Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della l. n. 46 del 2006, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" comporta, in forza del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, che siano ivi puntualmente illustrate le risultanze processuali ritenute rilevanti, pena altrimenti l'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere all'esame diretto degli atti.
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- 2. Sentenza Cassazione Penale n. 3273 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3273 Anno 2013 Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: DOVERE SALVATORE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OLIVIERI MARIO, N. IL 29/19/1966; 2) CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.R.L.- RESPONSABILE CIVILE; avverso la sentenza n. 3192/2008 della Corte di Appello di Firenze del 24/3/2011; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere; udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, relativamente alle statuizioni civili in favore del Meacci; rigetto nel resto; udito il difensore della parte civile Meacci, avv. Daniela Vallini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2006, n. 16223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16223 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/05/206
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 537
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 045304/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO HE, N. IL 26/01/1945;
avverso SENTENZA del 06/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO CESARE;
Udita la requisitoria del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita l'arringa del difensore Avv. Spigarelli Valerio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 6 aprile 2005 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza datata 8 aprile 2004 del Tribunale di Nola che aveva condannato MI LE alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione illegale di un revolver con matricola abrasa e di minaccia aggravata e continuata ai danni di suo figlio DA, reati commessi in San Sebastiano al Vesuvio fino al 9 agosto 2000. Argomentava la sentenza della Corte d'appello che gli elementi a carico dell'imputato emergevano dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dichiarazioni che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'altro figlio dell'imputato, ZI, nonché in quelle rese dalla moglie dell'imputato IN NA. Aggiungeva la sentenza di secondo grado che il revolver con cui l'imputato aveva minacciato il figlio DA venne ritrovato dalle forze dell'ordine nascosto nel giardino di casa sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa persona offesa, che aveva visto il padre nascondere l'arma, mentre le munizioni vennero ritrovate sempre nel giardino, ma soltanto in seguito a vari tentativi, dato che la persona offesa non era stata in grado di indicare il luogo esatto dove esse erano nascoste, ma soltanto la zona del giardino dove egli aveva visto il padre armeggiare.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo la mancanza e manifesta illogicità detta motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è motivata rinviando in gran parte alla motivazione del provvedimento di primo grado, ma al tempo stesso ne capovolge le argomentazioni in quanto, secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado non avrebbe affatto utilizzato le dichiarazioni rese da IN NA e da MI ZI (considerate, a detta del ricorrente, scarsamente rilevanti) come riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Inoltre, secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese da MI DA non sarebbero affidabili e presenterebbero un carattere ondivago:
rileva il ricorrente, in particolare, che le munizioni furono rinvenute dopo vari tentativi, la qual cosa non si concilierebbe con l'ipotesi che la persona offesa abbia effettivamente visto il padre sotterrare le armi e le munizioni in giardino, ed anzi avvalorerebbe il dubbio di una messa in scena orchestrata dalla stessa persona offesa ai danni dell'imputato.
I motivi di ricorso vengono poi ulteriormente sviluppati nell'elaborato depositato in data 8 aprile 2006 contenente motivi nuovi a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, ove il ricorrente si sofferma dettagliatamente sul contenuto di diversi atti processuali onde sostenere l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle risultanze processuali relativamente ai rilievi e agli accertamenti effettuati e/o effettuabili sull'arma in sequestro, all'attendibilità della persona offesa, ai presunti motivi di astio fra essa e il padre, alla collocazione temporale delle minacce oggetto del giudizio, alle modalità in cui si svolsero i fatti, al riconoscimento dell'arma da parte della persona offesa, al luogo e alle modalità di rinvenimento dell'arma e delle munizioni.
2. Il ricorso è infondato.
3. È noto che "quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Cass., SS.UU., 4 febbraio 1992 n. 6682, dep. 4 giugno 1992, Musumeci, CED-191229). Ebbene, vero è che la sentenza di secondo grado richiama in più punti la sentenza di primo grado, ma non corrisponde al vero che quest'ultima abbia considerato non rilevanti le dichiarazioni rese da IN NA e da MI ZI. Per quanto riguarda la IN, la sentenza di primo grado sottolinea come essa abbia dichiarato di sapere che il marito era stato in passato condannato per rapina, detenzione di armi, associazione per delinquere e lesioni personali, e come essa abbia ammesso di avere essa stessa, in passato, denunciato il marito per detenzione di una pistola. Per quanto riguarda MI ZI, dalla sentenza di primo grado si apprende come questi abbia confermato l'episodio della minaccia di morte profferita dall'imputato all'indirizzo di MI DA, precisando che quest'ultimo era stato più volte offeso e minacciato anche per la sua omosessualità. ZI ha inoltre dichiarato di avere personalmente ascoltato una minaccia fatta dal padre al fratello DA, nel corso della quale quest'ultimo gli aveva anche chiesto aiuto perché il padre stava prendendo la pistola. Giustamente la sentenza di primo grado aveva sottolineato come la testimonianza di MI ZI fosse, anzi, particolarmente rilevante, riportandone un brano nel quale il teste, "con un evidente senso di esasperazione ed insieme di liberazione", aveva affermato quanto segue: "Presidente, la verità è... Mio padre ha sempre fatto queste minacce, pure un mese fa con me (...). Mò non ce la faccio più, basta. Un mese fa ha messo pure le mani addosso a mia moglie, poi non ho potuto più e ho reagito anch'io (...), insomma, non ce la faccio più, perché tutti noi abbiamo fatto una brutta infanzia". Invitato a tornare ai fatti di agosto per i quali è processo, il teste aveva dichiarato: "sì, l'ha fatta, questa minaccia". Si deve pertanto concludere che del tutto logicamente e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa siano adeguatamente riscontrate dalle dichiarazioni rese dai due predetti testimoni. E altrettanto logicamente, di conseguenza, i giudici di merito hanno ritenuto di dover escludere l'ipotesi di una messa in scena orchestrata da MI DA ai danni di suo padre, anche perché, se il denunciarne avesse davvero riposto egli stesso le armi e le munizioni in quei nascondigli al fine di costruire artatamente l'ipotesi di accusa a carico del padre, "non avrebbe fatto perdere tanto tempo ed energia ai poliziotti intervenuti sul posto, correndo, a tacer d'altro, il rischio di vederli andar via senza il rinvenimento di una parte delle cose all'uopo ivi nascoste". Appare altresì giustificato, pertanto, che la Corte d'appello abbia ritenuto superflua una riapertura del dibattimento al fine di esperire accertamenti tecnici sull'arma in sequestro ed abbia considerato non conducenti le obiezioni dell'appellante circa l'esistenza di motivi di astio tra l'attuale imputato e la persona offesa.
4. Per quanto riguarda, poi, i "motivi nuovi" presentati a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, va detto che essi vanno valutati prendendo in attenta considerazione il tenore della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), così come introdotta dalla stessa L. n. 46 del 2006, art.
8. In base alla norma novellata, è oggi motivo di ricorso per Cassazione la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Tale formulazione non è molto dissimile da quella impiegata - per il ricorso in Cassazione in sede civile - dall'art. 360 c.p.c., n. 5, secondo il quale il ricorso può essere proposto,
in quella sede, "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio".
Sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, le Sezioni civili di questa Corte di legittimità hanno elaborato il principio - ormai assolutamente consolidato - della cosiddetta "autosufficienza del ricorso". Questa giurisprudenza civile ha affermato che "il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte", (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2^, 2 dicembre 2005 n. 26234, Tringali c/ Femandez, CED-585217). Questa giurisprudenza ha inoltre precisato e ribadito più volte che, "nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibate la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti" (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2004 n. 14262, Atteri c/ Min. Interno, CED-575031).
Ritiene questo Collegio che, stante l'analogia esistente tra la formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, e quella del novellato art. 606 c.p.p., lett. e), la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale ogni qual volta il ricorrente sostenga una "manifesta illogicità della motivazione" che sarebbe desumibile non già (o non soltanto) dal testo del provvedimento impugnato bensì da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Nel caso di specie il ricorrente ha esposto, nei motivi nuovi presentati in data 8 aprile 2006, le censure in punto di fatto che costituiscono, a suo avviso, le risultanze processuali (desumibili da "altri atti del processo") da indicare come "decisive" e tuttavia "non valutate o insufficientemente valutate" nel provvedimento impugnato, si da determinare un vizio logico di motivazione. Ciò nondimeno, ad avviso di questa Corte, neppure le risultanze processuali esposte nei motivi nuovi possono giustificare un giudizio di "manifesta illogicità" di motivazione, giudizio che pertanto, in conclusione, non può essere desunto ne' dal testo del provvedimento impugnato (per i motivi di cui supra in paragrafo 3) ne' da "altri atti del processo", che (così come indicati e riportati dal ricorrente) nulla tolgono e nulla aggiungono alle circostanze già congruamente e coerentemente valutate dai giudici di merito nelle sentenze di primo e di secondo grado. Fermo restando che questo Collegio deve limitarsi alla valutazione di quelle risultanze processuali cosi come esse sono state riportate e trascritte dallo stesso ricorrente (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo. Più precisamente, sarà ammissibile l'esame diretto degli atti da parte di questa Corte soltanto qualora dalla stessa esposizione del ricorrente emerga effettivamente una manifesta illogicità della sentenza impugnata, che sia ricollegabile a un atto del processo "specificamente indicato nei motivi di gravame", ma se una siffatta illogicità non emerge dalla stessa articolazione del ricorso, l'esame diretto degli atti dovrà ritenersi precluso sulla base del citato principio.
Si deve pertanto concludere che, nel caso di specie, le risultanze processuali esposte e le argomentazioni svolte nei motivi nuovi, essendo inidonee a far emergere una illogicità di motivazione della sentenza impugnata, si risolvono in una serie di censure in punto di tatto che tendono unicamente a prospettare una diversa e alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, a fronte di una sentenza impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata ed esente da vizi sia logici che giuridici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006