Sentenza 13 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2000, n. 10781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10781 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 13/12/2000
1. Dott. G. GIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 1932
3. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 2228/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CO EP, TA EM, GR FR, EL LE, US ME, SC LE, MB IM e GA PA
AVVERSOla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 marzo 1999; Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti CE Nico D'Ascola, EP Foti, Sandro Furfaro, Alfredo Gaito, Antonio Managò, EP Madia (in sostituzione dell'avv. Mario Mazza) e Michele Priolo, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. All'esito di indagini consistite soprattutto nell'intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, la polizia giudiziaria individuava un gruppo di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti, insediato in Reggio Calabria e capeggiato da AR NI, che aveva intrapreso trattative con altro gruppo, facente capo a CA LE e operante in Sudamerica, per importare in Italia una rilevante partita di cocaina. Per quanto interessa il presente giudizio, va detto che la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza dell'11 marzo 1999, confermava le condanne inflitte dal giudice dell'udienza preliminare, all'esito di giudizio abbreviato (sentenza del 19.6.1998):
- a OS EM, IE LE, IM IM e RT PA per il delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 1990 n. 309, aggravato dal numero di dieci o più associati (capo A);
- a OS, inoltre, per acquisto illecito di kg. 2 di cocaina (capo E);
- a CA LE, CO EP, IC FR e CC ME per il delitto di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 1990 n. 309, aggravato dal numero di dieci o più associati (capo L);
- a CA, IC, IE e IM per concorso nel reato di tentata importazione di un'ingente quantità di cocaina (capo M);
- a CO per illecita cessione di g. 300 di stupefacente (capo N);
- a CO e CC per illecita importazione di kg. 7 di cocaina (capo O);
- a IC per illecita vendita di g. 500 di eroina (capo P). Avverso detta sentenza i sunnominati imputati hanno presentato ricorso per cassazione. I difensori di CO, IE e CA hanno depositato motivi nuovi.
p.
2. I MOTIVI COMUNI.
Tutti gli imputati, eccettuato RT, ripropongono l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali per violazione degli artt. 267, commi 1 e 2, e 271, comma 1, cod.proc.pen., assumendo che i relativi decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga mancherebbero di motivazione, avendo l'autorità giudiziaria emittente compiuto un mero rinvio alle richieste ora della polizia giudiziaria ora del pubblico ministero, senza sottoporle ad autonoma valutazione. CO, inoltre, in relazione alle intercettazioni ambientali che lo riguardano, ne eccepisce l'inutilizzabilità sotto i seguenti ulteriori profili: che i decreti di convalida e di proroga non sono stati adottati dallo stesso giudice-persona fisica, per cui sarebbe stato violato il principio del giudice naturale;
che sarebbero mancati i presupposti dell'urgenza e dello svolgimento attuale dell'attività criminosa;
che le intercettazioni sono state disposte per la durata di 40 giorni, anziché 15.
Tutti gli imputati denunciano poi erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione:
1. in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati associativi, sostenendo che non sarebbe stata individuata una struttura associativa autonoma rispetto ai singoli episodi, tentati o consumati, di acquisto o cessione di sostanza stupefacente;
che gli altri elementi fattuali esposti in sentenza (contenuto delle conversazioni intercettate, incontri, viaggi, ecc.) sarebbero inidonei a dimostrare la pretesa appartenenza ai rispettivi sodalizi criminosi (capi A e L);
2. in ordine alla sussistenza dell'aggravante del numero di almeno dieci associati con riferimento all'imputazione di cui al capo L, perché il computo delle persone, estranee al presente processo, che concorrerebbero a determinare l'aggravante de qua, è stato fatto in base ad un mero richiamo alle intercettazioni e alle indagini di polizia giudiziaria, senza procedere al dovuto accertamento incidentale, per di più ignorando che tre dei soggetti indicati erano stati prosciolti al termine delle indagini preliminari (MA MO, NO ND e CA IA) e un quarto (OT AN) dal giudice di primo grado;
3. in ordine alla tentata importazione di una quantità ingente di cocaina, perché, a prescindere dal tenore delle telefonate intercorse (da cui risulta che le trattative non sarebbero approdate all'accordo), non sarebbe stato individuato alcun atto concreto, idoneo a dare corso all'importazione; inoltre non sarebbe stata neppure provata la concreta disponibilità ne' dello stupefacente ne' della somma necessaria per acquistarlo (capo M);
4. in ordine all'aggravante dell'ingente quantità, perché la sua sussistenza è stata dedotta in via presuntiva dall'entità del prezzo indicato nei dialoghi intercettati (capo M);
5. in ordine al diniego delle attenuanti generiche o al giudizio di equivalenza tra le dette attenuanti e le aggravanti e alla misura della pena inflitta, censurando l'omessa valutazione della personalità degli imputati e comunque l'omessa indicazione delle specifiche ragioni che hanno determinato la decisione sul punto. p.
2.1 L'UTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI.
Questa Corte, con recente decisione presa a Sezioni Unite (v. sentenza del 21.6.2000, Primavera e altri), ha ribadito, in tema di motivazione dei provvedimenti concernenti le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, che, per l'assolvimento dell'obbligo di motivazione, la cui mancanza determina l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente, sicché sia salvaguardato, per chi ha titolo ad impugnare, il diritto di critica e, per l'organo dell'impugnazione, l'esercizio del potere di controllo. Inoltre ha precisato che la motivazione per relationem deve ritenersi legittima quando:
a) faccia riferimento, ricettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui diviene attuale l'esercizio della facoltà di critica ed eventualmente di gravame. La medesima sentenza specifica altresì che, nell'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono da ritenersi idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questi poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni.
Passando all'esame del caso concreto, si osserva che i provvedimenti, che disposero le intercettazioni dei cui risultati si eccepisce l'inutilizzabilità, furono emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero e poi convalidati dal giudice per le indagini preliminari.
Orbene i provvedimenti emessi dal pubblico ministero - che qui si esaminano d'ufficio a norma dell'art. 191 comma 2 cod.proc.pen., visto che le censure sollevate nei ricorsi sono assolutamente generiche - appaiono forniti di valida motivazione, dato che specificano: i reati per cui si procede (artt. 73 e 74 d.P.R. 1990 n. 309); i fatti dai quali si desumono i sufficienti indizi di reato, fatti descritti in relazioni di polizia giudiziaria puntualmente indicate e richiamate, il cui contenuto viene volta per volta diligentemente riassunto;
la necessità delle intercettazioni, per reperire validi riscontri dell'attività delittuosa emergente dalle indagini in corso e giungere all'identificazione di altri appartenenti al sodalizio criminoso;
l'urgenza di provvedere, determinata dall'imminente importazione o cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente.
I provvedimenti di convalida, invece, non sono corredati da una motivazione altrettanto estesa e articolata, dal momento che la decisione è preceduta soltanto dall'affermazione di avere esaminato il decreto emesso dal pubblico ministero e di avere ritenuto che la necessità e l'urgenza dell'intercettazione si evincono dall'anzidetto decreto "che qui integralmente si richiama". Il giudice, dunque, nel convalidare i decreti emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero, si è avvalso della tecnica di motivazione per relationem, nella forma del rinvio puramente formale, la cui legittimità, nella fattispecie, non può essere contestata, dato che sono state rispettate le condizioni indicate dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. Al riguardo, infatti, si rileva:
- in ordine alla condizione sub a), che i decreti emessi dal pubblico ministero, a cui il giudice ha fatto riferimento, contenevano un'adeguata motivazione, la cui condivisione era idonea a giustificare la convalida, senza che fosse necessario addurre ulteriori ragioni;
- in ordine alla condizione sub b), che l'esplicita asseverazione del decidente di avere esaminato l'atto di riferimento e di avere integralmente recepito le valutazioni in esso contenute, dimostra, a prescindere dall'uso di un modulo a stampa e senza avventurarsi in un'impraticabile analisi psicologica, che lo stesso ha preso cognizione delle ragioni esposte nel provvedimento di riferimento, e che, condividendole, le ha fatte proprie, decidendo in perfetta conformità;
in ordine alla condizione sub c), che i decreti d'urgenza emessi dal pubblico ministero, essendo tutti allegati ai corrispondenti decreti di convalida emessi dal giudice per le indagini preliminari (v. faldoni 8, 9, 10 e 11), sono stati depositati in segreteria - a norma dell'art. 268 comma 4 cod.proc.pen. - unitamente a questi ultimi, divenendo così immediatamente conoscibili da parte dei diretti interessati.
Sono, infine, provvisti di sufficiente motivazione anche i decreti di proroga delle intercettazioni, posto che la necessità di proseguire le operazioni è stata giustificata sulla scorta dei risultati di indagine fino allora conseguiti, quali emergevano dalle note degli organi di polizia giudiziaria delegati all'ascolto. Gli ulteriori motivi di gravame, formulati - sempre in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - da CO, sono inammissibili o infondati.
Al riguardo si osserva anzitutto che non esiste alcuna norma attuativa del principio del giudice naturale, la quale prescriva, per la fase delle indagini preliminari, che tutti i provvedimenti relativi ad un determinato procedimento debbano essere adottati dal medesimo giudice-persona fisica. L'immutabilità del giudice, infatti, è prevista solo per la fase del giudizio (v. art. 525 comma 2 cod.proc.pen.). L'altro motivo, peraltro formulato genericamente, con cui si contesta l'esistenza del requisito dell'urgenza, si risolve in una censura in punto di fatto, non consentita nel giudizio di cassazione. La doglianza, infine, sulla pretesa mancanza del presupposto - richiesto dall'art. 266 comma 2 cod.proc.pen. - dell'attuale svolgimento dell'attività criminosa e quella sulla durata delle operazioni di intercettazione (fissata in quaranta giorni) sono manifestamente infondate, poiché, nella fattispecie, dato che le indagini riguardavano delitti di criminalità organizzata (artt. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2, e 74 d.P.R. 1990 n. 309), operavano le deroghe previste dall'art. 13, commi 1 e 2, D.L. 13.5.1991 n. 152. p.
2.2 I REATI ASSOCIATIVI (capi A e L).
L'elemento costitutivo del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. 1990 n. 309 è rappresentato dal vincolo associativo di natura permanente che lega tre o più persone, impegnate nella realizzazione di un comune programma volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. La prova di siffatto vincolo associativo va desunta da facta concludentia, i quali, secondo una copiosa casistica giurisprudenziale, possono consistere: nella predisposizione di un minimo di organizzazione, che può essere strutturata in forma gerarchica o mediante divisione dei compiti tra i singoli associati;
nell'esistenza di un contatto continuo tra gli spacciatori o nell'effettuazione di continui viaggi per il rifornimento della droga;
nella predisposizione di forme di copertura, di basi logistiche, di beni materiali necessari per le operazioni delittuose;
nella commissione di reati rientranti nel programma criminoso e nelle loro specifiche modalità esecutive. Si è anche precisato che la prova del reato può essere desunta da una serie di episodi singoli, ciascuno dei quali può non apparire significativo, ma che, unitariamente considerati, valgono a integrare quel quadro di stabilità dell'organizzazione, di suddivisione dei ruoli, di disponibilità ad una serie indeterminata di delitti, che costituisce caratteristica inconfondibile della partecipazione associativa. Nel caso concreto, la Corte di merito, avendo come punto di riferimento la figura del reato associativo come sopra descritta e utilizzando i criteri valutativi testè esposti, ha esaminato e vagliato le risultanze offerte dalla gran copia di conversazioni intercettate, pervenendo all'affermazione della sussistenza di due distinte associazioni criminose:
- quella avente sede nella sala giochi di via Boschicello in Reggio Calabria, formata da "raggruppamento di persone che ha continuato incessantemente, per circa un anno, ad interessarsi di acquisti e vendite di stupefacenti, che si avvaleva della guida di un capo autorevole (il AR) e delle attività di numerosi componenti, che avevano tutti dei ruoli ben precisi", consistenti nell'approvvigionamento della droga o nello spaccio della stessa sui mercati di Roma e di Milano (RT);
- quella diretta e organizzata da CA, che, giovandosi della copertura di una ditta di comodo (la falegnameria), "per oltre un anno, senza soluzione di continuità, si interessa di reperire stupefacenti dal Sudamerica, e apre contemporaneamente ben tre mercati di smercio in Lombardia, Piemonte e Calabria. Dall'impegno incessante, continuo, lungamente protratto nel tempo, congiuntamente profuso dagli imputati per procacciarsi e vendere la droga, i giudici di merito, con valutazione non manifestamente illogica, hanno tratto la prova che gli stessi erano legati da un vincolo stabile e organicamente inseriti in una struttura associativa operante per la realizzazione di un comune programma criminoso. Pertanto è infondata la censura secondo cui si sarebbe confusa la figura del concorso di persone nel reato con il reato associativo, poiché la sentenza impugnata ha evidenziato come dagli elementi di prova raccolti emerga la natura permanente del vincolo che univa gli imputati, che s'erano coalizzati per commettere una serie indeterminata di delitti afferenti il commercio di stupefacenti, cosicché l'unione di persone così formata era destinata a perdurare, come in effetti avvenne, ben oltre la perpetrazione dei singoli fatti di traffico illecito. Inoltre, nel respingere le censure sollevate da alcuni ricorrenti secondo cui la commissione di uno soltanto dei reati-scopo non sarebbe sufficiente a dimostrare la partecipazione all'associazione, la sentenza impugnata ha indicato, per ciascun imputato, una serie di atti di interessamento e di ingerenza nell'illecito traffico in corso, che, complessivamente valutati, pur senza integrare autonome fattispecie di reato, concorrono a raffigurare una condotta significativa dell'inserimento nella compagine associativa.
Le residue censure proposte dai ricorrenti, in quanto negano la commissione del delitto de quo in base a una diversa valutazione delle risultanze processuali, non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità, in cui il sindacato sulla motivazione non può spingersi oltre il confine della manifesta illogicità. p.
2.3 L'AGGRAVANTE DEL NUMERO DEGLI ASSOCIATI (capo L). Il motivo di ricorso diretto a negare la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 74 comma 3 d.P.R. 1990 n. 309 è fondato e deve essere accolto.
CO EP, con motivo aggiunto, ha prodotto copia della sentenza in data 16.12.1999, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha definitivamente assolto dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 1990 n. 309 taluni degli imputati separatamente giudicati con rito ordinario, facendo rilevare che, delle diciannove persone originariamente accusate del cennato delitto, ben quindici ne sono state prosciolte o assolte per non avere commesso il fatto, ragion per cui la circostanza aggravante del numero di almeno dieci associati è venuta meno.
Il calcolo prospettato dal ricorrente è esatto. Dei diciannove imputati originari:
- CA MA ER, SC CE e NI IL furono prosciolti con sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare il 22.5.1998;
- CA OR e NO ND furono prosciolti con sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare il 9.6.1998;
- UI CO, CO AS e OT AN sono stati assolti, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 19.6.1998;
- CI RO, MA MO, NO NZ, IL PA, CA IA e CA AN sono stati assolti, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del tribunale del 16.12.1999. L'imputazione, quindi, persiste nei confronti di cinque sole persone: CO EP, IC, CC, CA VA e DO (la posizione di quest'ultimo è stata stralciata nel giudizio d'appello). All'esclusione dell'aggravante contestata consegue:
- per CO, l'eliminazione del corrispondente aumento di pena, la cui misura, non essendo stata specificata dal giudice di merito, va necessariamente rimessa al giudice di rinvio;
- per IC e CC, l'eliminazione del giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, con rinvio al giudice di merito per la determinazione della riduzione di pena spettante per le predette attenuanti;
- per CA, l'eliminazione, senza rinvio, del corrispondente aumento di pena, che fu determinato dal giudice di primo grado in mesi sei di reclusione, ridotti a mesi quattro per la diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen.. p.
2.4 IL TENTATIVO DI ILLECITA IMPORTAZIONE (capo M). I giudici di merito, pur riconoscendo che non si è raggiunta la prova dell'avvenuta importazione dell'ingente partita di cocaina che è stata al centro della lunga trattativa intercorsa tra CA e AR e i rispettivi emissari, affermano però che dalle conversazioni intercettate, i cui punti salienti sono testualmente riportati, si ricava: - che CA si procurò lo stupefacente in questione (il 16.11.1995 CA, conversando con il nipote IC, dice che, se gli aspiranti acquirenti non si decidono a concludere l'affare, si rivolgerà ad altri;
il 24.11.95 IC, parlando in nome e per conto dello zio, invita IM a recarsi in Sudamerica "per vedere con gli occhi il prodotto che c'è";
- che CA si proponeva di realizzare quale prezzo della cessione dello stupefacente la somma di 80/90.000 dollari;
- che AR, nell'imminenza dell'incontro decisivo con CA (che, proveniente dal Sudamerica, arrivò a Reggio Calabria il 5.12.95), sera dato da fare per raccogliere il denaro necessario per pagare la fornitura.
Orbene i giudici di merito, tenuto conto della complessa trattativa - costellata da telefonate, viaggi e incontri - condotta dagli esponenti delle due associazioni interessate al trasferimento dello stupefacente dal Sudamerica in Italia, hanno ravvisato nell'acquisizione, da parte del gruppo CA, della cocaina, e, da parte del gruppo AR, del denaro necessario a pagare la merce, gli atti idonei univocamente diretti all'illecita importazione dello stupefacente.
Tale conclusione, essendo fondata su una logica ricostruzione del fatto e su una corretta applicazione dell'art. 56 cod.pen., non merita le censure dei ricorrenti, che vanno pertanto rigettate. p.
2.5 L'AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITÀ.
Il giudice di merito, nell'impossibilità di procedere all'analisi chimica della sostanza oggetto della ridetta trattativa, per valutare la quantità dello stupefacente che si tentò di importare, si è basato sul prezzo annunciato dalle parti interessate.
Tale criterio, fondato sulla regola dell'id quod plerumque accidit, ossia sul dato di comune esperienza secondo cui, per una data merce, normalmente si conviene e si versa un corrispettivo adeguato al suo valore di scambio, il quale, nel caso in esame, fa necessariamente riferimento alla quantità di principio attivo contenuta nel prodotto, non è censurabile sotto il profilo logico. La valutazione, infine, con cui si è ritenuta ingente la quantità di cocaina corrispondente al valore di 80/90.000 dollari non appare affetta da manifesta illogicità.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
p.
2.6 LE PENE.
È giurisprudenza consolidata che il giudice di merito, per motivare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli e sfavorevoli, desumibili dai parametri elencati dall'art. 133 cod.pen., ma può limitarsi alla sola indicazione dell'elemento o degli elementi ritenuti determinanti per la decisione. E comunque una specifica motivazione in ordine alla determinazione della pena-base e alle diminuzioni o aumenti operati per le eventuali circostanze attenuanti o aggravanti è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale.
Esaminate in quest'ottica le statuizioni adottate dalla Corte territoriale in tema di pena, esse non meritano censura perché adeguatamente motivate.
Infatti le circostanze attenuanti generiche sono state negate a CA in considerazione dei precedenti penali non insignificanti e, soprattutto, dell'elevata capacità a delinquere dimostrata nell'organizzare il sodalizio di cui era a capo;
e a CO, in considerazione dei gravi precedenti penali, anche specifici. In definitiva, a causa della negativa personalità dei giudicabili. Le doglianze formulate da IC e CC in ordine al giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante contestata sono divenute inattuali, perché, esclusa detta aggravante (v. sopra p. 2.3), il giudice di rinvio dovrà ora computare la riduzione di pena corrispondente alle attenuanti generiche.
Sono infine manifestamente infondate le censure relative alla misura della pena, dal momento che la pena-base inflitta è stata determinata, per tutti gli imputati, nel minimo edittale;
e gli aumenti apportati a titolo di continuazione sono stati calcolati, senza eccessi, in proporzione al numero e alla gravità dei reati- satellite.
p.
3. I motivi residui di CO.
CO denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi L, N, O, assumendo: che la sentenza avrebbe omesso di esaminare i motivi d'appello in cui denunciava le numerose incongruenze dell'accusa; che lo avrebbe apoditticamente ed erroneamente identificato nel CO EP di cui alle conversazioni intercettate;
che avrebbe omesso di sottoporre a doveroso vaglio critico l'attendibilità sia soggettiva che oggettiva delle dichiarazioni intercettate, utilizzate come elementi di prova a carico.
p.
3.1 I su esposti motivi sono infondati.
In ordine alla prima censura si rammenta che l'obbligo della motivazione viene soddisfatto allorché il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza logico-giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento. Non integra dunque il vizio di mancanza di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, l'omesso esame di singole deduzioni difensive, le quali, anche se non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, sempre che siano spiegate in modo logico le ragioni che sorreggono la decisione medesima. Il che, nella specie, è avvenuto, avendo la sentenza impugnata offerto una logica e coerente interpretazione e valutazione del contenuto delle numerose conversazioni intercettate, in cui figura come interlocutore l'odierno ricorrente.
A questo proposito, la sentenza de qua ha puntualmente esposto le molteplici ragioni che rendono indiscutibile l'identificazione del ricorrente nell'interlocutore chiamato PP. Non solo - osserva la Corte di merito - l'imputato CO, quando fu interrogato, non negò l'identificazione, limitandosi a obiettare che le sue rivelazioni erano solo millanterie, ma vi sono altri elementi che conducono univocamente alla medesima conclusione, tra i quali il viaggio da CO effettivamente compiuto in Venezuela nel mese di agosto 1996, del quale si parla in numerose telefonate intercettate. Va detto, infine, che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle conversazioni intercettate, trattandosi di dichiarazioni extragiudiziali rese fuori del procedimento, non devono essere valutate secondo il criterio legale stabilito dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., ma secondo il libero apprezzamento del giudice, il quale, però, deve pur sempre dar conto delle ragioni del proprio convincimento. A questo proposito, i giudici di merito, rilevato che i racconti dell'imputato sulle cessioni di stupefacenti da lui effettuate, sono dettagliati e circostanziati, dato che precisano provenienza dello stupefacente, quantitativi ceduti, destinatari delle consegne ed epoca del fatto, ne ha ritenuta - con valutazione in questa sede non sindacabile - la piena credibilità.
Pertanto i suesposti motivi, siccome infondati, devono essere rigettati.
p.
4. I residui motivi di TA.
OS denuncia mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E, sostenendo che le conversazioni intercettate e il suo viaggio a Roma, ove era avvenuta la consegna dello stupefacente, non fornirebbero la prova del concorso nel reato.
p.
4.1 Il motivo sopra compendiato è inammissibile.
Infatti le censure proposte non evidenziano, in seno alla motivazione, la presenza di lacune, illogicità o violazioni delle regole del giudizio, ma si risolvono in espressione di dissenso sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito e sulla correlativa valutazione, temi questi che, quando sono rispettati - come è avvenuto nel caso di specie - i canoni del ragionamento logico, sono sottratti al sindacato del giudice di legittimità. p.
5. I residui motivi di GR.
IC denuncia mancanza di motivazione in ordine al capo P dell'imputazione, censurando che, nel fatto originariamente contestato come tentata cessione di mezzo kilo di eroina, sia stata ravvisata l'ipotesi di reato consumato, nell'erronea opinione che le parti avessero concluso un accordo di compravendita, e comunque trascurando di valutare la circostanza che lo stupefacente non era stato ceduto.
p.
5.1 Il motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata, analizzando il contenuto delle conversazioni captate, dimostra, con passaggi logici ineccepibili, che la presenza delle forze dell'ordine impedì la consegna di una partita di stupefacente, sulla cui compravendita le parti si erano già accordate. E pertanto, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della consumazione del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 1990 n. 309, è essenziale la formazione del consenso sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo, e non occorre la consegna materiale della droga ne' il pagamento del corrispettivo, ha correttamente riqualificato il fatto da delitto tentato a delitto consumato.
p.
6. I residui motivi di US.
CC denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo O, censurando che l'affermazione di CO EP, secondo cui esso imputato gli avrebbe spedito sette kili di cocaina, non è stata valutata alla stregua dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. p.
6.1 Il motivo è privo di fondamento.
Come si è già scritto esaminando l'analogo motivo di ricorso formulato da CO, la veridicità delle affermazioni fatte dagli imputati nel corso delle conversazioni intercettate, non deve essere vagliata con il criterio stabilito dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., perché, nel momento in cui le dichiarazioni erano rese, i dichiaranti non avevano ancora assunto la veste ne' di imputati ne' di indagati.
p.
7. I motivi residui di SC.
Nei residui motivi l'imputato CA denuncia mancanza di motivazione in ordine alla qualifica di organizzatore del sodalizio criminoso a lui attribuita, deducendo che dalla trattativa condotta per la tentata importazione di cui al capo M, non emergerebbe ch'egli avesse svolto compiti direttivi o organizzativi che lo differenziassero dagli altri pretesi associati.
p.
7.1 La sentenza impugnata indica puntualmente gli elementi di fatto da cui ha ricavato la prova del ruolo di organizzatore che l'accusa attribuisce a CA, rilevando che, dall'insieme delle conversazioni intercettate, emerge con estrema chiarezza la sua posizione di vertice in seno all'associazione: è lui che, dopo avere creato la società di comodo, dirige dall'estero i suoi "affari"; dà ordini al nipote IC e al cognato CC;
decide i destinatari delle forniture;
rimprovera CC per le sue imprudenze;
organizza e dirige il traffico di stupefacenti in Piemonte e Lombardia;
viene in Italia per curare gli interessi dell'associazione e incontrarsi con AR, capo della cosca acquirente. Avendo dunque la sentenza indicato e valutato i mezzi di prova e spiegato i passaggi logici attraverso cui è giunta alla decisione, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
p.
8. I motivi di GA.
RT denuncia:
1. la nullità del decreto di rinvio a giudizio e delle successive sentenze per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), cod.proc.pen., perché l'imputazione non specificherebbe quale sia la condotta addebitata;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le telefonate e i contatti avuti con UC LE non sarebbero sufficienti a provare il suo oggettivo inserimento nell'associazione criminosa e, ancor meno, la sua consapevolezza di essere entrato a far parte della stessa;
3. si duole infine del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 74, comma 7, d.P.R. 1990 n. 309.
p.
8.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod.proc.pen. a pena di decadenza. Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte d'appello spiega come gli assidui rapporti di fornitura intrattenuti dall'imputato con i fratelli UC dimostrino il suo ruolo di "stabile spacciatore svolto per conto dell'associazione AR", cosicché la diversa valutazione dei fatti proposta dal ricorrente si risolve in una censura di merito, non ammessa nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondato è infine il terzo motivo, dato che il giudice d'appello, attenendosi alla corretta interpretazione della norma di legge, ha affermato che la mera confessione, che non conduca all'interruzione del circuito di distribuzione dello stupefacente, non legittima il riconoscimento dell'attenuante de qua. p.
9. I residui motivi di MB.
IM denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine al reato di cui al capo M, perché la sentenza, equivocando la lettura degli atti, avrebbe erroneamente ritenuto la sua partecipazione alle trattative per l'illecita importazione.
p.
9.1 Il presente motivo di ricorso ricalca le doglianze già proposte con l'atto d'appello. Al qual proposito si osserva che la Corte di merito, proprio per rispondere alle deduzioni difensive, ha analiticamente riesaminato i risultati delle intercettazioni telefoniche, giungendo però alla medesima conclusione cui era pervenuto il primo giudice: ossia che l'imputato aveva svolto il ruolo di rappresentante fiduciario dello zio AR NI anche nella trattativa riguardante l'illecita importazione di cocaina dal Sudamerica, ché, altrimenti, non troverebbero plausibile giustificazione i ripetuti riferimenti alla sua persona fatti da CA, ne' l'invito rivoltogli, per conto di CA, da IC, affinché andasse in Sudamerica per verificare de visu l'effettiva disponibilità dello stupefacente.
Il ricorrente insiste nell'assunto che questa interpretazione delle risultanze processuali sarebbe erronea, contrapponendo la propria valutazione innocentista a quella esposta dal giudice d'appello. Tuttavia non rientra nei poteri di questa Corte optare per l'una o l'altra soluzione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto al controllo della logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione. E poiché il motivo di gravame propone una diversa valutazione dei fatti, senza peraltro evidenziare un effettivo vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, esso si esaurisce in una censura in punto di fatto, la cui deduzione non è consentita nel giudizio di cassazione.
Il motivo è dunque inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA LE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 1990 n. 309, che esclude, eliminando la relativa pena di mesi quattro di reclusione;
annulla la stessa sentenza nei confronti di CO EP, IC FR e CC ME limitatamente alla suddetta aggravante, che elimina, e rinvia per la conseguente rideterminazione della pena alla Corte d'appello di Messina;
rigetta nel resto i ricorsi di CA, CO, IC e CC;
rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001