Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 637. Sentenza 1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Commentari • 29
- 1. Sezioni Unite Cavallo: Non si può eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni con la revisioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2023 · 233.12747
[…] La Corte ha rigettato il ricorso del condannato, affermando che la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite costituisce un "fatto processuale nuovo", come tale espressione di una nuova opzione interpretativa capace di consentire una diversa valutazione delle prove, pacificamente irrilevante ai fini del giudizio di revisione giusta il divieto posto dall'art. 637 c.p.p., comma 3. […]
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Giurisprudenza • 207
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2016, n. 44704Provvedimento: […] la quale va 4 o d disposta qualora, in accoglimento dell'istanza di revisione, sia emessa sentenza di proscioglimento (art. 637 comma 1 cod. proc. pen.). La stessa esecuzione della pena, del resto, […] comma 1, cod. proc. pen.) e, quindi, il ripristino della esecuzione è previsto solo per l'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione (art. 637 comma 4 cod. proc. pen.). Sospendendo e ripristinando l'esecuzione della pena, dunque, non si fuoriesce dalla fase esecutiva, trattandosi di vicende interne all'esecuzione del titolo costituito dal giudicato, come del resto è fatto palese dalla formula usata nel quarto comma dell'art. 637 cod. proc. pen., secondo il quale, […]Leggi di più...
- ragioni·
- ordine di ripresa dell'esecuzione in caso di rigetto della richiesta di revisione·
- sussistenza·
- efficacia immediata·
- impugnazioni·
- sentenza·
- revisione·
- procedimento