Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, nè una nullità specifica della sentenza di condanna, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.
Commentario • 1
- 1. Ora notturna non è sempre un'aggravante (Cass. 15214/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2008, n. 23653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23653 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
236 53 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/05/2008
SENTENZA
N..599,08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE
N. 026854/2007 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott. MACCHIA ALBERTO 11
11 4. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 05/04/1958 1) EL ELIGIO
N. IL 12/04/1968 2) UP PIETRO
3) DE RA IM AM N. IL 25/05/1953
N. IL 19/01/1960 4) RO PASQUALE
N. IL 03/03/1966 5) DI OS MICHELE
N. IL 14/05/1938 6) DIOS VINCENZO
N. IL 24/07/1967 7) RO FRANCESCO
avverso SENTENZA del 19/01/2007
CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MACCHIA ALBERTO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Costanzo Di Pelina di Canosa in Puglien per Della querra OS MI che chiede l'accoglimento dis motivi ti ricorso Udit i difensor Avv.
l'annullaments are prov imento impugents. Per à présente l'em. LO AR di in trobarolina
Amplife і был от Сага бе Bari the circle l'annullamento que proveliamento impoquats. Per fer perto I presente l'aw. Pricingalls Vincenze in Trami provvedimento de dische l'annullamento Al impugnate_ ал l'aw. идаго20 Mazriver dhe à di i presente Per Lingar L me chairde l'accogli ente. an motivi di ricorso riporter an Ritenuto in fatto
Con sentenza del 19 gennaio 2007, la Corte di appello di Bari, in parziale さ
riforma della sentenza emessa il 27 febbraio 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, ha, per quanto qui rileva, così statuito: ha assolto DI OS IC dai delitti di cui ai capi a), b), c), d), ed e) al medesimo ascritti per non aver commesso il fatto, riducendo la pena inflitta per il delitto di cui al capo q), in concorso delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti già riconosciute in primo grado, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa;
ha assolto DI OS ZO dal delitto di cui al capo a) per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui al capo q), in concorso delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, già riconosciute in primo grado, ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa;
ha assolto RO AL dai delitti di cui al capo f) per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta per gli altri reati per i quali aveva subito condanna i primo grado a quella di anni tre e mesi sei di reclusione, con contestuale irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, a norma dell'art. 29 cod. pen., previa esclusione in relazione al delitto sub a) - della aggravante specifica di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen.; ha assolto DE RA OS MI dal delitto di furto aggravato di cui al capo f) e dal concorso nell'estorsione di cui al capo r) per non aver commesso il fatto, ed ha ridotto la pena inflitta per gli altri reati per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado, in concorso delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, previa esclusione di quella di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen., a quella di anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con
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contestuale irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, a norma dell'art. 29 cod. pen.;
- ha assolto UP TR dal delitto di furto aggravato di cui al capo f) per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta per gli altri reati in ordine ai quali era stata pronunciata condanna in primo grado, a quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen.; ha assolto RO SC dal delitto di cui al capo b) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzione della macchina operatrice
FI HI di proprietà di IS TO, per la quale lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 648, primo comma, 61 n. 7, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
ha assolto lo stesso RO da delitto di cui al capo c) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzione di uno dei due trattori, per la quale veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt.
110, 648, 61 n. 7, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
ha assolto il medesimo imputato dal delitto di cui al capo d) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzione della autovettura BMW e per la detenzione del telefono cellulare di proprietà di PO OS, specificati nello stesso capo di imputazione, per i quali veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
ha riqualificato come violazione degli artt. 110, 648, primo comma, 61 n. 7 cod. pen., l'imputazione originariamente contestata nel capo e) della rubrica;
ha assolto lo stesso RO dal delitto di tentata estorsione di cui al capo f) per non aver commesso il fatto, dichiarandolo colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., in relazione alla detenzione della refurtiva indicata nello stesso capo di imputazione, così riqualificata l'originaria imputazione;
ha assolto il medesimo imputato dal delitto di cui al capo i) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la detenzione del trattore agricolo Landini, di proprietà di AV SC, nonchè delle autovetture Fiat UN di proprietà di TE UI, Fiat 500 tg. MI-W9184, di
2 prorpietà di SC SC, e Fiat Regata tg. BO-B81542, di proprietà di
AM SC, per le quali veniva dichiarato colpevole del delitto di cui
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agli artt. 648, primo comma, e 61 n. 7, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in relazione al reato di cui al capo n), perchè estinto per prescrizione, e, unificati i suddetti delitti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ed esclusa, in relazione al reato di cui al capo a), l'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta allo stesso RO a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro
1.800,00 di multa, determinando in anni cinque la durata della interdizione dai pubblici uffici;
ha assolto, infine, EL IO dal delitto di cui al capo b) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzone della macchina operatrice FI
HI specificata nel medesimo capo di imputazione, per la quale veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 648, primo comma, 61 n. 7, cod. pen., così modificata l'originaria imputazione;
ha assolto lo stesso imputato dal delitto di cui al capo c) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzione di uno dei due trattori ivi specificati, per la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 648, 61 n.
7. cod. pen., così modificata l'originaria imputazione;
ha assolto il medesimo EL dal delitto di cui al capo d) per non aver commesso il fatto, fatta eccezione per la codetenzione della autovettura BMW, ivi precisata, per la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., così modificata l'originaria imputazione;
ha dichiarato lo stesso imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 648, primo comma, 61 n. 7, cod. pen., in relazione alla codetenzione della refurtiva di cui al capo e), così riqualificata l'originaria contestazione;
ha dichiarato l'EL, in relazione al capo f), colpevole - oltre che del delitto di concorso in tentata estorsione
- anche del delitto di cui agli artt. 110, 648, primo comma, cod. pen., in relazione alla codetenzione della refurtiva di cui al medesimo capo f), così riqualificata l'originaria
3 contestazione di concorso in furto pluriaggravato;
ha assolto l'EL dai delitti di cui ai capi r), s) e t) per non aver commesso il fatto, ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta in relazione ai suddetti delitti, unificati dal vincolo della continuazione ed in concorso delle attenuanti generiche, già riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti, previa esclusione di quella di cui all'art. 416, quinto. comma, cod. pen., in relazione al capo a), a quella di anni sei di reclusione ed euro
1.800,00 di multa. Ha infine confermato nel resto l'impugnata sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati predetti, rassegnando vari motivi di impugnazione.
Nel ricorso proposto nell'interesse di EL IO si deduce, nel primo motivo, la inutilizzabilità della registrazione di un colloquio intervenuto tra la parte offesa CI ed un ispettore di polizia, osservandosi, al riguardo, come alla stessa stregua delle contraddittorie considerazioni svolte in proposito nella sentenza impugnata, si verserebbe in una ipotesi di inutilizzabilità patologica ed originaria che precluderebbe l'accesso di quelle risultanze anche agli effetti del giudizio abbreviato, celebratosi in primo grado. In particolare si rileva - l'ufficiale di polizia giudiziaria, ai fini di acquisire una dichiarazione testimoniale, era vincolato al rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 362 e 373 cod. proc. pen., le quali non ammettono
"succedanei" o forme alternative. Nè le dichiarazioni poi rese dallo stesso CI al pubblico ministero avrebbero svolto alcuna efficacia "sanante” attraverso il rinvio operato alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, giacchè sarebbe stata necessaria una esplicita conferma delle stesse. Una volta esclusa la utilizzabilità di quella registrazione, osserva il ricorrente, a carico dell'imputato non residuerebbe nulla in ordine alla vicenda contestata. Si lamenta, poi, nel secondo motivo, che la
Corte avrebbe ritenuto la sussistenza della fattispecie associativa sulla base di una motivazione carente e contraddittoria, essendo mancata la verifica circa la sussistenza di una struttura organizzata e di un accordo programmatico. Gli argomenti spesi dai
4 giudici a qubus, infatti, si attaglierebbero allo schema concettuale del concorso in reato continuato.
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Nel ricorso proposto nell'interesse di DE RA OS MI, si lamenta, nel primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere. Si osserva che, contraddittoriamente, il nominativo dell'imputato sarebbe stato omesso in calce alla rubrica, e, ugualmente, "saltato” nel corpo della motivazione, allorchè si tratta della associazione. Sarebbe poi illogico pretendere di dedurre il ruolo dell'imputato da una frase che avrebbe pronunciato l'EL IO e che era stata intercettata. Si deduce, poi, che la sentenza impugnata non offrirebbe elementi atti a corroborare la sussistenza della contestata associazione e, comunque, che della stessa il DE
RA facesse parte. Identici vizi affliggerebbero la sentenza impugnata anche con riferimento alla tentata estorsione ai danni di CI AN, contestata al capo f), giacchè i giudici a quibus si sarebbero limitati ad operare un rinvio alle considerazioni svolte in merito alla posizione di RO AL, ove, peraltro, non comparirebbero riferimenti riguardanti la posizione dell'odierno ricorrente. Il tutto senza tener conto dei motivi di impugnazione a suo tempo articolati al riguardo, e della diversa lettura che occorrerebbe dare della trascrizione della registrazione relativa al colloquio svolto dal CI con il funzionario di polizia: registrazione, peraltro, che deve ritenersi inutilizzabile in quanto effettuata in modo "clandestino", contestandosi la fondatezza della diversa tesi sostenuta dai giudici del merito. Ugualmente vizio di motivazione si prospetta anche con riferimento al tentativo di estorsione commesso ai danni di SU ZO,
posto che, a fronte di una vicenda già vaga nei suoi contorni di imputazione, non si vede traccia di richieste di denaro o altra utilità formulate dall'imputato nei confronti della parte lesa. Identici vizi si denunciano con riferimento al furto in danno del
SU ed al danneggiamento in danno di RO IC, prospettandosi la nullità e la inutilizzabilità della trascrizione della registrazione ambientale del 13 novembre 2000, n. 1672. In particolare, sarebbero state valorizzate le similitudini tra
5 la voce dell'imputato e quella di tale "Mimi" secondo il "metodo soggettivo", ma non si sarebbe tenuto conto del fatto che, secondo il metodo oggettivo, non vi era alcun elemento di confronto tra le due voci, e si lamenta che sarebbero state evocate, a conferma di quella identificazione, le testimonianze del personale della polizia giudiziaria che aveva proceduto all'ascolto della registrazione. Si denuncia, infine, contrasto tra motivazione e dispositivo in merito alla quantificazione della pena.
In altro atto di ricorso rassegnato nell'interesse dello stesso DE RA
e di UP IE, si lamenta vizio di motivazione, in riferimento alla contestazione relativa alla associazione per delinquere, in quanto i giudici del merito si sarebbero fondati su alcune intercettazioni ambientali che - puntualizza il ricorso - non apporterebbero elementi probatori certi sui fatti di causa, specie per ciò che attiene alla identificazione del DE RA nel "Mimì" che compare nelle conversazioni. Le stesse censure riguarderebbero la identificazione del UP nel "Pierino" coinvolto nei fatti. Si censura, infine, l'affermazione di responsabilità del UP in relazione al reato di cui al capo r), in quanto la stessa si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI Ruggero, peraltro prive di riscontri. Nella sostanza analoghi i motivi che compongono altro atto di ricorso proposto nell'interesse dello stesso UP, contestandosi, in particolare, la utilizzabilità della conversazione registrata tra CI AN ed un funzionario di polizia, la congruità degli elementi sulla cui base era stata effettuata la identificazione del “Pierino" per l'odierno imputato ed il carattere astratto e congetturale che sosterrebbe il corredo motivazionale posto a fondamento del giudizio di responsabilità, formulato per le restanti vicende oggetto di contestazione.
Ci si duole, infine, per la mancata applicazione in termini di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Vari i motivi rassegnati nel ricorso proposto nell'interesse di EL IO,
RO AL, DI OS IC e DI OS ZO. A
proposito della posizione di EL IO si deduce, quanto al reato di furto e tentata estorsione ai danni di CI AN di cui al capo f), la inutilizzabilità della
6 registrazione del colloquio intercorso tra la persona offesa ed un ispettore di polizia, evocandosi al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, pure richiamata dai giudici a quibus, e la impossibilità di far leva comunque su prove acquisite in forme illegittime. Da qui la censura di violazione di legge. Si lamenta, poi, a proposito della medesima vicenda, vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe svolto adeguata motivazione per superare le doglianze difensive formulate sul punto, anche in merito alla inattendibilità della persona offesa ed alle contraddittorie versioni dalla medesima offerte. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in riferimento alle varie imputazioni di furto riqualificate come ricettazione, dei vari beni rinvenuti in contrada Montegrosso, in quanto i giudici del merito avrebbero omesso di replicare alle varie obiezioni svolte in punto di fatto dalla difesa in sede di appello. Quanto al capo i), si lamenta che la relativa riqualificazione del fatto da furto in ricettazione sarebbe stata svolta in motivazione ma senza che della stessa sia stato poi dato conto nel dispositivo, lamentandosi al riguardo la violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce, poi, vizio di motivazione in riferimento al reato di detenzione di armi contestato al capo u), attesa, la genericità dei riferimenti che compaiono in sentenza. Quanto al RO, si lamenta che, mentre per il capo f) è stata pronunciata assoluzione nel dispositivo, nella motivazione la tentata estorsione è stata utilizzata quale reato più grave per la determinazione della pena in continuazione. A ciò va aggiunta la diversità di quantificazione della pena tra dispositivo e motivazione. In merito alla tentata estorsione in danno di SU ZO ed al danneggiamento in danno di
RA IC, sussisterebbe vizio di motivazione e travisamento in merito alla identificazione dell'imputato nel AL oggetto delle intercettazioni, in quanto la perizia fonica non avrebbe effettuato la identificazione prendendo a base l'episodio di cui al capo g), ma altre conversazioni. Evanescenti sarebbero, poi, gli elementi su cui si è basato il giudizio di responsabilità in ordine al furto commesso il 1 febbraio
2001, in quanto gli stessi sarebbero integrati solo da alcuni riferimenti desunti da un colloquio intercorso tra l'EL e DI OS IC che si era lamentato
7 della condotta di guida del "AL". A proposito, infine, di DI OS IC
e DI OS ZO, si lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale, a proposito del reato di cui al capo q) che è residuato a carico degli imputati, non avrebbe spiegato gli elementi per dedurre che DI OS ZO fosse presente per svolgere funzioni di "palo", mentre la confessione resa da DI
OS IC non esimeva la stessa Corte dal compiere una valutazione critica sulla relativa veridicità ed attendibilità. Ugualmente vizio di motivazione si lamenta in merito alla sussistenza della associazione per delinquere ascritta all'EL ed al RO, giacchè, a dire dei ricorrenti, farebbero nella specie difetto elementi atti ad asseverare l'esistenza del contestato sodalizio. Si lamenta, infine, a proposito di questi due imputati, la mancata specificazione degli aumenti di pena relativi a ciascuno dei reati avvinti dal nesso della continuazione, giacchè l'aumento è stato globalmente determinato (nella misura di anni due di reclusione per il
RO, ed anni quattro per l'EL), senza operare alcuna differenziazione fra i diversi capi di accusa, così violando il disposto dell'art. 533, comma 2, del codice di rito, e venendo meno all'obbligo di motivazione.
Nel ricorso proposto nell'interesse di RO SC, si lamenta violazione di legge in riferimento ai parametri di determinazione della pena e vizio di motivazione per ciò che attiene alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla contestata associazione per delinquere. Quanto al primo profilo si rileva anzitutto un contrasto tra motivazione, nella quale si fa riferimento ad un computo della pena che perviene alla determinazione di anni sei di reclusione, rispetto al dispositivo, ove la pena è stabilita in anni cinque e mesi sei di reclusione. In ogni caso, ferma la prevalenza del dispositivo, si osserva che l'imputato sarebbe stato condannato ad una pena soltanto lievemente inferiore a quella inflitta all'EL, vale a dire a chi è stato ritenuto dalla stessa sentenza come "il capo indiscusso dell'associazione".
Mancherebbero poi elementi per sostanziare l'assunto dei giudici a quibus, secondo il quale all'imputato sarebbe stato affidato un "ruolo fiduciario". Si deduce, poi, la violazione del principio di correlazione tra a accusa e sentenza in riferimento alla riqualificazione delle varie imputazioni di furto in ricettazione, contestandosi perché elusivi delle esigenze di garanzia sostanziale della difesa - gli approdi cui è pervenuta parte della giurisprudenza, orientata ad ammettere "un simile escamotage".
Si prospetta, infine, vizio di motivazione in relazione ai parametri di valutazione della prova, per ciò che attiene agli elementi sulla cui base la sentenza impugnata ha ritenuto di ravvisare la responsabilità dell'imputato in merito ai fatti riqualificati come ricettazione. In particolare, i giudici del merito si sarebbero fondati esclusivamente sul dato oggettivo del rinvenimento dei mezzi di provenienza furtiva all'interno di un'area di cui l'imputato avrebbe avuto la disponibilità, trascurando di analizzare i profili soggettivi e gli elementi di fatto che potevano suffragare una lettura alternativa delle emergenze processuali. Si censura, da ultimo, la motivazione della sentenza impugnata anche in riferimento alle imputazioni di furto di cui ai capi m) e g) ed al conseguente danneggiamento di cui al capo h).
Considerato in diritto Censura comune a quasi tutti i ricorsi è quella relativa alla dedotta inutilizzabilità della registrazione relativa al colloquio intercorso tra un funzionario di polizia e CI AN, persona offesa del furto e della tentata estorsione contestata al capo f) della rubrica. Si prospetta, infatti, la inutilizzabilità della documentazione fonica di tale colloquio, poi trascritta, sul rilievo che, essendo stato tale colloquio registrato all'insaputa del CI, l'atto di indagine sarebbe stato documentato in forme diverse da quelle prescritte: il tutto, si prospetta, in contrasto con gli enunciati che a tal proposito compaiono nella nota sentenza Torcasio delle
Sezioni unite di questa Corte. La questione, già devoluta ai giudici tanto di primo grado che di appello e da questi disattesa con varia motivazione, viene ora riproposta sostanzialmente nei medesimi termini, essendosi reputate giuridicamente inappaganti le soluzioni a tal riguardo additate nei gradi di merito, giacchè si reputa che la inutilizzabilità, ora nuovamente evocata, attingerebbe le connotazioni della cosiddetta
9 inutilizzabilità patologica, rilevante anche agli effetti del giudizio abbreviato, secondo l'altrettanto nota sentenza Tammaro delle Sezioni unite di questa Corte.
L'eccezione è infondata per più profili. Va anzitutto qui ribadito che, come pure osservato dai giudici a quibus, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d'intercettazione in senso tecnico, perchè proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione e fa dunque difetto il requisito gergalmente noto come “il terzo orecchio" - ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza. Da ciò si
è tratto spunto per affermare che la prova così documentata, se pure non utilizzabile nel giudizio dibattimentale, stante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, è invece utilizzabile nel giudizio abbreviato, in cui l'imputato accetta che siano valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2005, Pistorio). Si è pure affermato, d'altra parte, che le dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria e documentate in maniera irregolare, in quanto non verbalizzate, ma solo registrate su nastro e annotate ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nel procedimento cautelare per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo escludersi che esse siano intrinsecamente inutilizzabili, dal momento che sono comunque suscettibili di essere ripetute in dibattimento (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2004, Licciardello).
Ma nella specie, v'è di più. Come infatti emerge dalla sentenza di primo grado, diffusamente riprodotta nella sentenza impugnata, il partecipe implicato nella registrazione, vale a dire CI AN, ha reso dichiarazioni al pubblico ministero confermando le modalità del furto e del rinvenimento del proprio autocarro, già riferite in denuncia, ed ha anche espressamente confermato, puntualizza il giudice di primo grado, «di aver avuto un colloquio con l'ispettore SERGIO all'interno del
10 Commissariato di Polizia di Stato di Andria, verso le ore 17,30 del 26.11.2000, avente ad oggetto il furto del materiale per l'edilizia, denunciato in data 4.11.2000, il connesso tentativo di estorsione, il ritrovamento e la successiva sparizione del camion. I CI, infatti ha precisato ancora la sentenza di primo grado a
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specifica domanda del P.M. ha dichiarato: “si, ricordo. Dissi all'ispettore Sergio, qui presente, tutto quello che sapevo sui fatti in questione, ma non volli verbalizzarli per paura. Voglio aggiungere che i contatti finalizzati alla restituzione di quanto rubatomi, avvennero telefonicamente in quanto fui contattato sul mio cellulare (non ricordo il numero della scheda Omnitel che ho successivamente cambiato), ma ricordo che sul display non appariva il numero chiamante». L'evidente relatio che si stabilisce tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero ed il contenuto del colloquio intercorso con l'ispettore SERGIO, avallato non soltanto come fatto in sè, ma, soprattutto, nei suoi contenuti, rende dunque perfettamente legittima, non soltanto la sua acquisizione "documentale", ma anche la utilizzazione processuale del relativo contenuto dichiarativo, agli effetti del giudizio abbreviato che si è dopo celebrato.
Quanto, poi, alla successiva versione “edulcorata” resa dal CI in sede di udienza preliminare, in sè evidentemente inconferente agli effetti della pretesa inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, correttamente i giudici del merito ne hanno svilito la consistenza probatoria, alla luce, non soltanto degli elementi di indagine che accreditavano la primitiva versione della parte offesa, ma anche del contesto chiaramente intimidatorio in cui quelle dichiarazioni erano state raccolte nel corso della udienza preliminare. Ha puntualizzato infatti al riguardo la sentenza di primo grado che lo stesso timore di ritorsioni che aveva indotto il CI a non verbalizzare l'originario colloquio con l'ispettore SERGIO, lo aveva poi indotto «a ritrattare, nel corso della sua testimonianza all'udienza del 7.11.2003, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, timore giustificato anche dall'atteggiamento intimidatorio dell'imputato EL IO il quale, all'udienza preliminare del 24.4.2002, dopo che il teste era stato licenziato, con avviso che avrebbe dovuto essere escusso alla successiva udienza del 5.7.2002, lo ha accompagnato con uno sguardo ed un
11 atteggiamento minaccioso, apprezzato da questo giudice, tant'è che l'imputato, dopo essere stato ammonito, si è giustificato, assumendo che quel gesto era involontario
(cfr. verbale di udienza del 24.4.2002)». D'altra parte, se il legislatore della novella attuativa della riforma costituzionale del cosiddetto "giusto processo" (legge 1 marzo
2001, n. 63) ha avvertito l'esigenza di rendere permeabile il dibattimento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini – consentendone l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzazione pleno iure - tutte le volte in cui, a norma dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., vi siano elementi concreti per ritenere che il teste è stato sottoposto a violenza o minaccia per non deporre o deporre il falso, è evidente che l'identico regime di piena utilizzabilità debba necessariamente assistere (secondo una logica a fortiori) le dichiarazioni rese in sede procedimentale dal "testimone", rispetto a quelle che la medesima persona è stata chiamata a rendere nel corso della udienza preliminare, agli effetti del giudizio abbreviato. Le censure svolte dai ricorrenti sul punto si rivelano, pertanto, prive di base giuridica.
Altra doglianza comune ad alcuni ricorsi attiene alla inutilizzabilità di una intercettazione ambientale, in particolare, ed alla inconferenza, quanto ad altre intercettazioni, degli elementi sulla cui base in sede di consulenza tecnica sarebbero stati offerti ambigui elementi di indentificazione del colloquiante, distinguendosi in proposito tra metodo soggettivo e metodo oggettivo di identificazione, e contestandosi la possibilità che la polizia giudiziaria possa a sua volta versare nel processo soggettive "impressioni" sulla pretesa identificazione della voce di uno degli interlocutori. Anche tale censura è però destituita di fondamento, non senza sottolineare, peraltro, come i giudici a quibus si siano sempre sforzati di offrire un quadro complessivo, e criticamente apprezzato, degli elementi “esterni” al contenuto del colloquio, dai quali si è dedotto, con motivazioni del tutto appaganti e logicamente incensurabili, la sicura individuazione, in questo o quello dei vari imputati, dello specifico interlocutore delle varie registrazioni. Le contrarie deduzioni su tali profili, che i ricorrenti si limitano a proporre in termini, per di più, meramente assertivi, finiscono dunque per refluire all'interno di censure di merito,
12 evidentemente sottratte all'apprezzamento di questa Corte. Che la perizia fonica si sia poi limitata, per dedurre le proprie conclusioni, a metodologie di tipo
"soggettivistico", piuttosto che di tipo oggettivo, è anch'essa questione di fatto, discutibile e discussa - in sede di merito, ma non più riproponibile nel giudizio di legittimità, avendo la sentenza impugnata offerto, come si è già accennato, congrua motivazione sul punto. Allo stesso modo, la circostanza che la polizia giudiziaria avvezza ad ascoltare il timbro vocale delle persone sottoposte o, comunque,
coinvolte, nella attività di intercettazione - abbia "riconosciuto" la voce di taluno degli interlocutori, non equivale affatto a riversare nel procedimento generiche impressioni o semplici congetture, ma a far confluire nel materiale di indagine il fatto storico relativo alla avvenuta ricognizione fonica;
ferma restando, ovviamente, la libertà di apprezzamento ma soltanto in sede di merito dei relativi risultati, sul piano della conseguente efficacia probatoria.
Venendo all'esame dei singoli ricorsi, e per la parte in cui gli stesi propongono motivi diversi da quelli sin qui trattati, va rilevato che entrambi gli atti di impugnazione rassegnati nell'interesse di EL IO, devono essere respinti perchè infondati. Per ciò che infatti attiene alla carenza di elementi di prova in ordine alla sussistenza della contestata fattispecie associativa, può dirsi che le sentenze dei due gradi di merito hanno offerto, al riguardo, un più che appagante quadro d'assieme anche se con tessuto argomentativo non di rado frammentato nella disamina di singole posizioni riferite a singoli aspetti e momenti della più complessa vicenda associativa del sodalizio facente capo proprio all'EL; un sodalizio che il più
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che congruo materiale di indagine ha accertato essere stabilmente ed organicamente deputato alla commissione di furti e ricettazioni di materiale e veicoli di vario genere, con una specifica ripartizione di ruoli, l'approntamento di un contesto logistico destinato all'occultamento del materiale, ed ulteriormente caratterizzato dal frequente ricorso a pratiche estorsive nei confronti delle vittime dei furti, per farle ritornare in possesso dei beni sottratti, spesso di elevato valore. Le dichiarazioni, anche confessorie, rese da alcuni imputato, il rinvenimento del materiale, le risultanze
13 scaturite dalle indagini di polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone offese e di quelle informate sui fatti e gli esiti delle intercettazioni, hanno composto la base fattuale su cui si è radicato l'addebito associativo: coerentemente apprezzato dai
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giudici del merito, secondo parametri valutativi del tutto immuni da rilievi sul piano della legittimità, e, a ben guardare, neppure contestati dal ricorrente, concentratosi in una sterile riproposizione delle doglianze già devolute in sede di appello e qui motivatamente disattese. Le sentenze di merito, infatti, hanno sia pure con motivazioni a tratti parcellizzate e non sempre perspicue evidenziato come le risultanze investigative avessero permesso di individuare, nell'odierno sodalizio, i connotati di una «banda di criminalità "tradizionale" (con obiettivi tendenzialmente rurali), che fruiva di un luogo destinato all'occultamento della merce sottratta (sito in contrada Montegrosso e posto a disposizione del gruppo dallo RO e dall'EL [...]), capace di realizzare furti, fonte di notevoli danni patrimoniali per le parti lese e munita di radio ricetrasmittenti (come emerso dalle captazioni ambientali), nonchè di due pistole (poste a disposizione del gruppo dall'EL
[...])». Una associazione, dunque come hanno precisato i giudici del merito – dotata di «un'adeguata organizzazione, se pur non molto sofisticata, ma sufficiente per garantire agli appartenenti al sodalizio criminoso[...] una ripartizione delle "quote">
(v. pag. 117 della sentenza impugnata).
Ugualmente infondate sono le censure che il ricorrente muove alla asserita, mancata disamina delle deduzioni di merito svolte a proposito delle varie imputazioni di furto, riqualificate come ricettazione, e concernenti i diversi beni rinvenuti in contrada Montegrosso. La sentenza di appello, infatti, sia pure in termini doverosamente sintetici, si è soffermata su ciascuna delle imputazioni sulle quali si erano concentrate le doglianze poste a base dell'atto di appello, evidenziando, per ciascun fatto-reato, gli elementi (intercettazioni, dichiarazioni, emergenze investigative, ed altro) sulla cui base ne era legittima la "attribuibilità" alla specifica posizione del ricorrente, implicitamente o, in taluni casi, esplicitamente, disattendendo le prospettazioni difensive, su cui si è radicata l'odierna doglianza di
14 omesso esame dei punti attinti dal gravame. Le restanti "osservazioni" del ricorrente,
quali la estensione dell'area e la vicinanza di una masseria dell'imputato (che rappresenterebbe una inconcepibile imprudenza, visto il ruolo attribuitogli) integrano semplici profili di carattere deduttivo, che non richiedevano neppure una specifica replica da parte dei giudici a quibus. Per ciò che attiene, poi, alla mancata enunciazione in dispositivo della intervenuta riqualificazione del reato sub i) da furto in ricettazione, deve osservarsi che, anche a prescindere dalla possibile emendabilità di tale omesso riferimento con la procedura di correzione di errore materiale, quello che si denuncia come vizio, integra, in realtà, una mera irregolarità del tutto insuscettibile di determinare il sollecitato annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata. Quanto, poi, alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di illegale detenzione di due pistole, la assoluta univocità di riferimento che compare nella intercettazione riprodotta in sentenza, esclude qualsiasi valenza alla tesi difensiva, ancora una volta già disattesa nella sentenza di appello e ora riproposta sotto il profilo, palesemente infondato, del vizio di motivazione.
Deve infine ritenersi infondato anche il motivo di ricorso, comune anche alla posizione di RO AL, relativo alla omessa specificazione degli aumenti di pena relativi a ciascuno dei reati avvinti dal nesso della continuazione, atteso che si deduce nel ricorso rassegnato nell'interesse di entrambi gli imputati l'incremento a titolo di continuazione sarebbe stato globalmente determinato dai giudici a quibus (nella misura di anni due per il RO e di anni quattro per l'EL), senza operare alcuna differenziazione fra i diversi capi di accusa. Al riguardo, questa Corte ha effettivamente avuto modo di puntualizzare, in più occasioni, che la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale;
neppure configura una nullità specifica, giacchè il precetto di cui all'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, si è affermato, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 del codice di rito, l'anzidetta omissione configura,
15 non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale (Cass., Sez. III, 30 maggio 2003, Waghih;
Cass.,
Sez. III, 25 giugno 1999, Cascino). Ebbene, nella specie, i giudici del merito, sia pure attraverso un enunciato "complessivo" che ha fatto leva sulla apprezzata gravità dei fatti contestati, della natura degli stessi e del valore sempre consistente dei beni sottratti o ricettati (v., rispettivamente, pagg. 117 e 164 della sentenza impugnata), hanno offerto parametri congrui alla stregua dei quali individuare i criteri di commisurazione seguiti, attribuendo pari disvalore alle vicende delittuose unificate sotto il vincolo della continuazione. Il che rende la motivazione sul punto sostanzialmente non omessa, perchè in concreto adeguata al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dai giudici del merito.
Il ricorso proposto nell'interesse di DI OS IC e DI OS
ZO è manifestamente infondato. A proposito del primo, infatti, la circostanza che il medesimo abbia reso confessione in ordine all'unico episodio per il quale è stato ritenuto responsabile, è più che adeguatamente assistita, sul piano probatorio, dalle univoche emergenze scaturite dalle intercettazioni effettuate in contemporanea al furto, e dalle quali emerge come sottolinea la sentenza impugnata, senza alcuna contestazione sul punto da parte del ricorrente un dialogo diretto tra l'imputato e
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l'EL, che da casa stava coordinando le modalità operative del furto, cui l'imputato stava partecipando. Del pari univoche, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, sono le emergenze poste a base della ritenuta responsabilità, in ordine al medesimo episodio, anche di DI OS ZO, posto che, anche in questo caso, le circostanze emerse dalla attività di intercettazione, attentamente e coerentemente analizzate in sede di merito anche e soprattutto sul versante della
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individuazione dell'imputato, come partecipe, con funzioni di "palo" all'illecito contestato - pongono la sentenza impugnata al riparo da qualsiasi censura in punto di adeguatezza e coerenza della motivazione. I ricorsi degli imputati devono pertanto
16 essere dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Quanto al ricorso proposto nell'interesse di DE RA OS
MI, i motivi che sostengono l'impugnazione sono tutti infondati, tranne l'ultimo. La circostanza, infatti, che il nominativo dell'imputato sarebbe stato omesso nella imputazione relativa alla fattispecie associativa, è priva di rilievo, giacchè i nominativi menzionati in calce alla rubrica si riferiscono, evidentemente, alle sole posizioni rispetto alle quali la data di consumazione del reato è diversa da quella
"generale", individuata sino al 30 novembre 2000. Ugualmente infondata, anche se corretta in punto di fatto, è la doglianza relativa alla omissione del nominativo dell'imputato nella rassegna operata a pagg. 117 e 118 della sentenza impugnata, circa il numero degli associati, giacchè i riferimenti della sentenza attengono esclusivamente alla ritenuta insussistenza della aggravante di cui al quinto comma dell'art. 416 cod. pen., vale a dire alla circostanza che il numero degli associati – alla stregua delle diverse statuizioni adottate sul punto nel giudizio di appello - doveva ridursi rispetto al giudizio di primo grado ad un numero inferiore a dieci, senza un specifico risalto alle singole posizioni. Non può dunque cogliersi, nella segnalata
"imprecisione", alcun vizio di contraddittorietà della motivazione, rispetto alla
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stavolta puntuale - disamina che del ruolo svolto dall'imputato viene offerta in altra parte (pag. 125) della sentenza impugnata. Le restanti doglianze sono ugualmente destituite di fondamento, giacchè si limitano a contestare la congruenza degli elementi evocati a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato, o sulla base di rilievi che pertengono ( e tendono) ad un improprio riesame del merito, o in forza di deduzioni assiomatiche, insuscettibili di incrinare la congruenza logica della
"interpretazione” dei fatti offerta dai giudici a quibus, tanto per ciò che attiene al ruolo di assoluto risalto ricoperto dall'imputato in seno al contestato sodalizio, quanto in ordine alla partecipazione del DE RA ai vari episodi specifici al medesimo contestati. Della questione relativa alla utilizzabilità del colloquio registrato tra il CI e il funzionario di polizia si è già detto, così come si è già
17 analizzata la questione relativa alla perizia fonica, ed alla individuazione dell'imputato per il "Mimi" di cui alle conversazioni intercettate e del "metodo soggettivo" che sarebbe stato utilizzato.
E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso nel quale si sottolinea il contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza con riferimento alla quantificazione della pena. Nella motivazione, infatti (pag. 127), la sentenza impugnata ha quantificato la pena irrogata al DE RA in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, secondo il seguente calcolo: pena base, per il più grave delitto di tentata estorsione, anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 900,00 di multa;
ridotta ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa per le attenuanti generiche;
aumentata per la continuazione ad anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, e ridotta per il rito ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Nel dispositivo, invece, è indicata una condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con contestuale irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'indicata aporia
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davvero sorprendente, anche perchè, come si vedrà, non unica nel corpo della sentenza impugnata comporta l'annullamento con rinvio della pronuncia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendo i giudici del rinvio procedere a nuovo esame sul punto, con l'evidente limite del non inasprimento del trattamento fissato in dispositivo.
Quanto al RO, al di là delle questioni, già esaminate, relative alla identificazione dell'imputato come persona alla quale si faceva riferimento nelle conversazioni intercettate ed alle risultanze della perizia fonica, nonchè al già esaminato motivo comune all'EL, le deduzioni che vengono svolte nel ricorso e tendenti a contestare la congruità del materiale di accusa circa la responsabilità dell'imputato, si limitano, a ben guardare, a negare assertivamente coerenza e logicità alla motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, senza porre in risalto specifiche anomalie argomentative, che avrebbero, in ipotesi, potuto sostanziare il dedotto ma insussistente - vizio di legittimità. La sentenza impugnata, infatti, dopo
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18 aver puntualmente rievocato le ragioni di merito su cui si era basato l'atto di appello, ha segnalato i non evanescenti riferimenti, più che “individualizzanti”, alla stregua dei quali ha coerentemente tratto il convincimento della responsabilità dell'imputato, senza sottrarsi al compito di procedere ad una disamina critica delle singole emergenze indizianti in specie offerte dalle intercettazioni e procedere, poi, al
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relativo apprezzamento unitario, in forza di deduzioni tutt'altro che congetturali.
Sono invece fondate le censure relative, ancora una volta, alle contraddizioni che è dato cogliere tra la motivazione e il dispositivo della sentenza. Come correttamente si deduce nel ricorso, infatti, nella motivazione della sentenza (pag.
117) è stata presa a riferimento, quale pena base sulla quale conteggiare gli aumenti per i reati in continuazione, una imputazione (quella di cui al capo f) di tentata estorsione, per la quale è intervenuta declaratoria di assoluzione (malgrado nella motivazione - pag. 109 – si escluda la responsabilità del RO nel furto ai
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danni del CI, ma la di lui responsabilità nel successivo tentativo di estorsione).
Al punto 9) del dispositivo della sentenza, infatti, espressamente si «assolve il
RO dai delitti di cui al capo F) per non aver commesso il fatto», riducendo conseguentemente la pena per gli altri reati. Ma (purtroppo) v'è di più.
Anche per ciò che attiene alla quantificazione del trattamento sanzionatorio si registra difformità tra la motivazione ed il dispositivo. In quest'ultimo, infatti, si determina la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, senza indicazione di pena pecuniaria. Nella motivazione, invece, si determina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro
800 di multa. La sentenza va quindi annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Anche il ricorso proposto nell'interesse di RO SC è infondato, ad eccezione di taluni profili inerenti il trattamento sanzionatorio. A proposito, infatti, delle deduzioni che il ricorrente svolge per contestare la coerenza della motivazione in punto di responsabilità, va osservato che i rilievi che sostengono i corrispondenti motivi di impugnazione non fuoriescono dalla mera controdeduzione circa
I”” interpretazione” dei risultati probatori scaturiti dall'intero corredo investigativo. Il
19 ricorrente, infatti, non focalizza la sua attenzione su specifici arresti nella coerenza del tessuto argomentativo svolto dai giudici del gravame a proposito del ruolo di assoluto rilievo ricoperto dallo RO nel sodalizio e la sua partecipazione - nella forma peculiare di cooperazione che gli è stata attribuita - alle singole vicende delittuose. Nè sono stati additati dal ricorrente effettivi vuoti motivazionali su doglianze puntualmente devolute nell'atto di appello, posto che la sentenza impugnata ha offerto congrua e coerente risposta alle diffuse censure di merito poste a base del gravame. D'altra parte, occorre qui ribadire che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone, dunque, fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, soltanto se e non è certo questo il caso si limita a riprodurre la
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decisione confermata, dichiarando, in termini apodittici e stereotipati, di aderirvi, senza dare cono degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di tali motivi Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005,
Aglieri). Al tempo stesso, e contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte di cassazione. come più volte ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di questa Corte non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
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fondamento della decisione di merito. La valutazione di tali elementi, infatti, è
riservata in via esclusiva al giudice del merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. L'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., non consente, infatti, al giudice di legittimità di rivalutare i dati processuali o procedere ad una diversa. interpretazione delle prove, ma permette soltanto di apprezzare la logicità della
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020 motivazione, entro i confini tipizzati dalla norma e dallo stesso sistema, che, evidentemente, pone il sindacato di legittimità al di fuori del perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio sul fatto. Per altro verso e non a caso l'illogicità della motivazione, censurabile a norma del richiamato art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., è soltanto quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perchè l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di operare una rilettura del merito
(Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, Petrella;
Cass. Sez. un., 23 giugno 2000, Jakani;
Cass., Sez. un., 16 dicembre 1999, Spina).
Sono infondate anche le censure che il ricorrente svolge a proposito della pretesa illegittima mutatio libelli che avrebbe caratterizzato la diversa qualificazione giuridica dei vari addebiti di furto in quello di ricettazione. Va ribadito, infatti, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poichè la nozione strutturale di "fatto”, contenuta nell'art. 521 del codice di rito, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata vale a dire l'oggetto della dialettica processuale e del corrispondente tema di prova e la decisione giurisdizionale (che quella dialettica e quel tema è chiamata a scrutinare), risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Da qui la consolidata affermazione
21 secondo la quale il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata può ritenersi violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione sostanziale o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza aver avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti contestati e ritenuti si possa agevolmente individuare un nucleo comune, e, in particolare, quando essi si trovino in rapporto di continenza (Cass., Sez. IV, 24 aprile 2007, n. 16422, Di ZO;
Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2005, Cannizzo). Va quindi conclusivamente confermato il principio per il quale non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole, invece, del delitto di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto (Cass., Sez. II, 17 dicembre 2003, Beltrami).
E' fondato, invece, il rilievo che la difesa dello RO svolge a proposito della difformità del trattamento sanzionatorio tra motivazione e dispositivo. Mentre, infatti, nella motivazione della sentenza si afferma che l'imputato deve essere condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, procedendosi alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, con la riduzione per il rito, e si confermano le pene accessorie irrogate in primo grado (pag. 151-152), nel dispositivo l'imputato viene condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, determinando in anni cinque la durata della interdizione dai pubblici uffici. Anche per lo RO va dunque disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Per ciò che infine attiene al ricorso proposto nell'interesse di UP
TR, tutte le censure svolte in punto di responsabilità si rivelano prive di consistenza, tanto per ciò che attiene agli elementi sulla cui base l'imputato è stato
22 identificato nel "Pierino” che compariva nelle intercettazioni, che in merito al ruolo svolto nella associazione e nei fatti specifici di cui è stato riconosciuto responsabile.
A tal proposito, infatti, accanto alle ammissioni che sono promanate dallo stesso 2,
imputato, i giudici del merito hanno coerentemente valorizzato le risultanze scaturite dalle indagini, con particolare riferimento alle intercettazioni, il coinvolgimento dell'imputato da parte di DI OS ZO, gli univoci elementi atti ad asseverare la partecipazione dello stesso imputato alla vicenda estorsiva che gli è stata contestata, nonchè il coerente inquadramento della attività svolta dal UP
nell'alveo delle finalità proprie del sodalizio facente capo all'EL. Le doglianze svolte in punto di trattamento sanzionatorio evidenziano, però, ancora una volta, una palese difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza. Nella motivazione, infatti, si afferma che il UP deve essere condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, sulla base delle quantificazioni dettagliatamente esposte (pag. 135); nel dispositivo, invece, il
UP viene condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. Anche per questo imputato, dunque, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso dell'EL ed alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di DI OS IC e DI OS ZO segue la condanna dei predetti in solido al pagamento delle spese processuali;
DI OS IC e DI
OS ZO vanno altresì condannati al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che si stima equo determinare, per ciascuno di essi, in euro mille, alla luce dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000.
P. Q. M.
23 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di DE RA OS MI, RO AL,
UP TR e RO SC, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto l'impugnazione dei predetti ricorrenti.
Rigetta il ricorso di EL IO e dichiara inammissibili i ricorsi di DI
OS IC e DI OS ZO e condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e inoltre gli stessi DI OS ciascuno al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Vfmann
2008
GIU
11 CAUSEL
AL
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4
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