Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2016, n. 35806
CASS
Sentenza 20 aprile 2016

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Massime1

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sistomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

Commentario1

  • 1In cosa consiste il medesimo disegno criminoso nella continuazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2022

    Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra delle sentenze di condanna emesse dalla Corte d'appello di Catania. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione evidenziava come i reati oggetto delle sentenze in questione fossero stati commessi a distanza di quasi due anni l'uno dall'altro e che, per il contesto di criminalità organizzata in cui si inserivano, essi fossero indice, non di programmazione unitaria, ma di pieno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2016, n. 35806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35806
Data del deposito : 20 aprile 2016

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