Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 2
L'ordinanza con la quale il gip dichiara, ai sensi dell'art. 240- bis disp. att. cod. proc. pen. e 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742, l'urgenza del processo al fine di far decorrere i termini processuali anche nel periodo feriale, ha efficacia limitata alla sola fase delle indagini preliminari e non si estende alle successive fasi processuali. (In applicazione dl principio la Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, che, sul presupposto della persistente operatività della declaratoria di urgenza pronunciata dal gip, aveva sostenuto che i termini per proporre gravame avverso la sentenza di primo grado non fossero stati sospesi durante il periodo feriale e che conseguentemente gli appelli fossero da ritenersi tardivi).
È legittimo il decreto di giudizio immediato emesso congiuntamente per reati a citazione diretta connessi ad altri per i quali è prevista l'udienza preliminare. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la dedotta nullità del decreto di giuddizio immediato per i reati a citazione diretta sarebbe, comunque, da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. a seguito della scelta del ricorrente di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2016, n. 49821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49821 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
49 82 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 658/2016- - Presidente N. Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Consigliere - N. 36386/2015 REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: RA CA N. IL 04/01/1977 PRECETAJ ALTISTIN N. IL 23/04/1985 TALABAN RUBIN ALIAS N. IL 05/11/1982 inoltre: RA CA N. IL 04/01/1977 PRECETAJ ALTISTIN N. IL 23/04/1985 TALABAN RUBIN ALIAS N. IL 05/11/1982 avverso la sentenza n. 1870/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del 23/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per li Uditi: - il Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. - l'Avvocato Francesco Coli -difensore delle costituite parti civili, BA UC, BA UCno, MB RI RA, BA AC che ha concluso per accoglimento del ricorso del Procuratore generale con declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi ed ha depositato nota e conclusioni scritte;
l'Avvocato Maisano Francesco Antonio e l'avvocato Brunelli Roberto, nell'interesse di NI UC, che si sono riportati ai motivi di ricorso ed hanno richiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
-l'Avvocato Levi Umberto AC, difensore di EC AL che si è riportato al motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; -l'Avvocato Sposito Gianluca difensore del LA IN che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 23 gennaio 2015, confermava la decisione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Pesaro in data 29 marzo 2014 con cui, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, era stata inflitta a UC NI la condanna alla pena di anni venti di reclusione;
confermava, altresì, la decisione a carico di PR AL e di LA IN, nei cui confronti, tuttavia, rideterminava la pena in quella di anni dodici di reclusione ciascuno, oltre sanzioni accessorie e statuizioni civili. La ricostruzione dei fatti nei giudizi di merito.
1.1. La decisione in primo grado. BA UC, il 16 aprile 2013 alle 21,30 circa, dopo aver aperto la porta dell'abitazione di via Rossi nr. 19 in Pesaro, era attinta al volto da sostanza ustionante, lanciatale da una persona travisata. Per effetto del gesto la vittima riportava lesioni gravissime. La fitta attività investigativa permetteva di individuare il mandante dell'azione in NI UC ed i concorrenti nel PR AL e nel LA IN. Erano, dunque, ascritti e ritenuti in concorso i fatti di lesioni aggravate, di simulazione di reato, di danneggiamento e di violazione di domicilio. A carico del solo NI UC era contestato anche il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., per una 2 li serie di condotte commesse tra il mese di settembre e di ottobre 2012, epoca in cui la BA aveva assunto la decisione di interrompere la relazione sentimentale che la legava a costui. Infine, era imputato al medesimo NI il delitto di tentato omicidio, di cui al capo E, posto in essere, attraverso la manomissione dell'impianto del gas che serviva la cucina della donna. Il primo giudice aveva ritenuto provate plurime condotte di vessazione da parte dell'imputato. Osservava che la BA era stata costretta a modificare le sue abitudini ordinarie;
a vivere in condizione di paura e di continua ansia ed era stata indotta a cambiare la serratura di casa, oltre ad aver subito una vera persecuzione, culminata nel grave episodio sopra indicato. Il delitto di lesioni gravissime era stato ricostruito rielaborando, nella prospettiva a carico, una serie di elementi di valenza indiziaria. Era documentato che NI UC, nel periodo precedente il fatto, avesse avuto disponibilità di acido. La polizia giudiziaria aveva notato una ferita sulla sua mano destra ed altre lesioni alla gamba, durante un servizio specifico di osservazione in data 5 aprile 2013. Egli, ancora, aveva demolito la sua vettura, Smart, il 27 marzo 2013. L'auto presentava gli interni danneggiati dal versamento di sostanza corrosiva. Di ciò aveva dato conto ai giudici del merito anche la dichiarazione dell'LI, autodemolitore cui il medesimo imputato si era rivolto per l'incombente. La data indicata, del 27 marzo 2013, coincideva, tra l'altro, con un controllo di LA IN. UI, sorpreso in possesso di acido solforico, non era stato in grado di giustificarne la ragione, al momento dell'intervento da parte della polizia giudiziaria. Ancora, le telecamere di un supermercato in via Rossi, nei pressi dell'abitazione della BA, avevano documentato la presenza sia del LA IN che del PR AL, il 16 aprile 2013, giorno dell'aggressione ed in un orario (le ore 20,37) ad essa prossimo. Erano emersi dagli approfondimenti investigativi, si annotava nella decisione di primo grado, proprio nel mese di marzo 2013, diversi incontri tra il NI ed il PR. Da ciò si inferiva la conoscenza tra i due soggetti, riscontrata anche dal fatto che il medesimo NI, avvocato, aveva svolto incarichi professionali per conto di alcuni familiari del PR. NI UC, dal suo canto, aveva inizialmente negato la conoscenza del PR;
successivamente, si era determinato ad ammettere solo una parte dei fatti. Lo aveva fatto chiarendo, tuttavia, d'aver solo dato incarico all'indicato PR di danneggiare, con l'impiego di acido, la vettura nuova della BA. Il giudice del merito, rielaborando i dati a disposizione, valorizzava anche un altro particolare, rivelatosi durante le investigazioni e relativo alla conoscenza tra il 3 li PR ed il LA IN. Sottolineava, poi, l'esito di un controllo del 9 marzo, in compagnia di GA PA, soggetto conosciuto anche dal NI. Il PR, dal suo canto, aveva negato ogni coinvolgimento. Non era stato, tuttavia, ritenuto credibile. Il suo cellulare aveva agganciato la cella che ne documentava la presenza in via Rossi, la sera dell'aggressione, almeno sino alle 21,15, momento dal quale il telefono stesso era risultato spento. Il PR, ancora, risultava aver dato ospitalità al LA, dopo il fatto e, a circa 100 metri dalla sua abitazione, era stata rinvenuta una busta interrata, contente un paio di scarpe, con segni di corrosione determinata da sostanza acida. Sulla busta erano state rilevate le sue impronte. A carico constava, ancora, la dichiarazione del NI. La presenza del medesimo PR e del LA IN, sotto il palazzo della vittima, tra le 20,45 e le 20,50, era ritenuta compatibile con quanto riferito dalla teste ZI VA, che aveva spiegato d'aver udito, a quell'ora, qualcuno entrare nell'abitazione della BA, usandone le chiavi. La vittima avrebbe ivi, di converso, fatto rientro dopo poco e intorno alle successive ore 21,30. Si argomentava, pertanto, la conclusione che, per introdursi nell'abitazione della ragazza, erano state utilizzate le chiavi dell'appartamento. Invero, la vittima rammentava, in particolare, che la porta, al suo ritorno, era chiusa con due sole mandate, là dove, per abitudine, ella stessa soleva operarne quattro. Era escluso, del resto, l'accesso dalla "porta finestra", in cui era stato praticato precedentemente un foro. Le verifiche tecniche sul punto ne avevano, infatti, attestato la natura simulatoria. Quel foro risaliva, invero, ad un evento precedente, che la BA aveva denunciato il 13 aprile 2013 (tre giorni prima dell'aggressione). Si era verosimilmente inscenato un tentativo di furto (senza che fosse stato asportato alcunché) e si era accertato che il foro presente sulla porta-finestra era stato - praticato dall'interno dell'appartamento. La donna aveva, tuttavia, provveduto a farlo chiudere e l'eseguita riparazione risultava artatamente rimossa, in occasione degli eventi del 16 aprile. Si valutava, indi, il particolare relativo alla disponibilità delle chiavi dell'abitazione della vittima, da parte del NI, anche dopo che la BA stessa aveva sostituito la serratura della porta d'ingresso. In quella congiuntura temporale, risultava dalla dichiarazione del teste IE AR che, tra il mese di gennaio e febbraio 2013 (o al massimo a dicembre 2012), in un paio di occasioni, proprio il NI era stato scorto dal medesimo teste nell'atto di aprire quell'abitazione, con l'impiego delle chiavi. La sostituzione della serratura, da parte della BA, era stata eseguita tra i mesi di ottobre e novembre 2012, con l'ausilio del fabbro OT, cui ella si era rivolta. 4 li Si sono esaminate, pertanto, le possibili modalità con cui il NI si sarebbe potuto procurare le nuove chiavi dell'abitazione della BA. l'iscrizioneIn sentenza risultano richiamati diversi episodi. Tra questi dell'imputato, sotto falso nome, presso la struttura sportiva, ove la medesima BA svolgeva attività fisica. Più volte il NI aveva tentato di fare ingresso nello spogliatoio femminile. NI AN e CC GI, infatti, lo avevano sorpreso, almeno in due occasioni, mentre usciva dallo spogliatoio delle donne. In quelle circostanze, si è osservato, avrebbe avuto la possibilità di impossessarsi facilmente delle chiavi che la BA stessa deteneva nella sua vettura, prima una Smart e, poi, una Audi A1. Questo percorso logico-ricostruttivo, si osservava nella decisione impugnata, era stato confermato anche dalle dichiarazioni rese da IO DA. UI, compagno di cella del NI, ne aveva ricevuto le confidenze (tra cui quella relativa alla disponibilità delle chiavi). Aveva, altresì, ricevuto un manoscritto, contenente le "istruzioni" che quest'ultimo intendeva impartire al PR ed al LA, sulle dichiarazioni che entrambi avrebbero dovuto rendere agli inquirenti. IO, sin dall'inizio, aveva, tuttavia, riferito i fatti agli inquirenti e consegnato loro quel documento. Sul delitto in esame era ritenuta a carico del NI sia l'aggravante del mezzo corrosivo che quella del fatto commesso dall'autore del delitto di cui all'art 612 bis cod. pen. Quest'ultima circostanza era esclusa per il PR e per il LA. Per tutti era, contrariamente, ritenuta insussistente la circostanza dell'aver agito per motivo abietto o futile. La prova del fatto, così ricostruito, involgeva, altresì, quella del delitto di violazione di domicilio. Era, indi, ricostruito il delitto di omicidio tentato in danno della BA. Il 20 febbraio 2013 la donna rientrando a casa aveva avvertito un forte odore di gas. Aveva chiuso il rubinetto erogatore e aveva aperto sia le finestre che la porta di accesso all'abitazione. Nel frangente aveva scorto il NI. UI, inizialmente aveva tentato di nascondersi dietro una rientranza del muro per, poi, presentarsi, dicendo di essersi trovato sul posto e d'aver assunto la determinazione di passare a salutarla. Ancora, il 1 marzo 2013 la BA, rientrata in casa, aveva aperto il rubinetto del gas ed acceso il fornello;
in quella congiuntura, d'improvviso, avevano preso fuoco le manopole relative. Arrestata immediatamente l'erogazione del combustibile, agendo sulla chiave d'erogazione, la donna aveva chiamato un tecnico, tale LE. All'esito della verifica, costui aveva accertato l'allentamento del tubo e la mancanza di tre guarnizioni. Egli aveva sospettato in immediato d'una manomissione all'impianto, pur senza averne fatto parola con la BA. Eseguita, successivamente, una consulenza da parte del Pubblico Ministero, quella intuizione era stata riscontrata essendosi 5 escluso un errore nel montaggio (che risaliva, tra l'altro, all'anno 2010). Si sarebbe, infatti, verificata, in questa ipotesi, una perdita continuativa, che, di converso, non era mai stata notata prima di allora. Il consulente attestava, peraltro, che la manomissione, per caratteristiche dell'impianto e per cubatura dei locali, una volta avvenuto l'innesco, sarebbe stata idonea a produrre sia l'incendio, dopo le 4 ore, che l'esplosione, dopo le 5 ore. Questi dati, unitamente alle confidenze che il NI aveva reso allo IO, erano ritenuti elementi fondanti la responsabilità per il delitto. Era ritenuta, altresì, oltre alla circostanza aggravante del fatto commesso dall'autore del reato di cui all'art 612 bis cod. pen. (art 576 comma 1 n.
5.1. cod. pen.) la circostanza aggravante della premeditazione. Le modalità dell'esecuzione, osservava il giudice di merito, attestavano la pianificazione dell'azione, oltre a quella dell'impiego del mezzo insidioso.
1.1.2. La decisione di secondo grado. La Corte d'appello, respinte le eccezioni preliminari e quelle relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di IO DA, condivideva il ragionamento del primo giudice e ne confermava il percorso logico e motivazionale. Sul delitto di atti persecutori, annotava come esso si inscrivesse nella cornice di una relazione sentimentale iniziata nell'anno 2009 e terminata nell'anno 2012. Gli atti posti in essere, prima dell'interruzione della relazione stessa, erano stati richiamati per far chiarezza sull'evoluzione del rapporto e per far risaltare l'omogeneità dei comportamenti del medesimo NI, D'altro canto, le condotte rilevanti nel segmento dell'imputazione avevano trovato conforto proprio nelle dichiarazioni della BA e dei numerosi testi ascoltati. Non era condivisa la tesi d'una "ambivalenza" nel comportamento della persona offesa, come elemento che avrebbe potuto indurre un'erronea percezione nel NI, in guisa da escludere la sussistenza del delitto stesso. La donna, osservavano i giudici di secondo grado, era stata, infatti, irremovibile da quando aveva manifestato al NI medesimo l'intenzione di interrompere la relazione. Da quel momento i comportamenti invasivi di costui erano stati sempre più marcati, tanto che egli era giunto a mutare anche approccio, assumendo iniziative che erano volte ad impietosirla, giungendo alla simulazione di stati patologici, non rispondenti a verità. Da ciò si è ritenuto che non si potesse seriamente tracciare una linea interpretativa tale da far fondatamente postulare al medesimo NI che la BA non avesse realisticamente intenzione di chiudere quella relazione. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, l'imputato non avrebbe, pertanto, potuto ignorare di indurre con i suoi comportamenti lo stato di ansia ed agitazione nella sfera della vittima. Da tutto ciò, secondo la Corte d'appello, aveva tratto scaturigine la decisione dell'imputato di 6 . 5 assumere azioni punitive e, addirittura, di eliminazione fisica della ragazza, colpevole d'averlo definitivamente allontanato. Il delitto relativo alle lesioni gravissime e quello di tentato omicidio erano ugualmente argomentati partendo dalla valorizzazione della disponibilità delle chiavi dell'appartamento della BA. NI UC ne era in possesso già in passato. La BA lo aveva spiegato, riferendo di una occasione in cui, con una scusa, costui l'aveva raggiunta ad Urbino e si era fatto consegnare le chiavi dell'appartamento di Pesaro, ove assumeva d'aver dimenticato le sue. Le chiavi le erano state restituite il giorno seguente. Dopo la chiusura della relazione, proprio quel particolare aveva indotto la BA stessa a cambiare la serratura di casa. L'imputato aveva ammesso d'aver visto l'OT uscire dall'abitazione della ragazza, dopo la sostituzione della serratura. Lo stesso NI sapeva, d'altro canto, hanno annotato i giudici di merito, che la donna era solita lasciare le chiavi nella sua vettura. Tra i mesi di ottobre e dicembre 2012, sotto falso nome, il NI aveva, pertanto, iniziato a frequentare la piscina ove si recava UC BA. Gli accessi, più volte tentati allo spogliatoio femminile, documentavano le occasioni in cui egli avrebbe potuto impossessarsi delle nuove chiavi. IO DA aveva riferito di aver appreso dal NI, durante la comune detenzione, che costui si era impossessato delle chiavi dell'appartamento della donna, proprio prelevandole dalla sua smart. Quella vettura era stata utilizzata fino al 29 novembre 2012, data in cui era stata concessa in permuta. Dell'auto il NI aveva una chiave, che si era procurato durante la relazione, sottraendola alla BA. TE aveva, infatti, chiarito di non aver rinvenuto proprio la seconda chiave del veicolo, al momento della sua riconsegna per la permuta. Né sarebbe valso, secondo il giudice a quo, opporre che lo scontrino emesso dall'OT il 30 novembre, documentasse l'operazione di sostituzione della serratura in quella data. Vi era, invero, anche altro scontrino in data 17 novembre, egualmente compatibile con l'esecuzione del lavoro, specie in ragione dei contatti telefonici tra la BA ed il fabbro, contatti che risalivano già ed almeno alla metà del mese di ottobre (in questo senso deponevano anche le dichiarazioni della BA e del medesimo OT, che avevano collocato la sostituzione nel mese di novembre). D'altro canto, il teste IE era stato chiaro ed aveva collocato l'apertura della porta dell'abitazione della BA, da parte del NI, in epoca certamente successiva alla sostituzione della serratura (dicembre 2012, gennaio-febbraio 2013). Il dato istruttorio aveva documentato anche un'incursione negli spogliatoi femminili, circostanza in cui il NI era uscito tenendo in mano un telefono con cover rosa, che aveva, poi, lasciato all'esterno della smart della BA. Quel particolare, tuttavia, osservavano i giudici di merito, non dimostrava che l'imputato non fosse in 7 li possesso delle chiavi dell'auto. Si sarebbe, piuttosto, potuto solo ammettere, per ipotesi e con maggiore semplicità, che non ne disponesse quel giorno ed in occasione dell'accesso presso la struttura. Ammesso in fatto il possesso delle chiavi dell'abitazione, da parte del NI, la Corte territoriale ha ricostruito il percorso logico a fondamento dell'imputazione di omicidio tentato. Il 20 febbraio 2013 BA UC, rientrata a Pesaro, aveva notato verso le ore 20,00 la presenza del NI stesso in auto, nei pressi della piazzetta vicina la sua abitazione. Entrata in casa aveva avvertito un forte odore di gas ed aveva aperto le finestre la porta. Nel frangente aveva scorto il NI. UI aveva cercato di non farle chiudere la porta, interponendo un piede in chiara funzione d'ostacolo al battente. Aveva desistito dall'azione solo allorquando la ragazza aveva obiettato di dover rispondere al telefono. La BA, dopo poco, aveva inviato un messaggio alla AL, sua amica, informandola della presenza dell'imputato. Nemmeno il NI aveva negato quel particolare. Durante il suo interrogatorio aveva ammesso di essere passato quella sera a salutare la IA e di essersi impaurito quando, d'improvviso, ella aveva spalancato la porta. La ragazza nell'occasione, tuttavia, aveva cenato dall'amica e per i giorni successivi si era trattenuta ad Urbino. Ciò sino al 1 marzo, allorquando aveva fatto ritorno a Pesaro. Giunta a casa ed acceso il fornello per cucinare, d'improvviso, si erano infiammati tutti i pomelli della cucina. Aveva prontamente interrotto il flusso del gas agendo sulla manopola d'erogazione. Era, indi, intervenuto, su sua richiesta, un tecnico che aveva riscontrato la manomissione dell'impianto. Pur non avendone parlato in immediato alla BA stessa, costui lo aveva confermato in sede di sommarie informazioni testimoniali. Ritenevano i giudici della Corte d'appello, condividendo il ragionamento del primo giudice, che il numero di guarnizioni mancanti (tre) e l'allentamento del tubo rendessero non verosimile l'ipotesi di plurimi errori in fase di montaggio. Era un'eventualità da escludere, perché sino a quel momento non vi era stato alcun incidente. La perdita, di converso, ammessa l'ipotesi alternativa, sarebbe dovuta essere continuativa e si sarebbe dovuta rivelare in precedenza. Non era, poi, ritenuta casuale la presenza del NI in loco, proprio la sera del 20 febbraio 2013. Egli affermava di essersi recato, unitamente all'amico SC a comprare delle pizze. Avendo entrambi dimenticato i telefoni e non sapendo dove fosse il locale erano andati allo studio, per chiamare a casa e farsi indicare con esattezza il luogo. Incontrati, tuttavia, dei conoscenti, avevano acquisito le informazioni necessarie da 8 li costoro. La Corte d'appello sul punto (fll. 89-92) ha indicato le ragioni che avevano indotto a ritenere mendace il SC. Egli, invero, smentito dallo stesso NI, aveva affermato di essere rimasto sempre in compagnia dell'imputato. Era certo, al contrario, che il NI stesso si fosse portato quella sera ed in quella specifica - congiuntura - dalla BA. La ragione dell'indicata presenza dell'imputato in loco era, a giudizio della Corte di merito, ben altra. UI si era portato lì, per controllare da vicino gli effetti della situazione di pericolo che aveva innescato. Accertatosi che la BA aveva aperto le finestre e che, in definitiva, era fallito il piano, aveva deciso di salire. In questa prospettiva è stato, pertanto, collocato e spiegato anche il possibile significato d'una azione sul campanello. Il NI stesso avrebbe, cioè, ed in ipotesi, compiuto quel gesto nella consapevolezza che nulla sarebbe accaduto, poiché la BA aveva già aperto le finestre. La Corte d'appello ha, dunque, ribadito sul tema connesso alla idoneità degli atti che il tentativo era tale, poiché il CE, consulente del Pubblico Ministero, aveva spiegato tecnicamente la portata dell'azione e, contrariamente a quanto dedotto a discarico, aveva tenuto anche conto dei fori di ventilazione presenti nell'ambiente (fl. 98). Si è, poi, spiegato perché una parte rilevante del gas non potesse essere assorbita dalla caldaia (e ciò in ragione della localizzazione del punto di perdita). Questi dati avevano indotto ad escludere la necessità di disporre una perizia supplementare sul punto. Sul ruolo di PR AL e di LA IN la Corte d'appello ha sottolineato come fosse emblematica la presenza di entrambi, ripresi dalle telecamere sotto l'abitazione della BA la sera del fatto e ha valorizzato come indicatore logico rilevante la conoscenza reciproca e quella tra il primo ed il NI stesso. Ancora, il 27 marzo, si è osservato, il LA IN era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in possesso di acido solforico;
l'autodemolitore LI si era, dal suo canto, recato dal NI ed aveva prelevato la vettura (danneggiata dall'acido). Il NI, appreso del controllo del LA, si era, a sua volta, portato presso l'autodemolizione ed aveva smontato personalmente i sedili del veicolo, per eliminare le tracce di acido, che erano evidenti. Se ne era, poi, disfatto, abbandonandoli in una scarpata, in località Santa Colomba. NI, nella fase iniziale delle investigazioni, aveva negato la conoscenza con i soggetti di nazionalità albanese. Dopo che il Pubblico Ministero, tuttavia, gli aveva contestato il contenuto della lettera che aveva scritto ed inviato all'avvocato RA Martufi e quella consegnata allo IO, il medesimo NI aveva ammesso d'aver solo dato mandato al PR di danneggiare, con l'impiego di acido, la vettura della BA. La variante al piano non li 9 era stata da lui voluta;
il mandato si era, piuttosto, trasformato nella realizzazione di un furto, ostacolato dal rientro della donna in casa. La prima missiva, inviata all'avvocato Martufi, ha sottolineato la Corte di merito, conteneva un riferimento a quella variante del piano e l'invito al medesimo legale di conservare la lettera e di utilizzarla al momento opportuno. Il legale, tuttavia, ne aveva operato consegna immediata al Pubblico Ministero. La scelta di essersi rivolto al PR, aveva affermato il NI, era derivata dall'intenzione iniziale di ristrutturare casa. Egli aveva, tuttavia, deciso di soprassedere sull'iniziativa dei lavori di ristrutturazione e quella decisione aveva infastidito il medesimo PR. Intimidito per la reazione di costui, NI UC aveva deciso di incaricarlo di eseguire il danneggiamento dell'auto della BA, verso il corrispettivo di 2000 euro. NI, ancora, ammetteva d'aver incontrato il PR in almeno tre occasioni, presso il bar Zongo, nel locale di Baia Flaminia e quando aveva consegnato l'acido. In almeno altre tre occasioni, TO IA aveva visto l'imputato indicato in compagnia del medesimo PR. Dell'incontro a Baia Flaminia aveva parlato anche il teste OL e ad esso era stato indicato come presente anche EL DO. Erano, poi, state esaminate e valutate le intercettazioni ed un colloquio tra il LA IN e la sorella. Il primo le aveva chiesto di contattare il legale del NI e di sostenere le sue spese legali. Diversamente avrebbe "puntato il dito". Quanto al quadro a carico del LA IN, oltre agli elementi segnalati, si è annotato che le ferite riscontrate confermavano la ricostruzione operata. Il LA presentava una lesione alla mano sinistra da ricondurre ad agente causticante, ferita da datare a circa 5 settimane prima dell'osservazione (4 maggio 2013). L'epoca si collocava, dunque, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Tuttavia, poiché il 27 marzo quella lesione non era stata riscontrata dalla polizia giudiziaria, ciò dimostrava che il medesimo LA avesse maneggiato acido anche nei giorni seguenti. La ferita alla tempia, di converso, non permetteva di individuarne una genesi certa (se abrasione o sostanza corrosiva) e si collocava in un periodo risalente a due settimane prima l'osservazione. Si riteneva, comunque, di collegarne l'origine alla disponibilità di sostanza corrosiva. Ciò perché, da un lato, il LA non aveva offerto una spiegazione alternativa ragionevole e, dall'altro, perché era irrilevante il dato che la BA stessa avesse detto che l'aggressore indossava un passamontagna. La ferita si sarebbe potuta, invero, produrre sia per effetto di una quantità minore o superficiale di sostanza, sia attraverso un contatto tra la mano ed il volto. A carico del LA IN era, infine, richiamato e ritenuto significativo il tentativo di fuga posto in essere da costui, dopo i fatti. li 10 2. I ricorsi per cassazione.
2.1. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona. Deduce la violazione di legge e lamenta che si sarebbero dovuti dichiarare inammissibili gli appelli presentati. La sentenza di primo grado era stata emessa in data 29 marzo 2014, con riserva di deposito della motivazione in giorni novanta;
deposito era avvenuto il 27 giugno 2014, ultimo giorno utile. Da quella data sarebbe decorso il termine di giorni 45 per l'impugnazione, con scadenza in data 11 agosto 2014. Gli appelli nell'interesse degli imputati erano stati depositati in data 22 e 25 settembre 2014, a termine, si assume, oramai spirato. Egualmente, fuori termine sarebbe stata l'impugnazione del Pubblico Ministero. Ciò perché il 4 settembre 2013 il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato l'urgenza del procedimento, con ordinanza notificata agli imputati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 l. 742/1969, motivata sulla scorta dell'imminente scadenza dei termini di custodia ed in ragione della necessità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della deposizione di un teste. In virtù dell'indicata ordinanza, dunque, non avrebbe operato la sospensione feriale dei termini processuali. La dichiarazione d'urgenza, di cui all'art. 2 comma 3 I. 742/1969, afferma il ricorrente, riguarderebbe l'intero processo e, una volta emessa, non avrebbe avuto efficacia limitata alla fase o al grado per cui era stata pronunciata. Era errata, pertanto, la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro avesse pronunciato in data 4 settembre 2013 ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. 742/69 e, dunque, con efficacia limitata al compimento di singoli atti e non dell'art. 2 comma 3 della legge indicata. L'interpretazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe risultata perciò contraria al dato testuale dell'ordinanza emessa e notificata alle parti. Quel provvedimento era motivato, sia in ragione della scadenza dei termini di custodia, sia in ordine alla necessità di procedere ad acquisire in incidente probatorio la testimonianza del teste EL DO. Trattandosi, del resto, di un provvedimento che il giudice avrebbe potuto emettere anche d'ufficio avrebbe perso ogni significato il riferimento alla richiesta del Pubblico Ministero. Il contenuto dell'ordinanza era stato, pertanto, erroneamente interpretato. Incardinato il procedimento sul binario dell'urgenza unica strada per far ripristinare la sospensione dei termini sarebbe stata quella di richiedere la revoca del provvedimento, iniziativa che non era stata assunta. Erano, dunque, da ritenere inammissibili tutti gli appelli. 11 ङ 3. Ricorre per cassazione NI UC a mezzo dei Difensori di fiducia e presenta due distinti atti di impugnazione.
3.1. Con quello a firma del difensore, Avvocato Francesco Antonio Maisano, deduce le seguenti ragioni di doglianza. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 62, 63, 191, 192 e 197 cod. proc. pen., oltre alla violazione dell'art. 377 bis cod. pen. almeno nella forma tentata, in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da IO DA al Pubblico Ministero. IO aveva riferito al Pubblico Ministero in data 24 settembre 2013 ed era stato ascoltato come testimone. UI era stato compulsato dal NI per procurargli un contatto con i due soggetti albanesi, in funzione della conferma del suo alibi. Sarebbe stato disposto anche a ricompensarli. Si versava, a giudizio del ricorrente, nel campo della concorsualità criminosa in itinere. Né il Pubblico Ministero aveva acquisito alcuna "riserva mentale" da parte del dichiarante. Era errato quanto affermato dalla Corte d'appello secondo cui, ammesso che la tesi della difesa avesse avuto fondamento, l'inutilizzabilità avrebbe avuto rilievo solo contro il dichiarante e non contro il NI. Si è dedotta, dunque, la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. A dimostrazione della tesi sostenuta si è richiamata la missiva redatta da NI e affidata allo stesso IO, affinché la recapitasse ai coindagati. Si trattava di un'operazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen. NI non avrebbe mai redatto la missiva se non avesse contato sull'appoggio dello IO. Da ciò si è dedotta, in alternativa, una non estraneità di costui al reato in itinere o un'azione dello IO, quale longa manus degli inquirenti, che gli aveva fatto assumere la qualità d'agente provocatore. Nel comportamento, del resto, non vi era spontaneità. Infatti, in sede di sommarie informazioni testimoniali, in data 2 ottobre 2013, il verbale si apriva con l'indicazione che il medesimo IO intendeva portare riscontri oggettivi. L'incontro era stato concordato;
il Pubblico Ministero il 2 ottobre 2013 aveva comunicato alla matricola dell'Istituto che intendeva sentirlo presso il suo ufficio. Era, indi, chiaro che il NI avesse danneggiato se stesso perché istigato o sollecitato a quel gesto dallo IO. UI o era concorrente nel delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. (almeno nella forma tentata) o era strumento degli inquirenti e valeva, pertanto, la regola dell'art. 62 cod. proc. pen. Vi era stata una violazione del diritto di difesa anche alla luce della giurisprudenza EDU.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa all'illegittima acquisizione di prove decisive, dopo la discussione delle parti, nel giudizio abbreviato. li 12 La Corte d'appello aveva utilizzato prove illegittimamente acquisite. Lo documentava la sentenza al fl. 76 che dava atto della possibilità di chiudere la porta dell'abitazione della vittima dall'interno con chiavi in copia. Il dato era stato dimostrato richiamando le foto n. 22 e 23 allegate alla memoria del P.M. ed introdotte per la prima volta il 29-3-2014 - Quelle foto erano state effettuate in vista della memoria di replica ed avevano indotto elementi di conoscenza nuovi. Il Giudice per l'udienza preliminare correttamente aveva escluso l'impiego di quelle prove (f. 83 della sentenza). La decisività era evidente, poiché attraverso quel dato si era permesso di superare il punto cruciale derivante dalla dichiarazione della BA, che aveva affermato che le copie delle chiavi non chiudevano dall'interno. Né una prova di resistenza permetteva di superare la decisione, poiché la ricostruzione della Corte di merito sarebbe risultata incongrua.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. La Corte d'appello, si duole il ricorrente, ha utilizzato notizie attinte da fonte confidenziale (fll. 102-103) per individuare nell'imputato il mandante dell'azione in danno della BA. Attraverso questo tracciato si era fondata l'affermazione della penale responsabilità per i delitti di cui ai capi A) e D).
3.4. Con il quarto motivo si deduce l'assenza e l'illogicità della motivazione oltre che il travisamento delle informazioni assunte dai testi TT, NI, CC, OM e CC, sulla disponibilità da parte del NI di una copia delle chiavi dell'abitazione della BA. La Corte d'appello aveva inferito che il NI disponesse delle chiavi, poiché accedeva allo spogliatoio femminile della piscina che frequentava la BA. Il dato era frutto, tuttavia, d'un travisamento. La TT aveva riferito de relato quanto appreso da CC e NI. Quest'ultimo affermava che NI, in più occasioni, presentatosi in piscina, aveva chiesto di andare in bagno, ma gli era stato negato. In una circostanza lo aveva visto uscire dallo spogliatoio femminile, con qualcosa in mano, senza sapere di cosa si trattasse. Alla scena aveva assistito anche CC, che aveva confermato, chiarendo che si trattava di un cellulare con custodia rosa. Aveva collocato quell'episodio tra il settembre e l'ottobre 2012, epoca in cui non avrebbe potuto procurarsi le chiavi della nuova serratura, che era stata sostituita tra fine ottobre e fine novembre. La teste CC aveva riferito dei tentativi di incursione del NI nello spogliatoio fino al dicembre 2012, tentativi, tuttavia, rimasti vani per la sua vigilanza. La Corte d'appello, afferma il ricorrente, aveva travisato il dato, poiché aveva ritenuto provato l'accesso del NI proprio attraverso la deposizione della CC. Il teste OM aveva incontrato una volta sola il NI e in quella circostanza costui non aveva tentato di fare accesso allo spogliatoio. 13li Era evidente, pertanto, il travisamento della prova. In occasione dell'unico accesso, poi, non si sarebbe potuto affermare che il NI si fosse impossessato delle chiavi, relative ad una serratura che, tra l'altro, non era stata ancora sostituita. Era sconfessato, ancora, l'assunto secondo cui il NI aveva prelevato le chiavi direttamente dallo spogliatoio, durante la lezione di idrobike, poiché l'unica occasione su cui aveva riferito CC non documentava quel dato. Il teste aveva visto il NI con un cellulare rosa. La sentenza impugnata (dai fll. 78 a 81) aveva esaminato la questione senza rispondere alle censure della difesa. Quel travisamento era decisivo e la prova di resistenza non avrebbe permesso di convalidare il ragionamento svolto dai giudici di merito. Il possesso delle chiavi da parte del NI era, infatti, alla base della logica decisoria, che aveva indotto l'affermazione di penale responsabilità.
3.5. Con il quinto motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento alle sommarie informazioni rese da IE AR sul possesso delle chiavi, da parte del NI. Al fl. 83 era, ancora una volta, evidente il travisamento della deposizione. Il ricordo del teste era fondato su sensazioni. Egli non aveva collocato con esattezza l'accesso ultimo del medesimo NI all'abitazione della BA. Aveva, infatti, in una prima occasione parlato di gennaio, febbraio 2013, poi genericamente, aveva collocato il fatto in inverno e, successivamente, nel mese di dicembre 2012. Si ribadisce la decisività del travisamento, poiché non sarebbe stato possibile, né ritenere provato che NI si fosse procurato le chiavi indicate, né che avesse fatto ingresso in casa della BA, utilizzandole, come erroneamente inferito dalla Corte di merito attraverso la dichiarazione del IE stesso.
3.6. Con il sesto motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento alle sommarie informazioni rese da ZI VA sul possesso delle chiavi da parte del NI. La teste, afferma il ricorrente, aveva solo asserito di aver udito l'apertura della porta della BA, verso le 20.50 del 16 aprile 2013, ma non aveva affatto operato riferimento ad una sua capacità di distinguere tra il rumore della porta d'ingresso della BA e quello della porta degli altri vicini. Le considerazioni dei giudici erano, dunque, mere valutazioni, che non derivavano da quanto, contrariamente, aveva detto la medesima ZI.
3.7. Con il settimo motivo si affrontano due questioni distinte. La prima concerne la rilevanza dimostrativa degli indizi per inferire l'accesso alla micro piscina. Il dato costituirebbe il fatto noto da cui ritrarre quello ignoto della disponibilità delle chiavi dell'abitazione della BA in capo al NI. Del primo dato, tuttavia, non vi era alcuna certezza. Tutti i testi - che avevano riferito degli accessi allo spogliatoio femminile da parte del NI avevano confermato che quei tentativi non erano andati a buon fine. 14 li La seconda concerne l'affermazione della ZI, affermazione, tuttavia, non riscontrata, poiché la donna non aveva spiegato per quale ragione si dovesse ritenere che avesse sentito aprire proprio la porta della BA e non quella di altre abitazioni, pure esistenti, sul pianerottolo. Nella specie, si conclude affermando che gli indizi non avevano la portata di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
3.8 Con l'ottavo motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento alle sommarie informazioni rese da OT SS. In particolare il teste avrebbe distinto due momenti. L'uno coincidente con la richiesta di cambio della serratura (nel mese di novembre 2012) e l'altra con l'intervento alla fine dell'anno. I contatti telefonici del 15, 17, 19 ottobre 2012, tra la BA e l'OT, pur esistenti, non documentavano il cambio della serratura. Ammettevano solo che ella avesse preso contatto con l'OT; il cambio era, tuttavia, avvenuto a novembre. Lo documentavano gli scontrini emessi nel mese di novembre che per un valore superiore a 100 euro erano stati battuti solo in data 17-11-2012 e 30-11-2012. 3.9. Con il nono motivo si censura la violazione dell'art. 116 cod. pen. e la mancata concessione della circostanza attenuante in esame. Il mandato conferito, si assume nella prospettazione a discarico, era stato, in definitiva, diverso. Il NI aveva inteso affidare l'incarico di danneggiare con l'acido l'autovettura. Quel risultato si era, del resto, realizzato anche sulla sua vettura, dopo l'acquisto della sostanza corrosiva. La Corte d'appello aveva ragionato condizionata da preconcetti. V'era stata variante al piano ed il NI stesso ne era ignaro. Si era tentato un furto nell'abitazione e l'accesso non era avvenuto dalla porta d'ingresso ed utilizzando le chiavi, che si assumeva avesse fornito l'imputato. Ancora una volta, si è insistito sul travisamento di quel dato di prova. L'accesso era, piuttosto, avvenuto dalla finestra e la circostanza che le tapparelle fossero abbassate risultava compatibile con una iniziativa dei ladri, volta ad evitare che si percepisse la luce dall'esterno. Quello indicato non sarebbe stato, dunque, un elemento valorizzabile razionalmente solo in funzione dell'esclusione della possibilità che da lì fosse avvenuto l'accesso all'appartamento.
3.10. Con ulteriori due motivi si duole il ricorrente del trattamento sanzionatorio. In particolare deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., denunciando l'eccessivo aumento della pena, determinato dalla continuazione, oltre che la mancanza e/o l'illogicità della motivazione. L'aumento per la continuazione era stato determinato in anni nove di reclusione e si era determinata la pena in quella di anni sei di reclusione per il reato di cui al capo A) pari al minimo edittale della sanzione prevista per quel delitto. Così operando, tuttavia, si era omesso di li 15 considerare la perdita di autonomia sanzionatoria dei reati satellite, nell'ambito del fatto continuato. Ancora si censura l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Ricorre, ancora, per cassazione NI UC, con distinto atto di impugnazione a firma dell'avvocato Roberto Brunelli.
4.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione ai presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato. Al cospetto di fatti per i quali si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta ed altri, rispetto ai quali era possibile il giudizio immediato, il Pubblico Ministero avrebbe potuto richiedere quel rito nel concorso dei requisiti di cui all'art. 453 cod. proc. pen. Questo principio, affermato dalla Corte d'appello, era stato elaborato considerando che, per i reati a citazione diretta, il mancato deposito degli atti ex art. 415 bis cod. proc. pen. trovava giustificazione nell'evidenza della orova e nell'intervenuto interrogatorio. L'approccio della Corte territoriale non era condivisibile poiché, in relazione alle dichiarazioni rese da IO DA, non si era mai proceduto a contestare in interrogatorio al NI stesso il relativo contenuto. Ancora, quelle dichiarazioni pur non riguardando direttamente i reati a citazione diretta erano, comunque, ad essi legate. Il decreto era, pertanto, nullo per violazione degli artt. 178 lett. a) e 179 cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed in particolare degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. Si ripropongono i temi già sviluppati nel motivo di ricorso presentato dall'avvocato Maisano e ad essi si può fare rinvio. Si afferma che si sarebbe dovuto ascoltare IO DA con le garanzie di legge risultando concorrente nel delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen., almeno nella forma del tentativo. Era evidente che proprio IO avesse stimolato il NI e che, dunque, avesse indotto la redazione del "foglio di istruzioni", che poi era stato consegnato al Pubblico Ministero.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 612 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Si ripercorre il risultato della prova allegando, in funzione dell'autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni rese da AC IO e si rielabora l'atteggiamento della BA, dopo aver saputo che DA AM, fidanzata storica del NI, aspettava un figlio da costui. Se ne deduce la mancanza di prova sulla struttura del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. Ciò perché, da un lato, ci si interroga sul se il NI avesse degli elementi concreti per ritenere che la storia con la BA fosse davvero finita e, dall'altro, si annota come da parte di costei anche persistessero atteggiamenti di natura "ambivalente". 16 4.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ancora una volta, il vizio di motivazione, lamentandone mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, su una serie di aspetti.
4.4.1. In particolare, sulla ricostruzione del tentato omicidio si riportano i passaggi della sentenza di merito (fll. 74 e 96) per annotare la mancata comprensione della ragione per la quale la diffusione del gas sia stata ritenuta unica e certa conseguenza di una manomissione dell'impianto, piuttosto che frutto di una perdita accidentale.
4.4.2. Con il secondo punto si affronta la questione relativa alla duplicazione delle chiavi. Si richiama uno stralcio delle considerazioni svolte (ai fll. 77-80) dalla Corte di merito, per addivenire alla conclusione che era rimasto dato indimostrato l'impossessamento delle chiavi dell'abitazione, da parte del NI. La stessa Corte territoriale era giunta alla conclusione che si potesse prescindere da una precisa individuazione delle modalità con cui l'imputato era entrato nella disponibilità delle chiavi di casa della BA, giungendo ad escludere la rilevanza di un dato probatorio su cui, di converso, la difesa stessa aveva insistito, invocando specificamente un accertamento proteso all'individuazione dell'esercizio commerciale presso cui quelle chiavi erano state duplicate.
4.4.3. Con il terzo punto il ricorrente si sofferma sulle ragioni della presenza dell'imputato in via Rossi la sera del 20 febbraio. La Corte d'appello, osserva, aveva travisato i dati. NI, unitamente all'amico, era andato lì non per controllare quanto sarebbe potuto accadere, per effetto della manomissione dell'impianto del gas. Piuttosto, si stava recando al suo studio per chiamare casa e farsi indicare il luogo in cui era il locale ove avrebbe ritirato le pizze. Era insieme all'amico ed avevano lasciato, infatti, entrambi i cellulari a casa. In questo senso sono state indicate e trascritte le dichiarazioni di DI BR e ET RA, in funzione dell'autosufficienza, oltre all'intercettazione ambientale in carcere dell'11 agosto 2013, elementi di prova che confermavano quel dato. La sua presenza in loco, pertanto, era puramente casuale.
4.4.4. Con il quarto punto si duole il ricorrente della motivazione sul movente del delitto che, lamenta, la Corte territoriale (fl. 93) aveva risolto in pochissime battute.
4.4.5. Il quinto punto è dedicato alla manipolazione dell'impianto del gas. La Corte aveva osservato che era stata ritratta dalla scheda tecnica di intervento del 5 marzo 2013 e dalle dichiarazioni del teste LE, intervenuto sul posto, oltre che dalla mancanza di eventi analoghi in epoca precedente. La Corte stessa non aveva spiegato, tuttavia, perché l'impianto per difetto di esecuzione non potesse aver perso progressivamente l'iniziale tenuta alla pressione del gas.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 56 cod. pen. La Corte di merito aveva trascurato di valutare che l'idoneità del delitto tentato dovesse essere sempre svolta sulla scorta di un giudizio causale, li 17 attraverso il confronto tra i dati conoscitivi e le leggi scientifiche di copertura. Nella tesi a discarico si è obiettato che la presenza delle aperture ed, in particolare, di due fori di 100 mm non avrebbero mai permesso al locale di raggiungere livelli di infiammabilità ed esplosività. La Corte d'appello non si era confrontata con le leggi scientifiche in materia. Sul punto, sono state unite al motivo di ricorso tavole sinottiche e si è dedotto che il ragionamento si sarebbe dovuto confrontare con quei principi tecnici. La Corte di merito, pertanto, disattendendo la richiesta, aveva omesso di disporre perizia, pur nel contrasto tra la tesi del consulente del Pubblico Ministero e quella del difensore.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla insidiosità della condotta. Il vizio era evidente al fl. 143 della sentenza impugnata, là dove la Corte aveva replicato sul tema dell'insidiosità, opponendo la sofisticazione della condotta di manomissione, che avrebbe indotto a non rendersi conto dell'odore del gas e pur al cospetto della dichiarazione della vittima, che ne aveva percepito immediatamente la presenza massiccia.
4.7. Con il settimo motivo si censura il difetto di motivazione sulla circostanza aggravante della premeditazione. In ordine al profilo ideologico non v'era prova di quando era stata eseguita la manipolazione. Il requisito cronologico era egualmente privo di ogni supporto dimostrativo.
4.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso si censura la dosimetria sanzionatoria. La Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e solo la definizione in rito abbreviato aveva permesso di infliggere una pena pari ad anni 20 di reclusione, partendo da quella massima di anni trenta che, in ordinario, suole riconoscersi in caso di omicidio consumato.
5. Nell'interesse di NI UC è stata, altresì, depositata in data 20 aprile 2016, memoria con cui si replica al ricorso del Procuratore generale sul tema della inammissibilità dei proposti appelli. Si assume che la normativa in questione esclude per la fase delle indagini preliminari ogni iniziativa d'ufficio, da parte del Giudice per le indagini preliminari, che può provvedere solo su richiesta del Pubblico Ministero e nei termini da costui indicati. La richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di specie, era fondata sulla necessità di dar luogo alla proroga di cui all'art. 305 cod. proc. pen. Si era fatto riferimento anche alla prossimità della scadenza dei termini custodiali, dato rilevante ex art. 2 comma 3 1. 742/1969, ma elemento che, a giudizio della difesa, era comune anche alla fattispecie di cui all'art. 305 comma 2 cod. proc. pen. Aveva, ancora, rappresentato il Pubblico Ministero che l'invocata dichiarazione di urgenza era funzionale sia all'utile concessione del provvedimento di proroga della custodia, sia allo svolgimento dell'incidente probatorio, relativo all'audizione di EL DO. La 18 li dichiarazione di urgenza era, pertanto, rivolta a permettere il decorso in periodo feriale del termine assegnato dal Giudice per le indagini preliminari di sette giorni per controdedurre sulla richiesta di proroga ex art. 305 comma 2 cod. proc. pen. e per il decorso dei termini di cui all'art. 396 cod. proc. pen. Il richiamo alla scadenza dei termini stessi, ancora, si sarebbe dovuto interpretare, nella prospettiva del Subblico Ministero, in funzione della richiesta avanzata ex art. 305 cod. proc. pen. a non per fondare una richiesta ex art. 2 comma 3 1. cit. Si trattava di un'istanza da recuperare all'ambito di operatività dell'art. 2 comma 4 1. cit. Il Giudice per le indagini preliminari aveva, del resto, espressamente limitato la non operatività della sospensione dei termini alla fase delle indagini preliminari.
6. Ricorre per cassazione PR AL a mezzo del difensore di fiducia ed articola le seguenti ragioni di doglianza.
6.1. In via preliminare sulla questione di tardività degli appelli replica assumendone la tempestività ed osservando che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari era stato emesso per il compimento di specifici atti, di tal che non si sarebbe potuto estendere ai termini per impugnare durante il periodo foria 6.2. Si lamenta la violazione di legge (ed in particolare degli artt. 192, comma 1 e 2, 237, 238, 546 comma 1 637 comma 3 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità, oltre al travisamento della prova, con conseguente contraddittorietà processuale ex art 606 lett. e) cod. proc. pen.. Premette il ricorrente che una nota info-investigativa (depositata il 16-4-2013) aveva dato conto agli inquirenti dell'intenzione da parte di alcuni soggetti di fare un furto all'interno dell'abitazione di una donna e di farle del male con l'acido. L'incarico sarebbe stato conferito da un avvocato pesarese;
era, poi, indicato il nominativo di tale GA. UI veniva controllato in data 9 marzo 2013 presso il circolo Diamante ed il 27-3-2013 in compagnia del LA IN. Il LA in quella circostanza era anche in possesso di acido muriatico, su cui non forniva spiegazione. Si osserva nel motivo di ricorso come il PR, fino ad allora, non fosse toccato dalle investigazioni che avevano, poi, permesso di individuare il solo NI come l'avvocato pesarese, mandante del gesto ed il LA stesso come il soggetto sorpreso in possesso di acido. I giudici di merito avevano ritenuto la colpevolezza del PR argomentando dalla disponibilità dell'acido, da parte del NI e del LA e valorizzando i contatti tra il NI ed il PR, nei giorni precedenti l'aggressione. Era, poi, stata richiamata la conoscenza tra quest'ultimo ed il LA che, unita ai risultati delle videoriprese il giorno dell'agguato, nei pressi del supermercato Coal, in via Rossi ed in prossimità dell'abitazione della vittima, aveva fondato il costrutto a suo carico. li 19 Sul primo aspetto, relativo alla disponibilità dell'acido, si è annotato come esso riguardasse il NI ed il LA. Non toccava minimamente il PR. Allorquando il LA era stato fermato il 27 marzo 2013 non era, infatti in compagnia del ricorrente. La decisione impugnata, piuttosto, aveva inferito un collegamento tra il PR ed il LA stesso valorizzando i contatti telefonici tra entrambi, nei giorni precedenti ed in quelli successivi al gesto. Sul punto, si è replicato in ricorso osservando che lo stesso Pubblico Ministero aveva attestato che il telefono del LA era rimasto spento tra il 15 aprile 2013 ed il 19 aprile 2013 (ffl. 120 e 126 sentenza). Residuava, dunque, un solo dato certo e, cioè, che la disponibilità dell'acido fosse riconducibile al NI ed al LA e non al ricorrente. Sui contatti tra costui ed il NI, unica fonte di conoscenza era stata TO IA. Dalla sua dichiarazione si sarebbe, tuttavia, potuta ritrarre solo la conclusione che NI UC e PR AL frequentavano circolo Diamante. Le conseguenze che, di converso, la Corte di merito ne aveva fatto discendere non erano condivisibili. La teste aveva, in definitiva, espresso una sola valutazione o una sua opinione, allorquando aveva affermato che il ricorrente aspettasse il NI e che lo avrebbe seguito. Né erano dirimenti nella prospettiva a discarico, sulla conoscenza tra PR e NI le dichiarazioni del ES ND, che aveva affermato di averli visti in un - bar. Quelle dichiarazioni non erano state convalidate dall'altro teste, EL. Non aveva, poi, significato determinante, in funzione dell'indicata conoscenza, il particolare che il NI stesso avesse curato alcune pratiche nell'interesse di IS TI (moglie del PR) e di PR AR, anche sua parente. Quanto alla conoscenza tra il ricorrente e LA IN non v'era dubbio alcuno;
né lo aveva mai negato lo stesso PR. Era una pura illazione, tuttavia, quella di ritenere che costui non fosse fuggito, dopo l'agguato alla BA, come aveva, di converso, fatto il LA, perché non aveva da temere, non essendo stato controllato, come accaduto per il LA stesso, nella disponibilità dell'acido il precedente 27 marzo. D'altro canto, le videoriprese presso il supermercato non erano indicative in quella direzione. Pertanto, ed al più, il ricorrente stesso si era limitato ad un'azione eventuale di favoreggiamento, nel post-fatto, per l'aiuto offerto al suo amico d'infanzia. Altro aspetto completamente trascurato dalla Corte di merito era quello relativo all'alibi che il medesimo CE aveva offerto all'udienza di convalida. Egli aveva affermato d'aver incontrato il LA e di aver preso un caffè; si era, poi, allontanato per recarsi al circolo Diamante, dove si era trattenuto sino alle 22,30 circa. La Corte d'appello aveva obiettato che nulla era stato allegato sul punto. 20 li In particolare, l'imputato aveva omesso di indicare i testi che potessero confermare quel dato. Il ragionamento non era, tuttavia, corretto poiché, contrariamente, per la posizione del GA le verifiche sul suo alibi erano state eseguite anche in assenza di specifiche allegazioni di parte. Anche il dato relativo alla cella agganciata dal telefono del PR stesso era stato travisato. La verifica richiamata, tra le 20.19 e le 21,10 (orario in cui il PR aveva spento il telefono) non significava che costui si fosse trattenuto necessariamente in quella zona (località coincidente con quella del delitto), poiché le celle telefoniche risultavano spesso agganciate in ragione dell'entità del traffico esistente. Anche la chiamata di correo operata dal NI a carico del PR, lamenta il ricorrente, destava sospetti. Era dimostrato che essa fosse stata artatamente costruita. NI UC, in udienza di convalida, aveva negato i fatti;
il 12-7-2013 aveva reso le prime ammissioni, dicendo di frequentare la piscina della BA ed il 23-9- 2013 aveva formalizzato la chiamata in danno dell'imputato. Lo aveva fatto asserendo cose non vere e, soprattutto, sfruttando tutte le conoscenze che oramai gli derivavano dalle propalazioni giornalistiche. Il contenuto della sua chiamata in danno del ricorrente si sostanziava nel fatto d'aver dato l'incarico di danneggiare l'auto della BA con l'acido per il corrispettivo di 2000 euro, desistendo dall'iniziativa, dopo il controllo operato a carico del LA. Tuttavia, aveva asserito il NI, proprio il PR aveva insistito. Era una dichiarazione, nella prospettazione a discarico, non credibile. Non era stato affatto considerato l'assenza di un movente al delitto da parte del PR. Del resto, annota il ricorso, il NI aveva manifestato segni di nervosismo solo dopo l'arresto del LA stesso e non dopo quello del PR. Ciò a dimostrazione che il medesimo NI non aveva nulla da temere all'indomani dell'arresto indicato, giacché il ricorrente era estraneo ai fatti. Anche il risultato della prova, relativo al rinvenimento delle scarpe sotterrate nei pressi della dimora del PR, era stato travisato. Le scarpe, pur contenute in una busta su cui erano state repertate le impronte del ricorrente, non era provato che fossero state calzate da costui (le indagini volte ad estrarre tracce biologiche erano state, infatti, negative). Ciò escludeva che si potesse affermare e ritenere provato l'ingresso del PR stesso nell'appartamento. Anzi, in parte qua, le sue caratteristiche fisiche erano incompatibili con la percezione che aveva avuto la BA, riferendo sull'aggressore e dicendo che si trattava di un soggetto di media altezza. La prova a suo carico era stata, pertanto, travisata. 21 6.3. Nell'interesse di PR AL sono stati depositati motivi aggiunti il 18 aprile 2015. Si sviluppano, in sostanza, i temi già affrontati nel ricorso principale e si ribadisce che, a fronte di una contestazione mossa al "plurale", non era mai stato definito in concreto il ruolo del PR stesso. La sua presenza innanzi al supermercato Coal era dato da valutare nella dimensione esclusivamente obiettiva e non sarebbe stato legittimo traslare sul ricorrente gli effetti dell'altrui azione verso la BA. Ciò, tuttavia, era accaduto nel caso di specie e si era fondato il giudizio e la conclusione assunta solo sulla scorta del rapporto di conoscenza tra entrambi. Ammesso un possibile ruolo del LA, non sarebbe stato legittimo, a giudizio del ricorrente, fare altrettanto per il PR. Nella fattispecie era stato trascurato proprio il comportamento di GA PA. UI aveva curato la fuga del LA, dopo i fatti;
ben avrebbe potuto, al pari, fungere egli da intermediario verso il NI. Contrariamente ed inspiegabilmente, le investigazioni si erano rivolte
contro
PR AL, tralasciando completamente la figura del GA stesso, che, egualmente, aveva rapporti con il NI. Fallace e inattendibile era, dunque, la sua chiamata in correità. Non conferente era, infine, il dato relativo alle scarpe rinvenute sotterrate. Ciò perché esse non recavano alcuna traccia che potesse ricondurne un uso al ricorrente. Contrariamente a quanto fatto, si sarebbe dovuto accertare il ruolo del PR stesso, per addebitargli una responsabilità a titolo di concorso in un fatto di tale gravità. Egli, di converso, aveva indicato un alibi, che non era stato affatto controllato. Né si erano svolti approfondimenti su quanto aveva indicato agli inquirenti. La presenza del PR stesso, la sera dell'agguato in prossimità dell'abitazione della BA, era stata una pura casualità.
7. Ricorre per cassazione LA IN a mezzo del difensore di fiducia. Con il ricorso lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sua collocazione all'interno dell'appartamento in via Rossi, in data 16 aprile 2013 ed in occasione dell'agguato. Il confronto delle impronte rilevate in loco, annota, non corrispondeva alle calzature degli imputati e tanto meno a quelle del ricorrente che, al contrario, indossava scarpe numero 41 e non 44. Alcuna traccia biologica era riferibile al LA e costui non era mai salito sulla vettura del NI, tanto che non v'era alcuna sua impronta o altra traccia che lo collegasse al veicolo. Gli esiti e la natura delle ferite, oltre al ragionamento svolto, non erano tranquillizzanti. Quella sulla mano destra era collocabile in un periodo di cinque settimane prima l'osservazione (e, dunque, al marzo 2013); l'altra, alla tempia 22 li sinistra, risaliva a circa due settimane prima (seconda metà di aprile). Le caratteristiche delle lesioni erano molto diverse e quella da ultimo indicata non era compatibile con la tesi d'accusa, secondo cui il LA se la sarebbe procurata in occasione dell'agguato. Ciò perché la BA aveva affermato che l'aggressore era munito di un passamontagna e, soprattutto, perché IT CJ - che aveva accompagnato il LA da Pesaro a Fano, dopo il fatto (incidente probatorio 22 luglio 2013 e sommarie informazioni del 3-5-2013) - non aveva notato la ferita stessa, nonostante costui fosse accanto al ricorrente e gli volgesse proprio quella tempia. Si trattava, nella prospettazione a discarico, di una mera abrasione che il LA IN si era procurato nei giorni successivi al 16 aprile. Solo perché aveva messo in correlazione i fatti del 27 marzo e quelli del 16 aprile costui si era, indi, dato alla fuga. La Corte d'appello aveva tralasciato il particolare riferito dalla persona offesa e relativo al passamontagna indossato dall'aggressore. Non si era, ancora, soffermata sulla differente concentrazione tra l'acido solforico detenuto in data 27 marzo 2013 e quello utilizzato il 16 aprile 2013. L'acido di cui disponeva il LA, in occasione del controllo del 27 marzo, aveva, infatti, una concentrazione del 44%; quello utilizzato per l'agguato aveva una percentuale pari al 66%. La Corte di merito non aveva spiegato perché si potesse ammettere una confusione della persona offesa sul contenitore della sostanza corrosiva e, al contrario, si dovesse ammettere e ritenere la precisione e l'attendibilità sulla descrizione dell'aggressore e del suo abbigliamento. Il LA era ritratto in due soli fotogrammi, in un arco temporale corrispondente a tre quarti d'ora, prima del delitto. La zona era frequentata e trafficata e quel dato non aveva valenza significativa. La Corte d'appello aveva erroneamente confermato la tesi d'accusa, secondo cui l'aggressore era entrato in casa, disponendo di chiavi e portando con sé l'acido. Il LA, di converso, non aveva mai fatto ingresso in loco e non v'erano tracce che attestassero il contrario e la sua presenza in sito. Egli, dunque, non aveva offerto alcun contributo causale ai fatti. La chiamata di correo del NI al più avrebbe investito il PR e non il medesimo LA.
8. In data 5.5.2016 è stata depositata memoria nell'interesse delle costituite parti civili. Si assume la fondatezza del ricorso presentato dal Procuratore generale e si ribadisce che il provvedimento risulta assunto ai sensi dell'art 2 comma 3 1. 742/69. Si afferma, ancora, l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo al rigetto della richiesta di perizia sull'impianto del gas manomesso all'interno dell'appartamento della vittima, traducendosi la censura in critiche su profili di fatto inammissibili in sede 23si di legittimità. Inoltre, si osserva che la decisione era stata assunta all'esito del rito abbreviato, accettato senza integrazioni. Per altro verso, la restituzione del bene, dopo la decisione di primo grado, cui aveva prestato acquiescenza l'imputato, avrebbe impedito l'espletamento di ogni attività istruttoria integrativa. Le dichiarazioni dello IO risultavano, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, utilizzabili, non emergendo alcun elemento idoneo a fondare l'affermato concorso di costui in un ipotetico delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. Si conclude, infine, affermando la correttezza dell'emissione del decreto di giudizio immediato per la connessione esistente tra i fatti. OSSERVA IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
1.1. Per ragioni d'ordine logico-sistematico si procede, in via preliminare, all'esame del ricorso del Procuratore generale che ha dedotto la violazione di legge, ritenendo inammissibili tutti gli appelli presentati avverso la decisione di primo grado. La sentenza di primo grado era stata, infatti, emessa in data 29 marzo 2014 con riserva di deposito della motivazione in giorni novanta;
il deposito era avvenuto il 27 giugno 2014, ultimo giorno utile. Da quella data sarebbe decorso il termine di giorni 45 per l'impugnazione, con scadenza l'11 agosto 2014. Tutti gli appelli erano stati depositati, di converso, a termine oramai spirato. Il 4 settembre 2013, il Giudice per le indagini preliminari aveva, infatti, dichiarato l'urgenza del procedimento con ordinanza notificata agli imputati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 I. 742/1969, motivata sulla scorta dell'imminenza della scadenza dei termini di custodia ed in ragione della necessità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della deposizione di un teste. In virtù della indicata ordinanza, dunque, non avrebbe operato la sospensione feriale dei termini processuali. La dichiarazione d'urgenza di cui all'art. 2 comma 3 1. 742/1969, afferma il ricorrente, riguarderebbe l'intero processo ed una volta emessa non avrebbe efficacia limitata alla fase o al grado per cui viene pronunciata. Risulterebbe, pertanto, errata la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro avesse pronunciato, in data 4-9-2013, ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. 742/69, con efficacia limitata al compimento di singoli atti e non a norma dell'art. 2 comma 3 della legge indicata. Dichiarata l'urgenza del procedimento unica strada per far ripristinare la sospensione dei termini sarebbe stata quella di richiedere la revoca del provvedimento, iniziativa che non era stata assunta da alcuna delle parti processuali. 24 li 1.1.2. L'incedere argomentativo non è fondato e non può essere condiviso. Si tratta di una ricostruzione interpretativa del testo dell'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che non trova alcuna giustificazione ragionevole e che, per certi versi, non risulta supportata neppure dalla lettera della L. 7 ottobre 1969, n. 742. L'art. 1 della legge citata stabilisce che la sospensione dei termini processuali - dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (arco temporale applicabile al caso in esame, ratione temporis, per effetto della modifica apportata dall'art. 16 comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162 a decorrere dall'anno 2015, che ha ristretto il periodo di sospensione tra il primo ed il 31 agosto) - opera di diritto. La disciplina specifica per i giudizi penali nel periodo feriale è contenuta nell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (art 240 bis disp. att. cod. proc. pen.). La norma prevede, al terzo comma, che "il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo". In tal caso i termini processuali decorrono anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza. Il comma indicato contempla l'ipotesi che la necessità si profili nel corso delle indagini preliminari, casi in cui l'urgenza è dichiarata dal giudice, nella stessa forma, su richiesta, tuttavia, del P.M. I casi a cui si richiama l'art 2 comma 3 1. cit. sono esattamente individuati e risultano quelli dei procedimenti in cui la prescrizione matura durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni o quelli in cui nel medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini di custodia cautelare. Il quarto comma della disposizione in esame prevede, al contrario, una disciplina generale per la fase delle indagini preliminari contemplando l'ipotesi in cui si debba procedere con massima urgenza in periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questi casi, non tassativamente predeterminati, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta di parte, (P.M. indagato o difensore) pronuncia ordinanza ed enuncia le ragioni dell'urgenza e gli atti da compiere. Allo stesso modo provvede il P.M. con decreto motivato, allorquando debba procedere al compimento degli atti di cui all'art. 360 cod. proc. pen. Così ricostruito il quadro di riferimento deve osservarsi che il nucleo centrale della questione non è stabilire se il Giudice per le indagini preliminari abbia inteso pronunciare un'ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma terzo o quarto I. cit., per inferirne che l'indicata ed assunta declaratoria d'urgenza si dovesse estendere a tutto il processo e non potesse essere limitata alla sola fase o alla congiuntura specifica in funzione dell'atto processuale da assumere. Ciò perché è la stessa distinzione tra le due ipotesi, rispettivamente regolate al comma terzo e quarto dell'art. 2 1. 7 ottobre 1969, n. 742, a non trovare come unica 25 li chiave di lettura quella prospettata dal ricorrente. Si pretenderebbe, invero, di dedurre che, mentre nei casi di cui al comma terzo, la dichiarazione d'urgenza varrebbe per tutta la durata del processo, in quelli di cui al comma quarto sarebbe limitata alla sola fase specifica, in ragione dei singoli atti da compiere. Basta qui annotare che in entrambe le fattispecie la dichiarazione d'urgenza permette il decorso dei termini processuali, decorso che, diversamente, resterebbe sospeso. Anche per l'ipotesi di cui al comma terzo la dichiarazione indicata che autorizza, si ribadisce, il decorso dei termini nel periodo feriale è strettamente e funzionalmente legata a due condizioni coessenziali: il maturare della prescrizione nel corso della sospensione feriale stessa o nei successivi 45 giorni ovvero lo spirare dei termini di custodia nella medesima congiuntura temporale. L'ordinanza che dichiara l'urgenza ha, pertanto, concettualmente ed a ben vedere un limite temporale interno, a sé connaturale, che ne integra un presupposto costitutivo. E' ammessa, cioè, la decorrenza dei termini che sarebbero sospesi ex lege in assenza di un - provvedimento espresso di contenuto contrario - nei soli casi indicati (prescrizione nel corso della sospensione feriale o nei successivi 45 giorni e consunzione dei termini custodiali nel medesimo arco temporale). Lo scopo della previsione, dunque, è quello di permettere che i termini processuali possano decorrere in quel segmento storico, esattamente definito, e cui la dichiarazione di urgenza risulta, appunto, funzionale. Ciò per scongiurare la prescrizione o la scarcerazione per decorrenza dei termini stessi. Pur assunto nella fase delle indagini preliminari, provvedimento siffatto non potrebbe conservare la sua efficacia per tutta la durata del processo. In primo luogo, ammettendo quel tipo di interpretazione, non sarebbe stato conferente un richiamo all'istituto della dichiarazione d'urgenza per evitare la prescrizione (che maturi nel corso della sospensione feriale o nei 45 giorni successivi). Sarebbe, in questo caso, pressoché nullo lo spazio per ipotizzarne un ambito applicativo (traslato sull'intera durata del processo), poiché la prescrizione, comunque, sopraggiungerebbe non oltre i 45 giorni dalla scadenza della sospensione feriale stessa. Là dove si ipotizzasse, di converso, l'adozione del provvedimento in funzione della scadenza dei termini di custodia cautelare, la ratio della dichiarazione d'urgenza sottesa dall'art. 2 1. cit. è proprio quella di permettere il progredire del processo, assicurando il legittimo decorso dei termini processuali, per introdurre eventuali e distinte parentesi di rito, con instaurazione di nuovi termini endofasici e scongiurare, pertanto, la possibilità della perenzione dei termini relativi alla stessa custodia. Così tracciato il nucleo fondante dei casi, che il comma terzo della norma in esame contempla, al fine di dichiarare l'urgenza del processo, si comprende come ipotizzare una persistenza della stessa dichiarazione, oltre i limiti temporali per cui essa è prevista ed al di là dello scopo funzionale cui protende rischia di aprire un dubbio di ragionevolezza nell'interpretazione stessa. Dichiarata, invero, l'urgenza in 26li fase di indagini preliminari per la prossimità della scadenza dei termini custodiali e permesso, in ragione di detta dichiarazione, il decorso dei termini processuali, durante la sospensione feriale, con l'instaurazione di una nuova fase processuale, assistita da termini di custodia distinti, si realizza lo scopo cui è funzionalmente legata la medesima dichiarazione d'urgenza. Non sarebbe ipotizzabile il permanere d'un effetto dichiarativo dell'urgenza stessa, per tutto il processo, nelle sue distinte e successive fasi, in assenza postuma dei presupposti per cui era stata inizialmente valutata e dichiarata l'urgenza. Superato, invero, il nodo di "criticità processuale" (prescrizione o scadenza della custodia) in funzione del quale l'urgenza risulta valutata e ritenuta dal Giudice che autorizza, in deroga, il decorso dei termini processuali proprio per permettere il - naturale progredire del giudizio quel provvedimento non conserva un'efficacia - ultrattiva e non può valere, per le fasi successive, se non ricorrono le condizioni sostanziali cui esso è inscindibilmente legato (si ribadisce: prossima prescrizione e spirare dei termini custodiali). La ratio che ispira l'art. 2 comma 3 1. 7 ottobre 1969, n. 742 è, allora, identica a quella sottesa dal quarto comma della medesima disposizione. In essa, più in generale, per la sola fase delle indagini preliminari, si prevede che il giudice su richiesta di parte provveda ad autorizzare il decorso dei termini processuali quando occorre procedere, con massima urgenza, in periodo feriale ad atti specifici. Lo scopo dei due commi è quello di assicurare un adeguato bilanciamento tra i valori dell'esercizio della giurisdizione - funzione inderogabile e sovrana e del diritto - dei difensori di poter fruire di un periodo di riposo, facoltà egualmente riservata e comprimibile nei soli casi rigorosamente previsti dalla legge. Ciò poiché si tratta di una prerogativa funzionale alla difesa dell'imputato ed in nesso di inscindibile correlazione con il precetto superprimario di cui all'art. 24 Cost. Sulla scorta di questa premessa si intende, pertanto, come la questione da esaminare nel caso di specie non sia tanto quella di verificare se il provvedimento cui si riferisce il ricorrente sia da inquadrare nell'ambito di applicazione del terzo o del quarto comma dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, quanto piuttosto quello di verificare il contenuto effettivo della volontà giudiziale, esternata nell'ordinanza in esame. Soprattutto, al fine di accertare se i presupposti dichiarativi dell'urgenza nel caso de quo permanessero al momento delle impugnazioni presentate e se essi legittimassero la lettura proposta, secondo cui i termini per proporre gravame non sarebbero stati sospesi durante il periodo feriale e sarebbero, di converso, decorsi, con susseguente declaratoria di inammissibilità degli appelli presentati. Ebbene, dall'esame del testo dell'ordinanza, a prescindere dal richiamo formale dell'art. 2 comma terzo I. cit. si addiviene alla declaratoria di urgenza nella fase delle indagini preliminari, richiamando la scadenza prossima dei termini di custodia 27 li cautelare (cioè nei 45 giorni successivi alla cessazione del periodo di sospensione feriale). Ciò posto si indica come sia stata richiesta l'applicazione dell'istituto della proroga dei termini di custodia ex art 305 cod. proc. pen. e sia stata, altresì, avanzata la richiesta di procedere ad incidente probatorio per assumere la deposizione del teste EL DO. Sulla scorta di premesse siffatte il Giudice per le indagini preliminari, dunque, ha disposto che i termini processuali riguardanti la fase in essere (delle indagini) ed il - termine specifico di giorni sette, per la presentazione di eventuali deduzioni avverso la richiesta di proroga della stessa custodia decorressero anche nel periodo di sospensione feriale e dalla data di notifica dell'ordinanza indicata. Il contenuto del provvedimento, dunque, è chiaro e richiama i suoi presupposti indicando anche l'arco temporale entro quale i termini processuali, in deroga alla disciplina ordinaria, sarebbero decorsi, nonostante la sospensione feriale. In questa logica va letto il dispositivo dell'ordinanza che autorizza il decorso dei termini dalla data di notifica del provvedimento a quello del 15 settembre 2013, data oltre la quale avrebbe trovato applicazione lo statuto ordinario di decorrenza, per la cessazione del periodo feriale. Tutto ciò, in ragione della decisione sulla custodia cautelare (prossima alla scadenza) dovendosi statuire ex art 305 cod. proc. pen. Ebbene, ipotizzare che detto provvedimento possa espletare i suoi effetti anche ai fini dell'impugnazione avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, ed in ragione della indicata affermazione dell'urgenza in esso contenuta, è conclusione non condivisibile. Si è già spiegato che è lo stesso provvedimento giudiziale a dare conto del limitato arco temporale in cui i termini processuali sarebbero decorsi, in deroga al regime ordinario di sospensione instaurato ex lege. Detto periodo sarebbe cessato (per il quadro normativo in vigore) il 15 settembre 2013. Al momento della impugnazione della sentenza di merito in primo grado, pertanto, non risultavano esistenti, né attuali, le condizioni che avevano determinato quella declaratoria d'urgenza. Ipotizzare che decorressero, pertanto, in deroga al regime di sospensione, i termini per impugnare la sentenza, significherebbe introdurre un'interpretazione contraria alla ratio della disposizione ed alla voluntas legis. Ancora, significherebbe applicare l'istituto in esame in maniera esattamente contraria a quanto risulta dal provvedimento in esame. Esso, infatti, ha espressamente limitato la statuizione relativa al decorso dei termini stessi alla specifica congiuntura di fase (delle indagini preliminari), indicando analiticamente al compimento di quali atti fosse funzionale la relativa statuizione. Infine, una diversa lettura della vicenda sottoposta a scrutinio non si concilierebbe con il legittimo affidamento che in ciascuna delle parti aveva indotto proprio il contenuto dell'ordinanza in esame. 28 li Gli appelli, dunque, sono stati correttamente ritenuti ammissibili dalla Corte territoriale ed il ricorso del Procuratore generale va respinto.
2. I ricorsi nell'interesse degli imputati. Una premessa di metodo. I diversi atti di impugnazione affrontano, in vario modo, i temi della logicità e completezza della motivazione. Si soffermano spesso sulla ricostruzione dei fatti, nonché sulla corretta applicazione delle regole legali di qualificazione e valutazione dei singoli elementi di prova (art. 192) posti a base della decisione. Va detto, innanzitutto, che le due decisioni di merito risultano essenzialmente sovrapponibili, affermando entrambe la responsabilità degli imputati e condividendo il medesimo percorso logico. Può, dunque, ritenersi di muoversi al cospetto d'una cd. doppia conforme. E' doveroso premettere alcune considerazioni di metodo, in ragione della «natura» del processo, basato su ricostruzione di tipo indiziario e, in certa misura, della stessa articolazione dei motivi di ricorso. In più punti degli atti d'impugnazione, invero, la ricostruzione indiziaria è affrontata per segmenti costitutivi, tralasciando, spesso il profilo valutativo globale che, di converso, risulta egualmente svolto dalla Corte territoriale. L'esame parcellizzato dei dati informativi, pur rappresentando la proiezione del 'controllo' sulle singole attribuzioni di significato probatorio ai dati disponibili, non può indurre una frammentazione del giudizio critico che deve, piuttosto, derivare da una verifica globale ed unitaria dei dati indizianti. Al pari, va premesso che anche la ridotta incidenza logica di un singolo elemento non può avere ex se, in concreto, efficacia disarticolante automatica» sul giudizio complessivo di attribuzione del fatto. La decisione di merito è frutto di una organica riduzione ad unità del materiale informativo offerto dal processo, rielaborazione che avviene secondo canoni logici e massime d'esperienza. Il vizio di motivazione, in questi casi, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa (Sez. V, n. 8411 del 21.5.1992, rv 191487). Il controllo critico sulla sussistenza di una motivazione valida non può prescindere dalla tenuta complessiva del ragionamento nel confronto di tutti i dati informativi e della proiezione logica che da essi è legittimo trarre secondo le massime di conoscenza. Non basta, allora, opporre ricostruzioni alternative o possibili in astratto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, se non si enucleano, in questa logica, vizi strutturali nel ragionamento a fondamento della decisione. Né basta suggerire letture diverse di dati informativi per invocare un annullamento della decisione. L'esito indicato risulta possibile solo quando uno dei "nuclei in fatto” che reggono la struttura della decisione ed il suo incedere secondo parametri di logica formale, 29 li risulti effettivamente disarticolato dalla critica mossa. Si è, d'altro canto, osservato che anche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione li dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (già Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274). Si comprende, pertanto, come oggetto di verifica in sede di legittimità non sia l'esito ricostruttivo in sé ponderato, quanto il metodo con cui il giudice di merito giunge al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.). Nel giudizio di legittimità non rileva l'esame delle possibilità alternative e rappresentative del fatto. Ciò perché non è concepibile il compimento di nuove ed ulteriori attribuzioni di significato o la realizzazione di una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi già valutati nel merito, pur a fronte di una ricostruzione che si ritenga, secondo la propria visione, preferibile (Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Piuttosto, è possibile una verifica sulla completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito. Non sarebbe ammissibile un giudizio fondato su parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) o che ometta la valutazione di elementi obiettivamente incidenti sul giudizio (Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133; Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167). Sono scrutinabili evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, al fine di evitare giudizi di natura congetturale, basati, cioè, su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate (Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572; Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627). Sono, ancora, rilevabili le contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, il cd. travisamento della prova (Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). E', dunque, un controllo volto a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, in funzione delle deduzioni del ricorrente. Anche il rispetto del canone del "ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Il mancato rispetto del criterio integra, dunque, «apparenza» di motivazione (Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio, del resto, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione deve essere ragionevole. Tale non è quello che, pur ammettendo ipotesi remote, astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', ne prospetti la effettiva realizzazione nella fattispecie 30 li concreta in termini assolutamente disancorati dalle emergenze processuali e si ponga al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763; Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204). Le valutazioni compiute nel merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui valenza è contestata in più motivi di ricorso. La prova critico-indiziaria, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, si risolve in un'operazione di raccordo logico tra più circostanze che permette di risalire dal fatto noto, l'indizio, appunto, alla conoscenza di quello ignoto. L'indizio ha capacità rappresentativa autonoma, per definizione "parziale", rappresentando una circostanza diversa (logicamente collegata) rispetto al fatto da provare. Consente il medesimo dato indiziario, tuttavia, di operare la ricostruzione, attraverso l'inferenza logica, di risultati di conoscenza ulteriori ed "aggiuntivi", che sono rilevanti ai fini del giudizio. La prova indiziaria (art. 192 comma 2 cod. proc. pen.) caratterizzata dai crismi di gravità, precisione e concordanza degli elementi informativi che la connotano, vive, dunque, e soprattutto, d'una valutazione unitaria e globale dei dati stessi (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan;
Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678). L'esame globale può permettere di superare l'ambiguità indicativa di ciascun elemento informativo, nella sua individualità. Ciò perché la valutazione complessiva si caratterizza del reciproco integrarsi d'ogni elemento, offendo una proiezione che conferisce al complesso indiziario significato dimostrativo univoco, che attesta la prova del fatto, in via logica. Il giudizio di 'gravità', inteso come forza dimostrativa di ciascun elemento, in funzione del fatto da provare, non deve essere identico per ogni singolo elemento, essendo possibile, contrariamente, il concorso di più dati con maggiore o minore capacità dimostrativa, che nella valutazione complessiva assumono il requisito di precisione e concordanza in funzione della prova stessa. Ebbene, là dove il procedimento valutativo degli indizi risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) (Sez. I n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna;
Sez. I n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509). Ciò premesso, si può procedere all'esame delle singole doglianze che caratterizzano i distinti atti di impugnazione. In particolare le impugnazioni nell'intersesse di NI UC. li 31 2.1. Risultano presentati due distinti ricorsi. Il primo motivo dell'impugnazione a firma dell'Avvocato Maisano è sostanzialmente comune al secondo motivo, presentato nell'interesse del medesimo NI, dall'Avvocato Brunelli. Le questioni possono essere, pertanto, trattate congiuntamente. Le ragioni di doglianza sono incentrate, essenzialmente, sulla utilizzazione delle dichiarazioni rese da IO DA il 24 settembre 2013 al Pubblico Ministero. IO DA, si duole il ricorrente, era stato ascoltato come mero testimone. Compulsato, tuttavia, dal NI per procurargli un contatto con i due soggetti albanesi, in funzione della conferma del suo alibi, si versava, secondo il medesimo istante, nel territorio della concorsualità criminosa in itinere. Si denuncia, in particolare e tra le altre disposizioni, la violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. I motivi non sono fondati. Non sussiste, in primo luogo, la lamentata violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. La norma contempla, infatti, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso del procedimento. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che il divieto opera in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non per quelle rese al di fuori di esso (Sez. 2, sentenza n. 46607del 19/11/2009 Ud. (dep.03/12/2009), Sanza, Rv.246563). Per dichiarazioni rese nel corso del procedimento, si devono intendere quelle munite di un collegamento funzionale con un atto formale del procedimento. Si tratta di un divieto che ha ragion d'essere allorquando il dato narrativo sia acquisito dall'autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria e dal difensore nell'ambito dell'attività investigativa (Cass. Sez. 1^ n. 5636 del 22.1.08, dep. 5.2.08, rv. 238932; Cass. Sez. 2^ n. 4439 del 2.12.08, dep. 2.2.08, rv. 243274; Cass. Sez. 5^ n. 32906 del 31.5.07, dep. 17.8.07, rv. 237117; Cass. n. 25096/04, rv. 228642; Cass. n. 47739/03, rv. 227775; Cass. Sez. 6^ n. 6085 del 9.12.03, dep. 16.2.04, rv. 227599; Cass. Sez. 1^ n. 35539 del 3.9.03, dep. 16.9.03, rv. 225778; Cass. Sez. 1^ n. 35422 del 14.7.2003, dep. 11.9.2003, rv. 225782; Cass. Sez. 6^ n. 29711 del 7.5.03, dep. 16.7.03, rv. 225544; Cass. n. 7255/2000, rv. 216357; Cass. n. 2245/99, rv. 213074; Cass. n. 2245/98, rv. 213074). Non v'è, del resto, coincidenza tra i concetti di dichiarazioni rese nel procedimento e quelle che possono enuclearsi, genericamente, durante la sua pendenza (questo concetto risulta sostanzialmente ribadito anche da Corte cost. 20.4.95 n. 136, in occasione del rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata, riguardo all'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste anche all'ipotesi di dichiarazioni rese, ex art. 49 I. fall. al curatore dal fallito, non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento) (Cass. Sez. 6, n. 6085 del 9.12.2003, dep. 16.2.2004, rv. 227599). 32 Ciò posto, nel caso in esame deve escludersi che le conversazioni tra il NI e lo IO avessero un collegamento funzionale con un atto formale del procedimento. Ciò perché lo IO, da un lato, non rivestiva alcuna veste procedimentale qualificata, risultando un mero compagno di cella in una congiuntura specifica della comune detenzione per fatti diversi e, dall'altro, non risultava essere stato investito di alcun incarico materialmente "investigativo" da parte degli inquirenti, come contrariamente adombrato, in via puramente ipotetico-congetturale, in ricorso. A parte la genericità della relativa affermazione, secondo cui lo IO avrebbe indotto il NI stesso a rendere quelle dichiarazioni, fungendo da agente provocatore, dato puramente assertivo e non documentato da alcun elemento di supporto, nel caso di specie, si trattava di dichiarazioni rese dal NI, al di fuori di uno specifico contesto procedimentale "acquisitivo" della medesima affermazione. Non può, pertanto, ritenersi operante alcun divieto in capo allo IO di essere ascoltato come persona, appunto, informata sui fatti. Egualmente non sussisteva alcun divieto di acquisizione dei documenti che il medesimo IO aveva ricevuto dal NI, in condizione di detenzione, documenti che aveva consegnato, in immediato, agli inquirenti. In senso non dissimile questa Corte ha ritenuto non sussistente il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. per le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato al compagno con cui divideva la cella, nel corso della comune detenzione (Sez.1, sentenza n. 5636 del 22/01/2008 Ud. (dep. 05/02/2008), Nunziata ed altri, Rv. 238932). Del resto, si trattava di dichiarazioni aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale e rivolte ad un soggetto non preposto istituzionalmente a raccoglierle in forma tipica dall'indagato o dell'imputato. Erano, dunque, definiti relata suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (Sez.1, sentenza n. 25096 del 26/02/2004 Ud. (dep. 03/06/2004), Alampi ed altro, Rv.228642). Non fondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Si assume, in definitiva, un concorso nel delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. A parte, ancora una volta, il carattere puramente assertivo della proposizione a fondamento del motivo di ricorso, l'ipotesi di una concorsualità in itinere in capo anche allo IO nel reato indicato è frutto di valutazioni e affermazioni che non trovano alcun valido e solido supporto nelle risultanze processuali. Si tratta di una mera congettura che risulta tra l'altro in stridente e netto contrasto con quanto emerge dalle risultanze processuali. Lo IO, invero, agì autonomamente, rivolgendosi agli inquirenti e rendendoli edotti di quanto spontaneamente aveva appreso in cella dal NI, giungendo a consegnare la missiva che, sua sponte l'imputato aveva redatto, affinché il compagno 33 M di detenzione la recapitasse ai concorrenti, in funzione delle dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, a conferma d'una tesi a discarico, ordita in maniera ragionata dal medesimo NI. Gli stessi giudici del merito hanno obiettato che costui rivestiva la qualità di avvocato. Era, pertanto, ipotesi remota (logicamente non ammissibile) quella d'ammettere che costui potesse cedere alla sollecitazione di un terzo, "tecnicamente" meno attrezzato, sollecitazione funzionale al compimento di atti per sé pregiudizievoli, indotti, per finalità difensive. Ebbene, a prescindere dalla questione sulla astratta ammissibilità dell'invocato concorso nel delitto, nella forma del tentativo, tema in sostanza non decisivo e, comunque, non rilevante ai fini che qui interessano, ciò che va, di converso, sottolineato è che non v'è affatto prova che lo IO abbia contribuito materialmente e psicologicamente alla condotta di induzione a rendere dichiarazioni mendaci da parte di soggetti chiamati a riferire e aventi la facoltà di non rispondere. Piuttosto, lo IO, risulta aver ricevuto le delazioni confessorie del NI ed aver preso in consegna una missiva che costui gli aveva chiesto di dare ai coimputati e che, di converso, il detenuto stesso aveva immediatamente messo a disposizione degli inquirenti. Si comprende, allora, come la decisione impugnata sul punto sia immune dalle censure rivolte e come si versi al cospetto, al più, di una ipotesi assimilabile a quella della cd. istigazione non accolta, che non avrebbe né imposto, né legittimato nel procedimento l'applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Non ricorrono, invero, le condizioni previste dalla norma in esame, né si delinea l'esigenza di garanzia sottesa al comma 1 della medesima disposizione e volta a tutelare il dichiarante non imputato, né indagato, che renda dichiarazioni indizianti, secondo il principio del nemo tenetur se detegere. Non rileva, infine e per le medesime ragioni, l'esigenza di garanzia che ispira il secondo comma della medesima norma, secondo cui si sarebbe dovuto ascoltare la persona sin dall'inizio come indagato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge relativa all'illegittima acquisizione di prove decisive dopo la discussione delle parti nel giudizio abbreviato. Afferma il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe utilizzato prove illegittimamente acquisite. La sentenza (fl. 76) dava atto della possibilità di chiudere la porta dell'abitazione della vittima dall'interno con chiavi in copia. Quel dato era stato dimostrato richiamando le foto n. 22 e 23, allegate alla memoria del Pubblico Ministero - introdotte per la prima volta il 29-3-2014 -. Le fotografie avevano indotto elementi di conoscenza nuovi. Il Giudice per l'udienza preliminare correttamente aveva escluso l'impiego di quelle prove (f. 83 della sentenza di primo grado). Anche la doglianza in esame risulta non fondata e priva, comunque, di un profilo di decisività nell'intera architettura della decisione impugnata. 34 ド La questione si inscrive nella vicenda relativa alla sostituzione della serratura dell'appartamento della BA, da parte dell'OT. Alla persona offesa erano state consegnate dal fabbro due copie delle chiavi, oltre alle tre originali. La BA aveva dichiarato che le copie non permettevano la chiusura dall'interno. Lo stesso giudice di primo grado aveva annotato sul punto, tuttavia, come quella dichiarazione non dimostrasse affatto che non sarebbe stato possibile ottenere duplicati che fossero, di converso, idonei allo scopo. La lettura delle sentenze di merito attesta che la questione era stata sviluppata, al fine di mettere in discussione il preciso ricordo della BA. Ciò perché la persona offesa aveva affermato che, al momento dell'uscita dall'appartamento, aveva dato tutte le mandate per chiudere la serratura, mentre al rientro si era accorta che aveva eseguito solo due giri di chiave, per aprire la porta. Dalla dichiarazione si sarebbe, pertanto, inferito che coloro che avevano fatto accesso all'appartamento, in sua assenza, si erano, appunto, chiusi dall'interno, girando la chiave, per non destare sospetti nella persona offesa, al momento del suo rientro. Ebbene, il nucleo centrale del motivo di ricorso è privo, secondo quanto si è anticipato, del requisito di decisività. In funzione di scrutinio siffatto, non si tratta di stabilire che tipologia di chiave (copia o originale) avesse utilizzato, in generale, la BA o il numero di mandate che costei avesse fatto nel chiudere la porta di casa al momento dell'uscita o, infine, il numero di mandate che rammentava di aver dovuto fare al rientro (due in particolare) numero inferiore a quello che aveva eseguito al momento dell'uscita -. Piuttosto, il profilo di decisività si misura sulla disponibilità o meno da parte del NI di una chiave di accesso all'appartamento e sulla possibilità che detta chiave eventualmente chiudesse anche dall'interno. Sulla disponibilità della chiave di accesso all'immobile da parte del NI la Corte d'appello ha ampiamente motivato e lo ha fatto richiamando specifici episodi storici (su cui si avrà modo di tornare) e le stesse dichiarazioni dello IO che aveva dato conto di quel particolare, riferitogli dallo stesso NI. Sul tema parallelo, connesso alla impossibilità che le chiavi stesse chiudessero dall'interno, si valorizzano, in ricorso, le dichiarazioni della BA, riportando un tratto dell'affermazione da cui non è possibile affatto ricavare la conclusione che si pretende di inferirne nella prospettazione a discarico. Ammesso che la persona offesa avesse ricordato correttamente che le copie non chiudevano dall'interno (punto sul quale vi potrebbe essere stata anche una semplice fallacia del ricordo) ella non ha riferito, tuttavia, di aver dato ai parenti tutte le chiavi originali e di aver tenuto per sé le sole copie. 35 fi Ha, di converso, spiegato che le sembrava di ricordare che le chiavi fossero tre (originali) e di aver chiesto al fabbro di fare due duplicati (che non chiudevano dall'interno). Ha, pertanto, aggiunto di aver distribuito le chiavi. Non ha, però, detto di aver trattenuto per sé i soli duplicati. Ebbene, poste queste premesse si intende come l'articolazione logica del motivo di ricorso ponga, richiamando la dichiarazione della persona offesa, come certi elementi che, contrariamente, non si ricavano da quella dichiarazione. Come anticipato non è dimostrato che la BA avesse avuto la disponibilità solo di chiavi che chiudevano dall'esterno, di tal ché il NI avrebbe avuto possibilità di estrarre, per sé, solo un duplicato con medesime caratteristiche. In secondo luogo, come correttamente aveva già osservato il giudice di primo grado, non era affatto possibile escludere che si potessero ottenere anche duplicati di chiavi che chiudessero dall'interno. Queste premesse attestano come il singolo e specifico segmento di motivazione, censurato con il motivo di ricorso, non metta assolutamente in discussione l'intero percorso logico della decisione. Resta, infatti, immutata la struttura motivazionale che resiste alla critica rivolta, essendo, di converso, acquisito al processo sia il particolare relativo alla disponibilità delle chiavi in capo al NI, sia quello della consegna di esse al PR. Non è escluso, del resto, che il medesimo NI potesse ottenere un duplicato che chiudesse anche dall'interno. Il motivo di ricorso va, dunque, respinto.
2.3. Infondato è anche il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art 203 cod. proc. pen. La Corte d'appello, si duole il ricorrente, avrebbe utilizzato notizie attinte da fonte confidenziale (fll. 102-103) per individuare nell'imputato il mandante dell'azione in danno della BA. A parte la circostanza che il ruolo indicato, sia pur su mandato con oggetto diverso, emerge dalle stesse dichiarazioni del NI, si deve osservare quanto segue. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello indica quel dato informativo solo come incipit ricostruttivo-investigativo. Non si rinviene in alcun punto della decisione impugnata una valorizzazione del contenuto della delazione confidenziale come elemento ricostruttivo della prova a carico. Essa, di converso, risulta fondata su ben altri presupposti analiticamente valutati e rielaborati a supporto della piattaforma dimostrativa. Ciò vale sia per la individuazione del NI come soggetto mandante del delitto di cui al capo A), sia per la ricostruzione della condotta di cui al capo D) relativa agli atti persecutori. li 36 Quanto al primo aspetto le sentenze di merito indicano tutti gli elementi che in una progressione evolutiva delle investigazioni hanno indotto a ritenere provato con certezza il ruolo dell'imputato, nella sua qualità di mandante. Ciò prendendo le mosse, anche e, soprattutto, dalle stesse dichiarazioni della BA che, in immediato, esternò il suo sospetto. Gli elementi valorizzati in questa logica, dunque, sono molteplici e vanno dalle numerosissime dichiarazioni dei soggetti ascoltati, dai riscontri oggettivi offerti dalle investigazioni (che hanno permesso di rilevare tracce di acido sia sulla persona del NI, sia sulla sua vettura, che avviava alla demolizione) e giungono alle stesse parziali ammissioni dell'imputato, su un mandato avente contenuto diverso ed alla confessione che egli aveva reso allo IO, compagno di detenzione. Egualmente il delitto di atti persecutori risulta analiticamente ricostruito attraverso il risultato della prova, le dichiarazioni rese dai soggetti informati sui fatti e quelle rese dalla persona offesa. Contrariamente a quanto affermato, pertanto, la sentenza di merito ricostruisce ampiamente il fatto, collegandolo, appunto, alla relazione sentimentale instauratasi tra l'imputato e la vittima, relazione che si era conclusa nel mese di ottobre 2012. Sono esattamente valutate le dichiarazioni della persona offesa e dei testi (parenti ed amici chiamati ad intervenire o presenti ad episodi specifici) le cui affermazioni erano state già valutate dal primo giudice (v'è espresso rinvio ai fll. 58-62, 65-68, 70-72, della sentenza di primo grado). I giudici della Corte d'appello danno conto della continua presenza del NI nello stabile della BA, delle incursioni presso la struttura sportiva frequentata dalla ragazza e dello stato d'animo che comportamenti siffatti avevano ingenerato nella vita della medesima BA. Si comprende, allora, come il motivo di ricorso non si confronti con la struttura della motivazione ed in difetto di ogni correlazione con essa, in maniera generica, si limiti ad asserire l'impiego in chiave probatoria d'una delazione confidenziale. Contrariamente, va ribadito che quella indicazione risulta, in maniera assolutamente marginale, aver svolto un mero ed iniziale orientamento investigativo, senza costituire oggetto di recupero, con l'indicata finalità di prova, nella ricostruzione giudiziaria dei fatti.
2.4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso denunciano vizi di motivazione che vanno dalla illogicità del percorso argomentativo, al travisamento delle informazioni rese da alcuni testi ascoltati nella fase della ricostruzione dei fatti.
2.4.1. Deve premettersi, oltre a quanto si è già avuto modo di indicare in via generale, che non ricorre vizio di motivazione allorquando il giudice a quo abbia dato conto adeguatamente delle ragioni della sua decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini 37 li della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Giova, ancora, rammentare che il vizio del travisamento della prova si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure allorquando si omette la valutazione di una prova decisiva, ai fini della pronunzia, secondo il costante e condiviso insegnamento di questa Suprema Corte. Vizio siffatto, per essere apprezzabile, in sede di legittimità, presuppone non il mero contrasto tra gli atti del processo invocati dal ricorrente e le valutazioni del giudice, la sua ricostruzione complessiva del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato e nemmeno che da essi sia ricavabile una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante stesso;
occorre, piuttosto, che gli atti indicati dal ricorrente siano dotati di per sé di una forza esplicativa o dimostrativa tale da essere in grado di smentire l'intero ragionamento svolto nella sentenza contestata e determinarne una radicale ed insanabile incompatibilità, così da compromettere la tenuta logica della motivazione. Sul ricorrente grava l'onere di illustrare le ragioni per cui il dato travisato condiziona negativamente la coerenza della motivazione e, soprattutto, d'indicare e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere (mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto o la loro produzione) non essendo sufficiente la citazione di alcuni brani o delle relative pagine (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, rv. 237302; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo, rv. 241449; Sez. 1, n. 06112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, rv. 248141). Il vizio di travisamento della prova, dunque, "è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, rv. 258774).
2.4.2. Venendo all'esame specifico dei motivi indicati se ne deve ritenere l'infondatezza. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l'assenza e l'illogicità della motivazione, oltre che il travisamento delle informazioni in relazione alle dichiarazioni assunte dai soggetti informati sui fatti, TT, NI, CC, OM e CC. 38 Il nucleo centrale su cui si focalizza la critica, devoluta con il mezzo di impugnazione, riguarda la disponibilità da parte del NI di una copia delle chiavi dell'abitazione della BA. Da ciò si fa discendere la conclusione del ragionevole dubbio e l'erroneità della condanna per tutti i reati per i quali era presupposto indefettibile il possesso da parte dell'imputato delle chiavi dell'abitazione della persona offesa. In particolare si duole il ricorrente che, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni indicati, non v'era prova di alcun accesso "compiutamente realizzato", da parte del NI alla piscina frequentata dalla BA. Unico fatto certo era quello relativo all'incursione, su cui aveva riferito il teste CC, che, tuttavia, aveva visto uscire il medesimo NI dallo spogliatoio femminile con un cellulare rosa e non con le chiavi dell'appartamento. Ebbene la censura alla decisione impugnata, si afferma, si incentrerebbe sul cd. errore di informazione e non di valutazione del dato probatorio, errore che aveva determinato il travisamento di cui si duole il ricorrente. Deve annotarsi che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito si confronta compiutamente con quanto indicato dal ricorrente ed offre motivazione immune da ogni vizio di legittimità. In primo luogo, i giudici della Corte territoriale non affermano in alcun punto della motivazione che il NI avrebbe con certezza prelevato le chiavi di casa della BA all'interno dello spogliatoio femminile della piscina, inferendo la conclusione da quanto avevano riferito i testi che sono citati nel motivo di ricorso e nella decisione impugnata. Basterebbe già rilievo siffatto ad escludere la fondatezza del lamentato "errore di informazione" (e non di valutazione) segnalato ed argomentato nel motivo di doglianza. Piuttosto, i giudici del merito si sono confrontati con il tema posto dal ricorrente ed hanno esattamente e con motivazione immune da ogni censura spiegato le - ragioni che inducevano a ritenere che il NI medesimo fosse nella disponibilità delle chiavi dell'appartamento della BA. Hanno, in primo luogo, chiarito che risultava conoscenza della pacificamente acquisito al processo che l'imputato fosse a intervenuta sostituzione della serratura di casa della BA. A costei, infatti, lo stesso imputato aveva riferito di averla vista parlare con il fabbro (OT). Hanno, poi, spiegato la ragione per la quale il medesimo NI avesse interesse a procurarsi le chiavi dell'abitazione, in funzione del controllo che egli intendeva esercitare sulla vita della donna, dopo l'interruzione della relazione sentimentale. In questa logica è stato affermato, pertanto, che l'imputato aveva occasioni e possibilità per ottenere quelle chiavi. L'indicazione successiva, dunque, risulta una li 39 pura enucleazione delle congiunture materiali in cui egli avrebbe potuto conseguire l'obiettivo indicato. Non v'è, allora, alcun travisamento del dato informativo, ma si resta nel campo valutativo del risultato della prova. Gli eventi presso la piscina di via della Vittoria, di Pesaro, sono richiamati in questa prospettiva. Lì, infatti, lo stesso NI si era iscritto sotto falso nome (ER MA) fornendo un numero di cellulare inesistente. Lo scopo dell'iscrizione era legato al controllo della BA, poiché tra l'ottobre ed il mese di dicembre 2012 l'imputato stesso aveva fruito di appena due accessi. I giudici hanno evocato questo particolare per annotare come l'iniziativa fosse, da un lato, legata alla finalità esplicitata e, dall'altro, come essa, assicurando l'accesso alla struttura, nei giorni in cui la donna aveva lezione di idrobike, gli permettesse di introdursi abusivamente negli spogliatoi femminili. Il richiamo delle deposizioni dei testi indicati è, allora, avvenuto al fine di supportare la conclusione che il medesimo NI avesse la possibilità di accedere agli spogliatoi femminili e, dunque, di recuperare anche oggetti della BA, non escluse le chiavi stesse (che ella deteneva all'interno della vettura). Non risultano, pertanto, conferenti i riferimenti ed i richiami alle deposizioni dei testi indicati, né quelli svolti, riportando le dichiarazioni dell'CC, che affermava d'aver visto il NI uscire dallo spogliatoio femminile solo con un cellulare con cover rosa e non le chiavi. A parte la circostanza che la Corte d'appello non ha affatto travisato la dichiarazione del teste, giungendo alla conclusione che l'CC avesse affermato di aver visto il NI con le chiavi dell'abitazione della BA, il punto cruciale è che la medesima Corte ammette e richiama quelle incursioni, in maniera coerente con quanto risulta dalle stesse dichiarazioni dei testi. Il tutto senza travisamenti e solo al fine di supportare, in astratto, l'interesse del NI a controllare la vita della BA ed, in concreto, a convalidare la conclusione che egli aveva avuto a disposizione più congiunture materiali in cui avrebbe, senza dubbio, potuto procurarsi le chiavi. Non indica, tuttavia, la Corte stessa che in una specifica occasione, descritta dai testi, l'imputato si sarebbe impossessato delle chiavi di casa della ragazza, attribuendo quel dato alla dichiarazione del teste, che contrariamente egli non aveva riferito. Ciò basta ad escludere l'affermato travisamento dell'informazione e della prova, versandosi nella pura attività di valutazione del risultato dimostrativo che compete al giudice del merito e su cui v'è cd. doppia conforme. E' la stessa Corte territoriale, a prescindere dalle concrete modalità con cui il NI si fosse specificamente procurato le chiavi dell'abitazione, a richiamare anche le dichiarazioni dello IO DA, che aveva appreso di quelle modalità dallo stesso NI, durante la comune detenzione. In particolare, si è inteso come la BA 40 li fosse solita detenere le chiavi all'interno dalla sua vettura. Il NI, in particolare, aveva confidato al compagno di cella di aver sottratto una copia delle chiavi dell'auto e di aver prelevato le chiavi dell'abitazione dall'interno. Questo particolare, hanno annotato i giudici del merito, aveva trovato un punto di conferma nel ricordo della medesima BA che, al momento della permuta della sua vettura (smart), non ne aveva, appunto, rinvenuto la seconda chiave. Infine la Corte territoriale ha richiamato quanto aveva riferito il IE ed il ricordo di costui d'aver visto il medesimo NI, in epoca prossima all'aggressione, fare accesso all'appartamento della BA, usandone le chiavi.
2.4.3. Egualmente infondato è il quinto motivo con cui si deduce il travisamento delle sommarie informazioni, rese da IE AR, sul possesso delle chiavi dell'abitazione da parte del NI. Il ricordo del teste, afferma il ricorrente, sarebbe stato fondato su sensazioni e, soprattutto, il dichiarante non aveva collocato con esattezza l'ultimo accesso del NI all'abitazione della BA. Prima aveva parlato di un accesso tra gennaio e febbraio 2013, poi genericamente, avrebbe collocato l'ingresso in inverno e, successivamente, a dicembre 2012. La decisione impugnata, contrariamente a quanto dedotto, sul punto specifico non è affetta da alcun travisamento. Con il motivo di ricorso si rimette alla Corte di legittimità, pur prospettando un vizio della motivazione, una questione integralmente incardinata su una censura di merito. Si tratta di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, che sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte d'appello, infatti, spiega le ragioni che inducono a ritenere attendibile il teste IE e confronta le dichiarazioni rese, nelle diverse circostanze, anche alla luce dell'ipotesi ricostruttiva alternativa che avrebbe visto, da un lato, spostare in avanti la data della sostituzione della serratura dell'abitazione della BA e, dall'altro, appunto, che avrebbe auspicato la retrodatazione del ricordo del teste stesso, per giungere alla conclusione che costui avesse rammentato, in definitiva, un accesso all'appartamento della donna, allorquando il NI era in possesso delle vecchie chiavi dell'abitazione e prima che la BA sostituisse la serratura d'ingresso. La Corte di merito, tuttavia, ha ponderato esattamente le dichiarazioni dell'indicato IE ed ha spiegato la ragione per la quale lo si dovesse ritenere attendibile, avendo costui affermato di conoscere il NI e di essere stato certo d'averlo visto in periodo invernale. Le richieste di chiarimenti, più volte formulate al teste, e che avevano indotto costui a retrodatare l'accesso dal mese di febbraio 2013 a li 41 quello di gennaio e, poi, al mese di dicembre 2012, erano state precedute dalla affermazione del dichiarante "ammesso e non concesso che mi possa sbagliare". Con ciò, dunque, si era valorizzata la prima dichiarazione ed interpretazione di compatibilità del ricordo con un accesso che la Corte ha, tuttavia, ritenuto realizzato utilizzando le nuove chiavi dell'appartamento. La logica della decisione non è affatto compromessa e si versa in una pura attività di valutazione che non può essere estrapolata dall'intera struttura del ragionamento probatorio e dal materiale residuo di prova, cui la stessa Corte aveva già fatto riferimento, richiamando - proprio sulla disponibilità delle chiavi - anche quanto il NI stesso aveva riferito allo IO.
2.4.4. Argomentazioni non dissimili devono essere svolte sul sesto motivo di ricorso con cui si deduce il travisamento delle sommarie informazioni rese da ZI VA, ancora una volta, sul tema in fatto del possesso delle chiavi da parte del NI. Il travisamento della prova consisterebbe nella particolarità che la dichiarante non aveva fatto riferimento alcuno all'abitudine di riconoscere i rumori provenienti dal corridoio. Ininfluente sarebbe risultato, poi, il richiamo alla minore distanza esistente tra la porta dell'abitazione della medesima ZI e quella della BA, rispetto all'accesso all'abitazione ulteriore, che anche era presente sul pianerottolo. Anche nel caso di specie, invocando un travisamento non sussistente, si rimette alla Corte di legittimità una valutazione diversa del risultato della prova dichiarativa. La Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali la dichiarazione della ZI dovesse essere considerata attendibile ed ipotesi alternative sulla lettura di quella affermazione fondano il concetto non del travisamento, ma della "diversa valutazione" del dato informativo, inammissibile in questa sede. Né vale, a supporto della tesi prospettata, incentrare la ricostruzione della doglianza sul mancato riferimento alla attitudine da parte della teste stessa al riconoscimento dei rumori provenienti dall'esterno. Questo dato, indicato in sentenza, non era frutto della dichiarazione acquisita e sarebbe, dunque, derivato, secondo il ricorrente, da una introduzione travisante del giudice di merito. Ebbene la Corte di merito ha indicato che la ZI era certa che tra le 20,45 e le 20,50 avessero aperto la porta di casa della BA. Ha spiegato che la teste aveva riferito di trovarsi in soggiorno e di guardare una trasmissione televisiva che le dava certezza sull'orario. Si era, pertanto, determinata ad abbassare il volume della televisione proprio per non disturbare l'indicata vicina. La teste ha aggiunto di non essersi affacciata per verificare se la porta aperta fosse effettivamente quella della BA. Aveva sentito, poi, tra le 21,30 e le 21,40, le urla di aiuto e i colpi alla porta. li 42 Ebbene le spiegazioni date in motivazione, che richiamano la planimetria dei luoghi e la particolare allocazione delle porte di ingresso dei due appartamenti (della ZI e della BA) - porte che risultavano affiancate - ha indotto la Corte territoriale ad escludere una confusione da parte della dichiarante. Il riferimento alla capacità di distinguere i rumori è un aspetto logico-deduttivo utilizzato dalla Corte medesima che, unito alla particolare conformazione dello stato dei luoghi indicato, ed al contenuto oggettivo della dichiarazione resa dalla dichiarante ha permesso di supportare la conclusione di attendibilità. Ciò è avvenuto sviluppando il dipanarsi logico della dichiarazione della ZI, che non ha avuto dubbio nel riferire che aveva abbassato il volume della televisione, proprio per non disturbare la vicina (riferendosi alla BA e non agli altri condomini). A ben vedere, allora, la doglianza spiegata oltre ad investire la Corte di una pura valutazione di merito è priva del necessario profilo di decisività. Non si spiega, infatti, che rilevanza potrebbe avere un errore (ammesso per sola ipotesi ricostruttiva) della ZI sull'apertura della porta della Anniball, là dove sarebbe stata, di converso, aperta quella degli altri condomini Cangini-Moroni. Il ricorrente avrebbe dovuto indicarne specificamente la rilevanza e spiegare in che termini, rispetto alla ricostruzione complessiva della vicenda in esame, quel dato avrebbe messo in discussione l'intera architettura motivazionale, che sorregge la decisione impugnata. Risulta, contrariamente, adeguatamente argomentato il percorso logico della decisione stessa che ha, appunto, ricostruito la sequenza degli eventi ritenendo certo che l'aggressione avvenne da parte di soggetti che erano all'interno dell'abitazione della BA. L'accesso all'appartamento era avvenuto attraverso l'apertura della porta di casa con le chiavi, che aveva consegnato il NI. La Corte territoriale ha, infatti, autonomamente spiegato la ragione per la quale non fosse possibile e credibile un accesso "alternativo" (dalla porta finestra e senza usare le chiavi dell'appartamento). I segni rilevati sulla indicata porta-finestra erano frutto di simulazione. Sul punto, al di là delle dichiarazioni rese dallo IO che anche confermano la conclusione consta il manoscritto del NI (su cui è stato svolto un accertamento grafologico) che ne rappresenta l'esatta consistenza e che anche risulta richiamato e, specificamente, riportato nella decisione di primo grado (fl. 55). Si comprende, allora, come l'intero ragionamento posto a fondamento della decisione non sia affatto scalfito sul punto e come, soprattutto, attraverso l'ipotetico - errore del quale qui ci si occupa ed in cui, si assume, sarebbe incorsa la ZI - si spinga per una ricostruzione alternativa, che sarebbe, in ogni caso ininfluente, ai fini della complessiva ricostruzione raggiunta nella decisione impugnata. li 43 2.5. Il settimo motivo è egualmente infondato. In apparenza con esso si devolvono distinti temi afferenti la rilevanza dimostrativa degli indizi su due aspetti essenziali. Il primo concerne l'accesso alla micro-piscina, da parte del NI, fatto noto da cui ritrarre quello ignoto della disponibilità delle chiavi dell'abitazione dell'BA. Il secondo concerne l'affermazione della ZI, non riscontrata, poiché ella non aveva spiegato per quale ragione si dovesse ritenere che avesse sentito, appunto, la porta della BA e non quella di altre abitazioni, pure esistenti, sul pianerottolo. Ebbene richiamando e censurando il profilo della portata indiziaria dei singoli elementi, in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., si deducono questioni di fatto, peraltro, in buona parte già prospettate nei due precedenti motivi di ricorso. Quanto alle dichiarazioni dei testi che avevano riferito degli accessi alla struttura sportiva, da parte del NI, si è già detto che, pur emergendo che alcuni dei tentativi non erano andati a buon fine, in ogni caso, uno di essi era riuscito e lo aveva riferito l'CC. La Corte d'appello, va ribadito, risulta aver richiamato quelle congiunture solo come possibili ipotesi storiche in cui l'imputato, in astratto, avrebbe avuto la possibilità di accedere e prelevare le chiavi. La prova della relativa disponibilità era stata, pertanto, inferita da più elementi. Essi, unitariamente valutati, anche alla luce di quanto detto dallo IO che aveva - confermato di aver appreso il particolare della disponibilità delle chiavi dallo stesso NI e dal IE rendeva certo storicamente quel dato ed in questa logica va esclusa la violazione dell'art 192 comma 2 cod. proc. pen. Quanto alle dichiarazioni della ZI valgono le osservazione svolte al punto che precede, risolvendosi la censura in una proposizione, sia pur sotto diversa forma, della medesima questione già dedotta ed affrontata.
2.6 Con l'ottavo motivo si lamenta il travisamento della prova con riferimento alle sommarie informazioni rese da OT SS. In particolare il teste, si lamenta, avrebbe distinto due momenti. L'uno coincidente con la richiesta di cambio della serratura (nel mese di novembre 2012) e l'altro con l'intervento alla fine dell'anno. I contatti telefonici del 15, 17, 19 ottobre 2012 tra la BA e l'OT pur esistenti, si afferma, non documentavano il cambio della serratura. Ammettevano che la ragazza avesse preso contatto con l'OT stesso;
tuttavia, il cambio sarebbe avvenuto successivamente ed a novembre (dato documentato dagli scontrini emessi in quel mese, per un valore superiore a 100 euro, scontrini che risultavano battuti solo il 17-11-2012 ed il 30-11- 2012). 44 ند La motivazione della decisione non travisa affatto il contenuto delle dichiarazioni dell'OT. Innanzitutto deve osservarsi come costui abbia, in apertura delle sommarie informazioni, fatto riferimento ad un intervento a fine anno, ma nel corpo delle dichiarazioni ne ha spiegato il significato e la collocazione temporale, chiarendo di essere stato contattato per l'intervento, orientativamente, nel mese di novembre 2012. La Corte d'appello in una legittima attività di "valutazione" del risultato della prova ha spiegato esattamente e con motivazione immune da censure, in sede di legittimità la ragione per la quale intendeva protendere per una sostituzione - anticipata rispetto al 30 novembre 2012. Invero, i due scontrini con importo compatibile con quello della serratura erano battuti il 17 novembre ed il 30 novembre. Il risultato da essi inferibile, attraverso uno scrutinio che li vagliasse nella specifica singolarità, sarebbe stato equidimostrativo. La valutazione, ha annotato la Corte territoriale, sarebbe dovuta, di converso, avvenire considerando il significato delle due battute di cassa, alla luce dell'intero materiale processuale a disposizione. Nel complessivo quadro di prova era, infatti, emerso con certezza che la BA avesse concesso in permuta la sua vettura smart il 29 novembre (con consegna delle chiavi relative). All'interno della vettura ella era solita riporre anche le chiavi di casa e il NI in occasione della pregressa relazione aveva sottratto la seconda chiave dell'auto. La Corte d'appello correla gli altri elementi a disposizione e tra questi proprio la dichiarazione che aveva reso il IE, oltre quella che aveva reso lo stesso NI in interrogatorio il 19-4-2013, allorquando affermava d'aver visto, appunto, la BA e l'OT tra l'ottobre e il Novembre 2012. La Corte territoriale, dunque, ha offerto una spiegazione adeguata sulle ragioni che hanno indotto a ritenere che la sostituzione della serratura avvenne, appunto, prima del 30 novembre 2012 (e della cessione della smart) e ha, altresì, richiamato a supporto i contatti telefonici tra il fabbro e la donna (del 15, 17 e 19 ottobre 2012), per escludere che potesse, razionalmente, ammettersi che fosse passato altro tempo, tale da indurre la posticipazione del lavoro al 30 novembre. Nella medesima prospettiva la valorizzazione del primo ricordo del teste IE e lo stesso richiamo alle dichiarazioni rese dallo IO escludono smentite alla costruzione e non permettono di condividere che si versi al cospetto di una ipotesi di travisamento del dato informativo, recuperando, ancora una volta, la doglianza al diverso piano della valutazione del risultato della prova stessa. Del resto, la stessa Corte di merito, così ragionando, ammette che il NI si fosse procurato le nuove chiavi, proprio utilizzando quelle della vettura smart, di cui egli disponeva per averle sottratte alla BA, durante la relazione. 45 li Questo dato risulta coerente con la cessione in permuta dell'auto avvenuta il 29 novembre (dopo la sostituzione della serratura) e con quello che il medesimo NI aveva detto allo IO in costanza di detenzione. Infine, esso riceve un elemento di supporto ulteriore proprio attraverso la dichiarazione della BA che, al momento della consegna dell'auto, si era avveduta di non disporre più della seconda chiave del veicolo che consegnava in permuta. La costruzione in fatto è immune da vizi o da travisamenti. Del resto, la Corte stessa ammette che pur posticipando la sostituzione della serratura al 30 novembre, in ogni caso la deposizione del IE attestava che il NI disponesse delle nuove chiavi della abitazione e che costui aveva avuto più di una occasione per procurarsele, secondo quanto si è già avuto modo di dire in precedenza. Anche al cospetto della descritta sequenza alternativa non si ravvisano profili d'illogicità manifesta o alcuno dei vizi denunciati. Attraverso il motivo di ricorso, piuttosto, si richiede a questa Corte, in assenza di un vizio deducibile in sede di legittimità, di verificare tra due ipotesi storiche possibili quali sia preferibile e ciò a fronte di una motivazione che svolge sul punto un percorso argomentativo immune dalle censure rivolte e che non si rivelerebbe, comunque, decisiva, poiché in ogni caso, anche attraverso la dichiarazione del IE era certo che il NI avesse aperto la porta dell'abitazione della vittima disponendo delle nuove chiavi.
2.7. Con il nono motivo si censura la violazione dell'art. 116 cod. pen. e la mancata concessione della circostanza attenuante in esame. Si assume, in definitiva, la diversità del mandato conferito. Il NI aveva inteso affidare solo l'incarico di danneggiare con l'acido l'autovettura della BA. Quel risultato si era realizzato anche sulla sua vettura, dopo l'acquisto della sostanza corrosiva. Si denuncia l'illogicità e la mancanza di motivazione sul punto. A parte la doverosa precisazione che se si censura la motivazione introducendo il vizio di illogicità (che deve essere manifesta) non può dedursi, al tempo stesso e sul medesimo punto, quello di mancanza della motivazione, si deve osservare che non ricorre alcuno dei vizi lamentati. Né sotto il profilo della illogicità (manifesta), né sotto quello della mancanza di motivazione. Attraverso il motivo di ricorso si pretende una diversa ricostruzione in fatto, invocando che la Corte aderisca ad un'ipotesi alternativa, su cui già i giudici di merito si sono intrattenuti, escludendola, con una motivazione immune da ogni censura. La Corte territoriale si è confrontata con la tesi a discarico ed ha esposto le ragioni che inducevano a ritenerla non condivisibile. 46 li Ha spiegato, in primo luogo, perché non fosse credibile l'ipotesi che il NI risultava intimidito dal PR, richiamando le dichiarazioni del ES e del EL sull'incontro al bar Baia Flaminia. Quella condizione di timore, invero, era stata opposta dal ricorrente per assumere che la genesi dell'affidamento al PR dell'incarico di danneggiare la vettura della BA fosse derivata dalla rivisitazione, da parte sua, della decisione di procedere ai lavori di ristrutturazione, lavori che, inizialmente, aveva inteso affidare al medesimo PR. Lo spessore logico-razionale di premessa siffatta non ha già in sé convinto la Corte di merito, che ne ha immediatamente stimato l'intrinseca inverosimiglianza. In questa logica, dunque, va letto il richiamo alla scarsa credibilità dell'ipotesi (intimidazione esercitata dal PR sul medesimo NI) e la scelta dell'imputato di conferire il mandato di danneggiamento, verso il corrispettivo di 2000 euro, al fine di tranquillizzare il concorrente sul mancato guadagno, che egli sperava di ritrarre dal lavoro, inizialmente propostogli. A parte la assoluta disomogeneità della natura degli incarichi (l'uno lecito e l'altro illecito) la Corte di merito ha, poi, annotato come il processo avesse smentito proprio quel dato di fatto, da cui aveva tratto scaturigine l'iniziativa del NI di cedere al conferimento del mandato di danneggiamento dell'auto. Infatti, proprio le dichiarazioni del ES e del EL non attestavano alcuna condizione di timore nel medesimo NI, indotta dal PR AL. D'altro canto, ed a supporto della inconciliabilità storica della deviazione dal mandato iniziale verso un delitto di furto degenerato nell'azione di lesione, sono stati enucleati una serie di elementi in fatto, su cui il ricorrente pretende una rivalutazione di merito inammissibile in sede di legittimità. La Corte d'appello ha indicato l'orario dell'introduzione nell'appartamento, orario che era pressoché coincidente con il rientro in casa della vittima e che non si sarebbe affatto conciliato con l'ipotesi del furto;
ancora, è stato ribadito che per accedere all'immobile furono utilizzate le chiavi dell'appartamento e che lo stesso gesto di portare l'acido e di utilizzarlo, con un lancio diretto univocamente al volto della ragazza, fossero elementi in fatto compatibili con la sola volontà lesiva e non con quella di realizzare un furto, tra l'altro non commesso. La Corte stessa, dunque, si trattiene con motivazione immune da ogni vizio sulle possibili iniziative che si sarebbe potuto assumere per allontanarsi dal luogo, senza fare impiego della sostanza corrosiva. Tutti questi elementi hanno drasticamente ridotto i margini di logica plausibilità della deviazione dal mandato, dal danneggiamento al furto, poi degenerato, escludendo che si potesse razionalmente ammettere che l'accesso in casa fosse proteso a compiere, appunto, l'indicato delitto contro il patrimonio. Coerenti e immuni da censure risultano proprio le considerazioni già richiamate 47 si sull'orario di accesso all'abitazione (coincidente con il rientro in casa della ragazza) e sulla scelta di portare ivi l'acido, lanciato poi al volto della ragazza. Questa scelta stride con l'ipotesi del furto, come variante individuale al piano comune. Ciò perché l'acido stesso non risulta tra i mezzi commissivi tipici, che per massime di esperienza si suole impiegare commettendo il delitto in esame con le modalità che il caso di specie ha evidenziato. Si spiega, allora, con argomenti assolutamente logici e supportati dai risultati della prova perché l'accesso non fosse avvenuto dalla finestra e perché le tapparelle fossero abbassate. Sul punto constano al processo oltre alle dichiarazioni della BA anche quelle del teste Serio, che aveva constatato personalmente quell'abitudine da parte della donna, che temeva introspezioni del NI. Si richiamano, altresì, le constatazioni in immediato (che davano conto della chiusura di esse) e quelle relative alla impossibilità di sollevarle completamente dall'esterno. Ciò sarebbe stato possibile solo in minima parte e senza, comunque, giungere all'altezza del foro praticato sulla porta finestra. Ancora, sono state anche indicate le ragioni che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che quello stesso foro fosse da attribuire ad una azione di simulazione e la motivazione resiste ad ogni censura rivolta. Né vale opporre che la stessa chiusura delle tapparelle dall'esterno potesse considerasi come effetto di un'iniziativa dei ladri, volta, appunto, ad evitare che si percepisse la luce dall'esterno. Al di là del mero aspetto congetturale e della nuova ricostruzione alternativa in fatto che si rimette alla Corte di legittimità la stessa prospettazione postulerebbe che la tapparella fosse stata lasciata alzata dalla stessa BA (poiché l'esperimento eseguito aveva rivelato che dall'esterno non si riusciva a sollevarla, oltre una certa altezza). Questa ipotesi, a parte la mancanza di ogni elemento di supporto processuale, tuttavia, contrasta, soprattutto, con i plurimi elementi che la Corte di merito ha valutato, dando atto della condizione di timore in cui viveva la stessa BA. Era una condizione, dunque, si è correttamente ritenuto, che ragionevolmente induceva ad escludere che la vittima avesse lasciato alzata la stessa tapparella. La tesi della variante al piano comune risulta, poi, non conciliarsi, logicamente, con quanto aveva indicato lo stesso NI nel documento manoscritto, consegnato allo IO. Il contenuto di quanto risulta da quel manoscritto è stato esattamente valorizzato dal primo giudice e la relativa motivazione, per il richiamo in generale operato dai giudici della Corte d'appello, ne integra il relativo tracciato logico. Il NI in quello scritto forniva specifiche istruzioni ai coindagati sulle dichiarazioni da rendere, in ordine alla ricostruzione dei fatti da propalare. Lo scritto contiene l'esatta descrizione degli eventi e rappresenta anche graficamente il foro sulla porta finestra stessa. Ebbene, non ha spiegazione logica la complessiva descrizione e le istruzioni che l'imputato aveva inteso rendere ai 48 li concorrenti su quanto avrebbero dovuto tenere a memoria. Correttamente, allora, quel documento è stato ritenuto un minuzioso riepilogo della sua versione. Non sarebbe stato, del resto, neppure necessario far pervenire ai coindagati un manoscritto, giacché il mero riferimento a quanto accaduto avrebbe dovuto sollecitare il ricordo dei concorrenti stessi, (se i fatti descritti fossero stati veri) senza che a costoro fosse necessario analiticamente riportare le modalità commissive da riferire. Quanto premesso, dunque, esclude la fondatezza del motivo di ricorso che va respinto.
2.8. Inammissibili sono i due motivi sul trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha compiutamente motivato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ((fll. 146 e 147 sentenza impugnata). Ha condiviso e operato rinvio alle valutazioni espresse dal primo giudice, valorizzando gli elementi che risultavano a suo giudizio ostativi al riconoscimento delle indicate attenuanti ed in particolare, primo fra tutti, ha richiamato la gravità delle lesioni inferte alla persona offesa, il pericolo per la sua vita, la scelta di mezzi commissivi insidiosi, oltre che l'intensità del dolo. Ancora sono stati esaminati gli aspetti inerenti la persona del colpevole stesso ed afferenti il regime di vita, l'assunzione di stupefacenti, la condotta processuale e l'assenza di pentimento. Si tratta di motivazione immune da ogni censura e la doglianza va, pertanto, disattesa. Quanto alla questione ulteriore relativa all'eccessivo aumento della pena determinato dalla continuazione e la mancanza e/o l'illogicità della motivazione in relazione al delitto di lesioni si deve osservare quanto segue. L'aumento per la continuazione, si duole il ricorrente, era stato determinato in anni nove di reclusione e si era determinata la pena per il reato di lesioni in quella di anni sei di reclusione richiamando il minimo edittale della sanzione prevista per quel delitto. Così operando si sarebbe omessa una valutazione specifica sulla funzione della continuazione e non si sarebbe considerata la perdita di autonomia sanzionatoria che caratterizza il trattamento penale dei reati satellite al cospetto dell'istituto in esame. La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto, opera un puro richiamo alla pena minima per il delitto satellite (anni sei di reclusione) dopo averne ritenuta la congruità in relazione alla specifica condotta posta in essere ed esplicitando le ragioni a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale. I giudici del merito hanno commisurato l'entità dell'aumento richiamando espressamente la scelta del mezzo utilizzato, la parte del corpo della vittima attinta (annotando come si trattasse di una giovane donna, sfigurata nel volto), i gravissimi danni fisici, morali e psicologici indotti dal gesto, per lo sfregio permanente del viso e la deformazione dei lineamenti del volto, all'esito caratterizzato da una fisionomia assolutamente diversa da quella 49 li precedente. Sono stati richiamati, altresì, i danni alla vista e si tratta, complessivamente, di motivazioni congrue che si sottraggono ad ogni censura in sede di legittimità. Questa Corte, del resto, ha avuto modo, in generale, di osservare che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, alla luce di quanto premesso, non può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato nei confronti del NI, di cui si è congruamente esaminato ogni profilo del contributo ai fatti, soffermandosi analiticamente sulle ragioni e sulle relative modalità commissive. Non può, quindi, assolutamente ritenersi che, considerato il percorso argomentativo seguito, i giudici di merito abbiano compiuto una valutazione illogica o arbitraria. 3 Venendo all'esame del distinto atto di impugnazione, a firma dell'avvocato Roberto Brunelli, nell'interesse del NI UC, si deve osservare quanto segue.
3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato e va disatteso. Si deduce, in definitiva, la violazione di legge in relazione ai presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato, presupposti che si contestano. La motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello è esaustiva ed immune dalle censure rivolte. La Corte territoriale ha osservato come nel concorso dei requisiti di cui all'art. 453 cod. proc. pen si sarebbe potuto procedere con rito immediato anche per i reati a citazione diretta. Il mancato deposito degli atti, ex art. 415 bis cod. proc. pen., trovava, d'altro canto, giustificazione nell'evidenza della prova e nell'intervenuto interrogatorio del NI. Si duole, contrariamente, il ricorrente che, in relazione alle dichiarazioni rese da IO DA, non si era mai proceduto a contestarne in interrogatorio al NI stesso 50 li il contenuto. Ancora, quelle dichiarazioni, pur non riguardando direttamente i reati a citazione diretta, erano, comunque, ad essi legate. Il decreto era, pertanto, nullo per violazione degli artt. 178 lett. a) e 179 cod. proc. pen. Ebbene questa Corte ha già avuto modo di affermare che in caso di connessione tra un reato per il quale si deve procedere con citazione diretta ed un altro per il quale è prevista l'udienza preliminare, il pubblico ministero può formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all'art. 453 cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 14816 del 10/12/2013 Ud. (dep. 31/03/2014), Scalese, Rv. 258746). L'art. 551 cod. proc. pen. stabilisce che, quando il procedimento concernente un reato perseguibile mediante citazione diretta è connesso ad altro, per il quale si debba procedere diversamente, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 416 cod. proc. pen.. Il significato della disposizione è nel senso di assicurare il simultaneus processus, con prevalenza del rito più garantito in funzione dell'avvio della fase dibattimentale. Pur facendo la norma riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio deve ribadirsi che da essa non potrebbe farsi discendere la conclusione d'un divieto del ricorso alla sua applicazione per le ipotesi in cui si possa procedere con rito immediato, per fatti- reato che, nella forma "ordinaria astratta" prevedono l'esercizio dell'azione, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare. L'art. 551 cod. proc. pen. va, piuttosto, interpretato nel senso che, per il caso di connessione, i reati "a citazione diretta" seguono la sorte di quelli diversi, sia che l'azione venga esercitata attraverso il vaglio dell'udienza preliminare, sia che essa, per le caratteristiche del materiale a disposizione o per altra ragione, possa essere spiegata attraverso la richiesta e l'emissione del decreto di giudizio immediato. Ciò perché lo scopo essenziale è quello di favorire il simultaneus processus su regiudicande avvinte da nessi di connessione. D'altro canto, il mancato deposito degli atti ex art. 415 bis cod. proc. pen. (che non si realizza per le ipotesi di rito immediato e che caratterizza, di converso i casi di citazione diretta) è superato dalla condizione del rito alternativo "maggiore" in cui campeggia, comunque, l'evidenza della prova, da un lato, che ne caratterizza la struttura e la necessità dell'interrogatorio preventivo, dall'altro. Del resto, nel caso di specie, si deve osservare che neppure la mancata contestazione formale al NI delle dichiarazioni rese dallo IO, e di cui si duole il ricorrente, ha significato assorbente, poiché, correttamente annota la Corte di merito, si trattava di dichiarazioni afferenti i delitti per i quali era possibile, appunto, procedere con rito immediato, essendosi già enucleate le condizioni di ammissibilità del rito alternativo. Del resto, quelle dichiarazioni facevano parte del fascicolo processuale ed erano già note e conoscibili dal NI stesso prima della richiesta di 51 li giudizio abbreviato essendogli stato comunque notificato il decreto di giudizio immediato (artt. 456 comma 1 che richiama l'art. 429 comma 1 (lett. d) cod. proc. pen.). In realtà la questione proposta con il motivo di ricorso finisce per contestare la legittimità dell'emissione del decreto di giudizio immediato e ciò, pur a fronte della scelta consapevole di definire la relativa posizione, con il rito abbreviato. Deve osservarsi che essendo stato definito il giudizio con il rito abbreviato non v'è spazio per dolersi in questa sede della relativa questione. Eventuali nullità sarebbero state deducibili, innanzi al giudice dibattimentale, sempre che non si fosse determinata una decadenza o una sanatoria. L'ipotesi ricorre viepiù nei casi in cui l'imputato stesso, raggiunto da un decreto di giudizio immediato, anche per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., promuove un giudizio abbreviato e pretende di far valere in quell'ambito il vizio de quo (Sez. 6, Sentenza n. 5902 del 13/10/2011, Adiletta, rv. 252065; Sez. 4, Sentenza n. 41073 del 3/11/2010, Halilovic, rv. 248773). La questione, pertanto, risulta infondata e va disattesa.
3.2. Il contenuto del secondo motivo di ricorso è stato già affrontato e si rinvia alle osservazioni svolte sul tema analogo prospettato con il distinto atto di impugnazione.
3.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 612 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Nel motivo di ricorso si critica genericamente la valutazione operata dalla Corte d'appello sul risultato della prova e, allegate in funzione dell'autosufficienza le dichiarazioni rese da AC IO, si rielabora criticamente l'atteggiamento della BA, dopo aver saputo che DA AM, fidanzata del NI, aspettava un figlio da costui. Il tutto, per inferire che la donna si fosse riavvicinata in tante occasioni all'imputato, in virtù di un "codice relazionale consolidato" e non perché vittima di condotte persecutorie. In maniera dubitativa si pone l'interrogativo sul se il NI avesse degli elementi concreti per ritenere che la storia con la BA fosse davvero finita ed, al pari, si annota che da parte di costei persistevano sentimenti "ambivalenti". Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello hanno, contrariamente a quanto dedotto, ricostruito con precisione i segmenti materiali di condotta a supporto ed integrazione della fattispecie di cui all'art 612 bis cod. pen. E' la stessa BA a spiegare che il rapporto era stato interrotto nel mese di ottobre 2012 e quel dato istruttorio risulta confermato da più elementi di riscontro che, nello scrutinio operato dai giudici del merito, hanno ampiamente convalidato l'attendibilità della fonte stessa. 52 li Non ha fondamento, pertanto, il dubbio, anche opposto in parte qua dal ricorrente, sulla impossibilità di comprendere in forza di quale dato istruttorio la Corte di merito fosse pervenuta a quella conclusione. Proprio dalla decisione della BA si era generato nel NI un comportamento di crescente invasione della vita privata della donna con atti finalizzati, prima al controllo e, successivamente, alla sopraffazione, fino a giungere ad un intento punitivo, per la decisione non revocabile assunta di interrompere la relazione, decisione che il medesimo NI non aveva accettato. In questa logica sono stati valutati i plurimi comportamenti di incursione da parte dell'imputato presso lo stabile della BA, in via Rossi 19, presso la piscina frequentata da costei (ove si è acquisito specificamente il particolare della sottrazione del cellulare della ragazza dallo spogliatoio femminile). Sono stati, ancora, richiamati gli stazionamenti sotto casa, i pedinamenti, le telefonate, i messaggi, gli inseguimenti e le abusive introduzioni in auto. La Corte d'appello fonda la decisione sulle dichiarazioni della BA e dei numerosi testi che, egualmente, avevano reso informazioni in fase investigativa, confermando pienamente il quadro descritto dalla vittima. Le dichiarazioni risultano, peraltro, analiticamente riportate nella sentenza di primo grado, cui quella della Corte d'appello opera rinvio espresso (fll. 58-62, 65-68, 70-72). In questa logica, dunque, la Corte territoriale ha spiegato come la persona offesa avesse percepito il peso d'una vera oppressione, con ansia e limitazione della sua libertà di movimento. La sentenza impugnata si confronta anche con il tema ulteriore posto in ricorso e relativo all'assunta ambivalenza dei comportamenti della BA, che avrebbero potuto indurre nel NI la convinzione di poter riprendere una relazione con la donna, secondo un "codice relazionale" che aveva caratterizzato il rapporto in epoca precedente. A parte la mancata esplicitazione contenutistica di comportamenti che potessero dar realmente conto dell'indicata ambivalenza, deve osservarsi che la Corte di merito ricostruisce esattamente l'atteggiamento della BA. All'iniziale riserbo della ragazza, spiega, era subentrata una esplicita richiesta d'aiuto perché pressata proprio dai comportamenti persecutori del NI. La Corte dà conto dello stato d'ansia e del timore per la propria incolumità e di una serie di eventi in progressiva sequenza che, oltre ad essere invasivi della libertà della donna, avevano già indotto una seria modifica delle sue abitudini di vita (risultano anche richiamate le dichiarazioni di Seri Paolo del 17-6-2013, che descrive dettagliatamente l'atteggiamento di timore della stessa BA). Sul punto sono state anche valutate le iniziative volte a farsi accompagnare a casa da parenti ed amici e la stessa decisione di cambiare la serratura della abitazione. 53 li Eventi siffatti risultano correttamente ponderati dal giudice di merito, proprio al fine di escludere ogni ambivalenza di comportamento per la scelta della persona offesa di interrompere la relazione sentimentale con il medesimo NI. Sono stati considerati, d'altro canto, quei comportamenti come atteggiamenti coerenti, che non lasciavano spazio ad equivoche interpretazioni. Da ciò la Corte d'appello ha escluso, con motivazione immune dalle censure rivolte, che il NI potesse ragionevolmente dubitare della volontà ferma della BA e, dunque, che potesse non rendersi conto di determinare uno stato di ansia e di paura nella donna, indotto proprio dai suoi comportamenti (cfr fll. 70-73 della sentenza impugnata). Alla luce di quanto detto non ricorre il vizio della violazione di legge. Non si ravvisa, invero, l'inosservanza della norma (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie. Non si ravvisa, al pari, l'erronea applicazione, avendo il giudice del merito esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Egualmente non ricorre altro vizio della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illustrato delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato né contraddittorietà, né illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. Contrariamente i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse, benché prospettate come vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo il ricorso non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza pretermessa ovvero non correttamente rappresentata dal giudicante. Si oppone, di converso, una propria valutazione, peraltro in forma meramente dubitativa, per ipotizzare una ricostruzione dei fatti e del merito del giudizio, non supportata, come anticipato dai dati istruttori, correttamente valutati dal giudice del merito. Le censure, consistendo in li 54 motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono, pertanto, inammissibili.
3.4. Egualmente inammissibili risultano le doglianze avanzate con il quarto motivo di ricorso. Attraverso la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione si deducono questioni di merito e si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del risultato della prova già scrutinato dal giudice territoriale, invocando una verifica su ipotesi alternative che si postulano maggiormente aderenti al reale, nella prospettazione a discarico, e che, di converso, risultano puramente astratte.
3.4.1.In particolare nella ricostruzione del tentativo di omicidio in esame non ricorre alcun profilo di contraddittorietà o illogicità della decisione. A parte la genericità intrinseca del motivo di doglianza, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre la diffusione del gas ad una manomissione dell'impianto, piuttosto che ad una perdita accidentale. Sul punto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito ha chiarito le ragioni a sostegno della decisione ed ha indicato i motivi per i quali non riteneva plausibile e condivisibile l'ipotesi alternativa opposta a discarico. Si è, in particolare, esplicitato che l'alternativa ipotetica d'una perdita accidentale si dovesse escludere proprio in ragione degli accertamenti e delle verifiche eseguite. Quelle iniziative avevano attestato la mancanza delle guarnizioni elemento oggettivamente incompatibile con una perdita di "tenuta" dell'impianto nel tempo. Soprattutto, a valorizzare la conclusione assunta, è stata richiamata in motivazione l'assenza di eventi pregressi dall'analogo contenuto. Quei fatti, di converso, si sarebbero dovuti verificare, proprio in ragione della accertata scaturigine della diffusione del gas nell'appartamento della BA. Al di là della genericità che caratterizza, dunque, la prospettazione del ricorrente e dell'assenza di una esplicita indicazione di un punto di contraddittorietà o di illogicità manifesta davvero rilevante ed idoneo a mettere in discussione l'intero apparato motivazionale, il ricorso si limita ad una asserzione di non condivisione della conclusione raggiunta ed argomentata dalla Corte di merito. Contrariamente, il giudice a quo ha spiegato il motivo per il quale si dovesse escludere l'ipotesi della perdita accidentale, richiamando anche le verifiche tecniche eseguite (dal LE in primo luogo) e la scaturigine della diffusione del gas nell'ambiente (dovuta anche alla mancanza di tre guarnizioni), unita, tra l'altro, all'assenza di "precedenti". Mai, in epoca pregressa, a far data dal montaggio della cucina, la persona offesa aveva percepito perdite di gas nell'ambiente. Non sussiste, dunque, alcun profilo di illogicità o contraddittorietà sul punto. La ricostruzione alternativa, opposta ricorso, risulta una pura ipotesi astratta, non ancorata alla realtà processuale e, soprattutto, di valenza congetturale, sorretta h 55 da un profilo critico privo di correlazione con la risposta e le motivazioni puntuali che sul tema ha offerto la Corte territoriale.
3.4.2. Il secondo punto relativo alla duplicazione delle chiavi risulta in parte già affrontato in precedenza e si può operare rinvio a quanto si è già esplicitato. La difesa riporta stralci di motivazione della decisione impugnata (fll. 77, 78, 79, 80) e sottolinea come sia rimasta indimostrata la circostanza che il NI si fosse davvero impossessato delle chiavi dell'abitazione della BA, tanto che la stessa Corte di merito era giunta a ritenere che si dovesse prescindere dalla esatta individuazione delle modalità con cui il NI stesso si era procurato quella disponibilità. Ciò era accaduto, soprattutto, facendo meno di un dato probatorio che la difesa aveva ritenuto fondamentale, avendo invocato dell'esercizio l'individuazione commerciale presso cui l'imputato aveva eseguito la duplicazione delle chiavi (secondo quanto riferito dallo IO). Si lamenta, pertanto, che un dato che sarebbe dovuto essere certo era stato sostituito con ipotesi e con giudizi di verosimiglianza. Ebbene anche sul punto si torna alla generica critica della decisione di secondo grado, senza correlare la doglianza alla specifica motivazione che sul punto la Corte di merito ha offerto. Il riferimento alle modalità con cui il NI si era procurato le chiavi di casa della BA, invero, non mette affatto in discussione, nel giudizio della Corte stessa, il dato storico in sé. Anzi, e contrariamente, quel tema di fatto è stato ritenuto certo per una serie di elementi che la stessa Corte ha enucleato ed indicato. Le stesse dichiarazioni rese da IO, che aveva ricevuto delazione dall'imputato sul punto, si è già anticipato, sono state esattamente evocate e supportate dall'altro elemento che in fatto aveva permesso di ritenere acquisito al processo proprio quel particolare. In questo senso la dichiarazione dello stesso teste IE confermava, nella ricostruzione della Corte, la disponibilità delle nuove chiavi dell'abitazione della BA da parte dell'imputato. Il dichiarante aveva riferito d'averlo visto aprire la porta di casa della vittima con le chiavi ed aveva escluso errori o altre sovrapposizioni fallaci, spiegando che era, comunque, inverno, (gennaio febbraio o al massimo dicembre). La serratura era stata cambiata prima e quel particolare non era sfuggito allo stesso imputato che aveva visto l'OT (fabbro) in compagnia della BA. Non si è, dunque, contrariamente a quanto si prospetta, al cospetto di un dato dubbio rielaborato per avviare un giudizio ipotetico, ma si parte da un dato certo da cui si inferiscono, secondo un ragionamento di logica deduzione, le conseguenze relative. La successione deduttiva è articolata, sul punto, in difetto di contraddizioni o di elementi inconciliabili tra loro e il motivo di ricorso, oltre a riaprire la valutazione di 56 li merito, non risulta correlato specificamente con le complete ragioni poste a fondamento della decisione. Né ha significato il richiamo all'esatta individuazione del momento in cui il NI stesso si era procurato le chiavi e del luogo in cui le aveva duplicate. Ciò non aggiungerebbe altro al dato già certo, a giudizio della Corte, secondo cui costui ne disponeva con sicurezza. La doglianza, pertanto, va disattesa.
3.4.3. Il terzo punto del motivo in esame, pur invitando, in apparenza, la Corte di legittimità ad una valutazione sulla logicità della decisione impugnata sul dato relativo alla presenza in loco del NI stesso la sera del 20 febbraio 2013, finisce per richiedere una nuova valutazione del risultato della prova, già scrutinato dai giudici in primo ed in secondo grado. Si riportano, in primo luogo, le dichiarazioni dei testi BR e ET, oltre al risultato dell'intercettazione delle conversazioni tra presenti in carcere dell'11 agosto 2013. Ciò a supporto della tesi secondo cui il NI e l'amico SC erano in via Rossi, perché, usciti senza telefoni, avevano intenzione di chiamare a casa del primo, per conoscere l'ubicazione del ristorante ove avrebbero dovuto ritirare le pizze ordinate. I testi indicati avevano confermato quel particolare e la difesa discute la conclusione cui, nonostante quel dato istruttorio, risulta essere pervenuta la Corte di merito. Si era, infatti, ritenuto che la presenza del NI in loco fosse legata alla situazione di pericolo innescata ed alla necessità di verificarne l'evoluzione. Si è ritenuto inverosimile, dunque, che il NI stesso avesse creato, già all'epoca, una prova mendace precostituendo una ragione che giustificasse il suo passaggio in via Rossi quella sera. Inconciliabile sarebbe risultata, poi, l'affermazione in sentenza secondo cui quella sera l'operazione fu completata con l'apertura della chiavetta di alimentazione del gas. Da ciò la difesa stessa inferisce che la manomissione sarebbe intervenuta in un momento imprecisato e che la sera sarebbe stata resa idonea con l'apertura della chiave del gas. Il tutto risultava in contrasto con quanto detto dallo IO, che aveva affermato di aver appreso dal NI che la manomissione era, appunto, avvenuta la sera della partita. In questa sequenza si richiamano gli orari, su cui v'era certezza, a sottolineare l'incompatibilità nella ricostruzione dei fatti. Si afferma che alle 19.45 il NI era uscito di casa e, dopo un quarto d'ora, era stato visto dalla BA in piazzetta. Si trattava di una frazione temporale incompatibile con l'ipotesi ricostruttiva. Piuttosto, il tutto ammetteva una spiegazione alternativa e, cioè, che l'imputato vista la BA avesse deciso di salire a salutarla. Ebbene i rilievi, oltre a non essere fondati, si è anticipato, chiamano la Corte ad una nuova ricostruzione del fatto. Contrariamente a quanto detto non ricorre alcuno dei vizi denunciati. li 5757 La Corte territoriale si confronta con tutti gli argomenti dedotti in ricorso e spiega le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere, innanzitutto, la tesi d'una presenza casuale del NI la sera 20 febbraio 2013 in via Rossi. Non omette l'esame delle dichiarazioni allegate a discarico dai testi BR e NE;
piuttosto, ricostruiti gli orari certi, chiarisce che la tesi opposta dall'imputato non si giustificava in concreto con il comportamento tenuto. In particolare, la IA ne aveva notato la presenza già verso le 20,00 in auto in piazzetta. Dunque alle 20,08 aveva chiamato la madre, rappresentandole il problema del gas e, dopo poco, aperte le finestre, aveva incontrato il NI, sorprendendolo sull'uscio di casa nell'atto di nascondersi. Indi, dopo un breve colloquio la medesima BA aveva comunicato all'amica a mezzo sms (attestato alle ore 20,29) la presenza dell'imputato sul pianerottolo. La Corte territoriale ha pertanto spiegato che non si giustificava la scelta di trattenersi, almeno dalle ore 20,00 nella piazzetta adiacente lo stabile della BA, specie in ragione dell'incombente del ritiro delle pizze per la partita di calcio che sarebbe iniziata intorno alle ore 21,00. In questa logica risultano, pertanto, richiamate le dichiarazioni ingiustificatamente reticenti del SC, che aveva affermato che il NI era stato sempre in sua compagnia. Ciò era accaduto, nonostante il medesimo imputato avesse, poi, ammesso di essere salito al secondo piano per parlare con la BA (e lì era rimasto fino a poco prima delle 20,29 quando la BA aveva inviato l'sms all'amica). La Corte di merito affronta la questione dei tempi necessari per procedere alla manipolazione dell'impianto, rinviando alla relazione tecnica (CE) ed ai rilievi fotografici allegati, che inducevano la conclusione che sarebbe stato sufficiente svitare un dado metallico in corrispondenza dei raccordi di collegamento con il tubo flessibile ed estrarre la guarnizione. Nella confutazione della tesi a discarico, dunque, non vi sono passaggi di illogicità o di contraddizione, che mettano in discussione la tenuta logica del ragionamento, né elementi che oggettivamente segnino una incompatibilità della ricostruzione con gli orari ed i tempi disponibili. Già ciò basterebbe a disattendere la ragione di doglianza articolata sul punto, giacché si finisce, come anticipato, per richiedere una verifica su ipotesi alternative che si stimano maggiormente plausibili e che, tuttavia, i giudici del merito, con motivazione immune dai vizi denunciati, hanno escluso.
3.4.4. Generico è il quarto punto che caratterizza il motivo di ricorso sul movente del delitto. Si censura motivazione apparente, vizio che contrariamente non sussiste. A parte quanto indicato espressamente, al fl 93 della decisione impugnata, secondo quanto richiamato in ricorso, la Corte di merito affronta la scaturigine del gesto e lo fa introducendo proprio la ricostruzione sul delitto di atti persecutori, delitto che coerentemente inquadra nella relazione sentimentale che aveva caratterizzato il 58 li rapporto tra il NI e la BA -spiegando che dalla mancata accettazione della decisione di interrompere quel rapporto era subentrata la volontà di controllare e sopraffare la vittima, fino a giungere alla determinazione di punirla.
3.4.5. Venendo all'esame del quinto punto del motivo di ricorso si affronta il tema della manomissione dell'impianto del gas presso l'abitazione della BA. Si riporta sul punto la ricostruzione della Corte di merito e si giunge alla conclusione che risulterebbe irrazionale. Ciò perché, ammessa la volontà di manomettere, sarebbe stato sufficiente svitare un solo dado senza bisogno di togliere la guarnizione per ottenere la fuoriuscita del gas metano. Si critica, poi, l'affermazione del LE, che aveva indotto la conclusione della manipolazione, conclusione raggiunta ab exitu e non esternata nell'immediatezza dell'intervento alla BA stessa. Infine, si adombra l'ipotesi della mancanza di una sola guarnizione richiamando la scheda tecnica. I rilievi specificamente mossi sul punto risultano essenzialmente due. Il primo è che il LE non avesse esternato in immediato alla BA la sua intuizione;
il secondo è che tutti gli interlocutori, compresa la ragazza, avessero sempre ricondotto l'evento ad un difetto tecnico dell'impianto. Contrariamente, la Corte aveva condiviso ed affermato la tesi della "manomissione", non considerando che una carenza di tenuta dell'impianto si potesse anche non manifestare all'indomani del montaggio. Ebbene le censure mosse con il motivo di ricorso sono essenzialmente in fatto e non ricorre alcuno dei vizi denunciati. La Corte territoriale motiva chiaramente sul punto e richiama le dichiarazioni del LE, la scheda di intervento da costui redatta e l'ininfluenza dei commenti eseguiti da terzi durante le conversazioni (in cui si faceva riferimento alla mancanza di una guarnizione), giacché si trattava di dialoghi intervenuti tra soggetti non a conoscenza delle condizioni dell'impianto stesso. Si è, pertanto, annotato come lo stesso LE avesse escluso la verosimiglianza di un errore in sede di montaggio, poiché non era verosimile la mancanza di tre guarnizioni. In questa logica risulta valorizzata la circostanza che la BA usava, almeno dal 2010, con regolarità, quei fornelli e non si era mai verificato un episodio del genere. La Corte territoriale ha, d'altro canto, osservato come neppure il consulente della difesa (HI AR) avesse contestato la natura dolosa della manomissione dell'impianto. Si comprende, allora, come le spiegazioni offerte dalla Corte di merito risultino più che esaustive e come sia stato anche affrontato il tema prospettato in ricorso, come scaturigine alternativa della perdita, ipotizzando una progressiva carenza di tenuta, che non si sarebbe dovuta necessariamente manifestare in immediato. L'ipotesi, a parte la motivazione coerente offerta dal giudice di merito, è opposta in termini puramente congetturali e disancorati dalla realtà processuale. Essa, infatti, ha correttamente osservato la Corte territoriale, 59 ド risulterebbe inconciliabile con la tipologia di difetto che l'accertamento del tecnico aveva rilevato (annotando la mancanza delle guarnizioni) e su cui la Corte stessa ha offerto una spiegazione immune dalle censure rivolte.
3.5. Con il quinto motivo si denunciano due distinte ragioni di doglianza. La prima concerne essenzialmente la violazione dell'art. 56 cod. pen.; la seconda riguarda l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità. Per il primo aspetto, lamenta il ricorrente, il giudizio sulla idoneità degli atti è sempre un giudizio di natura causale ed i referenti della relativa formulazione risultano quelli della migliore scienza ed esperienza nel singolo momento storico. Nel caso di tentativo compiuto si deve, pertanto, ricorrere alle leggi scientifiche di copertura ed al giudizio a struttura bifasica, che caratterizza lo statuto della causalità stessa. Nella specie, si esamina la ricostruzione del consulente CE. Si annota come costui avesse ipotizzato la chiusura di tutte le aperture interne ed esterne del locale e fosse giunto a postulare, in presenza di innesco idoneo, dopo circa 4 ore, l'evento dell'incendio e dopo circa 5 ore quello della deflagrazione. Si confuta nella prospettiva a discarico detta conclusione, affermando che esistevano due fori del diametro di circa 100 mm aperti. Posta, pertanto, una fuoriuscita di 0,5 mc/h non si sarebbero mai raggiunti i limiti di esplosività/incendio indicati, poiché i due fori avrebbero consentito uno scambio interno-esterno ben superiore alla portata stimata della fuga di gas. La portata di smaltimento dei due fori (che si afferma come pari a 21,5 mc/h) sarebbe dimostrata da tavole sinottiche (allegate a sostegno della tesi affermata). Si è, ancora, indicato come la caldaia avrebbe assorbito i 4/5 del gas erogato, lasciando intendere quanto già sostenuto nel giudizio di merito e, cioè, che la quantità di gas diretta al piano cottura sarebbe stata pari ad 1 mc/h (su una erogazione complessiva pari a 5 mc/h) e sarebbe stata, dunque, assorbita integralmente dai fori indicati. In questi termini, risulta dal testo della sentenza impugnata, era stato, del resto, formulato il motivo d'appello e su quel tipo di doglianza si era espressa la Corte territoriale. La consulenza del CE, ancora, si obietta, aveva ammesso che la presenza dei fori avrebbe contributo alla diluizione della concentrazione del gas, ma avrebbe omesso di calcolare la portata smaltita. Ciò posto, si duole il ricorrente che, con una decisione discutibile, la Corte di merito aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per disporre perizia come era stato, di converso, sollecitato dall'appellante. Anche le doglianze indicate sono infondate e vanno disattese. La Corte d'appello si è chiaramente confrontata con gli argomenti difensivi sul tema dell'idoneità del tentativo. 60 li La motivazione, immune dai vizi denunciati, è esattamente esplicitata ai fll. 96 e ss della sentenza impugnata. In primo luogo i giudici del merito spiegano che lo scrutinio sulla idoneità degli atti consta del tipico giudizio ex ante ed in concreto (cd. prognosi postuma) ed affrontano le critiche dell'impugnante proprio sotto il profilo strettamente tecnico. E' chiaro che la Corte di merito non abbia inteso e ritenuto necessario disporre perizia sul punto e va detto in via preliminare - avendo condiviso integralmente la valutazione operata dal primo giudice ed percorso tecnico-argomentativo che aveva orientato il consulente del Pubblico Ministero (CE) nella ricostruzione degli eventi e del tema d'idoneità degli atti, che sono stati posti a fondamento della contestazione del delitto tentato. La Corte territoriale ha, infatti, spiegato le ragioni per le quali non fosse condivisibile la tesi difensiva;
ha chiarito, innanzitutto, che non rispondeva alla realtà processuale il particolare che il consulente tecnico del Pubblico Ministero non avesse tenuto conto dei fori di aerazione, presenti nell'appartamento della BA. Sul punto, di converso, si è operato un espresso rinvio alla relazione di consulenza del 30 maggio 2013 (fll. 12 e 15). Si è, d'altro canto, annotato come quei fori non risultavano praticati neppure sulla parete esterna del fabbricato, ma su quella interna verso lo spazio condominiale. Si è, poi, replicato (richiamando espressamente il fl. 40 della relazione) alle osservazioni dei consulenti a discarico, annotando come il tecnico incaricato dal Pubblico Ministero fosse giunto alla conclusione che, proprio in ragione delle caratteristiche del gas metano, la presenza del foro superiore (considerato poiché il gas metano sale) avrebbe partecipato alla diluizione della concentrazione dello strato di gas stesso, in maniera molto limitata, ribadendosi che il tutto sarebbe accaduto entro limiti temporali approssimativamente quantificabili in pochi minuti (il dato è stato affermato richiamando, appunto, il fl. 41 della relazione indicata). La sentenza di primo grado, che anche riporta integralmente la risposta del medesimo consulente, già chiariva, senza margini di equivoco, il percorso condiviso dal giudice di appello ed escludeva sul punto che si potessero ipotizzare incongruenze o vizi nel ragionamento svolto. Il consulente tecnico aveva, infatti, spiegato che il gas metano, per le sue caratteristiche tende a salire verso l'alto ed a formare uno strato vicino al soffitto che inibisce la miscelazione con il volume totale dell'aria nell'ambiente. Risulta specificamente richiamata dal medesimo consulente anche la sperimentazione presso la Britisch Gas Midlands Research Station. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, quello studio tiene presenti (e lo indica espressamente il consulente) anche le prove in cui è considerata la ventilazione. 61 li Dal suo canto, la Corte di merito ha richiamato la descrizione dell'impianto dell'appartamento operata dal consulente stesso ed ha chiarito le ragioni per le quali non si potessero condividere le conclusioni cui era giunto il consulente a discarico, Pappacelo, sulla quantità della perdita di gas e sulla sua "gestibilità" attraverso il foro di ventilazione. Sul punto specificamente si è osservato che la quantità del gas erogato nel punto di raccordo del tubo flessibile in acciaio, immediatamente a valle della tubazione principale nell'appartamento (punto in cui era stata rilevata una delle perdite di gas) era pari a quella fornita di mc 5/h (fll. 76 e 77 della relazione di consulenza CE). Da ciò, pertanto, si è ritenuto non possibile che parte rilevante del gas erogato potesse essere assorbito dalla caldaia. In particolare si è inteso che l'alimentazione all'impianto avveniva dalla tubazione principale con erogazione di 5 mc/h di gas metano. Questo dato ha permesso di stimare l'entità della perdita in ragione delle manomissioni riscontrate (in 1/10 di quella erogata pari a 0,5 mc/h). A detta conclusione, appunto, si addiveniva, contrariamente a quanto affermato dal consulente a discarico, proprio in ragione della circostanza che una delle perdite era stata rilevata nel punto di raccordo del tubo flessibile in acciaio, immediatamente a valle dell'ingresso della tubazione principale, in cui la quantità erogata di gas era esattamente pari a quella fornita (5mc/h). Lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva anche affrontato ed esaminato l'episodio del giorno 1-3-2013, relativo alla fiammata del piano cottura. Ne aveva, appunto, individuato la scaturigine (non perfetta tenuta della tubazione di collegamento dell'impianto al piano cottura) con fuga di gas tale da raggiungere il limite inferiore del campo di infiammabilità al di sotto del piano di cottura, ma tale da non raggiungere, in quella congiuntura temporale, il limite di infiammabilità nell'intero locale cucina. Il consulente, infatti, considerato il volume sotto il piano cottura (0,35 mc) e la quantità di metano fuoriuscita ha chiarito che il limite di infiammabilità stesso sarebbe stato raggiungibile in circa due minuti, con un raggiungimento del limite di esplosività in circa quattro o cinque minuti. Ebbene alla luce delle premesse svolte si intende come non possa essere accolto il motivo di ricorso formulato. L'accertamento della idoneità degli atti è senza dubbio una questione di fatto, su cui i giudici di merito si sono intrattenuti svolgendo una motivazione esente da censure e dai vizi che si denunciano. Attraverso il motivo di ricorso, infatti, invocando la questione di diritto che ha natura parallela (e, cioè, se gli atti siano punibili come tentativo) si rimette alla Corte di legittimità una nuova valutazione del fatto, opponendo, in definitiva, nuovamente la prospettazione che era stata anche rivolta e sottoposta, con l'atto di appello, nel giudizio di merito. li 62 La questione affrontata risulta, infatti, relativa ai tempi di infiammabilità e di esplosione, ed alla incidenza che su di essi avrebbe potuto avere la presenza dei fori di ventilazione. Si ribadisce, cioè, la "impossibilità", in ragione del tipo di manomissione, che si potessero indurre i due risultati indicati della infiammabilità ed esplosione. Di converso, il nucleo centrale ha costituito oggetto di approfondito confronto tecnico nel giudizio di merito. Si apprende, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, che risulta esattamente affrontata la questione che afferisce anche ai tempi necessari per la realizzazione delle due condizioni testé evocate. Il consulente tecnico del P.M. aveva ritenuto che la presenza del foro di ventilazione contribuisse alla diluizione incidendo, tuttavia, entro limiti temporali che erano quantificati, comunque, in pochi minuti rispetto ai tempi indicati (4 ore per l'infiammabilità e 5 ore per l'esplosione). A confutazione della tesi non vale neppure allegare le tavole sinottiche (attraverso la materiale incorporazione nel ricorso per cassazione) per indurre questa Corte a verificare una affermata diversa portata di smaltimento dei fori di ventilazione stessi, posti nella ricostruzione alternativa come elementi tali da far ipotizzare una retrocessione dell'azione ad una soglia di inidoneità rispetto all'offesa, in guisa da recuperare il gesto all'ipotesi del reato impossibile e da escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cod. pen. Ciò perché, a ben vedere, si chiama la Corte di legittimità ad una ricostruzione di merito che non le compete, a fronte di una motivazione specifica che la Corte territoriale ha già dato sul punto devoluto, fondando l'idoneità del tentativo posto in essere e richiamandosi alle conclusioni tecniche che erano state già raggiunte dal consulente del P.M. (CE), conclusioni che la sentenza di primo grado riporta integralmente. Il richiamo ai fori di ventilazione e la stessa asserita capacità d'uno smaltimento pari a 21,5 mc/h, superiore di 43 volte alla perdita di gas, affermato nella prospettazione a discarico, ipotesi introdotta nel motivo di ricorso non spiega affatto - quale base scientifica abbia nel caso concreto e come possa influire sulla decisione dalla Corte d'appello, disarticolandola. A ben vedere lo stesso richiamo alle leggi scientifiche e la genericità dell'argomento impiegato dal ricorrente, a confutazione della decisione impugnata, finisce per invocare una soluzione, senza supportarla proprio in punto tecnico. A prescindere dai profili di puro fatto che la verifica in esame (non esplicitata in ricorso) richiederebbe, la doglianza è protesa ad affermare, in definitiva ed in diritto, si è anticipato, l'inidoneità del tentativo, recuperando l'azione all'ipotesi del fatto inoffensivo (reato cd. impossibile) di cui all'art. 49 cod. pen. li 63 -E' evidente che detta conclusione sviluppando le coordinate materiali che si traggono dall'accertamento in concreto svolto dai giudici del merito - dovrebbe determinare l'epilogo che la manomissione dell'impianto con fuoriuscita di gas nei termini quantificati non avrebbe reso l'azione posta in essere idonea allo scopo (nella specie omicidio) per effetto della mera presenza dei fori di ventilazione/aerazione, che hanno, secondo regole di comune esperienza altra funzione e finalità. Essi, infatti, sono praticati obbligatoriamente per permettere, da un lato, il ricambio d'aria garantendo la combustione in sicurezza e, dall'altro, l'eliminazione dei residui relativi. A fronte di funzione siffatta di quei fori (che non hanno, dunque, e per massima di esperienza, né la funzione, né le caratteristiche di gestire in sicurezza completa le perdite anomale di gas) l'affermazione che, nel caso di specie, essi avrebbero avuto la possibilità di smaltire il gas stesso che si diffondeva per effetto della manomissione, avrebbe imposto ben altra prova a confutazione del percorso motivazionale su cui si fonda la decisione impugnata. Avrebbe richiesto nel celebrato giudizio di merito la prova specifica sul dato affermato e, cioè, quella relativa alla positiva idoneità in concreto dei fori stessi a rendere l'azione, con valutazione ex ante ed in concreto, inidonea allo scopo, secondo le medesime leggi scientifico-causali che si richiamano in ricorso. Prova siffatta non è stata, tuttavia, offerta nei due giudizi di merito. Sul tema la motivazione è immune da ogni censura. Le affermazioni contenute nel ricorso per cassazione e le allegazioni relative, attraverso una commistione di dati e di concetti non si correlano ai motivi della decisione, né sono in grado di enucleare alcun aspetto di illogicità manifesta, di contraddittorietà o di mancanza di motivazione. L'anticipata capacità di smaltimento del foro in esame risulta, infatti, puramente affermata in ricorso evocando, all'evidenza, tabelle che considerano la portata di aria di rinnovo e, dunque, lo scambio in funzione della ventilazione. Non si riporta, comunque, in quelle tabelle il volume del locale in cui in concreto era in itinere la diffusione del gas, volume - è appena il caso di annotare che ha costituto il referente concreto in relazione al quale il consulente del Pubblico Ministero ha, di converso, stimato tempi e modalità di diffusione della sostanza, fino ai limiti di infiammabilità e di esplosione. In particolare il rinvio da parte della sentenza di secondo grado a quella del primo giudice attesta che, contrariamente a quanto dedotto, il consulente del P.M. aveva eseguito i suoi calcoli proprio tenendo conto dei fori di areazione (f. 97 della sentenza di primo grado) e del volume dell'ambiente relativo (pari a mc 40.85). Da ciò, dunque, egli aveva ritratto i tempi di infiammabilità e di esplosione (rispettivamente nelle indicate 4 e 5 ore). UI aveva espressamente replicato indi alle controdeduzioni del consulente tecnico della difesa (HI) anche sul ruolo dei 64 li fori di aerazione richiamando le sperimentazioni della British gas Midlands cui si è fatto riferimento e giungendo alla conclusione che, pur contribuendo quel foro nel caso di specie, alla diluizione nella concentrazione dello strato di metano, avrebbe inciso in tempi molto ridotti ai fini del raggiungimento dei limiti di infiammabilità ed esplosività, tempi (in variazione rispetto alle iniziali 4-5 ore indicate, in relazione al locale cucina) quantificati in pochi minuti. Contrariamente, per il piano sotto-cottura, (evento del 1 marzo 2013) considerato il volume di 0,35 mc, il limite di infiammabilità era stato individuato in due minuti e di scoppio in 4, 5 minuti - nel rapporto di 0,5 mc/h 0,14 I/sec . La correttezza della'rgomento era stata offerta dia fatti poiché dopo l'apertura del gas e l'accensione dei fornelli in pochi minuti si era verificata la "fiammata" che aveva indotto la BA a intervenire agendo sulla chiave di erogazione. Il consulente tecnico aveva chiarito attingendo proprio da informazioni di carattere tecnico-scientifico che il limite minimo di infiammabilità del metano risulta pari al 5% in un dato volume "x". Tenuto conto delle condizioni dell'ambiente cucina nel caso in esame ciò sarebbe accaduto dopo le 4 ore. Infatti si considerava che l'erogazione era pari a 5mc/h e che la perdita da un tubo privo di guarnizione si potesse stimare pari a 1/10 della quantità erogata e, dunque pari a 0,5 mc/h. Considerato, allora, il volume della stanza pari a 40,85 mc - perché si realizzi la - condizione indicata (cioè gas diffuso in misura pari al 5% del volume della stanza), il gas metano stesso avrebbe dovuto occupare un volume pari a 2,04 mc (5% di 40,85 mc). Ciò in ragione della indicata perdita stimata in 0,5 mc/h che dopo il limite di 4 ore avrebbe permesso il verificarsi della condizione di infiammabilità (e, dunque, di esplosione oltre le 5 ore). Queste valutazioni non sono affatto intaccate dal motivo di ricorso e non risultano, altresì, neppure superabili attraverso il richiamo alle tabelle allegate, attraverso le quali si pretenderebbe di dimostrare una ventilazione idonea a evitare l'evento, senza, tuttavia, far riferimento alcuno al parametro essenziale per supportare quella conclusione, che non può prescindere, appunto, dal volume dell'ambiente di riferimento. Le stesse tabelle infatti nella complessa vicenda del calcolo della portata della ventilazione non indicano quel parametro che contrariamente ha considerato il consulente del P.M. e che risulta essenziale, per lo sviluppo del ragionamento sulla idoneità in concreto del tentativo posto in essere. Quanto premesso impone, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso in esame. Va ribadito che nel delitto tentato lo scrutinio sulla idoneità degli atti non va operato con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì valutando la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Il limite negativo del profilo d'idoneità degli atti è costituito dal cd. reato impossibile, per azione inidonea, ai sensi dell'art. 49 cod. pen. Essa ricorre solo 65 li allorquando si sia al cospetto di una carenza strutturale e strumentale dei mezzi commissivi e dell'azione posta in essere, carenza che risulti assoluta e non dovuta a fattori estrinseci alla condotta stessa, puramente accidentali e casuali. L'azione medesima, valutata "ex ante" e nella specifica congiuntura concreta, deve risultare del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso per difetto intrinseco della sua portata lesiva o per assenza della minima e necessaria forza causale, condizione essenziale per produrre l'esito voluto dall'agente (Sez.1, sentenza n. 36726 del 02/07/2015 Ud. (dep. 10/09/2015) Rv.264567). Si tratta di un giudizio di merito su cui tutti i dati tecnici, analiticamente riportati nelle sentenze di merito (anche sentenza di primo grado, fll. 96 e ss.), risultano congruamente espressi ed hanno indotto, ad escludere la necessità di disporre l'invocata perizia. Non può, allora e per altro verso, venendo all'esame dell'altro profilo di critica, farsi a meno di osservare che questa Corte ha osservato come la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività ( Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229665; conformi N. 6861 del 1993 Rv. 195139, N. 9788 del 1994 Rv. 199279, N. 275 del 1997 Rv. 206894, N. 6074 del 1997 Rv. 208090, N. 13086 del 1998 Rv. 212187, N. 12027 del 1999 Rv. 214873, N. 4981 del 2003 Rv. 229665, N. 9279 del 2003 Rv. 225345, N. 17629 del 2003 Rv. 226809, N. 37033 del 2003 Rv. 228406; Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 22/01/2007 Ud. (dep. 05/04/2007) Rv. 236191). Del resto, la perizia proprio perché mezzo di prova neutro è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, dunque, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è neppure sanzionabile ai sensi dell'art 606 lett. d) cod. proc. pen. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 12027 del 06/04/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214873).
3.6. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso. Si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante del mezzo insidioso. Si assume l'evidenza del vizio (fl. 143 della sentenza impugnata) là dove la Corte aveva osservato che la sofisticazione della condotta di manomissione avrebbe portato 66 li anche ad elidere la rilevanza dell'odore del gas quale elemento che avrebbe potuto allertare la potenziale vittima. Ella aveva, piuttosto, pienamente percepito l'odore tipico della sostanza ed aveva aperto le finestre, condotta che avrebbe escluso l'esistenza di ogni profilo di insidiosità. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577 cod. pen., comma 1, n. 2, l'espressione "mezzo insidioso" indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa (Sez. 2^, Sentenza n. 29921 del 24/07/2002 Ud. (dep. 22/08/2002) Rv. 222117; Sez.5, sentenza n. 2925 del 18/12/2008 Ud. (dep. 22/01/2009) Rv.242619). L'insidiosità va intesa e valutata sul piano obiettivo in relazione alla natura intrinseca del mezzo commissivo e della condotta posta in essere. Tale risulta quello del quale sia celato l'uso alla vittima, occultandone l'impiego o dissimulandone l'efficacia letale. Il mezzo si qualifica come insidioso, non in assoluto ed in astratto, ma in relazione alle modalità con cui venga utilizzato e, in ragione della natura oggettiva della circostanza, è irrilevante che la vittima per una congiuntura del caso o per altre e particolari vicende evolutive o elementi esterni alla condotta dell'agente sia riuscita a scorgerne in tutto o in parte gli effetti o ad evitarne le conseguenze dannose o lesive. Ciò, là dove permanga la specifica modalità d'inganno, in cui si sostanzia l'insidia stessa e cui la condotta posta in essere ha dato causa. Nel caso in esame l'aggravante in parola è stata correttamente ritenuta sussistente con motivazione, ancora una volta, immune dalle censure rivolte. Richiamata la motivazione del primo giudice la Corte d'appello ha in maniera condivisibile ritenuto esistente l'elemento circostanziale in relazione alla manomissione dell'impianto di adduzione del gas, perché realizzata attraverso la rimozione delle guarnizioni e l'allentamento del tubo stesso. Si è osservato come la condotta si fosse risolta in un intervento non visibile e che avrebbe richiesto una accurata verifica di natura tecnica, con prove specifiche per appurare, tra l'altro, i punti in cui era stata indotta la perdita del gas, per effetto della manomissione. Né la presenza dell'odore, percepito dalla vittima, può ritenersi dato idoneo ad escludere l'elemento circostanziale in esame a fronte della particolarità della condotta obiettivamente posta in essere e della situazione di persistente pericolo occulto che quella manomissione aveva generato, in ragione, d'altro canto, di una nuova ed apparente avvitatura dei dadi, dopo la eliminazione delle guarnizioni. Né vale opporre che la percezione dell'odore del gas da parte della vittima escludesse il mezzo insidioso e la configurabilità della circostanza in esame. li 67 In particolare non sussiste il mezzo insidioso, allorquando è il mezzo stesso ad essere conosciuto o percepito dal soggetto passivo e non nei casi in cui la vittima si accorga, per una pura congiuntura del caso o per altra sua perspicua iniziativa, solo di un effetto secondario, indotto dall'azione commissiva, che continua, tuttavia, a restare occulta e non conosciuta né conoscibile alla vittima stessa, e che lascia persistere in tutta la sua rilevanza, l'insidia che caratterizza nella struttura il mezzo impiegato. La questione va, pertanto, disattesa.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura il difetto di motivazione sulla circostanza aggravante della premeditazione. Il tema è infondato. Non sussiste alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente e la motivazione della Corte d'appello risulta immune dalle censure svolte. A prescindere dal rilievo che la stessa insidiosità del mezzo commissivo era un primo e rilevante indice di premeditazione, la Corte di merito ha, tuttavia, chiaramente individuato gli elementi strutturali della circostanza ed ha spiegato perché ricorressero nella vicenda oggetto di scrutinio. Si è, in particolare, annotato come nell'animo dell'agente fosse permasa una risoluzione ferma ed irrevocabile, evidenziata dalla necessità di organizzare il piano criminoso, mediante introduzione nell'abitazione della BA e dalla predisposizione degli strumenti per la materiale esecuzione. In questa logica sono stati richiamati, in fatto, lo smontaggio ed il montaggio delle rondelle. Proprio dalle modalità commissive si è inferita la ricerca dell'occasione propizia, per l'introduzione nell'appartamento della vittima, la meticolosa organizzazione, mediante la predisposizione degli strumenti necessari per la manomissione, l'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, evidenti anche in relazione alla acquisizione di conoscenze tecniche per attuare l'intervento sull'impianto del gas. Si è, pertanto, correttamente richiamata la maturazione d'una risoluzione omicida, attraverso lunga riflessione con plurime possibilità di recesso prima del perfezionamento della condotta. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali non fosse necessario accertare con precisione la durata del lasso temporale intercorrente tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, ribadendo che le modalità commissive descritte evidenziavano il decorso di un certo lasso tra nascita del proposito e sua attuazione. Quanto premesso esclude la fondatezza della doglianza sviluppata.
3.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso si censura la dosimetria sanzionatoria. La Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art 133 cod. pen. e solo la definizione in rito abbreviato aveva permesso di infliggere una pena pari ad anni 20 di reclusione partendo da quella massima di anni 68 li trenta che, in ordinario, si suole riconoscere in caso di omicidio. Si sarebbero assunti a criteri rilevanti, per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, gli stessi elementi a fondamento delle circostanze aggravanti ritenute. Ciò vulnerando il divieto cd. di doppia valutazione. Ancora, l'aumento di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., apparentemente legittimo, risultava privo di motivazione in relazione al delitto di lesioni aggravate e per il quale l'aumento di pena era stato operato attraverso un richiamo ad un cd. "minimo edittale", estraneo alla logica dell'istituto. La ragione di doglianza è inammissibile. Basta qui operare rinvio a quanto si è già avuto modo di esplicitare al precedente punto 2.9 e ribadire che non ricorre alcuna contraddizione o manifesta illogicità nel ragionamento che ha indotto i giudici del merito a determinare il trattamento sanzionatorio nei termini indicati. In difetto di errori o censure rilevabili in sede di legittimità il giudizio sulla determinazione della pena spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in questa sede. Né vale richiamare alla luce della motivazione già indicata una assunta violazione del divieto di doppia valutazione, nel senso indicato dal ricorrente, non essendo affatto precluso al giudice di merito, nel definire il trattamento sanzionatorio, valorizzare elementi che risultino a fondamento delle aggravanti ritenute e che si stima equo e doveroso mettere in evidenza, appunto, nella definizione della pena da infliggere. Anche sull'ultimo aspetto di doglianza, che si sostanzia nella determinazione della pena fissata per il delitto in continuazione ritenuto tra i reati satellite concorrenti più grave basta operare rinvio a quanto si è già avuto modo di esplicitare, per ribadire che il richiamo al minimo edittale non è avvenuto come elemento per la determinazione della pena minima, in una logica estranea all'istituto della continuazione, ma per definire in astratto la forbice edittale che il legislatore prevede per la singola fattispecie. Di converso, la determinazione della pena in concreto e del relativo aumento per quel fatto tipico è stata congruamente e adeguatamente motivata, richiamando i singoli elementi di fatto cui si è, al pari, fatto già riferimento. MOTIVO Il ricorso è pertanto inammissibile.
4. Il ricorso nell'interesse di PR AL. Venendo all'esame del ricorso presentato nell'interesse di PR AL si deve osservare quanto segue.
4.1. Non ricorre il vizio della violazione di legge per il profilo d'inosservanza (per non aver il giudice applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie). Né ricorre il profilo della erronea applicazione, 69 i risultando esattamente interpretate le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte o vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa. Al apri non si rileva il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto). I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettate come vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207). Si oppone piuttosto una propria valutazione ed una ricostruzione dei fatti e del merito del giudizio di pura valenza alternativa e per più aspetti non correlata alle ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad escluderla. Sicché le 70 ii censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, non risultano ammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. In particolare in ricorso si critica, in maniera peraltro generica, la valenza dimostrativa riconosciuta al quadro di gravità indiziaria, soffermandosi sugli aspetti che a giudizio del ricorrente non avrebbero permesso di ritenere provata la colpevolezza dell'imputato. Si assume che la disponibilità della sostanza acida, aveva rivelato il processo, metteva capo al solo NI ed al LA e non al ricorrente. Il motivo di ricorso rimette alla Corte di legittimità una nuova ed esclusiva valutazione in fatto dei risultati della prova. Non sono enucleati profili di contraddizione o illogicità manifesta che possano, anche sul punto, integrare vizi deducibili con il ricorso per cassazione. Non vale in questa logica richiamare il mancato collegamento del PR con la sostanza acida, avendo chiaramente la Corte di merito spiegato la ragione per la quale, anche e soprattutto, il ricorrente si collegasse alla specifica dinamica delittuosa ed alla fase commissiva del delitto. In questa prospettiva risulta espressamente richiamato anche il rinvenimento delle scarpe sotterrate. Quel particolare, evocato nella sua portata indicativa d'una finalità d'occultamento, è stato richiamato enucleando, appunto, da un lato, le tracce di acido presenti sulle scarpe stesse e, dall'altro, la circostanza non marginale che sulla busta, in cui erano riposte, si rilevavano proprio le impronte del PR stesso. Questo dato è stato riletto ed elaborato alla luce della dichiarazione del NI e della confidenza che costui aveva reso allo IO. La Corte di merito non ha omesso, del resto, di trattenersi anche sull'esito della stessa consulenza grafologica, operata sul documento che lo IO stesso aveva consegnato agli inquirenti. Si è accertato, hanno osservato i giudici del merito, che quelle indicazioni erano state scritte materialmente dal NI e contenevano le istruzioni al PR ed al LA, sulle dichiarazioni da rendere. Già l'elaborazione congiunta di questi dati, a prescindere dal rinvenimento delle scarpe segnate dall'acido, hanno osservato i giudici del merito, era elemento idoneo a supportare fortemente il quadro a carico. Esso si valorizzava alla luce della presenza in loco la sera del fatto da parte del PR stesso e del comportamento tenuto da costui nella fase successiva al delitto. Si comprende, allora, come si riduca sensibilmente e drasticamente il dato addotto a discarico e come l'assenza del PR nel momento in cui il LA era stato sorpreso nella disponibilità dell'acido non implichi affatto le conclusioni che si pretendono di inferire in ricorso e che i giudici del merito hanno, comunque, escluso con un ragionamento immune dai vizi lamentati, avendo correttamente enucleato i plurimi elementi che collegavano anche il ricorrente all'azione in essere. 71 li Né ha fondamento la doglianza relativa ai contatti telefonici tra il PR stesso ed il LA nei giorni precedenti e successivi. A parte la mancanza del carattere di decisività del tema opposto, non risulta alcun profilo di contraddizione testuale non risultando affermato in sentenza da parte del giudice di merito che i due imputati si fossero specificamente sentiti tra il 16 ed il 19 aprile. Non vale in questa prospettiva il richiamo al periodo "successivo" all'esecuzione del delitto non enucleandosi, tra l'altro, in ricorso alcun elemento che renderebbe, ancora una volta, in ipotesi, decisivo quell'aspetto, per indurre una conclusione diversa rispetto a quella assunta dalla Corte di merito, attraverso l'elaborazione di tutti gli elementi emersi all'esito del processo. Né può riconoscersi fondamento ai rilievi operati sul tema dei contatti tra il medesimo PR ed il NI, prima del delitto. La doglianza si risolve in una critica generica e complessiva alla valutazione della dichiarazione della teste TO IA, che riguarda il merito della valutazione probatoria e che risulta inammissibile in sede di legittimità, avendo ampiamente spiegato i giudici della Corte d'appello le ragioni che avevano indotto a ritenere, per un verso, attendibile la dichiarazione e, per altro verso, la stessa conclusione sul rapporto di conoscenza tra il NI ed il PR. A parte le dichiarazioni testimoniali, che in ricorso si rielaborano invocando una nuova valutazione del risultato della prova, senza indicare un effettivo travisamento, la Corte d'appello ha spiegato chiaramente che il NI aveva anche curato, per conto dei parenti del PR, alcune pratiche professionali. Si era specificamente occupato anche di vicende che riguardavano IS TI, moglie del medesimo PR. Le critiche rivolte in ricorso, allora, si svolgono su temi di puro fatto e non risultano sul punto ammissibili. Anche quanto dedotto sulla conoscenza tra il PR ed il LA e sul significato della presenza del primo in compagnia del secondo, la sera del delitto nei pressi dell'abitazione della vittima, è doglianza che si risolve in una censura generica al ragionamento seguito dalla Corte territoriale e finisce per invocare una lettura diversa degli eventi, ritenuta, nella prospettazione a discarico, maggiormente aderente alla realtà, il tutto in difetto di vizi effettivamente censurabili con il ricorso per cassazione. La Corte d'appello ha, d'altro canto, escluso la plausibilità di un'ipotesi alternativa. Lo ha fatto valorizzando anche gli altri elementi a disposizione e le stesse indicazioni provenienti dallo IO e dal medesimo NI, elementi che hanno smentito la fondatezza, nella logica di una valutazione complessiva, di ipotesi alternative. Prima fra tutte quella del mero favoreggiamento, da parte del PR, ipotesi che risulta egualmente scartata con una motivazione immune da ogni censura, proprio perché i 2 272 li dati a disposizione (confermati dalla stessa dichiarazione dello IO e dal manoscritto redatto dal NI) documentavano il concorso nel delitto. Né risultano conferenti i richiami al ruolo dell'LJ o del GA e quelli che permetterebbero di tracciare un ruolo anche a carico di costui, che, contrariamente, non era risultato destinatario di imputazioni ed aveva beneficiato di verifiche investigative, tese a riscontrare l'effettività di un alibi, che aveva opposto agli inquirenti, svolgendosi così in suo favore un approfondimento che non era stato, di converso, eseguito per il medesimo PR. A parte la aspecificità del profilo di doglianza e la non incidenza del richiamo a posizioni di diversi soggetti, neppure coinvolti come imputati nel processo, la Corte di merito ha spiegato che quanto opposto dal PR a sua discolpa era caratterizzato da genericità e dal fatto che costui non avesse indicato alcun soggetto che potesse confermare quei fatti. Egualmente generica era risultata, a giudizio della Corte territoriale, l'affermazione sul sovraccarico delle celle di aggancio del cellulare e corretta ed immune dai vizi affermati appare la motivazione offerta sul punto. Si risolvono, infine, in mere censure di fatto le valutazioni espresse in ricorso sulla chiamata di correo operata dal NI, sulla sua attendibilità oltre che i rilievi sulla assenza di un movente da parte del ricorrente a partecipare al delitto. In più punti il motivo di ricorso non è correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione e non considera il medesimo ricorrente che la Corte d'appello abbia esattamente valutato i distinti profili oggetto di doglianza e, primo fra tutti, il tema relativo al contenuto della dichiarazione del NI. Su questo aspetto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali costui non aveva detto il vero, opponendo una deviazione dal mandato conferito. Con ciò si è inteso annotare che egli avesse esattamente delegato (rivolgendosi al PR) l'incarico poi eseguito da parte dei due concorrenti. Non ha, allora, alcun rilievo il richiamo ad affermate incongruenze intrinseche della dichiarazione, incongruenze che la Corte di merito ha per prima richiamato e valutato proprio in funzione dell'inferenza sulla conclusione raggiunta e per ritenere che il mandato conferito dal NI al concorrente rispondesse esattamente a quanto si era realizzato. D'altro canto, il ricorso non si confronta con la ratio decidendi complessiva e, soprattutto, con l'altro aspetto che egualmente caratterizza la conoscenza processuale. Oltre la dichiarazione resa dal NI agli inquirenti, infatti, consta quello che costui aveva anche riferito al compagno di cella IO DA e quanto aveva documentato stendendo vere istruzioni sulle dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere concorrenti stessi (PR e LA). 73 ناد Si tratta di elementi esattamente valorizzati per confermare la ricostruzione operata. Quel documento attestava il collegamento tra i tre soggetti in relazione alla specifica vicenda commissiva e spiegava, secondo la Corte territoriale, la ragione per la quale gli eventi dovessero essere ricostruiti secondo la logica indicata e ritenendo che il NI avesse conferito il mandato al PR, fornendo la sostanza acida ed ancora che, attraverso costui, l'esecuzione materiale era stata, poi, attuata dal LA, datosi alla fuga. Né ha significato decisivo richiamare l'iniziativa di sotterrare le scarpe in una busta su cui erano state rilevate le impronte del PR. Ciò sottolineando l'inverosimiglianza dell'ipotesi stessa posta a fondamento della decisione ed opponendo come possibile spiegazione alternativa che quel gesto potesse derivare da altrui iniziative;
tesi avvalorata, nella ricostruzione a discarico, dalla circostanza che l'accessorio era stato rinvenuto non nel terreno dell'abitazione del ricorrente, ma in altra zona distante circa un centinaio di metri. Si tratta, ancora una volta, di diverse valutazioni del risultato della prova, che non enucleano un travisamento del dato informativo, ma che pretendono di accreditare ipotesi astratte, puramente congetturali e non ancorate ai dati processuali e che i giudici del merito hanno, con motivazione immune dalle censure rivolte, già escluso.
4.2. Identica conclusione inducono i motivi aggiunti di cui alla memoria pervenuta il 18 aprile 2016, motivi che rirpendono la valutazione del risultato della prova e che attengono esclusivamente al merito della vicenda processuale. Né risulta condivisibile la doglianza relativa alla mancata individuazione del ruolo e del contributo causale offerto dal PR AL ai fatti, aspetto che aprirebbe un vulnus nella ricostruzione a carico del ricorrente. Ciò perché la Corte di merito enuclea esattamente i diversi elementi indiziari a suo carico ed operatane una selezione analitica li valuta in una logica unitaria che compone in una piattaforma dimostrativa a carico solida, spiegando come il PR stesso risultasse l'elemento di unione tra il mandante (NI UC) e l'esecutore del delitto (LA IN). La Corte territoriale, allora e contrariamente a quanto affermatao, indica espressamente il ricorrente come intermediario, così richiamando il profilo d'agevolazione nella fase di esecuzione del delitto. Si è già detto perché non valga, del resto, richiamare, ancora una volta, come possibile chiave di lettura degli eventi, diverse ipotesi o contributi distinti che in astratto avrebbero potuto offrire terzi soggetti, che, al pari, avevano la possibilità di coordinare il mandate e l'esecutore, fungendo da anello di collegamento. In questa prospettiva non possono essere accolte, né condivise le censure sul medesimo ruolo che, si afferma, avrebbe potuto svolgere il GA, avendo contatti e conoscenza del LA IN ed avendone favorito la fuga, dopo i fatti. 74 M A parte la diversa valutazione di merito su cui si chiama la Corte ad intervenire si deve ribadire che si resta nell'ipotesi della pura congettura, disancorata dalla realtà processuale e dal risultato specifico della prova che la Corte d'appello ha contrariamente valutato, richiamandosi espressamente a quanto detto e "scritto" dal medesimo NI. Anche nell'appunto esattamente evocato i riferimenti non sono ad ipotetico e terzo soggetto, ma al PR ed al IN LA. Il ricorso va, pertanto, respinto.
5. Il ricorso nell'interesse di LA IN. Anche il ricorso nell'interesse del LA IN è infondato e va respinto. Con l'impugnazione si deducono unicamente questioni di fatto e si richiama una diversa ed ulteriore valutazione, da parte della Corte di legittimità, su temi già scrutinati dai giudici del merito, che hanno escluso la fondatezza delle ragioni di doglianza specificamente prospettate. Non ricorre alcun vizio di motivazione in ordine alla presenza del ricorrente all'interno dell'appartamento in via Rossi, in data 16 aprile 2013, in occasione dell'agguato. Né vale richiamare come elementi dirimenti il confronto tra le impronte rilevate in loco e la non corrispondenza alle calzature del LA stesso (che indossava scarpe numero 41 e non 44). Egualmente non rilevante è il particolare relativo alla assenza di tracce biologiche del LA, che si assume non essere mai salito sulla vettura del NI. Si tratta di elementi che non risultano correlati con la decisione della Corte d'appello e che i giudici del merito non hanno specificamente valorizzato per inferire la presenza del LA IN all'interno dell'abitazione della BA. La condotta materiale è stata, piuttosto, ascritta a costui attraverso la valorizzazione di una serie di elementi ulteriori, scrutinati nella singola e specifica forza dimostrativa e complessivamente valutati alla luce della dichiarazione che il NI stesso aveva reso agli inquirenti ed al compagno di cella. La pluralità degli elementi analiticamente richiamati nella decisione impugnata ha permesso di formare il convincimento di colpevolezza anche a carico del ricorrente odierno. Si è annotato come in primo luogo il riferimento specifico al ruolo del LA IN fosse stato operato dal NI nelle istruzioni che costui aveva redatto e che aveva consegnato al compagno di cella auspicando che le facesse pervenire ai concorrenti. Quel dato unito agli altri aspetti, anche ex se, fortemente indizianti ha permesso di delineare con certezza il ruolo concorsuale del medesimo LA nei fatti. Risulta valorizzato in questa logica, in primo luogo, il controllo del ricorrente, che in epoca prossima all'agguato era stato trovato in possesso di acido, al pari del NI;
75 li è stato, poi, sottolineato come la sera dell'aggressione il medesimo LA fosse stato ripreso dalle telecamere sotto l'abitazione della vittima e come la dichiarazione resa da costei che aveva descritto fisicamente l'aggressore fosse compatibile con la corporatura del ricorrente stesso. Ancora, le ferite alla mano destra ed alla tempia sinistra ricondotte a sostanza causticante, la fuga subito dopo i fatti e i rapporti con il PR AL, unitamente al risultato della conversazione tra presenti, intercettata in carcere con la sorella, hanno indotto la Corte di merito a condividere la ricostruzione del primo giudice e a ritenere provata la responsabilità del ricorrente per il concorso nei delitti ascrittigli. Anche le annotazioni svolte in ricorso sulla natura delle ferite rilevate sulla persona del LA hanno trovato risposta precisa da parte della Corte territoriale. In particolare, sulla lesione alla tempia sinistra, che risaliva a circa due settimane prima (e, dunque, alla seconda metà di aprile) si è affermato, a discarico, come essa non fosse compatibile con la tesi secondo cui il LA se la sarebbe procurata in occasione dell'agguato. La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha, tuttavia, dato conto sia del fatto che la BA avesse affermato che l'aggressore indossava un passamontagna, sia del fatto che la circostanza che IT CJ - che aveva accompagnato il LA da Pesaro a Fano, dopo il fatto (incidente probatorio 22 luglio 2013 e sommarie informazioni del 3-5-2013) non avesse notato quella - ferita, nonostante costui gli fosse accanto e gli volgesse quella tempia, non significava che quella lesione non ci fosse. Il ricorso sul punto risulta assolutamente generico e oppone una ipotesi alternativa priva di ogni supporto dimostrativo. La Corte motiva adeguatamente (fll. e 130 della sentenza impugnata) e spiega perché la ferita risulti, da un lato, 129 compatibile nella sua eziologia con un possibile contatto inavvertito, tra il guanto su cui vi erano tracce di acido e la fronte e, dall'altro, perché per la sua esigua consistenza potesse anche passare inosservata all'Aljosca medesimo, che lo accompagnava alla stazione di Fano, subito dopo i fatti e dopo averlo prelevato presso il casolare ove viveva il PR. Ciò ha indotto a condividere la conclusione del primo giudice che ha ricondotto ad un'unica eziologia le due ferite rilevate sulla persona del LA. Ininfluente e non decisiva risulta, poi, la questione afferente la differente concentrazione dell'acido solforico detenuto il 27 marzo 2013 e quello utilizzato in data 16 aprile 2013 in occasione dell'agguato. La Corte ne spiega le ragioni ed ammette che una semplice miscelazione dei liquidi avrebbe potuto determinare variazioni nella concentrazione della sostanza. Anche gli altri motivi di doglianza su appuntano su temi di merito della decisione e si sovrappongono alle valutazioni in fatto già operate dalla Corte, con lo scopo di indurre una diversa ponderazione dei dati di prova. La conclusione vale per le critiche 76 li mosse alla decisione che aveva ritenuto attendibile la persona offesa nel momento in cui aveva descritto la corporatura e gli abiti del dell'aggressore, pur ammettendo un possibile errore nella percezione del particolare relativo al contenitore della sostanza acida. Vale, ancora, per le critiche relative alla mancanza di prova sulla presenza del LA nell'appartamento e sulla questione della chiamata di correo del NI che al più sarebbe potuta valere per il PR e non per il ricorrente. Deve ribadirsi quanto già indicato per la posizione del PR e che i temi prospettati non deducono vizi di legittimità, ma si limitano a criticare, anche in maniera generica, la decisione di merito senza enucleare specifici elementi in forza dei quali evidenziare una contraddittorietà testuale o una illogicità manifesta della decisione. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto.
5. Al rigetto dei ricorsi degli imputati segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, BA UC, BA UCno, MB RI RA, BA AC nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro 9648,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, 10 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo RI Cristina Siotto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELPA 77