Sentenza 14 febbraio 2014
Massime • 1
L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2014, n. 9275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9275 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/02/2014
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 413
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35970/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TASSONE UGO N. IL 03/07/1961;
avverso la sentenza n. 376/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 22 gennaio 2013, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 12 maggio 2006 dal Tribunale di Piacenza nei confronti di TASSONE Ugo, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 344 di multa quale imputato del delitto di ricettazione. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale,rinnovando censure già dedotte e disattese in grado di appello, lamenta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che il breve intervallo trascorso dal momento del furto della vettura a quello in cui l'imputato venne colto alla guida della stessa doveva indurre a configurare il meno grave delitto di furto, anche in ossequio al principio del favor rei ed in assenza di elementi che validamente contrastassero la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato. Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, alla luce della condizione di tossicodipendenza dell'imputato e della natura ed epoca dei fatti da unificare, sottolineandosi che, avendo i giudici del gravame ritenuto di devolvere il relativo apprezzamento alla fase esecutiva, doveva essere riformata sul punto la decisione dei primi giudici che avevano rigettato la richiesta.
Il ricorso non è fondato. A proposito delle doglianze formulate in ordine alla mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto, i giudici del gravame hanno puntualmente evocato due aspetti che coerentemente li hanno indotti a condividere la decisione già adottata in primo grado sul punto. Da un lato, infatti, nessun elemento obiettivo asseverava l'ipotesi che l'imputato fosse autore del reato presupposto, da momento che, malgrado i pochi giorni trascorsi tra il furto e la scoperta del TASSONE alla guida del veicolo sottratto, quest'ultimo non è stato in grado di fornire alcuna precisazione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione del veicolo era avvenuta. Sotto altro profilo, è ragionevolmente apparso non credibile che l'imputato avesse potuto indisturbato utilizzare la vettura per diversi giorni, senza incappare in controlli derivanti dal fatto che si trattava di autoveicolo marciante con la targa originaria e già segnalata come provento di furto. La riqualificazione del fatto nel perimetro di diversa fattispecie incriminatrice richiede lo stesso grado di obiettiva persuasività che deve assistere il relativo inquadramento nell'originario nomen iuris;
con la conseguenza che, anche le eventuali dichiarazioni "ammissive"; provenienti dall'imputato, debbono formare oggetto di adeguata disamina critica, assieme a tutte le restanti acquisizioni processuali, senza che a quelle dichiarazioni possa annettersi il risalito di una specie di "prova legale", solo perché funzionali ad una reformatio in melius del titolo di responsabilità.
Parimenti infondate sono le censure relative alla mancata applicazione del regime della continuazione. Correttamente, infatti, i giudici dell'appello hanno disatteso il relativo motivo di gravame facendo leva sul fatto che il motivo non era stato corredato con la produzione di copia delle sentenze cui la doglianza si riferiva. Deve infatti essere condiviso l'orientamento secondo il quale l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riguardante la sola fase esecutiva). (Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012 - dep. 18/09/2012, Silvestrini e altro, Rv. 253895). Non soltanto, infatti, deve ritenersi condivisibile l'assunto secondo il quale la peculiare disciplina dettata per la applicazione della continuazione in executivis dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non è estensibile in via analogica nel processo di cognizione, ma, anzi, è proprio la positiva previsione di tale disposizione derogatoria - che si giustifica, come puntualizzano le Osservazioni al Progetto preliminare delle norme di attuazione, in funzione degli ampi poteri officiosi riservato al giudice della esecuzione a norma dell'art. 185 delle stesse disposizioni di attuazione - esclude che in sede di cognizione l'imputato sia esentato dalla ordinaria regola per la quale richieste fondate su elementi non presenti agli atti del processo possano essere delibate in assenza del relativo onere di allegazione;
giacché, ove così non fosse, si finirebbe per devolvere al giudice un compito "istruttorio" non previsto dalla legge e con correlativo vulnus per la celerità del rito. Tenuto conto, dunque, della impossibilità per il giudice del gravame di delibare la fondatezza o meno del motivo di impugnazione concernente la decisione, assunta in primo grado, di ritenere nella specie inapplicabile la continuazione, ne consegue che è corretto lo statuto decisorio della sentenza di appello di confermare, anche in parte qua, la decisione del primo giudice;
con la conseguenza che il passaggio motivazionale concernente la "opportunità" di riservare al giudice della esecuzione la disamina del profilo relativo alla continuazione, si rivela superfluo e come tale inconferente agli effetti delle doglianze espresse sul punto dal ricorrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014