Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 4. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21326 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 741
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 37640/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IMPERO N. IL 18/09/1937;
avverso l'ordinanza n. 7/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ATRI, del 08/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Ciampoli:
inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AN Impero avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo - sez. dist. di Atri -, quale giudice della esecuzione, in data 8 luglio 2009, ordinanza che, su rinvio della cassazione disposto con sentenza del 5 febbraio 2009, ha, per quello che qui interessa:
- rigettato la istanza di revoca, ex art. 673 c.p.p., di due condanne inflitte per violazione dell'art. 80 C.d.S.;
- revocato l'indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 e quello ex D.P.R. n.865 del 1986;
- rigettato la istanza di applicazione della continuazione ad una serie di condanne.
Il Tribunale era stato investito dalla Cassazione la quale aveva evidenziato la carenza di motivazione sul diniego della continuazione, fondato su mere clausole di stile, e sulla disposta revoca dell'indulto. Infine era stata evidenziata la totale assenza di motivazione in ordine alla domanda di revoca delle condanne per intervenuta depenalizzazione.
Il giudice a quo aveva osservato che:
-1) le due condanne inflitte con sentenze del Pretore di Napoli e Latina in ordine alla contravvenzione di guida senza patente - coperte comunque da amnistia - non potevano essere revocate poiché vige oggi nuovamente la sanzione penale per tale comportamento;
-2) l'indulto del 1990 era stato concesso con tre provvedimenti (2/1991- 2/1991-9/2000) seguiti, nel quinquennio dalla entrata in vigore del decreto di clemenza, da condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per delitto commesso nel dicembre 1991; l'indulto del 1986, concesso con sentenza irrevocabile dal 13 gennaio 1988, doveva essere revocato per la stessa causa;
-3) la applicazione della continuazione ad otto condanne inflitte, in primo grado, tra il 1995 e il 2000, per una serie di truffe ed altro commesse negli anni 1995-1996, mediante spendita di assegni ricettati, non poteva essere riconosciuta poiché l'interessato - a fronte di una assoluta eterogeneità dei fatti - non aveva adempiuto all'onere di allegare i motivi concreti a sostegno della richiesta (Cass. n. 5305 del 2008), apparendo piuttosto che i fatti reato accertati fossero la espressione di una abitudine di vita. Lo stesso ragionamento serviva per rigettare analoga richiesta di continuazione riguardante altre tre condanne inflitte in primo gradi negli anni 1994-1995 per altrettanti reati di ricettazione di autovetture e di certificati del tesoro.
Deduce il ricorrente:
1) quanto al primo punto che il provvedimento di rigetto trascurava il fatto che, alla data di presentazione della istanza di revoca (2006) i reati in discussione erano stati depenalizzati;
2) quanto al punto due, che il presupposto per la revoca dell'indulto era stato individuato in condanne non espressamente indicate e comunque (l'unica indicata) valutate in modo improprio posto che per aversi condanna superiore ai due anni di reclusione idonea a determinare la revoca dell'indulto, deve considerarsi non già la risultante complessiva della condanna stessa, ma la pena inflitta per ciascuno dei reati confluiti nel cumulo materiale o giuridico. Sul punto la ordinanza impugnata nulla specifica.
3) quanto al terzo punto, la assenza di motivazione sull'atteggiamento psicologico dell'agente, unico elemento capace di illuminare sulla esistenza di un unitario disegno criminoso. Il Pg presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il reato di guida senza patente è stato depenalizzato per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 - recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 1". Ai sensi del relativo art. 19, infatti, la guida di autoveicoli o motoveicoli (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116) senza patente, ovvero da parte di soggetti a cui la patente è stata revocata veniva sanzionata con il pagamento di una somma da L. 4 a 16 milioni e fermo amministrativo del veicolo, mentre in precedenza erano previsti arresto ed ammenda.
Orbene, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Rv. 227192) l'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna: e tale conseguenza si determina indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. L'intervenuto effetto abrogativo avrebbe dunque dovuto essere riconosciuto e la revoca delle condanne, nella specie, avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice della esecuzione, indipendentemente dal fatto che nel 2007 la condotta di guida senza patente è stata nuovamente configurata come reato, trattandosi di previsione che non si è posta in continuità normativa con il precedente precetto penale e che non può reputarsi produttiva di effetti a carico del ricorrente in relazione a condotte esauritesi prima della sua vigenza.
Il secondo motivo è inammissibile.
Vero è che le Sezioni unite di questa Corte hanno posto in evidenza, nella recente sent. n. 21501 del 23/04/2009, Rv. 243380, ric. Astone, che in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata in quella in concreto inflitta per ciascuno di essi. A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato.
Il ricorrente è però venuto meno all'onere di specificare il concreto interesse e la rilevanza della questione mentre risulta che egli pone una questione di diritto in termini astratti e generali. Egli non sostiene neppure, infatti, che la condanna riportata ed utilizzata dal giudice della esecuzione per la revoca dei condoni concessi con i decreti del 1986 e del 1990 abbia le caratteristiche che la rendono suscettibile di rientrare nell'ambito di operatività del principio espresso dalle Sezioni unite.
Non è nemmeno allegato dalla parte interessata - la quale era in possesso di tutti gli elementi sul punto, in quanto destinataria delle sentenze in esame - che la condanna inflittale con la sentenza del 21 ottobre 1998 fosse per reato continuato e prevedesse una pena base inferiore al biennio.
Il terzo motivo è infondato.
I giudici hanno dato conto dei criteri correttamente utilizzati per effettuare il giudizio sulla ritenuta non configurabilità dell'unitario disegno criminoso. Ma, preliminarmente, essi hanno fatto debito uso del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. Sussiste infatti una radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato (Rv. 242476). Tale assunto è stato solo genericamente avversato dal ricorrente il quale, di fatto, risulta non avere enunciato, neppure nel ricorso per cassazione, gli elementi in fatto che pure sarebbero serviti e sono richiesti a pena di inammissibilità, nell'ottica della denuncia di illegittimità della tesi seguita dal giudice del merito (art. 581 c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla omessa revoca delle sentenze di condanna per il reato di guida senza patente emesse dal Pretore di Napoli il 25 febbraio 1972 e dal Pretore di Latina il 26 marzo 1972, revoca che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010