Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del fascicolo integrativo delle indagini dattiloscopiche cui faceva riferimento un atto già presente nel fascicolo di primo grado).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2013, n. 45329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45329 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 01/10/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA G. - rel. Consigliere - N. 2079
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49754/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LE N. IL 01/04/1972;
avverso la sentenza n. 1782/2002 CORTE APPELLO di BARI, del 29/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione RI IC avverso la sentenza della corte d'appello di Bari che, in data 29 novembre 2011, in riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Bari emessa in data 7 giugno 2002, assolveva l'imputato dal reato di porto e detenzione di arma perché il fatto non sussiste e per l'effetto rideterminava la pena in ordine al reato di rapina aggravata in anni 3 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. Deduce il ricorrente:
1. nullità dell'ordinanza emessa in data 25 ottobre 2011, inutilizzabilità delle prove acquisite e nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, nonostante si sia proceduto con giudizio abbreviato, ha proceduto ad acquisizioni documentali non consentite in seno di giudizio abbreviato dove è consentito al giudice d'appello di acquisire solo documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione;
2. nullità della sentenza per violazione di legge vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito sostiene che la sentenza non ha fornito adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa;
3. nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'entità della pena
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di secondo grado nel disporre ex art. 603 c.p.p. l'acquisizione "del fascicolo integrativo delle indagini dattiloscopiche cui faceva riferimento la nota della Polizia Scientifica Cat.O.1/Pol. 97/Pol. Scient. in data 6.8.1997" si è attenuta ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui anche nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke, rv. 203427). Deve aggiungersi che la rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta sia per prove preesistenti (art. 603, comma 1) sia per prove sopravvenute (art. 603, comma 2) con la differenza che nel primo caso, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (come è avvenuto nel caso di specie), mentre nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi lo stesso considerare, per di più, non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici d'appello hanno dato conto delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, richiamando i precedenti penali anche specifici, così come hanno dato conto che la pena è stata fissata in sostanziale corrispondenza del minimo edittale. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013