Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40240
CASS
Sentenza 22 novembre 2006

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40240
    Data del deposito : 22 novembre 2006

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