Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40240 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1079
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 023097/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET ER, nato il [...];
avverso la sentenza del 5.2.2003 Corte di appello dell'Aquila;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott.ssa Mariaida Persico.
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale Dott.ssa Annamaria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TT ER ricorre avverso la sentenza emessa il 5.2.2003 dalla Corte d'Appello dell'Aquila, con la quale veniva confermata la sentenza di condanna di primo grado per il reato di ricettazione di un solarium.
Deduce: 1) - la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p e di quant'altra norma applicabile in tema di prove.
Motivazione contraddittoria ed insufficiente.
La doglianza viene argomentata attraverso un esame delle risultanze processuali, dalle quali il ricorrente arguisce la sua mancata conoscenza della provenienza illecita del solarium e dalla asserita insufficienza della motivazione in ordine alle stesse. 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. in quanto, a fronte del quadro probatorio formatosi, il giudice d'appello avrebbe potuto ritenere, eventualmente, la violazione al disposto dell'art.712 c.p., ma mai quella al disposto dell'art. 648 c.p..
3) nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità, anche parziale, del gravame ai sensi dell'ultima parte dell'art. 606 c.p.p., comma 3, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del detto comma, nella parte citata, con riferimento all'art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., comma 2. E ciò in quanto, a suo avviso, l'attuale formulazione della norma lederebbe principi costituzionalmente garantiti, in quanto comprimerebbe il diritto del cittadino ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti, limiterebbe l'inviolabile diritto alla difesa e, con il riconoscere l'inammissibilità del ricorso per Cassazione "per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello", renderebbe privo di contenuto il settimo comma dell'art. 111 Cost., secondo il quale è comunque sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incostituzionalità sollevata con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui dispone l'inammissibilità del ricorso, se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello. La stessa è manifestamente infondata.
Ed infatti la scelta del legislatore di ammettere solo due gradi di giurisdizione di merito, oltre ad un terzo solo di legittimità, non pare ne' irragionevole, ne' in contrasto con il principio costituzionale, di cui all'art. 24 Cost., comma 1, che afferma il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, rimettendone poi al legislatore la relativa disciplina. Disciplina che, nel nostro ordinamento, è stata coerentemente effettuata seguendo le linee di un sistema di devoluzione rigorosamente prestabilito sia in senso positivo (v. l'art. 606 c.p.c., comma 1, ma anche l'art. 609 c.p.c., comma 1), sia in senso negativo (secondo lo schema delineato dall'art. 606 c.p.c., comma 3). Neppure può ritenersi che la norma in esame comporti un vulnus al principio dell'inviolabilità della difesa, di cui all'art. 24 Cost., comma 2: tale diritto, infatti, opera nell'ambito del processo per tutte le fasi ed i gradi stabiliti dal legislatore. Non appare pertanto in violazione dello stesso il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 che esclude, a pena di inammissibilità, la possibilità di eccepire la violazione di legge in sede di legittimità, se la stessa non sia stata preceduta da un'impugnazione nel merito nella quale sia stata dedotta tale doglianza, ma non esclude affatto tale facoltà lì dove, nei casi consentiti (art. 569 c.p.p.), sia stato effettuato il cd. ricorso per saltum, adendo direttamente il giudice di legittimità.
Quanto detto rende evidente che la norma in considerazione non si pone neppure in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 7. Tale norma costituzionale assicura la possibilità di ricorrere sempre per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, ma non esclude affatto la possibilità per il legislatore di regolare questo diritto, limitandolo nel caso in cui la parte ritenga di adire tutti i tre gradi di giudizio. In tal modo, infatti, viene assicurata l'armonia e la funzionalità del sistema nella sua interezza.
L'eccezione in esame deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Quanto al gravame proposto si deve dichiarare l'inammissibilità di entrambi i motivi dello stesso.
In ordine al primo motivo si rileva che vengono svolte solo argomentazioni in punto di fatto le quali, pur prospettando, in apparenza, vizi di illogicità o carenza di motivazione, in realtà intendono propiziare una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Infatti è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l'ulteriore specificazione che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella;
conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260). La Corte territoriale rende pienamente conto delle ragioni della decisione con argomentazioni esaustive, immuni da vizi logici, giuridicamente corrette. In particolare sottolinea che l'imputato, "sottrattosi ad ogni possibilità di ricognizione, è stato ampiamente riconosciuto in fotografia come colui che cercò di vendere il solarium", e che lo stesso accreditava" l'idea che provenisse da una vincita ad un concorso". Tale apparato argomentativo, significante del fatto che il ricorrente non ha mai dato alcuna plausibile spiegazione circa le modalità del suo acquisto e le ragioni del possesso di un oggetto alquanto inusuale, si appalesa come logico e quindi esente da qualsiasi censura. Quanto al secondo motivo di gravame si rileva che lo stesso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, in quanto mai dedotto con i motivi di appello.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella causa della determinazione dell'inammissibilità - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro seicento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006