Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sistomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste il medesimo disegno criminoso nella continuazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra delle sentenze di condanna emesse dalla Corte d'appello di Catania. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione evidenziava come i reati oggetto delle sentenze in questione fossero stati commessi a distanza di quasi due anni l'uno dall'altro e che, per il contesto di criminalità organizzata in cui si inserivano, essi fossero indice, non di programmazione unitaria, ma di pieno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2016, n. 35806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35806 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
358 06/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1429/2016- MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 33469/2015 Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IC NC N. IL 19/01/1973 avverso l'ordinanza n. 78/2015 TRIBUNALE di MESSINA, del 03/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alberto Cardino, che he chiesto l'annullamento Con rinvio orce provvedimento imprognero.і породнего. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 03/07/15, il Tribunale di Messina in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sull'istanza presentata nell'interesse di D' AM AN, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione ai reati di cui alle sentenze: 1) del Tribunale di Messina, in data 08/06/12, irrevocabile il 13/02/13, di applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, comma 2 cod. pen., commesso in Messina il 7.6.2012; 2) della Corte di appello di Messina, in data 23/06/14, irrevocabile il 07/11/14, di conferma della pronuncia di primo grado di condanna in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., commesso in Messina il 30.7.2013; 3) della stessa Corte, in data 22/09/14, irrevocabile il 06/02/15, di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Messina il 30.7.2013. 1.1. La Corte a qua, esclude la sussistenza del vincolo della continuazione, evidenziando la distanza temporale tra i due delitti contro il patrimonio e l'impossibilità di unificazione, nonostante lo stesso contesto spazio-temporale, della resistenza e della rapina, "aventi ad oggetto vittime e beni giuridici diversi", considerato che il primo reato veniva "commesso per effetto dell'insorgere di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso, legati appunto all'esigenza di sottrarsi alla cattura e dunque di assicurarsi l'impunità" per l'altro reato, quindi che detti reati risultano legati da "un rapporto di mera occasionalità", ed infine che, oltre alla "occasionalità" e alla "estemporaneità" della resistenza, "la stessa dinamica dei fatti e la genesi del comportamento oppositivo contro gli operanti di P.G rende manifesto come il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sia stato ispirato da un dolo d'impeto, che per le considerazioni testè svolte - è incompatibile con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi". Osserva, altresì, l'ordinanza impugnata non solo che la dedotta tossicodipendenza non è sorretta "da alcuna prova documentale attestante" detto stato "al tempo di commissione dei reati", ma che a ogni modo "tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano ad essi collegati e dipendenti, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione", mentre nel caso di specie non si ricava dalle sentenze "un collegamento tra l'utilizzo di droghe e la realizzazione degli illeciti" e "non può non rilevarsi l'assenza di prova di un disegno criminoso tra fatti notevolmente distanziati nel tempo", potendo "al più configurarsi la presenza di uno stile di vita, determinato dalla necessità del condannato di procurarsi il necessario per il sostentamento". Il provvedimento impugnato conclude, quindi, per l'esclusione della sussistenza dell'invocata continuazione, "in assenza di dati obiettivi dai quali emerga la preordinazione di fondo iniziale che contempli le successive condotte criminose, assemblandole in un medesimo disegno criminoso unificatore". о 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il D'AM, che censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. Rileva il ricorrente, dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità sull'onere di allegazione nel caso di richiesta di applicazione del regime della continuazione in executivis ed in generale su detta applicazione, che nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione non solo "è incorso in una incredibile svista", omettendo di valutare la certificazione del SERT di Messina del 25.11.13, ma, altresì, non ha valutato che "dalla disamina delle complessive condotte tenute dall'imputato si individua una progettazione delittuosa previamente scelta con predisposizione di identici mezzi e programmazione di analoghe modalità comportamentali poste in essere quasi senza soluzione di continuità in un brevissimo arco temporale". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.
1.1 L'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato sia pure a grandi linee ab initio nella mente del - soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici - esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del 02/07/2015). In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 - dep. 11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 253664) La "ratio" della disciplina va ravvisata con riferimento all'aspetto intellettivo nella previsione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente; e con riferimento all'aspetto della volontà in una deliberazione di massima richiedente, di - - volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione ( Sez. 3, n. 11503 del 17/10/1995 - dep. 28/11/1995, Martini, Rv. 203013). In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356). Quanto, infine, all'incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, lo stesso deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014, Iannella, Rv. 261490 in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ignorando, nelle sue valutazioni, il comprovato stato di tossicodipendenza del condannato). Non viola, però, l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. ( Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015 - dep. 12/01/2016, Filippone, Rv. 265716 : fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).
1.2 Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo in modo coerente con l'indicato indirizzo giurisprudenziale circa la decisività - dell'elemento rappresentato dal decorso del tempo la distanza temporale, di oltre un anno, tra il furto in abitazione, da un lato, e la rapina e la resistenza dall'altro, dall'altro, e quanto a questi ultimi delitti, pur caratterizzati dalla “contiguità spazio-temporale degli occorsi", non solo la diversità di "vittime e beni giuridici" ma anche il "rapporto di mera occasionalità", per quanto sopra specificato in punto di fatto, e la "estemporaneità" della resistenza a pubblico ufficiale, connotata da un "dolo d'impeto...incompatibile con il riconoscimento della continuazione con gli altri episodi delittuosi"; a fronte dei quali elementi il ricorrente oppone una generica individuazione di una progettazione delittuosa unitaria nei termini sopra specificati. Nè può ritenersi omessa la valutazione, nel caso di specie, dello stato di tossicodipendenza, atteso che il Giudice dell'esecuzione, pur censurando l'assenza di prova documentale attestante detto stato, lo valuta, evidenziando la non desumibilità dalle sentenze di un "collegamento tra l'utilizzo di droghe e la realizzazione degli illeciti" e comunque l'assenza di altri indici rivelatori indispensabili ai fini dell'unificazione degli episodi delittuosi. Ө 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del D'AM al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016. Il Presidente Il Consignere Estensore Gaetano Di Giuro Maria Cristina Stotto Choto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2016 ILGANCELLIERE Stefania FAELLA