Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile tale potere in ordine all'acquisizione documentale finalizzata al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Integrazione probatoria e appello penale (Cass. 20171/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
L'integrazione probatoria disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non risulta affatto discordante con la scelta del rito abbreviato cd. secco, atteso che la prova assunta è risultata necessaria ai fini della decisione. Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 14649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14649 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/12/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3272
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 37781/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ET, n. a Monopoli il 30 agosto 1966;
ricorre avverso la sentenza, in data 25 maggio 2012, della Corte d'appello di Bari con cui è stata parzialmente confermata la condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 c.p. e per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
sentito il parere del P.M. dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena e dell'attenuante del risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATTO
SI ET ricorre avverso la sentenza, in data 25 maggio 2012, della Corte d'appello di Bari con cui è stata parzialmente confermata la condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 c.p. e per il reato di cui all'art. 582 e 585 cod. pen., e chiedendone l'annullamento, lamenta:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) e e) in relazione all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 603 c.p.p.. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, a seguito dell'applicazione del giudizio abbreviato "secco", in forza del quale è stata ritenuta preclusa la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In realtà l'attenuante doveva essere concessa a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, anche perché in primo grado la richiesta di abbreviato era stata condizionata all'acquisizione documentale della prova che avrebbe potuto portate al riconoscimento dell'attenuante invocata.
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e) in relazione all'art. 69 c.p.. Il ricorrente lamenta che sia stato applicato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, mentre in realtà non era stata applicata in primo grado neppure la recidiva, con la conseguenza che si sarebbe dovuta operare nel calcolo della pena la riduzione conseguente alle riconosciute attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. Dall'esame della sentenza d'appello emerge che la richiesta finale dell'istante ha riguardato la fruizione di un giudizio abbreviato "secco".
Tuttavia, osserva la Corte, che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta. (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249161);
peraltro, anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in "bonam partem", dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile (Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005 - dep. 13/12/2005, Spagnoli, Rv. 233506). In ogni caso, secondo la Corte, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008 - dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767) e tale potere appare possibile che venga finalizzato anche al riconoscimento di un'attenuante che può incidere in ordine alla determinazione della pena, spostando la qualità del giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti,in questo caso possibile visto la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, anche in ragione del fatto che l'esistenza di tale documentazione era stata prospettata al primo giudice.
3. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata pertanto su tale punto ammissibile l'impugnazione. Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che dovrà essere determinata previa valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6; deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013