Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 14649
CASS
Sentenza 21 dicembre 2012

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Massime1

In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile tale potere in ordine all'acquisizione documentale finalizzata al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Integrazione probatoria e appello penale (Cass. 20171/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022

    L'integrazione probatoria disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non risulta affatto discordante con la scelta del rito abbreviato cd. secco, atteso che la prova assunta è risultata necessaria ai fini della decisione. Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 14649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14649
Data del deposito : 21 dicembre 2012

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