Sentenza 13 ottobre 2011
Massime • 1
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2011, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/10/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1556
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 10766/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ET MA, nato a [...] il [...];
2. ET NR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16 novembre 2009 emessa dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avvocato ARICÒ Giovanni, difensore di ET MA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 10 aprile 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato MA ed NR ET alla pena di quattro anni e un mese di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di sigilli. Si apprende dalla sentenza che i due imputati nel corso di una perquisizione eseguita presso la loro azienda e finalizzata alla ricerca di un latitante si sarebbero opposti all'attività dei Carabinieri operanti con minacce e violenza;
nel corso della perquisizione veniva accertata la violazione dei sigilli apposti dalla polizia municipale che in precedenza aveva sequestrato i locali dell'azienda.
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
2.1. Un motivo comune ai ricorsi presentati è costituito dalla dedotta violazione dell'art. 453 c.p.p., per avere il giudice di primo grado proceduto con il giudizio immediato nonostante i reati oggetto di imputazione prevedessero l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. I ricorrenti contestano che si sia verificata la sanatoria della nullità a seguito della scelta del giudizio abbreviato e che la nullità non sia stata tempestivamente eccepita, chiedendo sia dichiarata la nullità del provvedimento di accoglimento del giudizio immediato, con conseguente annullamento delle sentenze.
2.2. - Altro motivo comune attiene alla ritenuta violazione dell'art.337 c.p., in quanto si assume che le condotte poste in essere dagli imputati non siano state dirette ad opporsi all'atto della perquisizione, neppure sotto il profilo soggettivo.
2.3. Nel ricorso proposto dall'avvocato Anacleto Dolce si deduce anche la violazione del D.Lgs.lgt. n. 268 del 1944, art. 4 e il connesso vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello ha erroneamente escluso la sussistenza della scriminate citata, nonostante l'atto del tutto arbitrario del Carabiniere che ha scagliato a terra il telefono cellulare di NR ET che, su richiesta degli stessi operanti, stava chiamando il fratello.
2.4. Nello stesso ricorso, inoltre, si formulano una serie di critiche riguardanti il capo della sentenza che ha affermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 349 c.p.. Innanzitutto, si denuncia che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto la continuazione in ordine al delitto di violazione di sigilli, stante la sua natura di reato istantaneo, escludendo che la continuazione possa stabilirsi con la precedente condotta di violazione accertata il 10 maggio 2007, in quanto per questo episodio risultava già promosso un autonomo e distinto procedimento a carico di NR ET.
Sotto un altro profilo si rileva la manifesta illogicità della sentenza che ha attribuito in maniera apodittica la responsabilità del reato di cui all'art. 349 c.p. ai due fratelli sul presupposto, indimostrato, che fossero i titolari o i gestori della Cooperativa Logistica ET, mentre è stato provato che MA ET è del tutto estraneo alla società ed NR ET è un semplice socio;
l'affittuario del suolo ove insistevano le costruzioni sequestrate era RO EL, nominato custode all'atto dell'apposizione dei sigilli.
Inoltre, si contesta la ritenuta ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 349 c.p.
2.5. Infine, in entrambi i ricorsi si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierna udienza il Collegio ha respinto l'istanza presentata il 12.10.2011 dall'avvocato Anacleto Dolce, a mezzo fax, con cui chiedeva il rinvio del processo per un concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di Bologna. L'istanza è stata ritenuta intempestiva e generica: il difensore ha avuto notizia dell'udienza in cassazione da almeno un mese e al momento della notifica dell'avviso era già a conoscenza del precedente impegno davanti al giudice bolognese, sicché avrebbe dovuto dimostrare non solo l'esistenza dell'impegno precedente, ma anche le ragioni per le quali riteneva indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento - in cui peraltro difendeva la persona offesa -, ragioni che avrebbero dovuto essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6^, n. 48530, del 18/11/2003, Levante;
Sez. 5^, n. 44299, del 4/7/2008, Buscemi;
Sez. 5^, n. 41148, del 28/10/2010, Cutrale). Invece l'istanza si è limitata ad evidenziare che il procedimento bolognese era stato fissato antecedentemente e che i reati oggetto dello stesso erano prossimi alla prescrizione, giustificazioni che, alla luce della citata giurisprudenza in materia di legittimo impedimento del difensore, si rivelano del tutto inconferenti.
2. Il primo motivo, comune ad entrambi gli imputati, è infondato. Si osserva che l'erronea instaurazione del giudizio immediato può avere come conseguenza negativa sulla posizione dell'imputato l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., ma ciò determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito abbreviato opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1^, n. 19948 del 5/5/2010, Merafina;
Sez. 6^, n. 44844, del 1(10/2007, Arosio).
3. Infondato è il secondo motivo, anch'esso comune ai ricorrenti, in quanto la sentenza motiva sulla condotta di resistenza, evidenziando come la stessa fosse finalizzata, con minacce e violenza, ad ostacolare l'attività di perquisizione dei Carabinieri, per impedire sia la ricerca del latitante, sia la verifica della integrità dei sigilli. La diversa valutazione della condotta contenuta nei ricorsi, anche in rapporto al profilo del dolo, attiene ad un giudizio di fatto che non può essere oggetto di accertamento in sede di legittimità.
4. Del tutto infondato è anche il motivo con cui, sempre in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, si invoca l'applicazione del D.Lgs.lgt. n. 268 del 1944, art.
4. L'arbitrarietà dell'azione del pubblico ufficiale è idonea ad escludere l'antigiuridicità della resistenza solo nel caso in cui riguardi direttamente l'atto che lo stesso pubblico ufficiale compie;
nel caso di specie non può considerarsi arbitrario il gesto del Carabiniere che ha tolto il cellulare dalle mani di uno degli imputati, avendo la sentenza spiegato che tale condotta è stata posta in essere per evitare che, tramite il telefono, fosse avvertito il ricercato.
5. Per quanto riguarda la violazione di sigilli, si rileva l'infondatezza del motivo con cui viene censurata la sentenza per avere ritenuto il reato continuato, in violazione dell'art. 649 c.p.p.. Il Collegio condivide l'orientamento interpretativo, cui si riferisce il ricorrente, secondo cui non può essere promossa l'azione penale per un fatto e nei confronti di una persona per cui già sia pendente uno stesso processo nella medesima sede giudiziaria e su iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero, con la conseguenza che in tal caso nel procedimento duplicato deve essere disposta l'archiviazione ovvero, se l'azione penale risulta esercitata, deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità, per la preclusione determinata dalla consumazione del potere esercitato dal pubblico ministero (Sez. un., n. 34655 del 28/6/2005, Donati);
tuttavia, incombe all'interessato l'onere di dimostrare l'esistenza della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, in maniera da consentire al giudice l'accertamento sull'identità del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi.
Nel caso di specie, il ricorrente ha solo affermato che per la violazione del 10.5.2007 vi sarebbe una preclusione processuale, ma non ha allegato alcuna documentazione, sicché non può ritenersi dimostrato che per tale violazione vi sia già stato esercizio dell'azione penale nei confronti di NR ET. Il principio di autosufficienza del ricorso, costantemente affermato in relazione al disposto di cui all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dalla giurisprudenza civile, deve essere recepito ed applicato anche in sede penale, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto (cfr., Sez. 1^, n. 16706, del 18/3/2008, Falcone;
Sez. 4^, n. 37992, del 26/6/2008, Buzi;
Sez. 1^, n. 6112, del 22/1/2009, Bouyahia;
Sez. 5^, n. 11910, del 22/1/2010, Casucci). Nella presente fattispecie gli atti cui far riferimento, per ritenere sussistente la preclusione dedotta, riguarderebbero un diverso procedimento, sicché solo il ricorrente avrebbe potuto provvedere ad allegare la necessaria documentazione: al mancato adempimento di tale onere consegue l'impossibilità, in questa sede, di accertare la sussistenza della preclusione.
6. Il motivo con cui si contesta l'attrlbuibllità del reato di cui all'art. 349 c.p. ai due imputati, sul presupposto della loro estraneità alla società cooperativa, attiene al merito e perciò non può neppure essere preso in considerazione in sede di legittimità.
In ordine all'aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2, questo Collegio condivide l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato degli artt. 349 e 59 c.p., dovendosi affermare che la responsabilità per la violazione dei sigilli si estende al concorrente a condizione che costui sia a conoscenza della qualità di custode dell'autore del reato o la ignori colpevolmente, atteso che non rientra tra quelle circostanze soggettive che a norma dell'art. 118 c.p. vanno valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (Sez. 3^, n. 35550, del 20/5/2010, Coppola;
sez. 3^, n. 35500 del 30/5/2003, Waghih;
Sez. 6^, n. 6577, del 26/4/1991, Cuomo). A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata, sostenendo, con una motivazione che non merita censure, che essendo i due imputati personalmente coinvolti nella gestione delle attività delle società, tutte riconducibili alla famiglia ET, erano perfettamente informati sia della esistenza dei sigilli, che della qualità di custode del EL e, soprattutto, avevano interesse a proseguire i lavori all'interno del capannone, circostanza quest'ultima che i giudici di merito hanno desunto dalla violenta reazione avuta a seguito dell'intervento dei Carabinieri.
7. Infine, devono ritenersi infondati anche i motivi attinenti alla misura della pena in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Sul punto la sentenza ha motivato, giustificando l'esclusione delle attenuanti invocate in relazione alla particolare gravità dei fatti e alla condotta aggressiva e violenta posta in essere dagli imputati. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto coerentemente motivate e basate su una corretta applicazione delle norme, non sono censurabili in questa sede.
8. In conclusione, all'infondatezza di tutti i motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012