Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
L'imputato che intende richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
2 7 95 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente - N.3106 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - - Consigliere - N. 52829/2013 REGISTRO GENERALE Dott. LUCA PISTORELLI Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EP N. IL 04/04/1939 avverso la sentenza n. 1023/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Ayv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 10/06/2013, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 12/10/2009 nei confronti di PP TI, ha ridotto la pena irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione relativo a Idealcasa s.r.l., dichiarata fallita il 30/11/2006. La Corte di appello non ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in quanto il reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 31/07/2007 (irrevocabile il 08/05/2008) tra l'altro non prodotta dall'interessato risale al giugno del 2000, laddove i fatti in esame sono del novembre del 2006, sicché è assai arduo ipotizzare che già in occasione del primo dei reati in discorso l'imputato avesse preordinato anche solo con un programma generico - di delinquere nuovamente nello stesso ambito. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di PP TI, il difensore avv. P. Strada, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. vizio di motivazione. La sentenza - della Corte di appello è illogica e contraddittoria essendo emerso che Idealcasa s.r.l. ha cessato di operare nel 1999, sicché erroneamente ha ritenuto che tra i due episodi di bancarotta fosse trascorso un lasso di tempo molto ampio. Inoltre, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 31/07/2007 era nota essendo stata oggetto di numerosi interventi delle parti nel corso del dibattimento e la Corte di appello avrebbe potuto comunque acquisirla. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto. Il diniego del riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti di bancarotta di cui alla sentenza del 31/07/2007 è motivato dalla Corte di appello sulla base di due, convergenti, argomenti, ossia con riguardo all'epoca dei fatti e alla mancata produzione, da parte della difesa, della sentenza rispetto alla quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione. Mentre, sotto il primo profilo, il ricorso coglie nel segno, posto che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima 2 identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010 - dep. 29/12/2010, Sica, Rv. 249353), il secondo argomento che integra una ratio decidendi autonoma e - autosufficiente non è scalfito dal rilievo, del tutto generico, che la sentenza rispetto alla quale si chiedeva la continuazione era nota al giudice di primo grado (tanto più che detta pronuncia neppure è menzionata dalla sentenza di primo grado), né da quello secondo cui la Corte di appello avrebbe potuto acquisire la sentenza del 31/07/2007. A quest'ultimo proposito, il Collegio, pur consapevole della presenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un diverso indirizzo (Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011 - dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929), ritiene di dover aderire all'orientamento in forza del quale l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi (Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012 - dep. 18/09/2012, Silvestrini e altro, Rv. 253895; conf.: Sez. 5, n. 12789 del 19/02/2010 - dep. 01/04/2010, Cicchitti, Rv. 246900). Come è stato rilevato, infatti, non solo «deve ritenersi condivisibile l'assunto secondo il quale la peculiare disciplina dettata per la applicazione della continuazione in executivis dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non è estensibile in via analogica nel processo di cognizione, ma, anzi, è proprio la positiva previsione di tale disposizione derogatoria che si giustifica, come puntualizzano le Osservazioni al Progetto preliminare delle norme di attuazione, in funzione degli ampi poteri officiosi riservato al giudice della esecuzione a norma dell'art. 185 delle stesse disposizioni di attuazione esclude che in sede di cognizione l'imputato sia - esentato dalla ordinaria regola per la quale richieste fondate su elementi non presenti agli atti del processo possano essere delibate in assenza del relativo onere di allegazione;
giacchè, ove così non fosse, si finirebbe per devolvere al giudice un compito "istruttorio" non previsto dalla legge e con correlativo vulnus per la celerità del rito» (Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014 -dep. 26/02/2014, Tassone, Rv. 259069). Deve, pertanto, essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire la sentenza rispetto alla quale veniva invocata la continuazione, sentenza, questa, peraltro neppure allegata al ricorso per cassazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/10/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Ampelo Count ex DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise Ө един