisibile l'assunto della corte d'appello che la scelta del rito abbreviato avrebbe di fatto preclusa la possibilità di fornire in quel giudizio la prova della avvenuta collaborazione. Come già rilevato, se è vero che, nella ipotesi in cui si proceda con le forme del rito abbreviato per reati in materia di stupefacenti e venga invocata l'attenuante di al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, è da escludere che il giudice debba attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse al tipo speciale di rito processuale prescelto (Sez. 6, 6.2.2009 n. 15202, Hakim, m. 243516, cit), è altrettanto innegabile che nel giudizio di appello non è affatto preclusa al giudice la possibilità di rinnovazione dell'istruzione laddove da parte dell'imputato vengano prospettate prove decisive e oltretutto sopravvenute.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte riconosce l'accesso alla attenuante anche quando la collaborazione sia stata intrapresa nel corso del giudizio o comunque dopo l'esaurimento delle indagini preliminari (Sez. 6, 17.5.2007 n. 34402, Comparini, m. 238109; Sez. 6, 24.4.2008 n. 27937, Giudice, m. 240951). Invero il contributo collaborativo può riguardare anche la fase della formazione della prova, purché sia idoneo ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici. Ed ancora, a differenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, quella in esame non contiene riferimenti temporali ma si riferisce alla sostanza ed ai risultati della collaborazione tali da produrre quegli effetti indicati dalla norma che siano idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici: diversamente opinando, si introdurrebbe una limitazione temporale non prevista dalla legge, in violazione sia del principio del favor rei, che di quello di legalità. Come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente, se la corte d'appello avesse disposto gli accertamenti richiesti, avrebbe avuto la possibilità di effettuare quel giudizio di rilevanza che, ove positivo, avrebbe potuto consentire all'imputato di avvalersi di quella circostanza. È pertanto erronea ed illogica quella parte della motivazione nella quale si afferma che, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, ricade sullo stesso l'intero rischio derivante dalla decisione processuale operata, in quanto portato alle estreme conseguenze, tale ragionamento impedirebbe all'imputato che abbia scelto il rito abbreviato di beneficiare dell'attenuante laddove il P.M., per scelte investigative proprie ritenesse di non trasmettere al giudice i verbali delle dichiarazioni. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Brescia, limitatamente alla applicabilità della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Brescia limitatamente alla concedibilità dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013