Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 2
Il criterio per la individuazione della violazione più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati, bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare.
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, né una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2009, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 27/01/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 200
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 032311/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI, N. IL 26/02/1966;
avverso SENTENZA del 17/03/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen., Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IO CI fu rinviato a giudizio per il delitto di detenzione e spaccio di eroina nei confronti di tali IO PP, ES LO, DE AR - e IE TU insieme ad una pluralità di altre persone imputate di altri analoghi fatti.
A seguito di istanza di rito abbreviato condizionala all'escussione dei soggetti indicati nel capo d'imputazione quali acquirenti di eroina dall'imputato, fu stralciata la posizione di CI. Nel conseguente procedimento camerale IO e DE ritrattarono le proprie precedenti deposizioni accusatorie, sostenendo di averle rese allorquando erano sotto l'effetto di psicofarmaci (nel corso delle indagini, IO, ES e DE avevano riferito di avere acquistato più volte eroina dall'imputato, presso il bar "Marrakesh" ovvero il bar "Linus" di Olbia;
IE aveva raccontato, nel marzo 1997, di avere appreso nell'ambiente dei tossicodipendenti da lui frequentato che IO CI, un cui fratello claudicante era al momento detenuto in carcere alla "Rotonda", stava attualmente spacciando stupefacenti ad Olbia);
non fu invece possibile raccogliere le deposizioni di ES e IE divenuti irreperibili;
fu acquisita certificazione del direttore della casa circondariale "La Rotonda" di Tempio Pausania, circa il fatto che nel marzo 1997 presso quell'istituto non era ristretto alcun detenuto di nome CI CA o CI LL. La causa fu definita con sentenza del tribunale di Tempio, in composizione monocratica, che ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Secondo il giudicante le risultanze emerse nel corso dell'udienza non avevano assolutamente suffragato o accertato elementi di reità nei confronti del prevenuto, considerato che sia IO sia DE avevano ritrattato, negando di avere mai acquistato sostanze stupefacenti da CI le affermazioni rese in precedenza e che la nota trasmessa dal direttore della casa circondariale di quel centro aveva sconfessato le affermazioni rese da IE ai carabinieri. Avverso tale sentenza hanno proposto gravame sia il pubblico ministero che il procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari, sollecitando entrambi, in totale riforma della pronuncia di primo grado, la condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto. La corte di appello ha ritenuto fondati gli appelli rilevando che il tribunale, facendo esclusivo riferimento alle "risultanze emerse nel corso dell'udienza" aveva completamente omesso l'esame di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., in violazione dell'esplicito disposto dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, secondo cui nel giudizio abbreviato, il giudice ai fini della deliberazione, utilizza non soltanto le prove assunte nell'udienza ma anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2 e la documentazione di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3. Ebbene, agli atti del p.m. è il verbale di interrogatorio di ES (non potuto esaminare nel corso del giudizio abbreviato perché nel frattempo divenuto irreperibile), sentito alla presenza del difensore come persona sottoposta ad indagini, il quale nell'ambito di dichiarazioni molto dettagliate e lucide, ha tra l'altro dichiarato di avere acquistato qualche dose di eroina anche "da CI IO di Olbia, nella zona del Bar Linus di Olbia". Il riferimento è preciso sì a con riguardo al nominativo ed alla provenienza del venditore di stupefacente, sia con riguardo al luogo in cui le compravendite erano avvenute, e appare del tutto attendibile, anche alla luce delle complessive affermazioni del dichiarante (come detto, analitiche, precise, consapevoli: carattere, quest'ultimo, evincibile anche dall'assistenza all'interrogatorio del legale di fiducia dell'indagato; si aggiunga che quest'ultimo aveva altresì riferito, nell'occasione, di avere smesso da diversi mesi l'assunzione di stupefacenti, di frequentare regolarmente il Sert di Tempio e di avere trovato un lavoro stabile, che gli dava "serenità e sicurezza). È anche opportuno evidenziare che il riferimento al Bar Linus, quale luogo in cui il CI smerciava eroina, era stato fatto, ai carabinieri di Tempio che il 26 ottobre 1996 lo avevano sentito quale persona infornata sui fatti, anche da IO, e che DE, sentito nella medesima qualità dal procuratore della Repubblica di Tempio P., in data 14 marzo 1997, aveva dichiarato di avere acquistato eroina da IO CI in un altro bar dei centro di Olbia, denominato Marrakesh. Si tratta di riferimenti assolutamente omogenei a specifiche circostanze di modo e di luogo, effettuati in tempi e occasioni diverse da ben tre persone differenti, che confortano in maniera significativa la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di ES. Quanto alle dichiarazioni rese davanti al giudice, in sede di giudizio abbreviato, da IO e DE - i quali hanno ritrattato quanto dichiarato in precedenza, rispettivamente, ai carabinieri ed al P.M., sostenendo che tali deposizioni erano state effettuate sotto l'effetto di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti - non ci si può esimere dal notare che le stesse si riverberano a sfavore della credibilità, nel contesto della camera di consiglio, dei citati testimoni, trattandosi di dichiarazioni generiche e palesemente pretestuose, soprattutto se - confrontate con le dichiarazioni precedenti, specifiche, tutt'altro che confuse, contenenti particolari perfettamente coerenti a quelli riferiti da altri acquirenti da CI. Tanto più che DE al momento della deposizione davanti al P.M. aveva spontaneamente riferito di avere smesso da circa un mese di assumere sostanze stupefacenti, e di stare seguendo una terapia di recupero, e IO aveva dichiarato di non assumere droga da due giorni. La valutazione unitaria e complessiva di tutte le risultanze istruttorie induceceva la corte a ritenere provata la penale responsabilità dell'odierno appellante in ordine al delitto di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (T.U.), a lui ascritto, e quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, ad emettere pronuncia di condanna. Tenuta presente la non rilevante quantità delle sostanze stupefacenti cedute, la corte riconosceva l'attenuante speciale della lieve entità del fatto. Pertanto, considerata tale attenuante, avuta presente la diminuente connessa al rito prescelto e valutati gli elementi dettati dall'art.133 c.p. - e in particolare i precedenti penali, la pena veniva determinata in 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, così determinata: p.b. 1 anno e 6 mesi r. e Euro 2.700,00 m. più 6 mesi r. ed Euro 300,00 m. ex art. 81 c.p., uguale 2 anni r. ed Euro 3.000,00 m., meno 1/3 per il rito.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Macciocco, deducendo, per il tramite del difensore di fiducia i seguenti motivi: 1) illogicità di motivazione circa la maggior pregnanza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni dei testi nel corso delle indagini preliminari;
2) assoluta mancanza di motivazione circa la ritenuta responsabilità per le cessioni a IE;
3) mancanza di motivazione circa la individuazione del reato più grave e mancata indicazione degli aumenti di pena relativi ai reati satelliti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, come risulta dalla motivazione sopra integralmente riportata ha fatto buon governo delle risultanze processuale, correttamente utilizzando ai fini del decidere tutte le massime (v. sez. 4 2.10.2001 n. 42949 rv. 220858) e indicando le ragioni a sostegno della inattendibilità della ritrattazione da parte dei testi IO e DE delle circostanze in precedenza chiaramente indicate.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato;
infatti la sentenza qui impugnata non contiene affatto la affermazione della responsabilità del CI per la cessione di eroina a IE, essendosi limitata, come risulta da quanto sopra riferito, a ritenere provati i contestati fatti di cessione nei confronti di ES, IO e DE.
Neppure merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in più occasioni (da ultimo sez. 2 15.5.2008 n. 23653, Asseliti rv. 240612) che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale: in particolare non configura la nullità generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. e giacché non concerne l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2, secondo cui "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati o sulla continuazione", non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non già la nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice di pace del suo potere discrezionale. E tuttavia a prescindere da quanto sopra osservato nel caso concreto la circostanza che il giudice non ha indicato il reato più grave non ha rilievo ai fini della motivazione di cui trattasi, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Cass. Sez. Un. sent. n. 00 748 del 25.1.1994, ud. 12.10.1993, rv. 195805); nella specie erano contestate al ricorrente plurime violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 reati di pari gravità.
Quanto alla mancata indicazione dell'aumento di pena stabilito per i singoli reati, la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 533 c.p.p. vigente - che l'aumento per la continuazione può essere calcolato in misura globale, in ossequio alla lettera e allo spirito dell'art. 81 cpv. c.p.. Come ribadito da sez. 2 6.12.2005, n. 47165 è sufficiente che risulti specificato il reato più grave e la pena base mentre non è motivo di nullità l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato, atteso che il cumulo delle pene è scindibile nel corso della esecuzione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009