Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2009, n. 6853
CASS
Sentenza 27 gennaio 2009

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Massime2

Il criterio per la individuazione della violazione più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati, bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare.

La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, né una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2009, n. 6853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6853
Data del deposito : 27 gennaio 2009

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