Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante della collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria può trovare applicazione anche in riguardo a contributi collaborativi successivi alle indagini preliminari e relativi alla fase della formazione della prova, sempre che idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire l'identità dei complici.
Commentari • 2
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
- 2. Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)https://www.filodiritto.com/
1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3). (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015. (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2007, n. 34402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34402 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 17/05/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 795
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO GI - Consigliere - N. 20087/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI CA, nato a [...] il [...];
2) IN MA, nato a [...] il [...];
3) BA GI, nato a [...] il [...];
4) EL AR, nato a [...] il [...];
5) CC CI, nata a [...] il [...];
6) RI OV, nato a [...] il [...];
7) PA RE, nato a [...] il [...];
8) AN UN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 12 maggio 2004 dalla Corte d'appello di Firenze;
letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. GI Fidelbo;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza per MP AR, limitatamente alla pena da rideterminare in anni quattro, e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi gli avvocati Falciani Alessandro e Lanni Fabio per NI C., CA LL e OV Aricò per GE M., PI RA per MP D., ND ES per ER G., FO ES SA per AP A. e LL CA per ZZ N.. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 9 novembre 2001, assolveva gli appellanti LE G., AN L., ER G. e ZZ N. dal reato associativo di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 (capo a), confermando le condanne loro inflitte per i singoli episodi di detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti contestati nel capo b) DEimputazione;
confermava, altresì, le condanne nei confronti degli altri imputati, tra cui MP C. e AP A. e riduceva la pena per GE M. e MP D., tutti responsabili dei reati contestati al citato capo b).
I giudici di primo grado avevano ritenuto provata l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e, ridimensionando l'iniziale ipotesi investigativa, avevano individuato come partecipanti BA G., che era anche il promotore, nonché ER G., AN L., ZZ N., IL D. e LL T., questi ultimi due non ricorrenti.
Originariamente tale associazione si sarebbe costituita in Toscana come filiazione delle cosche calabresi ed utilizzata per dirottarvi la droga in esubero rispetto al mercato calabrese, ma l'arrivo in Toscana di LE G. avrebbe consentito la nascita di un'autonoma organizzazione, con punti di riferimento importanti, tra cui NI C., professionista, amministratore di numerose società e ritenuto trafficante di stupefacenti anche se non inserito nell'organizzazione, nonché LL T. e ER G., inizialmente acquirenti di stupefacenti, divenuti successivamente soci nell'attività di importazione e cessione di cocaina dall'Olanda alla Calabria e poi in Toscana.
2. Questa ricostruzione è stata censurata dai giudici d'appello che, invece, hanno escluso l'esistenza di un'associazione autonoma operante in Toscana con a capo il LE G., esclusione basata oltre che su un difetto di correlazione tra fatto associativo inizialmente contestato e quello ritenuto in sentenza, sulla mancanza di elementi certi che provino il reato associativo.
Per quanto riguarda gli altri reati contestati, relativi a diversi episodi di acquisto e cessione di stupefacenti, la Corte d'appello ha confermato, nella sostanza, la struttura della decisione del Tribunale, individuando come fonti di prova le accuse di LE G. e della AN L., coniugi ed entrambi collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili e pienamente riscontrate, anche dai risultati delle intercettazioni e dai successivi sequestri di stupefacente.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello gli imputati, tutti condannati per i fatti di cui al capo b) DEimputazione, hanno presentato ricorso per cassazione.
Saranno, pertanto, trattate le singole posizioni unitamente all'esame dei motivi proposti, precedute da una trattazione congiunta di un tema presente in molti ricorsi e relativo alla valutazione delle chiamate in correità del LE G. e della AN L.. Infatti, quasi tutti ricorsi contestano l'impianto della sentenza impugnata per aver erroneamente applicato l'art. 192 c.p.p., comma 3. Secondo alcuni ricorrenti i riscontri devono essere necessariamente estrinseci e non possono che essere forniti da elementi oggettivi. Si sostiene che le chiamate in correità poste a fondamento della sentenza non poggiano su riscontri esterni, così come indicati, ma ciascuna di esse è presa a riscontro DEaltra, senza alcun ulteriore elemento di prova fattuale.
Peraltro, si aggiunge che i giudici d'appello si sarebbero limitati a compiere una verifica sulla attendibilità generale del chiamante, facendo poi derivare da tale giudizio l'attendibilità di ogni dichiarazione riferita agli accusati, senza ricercare, di volta in volta, il riscontro.
Infine, molti ricorrenti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto l'attendibilità delle chiamate in correità nonostante si trattasse di dichiarazioni non spontanee e non autonome. Deve rilevarsi che l'art. 192 cit., comma 3 ha apprestato una serie di cautele per la valutazione del contributo in chiave accusatorio della persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., prevedendo che le dichiarazioni di tali soggetti siano valutate congiuntamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
In questo modo, il legislatore ha voluto porre un punto fermo, richiedendo che il riscontro sia necessariamente ab extrinseco, ma nulla ha detto circa la natura delle prove in grado di confermare il narrato del correo e ciò in quanto non è individuabile in astratto alcun criterio che consenta di preferire una categoria probatoria rispetto ad altre al fine di suffragare un'ipotesi ricostruttiva. Coerentemente, la giurisprudenza ritiene che i riscontri possano essere di qualsiasi tipo o natura, purché siano estrinseci alla chiamata di correo (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli;
Sez. 1^, 22 marzo 1999, p.g. in proc. Merlino;
Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi;
Sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi). Ed infatti sono state ricomprese nell'ambito dei riscontri richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 le prove indiziarie - sul presupposto che non si può pretendere che i riscontri forniscano autonomamente la prova della colpevolezza della persona accusata, altrimenti verrebbe meno la stessa valenza dimostrativa della chiamata in correità (Sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà; Sez. 1^, 30 aprile 1990, Lucchese;
Sez. 6^, 22 gennaio 1997, Dominante;
Sez. 6^, 7 dicembre 1995, Agresta)-, nonché le prove documentali, ritenute su un piano di assoluta parità rispetto a quelle narrative (Sez. 1^, 18 gennaio 1991, Liguori;
Sez. 2^, 18 gennaio 1990, Stigliano), fino ad includervi le dichiarazioni provenienti da altri coimputati (Sez. 2^, 30 aprile 1999, p.m. in proc. Cataldo;
Sez. 1^, 31 marzo 1998, D'Amora; Sez. 6^, 6 febbraio 1997, Picarella;
Sez. 1^, 23 giugno 1992, Bono). Naturalmente la giurisprudenza si è resa conto che una chiamata di correo, che trovi riscontro unicamente in un'altra chiamata di correo, possa rappresentare un rischio per la decisione del giudice, il quale si trova a fondare un'eventuale condanna su elementi di prova rispetto a cui l'imputato potrebbe anche non aver esercitato alcuna verifica in contraddittorio ed è per questo che ammette il riscontro c.d. incrociato in presenza di ulteriori cautele, tese ad escludere che la concordanza tra le dichiarazioni derivi da un preventivo accordo tra i dichiaranti.
In particolare, si richiede che per l'efficacia di questo tipo di riscontro il giudice debba ragionevolmente escludere "una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o DEallineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni" (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi;
Sez. 1^, 31 marzo 1998, D'Amora; Sez. 6^, 12 dicembre 1995, Gentile;
Sez. 2^, 1 ottobre 1996, Pagano;
Sez. 5^, 4 settembre 1993, Dell'Anna). D'altra parte, la formula aperta e priva di indicazioni limitatrici DEart. 192 c.p.p., comma 3 autorizza a ritenere che una chiamata in correità de relato possa essere corroborata anche da un'altra dichiarazione de relato, ma in questi casi devono pretendersi riscontri quanto mai obiettivi e certi.
Sul punto sono intervenute recentemente le Sezioni unite che hanno precisato come la chiamata in correità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico DEaccusato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessità del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta DEaccusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. un., 30 ottobre 2003, P. G. in proc. Andreotti).
È evidente da quanto precede come la giurisprudenza non richieda che il riscontro incrociato delle chiamate in correità sia doppiato da un ulteriore riscontro effettuato con un elemento esterno ed oggettivo rispetto alle stesse, così come sostenuto in alcuni ricorsi, in quanto in presenza di determinate condizioni è sufficiente la reciproca verifica delle due narrazioni accusatorie rese dai coimputati o dagli imputati in procedimento connesso o collegato.
Qualunque prova, a prescindere dalla sua natura, è astrattamente idonea a confermare la dichiarazione accusatoria resa dal correo e nel caso di riscontri incrociati la giurisprudenza, come si è visto, tende ad una valutazione unitaria della chiamata in correità, insistendo non solo sul giudizio inerente l'attendibilità intrinseca del coimputato in ragione della sua personalità o del concreto modo di atteggiarsi delle sue affermazioni, ma richiedendo una verifica circa la genesi della dichiarazione, al fine di escludere ogni ipotesi di accordo tra i narranti.
È con riferimento alle chiamate in correità de relato, siano esse solitarie o reciproche, che invece deve tenersi un atteggiamento di tendenziale sospetto, quasi si trattasse di una categoria probatoria generalmente inidonea a confermare un'ipotesi ricostruttiva del fatto, potendo assurgere al livello di prova pienamente valida solo in presenza di quelle condizioni indicate dalla decisione delle Sezioni unite sopra richiamata, condizioni che portano comunque ad una oggettiva svalutazione di tale forma di chiamata in correità. È quindi sulla base di tali criteri che dovranno esaminarsi le singole posizioni dei ricorrenti così come valutate dai giudici d'appello, per verificare che siano stati correttamente applicati nelle diverse fattispecie concrete.
4. Peraltro, come si è accennato, le critiche alla sentenza non riguardano solo l'aspetto dei riscontri, ma anche quello della attendibilità intrinseca dei dichiaranti stessi.
In questa sede non può che ribadirsi che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice deve, innanzitutto, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei complici;
in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni alla luce di criteri come quello della precisione, coerenza, costanza, spontaneità;
solo in ultimo deve esaminare i riscontri esterni (Sez. 2^, 12 dicembre 2002, p.g. in proc. Contrada). Del resto, come si è detto, il giudizio di attendibilità intrinseca rappresenta un momento preliminare alla comparazione con i riscontri, quasi una fase preparatoria alla verifica richiesta dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Questo procedimento è stato puntualmente osservato dalla Corte d'appello che, con riferimento a GI LE, collaboratore di giustizia e principale accusatore degli imputati, ha tenuto conto della confessione DEomicidio di IL D., evidenziando così il totale disinteresse nel rendere le dichiarazioni proprio in dipendenza DEammissione di un fatto tanto grave. I giudici hanno inoltre considerato che le dichiarazioni di LE G. e di AN L., oltre ad essere state rese spontaneamente, sono state puntualmente ribadite nel tempo e si sono rivelate convergenti. Sono state peraltro escluse ipotesi di collusione tra i due e si è rilevato come la loro collaborazione sia iniziata in una fase in cui alcune prove erano già state acquisite, per cui le dichiarazioni dei due collaboratori hanno avuto talvolta una valenza di riscontro confermativo di altre prove.
Infine, si da atto che i due all'epoca del processo erano sottoposti al programma di protezione.
In conclusione, la Corte d'appello ha operato una attenta valutazione delle chiamate di correo con riferimento all'attendibilità intrinseca e alla genesi della collaborazione, fornendo una completa e coerente motivazione sul punto, anche in relazione ai motivi d'appello, per cui le doglianze sulla credibilità dei propalanti, solamente reiterate in questa sede, devono essere considerate mere censure in fatto.
In sostanza, tutte le deduzioni con cui si contesta, in quanto tale, l'attendibilità dei dichiaranti devono essere respinte. Per quanto riguarda, invece, l'applicazione nelle diverse fattispecie dei criteri in materia di riscontro alle chiamate in correità dovrà procedersi ad una loro verifica nell'esame delle singole posizioni dei ricorrenti.
5. MP CA.
L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 in relazione al capo b) DEimputazione, ritenuta la contestazione di cui al capo f) assorbita nella prima.
Nel ricorso presentato nel suo interesse si deduce, con il primo motivo, la violazione DEart. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, in quanto i giudici d'appello hanno fondato l'affermazione di responsabilità DEimputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da LE G., dichiarazioni prive di riscontri esterni.
In particolare, dopo aver contestato la stessa attendibilità intrinseca del LE G., collaboratore di giustizia, non potendo questa essere desunta dal fatto che abbia confessato l'omicidio del coimputato IL D. o che sia stato ritenuto credibile in altri processi, viene censurata la sentenza per essersi basata sulle accuse del LE G. e della AN L., all'epoca conviventi, rilevando che le loro dichiarazioni non sono convergenti, ad esempio, sul luogo in cui veniva tagliata la droga (LE G. riferisce che l'operazione avveniva nella villa del MP C., mentre la AN L. lo nega).
In sostanza, mancherebbero i riscontri individualizzanti che avvalorino le affermazioni del LE G. circa l'attività di spacciatore del MP C., inoltre la sentenza non avrebbe considerato una serie di circostanze che appaiono in contrasto con la ricostruzione dei fatti offerta dal collaborante (perquisizioni e pedinamenti negativi, intercettazioni prive di significato probatorio).
Con un secondo motivo viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.
La critica si appunta sull'episodio della perquisizione subita dal LE G. il 6.11.1993, dopo la supposta consegna di una partita di mezzo chilo di cocaina al MP C.:
sull'episodio le sentenze di merito non avrebbero dato alcuna spiegazione convincente del perché nel corso della perquisizione non venne rinvenuta la somma frutto della cessione dello stupefacente, nè sono state esaminate con attenzione le contraddittorie dichiarazioni dello stesso LE G., segno evidente che non vi fu alcuna consegna.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione DEattenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in considerazione del fatto che l'unico episodio provato è quello relativo al rinvenimento di 9 grammi di cocaina rinvenuti durante la perquisizione nell'abitazione del NI C..
Con l'ultimo motivo si sostiene la liceità DEacquisto dello stupefacente in quanto destinato ad un consumo di gruppo. Successivamente è stata depositata una memoria che ribadisce quanto contenuto nel ricorso.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Sulla dedotta inattendibilità del collaboratore LE G. si rinvia a quanto detto in presenza (n. 3 e 4).
Invece, per quanto riguarda la pretesa mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di MP C., si rileva come sia del tutto ininfluente, nella stessa ricostruzione contenuta in sentenza, la circostanza relativa alla non perfetta coincidenza delle dichiarazioni di LE G. e della AN L. circa il luogo in cui sarebbe stata tagliata la sostanza stupefacente. Altri sono i riscontri alla chiamata in correità utilizzati a fondamento della decisione di colpevolezza: innanzitutto, le stesse ammissioni DEimputato, che ha riconosciuto di aver acquistato in varie occasioni droga dal LE G.;
inoltre, il contenuto della telefonata dopo la perquisizione subita dal LE G. che aveva appena consegnato una partita di cocaina al NI C. in cambio di cinquanta milioni;
ma soprattutto a confermare le accuse sono i rapporti che NI C. aveva con AP A. e D'RU, con i quali aveva stabilito un collaudato sistema di collaborazione per lo spaccio della droga. La sentenza impugnata ha evidenziato le telefonate intercettate che dimostrano lo stretto rapporto con quest'ultimo per lo spaccio della cocaina e che di conseguenza confermano le accuse del LE G. che, ad esempio, ha riferito come il AP A. avesse rivevuto in diverse occasioni dal NI C. 50/100 grammi di cocaina alla volta.
Si tratta di elementi di riscontro esterni e individualizzati rispetto ai quali le censure proposte si dimostrano inconsistenti oltre che generiche, in quanto trascurano di considerare la situazione processuale del MP C., limitandosi a riportare orientamenti giurisprudenziali che non si attagliano al caso di specie.
Infondato è anche il secondo motivo, dovendo escludersi ogni ipotesi di vizio della motivazione e tantomeno il travisamento del fatto. La sentenza ha spiegato che durante la perquisizione cui LE G. venne sottoposto il 6.11.1993, dopo essersi recato a casa del MP C., non venne rinvenuto il denaro, che aveva ricevuto poco prima dallo stesso NI C. in cambio di un quantitativo di cocaina, solo perché i controlli non furono approfonditi in quanto, essendo in corso le indagini, non si volevano "scoprire le carte". Si tratta di una motivazione che appare logica e credibile, soprattutto se collegata a due circostanze oggettive, relative al fatto che le utenze telefoniche erano sottoposte ad intercettazione e al tenore della telefonata che LE G. fece all'imputato, subito dopo la perquisizione, per rassicurarlo e per accertarsi che questi, a sua volta, non fosse stato controllato, telefonata che i giudici di merito spiegano, evidentemente, solo in rapporto alla precedente cessione di una consistente partita di cocaina, successivamente ammessa dallo stesso LE G..
Entro questi limiti la motivazione appare immune da vizi logici e coerente con gli elementi di prova, anche indiziari, acquisiti, per cui non merita le censure contenute nel ricorso.
Del tutto infondato è il motivo con cui si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in considerazione DEabitualità della condotta e della rete di spacciatori di cui si serviva l'imputato, nonché della stessa quantità di cocaina oggetto dei suoi traffici.
Per le stesse ragioni non è accoglibile il motivo con cui si deducono i vizi di legge e di motivazione per non avere ritenuto la liceità degli acquisti per consumo personale dello stupefacente. Si tratta di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta in sentenza, dove non si rinvengono elementi per ipotizzare una mera condotta di consumo per uso personale: al contrario risulta che MP C. non si sia limitato ad acquistare cocaina, ma che la cedesse a terzi, per mezzo di AP A. e D'RU. Nonostante l'infondatezza dei motivi, tuttavia, considerando che, seppure indirettamente, il ricorrente ha proposto censure in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza deve essere parzialmente annullata, in quanto a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 da parte del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha portato da otto a sei anni il limite minimo della pena edittale, deve trovare applicazione, ai sensi DEart. 2 c.p., la normativa più favorevole all'imputato, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui nel calcolo della pena si è tenuto conto del vecchio minimo edittale pari ad otto anni, la pena deve essere rideterminata tenendo conto della intervenuta modifica.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, rigettando nel resto il ricorso.
6. IN MA.
L'imputato risponde del solo episodio in cui è stato arrestato in flagranza di reato il 10.3.1994 all'interno della stazione di Santa Maria Novella di Firenze, quando venne trovato assieme a ER OV e AT LL con un valigia di droga importata in Italia da quest'ultima.
Con il primo motivo i difensori di GE M. hanno dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione sotto diversi profili in relazione agli artt. 110, 378, 379 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare, sotto il profilo della mancanza DEelemento soggettivo e per avere la sentenza impugnata ritenuto il concorso nel reato di detenzione, pur riconoscendo la sua non partecipazione all'importazione dall'Olanda dello stupefacente. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto semmai riconoscere la sussistenza dei reati di favoreggiamento, ma non quello di concorso in detenzione, essendo mancata ogni forma di contributo volontario e cosciente alla condotta di detenzione.
Con altro motivo si censura la sentenza per il mancato riconoscimento DEattenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. cit., comma 5. Inoltre, si contesta anche la mancata applicazione DEart. 114 c.p., in considerazione del contributo minimo dato all'azione.
Con l'ultimo motivo si censura l'entità della pena, ritenuta eccessiva in relazione alla condotta posta in essere dall'imputato. Il primo motivo, con riferimento ai diversi profili evidenziati, è infondato.
Preliminarmente si rileva che correttamente la sentenza impugnata ha considerato che alla condotta di importazione di stupefacenti possa seguire, in una progressione temporale, quella di detenzione della stessa quantità di droga nel caso si tratti, come nella specie, di diversi soggetti che pongono in essere le differenti condotte prese in considerazione dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. La disposizione da ultimo citata contiene una elencazione delle molteplici condotte che possono esaurirsi nel c.d. "ciclo della droga", dando luogo ad una norma a più fattispecie in cui ognuna delle condotte costituisce una diversa modalità di realizzazione di un'identica offesa e DEunica condotta di detenzione, che rappresenta una previsione di chiusura, ma anche l'elemento comune delle varie ipotesi considerate.
Ne consegue che se un soggetto pone in essere più di una condotta tra quelle indicate dall'art. 73, comma 1 cit., ad esempio importando e poi vendendo un quantitativo di sostanza stupefacente, commette un unico reato, ma tale unicità di reato sussiste fin quando le condotte abbiano, non solo lo stesso soggetto, ma anche il medesimo oggetto materiale e siano realizzate in uno stesso contesto temporale e fattuale.
Tanto è vero che la giurisprudenza riconosce la sussistenza di due reati ad esempio nel caso di chi, mentre produce una partita di droga, tratta l'acquisto di un'altra da immettere sul mercato. Se queste eccezioni valgono qualora si tratti dello stesso autore, a maggior ragione devono valere nell'ipotesi in cui vi sia un pluralità di soggetti, che intervengono in fasi differenti, apportando contributi autonomi.
Pertanto, è vero che la condotta di detenzione finisce per essere assorbita dalla precedente condotta di importazione, con esclusione di ogni forma di concorso, ma in quanto sia realizzata dalla stessa persona.
In questi limiti deve essere letta la giurisprudenza, citata dal ricorrente, che afferma che ciò che segue all'importazione della droga è un post factum, non punibile di per sè (Sez. 6^, 29 aprile 1994, n. 9397, Gullard Romero;
Sez. 6^, 18 aprile 1995, n. 7949, Della Valle;
Sez. 6^, 17 novembre 1999, n. 230, D'Antoni). Ma il caso in esame è del tutto diverso ed è più simile a quelle fattispecie, anch'esse prese in considerazione dalla giurisprudenza, in cui soggetti che si trovano all'estero e soggetti presenti nel territorio dello Stato si accordano preventivamente per importare un quantitativo di droga, che i secondi si impegnano a distribuire o ad acquistare in Italia dopo il ritiro: in questi casi, si configura il concorso morale nel delitto di importazione.
Diversamente, qualora l'accordo venga realizzato direttamente con chi ha operato l'importazione e il trasporto, ai fini dello smercio della droga giunta in territorio nazionale, si esclude il concorso nella detenzione, ravvisandosi l'ipotesi autonoma DEacquisto di droga (Sez. 2^, 18 gennaio 1996, n. 5632, Mura). Sulla base degli elementi di prova e dei dati fattuali che emergono dalla sentenza può riconoscersi che GE M. abbia posto in essere l'autonomo reato di detenzione.
Tutti gli elementi ricavabili dalla decisione di secondo grado depongono per una tale conclusione, dal momento che GE M. aveva la consapevolezza che era in atto un'operazione di importazione di droga, per averlo appreso dal ER G., che gli aveva chiesto di andare ad attendere, da solo, alla stazione di Firenze l'arrivo dall'estero di LE G. e LL T. (intercettazione del 7 marzo). D'altra parte, risulta che lo stesso imputato abbia ammesso, nel corso del processo, tali circostanze, precisando che aspettava l'arrivo del LE G., in quanto "dove c'era lui, c'era la cocaina". In sostanza, l'imputato sapeva ovvero aveva previsto che la coppia LE G. - LL T. (è irrilevante a questi fini che il primo non sia più giunto a Firenze) sarebbero arrivati con un quantitativo di cocaina e si è recato alla stazione per "partecipare" al ritiro della droga, consapevole, anche sotto questo profilo, che in seguito sarebbe stata in qualche modo smerciata e che egli stesso avrebbe potuto rifornirsi.
Risponde, quindi, DEautonomo reato di concorso morale nella detenzione della droga importata nel momento in cui questa è pervenuta in Firenze, nel luogo in cui doveva essere immessa sul mercato.
Ad GE M. non è stato contestato il concorso nel reato di importazione perché non vi erano prove di una sua partecipazione all'accordo preventivo intercorso tra LE G., LL T. e ER G. - cioè tra gli autori DEimportazione e il soggetto che si sarebbe occupato di smerciare la droga -, ma è invece provato il suo coinvolgimento nel reato di detenzione, posto in essere nel momento in cui, dopo aver parlato con il ER G., si è recato alla stazione per ricevere la droga trasportata dalla LL T., con il compito di "scortarla" fino al "definitivo nascondiglio", in una fase delicata per la riuscita stessa DEintera operazione. Nessun dubbio sull'elemento soggettivo del reato, in quanto lo esso imputato ha ammesso di essersi recato alla stazione nella consapevolezza di andare a ricevere un quantitativo di droga, che sapeva essere cocaina.
Per quanto riguarda la possibilità di qualificare la condotta come reato di favoreggiamento anziché come detenzione di stupefacenti, si rileva che gli elementi di fatto messi in risalto nella sentenza convincono della correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito.
Preliminarmente, deve osservarsi come il reato di favoreggiamento non sia neppure configurabile in relazione al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in costanza della stessa detenzione, in quanto nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, antecedente alla cessazione della condotta, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale (Sez. 4^, 8 marzo 2006, n. 12915, Billeci;
Sez. 6^, 17 dicembre 2003, n. 4927, Domenighini). In ogni caso, la differenza fra le due condotte può essere individuata nell'elemento psicologico DEagente, che deve essere valutato in concreto, al fine di verificare se l'aiuto prestato consapevolmente ad altro soggetto sia l'espressione di una partecipazione al reato di detenzione illegale oppure nasca dall'intenzione di realizzare una facilitazione ad eludere le investigazioni (art. 378 c.p.) oppure ad assicurare il prodotto del reato (art. 379 c.p.) (Sez. 4^, 6 febbraio 2007, n. 12793, Camera). Applicando i principi sopra menzionati deve comunque escludersi la configurabilità, nel caso di specie, di una delle ipotesi di favoreggiamento previste dalla legge penale.
Sotto il primo profilo si rileva come il contributo offerto dall'imputato al trasporto dello stupefacente fosse già in atto al momento in cui vi è stato il controllo della polizia che ha determinato la cessazione DEattività di detenzione, con conseguente impossibilità di ipotizzare una qualsiasi forma di favoreggiamento. Sul punto la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata esclude l'ipotesi alternativa dedotta nel ricorso e sostiene che l'allontanamento DEIN M. dal ER G. e dalla LL T. non può essere interpretato come un suo disinteresse per il "trasporto" della valigia contenente la droga, dal momento che si è trattato di lasso di tempo brevissimo, necessario per recarsi alla vicina tabaccheria della stazione.
D'altra parte, ciò che davvero rileva è quanto viene riportato in sentenza circa le dichiarazioni rese da ER, l'ufficiale di p.g. che procedette al controllo, secondo cui "una volta che il terzetto fu bloccato, l'GE M. affermò più volte la propria qualifica, affermando essere un collega", confermando così la presenza DEimputato assieme al ER G. e alla LL T. al momento del fermo.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, che non può essere oggetto di censura in questa sede essendo la relativa motivazione immune da vizi logici, coerentemente la Corte d'appello ha escluso la configurabiltà del favoreggiamento per ritenere l'imputato responsabile del delitto di concorso morale nella detenzione dello stupefacente.
Ad analoga conclusione si perviene anche verificando il diverso profilo che marca il discrimine tra le due figure di reato attraverso l'elemento soggettivo.
Gli stessi elementi probatori dimostrano, come si è già detto, la volontà e la consapevolezza DEimputato di recarsi alla stazione per "ricevere" il carico di droga portato da LE G. e LL T.:
il contributo ovvero l'aiuto offerto era finalizzato sin dall'inizio alla detenzione e al trasporto, non quindi ad eludere le investigazioni o ad assicurare il prodotto illecito. Infondati sono anche i motivi con cui si censura la mancata applicazione del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 e l'attenuante di cui all'art. 114 c.p..
Quanto alla prima censura si ritiene che la sentenza abbia fatto una corretta applicazione della norma, motivando sufficientemente ed in maniera coerente circa le ragioni che hanno impedito di ritenere il fatto contestato all'imputato come di lieve entità: quantità della droga detenuta, pluralità della specie e qualità personali DEagente.
Deve pertanto escludersi la dedotta illogicità della motivazione. Anche sull'altra questione i giudici di merito hanno offerto una adeguata motivazione del perché hanno negato che il contributo DEimputato potesse qualificarsi come di "minima importanza", evidenziando come sia stato essenziale l'apporto dato dall'IN M., che in qualità di agente di polizia di Stato poteva offrire un'importante copertura nel trasporto dello stupefacente. Nel concorso di persone nel reato la circostanza attenuata di cui all'art. 114 c.p. può configurarsi solo nel caso in cui l'opera del concorrente sia stata, non solo minore rispetto a quella dei correi, ma abbia avuto una minima importanza nell'esecuzione del reato:
nel caso in esame il contributo dato dall'imputato non può ne' considerarsi inferiore a quello, ad esempio del ER G., ne', soprattutto, può ritenersi di minima importanza come esattamente ha rilevato la sentenza impugnata.
Deve invece accogliersi il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte. Infatti, la sentenza deve essere parzialmente annullata, in quanto a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 da parte del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha portato da otto a sei anni il limite minimo della pena edittale, deve trovare applicazione, ai sensi DEart. 2 c.p., la normativa più favorevole all'imputato, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui nel calcolo della pena si è tenuto conto del vecchio minimo edittale pari ad otto anni, la pena deve essere rideterminata tenendo conto della intervenuta modifica. Pertanto, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, rigettando nel resto il ricorso.
7. BA GI e AN CI.
I due ricorrenti, collaboratori di giustizia sottoposti a programma di protezione, hanno presentato distinti ricorsi, formulando però analoghi motivi, per cui le loro posizioni possono essere trattate congiuntamente.
Entrambi i ricorsi, infatti, denunciano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 in quanto la Corte d'appello non avrebbe riconosciuto il notevole contributo dato alle indagini dalle loro dichiarazioni accusatorie.
Con altro motivo vengono formulate censure sulla entità della pena inflitta.
Nella sentenza impugnata la mancata applicazione DEattenuante di cui al citato art. 73, comma 7 viene giustificata sotto un duplice profilo: da un lato, la collaborazione dei due imputati sarebbe avvenuta ad indagini ormai concluse;
dall'altro, non si sarebbe verificata l'altra condizione richiesta dalla norma, non avendo aiutato gli inquirenti nella sottrazione di risorse alle attività criminali, dal momento che tutti i sequestri di stupefacente sono stati effettuati prima della loro collaborazione.
Secondo i giudici di merito l'apporto collaborativo dei due imputati è sopraggiunto in una fase in cui le prove erano state già in gran parte acquisite attraverso i risultati delle intercettazioni telefoniche, che avevano consentito di individuare il contesto in cui si svolgeva il traffico di droga e anche alcune specifiche responsabilità individuali.
Peraltro, viene sottolineato che l'attività di collaborazione deve riguardare necessariamente la fase delle indagini preliminari, intervenendo nei confronti di un'attività ancora in corso. Quest'ultima affermazione non può essere totalmente condivisa. Infatti, dal tenore della norma in esame non risulta che la collaborazione debba essere limitata alla fase delle indagini, perché gli effetti derivanti dall'art. 73 cit., comma 7 non si riducono a quelli scaturiti dal fatto così come realizzato in un certo momento storico, ma si riferiscono anche alla protrazione e alla permanenza del reato ovvero alla consumazione di successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo.
La speciale attenuante prevista dalla disciplina in materia di stupefacenti si differenzia da quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sebbene appartengano alla medesima species:
l'attenuante prevista dal codice contiene un espresso riferimento temporale ("prima del giudizio"), che non figura nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ne consegue che possono consentire l'applicazione DEattenuante in questione anche le confessioni e le chiamate in correità che avvengano nel corso del dibattimento, purché siano in grado di produrre quegli effetti indicati dalla norma (Sez. 5^, 29 settembre 2000, n. 11959, Delle Cave). In sostanza, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il contributo collaborativo può riguardare anche la fase della formazione della prova, purché sia idoneo ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici.
L'interpretazione proposta dalla Corte d'appello - in precedenza sostenuta anche da Sez. 6^, 4 maggio 1998, n. 6213, Marsella, in una sentenza che questo Collegio non condivide e che, comunque, si riferiva ad una collaborazione intervenuta durante il giudizio di appello - non può essere accolta in quanto finisce per introdurre una limitazione temporale non prevista dalla legge, in violazione sia del principio del favor rei, che di quello di legalità. Inoltre, non appare corretta neppure la lettura che i giudici di merito hanno dato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, là dove hanno escluso l'applicabilità DEattenuante ritenendo mancante l'elemento DE"aiuto nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti" per non aver consentito il sequestro di stupefacenti.
La sentenza, infatti, sembra far coincidere le "risorse" unicamente con lo "stupefacente", mentre tale nozione deve essere intesa estensivamente ed in senso globale, ricomprendendovi non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto, ma anche le "risorse umane", nonché qualsiasi scoperta o rivelazione in grado di porre in difficoltà il sistema di spaccio della droga, come ad esempio le indicazioni delle vie del traffico, dei mezzi impiegati per il trasporto, delle catene di connivenza, dei sistemi di produzione e di lavorazione della droga e dello smercio nazionale ed internazionale. In conclusione la Corte d'appello di Firenze ha escluso la sussistenza DEattenuante in questione sulla base di una erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per cui la sentenza deve essere annullata sul punto e rinviata ad altra Sezione della medesima Corte d'appello perché, sulla base dei principi sopra indicati, verifichi se nei confronti dei due imputati possa trovare applicazione la circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui alla norma citata.
Peraltro, in considerazione delle modifiche apportate con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49,
la pena dovrà essere comunque rideterminata tenendo conto dei nuovi minimi edittali previsti per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 che sono passati da otto a sei anni.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, rigettando nel resto i ricorsi.
8. MP AR.
Nel ricorso presentato nell'interesse di MP D. non si contesta la responsabilità in ordine agli episodi di cessione contestati al capo b) DEimputazione, ma con un unico motivo si deduce l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 non riconoscendo nella condotta attribuita all'imputato l'ipotesi del fatto lieve.
Inoltre, con motivi aggiunti si chiede la rideterminazione della pena a seguito DEintroduzione dei nuovi minimi edittali previsti per il D.P.R. cit., art. 73 come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n.49. Il motivo contenuto nel ricorso non può accogliersi, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha escluso l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La condotta del MP D., così come ricostruita dai giudici di merito, è quella di un abituale "spacciatore" di piccoli quantitativi di droga, che vendeva, in bustine da un grammo, anche in discoteca, quindi in luoghi abitualmente frequentati da giovani;
risulta, inoltre, dalle dichiarazioni rese da LE G., puntualmente riportate in sentenza, che fosse un assiduo collaboratore del ER G., di cui era - sono parole del LE G. - "il più importante cavallo", dovendo intendersi con tale espressione l'attività di spacciatore al minuto effettuata per conto di altri. Ne consegue che i fatti attribuiti all'imputato non possono ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 cit., trattandosi di condotte di un certo spessore criminale, di cui non può affermarsi la modesta o ridotta offensività, tenendo conto che la conquista o il controllo del mercato della droga, in un certi contesti ambientali, si fonda proprio sull'attività di spaccio al minuto posta in essere sul territorio e delegata a figure di secondo piano del commercio illegale e, in alcuni casi, anche a consumatori. D'altra parte è la stessa giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la possibilità di applicare la menzionata circostanza attenuante, qualora si ritenga, con accertato giudizio di fatto, che l'imputato non possa considerarsi spacciatore occasionale, ma che abitualmente e ripetutamente sia dedito allo smercio di droga, anche di quantitativi minimi, in quanto resta comunque elevato l'allarme sociale creato da tale condotta (tra le tante, Sez. 6^, 14 dicembre 1993, Vergine;
Sez. 6^, 15 novembre 1993, Mulas). Sotto questo profilo deve essere confermata la sentenza che, in base ad una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, perché logicamente e coerentemente motivata, ha accertato l'abitualità della condotta di piccolo spaccio DEimputato ed ha legittimamente escluso l'applicabilità DEattenuante del fatto lieve. Diversamente, deve accogliersi la richiesta di rideterminazione della pena contenuta nei motivi aggiunti.
A seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 da parte del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha portato da otto a sei anni il limite minimo della pena edittale, deve trovare applicazione, ai sensi DEart. 2 c.p., la normativa più favorevole all'imputato, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui nel calcolo della pena si è partiti dalla pena base di otto anni, corrispondente al minimo edittale fissato nell'originaria formulazione DEart. 73 cit., la pena deve essere rideterminata tenendo conto della intervenuta modifica. Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, rigettando nel resto il ricorso.
9. ER OV.
Con un primo motivo il difensore DEimputato eccepisce la nullità DEintero processo in quanto sarebbe stata dichiarata la sua contumacia in assenza dei presupposti di legge, più precisamente senza avere eseguito tutte le ricerche necessarie sull'effettivo domicilio.
Con un altro motivo si chiede l'annullamento della sentenza per insussistenza del reato, dal momento che l'imputato si sarebbe limitato a detenere la droga per uso personale.
Il primo motivo è manifestamente infondato, il secondo è anche generico.
Il decreto di irreperibilità è stato emesso nel rispetto delle disposizioni processuali, preceduto dalle ricerche previste dall'art.159 c.p.p.: risulta infatti dagli atti che la Corte d'appello, in data 5.6.2003, ha disposto le ricerche e richiesto anche notizie all'amministrazione penitenziaria;
ricerche che sono state eseguite dai Carabinieri di Navacchio di Cascina e di Prato nei luoghi indicati dall'art. 159 cit., con esito negativo (v. note dei Carabinieri del 17.6.2003, 20.6.2003 e 13.11.2003), come negativa è stata la risposta DEamministrazione centrale penitenziaria;
pertanto, il 2.12.2003 è stato emesso regolarmente il decreto di irreperibilità.
Risulta, inoltre, che le ricerche hanno riguardato anche l'abitazione di via Alberto Profeti n. 161 in Navacchio di Cascina, cui fa riferimento il ricorrente, luogo in cui è stata accertata la sua irreperibilità.
Le argomentazioni svolte nel ricorso e relative ad una pretesa incompletezza delle ricerche sono smentite dall'esame degli atti relativi alla procedura che ha portato alla dichiarazione di irreperibilità, inoltre risultano prive di ogni concreto riferimento e, soprattutto, sono formulate in maniera ipotetica, senza neppure indicare il luogo in cui l'imputato a quel tempo era domiciliato. Il secondo motivo è del tutto sprovvisto delle indicazioni degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Invero, la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione della responsabilità del ER G. sulla base di una serie di elementi probatori univoci, tra cui il sequestro della droga presso l'abitazione DEimputato, i risultati delle intercettazioni telefoniche da cui risulta la sua attività di spaccio, i suoi contatti con trafficanti appartenenti alla criminalità organizzata e la stessa confessione resa dall'imputato circa l'episodio del 10.3.1994 in Firenze.
Su queste basi i giudici di merito hanno potuto escludere l'ipotesi di uso personale della droga, ipotesi contraddetta dalle numerose prove acquisite che hanno dimostrato l'attività di spacciatore DEimputato in relazione al capo di imputazione contestatogli. La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi giustificano l'inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro mille.
In questo caso l'inammissibilità del ricorso non consentendo ab origine il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di applicare la norma più favorevole rappresentata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 275, art. 4 bis convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (Sez. 6^, 16 ottobre 2006, n. 37648, Rizzo).
10. AP RE.
L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2 limitatamente al traffico di cocaina, sempre con riferimento al capo b) della contestazione originaria.
Con i primi due motivi censura la sentenza per violazione DEart.192 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni accusatorie del LE G. non hanno trovato alcun riscontro confermativo e che le stesse intercettazioni non risultano sufficienti a dimostrare un'attività di spaccio posta in essere. Con i motivi terzo e quarto eccepisce il vizio del capo di imputazione, in quanto generico, vizio che era stato proposto anche nei motivi di appello su cui i giudici nulla avrebbero detto. Con l'ultimo motivo censura la decisione per aver ritenuto la continuazione tra reati, in assenza della prova di una plurima attività di spaccio e per non aver applicato l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Infondati sono i primi due motivi proposti.
Rinviando a quanto sopra si è detto circa la ritenuta credibilità di GI LE, deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia precisato come le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo risultino riscontrate dalle intercettazioni delle conversazioni riguardanti AP A..
Si tratta di conversazioni intercettate sull'utenza del MP C., dalle quali i giudici di merito hanno desunto una serie di riscontri delle concrete attività di spaccio poste in essere dall'imputato, in concorso con lo stesso MP C. e con D'RU, anche questi imputato nello stesso processo.
In particolare, dalle sentenze di merito risulta che il LE G. abbia indicato AP A., insieme al D'RU, come spacciatore per conto di un suo cliente, identificato in MP C. ed infatti dai risultati delle intercettazioni emerge come i due collaborassero con il MP C. nel traffico di droga da questi gestito. Deve, quindi, escludersi ogni violazione delle regole indicate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, anche con riferimento a quanto sostenuto nel ricorso in relazione al fatto che il LE G. abbia reso, in realtà, una chiamata in correità de relato, non avendo mai avuto rapporti diretti con AP A.:
a questo proposito la Corte d'appello ha puntualizzato come il LE G., seppure non conoscesse il nome DEimputato, comunque ne conosceva "attività e ruolo" e lo ha individuato "in termini di certezza".
Destituito di ogni fondamento è la critica ai risultati delle intercettazioni che vengono definite "surreali": i giudici di merito hanno offerto una interpretazione credibile e razionale del linguaggio criptico adoperato nelle conversazioni per non rivelare l'attività illecita e in ogni caso in questa sede non è possibile sindacare la ricostruzione di linguaggi gergali o in codice qualora, come nel caso in esame, i giudici di merito abbiano offerto una coerente lettura degli stessi.
Infondato è anche il terzo motivo con cui si eccepisce la genericità DEimputazione, rilevando che sulla questione dedotta anche in appello i giudici non avrebbero affatto motivato. Al contrario si osserva che la questione risulta affrontata dalla sentenza d'appello, anche se in relazione alla posizione di altro imputato (pag. 18).
In ogni caso, deve ritenersi che il capo d'imputazione non abbia le carenze descrittive dedotte e che comunque anche in considerazione DEampiezza del dibattimento deve escludersi che si siano verificate lesioni al diritto della difesa DEimputato. Del resto risultano individuati i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, in modo tale da consentire l'apprestamento della difesa.
Deve ritenersi che non sia necessaria una dettagliata imputazione, soprattutto in relazione a reati a struttura semplice come quelli in oggetto, perché nell'attuale modello processuale il momento centrale è considerato quello dibattimentale, caratterizzato dai poteri in materia di integrazione del materiale probatorio e di ammissione delle prove da parte del giudice, in cui l'originaria imputazione può subire mutamenti e possono intervenire contestazioni suppletive, con la conseguenza che la imputazione deve essere verificata nel suo complesso, ritenendola carente solo se l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie sì da non potersi difendere adeguatamente (Sez. 1^, 19 novembre 1999, n. 382). Del tutto infondato è anche il motivo in cui si censura la sentenza per l'applicazione della continuazione e la mancata applicazione DEattenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Dalle sentenze di merito emerge che l'imputato non si sia limitato ad una unica condotta di detenzione a fine di spaccio ma, come dimostrano le intercettazioni e le stesse dichiarazioni di LE G., abbia in diverse occasioni ricevuto quantitativi di droga da MP C. per piazzarle sul mercato.
Su queste basi deve riconoscersi che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto il reato continuato ed ha negato l'applicazione del fatto lieve, motivando proprio con riferimento alla non episodicità delle condotte.
Tuttavia, considerando che con l'ultimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza deve essere parzialmente annullata, in quanto a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 da parte del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49,
che ha portato da otto a sei anni il limite minimo della pena edittale, deve trovare applicazione, ai sensi DEart. 2 c.p., la normativa più favorevole all'imputato, con la conseguenza che, nel caso di specie, in cui nel calcolo della pena si è partiti dalla pena base di otto anni, corrispondente al minimo edittale fissato nell'originaria formulazione DEart. art. 73 cit., la pena deve essere rideterminata tenendo conto della intervenuta modifica. Pertanto, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, rigettando nel resto il ricorso. 11. ZZ UN.
Con il ricorso presentato nell'interesse DEimputata si censura la sentenza per avere erroneamente applicato l'art. 110 c.p.. In particolare, si sostiene che i giudici di merito non abbiano dimostrato l'esistenza di un concorso tra l'imputata e il suo convivente IL D., in ordine alla detenzione dello stupefacente, essendosi, invece, trattato di una semplice connivenza, irrilevante sul piano penale.
Con altro motivo si deduce la violazione DEart. 192 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe individuato i necessari elementi di prova a conferma delle accuse rivolte dal LE G. e dalla AN L..
Con il primo motivo parte ricorrente, attraverso la deduzione di una presunta violazione di legge, propone una lettura alternativa della ricostruzione dei fatti ritenuti in motivazione, là dove la sentenza, sulla base di una lettura logica e coerente degli elementi di prova, ha ritenuto la sussistenza del reato di concorso con il IL D. nella detenzione a fine di spaccio dello stupefacente, escludendo l'ipotesi della mera connivenza.
I giudici di merito hanno giustamente precisato come sia del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità, l'argomento - riproposto anche in cassazione - relativo all'esistenza di un rapporto sentimentale tra l'imputata e il cognato IL EN, che darebbe un altro significato alle ragioni delle frequentazioni tra i due.
In realtà, emerge dalla sentenza che l'affermazione della colpevolezza della ZZ N., a titolo di concorso, non poggia soltanto sui frequenti contatti con il cognato, ma su altri e più consistenti elementi di prova, tra cui le chiamate in correità di LE G. e AN L..
In particolare quest'ultima ha riferito di alcuni viaggi all'estero (Olanda) fatti con la coppia AN N. - IL D., finalizzati all'acquisto di droga, trasportata in Italia proprio dai due coimputati.
Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto riscontro dalle intercettazioni telefoniche che hanno dimostrato che la ZZ N. effettivamente si è recata all'estero con IL D., LE G. e AN L..
Che tali viaggi fossero finalizzati all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti e che l'imputata fosse consapevole di ciò, dando in tali occasioni il suo contributo operativo, lo si ricava dalle stesse dichiarazioni di GI LE e della AN L., nonché da quanto riferito da SE LE, il quale ha riferito di un episodio in cui la ZZ N. venne ammessa ad un colloquio riservato tra GI LE e IL D. svoltosi presso un'abitazione in Montecatini.
Deve ritenersi, in conclusione, che correttamente le sentenze di merito abbiano ritenuto la responsabilità DEimputata per il concorso con il IL D. nel trasporto e nella detenzione di non precisate quantità di cocaina, oggetto DEattività illecita di spaccio gestita dal LE G., escludendo l'ipotesi della semplice connivenza.
Infatti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato deve essere individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso invece è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento o il controllo della droga, assicurando cosi, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale il compartecipe può contare (tra le tante v., Sez. 4^, 10 aprile 2006, n. 21441, Piscopo).
Nel caso di specie tutte le fonti di accusa reciprocamente riscontrate hanno dimostrato che l'imputata, lungi dall'aver mantenuto una condotta ininfluente, ha collaborato al traffico di droga aiutando concretamente IL D. - anche come copertura per i viaggi all'estero -, risultando un suo pieno coinvolgimento. Risultano infondati anche gli altri motivi, in quanto, come si è anticipato, la sentenza si fonda su due chiamate in correità (LE G. e AN L.), che oltre a riscontrasi reciprocamente, hanno trovato una conferma nella dichiarazione resa da SE LE e nelle intercettazioni telefoniche, per cui deve escludersi la dedotta violazione DEart. 192 c.p.p., comma 3 così come l'esistenza di vizi della motivazione, avendo la sentenza argomentato in maniera logica e completa.
Alla ritenuta infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In questo caso, in difetto di doglianze che abbiano ad oggetto il trattamento sanzionatorio non è possibile applicare la norma più favorevole rappresentata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 275, art. 4 bis convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ER OV. Rigetta il ricorso di AN UN.
Condanna RI OV e AN UN al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e il solo ER OV al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI CA, BA GI, AN CI, MP AR, AP RE e GE MA limitatamente alla determinazione della pena, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, per nuova decisione sul punto.
Rigetta nel resto i ricorsi da loro proposti.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007